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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 28/05/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1371/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA DA REMOTO
Oggi 28 maggio 2025 alle ore 10.59 in collegamento mediante Microsoft Teams innanzi al Giudice
Francesca Riccardi, sono comparsi: per l'avv. GORLA STEFANO Parte_1
per l'avv. CAMANZI ELENA. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive depositate e si riportano ai rispettivi atti.
L'avv. Gorla precisa che la società (conduttrice degli immobili ad uso turistico) per conto di CP_2
aveva di fatto ripianato le esposizioni debitorie del Condominio verso i terzi e che quindi alla Pt_1
data della dichiarazione nessuno condomino aveva pendenze nei confronti del Condominio, e questo vale a maggior ragione per . Pt_1
L'avv. Camanzi si riporta alle note conclusive già depositate ed eccepisce la tardività del deposito della dichiarazione, evidenziandone l'inutilizzabilità; evidenzia che non c'è traccia di alcun pagamento.
All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Francesca Riccardi
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Riccardi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1371/2020 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. GORLA STEFANO Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE OPPONENTE contro
(c.f. ), con l'avv. CAMANZI Controparte_1 P.IVA_2
ELENA
CONVENUTO OPPOSTO
Oggetto: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 414/2020 emesso dal Tribunale di Sondrio provvisoriamente esecutivo a mezzo del quale veniva ingiunto, su istanza di il pagamento della somma di € Controparte_1
61.339,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
In particolare, l'attrice opponente esponeva che:
- non sussistevano i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, difettando una valida prova scritta del diritto fatto valere, in quanto alla data della delibera di approvazione del bilancio preventivo risultava morosa per il saldo dell'esercizio precedente (2018/2019) e Pt_1 debitrice per l'esercizio allora in corso (2019/2020) per circa € 21.000;
pagina 2 di 5 - né il bilancio consuntivo per l'esercizio 2019/2020, né lo stato di ripartizione erano stati approvati dall'assemblea;
- l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo doveva pertanto essere sospesa.
Si costituiva in giudizio contestando tutto quanto ex adverso Controparte_1
dedotto e chiedendo il rigetto delle domande attoree e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In data 31.03.2021 veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e assegnato termine per l'introduzione del procedimento di mediazione.
Stante l'esito negativo del procedimento di mediazione, all'udienza del 08.09.2021 venivano concessi alle parti i termini di cui all'articolo 183, comma sesto, c.p.c.
Seguivano alcuni rinvii fino all'udienza del 28.03.2023 avanti alla scrivente, nuova e definitiva assegnataria del fascicolo;
all'esito della citata udienza, con ordinanza del 03.04.2023 veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio avente ad oggetto il seguente quesito: “Il CTU, letti gli atti e documenti di causa, esperito il tentativo di conciliazione: 1) verifichi il bilancio del Controparte_3
; 2) accerti i rapporti di dare-avere tra le parti del presente giudizio”.
[...]
All'esito del deposito della CTU, la causa veniva ritenuta matura per la decisione;
con ordinanza del
21.06.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'articolo 190
c.p.c.
Successivamente, con ordinanza del 07.11.2024, il G.I. “ rilevato che il CTU, nella propria relazione, ha dato atto che soltanto parte attrice opponente aveva formulato delle osservazioni alla CTU, e ha preso posizione sulle stesse, ma non ha depositato le osservazioni e i relativi allegati;
considerato che
parte attrice opponente, negli scritti conclusionali, ha esposto le proprie difese facendo riferimento anche a documentazione allegata alle osservazioni alla CTU (si veda pag.2 della memoria di replica); ritenuto, pertanto, che la scrivente debba prendere contezza di tale documentazione, che non risulta depositata nel fascicolo telematico” rimetteva la causa sul ruolo, ordinando al CTU incaricato di depositare le osservazioni alla CTU e i relativi allegati entro il 20.11.2024 e rinviando all'udienza del
10.12.2024.
Il CTU depositava quanto richiesto in data 11.11.2024.
All'esito dell'udienza del 10.12.2024, la causa veniva rinviata per discussione e decisione ex articolo
281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine per note conclusive.
***
L'opposizione è fondata e pertanto merita accoglimento.
pagina 3 di 5 Facendo applicazione del principio della ragione più liquida, si evidenzia che parte attrice opponente ha prodotto, unitamente alle osservazioni alla CTU, dichiarazione datata 07.09.2023 in cui il
[...]
dichiarava di non vantare alcun credito nei confronti di alla data Controparte_1 Parte_1 del 07.09.2023, elencando i pagamenti ricevuti per un totale di € 94.712,00.
Tale dichiarazione, come ammesso anche da parte convenuta opposta, risultava sottoscritta dal Geom.
, all'epoca amministratore del Condominio. Persona_1
A questo proposito, giova infatti sottolineare che, contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta opposta, in data 07.09.2023 il Geom. risultava ancora amministratore del Per_1 [...]
