Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 3623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3623 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 344/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai di- fensori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 344/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.ta in Napoli alla via Santa Parte_1 C.F._1
Teresa degli Scalzi nr. 156D, presso lo studio dell'Avv. CORAGGIO VINCENZO (c.f.:
) dal quale è rappr.ta e difesa in virtù di procura in atti C.F._2
- Opponente
E
(c.f.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dal dott. Controparte_2
(C.F. ), Direttore Generale - pro tempore della C.F._3 Controparte_3
dalla dott.ssa (C.F. ), dal dott.
[...] CP_4 C.F._4
(CF. e dalla dott.ssa Controparte_5 C.F._5 [...]
(CF ), funzionari della CP_6 C.F._6 Controparte_3
[...]
- Opposto
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso in opposizione ritualmente depositato in data 8.01.2024, la sig.ra
[...]
in proprio e quale titolare della ditta individuale “Jennifer CC Servizi Parte_2
1
Ministero dell'Economia e delle Finanze le ha ingiunto il pagamento della somma di €
3.000,00 a titolo di sanzione amministrativa (oltre euro 20,00 per spese) e per le violazioni di cui agli artt. 44 2° comma e 49 2° comma del d.lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25.05.2017 n. 90:
➢ per aver effettuato servizio di rimessa di denaro oltre la soglia consentita per la somma complessiva di € 1.998,00:
➢ per non aver documentato la sottoscrizione di un atto di convenzionamento o mandato che indichi “espressamente a) gli adempimenti cui i soggetti convenzionati e gli agenti sono tenuti in occasione dell'identificazione di cui al comma 1, lett. a), e le modalità di adempimento dei medesimi, l'indicazione dei tempi entro cui le informa- zioni sono trasmesse all'intermediario di riferimento ovvero al punto di contatto cen- trale, nonché la responsabilità ascrivibile al soggetto convenzionato o all'agente per
l'inosservanza dei termini e delle condizioni ivi previsti;
b) le modalità di conservazione dei dati acquisiti idonee a garantire, quantomeno, l'accessibilità completa e tempesti- va ai dati da parte delle autorità di cui all'art. 21, comma 2, lett. a), nonché l'integrità
e la non alterabilità dei medesimi dati, successivamente alla loro acquisizione;
c) le modalità e tempi di invio della comunicazione di cui al comma 1 lett. c)”.
Il procedimento sanzionatorio traeva origine dal processo verbale GDF-2021-NA184-
135- 000 della Guardia di Finanza, a seguito del controllo effettuato in data 14/09/2021 presso l'impresa individuale “CC Jennifer Servizi Finanziari”, con sede in Napoli al vico
Venezia n. 3, P.IVA esercente l'attività di Money Transfer, e finalizzato a P.IVA_2
verificare, per il periodo dal 01/01/2021 alla data di accesso, il corretto assolvimento degli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007 e successive modificazio- ni).
A conclusione delle citate operazioni, ossia in data 03.12.2021, veniva elevato il suddetto verbale di contestazione dei due illeciti amministrativi sopra individuati.
Più precisamente, dai controlli effettuati emergeva che la sig.ra aveva Parte_3
eseguito presso la sede della ricorrente, in data 18/01/2021, un trasferimento di denaro contante per € 999,00 tramite RIA, nonchè un secondo trasferimento di denaro contante
2
per € 999,00 in data 25/01/2021, sempre tramite RIA, nei confronti del medesimo benefi- ciario in Colombia, Persona_1
In merito a tali operazioni, in data 23/11/2021, la sig.ra dichiarava agli Parte_3
Agenti accertatori: "riconosco le operazioni di invio di denaro che mi mostrate e dichiaro che si tratta di denaro inviato nel mio paese, la Colombia, a benefìcio di mio nipote
[...]
”. Persona_1
Pertanto, all'odierna ricorrente veniva contestata la violazione dell'art. 49, comma
2, del d.lgs. n. 231/2007, per aver effettuato operazioni di invio di denaro che, anche se singolarmente inferiori al limite di cui all'art. 49, comma 2, del D. Lvo n.231/2007, sono riconducibili sotto il profilo economico ad una medesima operazione frazionata, poichè avvenute tra gli stessi soggetti e nell'arco temporale non superiore a sette giorni, risultan- do cumulabili tra loro.
