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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/03/2025, n. 1585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1585 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42080/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 28 gennaio 2022 e vertente
TRA
nata a [...] in data [...] (Codice Fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Tomasello, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E nato a [...] il [...] (Codice Fiscale ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Scuteri presso il cui domicilio è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71
c.p.c e dell'ordinanza presidenziale ex art. 709 comma 1 c.p.c.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI RASSEGNATE CON NOTE SCRITTE EX ART. 127 TER C.P.C. DEPOSITATE IL
25 FEBBRAIO 2025: conclusioni
pagina 1 di 17 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi ed autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
2) ordinare al comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) disporre l'affidamento super esclusivo delle figlie minori e in via esclusiva, alla Persona_1 Persona_2 madre che le terrà collocate anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di Milano, Via Maestri
del Lavoro n. 4.
La madre eserciterà in via esclusiva ex art 337 quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (comprensivi anche i documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2) disporre il diritto di visita in capo al Sig. il quale continuerà a vedere le figlie, previo accordo con la CP_1 madre e congruo preavviso, due volte a settimana oltre a un weekend ogni quindici giorni, tenendo con sé le figlie dal sabato mattina alla domenica sera, purché nel rispetto delle esigenze e della volontà delle figlie stesse, secondo modalità concordate volte a ristabilire un equilibrato rapporto tra il padre e le figlie minori;
3) porre in capo al Sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie versando in favore delle stesse CP_1
l'importo di € 300,00 ogni mese con rivalutazione istat annuale, per entrambe le figlie, con accredito sul conto corrente intestato alla Sig.ra e intrattenuto presso la Banca Intesa San Paolo IBAN IT Parte_1
45N03069094891000000000012 entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, farmaceutiche, scolastiche come da protocollo del Tribunale di Milano, oltre a quelle ricreative, queste ultime preventivamente concordate;
4) a richiesta della Sig.ra ogni anno il Sig. si impegnerà a consegnare copia del proprio CUD Parte_1 CP_1 al fine di poter detrarre le spese sostenute per il mantenimento delle figlie minori e il Sig. si impegna a CP_1 versare tramite bonifico direttamente alla Sig. l'eventuale rimborso ottenuto tramite il proprio Parte_1 modello 730;
5) il Sig. si impegna al pagamento di tutti gli oneri relativi all'autovettura targata FR420RS (quali tasse CP_1 automobilistiche fino all'anno 2024, oltre sanzioni amministrative) attualmente cointestata ad entrambi i coniugi, presentando tutte le quietanze di avvenuto pagamento e assenza di carichi amministrativi relativi alla predetta autovettura, manlevando la Sig.ra da ogni e qualsivoglia pendenza e morosità in quanto il Parte_1
Sig. dal mese di giugno 2020 ha utilizzato in via esclusiva il bene. Verificato quanto predetto, le parti si CP_1 impegnano a trasferire la piena proprietà dell'autovettura in capo al Sig. con spese del passaggio di CP_1 proprietà in capo allo stesso;
6) con l'esatto adempimento di quanto ai punti precedenti, null'altro a provvedere in ordine ad ulteriori questioni patrimoniali in quanto i coniugi dichiarato di aver regolato ogni altra questione prima d'ora e di non aver reciprocamente nient'altro a pretendere, rinunciando, parimenti, a qualunque reciproca pretesa e diritto relativo sia al loro rapporto di coniugo sia a qualunque altro rapporto inter-partes intercorso;
pagina 2 di 17 chiedono inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, II comma, c.p.c., con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione, con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare affinché il Collegio, con sentenza definitiva, accolga le seguenti
conclusioni relative allo scioglimento del matrimonio
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in il giorno 11 agosto 2007 e CP_2 successivamente trascritto come matrimonio civile presso il comune di Milano nel registro degli atti di matrimonio anno 2007, numero 1021, registro 03, parte 2, serie C/1;
2. ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. i coniugi dichiarano di voler avanzare contestualmente alla presente richiesta di separazione consensuale, domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis n. 49 c.p.c alle medesime condizioni della separazione;
4. dichiarare compensate le spese legali.
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MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice Istruttore
Con ricorso iscritto a ruolo in data 11 novembre 2022, notificato ex art. 143 c.p.c., , Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio con rito civile in Hammamet (Tunisia) in data 11 agosto 2007 (iscritto in seguito nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano al n. 1021, dell'anno 2007, reg. 03, parte II, S C/1) con , dalla cui unione sono nate le figlie (in data 5 giugno 2009) e (in data 24 CP_1 Per_1 Per_2 luglio 2012), chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del marito. Chiedeva, altresì, l'affido esclusivo delle figlie, diritto di visita secondo modalità concordate in seguito ad un percorso di supporto alla genitorialità volto a ristabilire un equilibrato rapporto tra il padre e le figlie minori e contributo indiretto paterno al mantenimento delle figlie pari € 650,00 mensili (€ 325,00 per ciascuna) o una diversa somma ritenuta maggiormente congrua ed equa da questo Tribunale, oltre al 50% delle spese straordinarie. Chiedeva infine disporsi il trasferimento della piena proprietà dell'autovettura targata
FR420RS in capo al sig. e contestuale integrale suo accollo del finanziamento fino a scadenza. CP_1
Fissata udienza presidenziale al giorno 7 marzo 2023, su istanza della ricorrente, con decreto del 6 marzo 2023 veniva fissata nuova udienza al 27 giugno 2023 onde consentire la rinnovazione della notifica del ricorso e provvedimento, che veniva effettuata ex art. 143 c.p.c..
All'udienza presidenziale del 27 giugno 2023, si presentava parte resistente che si costituiva in giudizio con comparsa, riservandosi di meglio formulare le domande senza nulla eccepire con riferimento al perfezionamento Pa della notifica. Il Presidente esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra le parti, sentiva ampiamente le stesse che acconsentivano ad essere sentite congiuntamente.
pagina 3 di 17 Dopo ampia discussione le parti raggiungevano un accordo temporaneo e parziale nei seguenti termini: “Le parti concordano che il signor versi alla moglie un importo di € 300,00 al mese entro il 5 di ogni mese per il CP_1 mantenimento delle figlie oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Milano.
Le parti si impegnano a intraprendere un percorso di mediazione o di supporto alla genitorialità che possa aiutare le parti medesime ad aprire un canale di comunicazione più sereno e collaborativo nell'interesse delle
figlie anche in una prospettiva auspicabile di far ripristinare una relazione tra il padre e le figlie eventualmente con una presa in carico psicologica delle figlie medesime;
Le parti concordano che il padre cominci a rivedere le figlie alla presenza sempre della madre in spazi pubblici nel rispetto della volontà delle medesime
A questo punto le parti ed in particolare il difensore di parte resistente che non ha avuto la possibilità di leggere gli atti, chiedono un rinvio dell'udienza per verificare l'effettivo avvio del percorso cui le parti si sono impegnate e l'evoluzione della situazione, onde consentire anche alla parte resistente di formulare le proprie conclusioni.”
Il Presidente su richiesta delle parti e atteso l'impegno assunto dalle stesse di intraprendere un percorso di Pt_2 supporto ad entrambi i genitori, autorizzava i coniugi a vivere separati e rinviava la causa, ancora in fase presidenziale, da svolgersi mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. da effettuarsi entro il
17.10.2023 anche per verificare l'evoluzione della situazione e l'avvio del percorso.
Depositate le note in sostituzione di udienza ove le parti davano atto di non aver raggiunto un accordo e di non aver intrapreso alcun percorso a supporto della genitorialità per principale volere del sig. il Presidente CP_1
f.f., a scioglimento della riserva assunta in sede di seconda udienza presidenziale, pronunciava in data
19.10.2023 la seguente ordinanza presidenziale che si riporta nella parte motiva:
“LETTI ED ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;
SENTITA le parti e i rispettivi difensori all'udienza del 27 giugno 2023, all'esito della quale dopo essere state ampiamente sentite, accertato che il padre non vedeva le figlie da molti mesi e non provvedeva a versare nulla per il loro mantenimento, le parti medesime raggiungevano il seguente accordo:
Le parti concordano pertanto che il signor versi alla moglie un importo di € 300,00 al mese entro il 5 di CP_1 ogni mese per il mantenimento delle figlie oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del
Tribunale di Milano.
Le parti si impegnano a intraprendere un percorso di mediazione o di supporto alla genitorialità che possa aiutare le parti medesime ad aprire un canale di comunicazione più sereno e collaborativo nell'interesse delle figlie anche in una prospettiva auspicabile di far ripristinare una relazione tra il padre e le figlie eventualmente con una presa in carico psicologica delle figlie medesime;
Le parti concordano che il padre cominci a rivedere le figlie alla presenza sempre della madre in spazi pubblici nel rispetto della volontà delle medesime.
A questo punto le parti ed in particolare il difensore di parte resistente che non ha avuto la possibilità di leggere gli atti, chiedono un rinvio dell'udienza per verificare l'effettivo avvio del percorso cui le parti si sono
pagina 4 di 17 impegnate e l'evoluzione della situazione, onde consentire anche alla parte resistente di formulare le proprie conclusioni.
