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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
n. rg4898 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4898 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. SOLARO ANDREA presso il quale elettivamente domicilia in Portici (Na) alla Via Libertà n.209,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_2
atti, dall'avv. SOLARO ANDREA presso il quale elettivamente domicilia in Portici (Na) alla Via Libertà n.209,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/03/2025 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio Parte_2
in Pompei l'01/07/1999 e che dalla loro unione nascevano le figlie il 02.03.2001 e il 06.06.2006, riferendo che tra le parti, in Per_1 Per_2
1 seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 20.05.2009, era intervenuta separazione in forza di OMOLOGA
n.7731/2009 del 07.07.2009 resa nel procedimento RG 13200/2009, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“a) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pompei tra
i sigg. e in data 01.07.1999 e trascritto nel Parte_2 Parte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pompei al n.133 parte II serie A anno 1999;
b) la sig.ra alla data di sottoscrizione del ricorso introduttivo ha già Pt_1
provveduto a prelevare dall'appartamento sito in Portici alla Via Diaz n.38, casa coniugale che in fase di separazione fu assegnata alla stessa, ogni suo effetto personale ed ha rilasciato le chiavi dello stesso nelle mani del sig. il quale al più presto Parte_2
provvederà alla voltura di tutte le utenze domestiche;
c) la figlia , essendo l'altra figlia economicamente indipendente e non Per_2 Per_1
convivente con i genitori, potrà continuare a vivere nella decritta casa coniugale unitamente al padre il quale si assume l'obbligo del suo mantenimento e provvederà ad accollarsi integralmente ogni spesa sia di natura ordinaria che straordinaria sia medica, sia scolastica che sportiva facendosi obbligo di attendere ad ogni sua esigenza;
d) come contributo al mantenimento a carico del genitore non collocatario ed in considerazione dei modesti redditi economici della sig.ra quest'ultima Parte_1
2 sarà obbligata a corrispondere la somma mensile di €.100,00 da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese con rivalutazione Istat previsto come per legge a partire dal mese di giugno 2026. Per espressa autorizzazione del sig. tale Parte_2
importo potrà essere versato direttamente alla figlia sul suo conto Parte_3
personale avente Iban: [...];
e) il sig. autorizza espressamente ed irrevocabilmente, rinunciando di fatto a Parte_2
farne domanda per la sua parte, la sig.ra a fare richiesta dell'assegno Parte_1
unico all'Inps la quale tratterrà l'intero importo senza obbligo di restituzione;
f) le parti si dichiarano indipendenti economicamente rinunciando a qualsiasi forma di assegno divorzile l'una nei confronti dell'altra;
g) nulla da disporre in merito al diritto di visita essendo le figlie ad oggi entrambe maggiorenni.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Pompei il 01/07/1999 (atto n.133, parte II, s. A, reg. Atti Matrimonio anno 1999);
• omologa le condizioni pattuite dalle parti,
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
3 • ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Pompei per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 23/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4898 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. SOLARO ANDREA presso il quale elettivamente domicilia in Portici (Na) alla Via Libertà n.209,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_2
atti, dall'avv. SOLARO ANDREA presso il quale elettivamente domicilia in Portici (Na) alla Via Libertà n.209,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/03/2025 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio Parte_2
in Pompei l'01/07/1999 e che dalla loro unione nascevano le figlie il 02.03.2001 e il 06.06.2006, riferendo che tra le parti, in Per_1 Per_2
1 seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 20.05.2009, era intervenuta separazione in forza di OMOLOGA
n.7731/2009 del 07.07.2009 resa nel procedimento RG 13200/2009, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“a) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pompei tra
i sigg. e in data 01.07.1999 e trascritto nel Parte_2 Parte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pompei al n.133 parte II serie A anno 1999;
b) la sig.ra alla data di sottoscrizione del ricorso introduttivo ha già Pt_1
provveduto a prelevare dall'appartamento sito in Portici alla Via Diaz n.38, casa coniugale che in fase di separazione fu assegnata alla stessa, ogni suo effetto personale ed ha rilasciato le chiavi dello stesso nelle mani del sig. il quale al più presto Parte_2
provvederà alla voltura di tutte le utenze domestiche;
c) la figlia , essendo l'altra figlia economicamente indipendente e non Per_2 Per_1
convivente con i genitori, potrà continuare a vivere nella decritta casa coniugale unitamente al padre il quale si assume l'obbligo del suo mantenimento e provvederà ad accollarsi integralmente ogni spesa sia di natura ordinaria che straordinaria sia medica, sia scolastica che sportiva facendosi obbligo di attendere ad ogni sua esigenza;
d) come contributo al mantenimento a carico del genitore non collocatario ed in considerazione dei modesti redditi economici della sig.ra quest'ultima Parte_1
2 sarà obbligata a corrispondere la somma mensile di €.100,00 da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese con rivalutazione Istat previsto come per legge a partire dal mese di giugno 2026. Per espressa autorizzazione del sig. tale Parte_2
importo potrà essere versato direttamente alla figlia sul suo conto Parte_3
personale avente Iban: [...];
e) il sig. autorizza espressamente ed irrevocabilmente, rinunciando di fatto a Parte_2
farne domanda per la sua parte, la sig.ra a fare richiesta dell'assegno Parte_1
unico all'Inps la quale tratterrà l'intero importo senza obbligo di restituzione;
f) le parti si dichiarano indipendenti economicamente rinunciando a qualsiasi forma di assegno divorzile l'una nei confronti dell'altra;
g) nulla da disporre in merito al diritto di visita essendo le figlie ad oggi entrambe maggiorenni.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Pompei il 01/07/1999 (atto n.133, parte II, s. A, reg. Atti Matrimonio anno 1999);
• omologa le condizioni pattuite dalle parti,
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
3 • ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Pompei per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 23/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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