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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/07/2025, n. 1809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1809 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il GoP della III sezione civile del Tribunale di Torre Annunziata nella persona del dott.
Salvatore Di Biase ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa Rg. 5993/2023
TRA
( elettivamente domiciliato in Castellammare di Parte_1 C.F._1
Stabia alla Via S. Di Giacomo n. 20 presso lo studio dell'avv. Emanuele Giordano che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di opposizione.
Opponente
e , in persona del leg.le rapp.te Controparte_1 Controparte_2
p.t. elettivamente domiciliati ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale della Stato
in Napoli alla Via Diaz, dalla quale sono rappresentati e difesi
Opposto
Oggetto: opposizione a cartella esattoriale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare in rito si osserva che parte attrice contesta ed eccepisce il diritto di controparte a procedere ad esecuzione forzata per la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi sopravvenuti alla formazione del ruolo quindi della pretesa azionata quali la omessa notifica dell'atto presupposto e comunque la prescrizione del diritto dell'opposto a procedere ad esecuzione.
Essendo stata proposta un opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc stante l'eccezione di prescrizione del titolo esecutivo e comunque della pretesa di credito, il Tribunale adìto si deve ritenere competente.
Nel merito l'opposizione è infondata e pertanto va respinta per i motivi che seguono.
La pretesa tributaria non è prescritta.
La prescrizione del diritto della P.A. alla riscossione della somma come dovuta per spese processuali e/o equiparate e comunque, come indicata nella cartella di pagamento, si prescrive nel termine di prescrizione ordinario di cui all'art. 2946 c.c., vale a dire dieci anni dalla data in cui la sentenza, civile o penale, è divenuta irrevocabile o, comunque,
dalla data in cui il provvedimento conclusivo del processo è divenuto definitivo.
Orbene nel caso in specie la concessionaria ha provato di aver notificato la cartella esattoriale nei termini come imposti dalla vigente normativa.
Nel caso di specie è rimasto provato che alla pretesa tributaria “Spese processuali / Atti
giudiziari” (molto genericamente indicato) risalente all'anno 2010 è seguita la rituale notifica della cartella esattoriale in data 22/12/2021.
Infatti dalla data del 2010 cui si riferisce la pretesa ha cominciato a decorrere il termine di prescrizione e fino a quando è stata notificata in data 22.12.21 la cartella esattoriale impugnata n. 07120200002288784000 non è spirato il termine prescrizionale di dieci anni come sopra indicato. Orbene nel caso in specie la concessionaria ha provato di aver notificato la cartella esattoriale nei termini di legge.
Nel caso in specie risulta pacifico che dalla data cui si riferisce il tributo (anno 2010), è
seguita la rituale notifica della cartella esattoriale in data 22/12/21.
Invero dalla data del 2010 ha cominciato a decorrere il termine di prescrizione e fino a quando è stata notificata in data 22.12.21 la cartella esattoriale impugnata n.
07120200002288784000 non è maturata la prescrizione decennale invocata. Il tutto tenuto conto che ai sensi del D.L. n.18/2021 (cd.decreto cura Italia) in materia di carichi affidati agli agenti di riscossione, sono stati prorogati tutti i termini di prescrizione e di decadenza scadenti nel periodo 08/03/2020-31/08/2021, per cui i termini di prescrizione sono stati sospesi in data 8/03/2020 ed hanno cominciato a decorrere dal 01/09/2021 fino alla data di notifica della cartella esattoriale relativa alla riscossione del tributo.
Inoltre mette conto osservare che l'eccezione di prescrizione comunque non può trovare accoglimento, in quanto, diversamente da quanto affermato dall'opponente, la sentenza del
Tribunale sottesa alla cartella di rilievo in questa sede è stata depositata in cancelleria in data
22.03.2010. La sentenza della Corte d'Appello è stata depositata il 16.08.2014. Ne consegue che il termine di prescrizione decennale non può ritenersi decorso, in quanto il termine di prescrizione delle spese di giustizia decorre dalla definitività della decisione da cui esse scaturiscono.
Per i suesposti motivi, si deve ritenere in concreto che l'azione di riscossione del concessionario non si sia prescritta stante il mancato decorso del termine decennale (e proroga come sopra indicata) e conseguentemente deve essere rigettata l'opposizione proposta apparendo fondata la pretesa della P.A.
Per i suesposti motivi, si deve ritenere in concreto che l'azione di riscossione del concessionario non si sia prescritta considerato che non è decorso il termine prescrizionale tra l'epoca cui risale il tributo e la notifica della cartella esattoriale e conseguentemente deve essere rigettata l'opposizione proposta apparendo fondata la pretesa della P.A.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunziandosi nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza così provvede:
a) rigetta l'opposizione proposta relativamente la cartella esattoriale n.
07120200002288784000 non essendo maturata la prescrizione del diritto alla riscossione tra la data della pretesa e la data di notifica della cartella impugnata;
b) condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano di ufficio in Euro 50,00 per spese vive, Euro 250,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali ed oneri come per legge.