LETTE le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. delle parti con le rispettive istanze e domande, dando atto di non aver raggiunto un accordo e di non aver avviato un percorso di supporto alla genitorialità, ritenuto superfluo dal padre, con una relazione delle figlie con il padre riavviata ma limitata ad un giorno;
OSSERVATO come sia emerso, dalle dichiarazioni rese dalla parte ricorrente, peraltro solo ridimensionate dal marito in udienza che però non ha potuto contestare la veridicità di certe circostanza come l'interruzione da marzo 2022 di qualsivoglia relazione e rapporto tra il padre e le figlie e l'assenza di qualsiasi contributo per il loro mantenimento, che a causa di conflitti creatisi all'interno della famiglia, anche per contrasti sull'educazione delle figlie, volendo il padre, di religione musulmana, far seguire alle medesime i dettami dal proprio credo religioso, con un clima di forte tensione familiare con grave disagio psicologico delle figlie, la madre nel giugno 2020 aveva deciso di andar via dalla casa coniugale andando a vivere con le proprie figlie a casa della propria madre, subendo poi dal marito ulteriori agiti inadeguati per cui la stessa ha dapprima presentato una denuncia in data 10.07.2021, in seguito ritirata pensando che il marito avesse cambiato condotta
e quindi una seconda in data 16.10.2021; risulta comunque che da marzo 2022 il padre non ha avuto alcun rapporto con le figlie, non partecipando pertanto in alcun modo alle loro decisioni più importanti, interrompendo con la madre ogni comunicazione e collaborazione nell'interesse della figlie, rendendo oltremodo difficile per la stessa assumere decisione in assenza del consenso del padre, non versando peraltro più alcuna somma di denaro per il mantenimento delle figlie medesime;
OSSERVATO come, nonostante l'impegno assunto in udienza dalle parti ad intraprendere un percorso di supporto alla genitorialità per aiutarle ad aprire un canale di comunicazione più sereno e collaborativa anche in una prospettiva di favorire un acceso più stabile e continuativo delle figlie al padre, quest'ultimo ritenendo che fosse sufficiente la ripresa di incontri, pure apprezzabilmente avvenuta, ma una sola volta a settimana, ha preferito non avviare tale percorso, rimanendo pertanto le parti prive di supporto, senza essere riuscite a raggiungere alcun accordo, in uno stato di persistente incomunicabilità diretta (anche per gli incontri, il padre prende contatti direttamente con le figlie) e di mancanza di collaborazione, impedendo così una responsabilità genitoriale condivisa, pure richiesta dal resistente;
RITENUTO, pertanto, che, alla luce delle circostanze sopra esposte, allo stato, in attesa degli accertamenti che verranno delegati, non essendo praticabile il regime di affido condiviso, tenuto conto che il padre in questi ultimi mesi non ha più intessuto/mantenuto una relazione affettiva con le figlie, manifestando disinteresse e non partecipando più alle decisioni e alla loro gestione, deve essere accolta la domanda di affidamento esclusivo delle figlie minori alla madre, per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi del tutto favorevole, alla luce del suo comportamento sempre tutelante e protettivo nei confronti delle figlie di cui si sempre occupata con continuità e responsabilità.
RITENUTO, in particolare, che le condizioni sopra indicate con una totale assenza di comunicazione, giustifichino una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle
pagina 5 di 17 scelte più importanti per le minori (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, documenti validi per
l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o rafforzato, essendoci la necessità che vengano assunte con celerità le decisioni riguardanti le minori, che sono rimaste pregiudicate nei mesi scorsi stante le difficoltà per la madre di ottenere il consenso del padre;
RILEVATO, altresì, che attesa la delicatezza della situazione, anche tenuto conto dell'interruzione di rapporti stabili tra il padre e le figlie per molti mesi, se pur al momento riavviati sulla base di accordi, deve essere conferito incarico ai Servizi Sociali competenti per il Comune di Milano, luogo di residenza delle minori di prendere in carico l'intero nucleo familiare, attuando tutti gli opportuni e necessari interventi a supporto delle minori e delle parti monitorando la delicata situazione e demandando loro di monitorare l'avvio delle frequentazioni tra il padre e le figlie, la loro serenità e regolarità e, ove sorgano difficoltà o manifestazioni di disagio delle minori, a provvedere, ove il padre mostri sempre serietà e impegno nel voler instaurare con le figlie un rapporto stabile e continuativo e le condizioni psicofisiche delle minori lo permettano, a regolamentare gli incontri tra padre e figlie, secondo quanto maggiormente rispondente alle esigenze e ai bisogni delle minori stesse, con progressivo eventuale ampliamento stabilendo un calendario anche per i periodi di vacanza in base agli esiti degli interventi disposti così come meglio indicate in dispositivo;
RILEVATO come, si appalesi certamente necessario disporre a questo punto un approfondimento sulla capacità genitoriale di entrambe le parti e sulla loro capacità a preservare la figura dell'altro, sulla natura dei rapporti tra ciascun genitore e le figlie in generale in ordine alla condizione psichico emotiva delle medesime con
l'attivazione/prosecuzione di tutti gli interventi necessari o anche solo opportuni a sostegno dei minori e delle parti come in dispositivo
, in punto di contribuzione economica che la ricorrente ha meglio spiegato la sua situazione Per_3 economica e patrimoniale (che infatti non trova diretta corrispondenza nelle dichiarazioni agli atti) in udienza:
“Io ho due asili con la società di cui mia madre è l'AU e io sono socia. Mi riconosco un compenso di CP_3 circa € 4000 netti al mese. Io ho comprato le scuole, la materna a € 280.000 nel 2013 finanziata dalla banca e un nido nel 2019 pagato sui 70.000 €, ho rate di 700 euro al mese pagate dalla società. La materna ha 30 bambini e il nido 20 bambini, ho 7 dipendenti in tutto, quando ho comprato le scuole ho fatto un finanziamento personale a di € 180.000, quindi a mese alterni la società secondo le indicazioni del commercialista CP_3 mi fa un rimborso parziale finanziamento socio, che non va nella dichiarazione dei redditi, messe a bilancio sulla società, motivo per cui non risultano questi redditi nelle mie dichiarazioni, prima era amministratrice e pagavo anche i contributi come cassa artigiani, adesso sono socia in quanto ci sono i dipendenti che lavorano.
Io lavoro mezza giornata, controllo il lavoro dei dipendenti, le scuole vanno avanti da sole, io non sono insegnante”; non ha intestato alcun bene immobile né in Italia né all'estero; ha un conto corrente cointestato con il resistente (doc. 11) e un conto corrente cointestato con la madre presso Intesa San Paolo;
è intestataria di un'autovettura cointestata con il resistente, rimasta in uso esclusivo del sig. , gravata da un CP_1 finanziamento cointestato ad entrambi i coniugi con addebito della rata di € 278,00 mensile sul conto corrente
pagina 6 di 17 comune dei coniugi (detto finanziamento avrà termine nel mese di agosto 2023) secondo quanto riferito dalla moglie;
vive a casa della propria madre con le figlie;
Osservato che il resistente che nulla ha documentato e prodotto ha così dichiarato in udienza circa la propria situazione economica e patrimoniale:” Io guadagno 1500 e arrivo a 2000 con gli straordinari e notturni. Poi pago 250 per la macchina, intestata ad entrambi che uso io, finito il mese scorso, poi pago 435 euro di un finanziamento per un suo asilo, finito il mese scorso, poi pago un'assicurazione anche per la malattia e anche quella della casa anche se lei mi fa notare che non c'è più la casa, pago 200 e 350. Io sono disponibile a dare per le mie figlie una somma di € 300 al mese con bonifico bancario che verserò entro il 5 luglio e poi ogni mese.
” e ancora sulla casa “Da marzo 2022 sono stato cacciato via di casa dall'oggi al domani, perché è una casa della cooperativa e intestata a lei ma loro non hanno voluto più vedermi. Sono andato a vivere per un mese in un albergo e poi sono andato a cercare e adesso vivo ad UN in una casa in locazione dove pago € 660 al mese”.
RITENUTO, pertanto, che alla luce di quanto dichiarato e documentato appare equo e congruo il contributo mensile al mantenimento come oggetto di accordo tra le parti nella misura di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida del Tribunale di Milano;
RILEVATO da ultimo che va sollevata l'inammissibilità della domanda relativa al trasferimento di proprietà della autovettura, non rientrando di competenza di questo giudizio;
PQM
richiamata l'autorizzazione a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto (verbale udienza del 27 giugno
2023):
AFFIDA le figlie minori nata a [...] il [...] e nata a [...] il [...], Persona_1 Persona_2 in via esclusiva alla madre che le terrà collocato anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di
Milano via Maestri del Lavoro n. 4 . La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (comprensive anche dei documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime, con solo diritto/ dovere del padre di vigilanza;
2) DISPONE che il padre continui a vedere le figlie, previo accordo con la madre e congruo preavviso, una volta a settimana purchè nel rispetto delle esigenze e della volontà delle figlie medesime, sotto la vigilanza del
Servizio sociale che potrà anche intervenire come di seguito disposto;
3) DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di Milano, territorialmente competenti, prendano in carico
l'intero nucleo familiare e, in collaborazione con i Servizi Specialistici dell'ASST e con i Servizi di UN (dove attualmente vive il padre), ognuno per quanto di rispettiva competenza, provvedano a:
- monitorare l'avvio delle frequentazioni tra il padre e le figlie, la loro serenità e regolarità, purchè il padre mostri sempre serietà e impegno nel voler instaurare con le figlie un rapporto stabile e continuativo e le
pagina 7 di 17 condizioni psicofisiche delle minori lo permettano, e, ove sorgano difficoltà o manifestazioni di disagio delle minori, a intervenire regolamentando gli incontri tra padre e figlie, secondo quanto maggiormente rispondente alle esigenze e ai bisogni delle minori stesse, con progressivo eventuale ampliamento, stabilendo un calendario anche per i periodi di vacanza in base agli esiti degli interventi disposti;
- ad avviare tutti gli interventi necessari o anche solo opportuni di supporto socio-educativo anche domiciliari
e/o di supporto psicologico per le minori per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse delle medesime anche al fine di rendere più sereno e stabile l'accesso al padre nonché ad avviare, ove sussista la disponibilità delle parti, un percorso di sostegno alla genitorialità volto ad attenuare la conflittualità ancora presente tra le parti e ad aprire tra le stesse un canale di comunicazione maggiormente sereno e collaborativo nell'interesse delle figlie minori nonché interventi di supporto individuali per le parti;
- a svolgere un approfondimento sulla capacità genitoriale di entrambe le parti e sulla loro capacità a preservare la figura dell'altro, sulla natura dei rapporti tra ciascun genitore e le figlie in generale in ordine alla condizione psichico emotiva delle medesime, fornendo al Tribunale tutti gli elementi utili per poter assumere determinazione definitive in punto di responsabilità genitoriali e verificare se possa essere confermato il regime disposto ovvero se debbano essere apportate delle modifiche con tutte le indicazioni e i suggerimenti del caso e con una relazione di aggiornamento da far pervenire entro non oltre il 28 Febbraio 2024;
4) PRESCRIVE ad entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse delle figlie, alle statuizioni del presente provvedimento e a prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali e agli operatori dei Servizi Specialistici della ASST incaricati e di attenersi alle prescrizioni ed indicazioni degli stessi, avvisandoli che in caso di mancata effettiva collaborazione potranno essere assunti (ulteriori per il padre) provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale.
5) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento, con decorrenza dal luglio CP_1
2023 delle figlie mediante versamento a entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile Parte_1 complessivo di € 300,00 (annualmente rivalutabile con indici Istat) oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al
Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui richiamate
6) SOLLEVA l'inammissibilità della domanda relativa al trasferimento di proprietà della autovettura.”
Nominava giudice istruttore sé stesso e fissava udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte da effettuarsi entro il 21 marzo 2024.
Su istanza congiunta delle parti, stante la pendenza di trattative al fine di addivenire ad un accordo e considerati i risvolti positivi delle ultime relazioni depositate dai Servizi, il G.I. differiva udienza per i medesimi incombenti, sostituita dal deposito di note scritte contenenti le istanze e le conclusioni da effettuarsi entro il 25 settembre
2024.
Con provvedimento in atti del 25 settembre 2024, il Giudice Istruttore, lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. delle parti, con cui si dava atto, tra le altre, del mancato raggiungimento dell'accordo, concedeva i termini 183
pagina 8 di 17 comma 6° c.p.c. come richiesti dai procuratori e disponeva che i Servizi Sociali del Comune di Milano, in collaborazione con i Servizi specialistici dell'ASST ciascuno per la parte di rispettiva competenza, continuassero nell'attività già delegata, concedendo termine fino al 15 gennaio 2025 per la trasmissione di ulteriore relazione di aggiornamento.
La causa veniva rinviata per gli incombenti di cui all' art. 183, 7° comma c.p. c. all'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. da effettuarsi entro il 30 gennaio 2025.
Depositate le sole memorie ex art. 183, VI co. n. 1 c.p.c., con istanza congiunta del 9 gennaio 2025, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo con conclusioni congiunte e pertanto chiedevano la trasformazione del rito e, contestualmente, formulavano domanda di divorzio congiunto, da pronunciarsi decorso il termine di sei mesi dalla sentenza di separazione.
Con provvedimento del 30 gennaio 2025, il Giudice Delegato, vista l'istanza depositata dalle parti e la rinuncia all'articolazione di istanze istruttorie, dato atto dell'impossibilità di procedere ai sensi dell'art. 473 bis n. 51
c.p.c., stante l'intervento dei Servizi Sociali, nonché di procedersi successivamente con il divorzio ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c trattandosi di procedimento iscritto prima dell'entrata in vigore della Riforma Cartabia, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni congiunte, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni da effettuarsi entro il 26 febbraio 2025.
Con provvedimento in atti del 26 febbraio 2025 il Giudice, lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. delle parti, rilevato il raggiungimento di un accordo a definizione della causa come da foglio di precisazione delle conclusioni congiunte, depositato telematicamente in data 25 febbrai 2025 e sopra riportate, senza la richiesta di concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali, rimetteva la causa subito in decisione dinnanzi al Collegio, con riserva di riferire in camera di consiglio.
La giurisdizione e la legge applicabile
Tenuto conto che parte convenuta ha la cittadinanza tunisina sebbene abbia invero riferito di avere anche quella italiana, osserva il Collegio che sussiste comunque la giurisdizione del Tribunale adito in ordine alla pronuncia sullo status ai sensi dell'art. 3, lett a) del regolamento UE 1111/2019, avendo le parti fissato la loro residenza abituale nel territorio nazionale dove ancora risiedono entrambe;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità
Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
Quanto alle domande relativa ai minori, sussiste la competenza giurisdizionale di questo Tribunale in forza dell'art. 7 del regolamento UE 1111/2019 quanto alla responsabilità genitoriale, essendo la residenza abituale dei minori in Italia a Milano al momento in cui è stata adita l'AG.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del
19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Sussiste altresì la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore delle figlie minori ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla pagina 9 di 17 responsabilità genitoriale. Si applica poi la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale delle minori.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti. Si consideri altresì che le stesse hanno poi rinunciato all'articolazione delle istanze istruttorie, dando atto di aver raggiunto, con la precisazione delle conclusioni congiunte, un pieno accordo a definizione del giudizio di separazione e di ogni rapporto economico e patrimoniale tra le medesime, consentendo al Collegio di poter assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio, compresa la responsabilità genitoriale, in piena rispondenza all'interesse delle figlie.
Quanto agli aspetti genitoriali, infatti, le dichiarazioni delle parti, l'ampia attività istruttoria effettuata nel corso del giudizio anche per il tramite delle relazioni di aggiornamento rese dai Servizi Sociali, offrono al Collegio elementi di giudizio più che adeguati e completi per decidere sulle domande avanzate e anche in punto di responsabilità genitoriale nell'interesse di e Non si è pertanto Per_1 Per_2 ritenuto in alcun modo necessario l'ascolto delle minori in sede giudiziale in quanto manifestamente superfluo, alla luce di quanto dichiarato dalle parti e tenuto altresì conto del pieno accordo raggiunto tra le stesse;
ciò in conformità all'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore.
Parimenti con riferimento alle domande di contenuto economico, ritiene, altresì, il Collegio che la documentazione complessivamente acquisita agli atti del giudizio consenta di operare una corretta valutazione delle rispettive condizioni economiche e patrimoniali delle parti ai fini di adottare una motivata decisione in punto di statuizioni economiche dovendosi sul punto richiamare il più che consolidato orientamento della
Suprema Corte (da ultimo Cass. Ordinanza 975 del 20/01/2021), secondo cui, ai fini delle determinazioni di natura economica non è richiesto l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti. Ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti e delle verbalizzazioni delle parti, tanto più avendo le parti raggiunto anche sotto tale profilo pieno accordo.
La domanda di separazione
Ciò posto in fatto, la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Sul punto deve premettersi che e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 CP_1
Tunisia ad in data 11 agosto 2007 (successivamente iscritto nei registri dello Stato Civile del CP_2
Comune di Milano al n. 1021, dell'anno 2007, reg. 03, parte II, S C/1).
pagina 10 di 17 Dalla loro unione sono nate le figlie (in data 5 giugno 2009) e (in data 24 luglio 2012). Per_1 Per_2
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi. Infatti, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Né
occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie, lo stato di disaffezione appare tanto irreversibile quanto comune ad entrambi i coniugi, vista l'interruzione della convivenza da tempo, come emerge dalle allegazioni difensive.
Va dunque pronunciata la separazione personale delle parti ex art. 151, 1° comma c.c., come da richiesta delle medesime parti. Nessuna pronuncia viene effettuata sulla domanda di addebito formulata negli atti introduttivi dalla ricorrente, avendovi quest'ultima tacitamente rinunciato con la presentazione delle conclusioni congiunte.
Responsabilità genitoriale. Intervento dei Servizi
Nelle conclusioni precisate congiuntamente, in punto di responsabilità genitoriale, le parti hanno chiesto disporsi la conferma dell'affido super esclusivo delle figlie minori e alla madre, con collocamento prevalente Per_1 Per_2 presso la medesima e diritto di visita paterno come da tempi ivi specificati.
Attualmente le figlie minori sono già affidate in via super esclusiva alla madre ex art. 337 quater comma 3 c.c. in forza dell'ordinanza presidenziale assunta in data 19 ottobre 2023 per le ragioni ivi indicate, stante la conflittualità presente tra le parti e le dinamiche ancora disfunzionali che potevano essere pregiudizievoli per un percorso di crescita serena per le figlie medesime, con una serie di incarichi che venivano conferiti ai Servizi
Sociali al fine di aiutare i medesimi genitori nell'assunzione di un ruolo genitoriale maggiormente sereno e collaborativo, in un'auspicabile ottica verso un progetto di concreta e attuabile bigenitorialità.
Il Tribunale ha potuto assistere di certo ad un parziale miglioramento della situazione familiare, atteso che i genitori, seppur con qualche difficoltà, hanno migliorato la collaborazione genitoriale ed il sig. ha CP_1 ridimensionato le difficoltà relazionali con le figlie. Tuttavia, dall'ultima relazione dei Servizi del 4 novembre
2024 è emersa la permanenza di una situazione ancora di criticità tra i genitori e nel rapporto padre-figlie, in particolare con la secondogenita che rende necessario, come di seguito disposto, il permanere delle Per_2 deleghe conferite ai Servizi Sociali.
pagina 11 di 17 I conflitti ancora irrisolti tra la sig.ra ed il sig. (cfr. sul punto la relazione sopra citata) Parte_1 CP_1 derivano principalmente da problemi economici, difficoltà genitoriali ma soprattutto dalle differenze culturali di questi due genitori, con particolare riferimento al credo religioso del padre che si è riversato anche nelle scelte educative e nelle regole di vita imposte alle figlie, che le stesse hanno vissuto negli anni con sempre maggiore insofferenza perché ritenute limitative della loro libertà, abituate ormai a vivere “all'occidentale” Questi disagi hanno via via creato una distanza tra i genitori lasciando la madre sempre più sola a gestire le figlie e la loro educazione tanto più in un periodo delicato come quello adolescenziale oltre che tra le figlie e il padre. Tale situazione ha ostacolato e ostacola tutt'ora la formazione di uno scambio comunicativo che consenta un costruttivo confronto trai genitori in merito alle scelte ed alle esigenze educative delle figlie.
