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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 08/09/2025, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1613/2024 R.Gen.Aff.Cont.
TRIBUNALE DI PERUGIA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione Collegiale, in persona dei sig.ri
Magistrati
Dott. Andrea Ausili Presidente
Dott.ssa Giulia Maria Lignani Giudice
Dott. Luca Marzullo Giudice rel. est. sulla causa trattenuta in decisione all'udienza del 23.6.2025, previa precisazione delle conclusioni e scambio degli scritti conclusivi, pronuncia, all'esito della camera di consiglio del 5 settembre 2025, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1613/2024 promossa da
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dell'avv. Michele Bartolazzi (c.f. , C.F._1 pec: ) del foro di Roma, con studio in Email_1
Roma, via Gavinana 4 ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del difensore, giusta procura in atti;
Attrice
contro
in persona del Controparte_1 presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui uffici, siti in Perugia, via degli Offici, n. 14 è ope legis, domiciliata, giusta delega in atti;
Convenuta
e
Controparte_2 rappresentata e difesa dagli avv. Massimo Vita (C.F. , C.F._2 pec: ) e Valeria Liccardi (c.f. Email_2
, pec: ) del foro di C.F._3 Email_3
Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore sito in
Roma, Via Flaminia n. 158, giusta procura in atti;
Convenuta
Avente ad Oggetto: Responsabilità civile dei magistrati (cause di cui alla legge n. 117-1988)
Conclusioni: Come da note di precisazione delle conclusioni depositate entro il termine di sessanta giorni prima dell'udienza di discussione, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. I FATTI OGGETTO DEL GIUDIZIO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
Con atto di citazione del 24.4.2024, la nella sua veste di Parte_1 società acquirente del credito risarcitorio facente capo alla società
[...]
ha convenuto in giudizio la Presidenza del Controparte_3
Consiglio dei Ministri nonché, direttamente, la dott.ssa Controparte_2 chiedendo a questo Tribunale di accertare e dichiarare la commissione, da parte di quest'ultima, del reato di cui all'art. 314 c.p. e/o ex art. 319 ter c.p. nell'esercizio delle proprie funzioni giudiziarie di Giudice Delegato al Fallimento
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della e condannare entrambi i convenuti, in solido tra Controparte_3 loro, al risarcimento del danno patrimoniale pari a € 770.000,00 e non patrimoniale per € 200.000,00.
1.1. A sostegno della propria pretesa, l'attrice ha rappresentato in punto di fatto:
- di essersi resa cessionaria del credito risarcitorio di Controparte_3 nei confronti dell'ex magistrato dott.ssa Controparte_2
- che quest'ultima, nel 2013, era stata indagata per i reati di peculato e corruzione nello svolgimento delle funzioni, talché era stata trasferita dalla sezione disciplinare del CSM dapprima dal Tribunale di Roma a quello de
L'Aquila e poi definitivamente espulsa dalla magistratura;
- che nel corso delle indagini e del processo penale che l'ha coinvolta, era emersa la responsabilità della dott.ssa per i fatti a lei ascritti;
in CP_2 particolare questa, in qualità di giudice delegato, si era appropriata di circa
€ 770.000,00 di pertinenza del fallimento Domizia Hospital Srl ammettendo tardivamente al passivo dei crediti che sapeva fossero inesistenti ma assistiti da documentazione probatoria falsa che li rendeva apparentemente legittimi, secondo quanto indicato al capo D del capo di imputazione formulato nell'ambito del procedimento penale che ha interessato l'odierna convenuta;
- di essersi resa cessionaria del credito risarcitorio della Controparte_3
(nel frattempo tornata in bonis) con scrittura privata autenticata,
[...] notificata tramite pec del 7.6.2021 al Ministero della Giustizia e alla
Presidenza del Consiglio dei ministri;
- di aver contestualmente messo in mora il e la CP_4 Controparte_1
, anche al fine di interrompere la prescrizione;
[...]
- che il processo a carico della dott.ssa si è concluso con sentenza CP_2 del Tribunale di Perugia n. 1237/2022 del 22.11.2022, la quale aveva dichiarato, rispetto al fatto commesso a danno dell'attrice (lett. D del capo
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di imputazione), non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.
1.2. In punto di diritto, quindi, la società attrice ha dedotto che, ai sensi dell'art. 13, l. 117/1988, chi ha subito un danno in conseguenza di un fatto costituente reato commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni ha diritto al risarcimento nei confronti del magistrato e dello Stato, anch'esso responsabile civile in via alternativa o cumulativa. La responsabilità non si estenderebbe soltanto al danno ingiusto per effetto di un provvedimento giudiziario, ma anche al comportamento e all'atto posto in essere dal magistrato, non ostandovi la disposizione di legge per cui l'azione risarcitoria è condizionata all'esperimento dei rimedi (impugnatori o di altro genere) avverso i provvedimenti decisori in senso lato, la quale fa salva un'azione risarcitoria per fatto che origini esclusivamente da un comportamento del magistrato.
Inoltre, sarebbe del tutto irrilevante l'indagine sulla sussistenza, o meno, di un vincolo di occasionalità necessaria con l'esercizio della funzione decisoria in senso stretto, visto che la responsabilità dello Stato non sarebbe esclusa dalla circostanza che il comportamento del magistrato sia mosso da motivi personali ed egoistici, quando l'atto stesso sia comunque collegato all'espletamento della funzione giudiziaria, inserendosi nell'ambito di un procedimento quale forma di trattazione dello stesso. Per affermare la responsabilità dello stato, deduce ancora l'attrice, occorrerebbe verificare se i fatti commessi costituiscano momenti di trattazione di un procedimento giudiziario e siano quindi riconducibili all'esercizio delle funzioni del magistrato, come sarebbe evidente nel caso di specie. L'accertamento della responsabilità penale della dott.ssa sarebbe CP_2 quindi vincolante per quest'ultima anche in sede civile e conterrebbe comunque elementi indiziari gravi, precisi e concordanti anche nei confronti del responsabile civile.
1.2.1. La sussistenza di un danno risarcibile sarebbe quindi provata documentalmente, essendo stata accertata in plurime pronunce giurisdizionali la appropriazione di € 770.000,00 da parte dell'ex magistrato dott.ssa CP_2
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nell'esercizio delle proprie funzioni di giudice delegato: evidenzia, a CP_2 riguardo, l'attrice che, anche se la sentenza penale di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato è priva di effetti vincolanti nel giudizio civile, il
Giudice può comunque trarre elementi di convincimento dalle risultanze del procedimento penale, ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, ricavandoli direttamente dalla sentenza penale e sottoponendoli al proprio vaglio critico, mediante il confronto con gli elementi probatori emersi nel giudizio civile.
1.2.2. Con riferimento al quantum della pretesa, il danno patrimoniale ammonterebbe alla somma di € 770.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi moratori ex re dal dì del fatto illecito al saldo, mentre il danno non patrimoniale ex artt. 2059 c.c. e 185 c.p. dovrebbe essere liquidato in via equitativa.
Da qui le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, rimaste immutate all'esito del deposito della I memoria ex art. 171ter c.p.c., e sopra sinteticamente compendiate.
1.3. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, si è costituita in giudizio la dott.ssa chiedendo l'integrale rigetto di Controparte_2 tutte le domande avversarie poiché infondate in fatto e in diritto.
1.3.1. In via preliminare, la convenuta ha innanzitutto eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 2947, co. III
c.c.: tale norma, infatti, dispone che, quando il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è prevista una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Poiché al momento della commissione del fatto il reato di cui all'art. 314 c.p. era punito con la reclusione massima di 10 anni, ai sensi dell'art. 157 c.p. il reato si sarebbe prescritto nel medesimo termine. Poiché anche il dies a quo della prescrizione corrisponde alla data del fatto, essendo il peculato un reato istantaneo, e quindi andrebbe individuata nel dicembre 2008, il diritto al risarcimento del danno si sarebbe prescritto nel dicembre 2018.
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1.3.2. Ha poi eccepito la convenuta l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Perugia in favore di quello di Roma, sostenendo che il fallimento era stato dichiarato davanti a quest'ultimo ufficio e di non essere più da tempo non nei ranghi della magistratura, talché sarebbe venuta meno la competenza funzionale dell'intestato Tribunale.
Infine, ancora preliminarmente, è stata lamentata la carenza di legittimazione attiva dell'attrice, in quanto il credito ceduto era presunto e non esigibile, di talché per opporre la cessione alla convenuta, la società Controparte_3 avrebbe dovuto cedere i diritti litigiosi.
1.3.3. Nel merito, la domanda sarebbe comunque infondata, mancando la prova che l'odierna convenuta avesse posto in essere una condotta dalla quale avesse ricavato un provento economico, atteso che la declaratoria di intervenuta prescrizione del reato non è prova, sotto il profilo civilistico, di una condotta che abbia provocato un danno alla società, a nulla valendo, in proposito, l'atto confessorio del dott. che riguarda solo la posizione di Persona_1 quest'ultimo.
Da qui le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, come sopra riassunte, rimaste immutate all'esito del deposito della I memoria ex art. 171ter.
2. GLI ULTERIORI INCOMBENTI PROCESSUALI;
LA COSTITUZIONE DELLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO.
Compiute le verifiche preliminari di cui all'art. 171 bis c.p.c., non sono emerse questioni rilevabili d'ufficio in merito alle quali sollecitare il contraddittorio delle parti e quindi la causa è stata oggetto di trattazione mediante il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c.
2.1. Prima della scadenza del termine per il deposito delle prime memorie integrative, con comparsa di costituzione del 26 agosto 2024, si è costituita in giudizio pure la anch'essa chiedendo Controparte_1
l'integrale rigetto della domanda.
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Ferma l'incompetenza territoriale del Tribunale di Perugia, essendo la dott.ssa stata rimossa dall'ordine giudiziario con apposita decisione disciplinare CP_2 del CSM e conseguente inoperatività della competenza funzionale ex art. 11
c.p.p., la difesa erariale ha anche lamentato l'inammissibilità della domanda risarcitoria fondata sull'art. 13 legge 117/1988, per difetto dei relativi presupposti.
Tale norma, infatti, richiederebbe, per poter agire nei confronti del magistrato e dello Stato per il risarcimento del danno, necessariamente la costituzione del danneggiato come parte civile nel processo penale volto ad accertare le responsabilità del magistrato, che nel caso di specie è pacificamente mancata.
Anche a voler ritenere la domanda basata non sull'art. 13, ma sull'art 2 della medesima legge 117/1988, la stessa sarebbe comunque tardiva, dato che la procedura concorsuale si era conclusa con decreto del 20.5.2009 ed è dunque ormai irrimediabilmente spirato il termine di decadenza triennale.
La domanda sarebbe altresì nulla per mancanza di allegazione di una delle fattispecie che, a norma della legge 117/1988, generano la responsabilità dello
Stato per l'esercizio della funzione giudiziaria e del nesso causale tra condotta e danno.
La condotta della dott.ssa in ogni caso, sarebbe stata caratterizzata CP_2 da fini del tutto egoistici tali da spezzare il nesso di immedesimazione organica della stessa con l'Amministrazione statale.
Anche la quantificazione del danno, fatta corrispondere all'importo del credito indebitamente sottratto alla cedente, non sarebbe provata.
Da qui le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
2.2. Con la II memoria integrativa ex art. 171ter c.p.c. l'attrice ha preso posizione sulle eccezioni preliminari sollevate dalle parti convenute, rilevando in particolare che:
- il dies a quo della prescrizione non decorrerebbe dalla data della appropriazione del denaro in danno alla società fallita, ma dalla notificazione del decreto che dispone il giudizio o, al massimo, dalla data
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di fissazione dell'udienza preliminare, atteso che ai sensi dell'art. 2935 c.c. la prescrizione comincia a decorrere solo dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero quando l'esistenza di un danno risarcibile risulta conoscibile dal danneggiato;
- sussisterebbe poi la competenza del Tribunale di Perugia, rilevando, ai fini dell'applicazione del criterio di competenza speciale di cui all'art. 11
c.p.p., che l'imputato esercitasse le funzioni giudiziali al momento della commissione del fatto;
- non vi sarebbe, poi, alcun difetto di legittimazione attiva della convenuta, atteso che la cessione del credito può riguardare anche una ragione di credito o un diritto futuro, purché determinato o determinabile;
- infine, non vi sarebbe alcun obbligo di legge, per chi agisce per il risarcimento del danno nei confronti di un magistrato, di costituirsi parte civile nel processo penale a carico di quest'ultimo, potendo la parte scegliere di esercitare l'azione risarcitoria indifferentemente in sede penale o civile.
2.3. Alla prima udienza di comparizione delle parti, ritenuta la superfluità delle prove richieste in atti e che quindi la causa potesse essere decisa sulla scorta del materiale documentale depositato, lo scrivente ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di rito per il deposito di note contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Depositati gli scritti conclusionali, all'udienza del 23.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva di riferire al collegio.
3. L'ECCEZIONE DI INCOMPETENZA.
Deve essere in primo luogo disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Perugia.
L'eccezione di incompetenza per territorio è, anzitutto, incompleta: costituisce insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che, nelle cause relative a diritti di obbligazione (ovviamente, anche quella derivante da
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fatto illecito), il convenuto che eccepisce l'incompetenza per territorio ha l'onere di contestare, nel primo atto difensivo, la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei diversi e concorrenti criteri di collegamento previsti dagli art. 18, 19 e 20 c.p.c., dovendo in mancanza, ritenersi la competenza radicata presso il giudice adito in base al criterio di collegamento non contestato,
a nulla rilevando che il criterio trascurato possa in concreto condurre all'individuazione del medesimo giudice da considerarsi competente sulla base del criterio invocato dallo stesso convenuto, giacché l'indagine sul verificarsi di tale coincidenza resta impedita dalla mancanza di una sollecitazione del suddetto convenuto in tal senso (Cass. 14/10/2011 n. 21253 e successiva giurisprudenza conforme). Grava, dunque, sul convenuto che eccepisce l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezioni in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, dovendo, in mancanza, rigettarsi l'eccezione, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito
(così Cass. 03/07/2018, n. 17311).
La stessa regola vige anche nel caso, come quello di specie, in cui la domanda giudiziale è proposta dall'attore con l'espressa invocazione dell'applicabilità alla controversia di un foro territoriale inderogabile ed esclusivo stabilito dalla legge
(nel caso di specie, quello di cui agli artt. 4, l. 117/1988, 11 c.p.p. e 30bis c.p.c.):
l'eccezione riguardo alla competenza territoriale della parte convenuta deve sostanziarsi, sì, nella contestazione dell'applicabilità del criterio di competenza territoriale inderogabile indicato dall'attore e nella deduzione che la controversia
è soggetta alle regole di competenza ordinarie, ma, in aggiunta, può ritenersi ritualmente proposta soltanto se si sia articolata, oltre che nella contestazione della soggezione della controversia al foro invocato dall'attore, anche nella contestazione della sussistenza della competenza del giudice adito secondo i criteri di competenza per territorio derogabile applicabili alla controversia, e la contestazione dev'essere completa, ove secondo quei criteri
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concorrano più fori, dovendo altrimenti dal giudice adito l'eccezione nel suo complesso considerarsi come non proposta, in quanto il suo necessario oggetto è la rivendicazione della soggezione della controversia a quei criteri (così Cass.
14/02/2014, n. 3539; Cass. 12/12/2019, n. 32731; Cassazione civile sez. VI,
30/07/2021, n.21989).
3.1. Nel caso di specie, nella propria comparsa di costituzione tempestivamente depositata, la convenuta si è limitata a contestare l'applicabilità del foro di cui all'art. 11 c.p.p. sostenendo che la dott.ssa al momento CP_2 dell'introduzione della causa, non facesse più parte della magistratura: è stata quindi contestata, nello specifico, solo l'applicabilità del foro inderogabile per le domande ex l. 117/1988, mentre la competenza del Tribunale di Roma in luogo di quello di Perugia non è stata dedotta con riferimento ai fori derogabili di cui agli artt. 18, 19, 20 c.p.c.