T. Annunziata, 17/07/2025 Il GoP
dott. Salvatore Di Biase
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il GoP della III sezione civile del Tribunale di Torre Annunziata nella persona del dott.
Salvatore Di Biase ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa Rg. 5993/2023
TRA
( elettivamente domiciliato in Castellammare di Parte_1 C.F._1
Stabia alla Via S. Di Giacomo n. 20 presso lo studio dell'avv. Emanuele Giordano che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di opposizione.
Opponente
e , in persona del leg.le rapp.te Controparte_1 Controparte_2
p.t. elettivamente domiciliati ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale della Stato
in Napoli alla Via Diaz, dalla quale sono rappresentati e difesi
Opposto
Oggetto: opposizione a cartella esattoriale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare in rito si osserva che parte attrice contesta ed eccepisce il diritto di controparte a procedere ad esecuzione forzata per la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi sopravvenuti alla formazione del ruolo quindi della pretesa azionata quali la omessa notifica dell'atto presupposto e comunque la prescrizione del diritto dell'opposto a procedere ad esecuzione.
Essendo stata proposta un opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc stante l'eccezione di prescrizione del titolo esecutivo e comunque della pretesa di credito, il Tribunale adìto si deve ritenere competente.
Nel merito l'opposizione è infondata e pertanto va respinta per i motivi che seguono.
La pretesa tributaria non è prescritta.
La prescrizione del diritto della P.A. alla riscossione della somma come dovuta per spese processuali e/o equiparate e comunque, come indicata nella cartella di pagamento, si prescrive nel termine di prescrizione ordinario di cui all'art. 2946 c.c., vale a dire dieci anni dalla data in cui la sentenza, civile o penale, è divenuta irrevocabile o, comunque,
dalla data in cui il provvedimento conclusivo del processo è divenuto definitivo.
Orbene nel caso in specie la concessionaria ha provato di aver notificato la cartella esattoriale nei termini come imposti dalla vigente normativa.
Nel caso di specie è rimasto provato che alla pretesa tributaria “Spese processuali / Atti
giudiziari” (molto genericamente indicato) risalente all'anno 2010 è seguita la rituale notifica della cartella esattoriale in data 22/12/2021.
Infatti dalla data del 2010 cui si riferisce la pretesa ha cominciato a decorrere il termine di prescrizione e fino a quando è stata notificata in data 22.12.21 la cartella esattoriale impugnata n. 07120200002288784000 non è spirato il termine prescrizionale di dieci anni come sopra indicato. Orbene nel caso in specie la concessionaria ha provato di aver notificato la cartella esattoriale nei termini di legge.
Nel caso in specie risulta pacifico che dalla data cui si riferisce il tributo (anno 2010), è
seguita la rituale notifica della cartella esattoriale in data 22/12/21.
Invero dalla data del 2010 ha cominciato a decorrere il termine di prescrizione e fino a quando è stata notificata in data 22.12.21 la cartella esattoriale impugnata n.
07120200002288784000 non è maturata la prescrizione decennale invocata. Il tutto tenuto conto che ai sensi del D.L. n.18/2021 (cd.decreto cura Italia) in materia di carichi affidati agli agenti di riscossione, sono stati prorogati tutti i termini di prescrizione e di decadenza scadenti nel periodo 08/03/2020-31/08/2021, per cui i termini di prescrizione sono stati sospesi in data 8/03/2020 ed hanno cominciato a decorrere dal 01/09/2021 fino alla data di notifica della cartella esattoriale relativa alla riscossione del tributo.
Inoltre mette conto osservare che l'eccezione di prescrizione comunque non può trovare accoglimento, in quanto, diversamente da quanto affermato dall'opponente, la sentenza del
Tribunale sottesa alla cartella di rilievo in questa sede è stata depositata in cancelleria in data
22.03.2010. La sentenza della Corte d'Appello è stata depositata il 16.08.2014. Ne consegue che il termine di prescrizione decennale non può ritenersi decorso, in quanto il termine di prescrizione delle spese di giustizia decorre dalla definitività della decisione da cui esse scaturiscono.
Per i suesposti motivi, si deve ritenere in concreto che l'azione di riscossione del concessionario non si sia prescritta stante il mancato decorso del termine decennale (e proroga come sopra indicata) e conseguentemente deve essere rigettata l'opposizione proposta apparendo fondata la pretesa della P.A.
Per i suesposti motivi, si deve ritenere in concreto che l'azione di riscossione del concessionario non si sia prescritta considerato che non è decorso il termine prescrizionale tra l'epoca cui risale il tributo e la notifica della cartella esattoriale e conseguentemente deve essere rigettata l'opposizione proposta apparendo fondata la pretesa della P.A.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunziandosi nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza così provvede:
a) rigetta l'opposizione proposta relativamente la cartella esattoriale n.
07120200002288784000 non essendo maturata la prescrizione del diritto alla riscossione tra la data della pretesa e la data di notifica della cartella impugnata;
b) condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano di ufficio in Euro 50,00 per spese vive, Euro 250,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali ed oneri come per legge.
T. Annunziata, 17/07/2025 Il GoP
dott. Salvatore Di Biase