Anche la relazione padre-figlie è rimasta connotata da elementi di criticità. In particolare, per quanto riguarda la stessa vede il padre solo quando è quest'ultimo a farne richiesta, non essendo in grado il sig. di Per_1 CP_1 mantenere con continuità un diritto di visita in momenti fissi e prestabiliti. La secondogenita al momento Per_2 non vuole vedere il padre che definisce rigido ed impositivo e con il quale al momento vuole mantenere una certa distanza (cfr. relazione dei Servizi).
I rapporti delle figlie con la madre sono invece buoni, salvo alcuni dissidi tra la minore e la sig.ra Per_1 dovuti principalmente all'età adolescenziale della ragazza. Parte_1
La sig.ra infatti, dal momento in cui ha lasciato la casa familiare nel giugno del 2020 per trasferirsi, Parte_1 con le figlie, presso la nonna materna, ha di fatto sempre provveduto in autonomia a prendersi cura delle minori, sia sotto l'aspetto emotivo che economico.
Il Collegio ritiene pertanto, tenuto conto gli esiti degli accertamenti disposti e di tutte le risultanze agli atti, che debbano essere integralmente confermate le statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale del 19 ottobre 2023, come del resto condivise e richieste anche dalle medesime parti nelle proprie conclusioni congiunte, di cui condivide appunto le motivazioni, essendo ancora attuali.
Nel caso di specie, la madre, pur affaticata e con alcune criticità, è risultata figura genitoriale adeguata ed accudente, che si è sempre presa cura delle minori, rispondendo ai loro bisogni ed alle loro effettive esigenze e che è riuscita a ricostruire un ambiente familiare sereno, dove le minori stanno crescendo all'interno di un contesto educativo ed affettivo tutelante.
Di contro il sig. ha continuato ad essere concretamente lontano dalla vita delle figlie, senza una CP_1 partecipazione effettiva alle decisioni riguardanti le medesime, delegando sostanzialmente ogni cura e responsabilità alla madre, senza mantenere dei rapporti stabili e equilibrati con le figlie, rivelando con ciò una sostanziale incapacità a potersi occupare di e ed a comprenderne le loro effettive esigenze e i Per_1 Per_2 bisogni e soprattutto a seguirle nel corretto e sereno percorso di crescita.
Conseguentemente il Collegio, ritiene opportuno e rispondente all'interesse delle figlie, anche in accoglimento delle conclusioni formulate dalle parti e apprezzabilmente dallo stesso padre mostrando una importante consapevolezza e un senso di responsabilità, confermare dell'affido esclusivo delle minori alla madre, con altresì ex art. 337 quater comma 3 c.c. la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla stessa anche con pagina 12 di 17 riguardo alle scelte più importanti per le minori (residenza abituale, educazione, istruzione, pratiche amministrative tra cui anche documenti validi per l'espatrio e soprattutto salute), essendo necessario che le decisioni più rilevanti per le minori vengano assunte con tempestività e efficacia.
Il Collegio, tuttavia, essendo emersa, anche dall'ultima relazione dei Servizi, una situazione ancora di criticità del nucleo con segnali di disagio delle minori e la mancanza di un rapporto tra il padre ed ritiene Per_2 necessario mantenere la presa in carico da parte dei Servizi con attività di monitoraggio, con potere di intervento e vigilanza anche con riferimento alla frequentazione paterna e di avvio di tutti gli interventi i supporto per le minori e per i genitori. Si provvede come in dispositivo.
Statuizioni economiche oggetto di accordi
Quanto agli altri punti oggetto di conclusioni congiunte, con riferimento alle condizioni economiche accessorie pattuite, il Tribunale, alla luce dei dati e delle risultanze emerse ed acquisite, ritiene di poter recepire integralmente il contenuto di tale accordo, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, risultando tali condizioni idonee ad assicurare alle minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione nonché equi e congrui rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti.
Il complessivo contenuto pattizio delle conclusioni congiunte può pertanto trovare integrale accoglimento e di conseguenza il Tribunale potrà pronunciarsi in senso conforme, recependo tali conclusioni come meglio indicato in dispositivo.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento : gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
Come già evidenziato dal Giudice istruttore non può fari luogo alla richiesta pronuncia di divorzio ai sensi degli artt. 473 bis. 49 (51) c.p.c. trattandosi di procedimento iscritto il 11.11.2022 e quindi prima delle norme introdotte con la Riforma cd Cartabia, come quella citata con il cumulo di domande di separazione e divorzio
(peraltro avanzata solo in sede di conclusioni avanzata).
Tale domanda è pertanto qui inammissibile, ben potendo le parti presentare autonoma domanda se del caso congiunta ex art. 473 bis. 51 c.p.c..
Le spese di lite
Stante l'accordo tra le parti, le spese di lite devono dichiararsi interamente compensate.
P.Q.M.
pagina 13 di 17 Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, ANCHE IN ACCOGLIMENTO
INTEGRALE DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE SOPRA RIPORTATE così decide:
1) DICHIARA, ai sensi dell'art. 151, comma 1 c.c., la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio con rito civile in Tunisia ad in data 11 agosto CP_1 CP_2
2007 (poi iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano al n. 1021, dell'anno 2007, reg. 03, parte
II, S C/1);
2) CONFERMA, anche su accordo tra le parti, l'affido in via esclusiva delle figlie minori (nata il 5 giugno Per_1
2009) e (nata il [...]) alla madre che le terrà collocate anche ai fini della residenza anagrafica Per_2 presso l'abitazione di Milano via Maestri del Lavoro n.
4. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime;
3) DISPONE, anche su accordo delle parti, che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie, previo accordo con la madre e congruo preavviso, due volte a settimana oltre a un weekend ogni quindici giorni, tenendo con sé le figlie dal sabato mattina alla domenica sera, purché nel rispetto delle esigenze e della volontà delle figlie stesse, secondo modalità concordate volte a ristabilire un equilibrato rapporto tra il padre e le figlie minori, fatto salvo il potere di vigilanza e intervento dei Servizi come di seguito disposto;
4) DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di Milano, territorialmente competenti, mantengano la presa in carico del nucleo familiare e delle minori e, in collaborazione con i Servizi Specialistici dell'ASST e con i
Servizi di UN (dove attualmente vive il padre), ognuno per quanto di rispettiva competenza, provvedano a:
- monitorare la serenità e regolarità delle frequentazioni tra il padre e le figlie, nel rispetto sempre della loro volontà e delle loro esigenze e bisogni, con potere, ove sorgano manifestazioni di disagio delle minori, di intervenire modulandone tempi e modalità secondo quanto maggiormente rispondente alle esigenze e ai bisogni delle minori stesse, favorendo anche la ripresa di un accesso stabile e sereno tra il padre e la figlia Per_2
- avviare/proseguire tutti gli interventi necessari o anche solo opportuni di supporto socio-educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico per le minori ove le stesse acconsentano, anche per favorirne un sereno e stabile accesso al padre nonché, ove sussista la disponibilità delle parti, un percorso di sostegno alla genitorialità volto ad attenuare la conflittualità ancora presente tra le parti e ad aprire tra le stesse un canale di comunicazione maggiormente sereno e collaborativo nell'interesse delle figlie minori nonché interventi di supporto individuali per le parti;
- svolgere un'attenta attività di monitoraggio e vigilanza sull'intero nucleo familiare, segnalando eventuali situazioni di pregiudizio per le minori alla Procura presso il Tribunale dei Minorenni di Milano, Autorità
Giudiziaria competente;
pagina 14 di 17 5) PONE, sull'accordo delle parti, a carico del signor a titolo di contributo al mantenimento CP_1 indiretto delle figlie minori e la somma complessiva di € 300,00 mensili importo rivalutabile Per_1 Per_2 annualmente con gli indici ISTAT da versare mensilmente alla signora entro il 5 di ogni Parte_1 mese con accredito sul conto corrente intestato alla Sig.ra e intrattenuto presso la Banca Intesa San Parte_1
Paolo IBAN [...] oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, secondo il seguente schema::
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle pagina 15 di 17 patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6) DA' ATTO che le parti si sono accordate che il Sig. su richiesta della sig.ra si impegna a CP_1 Parte_1 consegnare copia del proprio CUD al fine di poter detrarre le spese sostenute per il mantenimento delle figlie minori e che il Sig. si impegna a versare tramite bonifico direttamente alla Sig. l'eventuale CP_1 Parte_1 rimborso ottenuto tramite il proprio modello 730;
7) DA' ATTO che le parti si sono accordate che Sig. si impegna al pagamento di tutti gli oneri relativi CP_1 all'autovettura targata FR420RS (quali tasse automobilistiche fino all'anno 2024, oltre sanzioni amministrative) attualmente cointestata ad entrambi i coniugi, presentando tutte le quietanze di avvenuto pagamento e assenza di carichi amministrativi relativi alla predetta autovettura, manlevando la Sig.ra da ogni e qualsivoglia Parte_1 pendenza e morosità in quanto il Sig. dal mese di giugno 2020 ha utilizzato in via esclusiva il bene. CP_1
Verificato quanto predetto, le parti si impegnano a trasferire la piena proprietà dell'autovettura in capo al Sig. con spese del passaggio di proprietà in capo allo stesso;
CP_1
8) DA ATTO che le parti hanno concordato che con l'esatto adempimento di quanto ai punti precedenti, dichiarano di aver regolato ogni altra questione prima d'ora e di non aver reciprocamente nient'altro a pretendere, rinunciando, parimenti, a qualunque reciproca pretesa e diritto relativo sia al loro rapporto di coniugio sia a qualunque altro rapporto inter-partes intercorso;
9) DICHIARA inammissibile nel presente procedimento la domanda ex artt. 473 bis. 49, 51 c.p.c. di scioglimento del matrimonio;
10) COMPENSA tra le parti le spese legali;
11) SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1).
12) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al suo passaggio in giudicato, al Comune di Milano perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
13) MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza ai Servizi Sociali e Specialistici dell'ASST del Comune di Milano.