L'incompletezza dell'eccezione di incompetenza territoriale comporta che la causa deve intendersi correttamente incardinata davanti al Tribunale di Perugia.
3.2. L'assunto è, comunque, infondato nel merito.
L'art. 4 della legge Vassalli, infatti, nel dettare la competenza per “l'azione di risarcimento del danno contro lo Stato” indica “il tribunale del capoluogo del distretto della corte d'appello, da determinarsi a norma dell'articolo 11 del codice di procedura penale e dell'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271”.
Orbene, l'art. 11 del codice di rito penale dispone lo spostamento di competenza al “giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge” dei “procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto”.
L'equiparazione espressa tra l'eventualità in cui il l'azione penale sia esercitata nei confronti di un magistrato che operi o meno ancora nel distretto di Corte di
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appello dove operava al momento del fatto non lascia adito a dubbi sul fatto che anche l'azione civile di risarcimento del danno nei confronti dell'odierna convenuta e dello Stato come responsabile in solido debba, comunque, essere effettuata davanti al tribunale distrettuale determinato nella tabella di cui all'art. 1 delle disp. Att. del c.p.p., anche nell'ipotesi in cui il magistrato destinatario dell'azione si trovi nella condizione di non far più parte dell'Ordine Giudiziario, per cui al Tribunale di Perugia spetta la competenza funzionale sui magistrati operanti nel distretto della Corte di appello di Roma.
4. L'ECCEZIONE DI DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE DELL'ATTRICE.
Anche l'eccezione di difetto di legittimazione da parte dell'attrice, cessionaria del credito risarcitori di nei confronti della dott.ssa Controparte_3
e dello Stato, non è fondata. CP_2
A ben vedere, infatti, non sussiste a livello normativo alcun divieto di cessione di un credito futuro o di un credito attuale ancora non determinato nel suo preciso ammontare, purché non si tratti di un credito strettamente personale
(come quello alimentare) o il cui trasferimento sia espressamente vietato dalla legge (cfr. art. 1260 c.c.).
Peraltro, come è stato puntualizzato in giurisprudenza, il credito che nasce da un fatto illecito è in realtà un credito attuale, non già futuro né una mera aspettativa di credito, la quale peraltro, essendo una situazione giuridica anche essa (non essendo, cioè, una mera aspettativa di fatto) ben potrebbe costituire oggetto di una cessione.
Pure il credito futuro, del resto, è pacificamente cedibile, atteso che la cessione dei crediti futuri, ivi compresi quelli aventi causa risarcitoria, non ha natura meramente obbligatoria e vi si può procedere - quando nel negozio dispositivo sia individuata la fonte, oppure la stessa sia determinata o determinabile senza che rilevi la probabilità della venuta in essere del credito ceduto, non esistendo una norma che vieta la disponibilità dei diritti futuri perché meramente eventuali, con la conseguenza che la venuta in essere del
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credito futuro integra un requisito di efficacia della cessione, ma non della sua validità (Cass. n. 31896 del 2018).
Nessun dubbio nutre poi la giurisprudenza circa la cedibilità dei crediti risarcitori, nascenti da fatto illecito o da inadempimento contrattuale (Sez. 6 - 3,
n. 8869 del 31.3.2021; Sez. 3, n. 22726 del 12.9.2019; Cass. Civ. sez. I 2 ottobre
2023, n. 27690).
In realtà, però, il credito derivante da fatto illecito sorge nel momento in cui il fatto si è compiuto, altro essendo il suo accertamento e la sua liquidazione, che non rendono futuro il credito per il fatto che lo seguono temporalmente. È per questa ragione che la Corte di Cassazione ammette che il credito derivante dal risarcimento di danni patrimoniali da sinistro stradale può costituire oggetto di cessione, non essendo di natura strettamente personale né sussistendo specifico divieto normativo al riguardo. Ne consegue che, in forza del negozio di cessione, il cessionario è legittimato ad esercitare l'azione prevista dal d.lgs. n. 209 del
2005, art. 149, nei confronti dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato (Cass. n. 22726 del 2019; Cass. n. 11095 del 2019).
Nel caso di specie, quindi, l'attrice ha acquistato, al prezzo di Parte_1
€ 1.000,00, un credito risarcitorio attuale, sebbene ancora da accertare e liquidare, dalla cessionaria e ha reso opponibile la Controparte_3 cessione ai debitori ceduti con notifica a mezzo PEC.
Ne discende che la è, allo stato, l'unico soggetto legittimato Parte_1 ad esperire la presente domanda risarcitoria.
5. L'AZIONE DIRETTA VERSO IL MAGISTRATO EX ART. 13 L. 113/1988.
Deve però essere rilevata l'improponibilità della domanda risarcitoria nei confronti della convenuta per difetto dei presupposti di cui Controparte_2 all'art. 13 della legge 117 del 1988.
Ad avviso della unanime giurisprudenza di legittimità, sostenuta anche da pronunce della Corte costituzionale, la disposizione in parola deve essere interpretata nel senso che non è consentito agire direttamente nei confronti dei
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magistrati e dello Stato, quando il danno fatto valere consegue alla ritenuta commissione di un reato, se non costituendosi parte civile nell'ambito del procedimento penale o a seguito di accertamento penale di responsabilità.
5.1. In punto di diritto, deve essere osservato che la legge 117 del 1988, dopo aver escluso all'art. 2 la possibilità di promuovere un'azione diretta contro il magistrato, all'art. 13 stabilisce che chi ha subito un danno in conseguenza di un fatto costituente reato, commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto al risarcimento nei confronti del magistrato e dello Stato.
Specifica, inoltre, che in tal caso l'azione civile è regolata dalle norme ordinarie.
L'art. 13 della legge Vassalli, dunque, contempla una ipotesi di azione diretta nei confronti del magistrato – e che costituisce, dunque, un'eccezione all'ordinario regime che è soggetta tale azione che esclude l'esperibilità di una domanda diretta – quando il lamentato danno consegua ad un fatto costituente reato.
Il richiamo alle norme ordinarie, quindi, comporta che il magistrato sia responsabile in solido con lo Stato per il risarcimento integrale del danno e per le restituzioni conseguenti al reato commesso, secondo quanto previsto, in via ordinaria, dagli artt. 2033 c.c., 2043 c.c., 2059 c.c. e 185 c.p. per il colpevole e dall'art. 2049 c.c. per lo Stato, quando le condotte accertate siano avvinte da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni svolte.
5.2. La giurisprudenza di legittimità, con orientamento costante, ritiene che l'azione risarcitoria possa essere esercitata solo nell'ipotesi in cui sia intervenuta sentenza penale di condanna del magistrato passata in giudicato ovvero in quella in cui la domanda stessa, in quanto inserita nel processo penale mediante costituzione di parte civile, sia oggetto di decisione (del giudice penale) contestualmente all'accertamento del verificarsi del reato (Cass. 29/04/2003, n.
6697).
Tale approdo interpretativo si basa sia su una interpretazione letterale che sistematica.
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5.2.1. Dal punto di vista della lettera della norma, il comma 1 dell'art 13 tale norma dispone che “l'azione civile per il risarcimento del danno ed il suo esercizio anche nei confronti dello Stato come responsabile civile sono regolati dalle norme ordinarie”, tra le quali sembrerebbe rientrare l'art. 75 c.p.p., che enuclea il principio di parallelismo tra azione civile e penale ed esclude ogni forma di pregiudizialità della costituzione di parte civile nel processo penale ai fini dell'esperimento dell'azione in sede civile.
Tuttavia - hanno osservato i giudici di legittimità - il legislatore, parlando di
“reato commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni” ha implicato la necessità di un controllo preventivo di ammissibilità della domanda risarcitoria, dando luogo ad un'ipotesi eccezionale di pregiudizialità necessaria dell'accertamento del fatto reato in sede penale (cfr. Cassazione civile sez. III,
12/09/2019, n.22729, anche avallata da Corte Costituzionale, 02/03/2022, n.49, laddove afferma che “l'art. 13 prevede l'azione diretta per la sola ipotesi eccezionale, e
(necessariamente) derogatoria rispetto alla disciplina generale, del fatto costituente reato. In questi casi, peraltro, l'azione per la responsabilità civile del magistrato, come si è detto, è comunque preceduta dalla condanna in sede penale, o può essere fatta valere con la costituzione di parte civile, incontrando, anche in tal caso, la intermediazione del giudice penale”).
In mancanza di un accertamento di responsabilità compiuto nella sede propria del processo penale, infatti, non si potrebbe parlare di un reato “commesso” dal magistrato, ma si tratterebbe di una normale azione risarcitoria per un fatto previsto dalla legge come reato, la cui sussistenza dovrebbe essere accertata dal giudice civile incidenter tantum ai fini della decisione.
In una pronuncia, la Corte ha ulteriormente esplicato che la previa necessaria condanna generica al risarcimento emessa in sede penale attiene al danno evento, mentre oggetto della fattispecie prevista dalla L. n. 117 del 1988, art. 13 è il danno conseguenza (Cassazione civile sez. III, 23/02/2023, n.5682), per l'appunto derivante dal reato che il giudice penale ha accertato essere stato commesso dal magistrato.
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5.2.2. Da un punto di vista sistematico, poi, le conclusioni della S.C. sono ragionevoli e opportune perché evitano l'applicazione generalizzata di una norma, come l'art. 13 cit., che ha portata eccezionale rispetto alla regola per cui il danneggiato non ha azione diretta nei confronti del magistrato, in tal modo garantendo al massimo livello la protezione, non già del singolo magistrato, ma dei valori di indipendenza e di autonomia dell'intera funzione giurisdizionale.
Proprio per tale precipua funzione di garanzia, la mera deduzione della configurabilità come reato del comportamento attribuito al magistrato (da accertarsi incidentalmente) eluderebbe le finalità di garanzia approntate dal legislatore a difesa della funzione giurisdizionale e non già del singolo soggetto che la esercita.
Per questo occorre che l'esperibilità dell'azione ex art. 13 direttamente nei confronti del magistrato sia circoscritta all'ipotesi in cui sia intervenuta sentenza di condanna del magistrato passata in giudicato, ovvero all'ipotesi in cui la domanda stessa, in quanto inserita nel processo penale mediante costituzione di parte civile, possa essere oggetto di decisione (del giudice penale) solo contestualmente all'accertamento del verificarsi del reato.
L'estensione della deroga al di fuori di dette ipotesi, sulla scorta della sola circostanza che la parte istante deduca la configurabilità come reato del contegno ascritto al magistrato, vanificherebbe, infatti, le finalità perseguite, in quanto si affiderebbe alla mera prospettazione del soggetto in tesi danneggiato l'effetto di autorizzare il contradditorio immediato e diretto con il magistrato, così eludendo un istituto di garanzia approntato a difesa della funzione giurisdizionale, non del singolo soggetto che la esercita. (così Cass. n. 6697/2003 e in senso conforme Cass. n. 41 del 2014, Cass. n. 10295/2007; Cass. n. 24387/2006; Cass.
n. 9288/2005 tra le pronunce di merito si segnala Corte appello Genova sez. I,
07/06/2021, n. 636, secondo cui “In tema di risarcimento dei danni provocati dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali, l'azione risarcitoria può essere esercitata in sede penale, mediante costituzione di parte civile e direttamente in sede civile, solo dopo che sia intervenuta sentenza di condanna del magistrato passata in giudicato. In sostanza
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la sentenza irrevocabile è presupposta all'esercizio del diritto ad ottenere il risarcimento civile del danno: pertanto, il soggetto leso dalla condotta illecita del magistrato può soltanto adirlo in sede penale e costituirsi parte civile e non può citarlo in un giudizio civile senza possedere la sentenza di condanna penale irrevocabile dello stesso, pena l'infondatezza della domanda”).
5.2.3. L'abrogazione del filtro di ammissibilità di cui all'art. 5, operato dalla riforma del 2015 (sul cui rilievo, in punto di disciplina applicabile ratione temporis, si tornerà in seguito), non ha inciso sulla validità del principio che esige, per la deroga al divieto di azione diretta, l'accertamento del reato in sede penale.
La normativa prevede infatti forme di responsabilità del magistrato solo in sede di rivalsa da parte dello Stato, ove quest'ultimo sia stato condannato al risarcimento (mentre, in caso di reato, la responsabilità del magistrato non consegue ad un'azione intentata nei suoi confronti innanzi al giudice civile, se non per effetto di una previa condanna penale).
Al contrario, si potrebbe affermare che l'abrogazione dell'art. 5 – applicabile anche alla domanda “diretta” di cui all'art. 13 – abbia acuito il rischio che i magistrati possano essere esposti, più che in passato, ad azioni risarcitorie anche del tutto pretestuose e manifestamente infondate che potrebbero minarne l'autonomia e l'indipendenza.
Per contro, proprio la portata costituzionale dei valori coinvolti nel giudizio di responsabilità civile dei magistrati ha consentito alla Consulta di affermare, a più riprese, la legittimità costituzionale della normativa in esame anche ai sensi dall'art. 28 Cost., che formula il principio per il quale i funzionari dello Stato sono direttamente responsabili degli atti compiuti in violazione di diritti, e dalla conseguente normativa generale racchiusa nel d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3
(Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato).
Si è osservato, nel dettaglio, che una legge ordinaria, recante la disciplina ad hoc della responsabilità civile del magistrato in attuazione dell'art. 28 Cost. (che fa espresso rinvio alle «leggi penali, civili e amministrative»), è non soltanto costituzionalmente consentita, ma piuttosto costituzionalmente dovuta, al fine di
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preservare «i disposti costituzionali appositamente dettati per la Magistratura (artt.
101 e 103 Cost.), a tutela della sua indipendenza e dell'autonomia delle sue funzioni»
(sentenza n. 18 del 1989; in senso conforme, sentenza n. 164 del 2017; nello stesso senso, sentenza n. 468 del 1990).
Questo orientamento, peraltro, è stato più volte confermato dalla Corte costituzionale in occasione dei giudizi di ammissibilità vertenti su iniziative referendarie volte ad introdurre forme di responsabilità civile diretta del magistrato (da ultimo, Corte costituzionale, 02/03/2022, n.49, sentenze n. 38 del 2000 e n. 34 del 1997, nonché la sentenza n. 468 del 1990, relativa a taluni effetti della consultazione referendaria del 1987).
In ossequio alla rilevata pregiudizialità dell'accertamento della penale responsabilità rispetto all'azione risarcitoria nei confronti del magistrato,
l'esperibilità dell'azione diretta di cui all'art. 13 è stata esclusa, tra gli altri, in un caso in cui la Corte d'Appello aveva dichiarato di non doversi procedere nei confronti di entrambi gli imputati per intervenuta prescrizione e la Corte di
Cassazione, nella sentenza rescindente, aveva rimesso al giudice del rinvio un nuovo esame in ordine alla sussistenza del concorso degli imputati nei reati, sul rilievo che l'autonomia del giudizio di rinvio rispetto al processo penale conclusosi con la sentenza della Corte di legittimità impedisce di considerare gli accertamenti operati dal giudice civile del rinvio ex art. 622 c.p.p. idonei ad acclarare la commissione del fatto reato da parte del magistrato (cfr. Cassazione civile sez. III, 12/09/2019, n.22729).
5.3. Sicché, come recentemente precisato (Cass. S.U. n. 6690 del 2020; Cass.
Civ. sez. III, 14 febbraio 2024, n. 4070), al di fuori dell'ipotesi disciplinata dal citato art. 13, la proposizione, in sede civile, di azione diretta contro il magistrato configura una fattispecie di improponibilità assoluta e definitiva della domanda, in quanto concernente un diritto non configurato in astratto a livello normativo dall'ordinamento (Cass., 26 giugno 2012, n. 10596).
