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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 17/10/2025, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIA
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Verbale di udienza da remoto
N. 4161/2023 R.G.
Il giorno 17/10/2025, alle ore 10.00, innanzi al Giudice, Dott. Fulvio Dello lacovo, verificata la regolarità della comunicazione del provvedimento contenente il link di collegamento, richiamati i presenti alla necessità di confermare l'assenza di soggetti non legittimati nei luoghi da cui è effettuato il collegamento, si dà atto della presenza e della dichiarazione di identità: dell'Avv. POLISENO MASSIMO, per parte attrice;
nessuno compare per parte convenuta, già dichiarata contumace.
Il Giudice invita le parti a tenere sempre attiva la funzione audio/video, riservandosi la facoltà di disattivare la funzione audio di alcuno dei partecipanti, al solo fine di regolamentare l'ordinario svolgimento dell'udienza. Rammenta, altresì, che è assolutamente vietata la registrazione audio/video dell'udienza.
A questo punto, l'Avv. Poliseno conclude come da atto di citazione, di cui chiede l'integrale accoglimento, rinunciando alla discussione orale.
Il Giudice dà lettura di quanto verbalizzato;
rinvia la decisione al termine dell'odierna udienza, all'esito della Camera di
Consiglio, espressamente esonerando i procuratori e le parti dalla presenza in udienza alla lettura del provvedimento.
Successivamente, all'esito della Camera di Consiglio;
dato atto dell'assenza delle parti e dei loro difensori;
letti gli atti ed esaminata la documentazione versata;
PQM
Decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale di cui dà lettura in udienza, ex art. 281 sexies c.p.c..
Dichiara chiusa l'udienza con collegamento da remoto ed interrompe il collegamento alle ore 19.30.
Del che è verbale.
II GOP
Dott. Fulvio Dello lacovo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, 2^ sez. civile, in persona del G.O.P. Dott. Fulvio Dello
Iacovo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4161/2023 RG,
TRA
Parte 1 in qualità di mandataria di Parte 2 in persona del I.r.p.t., rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Carlo e Massimo Poliseno, giusta procura in atti;
CONTRO
Controparte 1 in persona del I.r.p.t., contumace;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale.
-Omissis-
(ex art. 58 co. 2° L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato)
In relazione alle domande, eccezioni e alle altre richieste, anche conclusive, si rinvia agli atti processuali ed ai verbali di udienza, in base alla modificazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., che esclude la dettagliata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Pt 1 (così, anche, per brevità), conveniva in giudizio la CP 1 (così, anche, per brevità), per sentir accogliere nei suoi confronti le seguenti conclusioni:
Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, rigettata ogni avversa deduzione, eccezione o argomentazione, accogliere la domanda e per l'effetto:
1. accertata la ricorrenza di responsabilità ascrivibili alla convenuta rispetto ai danni occorsi all'attrice, condannare Controparte 1 a risarcire, in favore di Parte 2 € 20.159,99 o la somma inferiore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
2. in via istruttoria, disporre la prova per testi sui capitoli (i) e (ii) della narrativa che precede;
3. in ogni caso, condannare la resistente alla rifusione delle spese e competenze di causa, oltre Iva e CPA come per legge. i sigg.ri Pt 3 e Parte 4 per sentirli condannare, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 30.000,00, oltre interessi legali dal 04.06.2020 sino al saldo.
A fondamento della domanda, la società attrice esponeva che, durante l'esecuzione di lavori stradali da essa gestiti, la convenuta causava danni, per un importo complessivamente pari a € 20.159,99, alla rete idrica di proprietà di Parte 2 nell'ambito dei cantieri, situati nei Comuni di Tivoli (RM) e Guidonia '
NT (RM), (meglio ed analiticamente indicati nella documentazione a corredo del libello, con indicazione della data di ogni sinistro e l'importo del relativo danno).
La attrice contestava tempestivamente alla convenuta società l'illecito con contestuale richiesta risarcitoria;
ogni volta la CP 1 replicava addebitando la responsabilità a presunte "difformità dalle norme tecniche di settore" delle infrastrutture danneggiate che, secondo la versione della danneggiante, costituiva esimente dalla responsabilità contestata.