Così, deciso in Milano nella camera di consiglio del 5 marzo 2025
Il Presidente Relatore Estensore
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 16 di 17 pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 28 gennaio 2022 e vertente
TRA
nata a [...] in data [...] (Codice Fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Tomasello, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E nato a [...] il [...] (Codice Fiscale ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Scuteri presso il cui domicilio è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71
c.p.c e dell'ordinanza presidenziale ex art. 709 comma 1 c.p.c.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI RASSEGNATE CON NOTE SCRITTE EX ART. 127 TER C.P.C. DEPOSITATE IL
25 FEBBRAIO 2025: conclusioni
pagina 1 di 17 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi ed autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
2) ordinare al comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) disporre l'affidamento super esclusivo delle figlie minori e in via esclusiva, alla Persona_1 Persona_2 madre che le terrà collocate anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di Milano, Via Maestri
del Lavoro n. 4.
La madre eserciterà in via esclusiva ex art 337 quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (comprensivi anche i documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2) disporre il diritto di visita in capo al Sig. il quale continuerà a vedere le figlie, previo accordo con la CP_1 madre e congruo preavviso, due volte a settimana oltre a un weekend ogni quindici giorni, tenendo con sé le figlie dal sabato mattina alla domenica sera, purché nel rispetto delle esigenze e della volontà delle figlie stesse, secondo modalità concordate volte a ristabilire un equilibrato rapporto tra il padre e le figlie minori;
3) porre in capo al Sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie versando in favore delle stesse CP_1
l'importo di € 300,00 ogni mese con rivalutazione istat annuale, per entrambe le figlie, con accredito sul conto corrente intestato alla Sig.ra e intrattenuto presso la Banca Intesa San Paolo IBAN IT Parte_1
45N03069094891000000000012 entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, farmaceutiche, scolastiche come da protocollo del Tribunale di Milano, oltre a quelle ricreative, queste ultime preventivamente concordate;
4) a richiesta della Sig.ra ogni anno il Sig. si impegnerà a consegnare copia del proprio CUD Parte_1 CP_1 al fine di poter detrarre le spese sostenute per il mantenimento delle figlie minori e il Sig. si impegna a CP_1 versare tramite bonifico direttamente alla Sig. l'eventuale rimborso ottenuto tramite il proprio Parte_1 modello 730;
5) il Sig. si impegna al pagamento di tutti gli oneri relativi all'autovettura targata FR420RS (quali tasse CP_1 automobilistiche fino all'anno 2024, oltre sanzioni amministrative) attualmente cointestata ad entrambi i coniugi, presentando tutte le quietanze di avvenuto pagamento e assenza di carichi amministrativi relativi alla predetta autovettura, manlevando la Sig.ra da ogni e qualsivoglia pendenza e morosità in quanto il Parte_1
Sig. dal mese di giugno 2020 ha utilizzato in via esclusiva il bene. Verificato quanto predetto, le parti si CP_1 impegnano a trasferire la piena proprietà dell'autovettura in capo al Sig. con spese del passaggio di CP_1 proprietà in capo allo stesso;
6) con l'esatto adempimento di quanto ai punti precedenti, null'altro a provvedere in ordine ad ulteriori questioni patrimoniali in quanto i coniugi dichiarato di aver regolato ogni altra questione prima d'ora e di non aver reciprocamente nient'altro a pretendere, rinunciando, parimenti, a qualunque reciproca pretesa e diritto relativo sia al loro rapporto di coniugo sia a qualunque altro rapporto inter-partes intercorso;
pagina 2 di 17 chiedono inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, II comma, c.p.c., con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione, con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare affinché il Collegio, con sentenza definitiva, accolga le seguenti
conclusioni relative allo scioglimento del matrimonio
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in il giorno 11 agosto 2007 e CP_2 successivamente trascritto come matrimonio civile presso il comune di Milano nel registro degli atti di matrimonio anno 2007, numero 1021, registro 03, parte 2, serie C/1;
2. ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. i coniugi dichiarano di voler avanzare contestualmente alla presente richiesta di separazione consensuale, domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis n. 49 c.p.c alle medesime condizioni della separazione;
4. dichiarare compensate le spese legali.
********************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice Istruttore
Con ricorso iscritto a ruolo in data 11 novembre 2022, notificato ex art. 143 c.p.c., , Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio con rito civile in Hammamet (Tunisia) in data 11 agosto 2007 (iscritto in seguito nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano al n. 1021, dell'anno 2007, reg. 03, parte II, S C/1) con , dalla cui unione sono nate le figlie (in data 5 giugno 2009) e (in data 24 CP_1 Per_1 Per_2 luglio 2012), chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del marito. Chiedeva, altresì, l'affido esclusivo delle figlie, diritto di visita secondo modalità concordate in seguito ad un percorso di supporto alla genitorialità volto a ristabilire un equilibrato rapporto tra il padre e le figlie minori e contributo indiretto paterno al mantenimento delle figlie pari € 650,00 mensili (€ 325,00 per ciascuna) o una diversa somma ritenuta maggiormente congrua ed equa da questo Tribunale, oltre al 50% delle spese straordinarie. Chiedeva infine disporsi il trasferimento della piena proprietà dell'autovettura targata
FR420RS in capo al sig. e contestuale integrale suo accollo del finanziamento fino a scadenza. CP_1
Fissata udienza presidenziale al giorno 7 marzo 2023, su istanza della ricorrente, con decreto del 6 marzo 2023 veniva fissata nuova udienza al 27 giugno 2023 onde consentire la rinnovazione della notifica del ricorso e provvedimento, che veniva effettuata ex art. 143 c.p.c..
All'udienza presidenziale del 27 giugno 2023, si presentava parte resistente che si costituiva in giudizio con comparsa, riservandosi di meglio formulare le domande senza nulla eccepire con riferimento al perfezionamento Pa della notifica. Il Presidente esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra le parti, sentiva ampiamente le stesse che acconsentivano ad essere sentite congiuntamente.
pagina 3 di 17 Dopo ampia discussione le parti raggiungevano un accordo temporaneo e parziale nei seguenti termini: “Le parti concordano che il signor versi alla moglie un importo di € 300,00 al mese entro il 5 di ogni mese per il CP_1 mantenimento delle figlie oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Milano.
Le parti si impegnano a intraprendere un percorso di mediazione o di supporto alla genitorialità che possa aiutare le parti medesime ad aprire un canale di comunicazione più sereno e collaborativo nell'interesse delle
figlie anche in una prospettiva auspicabile di far ripristinare una relazione tra il padre e le figlie eventualmente con una presa in carico psicologica delle figlie medesime;
Le parti concordano che il padre cominci a rivedere le figlie alla presenza sempre della madre in spazi pubblici nel rispetto della volontà delle medesime
A questo punto le parti ed in particolare il difensore di parte resistente che non ha avuto la possibilità di leggere gli atti, chiedono un rinvio dell'udienza per verificare l'effettivo avvio del percorso cui le parti si sono impegnate e l'evoluzione della situazione, onde consentire anche alla parte resistente di formulare le proprie conclusioni.”
Il Presidente su richiesta delle parti e atteso l'impegno assunto dalle stesse di intraprendere un percorso di Pt_2 supporto ad entrambi i genitori, autorizzava i coniugi a vivere separati e rinviava la causa, ancora in fase presidenziale, da svolgersi mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. da effettuarsi entro il
17.10.2023 anche per verificare l'evoluzione della situazione e l'avvio del percorso.
Depositate le note in sostituzione di udienza ove le parti davano atto di non aver raggiunto un accordo e di non aver intrapreso alcun percorso a supporto della genitorialità per principale volere del sig. il Presidente CP_1
f.f., a scioglimento della riserva assunta in sede di seconda udienza presidenziale, pronunciava in data
19.10.2023 la seguente ordinanza presidenziale che si riporta nella parte motiva:
“LETTI ED ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;
SENTITA le parti e i rispettivi difensori all'udienza del 27 giugno 2023, all'esito della quale dopo essere state ampiamente sentite, accertato che il padre non vedeva le figlie da molti mesi e non provvedeva a versare nulla per il loro mantenimento, le parti medesime raggiungevano il seguente accordo:
Le parti concordano pertanto che il signor versi alla moglie un importo di € 300,00 al mese entro il 5 di CP_1 ogni mese per il mantenimento delle figlie oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del
Tribunale di Milano.
Le parti si impegnano a intraprendere un percorso di mediazione o di supporto alla genitorialità che possa aiutare le parti medesime ad aprire un canale di comunicazione più sereno e collaborativo nell'interesse delle figlie anche in una prospettiva auspicabile di far ripristinare una relazione tra il padre e le figlie eventualmente con una presa in carico psicologica delle figlie medesime;
Le parti concordano che il padre cominci a rivedere le figlie alla presenza sempre della madre in spazi pubblici nel rispetto della volontà delle medesime.
A questo punto le parti ed in particolare il difensore di parte resistente che non ha avuto la possibilità di leggere gli atti, chiedono un rinvio dell'udienza per verificare l'effettivo avvio del percorso cui le parti si sono
pagina 4 di 17 impegnate e l'evoluzione della situazione, onde consentire anche alla parte resistente di formulare le proprie conclusioni.