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Come posto in rilievo da Cass. S.U. n. 6690 del 2020, vi è un duplice presupposto condizionante l'applicazione della citata legge n. 117: di status
(appartenenza alla magistratura) ed oggettivo (esercizio di attività giudiziaria).
Nella compresenza dei presupposti anzidetti, la proposizione di azione per il risarcimento del danno (per l'appunto, cagionato nell'esercizio delle funzioni giudiziarie) direttamente nei confronti del magistrato è consentita soltanto nell'ipotesi di cui all'art. 13 della stessa n. 117 del 1988, ossia da “chi ha subìto un danno in conseguenza di un fatto costituente reato commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni”, nei termini che si sono appena detti.
Diversamente, l'azione diretta di danno può essere proposta unicamente contro lo Stato. Nel caso di specie, il processo penale a carico della dott.ssa nel quale la società dante causa dell'odierna attrice non si era costituita CP_2 parte civile, si è concluso con una sentenza di non doversi procedere nei confronti dell'imputata per intervenuta prescrizione;
talché, a maggior ragione, non sono stati rispettati i requisiti richiesti dalla giurisprudenza attualmente maggioritaria per l'esercizio in sede civile dell'azione risarcitoria ex art. 13. Nella vicenda in discorso, rispetto a quella della sentenza n. 22729/2019, non vi è stata neppure una sentenza di primo grado che abbia accertato la responsabilità penale dell'imputata, essendo stata dichiarata la prescrizione del reato di cui al capo D) dell'imputazione già nel giudizio di primo grado.
Di conseguenza, deve ritenersi che facciano difetto i presupposti per far valere la responsabilità risarcitoria diretta del magistrato previsti dall'art. 13 cit., come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità pressoché unanime.
5.3.1. Conseguentemente, deve ritenersi inammissibile la domanda svolta dell'attore, ai sensi dell'art. 13 L. 117/88, direttamente nei confronti dell'ex magistrato mentre rimane ammissibile e come tale procedibile la Controparte_2 domanda svolta nei confronti della ben Controparte_1 potendosi qualificare la stessa proposta ai sensi dell'art. 2 della L. 117/88,
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stante la deduzione attorea dell'intervenuto accertamento della condotta dolosa del magistrato nel processo penale a suo carico.
6. L'AZIONE NEI CONFRONTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO.
In punto di diritto, va premesso che, a norma dell'art. 2 legge n. 117/1988
(nel testo originario) e applicabile ratione temporis1, rappresentavano ipotesi di
“…colpa grave: a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;
b)
l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;
d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione…”. Si prevedeva, altresì, che
“…nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove…”.
Com'è noto, la Legge n. 18/2015 ha novellato il comma 3 e aggiunto il comma 3 bis all'art. 2 della Legge Vassalli, definendo le fattispecie configuranti quella “colpa grave” del Magistrato che, comunque, rimane il presupposto indispensabile per il configurarsi di una sua responsabilità.
L'attuale testo dell'art. 2 cit. dispone che “…Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali.
2. Fatti salvi i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero
l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi
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consentiti dalla legge oppure senza motivazione.
3-bis. Fermo restando il giudizio di responsabilità contabile di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tener conto anche della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché del contrasto dell'atto o del provvedimento con l'interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea”.
Il Legislatore del 2015 ha eliminato, quindi, il riferimento alla “negligenza inescusabile” con la conseguenza che oggi il terzo comma dell'art. 2 prevede le seguenti ipotesi di “colpa grave” del Magistrato e segnatamente:
- la violazione manifesta della Legge nonché del diritto dell'Unione
Europea (in luogo della grave violazione di legge precedentemente prevista);
- il travisamento del fatto o delle prove, fermo rimanendo che non è fonte di responsabilità la relativa valutazione;
- l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o, viceversa, negazione di un fatto incontrastabilmente esistente;
- l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dei casi consentiti dalla Legge o senza motivazione.
Nel nuovo comma 3-bis sono stati inoltre precisati i presupposti di cui va tenuto conto per la concreta determinazione dei casi in cui è ravvisabile la
“violazione manifesta” della legge (o del diritto dell'Unione Europea) in particolare richiamando al riguardo il “…grado di chiarezza e precisione delle norme violate;
l'inescusabilità e la gravità dell'inosservanza…”.
6.1. Sommariamente delineato il quadro normativo di riferimento appare, altresì, necessaria una premessa di carattere sistematico.
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La c.d. Legge Vassalli del 1988 sulla responsabilità civile dei magistrati opera un bilanciamento tra il principio generale di neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c., che obbliga l'autore di un fatto lesivo dell'altrui sfera giuridica a risarcire i danni, ed il principio costituzionale di indipendenza funzionale dei magistrati previsto all'art. 101 Cost., che esclude l'assoggettamento delle decisioni giudiziarie a condizionamenti esterni diversi dalla legge.
A tal fine la l. 13 aprile 1988 n. 117, come modificata dalla l. 27 febbraio 2015
n., da un lato ha riconosciuto all'art. 2, comma 1, il diritto al risarcimento del danno da comportamenti, atti o provvedimenti giudiziari (ovvero per diniego di giustizia ex art. 3) posti in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle proprie funzioni ed ha previsto all'art. 4 una serie di condizioni processuali per l'esperimento della relativa azione (tra le quali rileva in special modo il termine decadenziale per promuovere l'azione); dall'altro, a garanzia dell'indipendenza ma anche della forza propulsiva propria del formante giurisprudenziale, lo stesso art. 2 al comma 2 (sin dalla prima versione del testo normativo) esclude l'antigiuridicità della condotta del magistrato che, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, si trovi a causare un danno nello svolgimento di un'attività di interpretazione di norme di diritto o di valutazione del fatto e delle prove
Tale clausola c.d. di salvaguardia si giustifica in ragione della peculiarità dell'attività interpretativa demandata al Magistrato, attività che, almeno all'interno di qualsivoglia significato semanticamente attribuibile ad una disposizione giuridica, è innegabilmente creativa, tanto che nella giurisprudenza di legittimità è stato chiarito, in ordine alla portata della clausola stessa, che non tollera letture riduttive, perché è giustificata dal carattere fortemente valutativo dell'attività giudiziaria ed attua l'indipendenza del giudice e, con essa, del giudizio
(cfr. Cass., n. 23979 del 27.12.2012); inoltre è stato escluso che possa dare luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto, ovvero di valutazione del fatto e della prova, senza che possa ritenersi che il giudice sia obbligato a decidere conformemente all'interpretazione già effettuata
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precedentemente dallo stesso o da altro giudice in relazione ad un'altra controversia (cfr. Cass. n. 13000 del 31.5.2006).
6.2. Come si diceva, l'estensione della clausola di salvaguardia in oggetto ha subito alcune importanti restrizioni a seguito della riforma del 2015, con la quale
è stato inserito in apertura della disposizione l'inciso “fatti salvi i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo”. La ratio della novella legislativa è quella di escludere l'affermazione di responsabilità del magistrato ai soli casi in cui l'errore interpretativo risulti effettivamente scusabile, presumendo l'inescusabilità nei casi di dolo o colpa grave, i quali, a loro volta, sono stati tipizzati e si individuano nelle figure:
- della violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea;
- (non della valutazione ma) del travisamento del fatto o delle prove;
- della affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;
- della emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.
7. segue: LA DISCIPLINA DELLA DECADENZA.
Posto che nella specie, la condotta ascritta al magistrato assume chiaramente un connotato doloso – per come cristallizzato nelle plurime pronunce, disciplinari e penali che hanno riguardato la dott.ssa e che, pur esitate, CP_2 quanto alla posizione della cedente del credito di una declaratoria di prescrizione, hanno altresì visto la condotta della dott.ssa in relazione a capi di CP_2 imputazioni riferite a società e procedura concorsuali differenti – reputa il
Tribunale che il diritto al risarcimento del danno, tuttavia, è incorso nella decadenza prevista dall'art. 4, co. 2, l. 117/1988.
7.1. Prima di verificare in concreto le circostanze che consentono di ravvisarne il decorso, si impone anzitutto una precisazione circa l'entità del termine.
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Contrariamente a quanto affermato dalla difesa erariale, va precisato, infatti, che il termine che viene in considerazione, nel caso di specie, non è quello triennale bensì quello biennale originariamente previsto, atteso che i fatti qui considerati risalgono al 2008 e il termine triennale di decadenza per la proposizione dell'azione risarcitoria, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera a), l.
n. 18 del 2015 - che ha modificato l'art. 4, comma 2, della l. n. 117 del 1988, che prevedeva un termine biennale - non è applicabile ai giudizi relativi a fatti intervenuti in epoca antecedente alla sua entrata in vigore, perché, in mancanza di disposizioni transitorie, tale norma non ha efficacia retroattiva (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/07/2024, n.21079; si veda anche Cassazione civile sez. un.,
31/01/2022, n. 2878, secondo cui “…In materia di danni cagionati nell'esercizio di funzioni giudiziarie, il termine decadenziale biennale prescritto dall'art. 4, comma 2, ultimo periodo, della l. n. 117 del 1988 (nel testo anteriore all'entrata in vigore della l. n. 18 del
2015) non si pone in contrasto con i principi di equivalenza ed effettività della tutela derivanti dal diritto dell'Unione europea, atteso che la norma, oltre ad assicurare un periodo di tempo più che ragionevole e sufficiente per approntare adeguatamente l'azione, costituisce espressione del principio di ragionevole durata del processo, rilevante ai sensi sia dell'art. 111 Cost., che dell'art. 6 della CEDU…”).
7.2. In secondo luogo, osserva il Collegio che non è di ostacolo alla disamina dell'eccezione la circostanza che l'eccezione di decadenza sia stata dedotta non tempestivamente dalla difesa erariale, essendosi la
[...] costituita il 26 agosto 2024, ovvero oltre il termine di Controparte_1 settanta giorni precedenti l'udienza di comparizione delle parti, che scadeva l'11 luglio 2024 (essendo stata fissata in citazione l'udienza del 20 ottobre 2024).
È pur vero, infatti, che l'art 4 citato, sia nella versione antecedente che in quella successiva alla novella del 2015, impone espressamente il rispetto del termine (biennale o triennale) “a pena di decadenza” e che l'eccezione di decadenza
è per legge non rilevabile d'ufficio ma solo su rilievo di parte.
Sembrerebbe, quindi, trattarsi di una eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio se non nei limitati termini di legge, che il convenuto è tenuto a sollevare,
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a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata ai sensi dell'art.166 c.p.c. (cfr. art. 167 c.p.c.).
Come noto, si ritengono infatti eccezioni in senso stretto, in quanto tali sottratte al rilievo officioso, quelle poste da fattispecie in cui la manifestazione della volontà della parte sia elevata ad elemento integrativo dell'eccezione
(corrispondenti, perciò, alla titolarità di un'azione costitutiva), ovvero discendenti da specifiche disposizioni che prevedano come indispensabile l'iniziativa di parte, come prevede per la decadenza l'art. 2969 c.c.
7.3. Tuttavia, l'art. 2969 c.c., nel disporre che “la decadenza non può essere rilevata
d'ufficio”, fa espressamente salvo il caso “che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare le cause d'improponibilità dell'azione”. La disposizione in questione trova l'unica deroga nell'ipotesi in cui si controverta su materia sottratta alla disponibilità delle parti, per tale intendendosi quella che riguarda i diritti indisponibili (cfr. Cassazione civile sez. III, 20/05/2024,
n.14011).
7.3.1. Ebbene, con particolare riferimento al termine di cui all'art. 4 della
Legge Vassalli, la giurisprudenza si è espressa nel senso che si tratti di una decadenza di ordine pubblico, non rinunziabile e dunque sottratta alla disponibilità delle parti (Cassazione civile sez. III, 05/05/2011, n.9910).
A sostegno della propria argomentazione, la Corte ha addotto il disposto dell'ormai abrogato art. 5 sul c.d. filtro di ammissibilità della domanda risarcitoria nei confronti del magistrato.
In particolare, il comma 3 di quella norma prevede che “la domanda è inammissibile quando non sono rispettati i termini o i presupposti di cui agli articoli
2, 3 e 4 ovvero quando è manifestamente infondata”. Di conseguenza, era la stessa previsione normativa ad affidare al giudice il controllo dell'ammissibilità dell'azione, anche in relazione al rispetto del requisito di cui all'art. 4, che dispone il termine entro cui l'azione di risarcimento deve essere proposta.
La circostanza che la norma di cui all'art. 5 sia stata abrogata dalla l. 27 febbraio 2015, n.18 non scalfisce la conclusione che il termine di decadenza in
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questione sia tuttora sottratto alla disponibilità delle parti: la riforma si è infatti limitata a eliminare una fase processuale, senza incidere sulla disciplina della decadenza (se non allungando il relativo termine da due a tre anni).
In altre parole, il fatto che non ci sia più il filtro di ammissibilità non esclude che il Collegio debba comunque valutare, in via preliminare e a prescindere da una eccezione di parte, l'eventuale maturazione del termine di decadenza.
7.3.2. D'altro canto, in relazione alla differente, ma ai fini della valutazione che ci occupa contigua, questione della ammissibilità di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, la S.C. ha osservato che il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, posto dall'art. 345 c.p.c., comma 2, si riferisce infatti esclusivamente alle eccezioni in senso stretto, cioè a quelle che, per espressa disposizione di legge, possono essere sollevate soltanto dalle parti, o quelle il cui fatto integratore, corrispondendo all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio, presuppone, per essere produttivo di effetti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto giuridico, una manifestazione di volontà da parte del titolare (cfr. Cass., Sez. 1, 20/03/2017, n. 7107; Cass., Sez. 3,
19/05/2011, n. 11015; Cass., Sez. 2, 21/05/2007, n. 11774).
Ha, di poi, aggiunto che tra le predette eccezioni non possono essere annoverate quelle concernenti l'applicabilità del rito speciale previsto dalla L. n.
117 del 1988 per i giudizi in materia di responsabilità per danni cagionati dall'esercizio della funzione giudiziaria e il rispetto del termine stabilito a pena di decadenza per l'esercizio dell'azione, la cui inosservanza è rilevabile d'ufficio, trattandosi di questioni sottratte alla disponibilità delle parti (cfr. Cass. Civ. sez. I, 30 ottobre 2018, n. 27690).
8. segue: LA DECADENZA DELL'AZIONE PROPOSTA.
Tanto premesso, l'art. 4, co. 2, prevede (per i fatti anteriori al 19 marzo 2025) che, quando non sono esperibili mezzi di impugnazione, l'azione di responsabilità nei confronti del magistrato può essere proposta entro due anni da quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno
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Nel caso di specie, la condotta dannosa dell'ex magistrato si è manifestata con dei provvedimenti astrattamente impugnabili – ammissioni al passivo – ma anche con ulteriori comportamenti materiali che hanno concorso a perfezionare il fatto di reato, di poi contestatole in sede penale (ed ivi dichiarato prescritto), con riferimento al fallimento della Controparte_3
In particolare, con il capo D dell'imputazione (lo si ripete, dichiarato prescritto in sede penale), alla dott.ssa nella sua veste di giudice CP_2 delegato del fallimento della è stata contestata Controparte_3
l'ammissione tardiva al passivo di crediti inesistenti, attraverso la formazione di falsa documentazione e l'appropriazione delle relative somme.
8.1. Com'è noto, il sistema disegnato dalla L. n. 117 del 1988, muove dalla premessa che la responsabilità civile dei magistrati può sorgere anche dal compimento di un singolo atto (così, sentenza 25 febbraio 2005, n. 4084); atto che può essere conclusivo del procedimento davanti al giudice che lo emette
(caso classico, la sentenza definitiva), ma può anche avere una valenza solo endoprocedimentale, ossia finalizzata al progredire del giudizio verso la sua naturale conclusione.
