Ordinanza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, ordinanza 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice designato Dott. Antonio Pensato sciogliendo la riserva formulata all'udienza del
28/2/2025 nel procedimento n. 590/2025 R.G. proposto da nei confronti di per Parte_1 CP_1
ottenere il sequestro giudiziario dell'azienda di ristorazione esercitata presso i locali in Taranto al Corso
Umberto I n. 79/A
OSSERVA:
il sequestro giudiziario è stato richiesto dalla società ricorrente ante causam.In tale ipotesi è onere del richiedente indicare l'azione di merito che intenderà proporre nel successivo giudizio di merito essendo ciò
essenziale per la valutazione di strumentalità del provvedimento di sequestro rispetto al diritto che con esso si intende tutelare in via anticipata.Poichè il sequestro giudiziario ha la finalità (art. 670 c.p.c.) di garantire la conservazione di beni di cui sia controversa la proprietà od il possesso, onde assicurare alla parte istante di riconseguirne il godimento all'esito del giudizio di merito, appare evidente come tale provvedimento possa essere concesso solo se strumentale rispetto ad un'azione di merito che, ove accolta,
assicuri la restituzione del bene al godimento od alla titolarità del richiedente la misura cautelare.Nella
specie, la società ricorrente, con l'atto introduttivo del giudizio, ha precisato di voler proporre, nel successivo giudizio di merito, azione di risoluzione del contratto di cessione di azienda concluso con la
'azione di risoluzione è finalizzata ad ottenere la restituzione dei beni alienati in quanto il suo CP_1
accoglimento, privando di causa giuridica il trasferimento dei beni stessi con l'eliminazione dal mondo giuridico del contratto traslativo, rende oggettivamente indebita (art. 2033 c.c.) la relativa consegna.E'
noto che controversia sulla proprietà od il possesso ricorre anche qualora si rivendici la restituzione di un bene con azione personale (in tal senso Cass. civ. n. 9645/1994) ed il sequestro giudiziario è esperibile anche nei confronti delle aziende ed altre universalità di beni, ex art. 670 comma 1 n. 1 c.p.c..Nella specie,
sussiste il fumus boni iuris in relazione al diritto alla restituzione dell'azienda poiché dall'atto pubblico in data 9/1/2024, prodotto in allegato al ricorso, risulta provato che tra la e la è Parte_1 CP_1
stato concluso un contratto di cessione di azienda, relativa ai beni mobili, elencati nell'allegato A al contratto, avviamento e contratti funzionali all'esercizio di impresa di ristorazione, tra cui quello di locazione del luogo di esercizio dell'attività commerciale, che ha posto a carico della l'obbligo di CP_1
versare, a titolo di prezzo di acquisto, la somma di euro 150.000.Detta somma doveva versare, quanto ad
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ciascuna a decorrere dal 25/2/20024 e fino al 25/4/2026.La ricorrente ha dedotto la sospensione dei pagamenti da aprile 2024 e risulta anche richiesto ed ottenuto il Decreto ingiuntivo n. 887/2024, per morosità maturata, non opposto e dotato di clausola di esecutorietà definitiva.A fronte del dedotto inadempimento e risultando sussistente la fonte contrattuale dell'obbligo di pagamento era onere della provare, onere non assolto, di aver regolarmente versato le rate scadute del prezzo di acquisto CP_1
dell'azienda.Sussiste, quindi, una situazione di grave inadempimento sia per il numero di rate scadute del prezzo pattuito e sia per il rilievo che il pagamento del prezzo costituisce la principale obbligazione dell'acquirente (art. 1498 c.c.).Sicchè l'omesso versamento crea un notevole squilibrio del sinallagma contrattuale che giustifica la risoluzione del contratto (artt. 1453-1455 c.c.) con conseguente diritto della ricorrente di rientrare nella disponibilità del compendio aziendale ceduto, ex art. 2033 c.c..Sussiste, inoltre,
il periculum in mora che, nel sequestro giudiziario, si sostanzia nella opportunità della custodia.Nella
specie, durante il tempo occorrente a far valere i diritti della ricorrente in un giudizio di cognizione ordinario i beni costituenti le attrezzature aziendali sono sottoposti a rischio di depauperamento in quanto quotidianamente utilizzati dalla noltre, sussiste il rischio di perdita della disponibilità del luogo CP_1
di esercizio dell'attività d'impresa perché il mancato pagamento delle rate di prezzo scadute e l'esistenza di provvedimenti giudiziali di condanna passati in giudicato lascia desumere il rischio che la resistente si renda inadempiente anche rispetto agli obblighi assunti nei confronti del locatore della sede aziendale,
riguardanti il puntuale versamento del canone, con conseguente prevedibile rischio di attivazione, da parte del locatore, di procedura di sfratto per morosità.Va, quindi, concesso il sequestro giudiziario dell'azienda descritta nell'atto pubblico del 9/1/2024, e relativi allegati.Si nomina custode il legale rappresentante della società ricorrente.La statuizione sulle spese del presente procedimento è riservata al giudice che sarà
investito del giudizio di merito, da proporsi nel termine assegnato in dispositivo.
P.Q.M.
1) accoglie la domanda di cui al ricorso e dispone il sequestro giudiziario del compendio aziendale descritto nell'atto pubblico in data 9/1/2024 nominando custode il legale rappresentante della Parte_1
2) assegna termine di mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza per proporre il giudizio di merito.
2 Si comunichi
Taranto, 26/3/2025
Il Giudice Dott. Antonio Pensato
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