(seppur dimissionario), in quanto soltanto con provvedimento emesso in data Controparte_1
28.09.2023, depositato in data 10.10.2023, il Tribunale di Sondrio aveva revocato l'amministratore in carica Geom. e contestualmente nominato il Geom. (cfr. allegato Persona_1 Persona_2
depositato in data 17.10.2023 sub. fascicolo parte convenuta).
Dunque, il Geom. nel momento in cui aveva sottoscritto la dichiarazione datata Persona_1
07.09.2023, ricevuta da parte attrice opponente, era legittimato ad agire in nome e per conto del
CP_1
Parte convenuta opposta ha eccepito la tardività e dunque l'inammissibilità di tale produzione documentale, in quanto prodotta soltanto unitamente alle osservazioni alla CTU. Ebbene, tale eccezione è infondata e non merita accoglimento, trattandosi di documentazione formatasi successivamente al maturare delle preclusioni istruttorie, in quanto la dichiarazione risulta datata
07.09.2023.
Si evidenzia altresì, per quanto attiene al valore di tale dichiarazione, che la stessa assume valore di confessione stragiudiziale fatta alla parte e pertanto, ai sensi dell'articolo 2735 c.c., ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale.
Sul punto, preme sottolineare che "il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria ex artt. 2733 e 2735 c.c., sicché non può impugnare l'atto se non dimostrando, a norma dell'art. 2732
c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza, essendo insufficiente la prova della non veridicità della dichiarazione" (ex pluribus: Cass. n. 5945/2023)” (cfr. Tribunale di Napoli Sez. XI,
Sent., 16/05/2024, n. 5075).
pagina 4 di 5 A questo proposito, preme peraltro evidenziare che parte convenuta opposta non ha contestato specificatamente il contenuto di tale dichiarazione, contenente l'elenco dei pagamenti ricevuti dal
CP_1
In conclusione, per tutte le ragioni sopra esposte, l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo n. 414/2020 del Tribunale di Sondrio revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Pertanto, deve essere Controparte_1
condannata a rifondere delle spese di lite, che si liquidano ex dm 55/2014 (valore della Parte_1 causa € 61.339,00) in € 9.142,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge ed € 379,50 per esborsi.
Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto di pagamento, devono essere poste definitivamente a carico di . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 414/2020 del Tribunale di
Sondrio;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
liquidate in motivazione in € 9.142,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese Parte_1 generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge ed € 379,50 per esborsi;
- pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto di pagamento, definitivamente a carico di . Controparte_1
Sondrio, 28 maggio 2025.
Il Giudice
Francesca Riccardi
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti in collegamento mediante Microsoft Teams ed allegazione al verbale.
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA DA REMOTO
Oggi 28 maggio 2025 alle ore 10.59 in collegamento mediante Microsoft Teams innanzi al Giudice
Francesca Riccardi, sono comparsi: per l'avv. GORLA STEFANO Parte_1
per l'avv. CAMANZI ELENA. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive depositate e si riportano ai rispettivi atti.
L'avv. Gorla precisa che la società (conduttrice degli immobili ad uso turistico) per conto di CP_2
aveva di fatto ripianato le esposizioni debitorie del Condominio verso i terzi e che quindi alla Pt_1
data della dichiarazione nessuno condomino aveva pendenze nei confronti del Condominio, e questo vale a maggior ragione per . Pt_1
L'avv. Camanzi si riporta alle note conclusive già depositate ed eccepisce la tardività del deposito della dichiarazione, evidenziandone l'inutilizzabilità; evidenzia che non c'è traccia di alcun pagamento.
All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Francesca Riccardi
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Riccardi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1371/2020 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. GORLA STEFANO Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE OPPONENTE contro
(c.f. ), con l'avv. CAMANZI Controparte_1 P.IVA_2
ELENA
CONVENUTO OPPOSTO
Oggetto: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 414/2020 emesso dal Tribunale di Sondrio provvisoriamente esecutivo a mezzo del quale veniva ingiunto, su istanza di il pagamento della somma di € Controparte_1
61.339,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
In particolare, l'attrice opponente esponeva che:
- non sussistevano i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, difettando una valida prova scritta del diritto fatto valere, in quanto alla data della delibera di approvazione del bilancio preventivo risultava morosa per il saldo dell'esercizio precedente (2018/2019) e Pt_1 debitrice per l'esercizio allora in corso (2019/2020) per circa € 21.000;
pagina 2 di 5 - né il bilancio consuntivo per l'esercizio 2019/2020, né lo stato di ripartizione erano stati approvati dall'assemblea;
- l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo doveva pertanto essere sospesa.
Si costituiva in giudizio contestando tutto quanto ex adverso Controparte_1
dedotto e chiedendo il rigetto delle domande attoree e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In data 31.03.2021 veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e assegnato termine per l'introduzione del procedimento di mediazione.
Stante l'esito negativo del procedimento di mediazione, all'udienza del 08.09.2021 venivano concessi alle parti i termini di cui all'articolo 183, comma sesto, c.p.c.