In ogni circostanza, essa CP 1 non negava l'evento dannoso né la quantificazione dello stesso.
Nonostante dettagliate e puntuali contestazioni e richieste risarcitorie, la attrice nulla otteneva, neppure in seguito a formale diffida stragiudiziaria ed all'avvio della procedura di mediazione, che si chiudeva negativamente per mancata partecipazione della convenuta.
Onde il ricorso all'intestata Autorità e le richieste già indicate. La CP 1 benché ritualmente evocata, non si costituiva in giudizio e ne veniva '
dichiarata la contumacia.
La causa era istruita, oltre che su base documentale, con l'escussione del teste
Tes 1 all'esito, ritenuta matura per la decisione, la causa era rinviata all'udienza del 17.10.2025, per conclusioni, discussione e decisione, ex art. 281 sexies c.p.c.. DIRITTO
La domanda è fondata e va accolta.
In linea preliminare si precisa che, nella definizione della controversia si fa applicazione del principio della "ragione più liquida" che suggerisce un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile -per economia processuale ed ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia- rispetto a quello della coerenza logico-sistematica, con la conseguenza che nell'esame delle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti, è preferibile -e consentito affrontare e risolvere la questione di merito suscettibile di assicurare la definizione del giudizio anche in presenza di altre questioni.
***
Dall'esame della documentazione in atti e dal riscontro con le dichiarazioni rese dai testi escussi, emerge che per ciascuno degli interventi posti in essere dalla convenuta e generatori dei danni lamentati da parte attrice, quest'ultima ha sempre, tempestivamente, informato e contestato alla convenuta la esistenza del danno e manifestato la richiesta di risarcimento.
'Dalla documentazione offerta, peraltro, è emerso che la CP_1 al di là di contestazioni generiche e di “stile”, non ha di certo negato né la produzione del danno, né tantomeno l'ammontare dello stesso.
Il teste Tes_1, direttore dei lavori di un appalto di lavori di manutenzione delle infrastrutture della società attrice, ha confermato, in particolare, che in ogni ipotesi di danneggiamento, si procedeva alla constatazione, in contraddittorio con la ditta esecutrice (e danneggiante), riportata in apposito verbale.
Nessuna circostanza di segno contrario è emersa, tale da revocare in dubbio la verificazione del fatto (rectius: dei fatti) dedotto in citazione, né la riferibilità dell'agire illecito alla convenuta.
Peraltro, il medesimo comportamento processuale della CP 1 (di fatto ricalcante la sostanziale rinuncia a difendere le proprie ragioni, già manifestata nella fase stragiudiziaria) può essere valutato come argomento di prova. Se è pur vero che la contumacia non può essere equiparata ad una generale non contestazione dei fatti costitutivi dedotti dalla controparte, purtuttavia la scelta processuale non collaborativa da parte del soggetto convenuto, costituisce elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie ricavabili dall'esame dei documenti prodotti dalla stessa parte attrice, allorquando, in particolare, come nel caso di specie, l'atto di citazione già contiene nel suo corpo un'analitica elencazione dei documenti offerti a corredo probatorio: in definitiva, la contumacia del convenuto è elemento rafforzativo delle circostanze dedotte dall'attore.
La domanda della Pt 1 è, in definitiva, ammissibile e fondata e va accolta con ogni conseguenza di legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da [...]
Pt 1 in qualità di mandataria di Parte 2 Parte 2 ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in persona del I.r.p.t., 1. Dichiara la Controparte 1
responsabile della produzione dei danni alle infrastrutture di proprietà attrice, come meglio dedotti ed indicati in citazione;
per l'effetto,
2. Condanna la convenuta al risarcimento dei danni, quantificati in €.
20.159,99, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo
3. Condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, di spese e funzioni di lite, che si liquidano secondo i minimi delle tariffe vigenti, in considerazione dell'assenza di questioni particolarmente difficoltose, in complessivi €. 2.540,00, oltre rimborso forfetario del 15%, CPA ed IVA se dovuta.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Così deciso in Perugia, addì 17.10.2025.