Partendo da questa distinzione, la sentenza n. 9910 del 2011 della S.C. ha interpretato la L. n. 117 del 1988, art. 4, comma 2, nel senso che nel giudizio per l'affermazione della responsabilità civile dei magistrati, fatto costitutivo è il singolo comportamento, atto o provvedimento (o diniego di giustizia) posto in essere dal magistrato, con dolo o colpa grave, nell'esercizio delle sue funzioni.
Pertanto, quando l'azione risarcitoria sia fondata su di un provvedimento per il quale è previsto uno specifico rimedio, il termine biennale di decadenza di cui alla L. n. 117 del 1988, art. 4, comma 2, decorre dal momento in cui siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti, mentre il medesimo termine decorre dall'esaurimento del grado del procedimento nel cui ambito si è verificato il fatto dannoso solo quando nei confronti del provvedimento in questione non siano previsti rimedi di sorta.
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8.2. Ebbene, i fatti, nell'imputazione, sono nel tempo collocati fra il
31.7.2008, epoca di presentazione della domanda di insinuazione al passivo, e fino al dicembre del 2008, data di incasso delle somme da parte dei creditori, mentre il fallimento si è chiuso, con il ritorno in bonis della società nel maggio del
2009.
A fronte di ciò, l'azione risulta proposta solo nell'aprile del 2024.
Ne consegue che, se anche si volesse prescindere dai termini per proporre opposizione al passivo e dall'esaurirsi dei rimedi, esogeni o endogeni (modifica o revoca) avverso il provvedimento pregiudizievole, con riferimento all'esaurirsi del procedimento nel cui ambito si è verificato il fatto che ha cagionato il danno, il fallimento (ovvero, il grado di giudizio di cui all'art. 4, co. 2) si è concluso con decreto del 20.5.2009, che ha segnato il ritorno in bonis della società per il pagamento dei crediti ammessi e che, parallelamente, ha Controparte_3 segnato l'inizio del decorso del termine di decadenza per l'esperimento dell'azione di responsabilità.
8.3. Né è possibile, ad avviso del Collegio, ed al fine di uno “slittamento in avanti” del termine di decadenza, provare ad agganciare l'exordium dello stesso alle risultanze del procedimento penale di cui al R.G.n.r. 12031/2012, come accertate dalla sentenza del Tribunale di Perugia, n. 1237/2022, anche a carico dell'ex magistrato dott.ssa che, lo si ribadisce, in relazione alle Controparte_2 contestazioni alla base del presente procedimento relative al fallimento
[...]
sono pervenute ad una pronuncia di non doversi procedere per Controparte_3 intervenuta prescrizione.
8.3.1. Nel caso di specie, viene indubbiamente in considerazione una condotta dolosa dell'(allora) appartenente all'ordine giudiziario, emersa nel corso delle indagini e della celebrazione di un processo penale a suo carico, pure conclusosi con sentenza di non doversi procedere per prescrizione del reato.
Vale la pena ricordare, a riguardo, ai fini dell'onere della prova, che il giudice civile, in presenza di una sentenza penale di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, pur priva di effetti vincolanti nel giudizio
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civile, può trarre elementi di convincimento dalle risultanze del procedimento penale, ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, ricavandoli direttamente dalla sentenza penale e sottoponendoli al proprio vaglio critico, mediante il confronto con gli elementi probatori emersi nel giudizio civile (Cass., Sez. lav., 16 maggio 2000, n.
6347; Cass., Sez. 3^, 7 febbraio 2005, n. 2409; Cass., Sez. 3^, 27 aprile 2010, n.
10055).
Peraltro, il giudice che fondi il proprio convincimento sulle risultanze di una sentenza penale non è tenuto a disporre la previa acquisizione degli atti del processo penale ed esaminarne il contenuto, qualora, per la formazione di un razionale convincimento, ritenga sufficienti le risultanze della sola sentenza
(Cass., Sez. lav., 13 maggio 1982, n. 2968; Cass., Sez. lav., 15 dicembre 2000, n.
15826; Sez. 6 civ., n. 1754 del 20/01/2022, Rv. 663856).
Del resto, nell'ordinamento processual-civilistico, mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se e in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo (Cass.
25/03/2004, n. 5965).
In base al principio del libero convincimento, pertanto, il giudice civile può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale e, segnatamente, le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali.
In tale contesto, deve ritenersi che il giudice civile possa trarre elementi di convincimento - sempre che li sottoponga ad adeguato vaglio critico - anche dalle dichiarazioni c.d. auto-indizianti rese da un soggetto in un procedimento penale, non potendo la sanzione di inutilizzabilità prevista dall'art. 63 c.p.p., posta a tutela dei diritti di difesa in quella sede, spiegare effetti al di fuori del processo penale. L'utilizzabilità, difatti, è categoria del solo rito penale, ignota al
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processo civile, e le prove precostituite, quali gli stessi documenti provenienti da un giudizio penale, entrano legittimamente nel processo, attraverso la produzione e nella decisione in virtù di un'operazione di logica giuridica, e tali risultanze probatorie appaiono contestabili solo se svolte in contrasto con le regole, rispettivamente, processuali o di giudizio, che vi presiedono (Cass. 4/06/2014, n.
12577, con riferimento, in particolare, al valore probatorio delle dichiarazioni indizianti ex art. 63 c.p.p.).
8.3.2. Tutto ciò premesso in punto di diritto, la sentenza pronunciata in sede penale, con riferimento alla posizione di non risulta, anzitutto, Controparte_3 appellata (come affermato anche dalla difesa della convenuta) e anche la
Presidenza del Consiglio dei ministri ha partecipato al procedimento penale, non solo in qualità di parte civile ma anche di responsabile civile, a mente della l.
117/1988, ancorché in relazione alle posizioni per cui era intervenuta costituzione di parte civile sia stata affermata l'interruzione del nesso di occasionalità necessaria.
Inoltre, a prescindere dalla condivisibilità della conclusione da ultimo indicata, la sentenza in discorso, pur ravvisando la prescrizione dei fatti di reato di cui al punto D) dell'imputazione, non ha ritenuto di assolvere l'imputata ai sensi dell'art. 129, co. 2, c.p.p., rilevando che dagli atti del processo non appariva evidente l'assenza di responsabilità degli imputati, non potendosi escludere la loro responsabilità senza una ulteriore attività di accertamento ed approfondimento.
Nonostante l'intervenuta prescrizione di svariati reati contestati, è stato ritenuto opportuno invero “dare atto di tutti gli elementi acquisiti, riservando ai successivi paragrafi l'approfondimento e la valorizzazione dei contributi conoscitivi perdurantemente significativi in riferimento ai reati non ancora travolti da alcuna causa estintiva”.
Va del resto rilevato che a fronte della prospettiva di un proscioglimento per intervenuta prescrizione, un imputato può avere comunque interesse a rinunciare alla prescrizione, ai sensi dell'art. 157, co. VII, c.p., affinché il processo penale si concluda con una pronuncia nel merito che accerti le sue eventuali responsabilità
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oppure lo assolva con la formula più opportuna, possibilità che l'odierna convenuta ha scelto di non perseguire.
8.3.3. Questi, allora, i fatti, per come desumibili dal materiale documentale versato in atti.
In particolare, dall'accertamento effettuato dalla Guardia di Finanza di Roma, era emerso che il fallimento di era stato dichiarato nel 1994 e Controparte_3 nel 2008 era deceduto il legale rappresentante fallito dopo la morte Per_2 del quale, con un modus operandi già attuato dai coimputati nel corso di un'altra procedura concorsuale, erano state depositate insinuazioni tardive “per importi assai rilevanti”: la prima era stata effettuata da tale per € Persona_3
400.000,00, ma il contratto che fondava la pretesa creditoria non era registrato e non era munito di data certa. Quindici giorni dopo la morte del rappresentante legale fallito, era stata poi presentata insinuazione tardiva della società Villa Vera, della quale era legale rappresentante , per un non meglio Controparte_5 specificato “contratto di consulenza”. In questo caso, l'anomalia era rappresentata dal fatto che il contratto fondativo del credito appariva essere successivo alla data del fallimento.
Come rilevato anche nell'ordinanza n.17952/2013 del Tribunale del riesame, tali istanze di insinuazione risultavano presentate dallo stesso avvocato senza che emergessero rapporti tra i creditori richiedenti;
erano estremamente tardive (a 14 anni dal fallimento) ma sorprendentemente contemporanee;
i titoli vantati
(contratti del 10/03/2003 per quanto riguarda il e del 20/03/2003 per Per_3 quanto riguarda il ) erano peraltro sottoscritti non dal curatore ma da CP_5
ex amministratore della fallita (che avrebbe firmato come Persona_4 amministratore di una società fallita nove anni prima) il quale non avrebbe potuto impegnare il fallimento.
Alla luce del materiale documentale versato in atti (e segnatamente degli atti del procedimento penale, tra cui le dichiarazioni del sig. la cui posizione è Per_1 stata definita con sentenza ex art. 444 c.p.p.) è possibile ritenere che la dott.ssa
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abbia concorso dolosamente anche alla sottrazione dal fallimento delle CP_2 somme indicate nel campo di imputazione.
Del resto, il fatto che le istanze tardive di ammissione al passivo siano state formulate pressoché contestualmente, dallo stesso avvocato, sulla base di contratti sottoscritti da soggetto inidoneo ad obbligare la società consente di ritenere senza dubbio che le stesse si siano inserite nel contesto di una medesima frode, che coinvolgeva il giudice delegato anche in relazione al fallimento della veppiù ove si consideri che, nella medesima sentenza qui Controparte_3 considerata, la dott.ssa è stata ritenuta responsabile del delitto di CP_2 peculato per i fatti di cui ai capi A), C) ed E) dell'imputazione, posti in essere con un modus operandi pressoché sovrapponibile a quello impiegato nei fatti (prescritti) di cui al capo D).
Nel caso di specie, quindi, viene chiaramente in considerazione un complesso di condotte della convenuta che non si limita alla emissione di provvedimenti ma anche alla tenuta di comportamenti materiali dolosi.
8.4. Tali condotte, però, sono state commesse pur sempre nell'esercizio delle funzioni di giudice delegato: in altre parole, la dott.ssa non CP_2 avrebbe potuto tenere le condotte che le vengono contestate se non nello svolgimento della sua funzione giudiziaria, alla quale esse sono, pertanto, strettamente collegate, senza che la loro gravità o la loro rilevanza penale, per ciò sola, le renda estranee all'espletamento della funzione giurisdizionale e, ancora, consenta una diversa decorrenza del termine di decadenza ancorata agli esiti dell'accertamento penale.
8.4.1. Ed allora, tornando alla disamina dell'eccezione di decadenza e dell'inizio della sua decorrenza, è evidente che i provvedimenti giudiziari – ancorché frutto di condotte altamente illegittime e in astratto fonte di responsabilità civile ai sensi della L. n. 117 del 1988 o illecite in quanto costituenti deviazioni conclamate della funzione giudiziaria costituenti reato, ma, nondimeno, concretizzati in atti tipici della funzione e formalmente espressione dell'esercizio del potere giudiziario – non possono che collocarsi all'interno della
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procedura fallimentare, che segna, al più tardi con la sua chiusura, la data di inizio del termine di decadenza biennale previsto dalla L. n. 117 del 1988 sicché, trovando applicazione, come detto il termine biennale, l'azione di responsabilità avrebbe dovuto essere introdotta, al massimo entro maggio del 2011, laddove, nella specie è stata introdotta nel mese di aprile del 2024.
8.5. Fermo rimanendo che, come appena detto, la rilevanza penale delle condotte ascritte alla dott.ssa non consente di posporre l'exordium del CP_2 termine di decadenza al momento del loro accertamento, ragioni di completezza argomentativa, impongono di evidenziare che a non dissimili conclusioni in punto di decadenza si perverrebbe anche laddove si volesse provare, in via puramente teorica, ad ancorare ad un differente momento la decorrenza di tale termine, giacché la stessa non potrebbe mai a coincidere con la sentenza resa da questo Tribunale nel 2022.
8.5.1. Dopo la chiusura del fallimento nel maggio del 2009, infatti, la società
(come detto tornata in bonis) ha ceduto il credito il 5 CP_3 Controparte_3 maggio del 2016, per il valore di € 1.000,00, nonostante un danno astratto di €
770.000,00
A quella data, pendente il procedimento penale, con provvedimento depositato il 26.2.2013 era stato rigettato il riesame della misura cautelare proposta da , curatore del fallimento della società Controparte_6 CP_3
(subentrato ad altro curatore) e coimputato della dott.ssa in
[...] CP_2 relazione al fallimento della società era stata pronunciata, Controparte_3 in data 13.10.2014 la sentenza di patteggiamento emessa nei confronti del sig.
era stata richiesto, con provvedimento depositato il 15.1.2015, il Parte_2 rinvio a giudizio;
era stata notificata la data di fissazione dell'udienza preliminare con Decreto del 28.05.2015 ex art. 419 co.1 c.p.p.; era stato disposto con provvedimento del 7 giugno 2016 il decreto che dispone il giudizio.
Inoltre, con sentenza del 5 novembre 2019, n. 44899 era stato rigettato dalla
S.C. il ricorso proposto dalla dott.ssa avverso il provvedimento di CP_2 sequestro conservativo di beni di sua proprietà in relazione alla appropriazione
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della somma di € 1.115.000,00 di pertinenza del fallimento Tecnoconsult s.r.l.
(altra procedura concorsuale).
Ebbene, a fronte di tali scansioni cronologiche, sommariamente descritte, l'azione è stata proposta con atto di citazione del mese di aprile
2024, quando, dunque, oramai il termine biennale era ampiamente decorso, giacché, lo si ribadisce, l'azione risarcitoria nei confronti della
del Consiglio avrebbe dovuto essere esperita, a pena di CP_1 decadenza, entro il 20.5.2011.
Poiché l'atto di citazione che ha introdotto la presenza causa è stato notificato nell'aprile 2024, l'attrice è irrimediabilmente decaduta dal diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2 e ss. l. 117/1988.
8.6. Quanto precede assorbe la questione in ordine all'operatività del termine di prescrizione, dovendosi unicamente ricordare che nel caso dell'azione di cui alla legge n. 117/1988 il termine è di decadenza e non di prescrizione e quindi risponde ad esigenze diverse da quelle tutelate con la disciplina di cui all'art. 2947
c.c. (cfr. Cass. Civ. 24 dicembre 2002, n. 18329).
9. CONCLUSIONI E SPESE.
La domanda di risarcimento del danno deve quindi essere rigettata.
Le spese di lite sono integralmente compensate, vista la peculiarità e la complessità delle questioni giuridiche emerse ed affrontate ai fini della decisione, nonché in considerazione della circostanza che i gravi fatti dolosi oggetto della domanda sono stati accertati nel processo penale a carico della convenuta, il quale pure si è concluso con l'estinzione del reato per prescrizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
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➢ Accerta e dichiara l'inammissibilità dell'azione diretta di cui all'art. 13, l.
117/1988 nei confronti di per le ragioni di cui in parte Controparte_2 motiva;
➢ Accerta e dichiara l'intervenuta decadenza del diritto al risarcimento del danno anche nei confronti della e, Controparte_1 per l'effetto rigetta la domanda;
➢ Compensa integralmente le spese di lite.
Perugia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 05 settembre 2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
(dott. Luca Marzullo) (dott. Andrea Ausili).
