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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 21/10/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2468/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa RA Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2468/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
STRAMMIELLO MICHELANGELO,
(c.f. con il patrocinio dell'Avv. STRAMMIELLO Controparte_1 C.F._2
MICHELANGELO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il decreto di omologazione n. cronol.
1503/2023 del 09/03/2023 reso nell'ambito della procedura per separazione consensuale recante R.G.
n. 513/2023;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla data di udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., di comparizione dei coniugi ricorrenti nella procedura di separazione consensuale e pagina 1 di 7 che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n. 898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. I signori coniugi dall'omologa di separazione già vivono separati, in abitazioni diverse, seppure abbastanza vicine per favorire la collaborazione reciproca verso i figli e si danno reciprocamente atto di avere mantenuto in questo periodo mutuo conciliante rispetto uno verso l'altro, collaborando nella crescita dei figli, nel seguirli durante il loro percorso scolastico, universitario e di lavoro, senza interferire l'uno nella vita privata dell'altro e con il presente atto dichiarano di volere mantenere questo aspetto di reciproco rispetto e di condivisione delle scelte di vita della propria prole, interfacciandosi continuamente ed abitualmente, e non in maniera sporadica, ritenendo primario aspetto curare gli interessi e gli aspetti di vita dei figli stessi;
2.L'abitazione coniugale sita in Maranello in via Vandelli n.511 che è sempre stata di proprietà del signor , padre della ricorrente è rimasta allo stesso proprietario ed in essa Persona_1 Pt_1 hanno sempre vissuto ed i tre figli, circondati anche dall'affetto e dalla cura dei nonni Pt_1 materni, ma pure paterni, che mai hanno fatto mancare la loro vicinanza agli stessi anche mediante incontri o inviti a momenti di convivialità;
3.Tutti i figli sono risultati concordemente affidati alla cura di entrambi i coniugi che con la sottoscrizione del presente atto di divorzio dichiarano di continuare ad impegnarsi e si obbligano a curarli, a seguirli nella vita scolastica e lavorativa ancora agli albori, nelle loro scelte future di Per_ qualsivoglia grado e livello, nella scelta universitaria della figlia , ed in definitiva dichiarano di accompagnarli con presenza e consiglio nella loro vita di relazione ed in tale concorde atteggiamento impegnandosi a mantenere pienamente fede alle obbligazioni naturali dovute dai genitori nei confronti dei figli, nel rispetto reciproco ed avendo come interesse primario la crescita armonica degli stessi, che hanno compreso ed interiorizzato in questo tempo le scelte della separazione ed ora del divorzio;
4.Il signor ha posto la propria residenza in Spezzano di Fiorano in via Statale n.31, Controparte_1 molto vicino alla abitazione coniugale e questo gli ha permesso, compatibilmente con i propri orari di lavoro, di potere essere spesso presente e di seguirli nelle loro vite quotidianamente;
5. Entrambi i coniugi danno atto che il primogenito già dalla separazione Persona_3 consensuale omologata con decreto risultava maggiorenne ed autonomo finanziariamente in quanto pagina 2 di 7 lavorava e lavora: lo stesso in questo periodo ha convissuto con la madre ma ha mantenuto vivi i rapporti di crescita con il padre, per lo stesso concordemente i genitori ritengono di non dovere stabilire alcun impegno economico o di mantenimento, già provvedendo comunque a tutte le piccole richieste a cui lo stesso con il proprio stipendio non riesce a fare fronte;
Per_ 6. La figlia , nel frattempo divenuta maggiorenne, sta attualmente godendo di un piccolo lavoro part time la cui scadenza è prevista per giugno 2025, la stessa frequenta pure l'Università, per questa figlia il signor si impegna a contribuire al 50 % alle spese universitarie, ed in caso Controparte_1 di non rinnovo del contratto di lavoro subordinato part time a fare data dalla scadenza dello stesso ad oggi non conosciuto, a semplice richiesta della stessa, si impegna a versarle il contributo economico di
Euro 200; in caso di rinnovo del contratto di lavoro, il signor unitamente alla Controparte_1
Per_ signora si dicono pronti a soddisfare ogni richiesta che la figlia non riuscirà Controparte_2
a fronteggiare con il proprio stipendio da lavoro part- time;
7. il signor continuerà parimenti per il figlio a versare la somma di Euro 200 CP_1 Per_4 mensili che verrà versata il giorno 11 di ogni mese effettuando bonifico bancario sul conto corrente della signora numero 001031589813 acceso presso Banco Posta Più, codice Iban Parte_1
[...] CODICE BIC SWIFT BPPIITRRXXX