Il Giudice
Dott. Fulvio Dello Iacovo
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Verbale di udienza da remoto
N. 4161/2023 R.G.
Il giorno 17/10/2025, alle ore 10.00, innanzi al Giudice, Dott. Fulvio Dello lacovo, verificata la regolarità della comunicazione del provvedimento contenente il link di collegamento, richiamati i presenti alla necessità di confermare l'assenza di soggetti non legittimati nei luoghi da cui è effettuato il collegamento, si dà atto della presenza e della dichiarazione di identità: dell'Avv. POLISENO MASSIMO, per parte attrice;
nessuno compare per parte convenuta, già dichiarata contumace.
Il Giudice invita le parti a tenere sempre attiva la funzione audio/video, riservandosi la facoltà di disattivare la funzione audio di alcuno dei partecipanti, al solo fine di regolamentare l'ordinario svolgimento dell'udienza. Rammenta, altresì, che è assolutamente vietata la registrazione audio/video dell'udienza.
A questo punto, l'Avv. Poliseno conclude come da atto di citazione, di cui chiede l'integrale accoglimento, rinunciando alla discussione orale.
Il Giudice dà lettura di quanto verbalizzato;
rinvia la decisione al termine dell'odierna udienza, all'esito della Camera di
Consiglio, espressamente esonerando i procuratori e le parti dalla presenza in udienza alla lettura del provvedimento.
Successivamente, all'esito della Camera di Consiglio;
dato atto dell'assenza delle parti e dei loro difensori;
letti gli atti ed esaminata la documentazione versata;
PQM
Decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale di cui dà lettura in udienza, ex art. 281 sexies c.p.c..
Dichiara chiusa l'udienza con collegamento da remoto ed interrompe il collegamento alle ore 19.30.
Del che è verbale.
II GOP
Dott. Fulvio Dello lacovo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, 2^ sez. civile, in persona del G.O.P. Dott. Fulvio Dello
Iacovo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4161/2023 RG,
TRA
Parte 1 in qualità di mandataria di Parte 2 in persona del I.r.p.t., rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Carlo e Massimo Poliseno, giusta procura in atti;
CONTRO
Controparte 1 in persona del I.r.p.t., contumace;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale.
-Omissis-
(ex art. 58 co. 2° L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato)
In relazione alle domande, eccezioni e alle altre richieste, anche conclusive, si rinvia agli atti processuali ed ai verbali di udienza, in base alla modificazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., che esclude la dettagliata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Pt 1 (così, anche, per brevità), conveniva in giudizio la CP 1 (così, anche, per brevità), per sentir accogliere nei suoi confronti le seguenti conclusioni:
Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, rigettata ogni avversa deduzione, eccezione o argomentazione, accogliere la domanda e per l'effetto:
1. accertata la ricorrenza di responsabilità ascrivibili alla convenuta rispetto ai danni occorsi all'attrice, condannare Controparte 1 a risarcire, in favore di Parte 2 € 20.159,99 o la somma inferiore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
2. in via istruttoria, disporre la prova per testi sui capitoli (i) e (ii) della narrativa che precede;
3. in ogni caso, condannare la resistente alla rifusione delle spese e competenze di causa, oltre Iva e CPA come per legge. i sigg.ri Pt 3 e Parte 4 per sentirli condannare, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 30.000,00, oltre interessi legali dal 04.06.2020 sino al saldo.
A fondamento della domanda, la società attrice esponeva che, durante l'esecuzione di lavori stradali da essa gestiti, la convenuta causava danni, per un importo complessivamente pari a € 20.159,99, alla rete idrica di proprietà di Parte 2 nell'ambito dei cantieri, situati nei Comuni di Tivoli (RM) e Guidonia '
NT (RM), (meglio ed analiticamente indicati nella documentazione a corredo del libello, con indicazione della data di ogni sinistro e l'importo del relativo danno).
La attrice contestava tempestivamente alla convenuta società l'illecito con contestuale richiesta risarcitoria;
ogni volta la CP 1 replicava addebitando la responsabilità a presunte "difformità dalle norme tecniche di settore" delle infrastrutture danneggiate che, secondo la versione della danneggiante, costituiva esimente dalla responsabilità contestata.