- 34 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 I fatti contestati alla dott.ssa risalgono al 2008, per cui alla presente causa si applica la CP_2 disciplina dettata dalla legge 1 88, n. 117, nel testo precedente alle modifiche introdotte dalla legge 27 febbraio 2015, n. 18 (“Disciplina della responsabilità civile dei magistrati”), che opera per i fatti illeciti posti in essere dal magistrato dalla data della sua entrata in vigore (19 marzo 2015)
TRIBUNALE DI PERUGIA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione Collegiale, in persona dei sig.ri
Magistrati
Dott. Andrea Ausili Presidente
Dott.ssa Giulia Maria Lignani Giudice
Dott. Luca Marzullo Giudice rel. est. sulla causa trattenuta in decisione all'udienza del 23.6.2025, previa precisazione delle conclusioni e scambio degli scritti conclusivi, pronuncia, all'esito della camera di consiglio del 5 settembre 2025, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1613/2024 promossa da
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dell'avv. Michele Bartolazzi (c.f. , C.F._1 pec: ) del foro di Roma, con studio in Email_1
Roma, via Gavinana 4 ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del difensore, giusta procura in atti;
Attrice
contro
in persona del Controparte_1 presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui uffici, siti in Perugia, via degli Offici, n. 14 è ope legis, domiciliata, giusta delega in atti;
Convenuta
e
Controparte_2 rappresentata e difesa dagli avv. Massimo Vita (C.F. , C.F._2 pec: ) e Valeria Liccardi (c.f. Email_2
, pec: ) del foro di C.F._3 Email_3
Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore sito in
Roma, Via Flaminia n. 158, giusta procura in atti;
Convenuta
Avente ad Oggetto: Responsabilità civile dei magistrati (cause di cui alla legge n. 117-1988)
Conclusioni: Come da note di precisazione delle conclusioni depositate entro il termine di sessanta giorni prima dell'udienza di discussione, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. I FATTI OGGETTO DEL GIUDIZIO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
Con atto di citazione del 24.4.2024, la nella sua veste di Parte_1 società acquirente del credito risarcitorio facente capo alla società
[...]
ha convenuto in giudizio la Presidenza del Controparte_3
Consiglio dei Ministri nonché, direttamente, la dott.ssa Controparte_2 chiedendo a questo Tribunale di accertare e dichiarare la commissione, da parte di quest'ultima, del reato di cui all'art. 314 c.p. e/o ex art. 319 ter c.p. nell'esercizio delle proprie funzioni giudiziarie di Giudice Delegato al Fallimento
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della e condannare entrambi i convenuti, in solido tra Controparte_3 loro, al risarcimento del danno patrimoniale pari a € 770.000,00 e non patrimoniale per € 200.000,00.
1.1. A sostegno della propria pretesa, l'attrice ha rappresentato in punto di fatto:
- di essersi resa cessionaria del credito risarcitorio di Controparte_3 nei confronti dell'ex magistrato dott.ssa Controparte_2
- che quest'ultima, nel 2013, era stata indagata per i reati di peculato e corruzione nello svolgimento delle funzioni, talché era stata trasferita dalla sezione disciplinare del CSM dapprima dal Tribunale di Roma a quello de
L'Aquila e poi definitivamente espulsa dalla magistratura;
- che nel corso delle indagini e del processo penale che l'ha coinvolta, era emersa la responsabilità della dott.ssa per i fatti a lei ascritti;
in CP_2 particolare questa, in qualità di giudice delegato, si era appropriata di circa
€ 770.000,00 di pertinenza del fallimento Domizia Hospital Srl ammettendo tardivamente al passivo dei crediti che sapeva fossero inesistenti ma assistiti da documentazione probatoria falsa che li rendeva apparentemente legittimi, secondo quanto indicato al capo D del capo di imputazione formulato nell'ambito del procedimento penale che ha interessato l'odierna convenuta;
- di essersi resa cessionaria del credito risarcitorio della Controparte_3
(nel frattempo tornata in bonis) con scrittura privata autenticata,
[...] notificata tramite pec del 7.6.2021 al Ministero della Giustizia e alla
Presidenza del Consiglio dei ministri;
- di aver contestualmente messo in mora il e la CP_4 Controparte_1
, anche al fine di interrompere la prescrizione;
[...]
- che il processo a carico della dott.ssa si è concluso con sentenza CP_2 del Tribunale di Perugia n. 1237/2022 del 22.11.2022, la quale aveva dichiarato, rispetto al fatto commesso a danno dell'attrice (lett. D del capo
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di imputazione), non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.
1.2. In punto di diritto, quindi, la società attrice ha dedotto che, ai sensi dell'art. 13, l. 117/1988, chi ha subito un danno in conseguenza di un fatto costituente reato commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni ha diritto al risarcimento nei confronti del magistrato e dello Stato, anch'esso responsabile civile in via alternativa o cumulativa. La responsabilità non si estenderebbe soltanto al danno ingiusto per effetto di un provvedimento giudiziario, ma anche al comportamento e all'atto posto in essere dal magistrato, non ostandovi la disposizione di legge per cui l'azione risarcitoria è condizionata all'esperimento dei rimedi (impugnatori o di altro genere) avverso i provvedimenti decisori in senso lato, la quale fa salva un'azione risarcitoria per fatto che origini esclusivamente da un comportamento del magistrato.
Inoltre, sarebbe del tutto irrilevante l'indagine sulla sussistenza, o meno, di un vincolo di occasionalità necessaria con l'esercizio della funzione decisoria in senso stretto, visto che la responsabilità dello Stato non sarebbe esclusa dalla circostanza che il comportamento del magistrato sia mosso da motivi personali ed egoistici, quando l'atto stesso sia comunque collegato all'espletamento della funzione giudiziaria, inserendosi nell'ambito di un procedimento quale forma di trattazione dello stesso. Per affermare la responsabilità dello stato, deduce ancora l'attrice, occorrerebbe verificare se i fatti commessi costituiscano momenti di trattazione di un procedimento giudiziario e siano quindi riconducibili all'esercizio delle funzioni del magistrato, come sarebbe evidente nel caso di specie. L'accertamento della responsabilità penale della dott.ssa sarebbe CP_2 quindi vincolante per quest'ultima anche in sede civile e conterrebbe comunque elementi indiziari gravi, precisi e concordanti anche nei confronti del responsabile civile.
1.2.1. La sussistenza di un danno risarcibile sarebbe quindi provata documentalmente, essendo stata accertata in plurime pronunce giurisdizionali la appropriazione di € 770.000,00 da parte dell'ex magistrato dott.ssa CP_2
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nell'esercizio delle proprie funzioni di giudice delegato: evidenzia, a CP_2 riguardo, l'attrice che, anche se la sentenza penale di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato è priva di effetti vincolanti nel giudizio civile, il
Giudice può comunque trarre elementi di convincimento dalle risultanze del procedimento penale, ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, ricavandoli direttamente dalla sentenza penale e sottoponendoli al proprio vaglio critico, mediante il confronto con gli elementi probatori emersi nel giudizio civile.
1.2.2. Con riferimento al quantum della pretesa, il danno patrimoniale ammonterebbe alla somma di € 770.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi moratori ex re dal dì del fatto illecito al saldo, mentre il danno non patrimoniale ex artt. 2059 c.c. e 185 c.p. dovrebbe essere liquidato in via equitativa.
Da qui le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, rimaste immutate all'esito del deposito della I memoria ex art. 171ter c.p.c., e sopra sinteticamente compendiate.
1.3. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, si è costituita in giudizio la dott.ssa chiedendo l'integrale rigetto di Controparte_2 tutte le domande avversarie poiché infondate in fatto e in diritto.
1.3.1. In via preliminare, la convenuta ha innanzitutto eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 2947, co. III
c.c.: tale norma, infatti, dispone che, quando il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è prevista una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Poiché al momento della commissione del fatto il reato di cui all'art. 314 c.p. era punito con la reclusione massima di 10 anni, ai sensi dell'art. 157 c.p. il reato si sarebbe prescritto nel medesimo termine. Poiché anche il dies a quo della prescrizione corrisponde alla data del fatto, essendo il peculato un reato istantaneo, e quindi andrebbe individuata nel dicembre 2008, il diritto al risarcimento del danno si sarebbe prescritto nel dicembre 2018.
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1.3.2. Ha poi eccepito la convenuta l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Perugia in favore di quello di Roma, sostenendo che il fallimento era stato dichiarato davanti a quest'ultimo ufficio e di non essere più da tempo non nei ranghi della magistratura, talché sarebbe venuta meno la competenza funzionale dell'intestato Tribunale.
Infine, ancora preliminarmente, è stata lamentata la carenza di legittimazione attiva dell'attrice, in quanto il credito ceduto era presunto e non esigibile, di talché per opporre la cessione alla convenuta, la società Controparte_3 avrebbe dovuto cedere i diritti litigiosi.
1.3.3. Nel merito, la domanda sarebbe comunque infondata, mancando la prova che l'odierna convenuta avesse posto in essere una condotta dalla quale avesse ricavato un provento economico, atteso che la declaratoria di intervenuta prescrizione del reato non è prova, sotto il profilo civilistico, di una condotta che abbia provocato un danno alla società, a nulla valendo, in proposito, l'atto confessorio del dott. che riguarda solo la posizione di Persona_1 quest'ultimo.
Da qui le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, come sopra riassunte, rimaste immutate all'esito del deposito della I memoria ex art. 171ter.
2. GLI ULTERIORI INCOMBENTI PROCESSUALI;
LA COSTITUZIONE DELLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO.
Compiute le verifiche preliminari di cui all'art. 171 bis c.p.c., non sono emerse questioni rilevabili d'ufficio in merito alle quali sollecitare il contraddittorio delle parti e quindi la causa è stata oggetto di trattazione mediante il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c.
2.1. Prima della scadenza del termine per il deposito delle prime memorie integrative, con comparsa di costituzione del 26 agosto 2024, si è costituita in giudizio pure la anch'essa chiedendo Controparte_1
l'integrale rigetto della domanda.
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Ferma l'incompetenza territoriale del Tribunale di Perugia, essendo la dott.ssa stata rimossa dall'ordine giudiziario con apposita decisione disciplinare CP_2 del CSM e conseguente inoperatività della competenza funzionale ex art. 11
c.p.p., la difesa erariale ha anche lamentato l'inammissibilità della domanda risarcitoria fondata sull'art. 13 legge 117/1988, per difetto dei relativi presupposti.
Tale norma, infatti, richiederebbe, per poter agire nei confronti del magistrato e dello Stato per il risarcimento del danno, necessariamente la costituzione del danneggiato come parte civile nel processo penale volto ad accertare le responsabilità del magistrato, che nel caso di specie è pacificamente mancata.
Anche a voler ritenere la domanda basata non sull'art. 13, ma sull'art 2 della medesima legge 117/1988, la stessa sarebbe comunque tardiva, dato che la procedura concorsuale si era conclusa con decreto del 20.5.2009 ed è dunque ormai irrimediabilmente spirato il termine di decadenza triennale.
La domanda sarebbe altresì nulla per mancanza di allegazione di una delle fattispecie che, a norma della legge 117/1988, generano la responsabilità dello
Stato per l'esercizio della funzione giudiziaria e del nesso causale tra condotta e danno.
La condotta della dott.ssa in ogni caso, sarebbe stata caratterizzata CP_2 da fini del tutto egoistici tali da spezzare il nesso di immedesimazione organica della stessa con l'Amministrazione statale.
Anche la quantificazione del danno, fatta corrispondere all'importo del credito indebitamente sottratto alla cedente, non sarebbe provata.
Da qui le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
2.2. Con la II memoria integrativa ex art. 171ter c.p.c. l'attrice ha preso posizione sulle eccezioni preliminari sollevate dalle parti convenute, rilevando in particolare che:
- il dies a quo della prescrizione non decorrerebbe dalla data della appropriazione del denaro in danno alla società fallita, ma dalla notificazione del decreto che dispone il giudizio o, al massimo, dalla data
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di fissazione dell'udienza preliminare, atteso che ai sensi dell'art. 2935 c.c. la prescrizione comincia a decorrere solo dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero quando l'esistenza di un danno risarcibile risulta conoscibile dal danneggiato;
- sussisterebbe poi la competenza del Tribunale di Perugia, rilevando, ai fini dell'applicazione del criterio di competenza speciale di cui all'art. 11
c.p.p., che l'imputato esercitasse le funzioni giudiziali al momento della commissione del fatto;
- non vi sarebbe, poi, alcun difetto di legittimazione attiva della convenuta, atteso che la cessione del credito può riguardare anche una ragione di credito o un diritto futuro, purché determinato o determinabile;
- infine, non vi sarebbe alcun obbligo di legge, per chi agisce per il risarcimento del danno nei confronti di un magistrato, di costituirsi parte civile nel processo penale a carico di quest'ultimo, potendo la parte scegliere di esercitare l'azione risarcitoria indifferentemente in sede penale o civile.
2.3. Alla prima udienza di comparizione delle parti, ritenuta la superfluità delle prove richieste in atti e che quindi la causa potesse essere decisa sulla scorta del materiale documentale depositato, lo scrivente ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di rito per il deposito di note contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Depositati gli scritti conclusionali, all'udienza del 23.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva di riferire al collegio.
3. L'ECCEZIONE DI INCOMPETENZA.
Deve essere in primo luogo disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Perugia.
L'eccezione di incompetenza per territorio è, anzitutto, incompleta: costituisce insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che, nelle cause relative a diritti di obbligazione (ovviamente, anche quella derivante da
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fatto illecito), il convenuto che eccepisce l'incompetenza per territorio ha l'onere di contestare, nel primo atto difensivo, la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei diversi e concorrenti criteri di collegamento previsti dagli art. 18, 19 e 20 c.p.c., dovendo in mancanza, ritenersi la competenza radicata presso il giudice adito in base al criterio di collegamento non contestato,
a nulla rilevando che il criterio trascurato possa in concreto condurre all'individuazione del medesimo giudice da considerarsi competente sulla base del criterio invocato dallo stesso convenuto, giacché l'indagine sul verificarsi di tale coincidenza resta impedita dalla mancanza di una sollecitazione del suddetto convenuto in tal senso (Cass. 14/10/2011 n. 21253 e successiva giurisprudenza conforme). Grava, dunque, sul convenuto che eccepisce l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezioni in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, dovendo, in mancanza, rigettarsi l'eccezione, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito
(così Cass. 03/07/2018, n. 17311).
La stessa regola vige anche nel caso, come quello di specie, in cui la domanda giudiziale è proposta dall'attore con l'espressa invocazione dell'applicabilità alla controversia di un foro territoriale inderogabile ed esclusivo stabilito dalla legge
(nel caso di specie, quello di cui agli artt. 4, l. 117/1988, 11 c.p.p. e 30bis c.p.c.):
l'eccezione riguardo alla competenza territoriale della parte convenuta deve sostanziarsi, sì, nella contestazione dell'applicabilità del criterio di competenza territoriale inderogabile indicato dall'attore e nella deduzione che la controversia
è soggetta alle regole di competenza ordinarie, ma, in aggiunta, può ritenersi ritualmente proposta soltanto se si sia articolata, oltre che nella contestazione della soggezione della controversia al foro invocato dall'attore, anche nella contestazione della sussistenza della competenza del giudice adito secondo i criteri di competenza per territorio derogabile applicabili alla controversia, e la contestazione dev'essere completa, ove secondo quei criteri
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concorrano più fori, dovendo altrimenti dal giudice adito l'eccezione nel suo complesso considerarsi come non proposta, in quanto il suo necessario oggetto è la rivendicazione della soggezione della controversia a quei criteri (così Cass.
14/02/2014, n. 3539; Cass. 12/12/2019, n. 32731; Cassazione civile sez. VI,
30/07/2021, n.21989).
3.1. Nel caso di specie, nella propria comparsa di costituzione tempestivamente depositata, la convenuta si è limitata a contestare l'applicabilità del foro di cui all'art. 11 c.p.p. sostenendo che la dott.ssa al momento CP_2 dell'introduzione della causa, non facesse più parte della magistratura: è stata quindi contestata, nello specifico, solo l'applicabilità del foro inderogabile per le domande ex l. 117/1988, mentre la competenza del Tribunale di Roma in luogo di quello di Perugia non è stata dedotta con riferimento ai fori derogabili di cui agli artt. 18, 19, 20 c.p.c.