LETTE le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. delle parti con le rispettive istanze e domande, dando atto di non aver raggiunto un accordo e di non aver avviato un percorso di supporto alla genitorialità, ritenuto superfluo dal padre, con una relazione delle figlie con il padre riavviata ma limitata ad un giorno;
OSSERVATO come sia emerso, dalle dichiarazioni rese dalla parte ricorrente, peraltro solo ridimensionate dal marito in udienza che però non ha potuto contestare la veridicità di certe circostanza come l'interruzione da marzo 2022 di qualsivoglia relazione e rapporto tra il padre e le figlie e l'assenza di qualsiasi contributo per il loro mantenimento, che a causa di conflitti creatisi all'interno della famiglia, anche per contrasti sull'educazione delle figlie, volendo il padre, di religione musulmana, far seguire alle medesime i dettami dal proprio credo religioso, con un clima di forte tensione familiare con grave disagio psicologico delle figlie, la madre nel giugno 2020 aveva deciso di andar via dalla casa coniugale andando a vivere con le proprie figlie a casa della propria madre, subendo poi dal marito ulteriori agiti inadeguati per cui la stessa ha dapprima presentato una denuncia in data 10.07.2021, in seguito ritirata pensando che il marito avesse cambiato condotta
e quindi una seconda in data 16.10.2021; risulta comunque che da marzo 2022 il padre non ha avuto alcun rapporto con le figlie, non partecipando pertanto in alcun modo alle loro decisioni più importanti, interrompendo con la madre ogni comunicazione e collaborazione nell'interesse della figlie, rendendo oltremodo difficile per la stessa assumere decisione in assenza del consenso del padre, non versando peraltro più alcuna somma di denaro per il mantenimento delle figlie medesime;
OSSERVATO come, nonostante l'impegno assunto in udienza dalle parti ad intraprendere un percorso di supporto alla genitorialità per aiutarle ad aprire un canale di comunicazione più sereno e collaborativa anche in una prospettiva di favorire un acceso più stabile e continuativo delle figlie al padre, quest'ultimo ritenendo che fosse sufficiente la ripresa di incontri, pure apprezzabilmente avvenuta, ma una sola volta a settimana, ha preferito non avviare tale percorso, rimanendo pertanto le parti prive di supporto, senza essere riuscite a raggiungere alcun accordo, in uno stato di persistente incomunicabilità diretta (anche per gli incontri, il padre prende contatti direttamente con le figlie) e di mancanza di collaborazione, impedendo così una responsabilità genitoriale condivisa, pure richiesta dal resistente;
RITENUTO, pertanto, che, alla luce delle circostanze sopra esposte, allo stato, in attesa degli accertamenti che verranno delegati, non essendo praticabile il regime di affido condiviso, tenuto conto che il padre in questi ultimi mesi non ha più intessuto/mantenuto una relazione affettiva con le figlie, manifestando disinteresse e non partecipando più alle decisioni e alla loro gestione, deve essere accolta la domanda di affidamento esclusivo delle figlie minori alla madre, per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi del tutto favorevole, alla luce del suo comportamento sempre tutelante e protettivo nei confronti delle figlie di cui si sempre occupata con continuità e responsabilità.
RITENUTO, in particolare, che le condizioni sopra indicate con una totale assenza di comunicazione, giustifichino una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle
pagina 5 di 17 scelte più importanti per le minori (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, documenti validi per
l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o rafforzato, essendoci la necessità che vengano assunte con celerità le decisioni riguardanti le minori, che sono rimaste pregiudicate nei mesi scorsi stante le difficoltà per la madre di ottenere il consenso del padre;
RILEVATO, altresì, che attesa la delicatezza della situazione, anche tenuto conto dell'interruzione di rapporti stabili tra il padre e le figlie per molti mesi, se pur al momento riavviati sulla base di accordi, deve essere conferito incarico ai Servizi Sociali competenti per il Comune di Milano, luogo di residenza delle minori di prendere in carico l'intero nucleo familiare, attuando tutti gli opportuni e necessari interventi a supporto delle minori e delle parti monitorando la delicata situazione e demandando loro di monitorare l'avvio delle frequentazioni tra il padre e le figlie, la loro serenità e regolarità e, ove sorgano difficoltà o manifestazioni di disagio delle minori, a provvedere, ove il padre mostri sempre serietà e impegno nel voler instaurare con le figlie un rapporto stabile e continuativo e le condizioni psicofisiche delle minori lo permettano, a regolamentare gli incontri tra padre e figlie, secondo quanto maggiormente rispondente alle esigenze e ai bisogni delle minori stesse, con progressivo eventuale ampliamento stabilendo un calendario anche per i periodi di vacanza in base agli esiti degli interventi disposti così come meglio indicate in dispositivo;
RILEVATO come, si appalesi certamente necessario disporre a questo punto un approfondimento sulla capacità genitoriale di entrambe le parti e sulla loro capacità a preservare la figura dell'altro, sulla natura dei rapporti tra ciascun genitore e le figlie in generale in ordine alla condizione psichico emotiva delle medesime con
l'attivazione/prosecuzione di tutti gli interventi necessari o anche solo opportuni a sostegno dei minori e delle parti come in dispositivo
, in punto di contribuzione economica che la ricorrente ha meglio spiegato la sua situazione Per_3 economica e patrimoniale (che infatti non trova diretta corrispondenza nelle dichiarazioni agli atti) in udienza:
“Io ho due asili con la società di cui mia madre è l'AU e io sono socia. Mi riconosco un compenso di CP_3 circa € 4000 netti al mese. Io ho comprato le scuole, la materna a € 280.000 nel 2013 finanziata dalla banca e un nido nel 2019 pagato sui 70.000 €, ho rate di 700 euro al mese pagate dalla società. La materna ha 30 bambini e il nido 20 bambini, ho 7 dipendenti in tutto, quando ho comprato le scuole ho fatto un finanziamento personale a di € 180.000, quindi a mese alterni la società secondo le indicazioni del commercialista CP_3 mi fa un rimborso parziale finanziamento socio, che non va nella dichiarazione dei redditi, messe a bilancio sulla società, motivo per cui non risultano questi redditi nelle mie dichiarazioni, prima era amministratrice e pagavo anche i contributi come cassa artigiani, adesso sono socia in quanto ci sono i dipendenti che lavorano.
Io lavoro mezza giornata, controllo il lavoro dei dipendenti, le scuole vanno avanti da sole, io non sono insegnante”; non ha intestato alcun bene immobile né in Italia né all'estero; ha un conto corrente cointestato con il resistente (doc. 11) e un conto corrente cointestato con la madre presso Intesa San Paolo;
è intestataria di un'autovettura cointestata con il resistente, rimasta in uso esclusivo del sig. , gravata da un CP_1 finanziamento cointestato ad entrambi i coniugi con addebito della rata di € 278,00 mensile sul conto corrente
pagina 6 di 17 comune dei coniugi (detto finanziamento avrà termine nel mese di agosto 2023) secondo quanto riferito dalla moglie;
vive a casa della propria madre con le figlie;
Osservato che il resistente che nulla ha documentato e prodotto ha così dichiarato in udienza circa la propria situazione economica e patrimoniale:” Io guadagno 1500 e arrivo a 2000 con gli straordinari e notturni. Poi pago 250 per la macchina, intestata ad entrambi che uso io, finito il mese scorso, poi pago 435 euro di un finanziamento per un suo asilo, finito il mese scorso, poi pago un'assicurazione anche per la malattia e anche quella della casa anche se lei mi fa notare che non c'è più la casa, pago 200 e 350. Io sono disponibile a dare per le mie figlie una somma di € 300 al mese con bonifico bancario che verserò entro il 5 luglio e poi ogni mese.
” e ancora sulla casa “Da marzo 2022 sono stato cacciato via di casa dall'oggi al domani, perché è una casa della cooperativa e intestata a lei ma loro non hanno voluto più vedermi. Sono andato a vivere per un mese in un albergo e poi sono andato a cercare e adesso vivo ad UN in una casa in locazione dove pago € 660 al mese”.
RITENUTO, pertanto, che alla luce di quanto dichiarato e documentato appare equo e congruo il contributo mensile al mantenimento come oggetto di accordo tra le parti nella misura di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida del Tribunale di Milano;
RILEVATO da ultimo che va sollevata l'inammissibilità della domanda relativa al trasferimento di proprietà della autovettura, non rientrando di competenza di questo giudizio;
PQM
richiamata l'autorizzazione a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto (verbale udienza del 27 giugno
2023):
AFFIDA le figlie minori nata a [...] il [...] e nata a [...] il [...], Persona_1 Persona_2 in via esclusiva alla madre che le terrà collocato anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di
Milano via Maestri del Lavoro n. 4 . La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (comprensive anche dei documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime, con solo diritto/ dovere del padre di vigilanza;
2) DISPONE che il padre continui a vedere le figlie, previo accordo con la madre e congruo preavviso, una volta a settimana purchè nel rispetto delle esigenze e della volontà delle figlie medesime, sotto la vigilanza del
Servizio sociale che potrà anche intervenire come di seguito disposto;
3) DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di Milano, territorialmente competenti, prendano in carico
l'intero nucleo familiare e, in collaborazione con i Servizi Specialistici dell'ASST e con i Servizi di UN (dove attualmente vive il padre), ognuno per quanto di rispettiva competenza, provvedano a:
- monitorare l'avvio delle frequentazioni tra il padre e le figlie, la loro serenità e regolarità, purchè il padre mostri sempre serietà e impegno nel voler instaurare con le figlie un rapporto stabile e continuativo e le
pagina 7 di 17 condizioni psicofisiche delle minori lo permettano, e, ove sorgano difficoltà o manifestazioni di disagio delle minori, a intervenire regolamentando gli incontri tra padre e figlie, secondo quanto maggiormente rispondente alle esigenze e ai bisogni delle minori stesse, con progressivo eventuale ampliamento, stabilendo un calendario anche per i periodi di vacanza in base agli esiti degli interventi disposti;
- ad avviare tutti gli interventi necessari o anche solo opportuni di supporto socio-educativo anche domiciliari
e/o di supporto psicologico per le minori per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse delle medesime anche al fine di rendere più sereno e stabile l'accesso al padre nonché ad avviare, ove sussista la disponibilità delle parti, un percorso di sostegno alla genitorialità volto ad attenuare la conflittualità ancora presente tra le parti e ad aprire tra le stesse un canale di comunicazione maggiormente sereno e collaborativo nell'interesse delle figlie minori nonché interventi di supporto individuali per le parti;
- a svolgere un approfondimento sulla capacità genitoriale di entrambe le parti e sulla loro capacità a preservare la figura dell'altro, sulla natura dei rapporti tra ciascun genitore e le figlie in generale in ordine alla condizione psichico emotiva delle medesime, fornendo al Tribunale tutti gli elementi utili per poter assumere determinazione definitive in punto di responsabilità genitoriali e verificare se possa essere confermato il regime disposto ovvero se debbano essere apportate delle modifiche con tutte le indicazioni e i suggerimenti del caso e con una relazione di aggiornamento da far pervenire entro non oltre il 28 Febbraio 2024;
4) PRESCRIVE ad entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse delle figlie, alle statuizioni del presente provvedimento e a prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali e agli operatori dei Servizi Specialistici della ASST incaricati e di attenersi alle prescrizioni ed indicazioni degli stessi, avvisandoli che in caso di mancata effettiva collaborazione potranno essere assunti (ulteriori per il padre) provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale.
5) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento, con decorrenza dal luglio CP_1
2023 delle figlie mediante versamento a entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile Parte_1 complessivo di € 300,00 (annualmente rivalutabile con indici Istat) oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al
Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui richiamate
6) SOLLEVA l'inammissibilità della domanda relativa al trasferimento di proprietà della autovettura.”
Nominava giudice istruttore sé stesso e fissava udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte da effettuarsi entro il 21 marzo 2024.
Su istanza congiunta delle parti, stante la pendenza di trattative al fine di addivenire ad un accordo e considerati i risvolti positivi delle ultime relazioni depositate dai Servizi, il G.I. differiva udienza per i medesimi incombenti, sostituita dal deposito di note scritte contenenti le istanze e le conclusioni da effettuarsi entro il 25 settembre
2024.
Con provvedimento in atti del 25 settembre 2024, il Giudice Istruttore, lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. delle parti, con cui si dava atto, tra le altre, del mancato raggiungimento dell'accordo, concedeva i termini 183
pagina 8 di 17 comma 6° c.p.c. come richiesti dai procuratori e disponeva che i Servizi Sociali del Comune di Milano, in collaborazione con i Servizi specialistici dell'ASST ciascuno per la parte di rispettiva competenza, continuassero nell'attività già delegata, concedendo termine fino al 15 gennaio 2025 per la trasmissione di ulteriore relazione di aggiornamento.
La causa veniva rinviata per gli incombenti di cui all' art. 183, 7° comma c.p. c. all'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. da effettuarsi entro il 30 gennaio 2025.
Depositate le sole memorie ex art. 183, VI co. n. 1 c.p.c., con istanza congiunta del 9 gennaio 2025, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo con conclusioni congiunte e pertanto chiedevano la trasformazione del rito e, contestualmente, formulavano domanda di divorzio congiunto, da pronunciarsi decorso il termine di sei mesi dalla sentenza di separazione.
Con provvedimento del 30 gennaio 2025, il Giudice Delegato, vista l'istanza depositata dalle parti e la rinuncia all'articolazione di istanze istruttorie, dato atto dell'impossibilità di procedere ai sensi dell'art. 473 bis n. 51
c.p.c., stante l'intervento dei Servizi Sociali, nonché di procedersi successivamente con il divorzio ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c trattandosi di procedimento iscritto prima dell'entrata in vigore della Riforma Cartabia, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni congiunte, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni da effettuarsi entro il 26 febbraio 2025.
Con provvedimento in atti del 26 febbraio 2025 il Giudice, lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. delle parti, rilevato il raggiungimento di un accordo a definizione della causa come da foglio di precisazione delle conclusioni congiunte, depositato telematicamente in data 25 febbrai 2025 e sopra riportate, senza la richiesta di concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali, rimetteva la causa subito in decisione dinnanzi al Collegio, con riserva di riferire in camera di consiglio.
La giurisdizione e la legge applicabile
Tenuto conto che parte convenuta ha la cittadinanza tunisina sebbene abbia invero riferito di avere anche quella italiana, osserva il Collegio che sussiste comunque la giurisdizione del Tribunale adito in ordine alla pronuncia sullo status ai sensi dell'art. 3, lett a) del regolamento UE 1111/2019, avendo le parti fissato la loro residenza abituale nel territorio nazionale dove ancora risiedono entrambe;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità
Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
Quanto alle domande relativa ai minori, sussiste la competenza giurisdizionale di questo Tribunale in forza dell'art. 7 del regolamento UE 1111/2019 quanto alla responsabilità genitoriale, essendo la residenza abituale dei minori in Italia a Milano al momento in cui è stata adita l'AG.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del
19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Sussiste altresì la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore delle figlie minori ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla pagina 9 di 17 responsabilità genitoriale. Si applica poi la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale delle minori.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti. Si consideri altresì che le stesse hanno poi rinunciato all'articolazione delle istanze istruttorie, dando atto di aver raggiunto, con la precisazione delle conclusioni congiunte, un pieno accordo a definizione del giudizio di separazione e di ogni rapporto economico e patrimoniale tra le medesime, consentendo al Collegio di poter assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio, compresa la responsabilità genitoriale, in piena rispondenza all'interesse delle figlie.
Quanto agli aspetti genitoriali, infatti, le dichiarazioni delle parti, l'ampia attività istruttoria effettuata nel corso del giudizio anche per il tramite delle relazioni di aggiornamento rese dai Servizi Sociali, offrono al Collegio elementi di giudizio più che adeguati e completi per decidere sulle domande avanzate e anche in punto di responsabilità genitoriale nell'interesse di e Non si è pertanto Per_1 Per_2 ritenuto in alcun modo necessario l'ascolto delle minori in sede giudiziale in quanto manifestamente superfluo, alla luce di quanto dichiarato dalle parti e tenuto altresì conto del pieno accordo raggiunto tra le stesse;
ciò in conformità all'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore.
Parimenti con riferimento alle domande di contenuto economico, ritiene, altresì, il Collegio che la documentazione complessivamente acquisita agli atti del giudizio consenta di operare una corretta valutazione delle rispettive condizioni economiche e patrimoniali delle parti ai fini di adottare una motivata decisione in punto di statuizioni economiche dovendosi sul punto richiamare il più che consolidato orientamento della
Suprema Corte (da ultimo Cass. Ordinanza 975 del 20/01/2021), secondo cui, ai fini delle determinazioni di natura economica non è richiesto l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti. Ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti e delle verbalizzazioni delle parti, tanto più avendo le parti raggiunto anche sotto tale profilo pieno accordo.
La domanda di separazione
Ciò posto in fatto, la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Sul punto deve premettersi che e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 CP_1
Tunisia ad in data 11 agosto 2007 (successivamente iscritto nei registri dello Stato Civile del CP_2
Comune di Milano al n. 1021, dell'anno 2007, reg. 03, parte II, S C/1).
pagina 10 di 17 Dalla loro unione sono nate le figlie (in data 5 giugno 2009) e (in data 24 luglio 2012). Per_1 Per_2
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi. Infatti, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Né
occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie, lo stato di disaffezione appare tanto irreversibile quanto comune ad entrambi i coniugi, vista l'interruzione della convivenza da tempo, come emerge dalle allegazioni difensive.
Va dunque pronunciata la separazione personale delle parti ex art. 151, 1° comma c.c., come da richiesta delle medesime parti. Nessuna pronuncia viene effettuata sulla domanda di addebito formulata negli atti introduttivi dalla ricorrente, avendovi quest'ultima tacitamente rinunciato con la presentazione delle conclusioni congiunte.
Responsabilità genitoriale. Intervento dei Servizi
Nelle conclusioni precisate congiuntamente, in punto di responsabilità genitoriale, le parti hanno chiesto disporsi la conferma dell'affido super esclusivo delle figlie minori e alla madre, con collocamento prevalente Per_1 Per_2 presso la medesima e diritto di visita paterno come da tempi ivi specificati.
Attualmente le figlie minori sono già affidate in via super esclusiva alla madre ex art. 337 quater comma 3 c.c. in forza dell'ordinanza presidenziale assunta in data 19 ottobre 2023 per le ragioni ivi indicate, stante la conflittualità presente tra le parti e le dinamiche ancora disfunzionali che potevano essere pregiudizievoli per un percorso di crescita serena per le figlie medesime, con una serie di incarichi che venivano conferiti ai Servizi
Sociali al fine di aiutare i medesimi genitori nell'assunzione di un ruolo genitoriale maggiormente sereno e collaborativo, in un'auspicabile ottica verso un progetto di concreta e attuabile bigenitorialità.
Il Tribunale ha potuto assistere di certo ad un parziale miglioramento della situazione familiare, atteso che i genitori, seppur con qualche difficoltà, hanno migliorato la collaborazione genitoriale ed il sig. ha CP_1 ridimensionato le difficoltà relazionali con le figlie. Tuttavia, dall'ultima relazione dei Servizi del 4 novembre
2024 è emersa la permanenza di una situazione ancora di criticità tra i genitori e nel rapporto padre-figlie, in particolare con la secondogenita che rende necessario, come di seguito disposto, il permanere delle Per_2 deleghe conferite ai Servizi Sociali.
pagina 11 di 17 I conflitti ancora irrisolti tra la sig.ra ed il sig. (cfr. sul punto la relazione sopra citata) Parte_1 CP_1 derivano principalmente da problemi economici, difficoltà genitoriali ma soprattutto dalle differenze culturali di questi due genitori, con particolare riferimento al credo religioso del padre che si è riversato anche nelle scelte educative e nelle regole di vita imposte alle figlie, che le stesse hanno vissuto negli anni con sempre maggiore insofferenza perché ritenute limitative della loro libertà, abituate ormai a vivere “all'occidentale” Questi disagi hanno via via creato una distanza tra i genitori lasciando la madre sempre più sola a gestire le figlie e la loro educazione tanto più in un periodo delicato come quello adolescenziale oltre che tra le figlie e il padre. Tale situazione ha ostacolato e ostacola tutt'ora la formazione di uno scambio comunicativo che consenta un costruttivo confronto trai genitori in merito alle scelte ed alle esigenze educative delle figlie.