In merito alla seconda violazione contestata all'opponente, ossia dell'art. 44, com- ma 2, del D. Lgs n. 231/2007, la Guardia di Finanza aveva richiesto alle società NE
TI RL, NT AL TS SA, RN UN YM CE RE
MI e Ria IA S.r.l. copie dei mandati/contratti stipulati con la signora Pt_1
a seguito della ricezione degli stessi e e dell'analisi del relativo contenuto, ad
[...]
esclusione di quello stipulato con la società RIA, la Guardia di Finanza rilevava che gli stessi erano stati stipulati in date anteriori all'entrata in vigore del D. Lgs 90/2017, introduttivo della figura dei soggetti convenzionati e agenti e dell'obbligo di stipula di un “atto di convenzionamento o di mandato” secondo il contenuto delineato nella richiamata norma
(art.44 2° comma)..
La sig.ra ha impugnato il suddetto decreto formulando le seguenti doglian- Pt_1
ze:
➢ decadenza dal potere di adozione dell'ordinanza ingiunzione per violazione del ter- mine di 90 giorni di cui alla legge 689/81 e s.m.i. (verbale di contestazione del
3.12.2021, decreto con cui veniva comminata la sanzione notificato solo il
12.12.2023);
➢ insussistenza della violazione dell'art. 49, comma 2, del d.lgs. n.231/2007, attesa la regolarità delle operazioni eseguite;
in particolare ha dedotto che l'esecuzione del se-
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condo pagamento (cumulato al primo) era intervenuta il 25.01.2021, ovvero dopo ot- to giorni dal precedente;
secondo la ricorrente, trattandosi di pagamenti “Quick Pay”, la somma era stata resa immediatamente disponibile per il soggetto ricevente, ed il termine iniziale di computo dei 7 giorni ricomprenderebbe anche il giorno
18.01.2021, ovvero la data di esecuzione del primo pagamento. Ha poi sostenuto che il sistema informatizzato “RIA” non permette all'operatore di Money Transfer di ese- guire operazioni in violazione di legge, in quanto il soggetto richiedente è “bloccato dal sistema informatizzato” fino a che non sia decorso il termine di 7 giorni e non può eseguire altre operazioni. La resistente ha poi negato la sussistenza di attività crimi- nosa volta alla violazione della normativa antiriciclaggio e sul traffico valutario:
➢ circa la presunta violazione dell'art. 44 comma 2°, ne ha negato la fondatezza per l'inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo II del D.LGS. 231/2007 in materia di soggetti ed agenti convenzionati e prestatori di servizi di pagamento e istituti di mo- neta elettronica. Secondo la resistente, tale normativa avrebbe operato una distin- zione giuridica tra gli agenti operanti in IA per conto di istituti di pagamento italia- ni, da un lato, e gli agenti operanti in IA per conto di istituti di pagamento comuni- tari, dall'altro. La prima categoria è rappresentata dagli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco, gestito dall' , di cui all'articolo 128-quater, commi 2 e 6, del
Testo Unico Bancario, mentre la seconda categoria dai soggetti che non hanno l'obbligo di iscriversi nel citato elenco, ai sensi dell'articolo 128-quater, comma 7 del
TUB. La ricorrente ha evidenziato che la ditta in questione aveva operato per RN
UN, RIA, NE s.a. e NT AL YM s.a.u., con sedi in Irlanda, in
Spagna ed in Belgio, e soggetti alla disciplina delle loro rispettive banche centrali, con sede legale centrale in territorio UE, e sarebbe pertanto soggetta alla normativa UE recepita all'art. 128-quater, comma 7 del T.U.B.
Costituitosi in giudizio, il ha impugnato le avverse pretese, negandone la fondatezza, ed ha rilevato che dalla visura presso gli elenchi degli Agenti in attività finan- ziaria ed in servizio di pagamento, consultabile dal sito internet dell'OAM, la ditta in argomento non risultava iscritta.