8. Il ricorrente padre, si impegna concordemente e con la massima flessibilità a Controparte_1 tenere con sé il figlio minore due fine settimana – dal venerdì pomeriggio alle ore 18.00 salvo impegni lavorativi serali dello stesso, ed in questo caso sarà sua cura prendere il figlio al sabato mattina, come d'accordo, al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola – ogni mese in modo alterno;
si precisa che nelle due domeniche di spettanza della madre, qualora il signor lo Controparte_1 desideri, come di prassi, recarsi presso l'abitazione coniugale , questo gli sia consentito dalla madre salvo impegni e/o esigenze di studio, ricreative etc.;
Analogamente per gli altri due figli che sono maggiorenni lo stesso si impegna a seguirli nelle loro occupazioni universitarie e lavorative, impegnandosi a mantenere occasioni di visita, di ferie assieme, di compagnia tutte le volte in cui con flessibilità sarà possibile, dichiarando di tenere molto alla loro crescita affettiva e di vita, mantenendo e migliorando se possibile gli standard già maturati nel periodo di separazione;
9. Entrambi i coniugi dichiarano pertanto di mantenere anche negli impegni verso i figli una elastica flessibilità di visita e di compagnia, anche in considerazione delle esigenze di lavoro, avendo maturato nel corso del periodo di separazione una buona condivisione di questi momenti, impegnandosi a preavvisare mediante le vie brevi di ogni inconveniente dovesse eventualmente per cause fortuite o di pagina 3 di 7 forza maggiore capitare, mantenendo al contempo lo schema di visita e di compagnia necessario per continuare concordemente nella loro opera di crescita rispetto ad i figli;
10. nel corso della settimana in cui ha diritto di visita fissato per il week – end il signor
[...]
potrà altresì tenere presso di sé il figlio minore un giorno, prelevandolo dalle ore 17.00 e CP_1 riportandolo nella casa della madre entro le ore 21,30 nella settimana in cui ha il padre non ha diritto di visita nel week – end potrà tenere il figlio presso di sé per due giorni infrasettimanali, con le stesse modalità ed orari sopraelencati.
11. Per le festività natalizie e Pasquali i coniugi si impegnano ad anni alterni a tenere presso di sé i figli con la più ampia elasticità e previo accordo per i giorni relativi, per Natale 10 giorni ciascuno, per Pasqua tre giorni ciascuno;
parimenti per le vacanze estive i coniugi con la più ampia elasticità si impegnano a tenere i figli per 15 giorni ciascuno, previo accordo preventivo volto ad individuare i giorni relativi, garantendo massima trasparenza e possibilità di visita all'altro coniuge che non li tiene in quei giorni;
12. In ogni caso le parti avranno la facoltà di stabilire anche diritti di visita più ampi rispetto a quelli sopra menzionati, senza vincoli di sorta, in maniera responsabile pure con cadenza regolare sempre previo accordo, pure telefonico, e compatibilmente con gli impegni di entrambi i minori, impegni di scuola, hobby, catechismo, sport e tutto quello assimilabile ai detti impegni, tenendo presenti pure gli orari di lavoro e di turnazione a cui i due figli maggiorenni sono ora sottoposti;
13. I coniugi si danno reciprocamente assenso a condurre con sé i minori in qualsivoglia località di villeggiatura in Italia, previa indicazione precisa del luogo e del posto in cui gli stessi risiederanno e con impegno per l'altro coniuge a che gli stessi siano reperibili per telefonate, videochiamate, in modo da consentire pure nei periodi di vacanza la presenza dell'altro genitore costante e continuativa, senza fare mancare per questo la propria presenza ed apporto. Il signor intende con il consenso CP_1 della signora estendere ai propri genitori, nonno paterno signor , la Pt_1 Persona_5 delega scolastica per potere ritirare in caso di necessità il figlio dalla scuola Persona_6 elementare frequentata, prendendo all'uopo contatti con la scuola elementare stesso, la signora acconsente segnalando che tale delega è pure in capo ai nonni materni ed ai due fratelli Pt_1 maggiorenni, che la coadiuvano nell'accompagnamento e nel ritiro del figlio stesso;
14. Resta inteso che le parti potranno stabilire con il massimo dell'elasticità anche una tempistica diversa di visita e di allocazione nei tempi festivi, previ accordi tra il padre e la madre e tenendo in considerazione le esigenze e necessità del figlio minore e fatte salve le condizioni di cui sopra. Per_4
pagina 4 di 7 12.Per il mantenimento dei figli minori, il signor si impegna altresì a versare la Controparte_1 somma sopra indicata a titolo di contributo di mantenimento come sopra riportata per le esigenze del figlio minore con la specificazione di cui oltre, Per_4
13. Le spese sanitarie sostenute in favore del figlio minore andranno sostenute in ragione del 50% Per_ ciascuno dai genitori;
per quanto riguarda le tasse universitarie e l'acquisto dei libri per la figlia vengono mantenute analoghe pattuizioni di ripartizione delle stesse a metà per entrambi i genitori,
14.Sono da intendersi spese straordinarie per la figlia RA quelle indicate nel protocollo in uso dall'intestato Tribunale.