Seguivano alcuni rinvii fino all'udienza del 28.03.2023 avanti alla scrivente, nuova e definitiva assegnataria del fascicolo;
all'esito della citata udienza, con ordinanza del 03.04.2023 veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio avente ad oggetto il seguente quesito: “Il CTU, letti gli atti e documenti di causa, esperito il tentativo di conciliazione: 1) verifichi il bilancio del Controparte_3
; 2) accerti i rapporti di dare-avere tra le parti del presente giudizio”.
[...]
All'esito del deposito della CTU, la causa veniva ritenuta matura per la decisione;
con ordinanza del
21.06.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'articolo 190
c.p.c.
Successivamente, con ordinanza del 07.11.2024, il G.I. “ rilevato che il CTU, nella propria relazione, ha dato atto che soltanto parte attrice opponente aveva formulato delle osservazioni alla CTU, e ha preso posizione sulle stesse, ma non ha depositato le osservazioni e i relativi allegati;
considerato che
parte attrice opponente, negli scritti conclusionali, ha esposto le proprie difese facendo riferimento anche a documentazione allegata alle osservazioni alla CTU (si veda pag.2 della memoria di replica); ritenuto, pertanto, che la scrivente debba prendere contezza di tale documentazione, che non risulta depositata nel fascicolo telematico” rimetteva la causa sul ruolo, ordinando al CTU incaricato di depositare le osservazioni alla CTU e i relativi allegati entro il 20.11.2024 e rinviando all'udienza del
10.12.2024.
Il CTU depositava quanto richiesto in data 11.11.2024.
All'esito dell'udienza del 10.12.2024, la causa veniva rinviata per discussione e decisione ex articolo
281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine per note conclusive.
***
L'opposizione è fondata e pertanto merita accoglimento.
pagina 3 di 5 Facendo applicazione del principio della ragione più liquida, si evidenzia che parte attrice opponente ha prodotto, unitamente alle osservazioni alla CTU, dichiarazione datata 07.09.2023 in cui il
[...]
dichiarava di non vantare alcun credito nei confronti di alla data Controparte_1 Parte_1 del 07.09.2023, elencando i pagamenti ricevuti per un totale di € 94.712,00.
Tale dichiarazione, come ammesso anche da parte convenuta opposta, risultava sottoscritta dal Geom.
, all'epoca amministratore del Condominio. Persona_1
A questo proposito, giova infatti sottolineare che, contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta opposta, in data 07.09.2023 il Geom. risultava ancora amministratore del Per_1 [...]
(seppur dimissionario), in quanto soltanto con provvedimento emesso in data Controparte_1
28.09.2023, depositato in data 10.10.2023, il Tribunale di Sondrio aveva revocato l'amministratore in carica Geom. e contestualmente nominato il Geom. (cfr. allegato Persona_1 Persona_2
depositato in data 17.10.2023 sub. fascicolo parte convenuta).
Dunque, il Geom. nel momento in cui aveva sottoscritto la dichiarazione datata Persona_1
07.09.2023, ricevuta da parte attrice opponente, era legittimato ad agire in nome e per conto del
CP_1
Parte convenuta opposta ha eccepito la tardività e dunque l'inammissibilità di tale produzione documentale, in quanto prodotta soltanto unitamente alle osservazioni alla CTU. Ebbene, tale eccezione è infondata e non merita accoglimento, trattandosi di documentazione formatasi successivamente al maturare delle preclusioni istruttorie, in quanto la dichiarazione risulta datata
07.09.2023.
Si evidenzia altresì, per quanto attiene al valore di tale dichiarazione, che la stessa assume valore di confessione stragiudiziale fatta alla parte e pertanto, ai sensi dell'articolo 2735 c.c., ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale.
Sul punto, preme sottolineare che "il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria ex artt. 2733 e 2735 c.c., sicché non può impugnare l'atto se non dimostrando, a norma dell'art. 2732
c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza, essendo insufficiente la prova della non veridicità della dichiarazione" (ex pluribus: Cass. n. 5945/2023)” (cfr. Tribunale di Napoli Sez. XI,
Sent., 16/05/2024, n. 5075).
pagina 4 di 5 A questo proposito, preme peraltro evidenziare che parte convenuta opposta non ha contestato specificatamente il contenuto di tale dichiarazione, contenente l'elenco dei pagamenti ricevuti dal
CP_1
In conclusione, per tutte le ragioni sopra esposte, l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo n. 414/2020 del Tribunale di Sondrio revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Pertanto, deve essere Controparte_1
condannata a rifondere delle spese di lite, che si liquidano ex dm 55/2014 (valore della Parte_1 causa € 61.339,00) in € 9.142,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge ed € 379,50 per esborsi.
Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto di pagamento, devono essere poste definitivamente a carico di . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 414/2020 del Tribunale di
Sondrio;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
liquidate in motivazione in € 9.142,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese Parte_1 generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge ed € 379,50 per esborsi;
- pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto di pagamento, definitivamente a carico di . Controparte_1
Sondrio, 28 maggio 2025.
Il Giudice
Francesca Riccardi
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti in collegamento mediante Microsoft Teams ed allegazione al verbale.
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