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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/10/2025, n. 10902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10902 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA
in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa MARIA PIA MAGALDI
nella causa civile N.24124 /2024 R.G.A.C.
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma,via presso lo studio dell'Avv. PETRONE CARLO che la rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo
E
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Roma,via VIA GIUSEPPE MERCALLI N. 13 ROMA
presso lo studio dell'Avv. FIORAVANTI LAURA che lo rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo all' esito dell'udienza del 16.10.2025 tenutasi nelle forme della trattazione scritta ha pronunciato la seguente sentenza:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24.6.2024 Parte_1 chiedeva :" - dichiarare inesistente, ovvero insanabilmente nullo e/o inefficace e/o invalido e/o annullare e/o disapplicare l'atto amministrativo di recesso, con effetto immediato, dal rapporto di lavoro – instaurato tra le parti giusta contratto del30.12.2022, con decorrenza dall'1.1.2023 e presa in servizio dal giorno successivo – per mancato superamento del periodo di prova, recesso assunto con Determinazione Dirigenziale n. 173 del 10.11.2023 a firma del Direttore degli , ritualmente comunicata alla ricorrente, con ogni CP_2 conseguente statuizione in ordine allo stesso;
- per l'effetto, condannare gli Istituti di CP_2 CP_1 CP_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla
[...] reintegrazione e/o riassunzione dell'Arch. oltre alla Parte_1 corresponsione delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento impugnato alla ripresa in servizio e alla ricostituzione della posizione previdenziale e di anzianità di servizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze;
- con condanna di controparte al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio.” A sostegno del ricorso deduceva che aveva instaurato un CP_2 contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno a decorrere dall'1.1.2023 con la previsione di un periodo di prova di sei mesi e scadenza al 30.6.2023. Tanto esposto, lamentava che con Determinazione Dirigenziale n. 173 del 10.11.2023 il datore di lavoro recedeva con effetto immediato dal rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova;
che la motivazione addotta era priva di concreti rilievi sostanziali e non consentivano una difesa nel merito;
che avviava un'istanza di riesame in autotutela, senza ricevere riscontro. Evidenziava, infine , che non aveva ricevuto rilievi in ordine al lavoro svolto. Si costituiva contestando le doglianze di controparte e CP_3 sostenendo che la ricorrente aveva dimostrato un livello quali- quantitativo insufficiente della prestazione resa nell'ambito di competenza. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso. Esaurita la trattazione, all'esito dell'udienza tenutasi nelle forme della trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto. Risulta pacifico che la risoluzione del rapporto è stata attuata durante il periodo di prova e che lo stesso è stato prorogato e differito a seguito di sospensioni nel corso del rapporto stesso. La ricorrente lamenta, sostanzialmente, di essere stata licenziata senza alcuna valida ragione e sostiene di aver sempre svolto correttamente il proprio lavoro. A sostegno di quanto assunto non ha offerto alcuna richiesta di prova testimoniale. La parte convenuta ha, invece, sostenuto che la ricorrente ha svolto la propria attività in maniera non soddisfacente. Una volta ribadito che pacificamente l'atto di risoluzione è avvenuto durante il periodo di prova, occorre rammentare che tale periodo è caratterizzato dalla libera recedibilità di entrambe le parti. La S.C. ha affermato che: “Il licenziamento intimato nel corso o al termine del periodo di prova, avendo natura discrezionale, non deve essere motivato, neppure in caso di contestazione in ordine alla valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore stesso;
incombe, pertanto, sul lavoratore licenziato, che deduca in sede giurisdizionale la nullità di tale recesso, l'onere di provare, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., sia il positivo superamento del periodo di prova, sia che il recesso è stato determinato da motivo illecito e quindi, estraneo alla funzione del patto di prova.” ( Cfr. Cass. N.1180/2017). Alla luce della giurisprudenza richiamata, che si ritiene di condividere, il ricorso deve essere respinto, considerato che la parte ricorrente non ha offerto alcun elemento probatorio utile a ritenere la sussistenza di motivazioni illecite alla base dell'impugnato licenziamento. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico della ricorrente
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.000 oltre IVA e CPA.
IL GIUDICE IA AG