15.Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del Servizio Sanitario nazionale;
16.Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionate;
e) farmaci particolari;
17.Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
18.Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo;
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituto privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitarie;
19.Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo, estivo e gruppo estivo;
20 . Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportiva, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia baby sitter;
c) viaggi e vacanze.
21.In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
pagina 5 di 7 22.Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione va richiesto entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successive all'esibizione di scontrini e fatture relative;
23.I coniugi dichiarano di aver già regolato ogni altra questione economico patrimoniale secondo gli accordi comunemente presi già in fase di separazione e poi durante il periodo trascorso che si ritiene essere stato soddisfacente e congruo della stesura del presente ricorso e di avervi già dato esecuzione con reciproca soddisfazione così da non pretendere più nulla l'uno nei confronti dell'altro per qualsiasi ragione e titolo.
IL signor si impegnerà a versare gli arretrati ISTAT degli anni 2023 e 2024 della somma in CP_1 due soluzioni semestrali sia per quanto riguarda il periodo appena trascorso di separazione che per l'avvenire a fare data dalla stipula del presente accordo, previa quantificazione ai sensi di legge della stessa somma;
24.I signori e dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver CP_1 Pt_1 diritto, reciprocamente, ad alcun assegno o rimborso di loro mantenimento.
Le spese legali necessarie per la procedura in questione saranno interamente compensate.”
- rilevato che dall'unione sono nati i figli in data 25/11/2002, in data 26/09/2005 e Per_3 Per_2
in data 20/08/2017; Per_4
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 6 di 7 I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
AR (MO) il 27/07/2022 fra nata a [...]_1
(RE) il 10/12/1978 e nato a [...] il [...] alle condizioni Controparte_1 sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di AR (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2022 -
Atto n. 22 - Parte II Serie A;
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 08/10/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa RA Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2468/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
STRAMMIELLO MICHELANGELO,
(c.f. con il patrocinio dell'Avv. STRAMMIELLO Controparte_1 C.F._2
MICHELANGELO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il decreto di omologazione n. cronol.
1503/2023 del 09/03/2023 reso nell'ambito della procedura per separazione consensuale recante R.G.
n. 513/2023;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla data di udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., di comparizione dei coniugi ricorrenti nella procedura di separazione consensuale e pagina 1 di 7 che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n. 898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. I signori coniugi dall'omologa di separazione già vivono separati, in abitazioni diverse, seppure abbastanza vicine per favorire la collaborazione reciproca verso i figli e si danno reciprocamente atto di avere mantenuto in questo periodo mutuo conciliante rispetto uno verso l'altro, collaborando nella crescita dei figli, nel seguirli durante il loro percorso scolastico, universitario e di lavoro, senza interferire l'uno nella vita privata dell'altro e con il presente atto dichiarano di volere mantenere questo aspetto di reciproco rispetto e di condivisione delle scelte di vita della propria prole, interfacciandosi continuamente ed abitualmente, e non in maniera sporadica, ritenendo primario aspetto curare gli interessi e gli aspetti di vita dei figli stessi;
2.L'abitazione coniugale sita in Maranello in via Vandelli n.511 che è sempre stata di proprietà del signor , padre della ricorrente è rimasta allo stesso proprietario ed in essa Persona_1 Pt_1 hanno sempre vissuto ed i tre figli, circondati anche dall'affetto e dalla cura dei nonni Pt_1 materni, ma pure paterni, che mai hanno fatto mancare la loro vicinanza agli stessi anche mediante incontri o inviti a momenti di convivialità;