L'incompletezza dell'eccezione di incompetenza territoriale comporta che la causa deve intendersi correttamente incardinata davanti al Tribunale di Perugia.
3.2. L'assunto è, comunque, infondato nel merito.
L'art. 4 della legge Vassalli, infatti, nel dettare la competenza per “l'azione di risarcimento del danno contro lo Stato” indica “il tribunale del capoluogo del distretto della corte d'appello, da determinarsi a norma dell'articolo 11 del codice di procedura penale e dell'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271”.
Orbene, l'art. 11 del codice di rito penale dispone lo spostamento di competenza al “giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge” dei “procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto”.
L'equiparazione espressa tra l'eventualità in cui il l'azione penale sia esercitata nei confronti di un magistrato che operi o meno ancora nel distretto di Corte di
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appello dove operava al momento del fatto non lascia adito a dubbi sul fatto che anche l'azione civile di risarcimento del danno nei confronti dell'odierna convenuta e dello Stato come responsabile in solido debba, comunque, essere effettuata davanti al tribunale distrettuale determinato nella tabella di cui all'art. 1 delle disp. Att. del c.p.p., anche nell'ipotesi in cui il magistrato destinatario dell'azione si trovi nella condizione di non far più parte dell'Ordine Giudiziario, per cui al Tribunale di Perugia spetta la competenza funzionale sui magistrati operanti nel distretto della Corte di appello di Roma.
4. L'ECCEZIONE DI DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE DELL'ATTRICE.
Anche l'eccezione di difetto di legittimazione da parte dell'attrice, cessionaria del credito risarcitori di nei confronti della dott.ssa Controparte_3
e dello Stato, non è fondata. CP_2
A ben vedere, infatti, non sussiste a livello normativo alcun divieto di cessione di un credito futuro o di un credito attuale ancora non determinato nel suo preciso ammontare, purché non si tratti di un credito strettamente personale
(come quello alimentare) o il cui trasferimento sia espressamente vietato dalla legge (cfr. art. 1260 c.c.).
Peraltro, come è stato puntualizzato in giurisprudenza, il credito che nasce da un fatto illecito è in realtà un credito attuale, non già futuro né una mera aspettativa di credito, la quale peraltro, essendo una situazione giuridica anche essa (non essendo, cioè, una mera aspettativa di fatto) ben potrebbe costituire oggetto di una cessione.
Pure il credito futuro, del resto, è pacificamente cedibile, atteso che la cessione dei crediti futuri, ivi compresi quelli aventi causa risarcitoria, non ha natura meramente obbligatoria e vi si può procedere - quando nel negozio dispositivo sia individuata la fonte, oppure la stessa sia determinata o determinabile senza che rilevi la probabilità della venuta in essere del credito ceduto, non esistendo una norma che vieta la disponibilità dei diritti futuri perché meramente eventuali, con la conseguenza che la venuta in essere del
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credito futuro integra un requisito di efficacia della cessione, ma non della sua validità (Cass. n. 31896 del 2018).
Nessun dubbio nutre poi la giurisprudenza circa la cedibilità dei crediti risarcitori, nascenti da fatto illecito o da inadempimento contrattuale (Sez. 6 - 3,
n. 8869 del 31.3.2021; Sez. 3, n. 22726 del 12.9.2019; Cass. Civ. sez. I 2 ottobre
2023, n. 27690).
In realtà, però, il credito derivante da fatto illecito sorge nel momento in cui il fatto si è compiuto, altro essendo il suo accertamento e la sua liquidazione, che non rendono futuro il credito per il fatto che lo seguono temporalmente. È per questa ragione che la Corte di Cassazione ammette che il credito derivante dal risarcimento di danni patrimoniali da sinistro stradale può costituire oggetto di cessione, non essendo di natura strettamente personale né sussistendo specifico divieto normativo al riguardo. Ne consegue che, in forza del negozio di cessione, il cessionario è legittimato ad esercitare l'azione prevista dal d.lgs. n. 209 del
2005, art. 149, nei confronti dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato (Cass. n. 22726 del 2019; Cass. n. 11095 del 2019).
Nel caso di specie, quindi, l'attrice ha acquistato, al prezzo di Parte_1
€ 1.000,00, un credito risarcitorio attuale, sebbene ancora da accertare e liquidare, dalla cessionaria e ha reso opponibile la Controparte_3 cessione ai debitori ceduti con notifica a mezzo PEC.
Ne discende che la è, allo stato, l'unico soggetto legittimato Parte_1 ad esperire la presente domanda risarcitoria.
5. L'AZIONE DIRETTA VERSO IL MAGISTRATO EX ART. 13 L. 113/1988.
Deve però essere rilevata l'improponibilità della domanda risarcitoria nei confronti della convenuta per difetto dei presupposti di cui Controparte_2 all'art. 13 della legge 117 del 1988.
Ad avviso della unanime giurisprudenza di legittimità, sostenuta anche da pronunce della Corte costituzionale, la disposizione in parola deve essere interpretata nel senso che non è consentito agire direttamente nei confronti dei
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magistrati e dello Stato, quando il danno fatto valere consegue alla ritenuta commissione di un reato, se non costituendosi parte civile nell'ambito del procedimento penale o a seguito di accertamento penale di responsabilità.
5.1. In punto di diritto, deve essere osservato che la legge 117 del 1988, dopo aver escluso all'art. 2 la possibilità di promuovere un'azione diretta contro il magistrato, all'art. 13 stabilisce che chi ha subito un danno in conseguenza di un fatto costituente reato, commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto al risarcimento nei confronti del magistrato e dello Stato.
Specifica, inoltre, che in tal caso l'azione civile è regolata dalle norme ordinarie.
L'art. 13 della legge Vassalli, dunque, contempla una ipotesi di azione diretta nei confronti del magistrato – e che costituisce, dunque, un'eccezione all'ordinario regime che è soggetta tale azione che esclude l'esperibilità di una domanda diretta – quando il lamentato danno consegua ad un fatto costituente reato.
Il richiamo alle norme ordinarie, quindi, comporta che il magistrato sia responsabile in solido con lo Stato per il risarcimento integrale del danno e per le restituzioni conseguenti al reato commesso, secondo quanto previsto, in via ordinaria, dagli artt. 2033 c.c., 2043 c.c., 2059 c.c. e 185 c.p. per il colpevole e dall'art. 2049 c.c. per lo Stato, quando le condotte accertate siano avvinte da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni svolte.
5.2. La giurisprudenza di legittimità, con orientamento costante, ritiene che l'azione risarcitoria possa essere esercitata solo nell'ipotesi in cui sia intervenuta sentenza penale di condanna del magistrato passata in giudicato ovvero in quella in cui la domanda stessa, in quanto inserita nel processo penale mediante costituzione di parte civile, sia oggetto di decisione (del giudice penale) contestualmente all'accertamento del verificarsi del reato (Cass. 29/04/2003, n.
6697).
Tale approdo interpretativo si basa sia su una interpretazione letterale che sistematica.
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5.2.1. Dal punto di vista della lettera della norma, il comma 1 dell'art 13 tale norma dispone che “l'azione civile per il risarcimento del danno ed il suo esercizio anche nei confronti dello Stato come responsabile civile sono regolati dalle norme ordinarie”, tra le quali sembrerebbe rientrare l'art. 75 c.p.p., che enuclea il principio di parallelismo tra azione civile e penale ed esclude ogni forma di pregiudizialità della costituzione di parte civile nel processo penale ai fini dell'esperimento dell'azione in sede civile.
Tuttavia - hanno osservato i giudici di legittimità - il legislatore, parlando di
“reato commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni” ha implicato la necessità di un controllo preventivo di ammissibilità della domanda risarcitoria, dando luogo ad un'ipotesi eccezionale di pregiudizialità necessaria dell'accertamento del fatto reato in sede penale (cfr. Cassazione civile sez. III,
12/09/2019, n.22729, anche avallata da Corte Costituzionale, 02/03/2022, n.49, laddove afferma che “l'art. 13 prevede l'azione diretta per la sola ipotesi eccezionale, e
(necessariamente) derogatoria rispetto alla disciplina generale, del fatto costituente reato. In questi casi, peraltro, l'azione per la responsabilità civile del magistrato, come si è detto, è comunque preceduta dalla condanna in sede penale, o può essere fatta valere con la costituzione di parte civile, incontrando, anche in tal caso, la intermediazione del giudice penale”).
In mancanza di un accertamento di responsabilità compiuto nella sede propria del processo penale, infatti, non si potrebbe parlare di un reato “commesso” dal magistrato, ma si tratterebbe di una normale azione risarcitoria per un fatto previsto dalla legge come reato, la cui sussistenza dovrebbe essere accertata dal giudice civile incidenter tantum ai fini della decisione.
In una pronuncia, la Corte ha ulteriormente esplicato che la previa necessaria condanna generica al risarcimento emessa in sede penale attiene al danno evento, mentre oggetto della fattispecie prevista dalla L. n. 117 del 1988, art. 13 è il danno conseguenza (Cassazione civile sez. III, 23/02/2023, n.5682), per l'appunto derivante dal reato che il giudice penale ha accertato essere stato commesso dal magistrato.
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5.2.2. Da un punto di vista sistematico, poi, le conclusioni della S.C. sono ragionevoli e opportune perché evitano l'applicazione generalizzata di una norma, come l'art. 13 cit., che ha portata eccezionale rispetto alla regola per cui il danneggiato non ha azione diretta nei confronti del magistrato, in tal modo garantendo al massimo livello la protezione, non già del singolo magistrato, ma dei valori di indipendenza e di autonomia dell'intera funzione giurisdizionale.
Proprio per tale precipua funzione di garanzia, la mera deduzione della configurabilità come reato del comportamento attribuito al magistrato (da accertarsi incidentalmente) eluderebbe le finalità di garanzia approntate dal legislatore a difesa della funzione giurisdizionale e non già del singolo soggetto che la esercita.
Per questo occorre che l'esperibilità dell'azione ex art. 13 direttamente nei confronti del magistrato sia circoscritta all'ipotesi in cui sia intervenuta sentenza di condanna del magistrato passata in giudicato, ovvero all'ipotesi in cui la domanda stessa, in quanto inserita nel processo penale mediante costituzione di parte civile, possa essere oggetto di decisione (del giudice penale) solo contestualmente all'accertamento del verificarsi del reato.
L'estensione della deroga al di fuori di dette ipotesi, sulla scorta della sola circostanza che la parte istante deduca la configurabilità come reato del contegno ascritto al magistrato, vanificherebbe, infatti, le finalità perseguite, in quanto si affiderebbe alla mera prospettazione del soggetto in tesi danneggiato l'effetto di autorizzare il contradditorio immediato e diretto con il magistrato, così eludendo un istituto di garanzia approntato a difesa della funzione giurisdizionale, non del singolo soggetto che la esercita. (così Cass. n. 6697/2003 e in senso conforme Cass. n. 41 del 2014, Cass. n. 10295/2007; Cass. n. 24387/2006; Cass.
n. 9288/2005 tra le pronunce di merito si segnala Corte appello Genova sez. I,
07/06/2021, n. 636, secondo cui “In tema di risarcimento dei danni provocati dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali, l'azione risarcitoria può essere esercitata in sede penale, mediante costituzione di parte civile e direttamente in sede civile, solo dopo che sia intervenuta sentenza di condanna del magistrato passata in giudicato. In sostanza
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la sentenza irrevocabile è presupposta all'esercizio del diritto ad ottenere il risarcimento civile del danno: pertanto, il soggetto leso dalla condotta illecita del magistrato può soltanto adirlo in sede penale e costituirsi parte civile e non può citarlo in un giudizio civile senza possedere la sentenza di condanna penale irrevocabile dello stesso, pena l'infondatezza della domanda”).
5.2.3. L'abrogazione del filtro di ammissibilità di cui all'art. 5, operato dalla riforma del 2015 (sul cui rilievo, in punto di disciplina applicabile ratione temporis, si tornerà in seguito), non ha inciso sulla validità del principio che esige, per la deroga al divieto di azione diretta, l'accertamento del reato in sede penale.
La normativa prevede infatti forme di responsabilità del magistrato solo in sede di rivalsa da parte dello Stato, ove quest'ultimo sia stato condannato al risarcimento (mentre, in caso di reato, la responsabilità del magistrato non consegue ad un'azione intentata nei suoi confronti innanzi al giudice civile, se non per effetto di una previa condanna penale).
Al contrario, si potrebbe affermare che l'abrogazione dell'art. 5 – applicabile anche alla domanda “diretta” di cui all'art. 13 – abbia acuito il rischio che i magistrati possano essere esposti, più che in passato, ad azioni risarcitorie anche del tutto pretestuose e manifestamente infondate che potrebbero minarne l'autonomia e l'indipendenza.
Per contro, proprio la portata costituzionale dei valori coinvolti nel giudizio di responsabilità civile dei magistrati ha consentito alla Consulta di affermare, a più riprese, la legittimità costituzionale della normativa in esame anche ai sensi dall'art. 28 Cost., che formula il principio per il quale i funzionari dello Stato sono direttamente responsabili degli atti compiuti in violazione di diritti, e dalla conseguente normativa generale racchiusa nel d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3
(Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato).
Si è osservato, nel dettaglio, che una legge ordinaria, recante la disciplina ad hoc della responsabilità civile del magistrato in attuazione dell'art. 28 Cost. (che fa espresso rinvio alle «leggi penali, civili e amministrative»), è non soltanto costituzionalmente consentita, ma piuttosto costituzionalmente dovuta, al fine di
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preservare «i disposti costituzionali appositamente dettati per la Magistratura (artt.
101 e 103 Cost.), a tutela della sua indipendenza e dell'autonomia delle sue funzioni»
(sentenza n. 18 del 1989; in senso conforme, sentenza n. 164 del 2017; nello stesso senso, sentenza n. 468 del 1990).
Questo orientamento, peraltro, è stato più volte confermato dalla Corte costituzionale in occasione dei giudizi di ammissibilità vertenti su iniziative referendarie volte ad introdurre forme di responsabilità civile diretta del magistrato (da ultimo, Corte costituzionale, 02/03/2022, n.49, sentenze n. 38 del 2000 e n. 34 del 1997, nonché la sentenza n. 468 del 1990, relativa a taluni effetti della consultazione referendaria del 1987).
In ossequio alla rilevata pregiudizialità dell'accertamento della penale responsabilità rispetto all'azione risarcitoria nei confronti del magistrato,
l'esperibilità dell'azione diretta di cui all'art. 13 è stata esclusa, tra gli altri, in un caso in cui la Corte d'Appello aveva dichiarato di non doversi procedere nei confronti di entrambi gli imputati per intervenuta prescrizione e la Corte di
Cassazione, nella sentenza rescindente, aveva rimesso al giudice del rinvio un nuovo esame in ordine alla sussistenza del concorso degli imputati nei reati, sul rilievo che l'autonomia del giudizio di rinvio rispetto al processo penale conclusosi con la sentenza della Corte di legittimità impedisce di considerare gli accertamenti operati dal giudice civile del rinvio ex art. 622 c.p.p. idonei ad acclarare la commissione del fatto reato da parte del magistrato (cfr. Cassazione civile sez. III, 12/09/2019, n.22729).
5.3. Sicché, come recentemente precisato (Cass. S.U. n. 6690 del 2020; Cass.
Civ. sez. III, 14 febbraio 2024, n. 4070), al di fuori dell'ipotesi disciplinata dal citato art. 13, la proposizione, in sede civile, di azione diretta contro il magistrato configura una fattispecie di improponibilità assoluta e definitiva della domanda, in quanto concernente un diritto non configurato in astratto a livello normativo dall'ordinamento (Cass., 26 giugno 2012, n. 10596).