Circa la dedotta violazione dell'art. 44, comma 2, del D. Lgs n. 231/2007, la Guardia
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di Finanza avrebbe rilevato che i contratti stipulati dalla ditta individuale Parte_1
con le società NE TI RL, NT AL TS SA e Ria IA S.r.l. ad esclusione di quello stipulato con la società RIA, erano stati stipulati in date anteriori all'entrata in vigore del D. Lgs 90/2017, che ha introdotto la figura dei soggetti convenzio- nati e agenti, nei confronti del quali le società mandatarie devono sottoscrivere un “atto di convenzionamento o di mandato”. Pertanto ha rilevato la correttezza dell'elevata sanzio- ne, evidenziando che mediante tali atti di convenzionamento o mandato devono essere espressamente indicati gli adempimenti dei soggetti convenzionati, le modalità di conser- vazione dei dati acquisiti, le modalità ed i tempi di invio, all'intermediario di riferimento, delle informazioni utili ai fini di eventuale inoltro di segnalazioni di operazioni sospette, configurando in tal modo un illecito “oggettivo”.
La causa veniva rinviata alla data del 27 marzo 2025 per la discussione e decisione a norma dell'art. 429 c.p.c., udienza sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c..
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Il ricorso è risultato infondato e va, pertanto, rigettato.
Infondata è l'eccezione di decadenza dal potere di emissione dell'ordinanza ingiun- zione.
Invero il P.V.C. emesso dalla Guardia di Finanza risulta essere stato ritualmente noti- ficato alla opponente in data 3 dicembre 2021, come si evince dalla sottoscrizione apposta in calce e su ogni singola pagina di detto documento.
Le operazioni di accertamento sono state avviate in data 14 settembre 2021 e con- clusesi in data 7 ottobre 2021 (mediante l'acquisizione del contratto intercorso con
NE TI); è da tale termine (7 ottobre 2021) che occorre calcolare il termine per la contestazione dell'illecito, termine di 90 giorni a norma dell'art.14 2° comma L. n.689 del 1981; nel caso di specie il termine risulta rispettato in quanto la contestazione, come precisato, è intervenuta il 3 dicembre 2021; a partire da tale data, il provvedimento che commina la sanzione deve intervenire entro il termine di prescrizione quinquennale di cui all'articolo 28 della stessa Legge n. 689/1981 (cfr. in tal senso Cassa- zione SU sentenza del 27 aprile 2006, n. 9591); anche tale termine è stato, pertanto,
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rispettato.
Circa la dedotta violazione dell'art. 49, comma 2, del d.lgs. n. 231/2007, parte ricor- rente assume che ciascun trasferimento di danaro è stato di importo inferiore a quello fissato dalla normativa che si assume violata (inferiore ad euro 1.000,00).
Tale argomento non si misura con il testo di detta normativa.
Invero l'art.49 così recita: “1. È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessi- vamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Controparte_8
istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 11. Il trasferimento effettuato per il tramite degli intermediari bancari e finanziari avviene mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi intermediari della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio. La comunicazione da parte del debitore al creditore della predetta accettazione produce gli effetti di cui all'articolo 1277, primo comma, del codice civile e, nei casi di mora del creditore, gli effetti di cui all'articolo 1210 del medesimo codice.
2. Per il servizio di rimessa di denaro (di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h- septies.1), numero 6), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), la soglia è di 1.000 euro.”
Inoltre, l'art. 1, comma 2, lettera v) del d.lgs. 231/2007 chiarisce cosa si intende per
“operazione frazionata”, ossia: “un'operazione unitaria sotto il profilo del valore economi- co, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale”.
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Orbene, il disposto dell'art. 2963 c.c., “Rubricato Computo dei termini di prescrizio- ne”, costituisce un criterio generale per il computo del tempo, ed al comma 2 dispone che:
“non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale”.
Per cui, in applicazione di quanto disposto dal succitato articolo, il lunedì
18.01.2021, inteso come dies a quo, non rientra nel computo dei 7 giorni, per cui nel caso di specie il secondo pagamento effettuato il 25.01.2021 corrispondeva al settimo giorno e non all'ottavo, come sostenuto da parte opponente. Dunque il secondo pagamento è avvenuto entro il termine di 7 giorni normativamente previsto.