3.Tutti i figli sono risultati concordemente affidati alla cura di entrambi i coniugi che con la sottoscrizione del presente atto di divorzio dichiarano di continuare ad impegnarsi e si obbligano a curarli, a seguirli nella vita scolastica e lavorativa ancora agli albori, nelle loro scelte future di Per_ qualsivoglia grado e livello, nella scelta universitaria della figlia , ed in definitiva dichiarano di accompagnarli con presenza e consiglio nella loro vita di relazione ed in tale concorde atteggiamento impegnandosi a mantenere pienamente fede alle obbligazioni naturali dovute dai genitori nei confronti dei figli, nel rispetto reciproco ed avendo come interesse primario la crescita armonica degli stessi, che hanno compreso ed interiorizzato in questo tempo le scelte della separazione ed ora del divorzio;
4.Il signor ha posto la propria residenza in Spezzano di Fiorano in via Statale n.31, Controparte_1 molto vicino alla abitazione coniugale e questo gli ha permesso, compatibilmente con i propri orari di lavoro, di potere essere spesso presente e di seguirli nelle loro vite quotidianamente;
5. Entrambi i coniugi danno atto che il primogenito già dalla separazione Persona_3 consensuale omologata con decreto risultava maggiorenne ed autonomo finanziariamente in quanto pagina 2 di 7 lavorava e lavora: lo stesso in questo periodo ha convissuto con la madre ma ha mantenuto vivi i rapporti di crescita con il padre, per lo stesso concordemente i genitori ritengono di non dovere stabilire alcun impegno economico o di mantenimento, già provvedendo comunque a tutte le piccole richieste a cui lo stesso con il proprio stipendio non riesce a fare fronte;
Per_ 6. La figlia , nel frattempo divenuta maggiorenne, sta attualmente godendo di un piccolo lavoro part time la cui scadenza è prevista per giugno 2025, la stessa frequenta pure l'Università, per questa figlia il signor si impegna a contribuire al 50 % alle spese universitarie, ed in caso Controparte_1 di non rinnovo del contratto di lavoro subordinato part time a fare data dalla scadenza dello stesso ad oggi non conosciuto, a semplice richiesta della stessa, si impegna a versarle il contributo economico di
Euro 200; in caso di rinnovo del contratto di lavoro, il signor unitamente alla Controparte_1
Per_ signora si dicono pronti a soddisfare ogni richiesta che la figlia non riuscirà Controparte_2
a fronteggiare con il proprio stipendio da lavoro part- time;
7. il signor continuerà parimenti per il figlio a versare la somma di Euro 200 CP_1 Per_4 mensili che verrà versata il giorno 11 di ogni mese effettuando bonifico bancario sul conto corrente della signora numero 001031589813 acceso presso Banco Posta Più, codice Iban Parte_1
[...] CODICE BIC SWIFT BPPIITRRXXX
8. Il ricorrente padre, si impegna concordemente e con la massima flessibilità a Controparte_1 tenere con sé il figlio minore due fine settimana – dal venerdì pomeriggio alle ore 18.00 salvo impegni lavorativi serali dello stesso, ed in questo caso sarà sua cura prendere il figlio al sabato mattina, come d'accordo, al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola – ogni mese in modo alterno;
si precisa che nelle due domeniche di spettanza della madre, qualora il signor lo Controparte_1 desideri, come di prassi, recarsi presso l'abitazione coniugale , questo gli sia consentito dalla madre salvo impegni e/o esigenze di studio, ricreative etc.;
Analogamente per gli altri due figli che sono maggiorenni lo stesso si impegna a seguirli nelle loro occupazioni universitarie e lavorative, impegnandosi a mantenere occasioni di visita, di ferie assieme, di compagnia tutte le volte in cui con flessibilità sarà possibile, dichiarando di tenere molto alla loro crescita affettiva e di vita, mantenendo e migliorando se possibile gli standard già maturati nel periodo di separazione;
9. Entrambi i coniugi dichiarano pertanto di mantenere anche negli impegni verso i figli una elastica flessibilità di visita e di compagnia, anche in considerazione delle esigenze di lavoro, avendo maturato nel corso del periodo di separazione una buona condivisione di questi momenti, impegnandosi a preavvisare mediante le vie brevi di ogni inconveniente dovesse eventualmente per cause fortuite o di pagina 3 di 7 forza maggiore capitare, mantenendo al contempo lo schema di visita e di compagnia necessario per continuare concordemente nella loro opera di crescita rispetto ad i figli;
10. nel corso della settimana in cui ha diritto di visita fissato per il week – end il signor
[...]
potrà altresì tenere presso di sé il figlio minore un giorno, prelevandolo dalle ore 17.00 e CP_1 riportandolo nella casa della madre entro le ore 21,30 nella settimana in cui ha il padre non ha diritto di visita nel week – end potrà tenere il figlio presso di sé per due giorni infrasettimanali, con le stesse modalità ed orari sopraelencati.