In ogni circostanza, essa CP 1 non negava l'evento dannoso né la quantificazione dello stesso.
Nonostante dettagliate e puntuali contestazioni e richieste risarcitorie, la attrice nulla otteneva, neppure in seguito a formale diffida stragiudiziaria ed all'avvio della procedura di mediazione, che si chiudeva negativamente per mancata partecipazione della convenuta.
Onde il ricorso all'intestata Autorità e le richieste già indicate. La CP 1 benché ritualmente evocata, non si costituiva in giudizio e ne veniva '
dichiarata la contumacia.
La causa era istruita, oltre che su base documentale, con l'escussione del teste
Tes 1 all'esito, ritenuta matura per la decisione, la causa era rinviata all'udienza del 17.10.2025, per conclusioni, discussione e decisione, ex art. 281 sexies c.p.c.. DIRITTO
La domanda è fondata e va accolta.
In linea preliminare si precisa che, nella definizione della controversia si fa applicazione del principio della "ragione più liquida" che suggerisce un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile -per economia processuale ed ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia- rispetto a quello della coerenza logico-sistematica, con la conseguenza che nell'esame delle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti, è preferibile -e consentito affrontare e risolvere la questione di merito suscettibile di assicurare la definizione del giudizio anche in presenza di altre questioni.
***
Dall'esame della documentazione in atti e dal riscontro con le dichiarazioni rese dai testi escussi, emerge che per ciascuno degli interventi posti in essere dalla convenuta e generatori dei danni lamentati da parte attrice, quest'ultima ha sempre, tempestivamente, informato e contestato alla convenuta la esistenza del danno e manifestato la richiesta di risarcimento.
'Dalla documentazione offerta, peraltro, è emerso che la CP_1 al di là di contestazioni generiche e di “stile”, non ha di certo negato né la produzione del danno, né tantomeno l'ammontare dello stesso.
Il teste Tes_1, direttore dei lavori di un appalto di lavori di manutenzione delle infrastrutture della società attrice, ha confermato, in particolare, che in ogni ipotesi di danneggiamento, si procedeva alla constatazione, in contraddittorio con la ditta esecutrice (e danneggiante), riportata in apposito verbale.
Nessuna circostanza di segno contrario è emersa, tale da revocare in dubbio la verificazione del fatto (rectius: dei fatti) dedotto in citazione, né la riferibilità dell'agire illecito alla convenuta.
Peraltro, il medesimo comportamento processuale della CP 1 (di fatto ricalcante la sostanziale rinuncia a difendere le proprie ragioni, già manifestata nella fase stragiudiziaria) può essere valutato come argomento di prova. Se è pur vero che la contumacia non può essere equiparata ad una generale non contestazione dei fatti costitutivi dedotti dalla controparte, purtuttavia la scelta processuale non collaborativa da parte del soggetto convenuto, costituisce elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie ricavabili dall'esame dei documenti prodotti dalla stessa parte attrice, allorquando, in particolare, come nel caso di specie, l'atto di citazione già contiene nel suo corpo un'analitica elencazione dei documenti offerti a corredo probatorio: in definitiva, la contumacia del convenuto è elemento rafforzativo delle circostanze dedotte dall'attore.
La domanda della Pt 1 è, in definitiva, ammissibile e fondata e va accolta con ogni conseguenza di legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da [...]
Pt 1 in qualità di mandataria di Parte 2 Parte 2 ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in persona del I.r.p.t., 1. Dichiara la Controparte 1
responsabile della produzione dei danni alle infrastrutture di proprietà attrice, come meglio dedotti ed indicati in citazione;
per l'effetto,
2. Condanna la convenuta al risarcimento dei danni, quantificati in €.
20.159,99, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo
3. Condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, di spese e funzioni di lite, che si liquidano secondo i minimi delle tariffe vigenti, in considerazione dell'assenza di questioni particolarmente difficoltose, in complessivi €. 2.540,00, oltre rimborso forfetario del 15%, CPA ed IVA se dovuta.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Così deciso in Perugia, addì 17.10.2025.
Il Giudice
Dott. Fulvio Dello Iacovo