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Come posto in rilievo da Cass. S.U. n. 6690 del 2020, vi è un duplice presupposto condizionante l'applicazione della citata legge n. 117: di status
(appartenenza alla magistratura) ed oggettivo (esercizio di attività giudiziaria).
Nella compresenza dei presupposti anzidetti, la proposizione di azione per il risarcimento del danno (per l'appunto, cagionato nell'esercizio delle funzioni giudiziarie) direttamente nei confronti del magistrato è consentita soltanto nell'ipotesi di cui all'art. 13 della stessa n. 117 del 1988, ossia da “chi ha subìto un danno in conseguenza di un fatto costituente reato commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni”, nei termini che si sono appena detti.
Diversamente, l'azione diretta di danno può essere proposta unicamente contro lo Stato. Nel caso di specie, il processo penale a carico della dott.ssa nel quale la società dante causa dell'odierna attrice non si era costituita CP_2 parte civile, si è concluso con una sentenza di non doversi procedere nei confronti dell'imputata per intervenuta prescrizione;
talché, a maggior ragione, non sono stati rispettati i requisiti richiesti dalla giurisprudenza attualmente maggioritaria per l'esercizio in sede civile dell'azione risarcitoria ex art. 13. Nella vicenda in discorso, rispetto a quella della sentenza n. 22729/2019, non vi è stata neppure una sentenza di primo grado che abbia accertato la responsabilità penale dell'imputata, essendo stata dichiarata la prescrizione del reato di cui al capo D) dell'imputazione già nel giudizio di primo grado.
Di conseguenza, deve ritenersi che facciano difetto i presupposti per far valere la responsabilità risarcitoria diretta del magistrato previsti dall'art. 13 cit., come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità pressoché unanime.
5.3.1. Conseguentemente, deve ritenersi inammissibile la domanda svolta dell'attore, ai sensi dell'art. 13 L. 117/88, direttamente nei confronti dell'ex magistrato mentre rimane ammissibile e come tale procedibile la Controparte_2 domanda svolta nei confronti della ben Controparte_1 potendosi qualificare la stessa proposta ai sensi dell'art. 2 della L. 117/88,
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stante la deduzione attorea dell'intervenuto accertamento della condotta dolosa del magistrato nel processo penale a suo carico.
6. L'AZIONE NEI CONFRONTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO.
In punto di diritto, va premesso che, a norma dell'art. 2 legge n. 117/1988
(nel testo originario) e applicabile ratione temporis1, rappresentavano ipotesi di
“…colpa grave: a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;
b)
l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;
d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione…”. Si prevedeva, altresì, che
“…nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove…”.
Com'è noto, la Legge n. 18/2015 ha novellato il comma 3 e aggiunto il comma 3 bis all'art. 2 della Legge Vassalli, definendo le fattispecie configuranti quella “colpa grave” del Magistrato che, comunque, rimane il presupposto indispensabile per il configurarsi di una sua responsabilità.
L'attuale testo dell'art. 2 cit. dispone che “…Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali.
2. Fatti salvi i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero
l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi
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consentiti dalla legge oppure senza motivazione.
3-bis. Fermo restando il giudizio di responsabilità contabile di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tener conto anche della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché del contrasto dell'atto o del provvedimento con l'interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea”.
Il Legislatore del 2015 ha eliminato, quindi, il riferimento alla “negligenza inescusabile” con la conseguenza che oggi il terzo comma dell'art. 2 prevede le seguenti ipotesi di “colpa grave” del Magistrato e segnatamente:
- la violazione manifesta della Legge nonché del diritto dell'Unione
Europea (in luogo della grave violazione di legge precedentemente prevista);
- il travisamento del fatto o delle prove, fermo rimanendo che non è fonte di responsabilità la relativa valutazione;
- l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o, viceversa, negazione di un fatto incontrastabilmente esistente;
- l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dei casi consentiti dalla Legge o senza motivazione.
Nel nuovo comma 3-bis sono stati inoltre precisati i presupposti di cui va tenuto conto per la concreta determinazione dei casi in cui è ravvisabile la
“violazione manifesta” della legge (o del diritto dell'Unione Europea) in particolare richiamando al riguardo il “…grado di chiarezza e precisione delle norme violate;
l'inescusabilità e la gravità dell'inosservanza…”.
6.1. Sommariamente delineato il quadro normativo di riferimento appare, altresì, necessaria una premessa di carattere sistematico.
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La c.d. Legge Vassalli del 1988 sulla responsabilità civile dei magistrati opera un bilanciamento tra il principio generale di neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c., che obbliga l'autore di un fatto lesivo dell'altrui sfera giuridica a risarcire i danni, ed il principio costituzionale di indipendenza funzionale dei magistrati previsto all'art. 101 Cost., che esclude l'assoggettamento delle decisioni giudiziarie a condizionamenti esterni diversi dalla legge.
A tal fine la l. 13 aprile 1988 n. 117, come modificata dalla l. 27 febbraio 2015
n., da un lato ha riconosciuto all'art. 2, comma 1, il diritto al risarcimento del danno da comportamenti, atti o provvedimenti giudiziari (ovvero per diniego di giustizia ex art. 3) posti in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle proprie funzioni ed ha previsto all'art. 4 una serie di condizioni processuali per l'esperimento della relativa azione (tra le quali rileva in special modo il termine decadenziale per promuovere l'azione); dall'altro, a garanzia dell'indipendenza ma anche della forza propulsiva propria del formante giurisprudenziale, lo stesso art. 2 al comma 2 (sin dalla prima versione del testo normativo) esclude l'antigiuridicità della condotta del magistrato che, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, si trovi a causare un danno nello svolgimento di un'attività di interpretazione di norme di diritto o di valutazione del fatto e delle prove
Tale clausola c.d. di salvaguardia si giustifica in ragione della peculiarità dell'attività interpretativa demandata al Magistrato, attività che, almeno all'interno di qualsivoglia significato semanticamente attribuibile ad una disposizione giuridica, è innegabilmente creativa, tanto che nella giurisprudenza di legittimità è stato chiarito, in ordine alla portata della clausola stessa, che non tollera letture riduttive, perché è giustificata dal carattere fortemente valutativo dell'attività giudiziaria ed attua l'indipendenza del giudice e, con essa, del giudizio
(cfr. Cass., n. 23979 del 27.12.2012); inoltre è stato escluso che possa dare luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto, ovvero di valutazione del fatto e della prova, senza che possa ritenersi che il giudice sia obbligato a decidere conformemente all'interpretazione già effettuata
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precedentemente dallo stesso o da altro giudice in relazione ad un'altra controversia (cfr. Cass. n. 13000 del 31.5.2006).
6.2. Come si diceva, l'estensione della clausola di salvaguardia in oggetto ha subito alcune importanti restrizioni a seguito della riforma del 2015, con la quale
è stato inserito in apertura della disposizione l'inciso “fatti salvi i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo”. La ratio della novella legislativa è quella di escludere l'affermazione di responsabilità del magistrato ai soli casi in cui l'errore interpretativo risulti effettivamente scusabile, presumendo l'inescusabilità nei casi di dolo o colpa grave, i quali, a loro volta, sono stati tipizzati e si individuano nelle figure:
- della violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea;
- (non della valutazione ma) del travisamento del fatto o delle prove;
- della affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;
- della emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.
7. segue: LA DISCIPLINA DELLA DECADENZA.
Posto che nella specie, la condotta ascritta al magistrato assume chiaramente un connotato doloso – per come cristallizzato nelle plurime pronunce, disciplinari e penali che hanno riguardato la dott.ssa e che, pur esitate, CP_2 quanto alla posizione della cedente del credito di una declaratoria di prescrizione, hanno altresì visto la condotta della dott.ssa in relazione a capi di CP_2 imputazioni riferite a società e procedura concorsuali differenti – reputa il
Tribunale che il diritto al risarcimento del danno, tuttavia, è incorso nella decadenza prevista dall'art. 4, co. 2, l. 117/1988.
7.1. Prima di verificare in concreto le circostanze che consentono di ravvisarne il decorso, si impone anzitutto una precisazione circa l'entità del termine.
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Contrariamente a quanto affermato dalla difesa erariale, va precisato, infatti, che il termine che viene in considerazione, nel caso di specie, non è quello triennale bensì quello biennale originariamente previsto, atteso che i fatti qui considerati risalgono al 2008 e il termine triennale di decadenza per la proposizione dell'azione risarcitoria, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera a), l.
n. 18 del 2015 - che ha modificato l'art. 4, comma 2, della l. n. 117 del 1988, che prevedeva un termine biennale - non è applicabile ai giudizi relativi a fatti intervenuti in epoca antecedente alla sua entrata in vigore, perché, in mancanza di disposizioni transitorie, tale norma non ha efficacia retroattiva (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/07/2024, n.21079; si veda anche Cassazione civile sez. un.,
31/01/2022, n. 2878, secondo cui “…In materia di danni cagionati nell'esercizio di funzioni giudiziarie, il termine decadenziale biennale prescritto dall'art. 4, comma 2, ultimo periodo, della l. n. 117 del 1988 (nel testo anteriore all'entrata in vigore della l. n. 18 del
2015) non si pone in contrasto con i principi di equivalenza ed effettività della tutela derivanti dal diritto dell'Unione europea, atteso che la norma, oltre ad assicurare un periodo di tempo più che ragionevole e sufficiente per approntare adeguatamente l'azione, costituisce espressione del principio di ragionevole durata del processo, rilevante ai sensi sia dell'art. 111 Cost., che dell'art. 6 della CEDU…”).
7.2. In secondo luogo, osserva il Collegio che non è di ostacolo alla disamina dell'eccezione la circostanza che l'eccezione di decadenza sia stata dedotta non tempestivamente dalla difesa erariale, essendosi la
[...] costituita il 26 agosto 2024, ovvero oltre il termine di Controparte_1 settanta giorni precedenti l'udienza di comparizione delle parti, che scadeva l'11 luglio 2024 (essendo stata fissata in citazione l'udienza del 20 ottobre 2024).
È pur vero, infatti, che l'art 4 citato, sia nella versione antecedente che in quella successiva alla novella del 2015, impone espressamente il rispetto del termine (biennale o triennale) “a pena di decadenza” e che l'eccezione di decadenza
è per legge non rilevabile d'ufficio ma solo su rilievo di parte.
Sembrerebbe, quindi, trattarsi di una eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio se non nei limitati termini di legge, che il convenuto è tenuto a sollevare,
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a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata ai sensi dell'art.166 c.p.c. (cfr. art. 167 c.p.c.).
Come noto, si ritengono infatti eccezioni in senso stretto, in quanto tali sottratte al rilievo officioso, quelle poste da fattispecie in cui la manifestazione della volontà della parte sia elevata ad elemento integrativo dell'eccezione
(corrispondenti, perciò, alla titolarità di un'azione costitutiva), ovvero discendenti da specifiche disposizioni che prevedano come indispensabile l'iniziativa di parte, come prevede per la decadenza l'art. 2969 c.c.
7.3. Tuttavia, l'art. 2969 c.c., nel disporre che “la decadenza non può essere rilevata
d'ufficio”, fa espressamente salvo il caso “che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare le cause d'improponibilità dell'azione”. La disposizione in questione trova l'unica deroga nell'ipotesi in cui si controverta su materia sottratta alla disponibilità delle parti, per tale intendendosi quella che riguarda i diritti indisponibili (cfr. Cassazione civile sez. III, 20/05/2024,
n.14011).
7.3.1. Ebbene, con particolare riferimento al termine di cui all'art. 4 della
Legge Vassalli, la giurisprudenza si è espressa nel senso che si tratti di una decadenza di ordine pubblico, non rinunziabile e dunque sottratta alla disponibilità delle parti (Cassazione civile sez. III, 05/05/2011, n.9910).
A sostegno della propria argomentazione, la Corte ha addotto il disposto dell'ormai abrogato art. 5 sul c.d. filtro di ammissibilità della domanda risarcitoria nei confronti del magistrato.
In particolare, il comma 3 di quella norma prevede che “la domanda è inammissibile quando non sono rispettati i termini o i presupposti di cui agli articoli
2, 3 e 4 ovvero quando è manifestamente infondata”. Di conseguenza, era la stessa previsione normativa ad affidare al giudice il controllo dell'ammissibilità dell'azione, anche in relazione al rispetto del requisito di cui all'art. 4, che dispone il termine entro cui l'azione di risarcimento deve essere proposta.
La circostanza che la norma di cui all'art. 5 sia stata abrogata dalla l. 27 febbraio 2015, n.18 non scalfisce la conclusione che il termine di decadenza in
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questione sia tuttora sottratto alla disponibilità delle parti: la riforma si è infatti limitata a eliminare una fase processuale, senza incidere sulla disciplina della decadenza (se non allungando il relativo termine da due a tre anni).
In altre parole, il fatto che non ci sia più il filtro di ammissibilità non esclude che il Collegio debba comunque valutare, in via preliminare e a prescindere da una eccezione di parte, l'eventuale maturazione del termine di decadenza.
7.3.2. D'altro canto, in relazione alla differente, ma ai fini della valutazione che ci occupa contigua, questione della ammissibilità di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, la S.C. ha osservato che il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, posto dall'art. 345 c.p.c., comma 2, si riferisce infatti esclusivamente alle eccezioni in senso stretto, cioè a quelle che, per espressa disposizione di legge, possono essere sollevate soltanto dalle parti, o quelle il cui fatto integratore, corrispondendo all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio, presuppone, per essere produttivo di effetti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto giuridico, una manifestazione di volontà da parte del titolare (cfr. Cass., Sez. 1, 20/03/2017, n. 7107; Cass., Sez. 3,
19/05/2011, n. 11015; Cass., Sez. 2, 21/05/2007, n. 11774).
Ha, di poi, aggiunto che tra le predette eccezioni non possono essere annoverate quelle concernenti l'applicabilità del rito speciale previsto dalla L. n.
117 del 1988 per i giudizi in materia di responsabilità per danni cagionati dall'esercizio della funzione giudiziaria e il rispetto del termine stabilito a pena di decadenza per l'esercizio dell'azione, la cui inosservanza è rilevabile d'ufficio, trattandosi di questioni sottratte alla disponibilità delle parti (cfr. Cass. Civ. sez. I, 30 ottobre 2018, n. 27690).
8. segue: LA DECADENZA DELL'AZIONE PROPOSTA.
Tanto premesso, l'art. 4, co. 2, prevede (per i fatti anteriori al 19 marzo 2025) che, quando non sono esperibili mezzi di impugnazione, l'azione di responsabilità nei confronti del magistrato può essere proposta entro due anni da quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno
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Nel caso di specie, la condotta dannosa dell'ex magistrato si è manifestata con dei provvedimenti astrattamente impugnabili – ammissioni al passivo – ma anche con ulteriori comportamenti materiali che hanno concorso a perfezionare il fatto di reato, di poi contestatole in sede penale (ed ivi dichiarato prescritto), con riferimento al fallimento della Controparte_3
In particolare, con il capo D dell'imputazione (lo si ripete, dichiarato prescritto in sede penale), alla dott.ssa nella sua veste di giudice CP_2 delegato del fallimento della è stata contestata Controparte_3
l'ammissione tardiva al passivo di crediti inesistenti, attraverso la formazione di falsa documentazione e l'appropriazione delle relative somme.
8.1. Com'è noto, il sistema disegnato dalla L. n. 117 del 1988, muove dalla premessa che la responsabilità civile dei magistrati può sorgere anche dal compimento di un singolo atto (così, sentenza 25 febbraio 2005, n. 4084); atto che può essere conclusivo del procedimento davanti al giudice che lo emette
(caso classico, la sentenza definitiva), ma può anche avere una valenza solo endoprocedimentale, ossia finalizzata al progredire del giudizio verso la sua naturale conclusione.