11. Per le festività natalizie e Pasquali i coniugi si impegnano ad anni alterni a tenere presso di sé i figli con la più ampia elasticità e previo accordo per i giorni relativi, per Natale 10 giorni ciascuno, per Pasqua tre giorni ciascuno;
parimenti per le vacanze estive i coniugi con la più ampia elasticità si impegnano a tenere i figli per 15 giorni ciascuno, previo accordo preventivo volto ad individuare i giorni relativi, garantendo massima trasparenza e possibilità di visita all'altro coniuge che non li tiene in quei giorni;
12. In ogni caso le parti avranno la facoltà di stabilire anche diritti di visita più ampi rispetto a quelli sopra menzionati, senza vincoli di sorta, in maniera responsabile pure con cadenza regolare sempre previo accordo, pure telefonico, e compatibilmente con gli impegni di entrambi i minori, impegni di scuola, hobby, catechismo, sport e tutto quello assimilabile ai detti impegni, tenendo presenti pure gli orari di lavoro e di turnazione a cui i due figli maggiorenni sono ora sottoposti;
13. I coniugi si danno reciprocamente assenso a condurre con sé i minori in qualsivoglia località di villeggiatura in Italia, previa indicazione precisa del luogo e del posto in cui gli stessi risiederanno e con impegno per l'altro coniuge a che gli stessi siano reperibili per telefonate, videochiamate, in modo da consentire pure nei periodi di vacanza la presenza dell'altro genitore costante e continuativa, senza fare mancare per questo la propria presenza ed apporto. Il signor intende con il consenso CP_1 della signora estendere ai propri genitori, nonno paterno signor , la Pt_1 Persona_5 delega scolastica per potere ritirare in caso di necessità il figlio dalla scuola Persona_6 elementare frequentata, prendendo all'uopo contatti con la scuola elementare stesso, la signora acconsente segnalando che tale delega è pure in capo ai nonni materni ed ai due fratelli Pt_1 maggiorenni, che la coadiuvano nell'accompagnamento e nel ritiro del figlio stesso;
14. Resta inteso che le parti potranno stabilire con il massimo dell'elasticità anche una tempistica diversa di visita e di allocazione nei tempi festivi, previ accordi tra il padre e la madre e tenendo in considerazione le esigenze e necessità del figlio minore e fatte salve le condizioni di cui sopra. Per_4
pagina 4 di 7 12.Per il mantenimento dei figli minori, il signor si impegna altresì a versare la Controparte_1 somma sopra indicata a titolo di contributo di mantenimento come sopra riportata per le esigenze del figlio minore con la specificazione di cui oltre, Per_4
13. Le spese sanitarie sostenute in favore del figlio minore andranno sostenute in ragione del 50% Per_ ciascuno dai genitori;
per quanto riguarda le tasse universitarie e l'acquisto dei libri per la figlia vengono mantenute analoghe pattuizioni di ripartizione delle stesse a metà per entrambi i genitori,
14.Sono da intendersi spese straordinarie per la figlia RA quelle indicate nel protocollo in uso dall'intestato Tribunale.
15.Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del Servizio Sanitario nazionale;
16.Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionate;
e) farmaci particolari;
17.Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
18.Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo;
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituto privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitarie;
19.Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo, estivo e gruppo estivo;
20 . Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportiva, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia baby sitter;
c) viaggi e vacanze.
21.In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
pagina 5 di 7 22.Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione va richiesto entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successive all'esibizione di scontrini e fatture relative;
23.I coniugi dichiarano di aver già regolato ogni altra questione economico patrimoniale secondo gli accordi comunemente presi già in fase di separazione e poi durante il periodo trascorso che si ritiene essere stato soddisfacente e congruo della stesura del presente ricorso e di avervi già dato esecuzione con reciproca soddisfazione così da non pretendere più nulla l'uno nei confronti dell'altro per qualsiasi ragione e titolo.
IL signor si impegnerà a versare gli arretrati ISTAT degli anni 2023 e 2024 della somma in CP_1 due soluzioni semestrali sia per quanto riguarda il periodo appena trascorso di separazione che per l'avvenire a fare data dalla stipula del presente accordo, previa quantificazione ai sensi di legge della stessa somma;
24.I signori e dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver CP_1 Pt_1 diritto, reciprocamente, ad alcun assegno o rimborso di loro mantenimento.
Le spese legali necessarie per la procedura in questione saranno interamente compensate.”
- rilevato che dall'unione sono nati i figli in data 25/11/2002, in data 26/09/2005 e Per_3 Per_2
in data 20/08/2017; Per_4
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 6 di 7 I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
AR (MO) il 27/07/2022 fra nata a [...]_1
(RE) il 10/12/1978 e nato a [...] il [...] alle condizioni Controparte_1 sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di AR (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2022 -
Atto n. 22 - Parte II Serie A;
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 08/10/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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