Tale ultima circostanza ha determinato una presunzione di unitarietà dei pagamenti effettuati nell'arco di 7 giorni in favore del medesimo beneficiario, unitarietà in alcun modo superata o smentita dallo stesso soggetto che provvide ad effettuare i pagamenti, che in sede di accertamento, non evidenziò o documentò l'esistenza di differenti causali per le due operazioni effettuate.
Nel caso di specie, la sig.ra , le cui dichiarazioni sono state raccolte dagli Parte_3
Agenti accertatori in data 23/11/2021, ebbe genericamente a riferire di aver effettuato le operazioni di invio di denaro nel suo paese, la Colombia, a benefìcio del nipote
[...]
. Persona_1
Non è possibile dunque escludere l'unitarietà della condotta, né negare il fraziona- mento dei suddetti pagamenti.
Da ciò deriva la conferma del decreto emesso.
Circa la seconda violazione accertata, ossia quella dell'art. 44 comma 2, concernente il contenuto obbligatorio dell'atto di convenzionamento o del mandato, occorre prendere le mosse dal contenuto dell'art. 61, rubricato “Sanzioni per inosservanza delle disposizioni specifiche in materia di soggetti convenzionati e agenti di prestatori di servizi di pagamento
e istituti emittenti moneta elettronica” che dispone quanto segue: “1. Ai soggetti conven- zionati e agli agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), che non eseguono gli adempimenti di cui all'articolo 44, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
1.000 euro a 10.000 euro. Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, tenuto conto della rilevanza della violazione, le sanzioni amministrative pecuniarie
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di cui al presente comma sono raddoppiate nel minimo e nel massimo edittali”.
L'art.44 2° comma, come introdotto dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, disciplina il contenuto necessario dell'atto di convenzionamento o del mandato, quale che sia il tipo contrattuale utilizzato per la regolamentazione dei rapporti tra le parti;
La contestazione ha riguardato la circostanza, emersa nel corso degli accertamenti compiuti, che le convezioni stipulate con i soggetti intermediari società NE
TI RL, NT AL TS SA e RN UN YM CE
RE MI erano intervenute in data anteriore all'entrata in vigore della suddetta norma, sicchè le stesse non potevano, neppure astrattamente, conformarsi ad un contri- buto obbligatorio delineatosi solo in epoca successiva a detta stipula.
A fronte di ciò, la ricorrente ha svolto difese del tutto inconferenti.
Più precisamente, la resistente ha richiamato la distinzione giuridica tra gli agenti operanti in IA per conto di istituti di pagamento italiani iscritti nell'elenco, gestito dall'OAM, di cui all'articolo 128-quater, commi 2 e 6, del Testo Unico Bancario, da un lato,
e gli agenti operanti in IA per conto di istituti di pagamento comunitari, quali soggetti che non hanno l'obbligo di iscriversi nel citato elenco, ai sensi dell'articolo 128-quater, comma 7 del TU, dall'altro.
I motivi dedotti dalla ricorrente sul punto sono dunque risultati totalmente inconfe- renti rispetto alla contestazione mossa.
Pertanto, l'opposizione proposta avverso il D.M. n. 817296/A dalla sig.ra Pt_1
non può trovare accoglimento, e deve essere rigettata.
[...]
Alla soccombenza segue la condanna di in proprio e quale titolare Parte_1
della ditta individuale “Jennifer CC Servizi Finanziari”, al pagamento delle spese di lite in favore del spese che si liquidano conformemente alle norme richiamate dall'amministrazione a pagina 16 della comparsa di costituzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta avverso il D.M. n. 817296/A dalla sig.ra Parte_4
in proprio e quale titolare della ditta individuale “Jennifer CC Servizi Finanziari”;
[...]
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- condanna la sig.ra in proprio e quale titolare della ditta individuale Parte_1
“Jennifer CC Servizi Finanziari”, al pagamento in favore del delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.200,00 per compenso, oltre accessori di legge se dovuti.
Si comunichi ai difensori a norma dell'art.430 c.p.c.
Così deciso in Napoli il 10 aprile 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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