Partendo da questa distinzione, la sentenza n. 9910 del 2011 della S.C. ha interpretato la L. n. 117 del 1988, art. 4, comma 2, nel senso che nel giudizio per l'affermazione della responsabilità civile dei magistrati, fatto costitutivo è il singolo comportamento, atto o provvedimento (o diniego di giustizia) posto in essere dal magistrato, con dolo o colpa grave, nell'esercizio delle sue funzioni.
Pertanto, quando l'azione risarcitoria sia fondata su di un provvedimento per il quale è previsto uno specifico rimedio, il termine biennale di decadenza di cui alla L. n. 117 del 1988, art. 4, comma 2, decorre dal momento in cui siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti, mentre il medesimo termine decorre dall'esaurimento del grado del procedimento nel cui ambito si è verificato il fatto dannoso solo quando nei confronti del provvedimento in questione non siano previsti rimedi di sorta.
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8.2. Ebbene, i fatti, nell'imputazione, sono nel tempo collocati fra il
31.7.2008, epoca di presentazione della domanda di insinuazione al passivo, e fino al dicembre del 2008, data di incasso delle somme da parte dei creditori, mentre il fallimento si è chiuso, con il ritorno in bonis della società nel maggio del
2009.
A fronte di ciò, l'azione risulta proposta solo nell'aprile del 2024.
Ne consegue che, se anche si volesse prescindere dai termini per proporre opposizione al passivo e dall'esaurirsi dei rimedi, esogeni o endogeni (modifica o revoca) avverso il provvedimento pregiudizievole, con riferimento all'esaurirsi del procedimento nel cui ambito si è verificato il fatto che ha cagionato il danno, il fallimento (ovvero, il grado di giudizio di cui all'art. 4, co. 2) si è concluso con decreto del 20.5.2009, che ha segnato il ritorno in bonis della società per il pagamento dei crediti ammessi e che, parallelamente, ha Controparte_3 segnato l'inizio del decorso del termine di decadenza per l'esperimento dell'azione di responsabilità.
8.3. Né è possibile, ad avviso del Collegio, ed al fine di uno “slittamento in avanti” del termine di decadenza, provare ad agganciare l'exordium dello stesso alle risultanze del procedimento penale di cui al R.G.n.r. 12031/2012, come accertate dalla sentenza del Tribunale di Perugia, n. 1237/2022, anche a carico dell'ex magistrato dott.ssa che, lo si ribadisce, in relazione alle Controparte_2 contestazioni alla base del presente procedimento relative al fallimento
[...]
sono pervenute ad una pronuncia di non doversi procedere per Controparte_3 intervenuta prescrizione.
8.3.1. Nel caso di specie, viene indubbiamente in considerazione una condotta dolosa dell'(allora) appartenente all'ordine giudiziario, emersa nel corso delle indagini e della celebrazione di un processo penale a suo carico, pure conclusosi con sentenza di non doversi procedere per prescrizione del reato.
Vale la pena ricordare, a riguardo, ai fini dell'onere della prova, che il giudice civile, in presenza di una sentenza penale di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, pur priva di effetti vincolanti nel giudizio
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civile, può trarre elementi di convincimento dalle risultanze del procedimento penale, ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, ricavandoli direttamente dalla sentenza penale e sottoponendoli al proprio vaglio critico, mediante il confronto con gli elementi probatori emersi nel giudizio civile (Cass., Sez. lav., 16 maggio 2000, n.
6347; Cass., Sez. 3^, 7 febbraio 2005, n. 2409; Cass., Sez. 3^, 27 aprile 2010, n.
10055).
Peraltro, il giudice che fondi il proprio convincimento sulle risultanze di una sentenza penale non è tenuto a disporre la previa acquisizione degli atti del processo penale ed esaminarne il contenuto, qualora, per la formazione di un razionale convincimento, ritenga sufficienti le risultanze della sola sentenza
(Cass., Sez. lav., 13 maggio 1982, n. 2968; Cass., Sez. lav., 15 dicembre 2000, n.
15826; Sez. 6 civ., n. 1754 del 20/01/2022, Rv. 663856).
Del resto, nell'ordinamento processual-civilistico, mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se e in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo (Cass.
25/03/2004, n. 5965).
In base al principio del libero convincimento, pertanto, il giudice civile può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale e, segnatamente, le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali.
In tale contesto, deve ritenersi che il giudice civile possa trarre elementi di convincimento - sempre che li sottoponga ad adeguato vaglio critico - anche dalle dichiarazioni c.d. auto-indizianti rese da un soggetto in un procedimento penale, non potendo la sanzione di inutilizzabilità prevista dall'art. 63 c.p.p., posta a tutela dei diritti di difesa in quella sede, spiegare effetti al di fuori del processo penale. L'utilizzabilità, difatti, è categoria del solo rito penale, ignota al
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processo civile, e le prove precostituite, quali gli stessi documenti provenienti da un giudizio penale, entrano legittimamente nel processo, attraverso la produzione e nella decisione in virtù di un'operazione di logica giuridica, e tali risultanze probatorie appaiono contestabili solo se svolte in contrasto con le regole, rispettivamente, processuali o di giudizio, che vi presiedono (Cass. 4/06/2014, n.
12577, con riferimento, in particolare, al valore probatorio delle dichiarazioni indizianti ex art. 63 c.p.p.).
8.3.2. Tutto ciò premesso in punto di diritto, la sentenza pronunciata in sede penale, con riferimento alla posizione di non risulta, anzitutto, Controparte_3 appellata (come affermato anche dalla difesa della convenuta) e anche la
Presidenza del Consiglio dei ministri ha partecipato al procedimento penale, non solo in qualità di parte civile ma anche di responsabile civile, a mente della l.
117/1988, ancorché in relazione alle posizioni per cui era intervenuta costituzione di parte civile sia stata affermata l'interruzione del nesso di occasionalità necessaria.
Inoltre, a prescindere dalla condivisibilità della conclusione da ultimo indicata, la sentenza in discorso, pur ravvisando la prescrizione dei fatti di reato di cui al punto D) dell'imputazione, non ha ritenuto di assolvere l'imputata ai sensi dell'art. 129, co. 2, c.p.p., rilevando che dagli atti del processo non appariva evidente l'assenza di responsabilità degli imputati, non potendosi escludere la loro responsabilità senza una ulteriore attività di accertamento ed approfondimento.
Nonostante l'intervenuta prescrizione di svariati reati contestati, è stato ritenuto opportuno invero “dare atto di tutti gli elementi acquisiti, riservando ai successivi paragrafi l'approfondimento e la valorizzazione dei contributi conoscitivi perdurantemente significativi in riferimento ai reati non ancora travolti da alcuna causa estintiva”.
Va del resto rilevato che a fronte della prospettiva di un proscioglimento per intervenuta prescrizione, un imputato può avere comunque interesse a rinunciare alla prescrizione, ai sensi dell'art. 157, co. VII, c.p., affinché il processo penale si concluda con una pronuncia nel merito che accerti le sue eventuali responsabilità
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oppure lo assolva con la formula più opportuna, possibilità che l'odierna convenuta ha scelto di non perseguire.
8.3.3. Questi, allora, i fatti, per come desumibili dal materiale documentale versato in atti.
In particolare, dall'accertamento effettuato dalla Guardia di Finanza di Roma, era emerso che il fallimento di era stato dichiarato nel 1994 e Controparte_3 nel 2008 era deceduto il legale rappresentante fallito dopo la morte Per_2 del quale, con un modus operandi già attuato dai coimputati nel corso di un'altra procedura concorsuale, erano state depositate insinuazioni tardive “per importi assai rilevanti”: la prima era stata effettuata da tale per € Persona_3
400.000,00, ma il contratto che fondava la pretesa creditoria non era registrato e non era munito di data certa. Quindici giorni dopo la morte del rappresentante legale fallito, era stata poi presentata insinuazione tardiva della società Villa Vera, della quale era legale rappresentante , per un non meglio Controparte_5 specificato “contratto di consulenza”. In questo caso, l'anomalia era rappresentata dal fatto che il contratto fondativo del credito appariva essere successivo alla data del fallimento.
Come rilevato anche nell'ordinanza n.17952/2013 del Tribunale del riesame, tali istanze di insinuazione risultavano presentate dallo stesso avvocato senza che emergessero rapporti tra i creditori richiedenti;
erano estremamente tardive (a 14 anni dal fallimento) ma sorprendentemente contemporanee;
i titoli vantati
(contratti del 10/03/2003 per quanto riguarda il e del 20/03/2003 per Per_3 quanto riguarda il ) erano peraltro sottoscritti non dal curatore ma da CP_5
ex amministratore della fallita (che avrebbe firmato come Persona_4 amministratore di una società fallita nove anni prima) il quale non avrebbe potuto impegnare il fallimento.
Alla luce del materiale documentale versato in atti (e segnatamente degli atti del procedimento penale, tra cui le dichiarazioni del sig. la cui posizione è Per_1 stata definita con sentenza ex art. 444 c.p.p.) è possibile ritenere che la dott.ssa
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abbia concorso dolosamente anche alla sottrazione dal fallimento delle CP_2 somme indicate nel campo di imputazione.
Del resto, il fatto che le istanze tardive di ammissione al passivo siano state formulate pressoché contestualmente, dallo stesso avvocato, sulla base di contratti sottoscritti da soggetto inidoneo ad obbligare la società consente di ritenere senza dubbio che le stesse si siano inserite nel contesto di una medesima frode, che coinvolgeva il giudice delegato anche in relazione al fallimento della veppiù ove si consideri che, nella medesima sentenza qui Controparte_3 considerata, la dott.ssa è stata ritenuta responsabile del delitto di CP_2 peculato per i fatti di cui ai capi A), C) ed E) dell'imputazione, posti in essere con un modus operandi pressoché sovrapponibile a quello impiegato nei fatti (prescritti) di cui al capo D).
Nel caso di specie, quindi, viene chiaramente in considerazione un complesso di condotte della convenuta che non si limita alla emissione di provvedimenti ma anche alla tenuta di comportamenti materiali dolosi.
8.4. Tali condotte, però, sono state commesse pur sempre nell'esercizio delle funzioni di giudice delegato: in altre parole, la dott.ssa non CP_2 avrebbe potuto tenere le condotte che le vengono contestate se non nello svolgimento della sua funzione giudiziaria, alla quale esse sono, pertanto, strettamente collegate, senza che la loro gravità o la loro rilevanza penale, per ciò sola, le renda estranee all'espletamento della funzione giurisdizionale e, ancora, consenta una diversa decorrenza del termine di decadenza ancorata agli esiti dell'accertamento penale.
8.4.1. Ed allora, tornando alla disamina dell'eccezione di decadenza e dell'inizio della sua decorrenza, è evidente che i provvedimenti giudiziari – ancorché frutto di condotte altamente illegittime e in astratto fonte di responsabilità civile ai sensi della L. n. 117 del 1988 o illecite in quanto costituenti deviazioni conclamate della funzione giudiziaria costituenti reato, ma, nondimeno, concretizzati in atti tipici della funzione e formalmente espressione dell'esercizio del potere giudiziario – non possono che collocarsi all'interno della
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procedura fallimentare, che segna, al più tardi con la sua chiusura, la data di inizio del termine di decadenza biennale previsto dalla L. n. 117 del 1988 sicché, trovando applicazione, come detto il termine biennale, l'azione di responsabilità avrebbe dovuto essere introdotta, al massimo entro maggio del 2011, laddove, nella specie è stata introdotta nel mese di aprile del 2024.
8.5. Fermo rimanendo che, come appena detto, la rilevanza penale delle condotte ascritte alla dott.ssa non consente di posporre l'exordium del CP_2 termine di decadenza al momento del loro accertamento, ragioni di completezza argomentativa, impongono di evidenziare che a non dissimili conclusioni in punto di decadenza si perverrebbe anche laddove si volesse provare, in via puramente teorica, ad ancorare ad un differente momento la decorrenza di tale termine, giacché la stessa non potrebbe mai a coincidere con la sentenza resa da questo Tribunale nel 2022.
8.5.1. Dopo la chiusura del fallimento nel maggio del 2009, infatti, la società
(come detto tornata in bonis) ha ceduto il credito il 5 CP_3 Controparte_3 maggio del 2016, per il valore di € 1.000,00, nonostante un danno astratto di €
770.000,00
A quella data, pendente il procedimento penale, con provvedimento depositato il 26.2.2013 era stato rigettato il riesame della misura cautelare proposta da , curatore del fallimento della società Controparte_6 CP_3
(subentrato ad altro curatore) e coimputato della dott.ssa in
[...] CP_2 relazione al fallimento della società era stata pronunciata, Controparte_3 in data 13.10.2014 la sentenza di patteggiamento emessa nei confronti del sig.
era stata richiesto, con provvedimento depositato il 15.1.2015, il Parte_2 rinvio a giudizio;
era stata notificata la data di fissazione dell'udienza preliminare con Decreto del 28.05.2015 ex art. 419 co.1 c.p.p.; era stato disposto con provvedimento del 7 giugno 2016 il decreto che dispone il giudizio.
Inoltre, con sentenza del 5 novembre 2019, n. 44899 era stato rigettato dalla
S.C. il ricorso proposto dalla dott.ssa avverso il provvedimento di CP_2 sequestro conservativo di beni di sua proprietà in relazione alla appropriazione
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della somma di € 1.115.000,00 di pertinenza del fallimento Tecnoconsult s.r.l.
(altra procedura concorsuale).
Ebbene, a fronte di tali scansioni cronologiche, sommariamente descritte, l'azione è stata proposta con atto di citazione del mese di aprile
2024, quando, dunque, oramai il termine biennale era ampiamente decorso, giacché, lo si ribadisce, l'azione risarcitoria nei confronti della
del Consiglio avrebbe dovuto essere esperita, a pena di CP_1 decadenza, entro il 20.5.2011.
Poiché l'atto di citazione che ha introdotto la presenza causa è stato notificato nell'aprile 2024, l'attrice è irrimediabilmente decaduta dal diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2 e ss. l. 117/1988.
8.6. Quanto precede assorbe la questione in ordine all'operatività del termine di prescrizione, dovendosi unicamente ricordare che nel caso dell'azione di cui alla legge n. 117/1988 il termine è di decadenza e non di prescrizione e quindi risponde ad esigenze diverse da quelle tutelate con la disciplina di cui all'art. 2947
c.c. (cfr. Cass. Civ. 24 dicembre 2002, n. 18329).
9. CONCLUSIONI E SPESE.
La domanda di risarcimento del danno deve quindi essere rigettata.
Le spese di lite sono integralmente compensate, vista la peculiarità e la complessità delle questioni giuridiche emerse ed affrontate ai fini della decisione, nonché in considerazione della circostanza che i gravi fatti dolosi oggetto della domanda sono stati accertati nel processo penale a carico della convenuta, il quale pure si è concluso con l'estinzione del reato per prescrizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
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➢ Accerta e dichiara l'inammissibilità dell'azione diretta di cui all'art. 13, l.
117/1988 nei confronti di per le ragioni di cui in parte Controparte_2 motiva;
➢ Accerta e dichiara l'intervenuta decadenza del diritto al risarcimento del danno anche nei confronti della e, Controparte_1 per l'effetto rigetta la domanda;
➢ Compensa integralmente le spese di lite.
Perugia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 05 settembre 2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
(dott. Luca Marzullo) (dott. Andrea Ausili).
- 34 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 I fatti contestati alla dott.ssa risalgono al 2008, per cui alla presente causa si applica la CP_2 disciplina dettata dalla legge 1 88, n. 117, nel testo precedente alle modifiche introdotte dalla legge 27 febbraio 2015, n. 18 (“Disciplina della responsabilità civile dei magistrati”), che opera per i fatti illeciti posti in essere dal magistrato dalla data della sua entrata in vigore (19 marzo 2015)