Anche la relazione padre-figlie è rimasta connotata da elementi di criticità. In particolare, per quanto riguarda la stessa vede il padre solo quando è quest'ultimo a farne richiesta, non essendo in grado il sig. di Per_1 CP_1 mantenere con continuità un diritto di visita in momenti fissi e prestabiliti. La secondogenita al momento Per_2 non vuole vedere il padre che definisce rigido ed impositivo e con il quale al momento vuole mantenere una certa distanza (cfr. relazione dei Servizi).
I rapporti delle figlie con la madre sono invece buoni, salvo alcuni dissidi tra la minore e la sig.ra Per_1 dovuti principalmente all'età adolescenziale della ragazza. Parte_1
La sig.ra infatti, dal momento in cui ha lasciato la casa familiare nel giugno del 2020 per trasferirsi, Parte_1 con le figlie, presso la nonna materna, ha di fatto sempre provveduto in autonomia a prendersi cura delle minori, sia sotto l'aspetto emotivo che economico.
Il Collegio ritiene pertanto, tenuto conto gli esiti degli accertamenti disposti e di tutte le risultanze agli atti, che debbano essere integralmente confermate le statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale del 19 ottobre 2023, come del resto condivise e richieste anche dalle medesime parti nelle proprie conclusioni congiunte, di cui condivide appunto le motivazioni, essendo ancora attuali.
Nel caso di specie, la madre, pur affaticata e con alcune criticità, è risultata figura genitoriale adeguata ed accudente, che si è sempre presa cura delle minori, rispondendo ai loro bisogni ed alle loro effettive esigenze e che è riuscita a ricostruire un ambiente familiare sereno, dove le minori stanno crescendo all'interno di un contesto educativo ed affettivo tutelante.
Di contro il sig. ha continuato ad essere concretamente lontano dalla vita delle figlie, senza una CP_1 partecipazione effettiva alle decisioni riguardanti le medesime, delegando sostanzialmente ogni cura e responsabilità alla madre, senza mantenere dei rapporti stabili e equilibrati con le figlie, rivelando con ciò una sostanziale incapacità a potersi occupare di e ed a comprenderne le loro effettive esigenze e i Per_1 Per_2 bisogni e soprattutto a seguirle nel corretto e sereno percorso di crescita.
Conseguentemente il Collegio, ritiene opportuno e rispondente all'interesse delle figlie, anche in accoglimento delle conclusioni formulate dalle parti e apprezzabilmente dallo stesso padre mostrando una importante consapevolezza e un senso di responsabilità, confermare dell'affido esclusivo delle minori alla madre, con altresì ex art. 337 quater comma 3 c.c. la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla stessa anche con pagina 12 di 17 riguardo alle scelte più importanti per le minori (residenza abituale, educazione, istruzione, pratiche amministrative tra cui anche documenti validi per l'espatrio e soprattutto salute), essendo necessario che le decisioni più rilevanti per le minori vengano assunte con tempestività e efficacia.
Il Collegio, tuttavia, essendo emersa, anche dall'ultima relazione dei Servizi, una situazione ancora di criticità del nucleo con segnali di disagio delle minori e la mancanza di un rapporto tra il padre ed ritiene Per_2 necessario mantenere la presa in carico da parte dei Servizi con attività di monitoraggio, con potere di intervento e vigilanza anche con riferimento alla frequentazione paterna e di avvio di tutti gli interventi i supporto per le minori e per i genitori. Si provvede come in dispositivo.
Statuizioni economiche oggetto di accordi
Quanto agli altri punti oggetto di conclusioni congiunte, con riferimento alle condizioni economiche accessorie pattuite, il Tribunale, alla luce dei dati e delle risultanze emerse ed acquisite, ritiene di poter recepire integralmente il contenuto di tale accordo, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, risultando tali condizioni idonee ad assicurare alle minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione nonché equi e congrui rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti.
Il complessivo contenuto pattizio delle conclusioni congiunte può pertanto trovare integrale accoglimento e di conseguenza il Tribunale potrà pronunciarsi in senso conforme, recependo tali conclusioni come meglio indicato in dispositivo.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento : gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
Come già evidenziato dal Giudice istruttore non può fari luogo alla richiesta pronuncia di divorzio ai sensi degli artt. 473 bis. 49 (51) c.p.c. trattandosi di procedimento iscritto il 11.11.2022 e quindi prima delle norme introdotte con la Riforma cd Cartabia, come quella citata con il cumulo di domande di separazione e divorzio
(peraltro avanzata solo in sede di conclusioni avanzata).
Tale domanda è pertanto qui inammissibile, ben potendo le parti presentare autonoma domanda se del caso congiunta ex art. 473 bis. 51 c.p.c..
Le spese di lite
Stante l'accordo tra le parti, le spese di lite devono dichiararsi interamente compensate.
P.Q.M.
pagina 13 di 17 Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, ANCHE IN ACCOGLIMENTO
INTEGRALE DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE SOPRA RIPORTATE così decide:
1) DICHIARA, ai sensi dell'art. 151, comma 1 c.c., la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio con rito civile in Tunisia ad in data 11 agosto CP_1 CP_2
2007 (poi iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano al n. 1021, dell'anno 2007, reg. 03, parte
II, S C/1);
2) CONFERMA, anche su accordo tra le parti, l'affido in via esclusiva delle figlie minori (nata il 5 giugno Per_1
2009) e (nata il [...]) alla madre che le terrà collocate anche ai fini della residenza anagrafica Per_2 presso l'abitazione di Milano via Maestri del Lavoro n.
4. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime;
3) DISPONE, anche su accordo delle parti, che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie, previo accordo con la madre e congruo preavviso, due volte a settimana oltre a un weekend ogni quindici giorni, tenendo con sé le figlie dal sabato mattina alla domenica sera, purché nel rispetto delle esigenze e della volontà delle figlie stesse, secondo modalità concordate volte a ristabilire un equilibrato rapporto tra il padre e le figlie minori, fatto salvo il potere di vigilanza e intervento dei Servizi come di seguito disposto;
4) DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di Milano, territorialmente competenti, mantengano la presa in carico del nucleo familiare e delle minori e, in collaborazione con i Servizi Specialistici dell'ASST e con i
Servizi di UN (dove attualmente vive il padre), ognuno per quanto di rispettiva competenza, provvedano a:
- monitorare la serenità e regolarità delle frequentazioni tra il padre e le figlie, nel rispetto sempre della loro volontà e delle loro esigenze e bisogni, con potere, ove sorgano manifestazioni di disagio delle minori, di intervenire modulandone tempi e modalità secondo quanto maggiormente rispondente alle esigenze e ai bisogni delle minori stesse, favorendo anche la ripresa di un accesso stabile e sereno tra il padre e la figlia Per_2
- avviare/proseguire tutti gli interventi necessari o anche solo opportuni di supporto socio-educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico per le minori ove le stesse acconsentano, anche per favorirne un sereno e stabile accesso al padre nonché, ove sussista la disponibilità delle parti, un percorso di sostegno alla genitorialità volto ad attenuare la conflittualità ancora presente tra le parti e ad aprire tra le stesse un canale di comunicazione maggiormente sereno e collaborativo nell'interesse delle figlie minori nonché interventi di supporto individuali per le parti;
- svolgere un'attenta attività di monitoraggio e vigilanza sull'intero nucleo familiare, segnalando eventuali situazioni di pregiudizio per le minori alla Procura presso il Tribunale dei Minorenni di Milano, Autorità
Giudiziaria competente;
pagina 14 di 17 5) PONE, sull'accordo delle parti, a carico del signor a titolo di contributo al mantenimento CP_1 indiretto delle figlie minori e la somma complessiva di € 300,00 mensili importo rivalutabile Per_1 Per_2 annualmente con gli indici ISTAT da versare mensilmente alla signora entro il 5 di ogni Parte_1 mese con accredito sul conto corrente intestato alla Sig.ra e intrattenuto presso la Banca Intesa San Parte_1
Paolo IBAN [...] oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, secondo il seguente schema::
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle pagina 15 di 17 patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6) DA' ATTO che le parti si sono accordate che il Sig. su richiesta della sig.ra si impegna a CP_1 Parte_1 consegnare copia del proprio CUD al fine di poter detrarre le spese sostenute per il mantenimento delle figlie minori e che il Sig. si impegna a versare tramite bonifico direttamente alla Sig. l'eventuale CP_1 Parte_1 rimborso ottenuto tramite il proprio modello 730;
7) DA' ATTO che le parti si sono accordate che Sig. si impegna al pagamento di tutti gli oneri relativi CP_1 all'autovettura targata FR420RS (quali tasse automobilistiche fino all'anno 2024, oltre sanzioni amministrative) attualmente cointestata ad entrambi i coniugi, presentando tutte le quietanze di avvenuto pagamento e assenza di carichi amministrativi relativi alla predetta autovettura, manlevando la Sig.ra da ogni e qualsivoglia Parte_1 pendenza e morosità in quanto il Sig. dal mese di giugno 2020 ha utilizzato in via esclusiva il bene. CP_1
Verificato quanto predetto, le parti si impegnano a trasferire la piena proprietà dell'autovettura in capo al Sig. con spese del passaggio di proprietà in capo allo stesso;
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8) DA ATTO che le parti hanno concordato che con l'esatto adempimento di quanto ai punti precedenti, dichiarano di aver regolato ogni altra questione prima d'ora e di non aver reciprocamente nient'altro a pretendere, rinunciando, parimenti, a qualunque reciproca pretesa e diritto relativo sia al loro rapporto di coniugio sia a qualunque altro rapporto inter-partes intercorso;
9) DICHIARA inammissibile nel presente procedimento la domanda ex artt. 473 bis. 49, 51 c.p.c. di scioglimento del matrimonio;
10) COMPENSA tra le parti le spese legali;
11) SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1).
12) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al suo passaggio in giudicato, al Comune di Milano perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
13) MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza ai Servizi Sociali e Specialistici dell'ASST del Comune di Milano.
Così, deciso in Milano nella camera di consiglio del 5 marzo 2025
Il Presidente Relatore Estensore
Dott.ssa Maria Laura Amato
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