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19 marzo 2015
19 marzo 2015
Art. 5. Modifica all'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117 1. All' articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117 , il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La misura della rivalsa non puo' superare una somma pari alla meta' di una annualita' dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento e' proposta, anche se dal fatto e' derivato danno a piu' persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilita'.
Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non puo' comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore ad un terzo dello stipendio netto».
Note all'art. 5:
Si riporta il testo dell'articolo 8 della citata legge 13 aprile 1988, n. 117 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 8. Competenza per l'azione di rivalsa e misura della rivalsa. - 1. L'azione di rivalsa deve essere promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri.
2. L'azione di rivalsa deve essere proposta davanti al tribunale del capoluogo del distretto della corte d'appello, da determinarsi a norma dell' articolo 11 del codice di procedura penale e dell'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 .
3. La misura della rivalsa non puo' superare una somma pari alla meta' di una annualita' dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento e' proposta, anche se dal fatto e' derivato danno a piu' persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilita'. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non puo' comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore ad un terzo dello stipendio netto.
4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche agli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie. Per essi la misura della rivalsa e' calcolata in rapporto allo stipendio iniziale annuo, al netto delle trattenute fiscali, che compete al magistrato di tribunale; se l'estraneo che partecipa all'esercizio delle funzioni giudiziarie percepisce uno stipendio annuo netto o reddito di lavoro autonomo netto inferiore allo stipendio iniziale del magistrato di tribunale, la misura della rivalsa e' calcolata in rapporto a tale stipendio o reddito al tempo in cui l'azione di risarcimento e' proposta.».
«3. La misura della rivalsa non puo' superare una somma pari alla meta' di una annualita' dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento e' proposta, anche se dal fatto e' derivato danno a piu' persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilita'.
Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non puo' comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore ad un terzo dello stipendio netto».
Note all'art. 5:
Si riporta il testo dell'articolo 8 della citata legge 13 aprile 1988, n. 117 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 8. Competenza per l'azione di rivalsa e misura della rivalsa. - 1. L'azione di rivalsa deve essere promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri.
2. L'azione di rivalsa deve essere proposta davanti al tribunale del capoluogo del distretto della corte d'appello, da determinarsi a norma dell' articolo 11 del codice di procedura penale e dell'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 .
3. La misura della rivalsa non puo' superare una somma pari alla meta' di una annualita' dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento e' proposta, anche se dal fatto e' derivato danno a piu' persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilita'. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non puo' comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore ad un terzo dello stipendio netto.
4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche agli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie. Per essi la misura della rivalsa e' calcolata in rapporto allo stipendio iniziale annuo, al netto delle trattenute fiscali, che compete al magistrato di tribunale; se l'estraneo che partecipa all'esercizio delle funzioni giudiziarie percepisce uno stipendio annuo netto o reddito di lavoro autonomo netto inferiore allo stipendio iniziale del magistrato di tribunale, la misura della rivalsa e' calcolata in rapporto a tale stipendio o reddito al tempo in cui l'azione di risarcimento e' proposta.».
Commentari • 11
- 1. Nuova responsabilità civile dei magistrati e rimessione del processoGiulia Cagnazzo · https://archiviopenale.it/ · 36.528034
[…] La decisione si pone a ridimensionare i timori da più parti palesati e acuiti dall'abrogazione del cd filtro giudiziale ex art. 5 legge n. 18 del 2015, tranquillizzando circa il mantenimento della responsabilità indiretta dello Stato e la impossibilità di giudicare il magistrato quale debitore della parte, a garanzia del rispetto dell'indipendenza della magistratura.
Leggi di più…
Giurisprudenza • 8
- 1. Corte Cost., sentenza 12/07/2017, n. 164Provvedimento: […] La denunciata disparità di trattamento non potrebbe essere spiegata facendo leva sulla differente entità economica della rivalsa (limitata, per i magistrati, ad una somma pari alla metà dello stipendio annuale al momento in cui l'azione di risarcimento è proposta, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 18 del 2015). […]Leggi di più...
- responsabilità civile·
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