Cass. civ., sez. I, sentenza 29/04/2003, n. 6697
CASS
Sentenza 29 aprile 2003

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È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., pur dopo l'entrata in vigore della disciplina sul giusto processo (dettata dalla legge 1 marzo 2001, n. 63, di attuazione della legge costituzionale n. 2 del 1999, modificativa dell'art. 111 Cost.), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117 - in tema di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati -, nella parte in cui prevede un preliminare giudizio di ammissibilità della domanda e sottrae il magistrato, autore di danno ingiusto, a condanna diretta al risarcimento del danno ed al rimborso delle spese: da un lato, infatti, la norma citata segna una diversità di disciplina non finalizzata a creare benefici o privilegi in favore del magistrato, ma rispondente ad una precisa scelta di politica legislativa indirizzata a tutelare la funzione giurisdizionale, con i valori di indipendenza ed autonomia fissati dagli artt. 101 e segg. Cost., e, quindi, trova giustificazione e base logica nelle oggettive peculiarità della materia, senza autorizzare sospetti di lesione del principio di eguaglianza; dall'altro, i principi del contraddittorio e del diritto di difesa - la cui protezione è stata ribadita ed accentuata dalla menzionata disciplina sul giusto processo - sono compatibili con il rito camerale e sono in concreto garantiti anche nella fase del controllo sull'ammissibilità della domanda di danno, e il diniego di azione diretta contro il magistrato non incide sulle posizioni creditorie del danneggiato, per l'esaustiva tutela rappresentata dalla piena assunzione da parte dello Stato delle corrispondenti obbligazioni (cfr. Corte cost., sent. n. 468 del 1990).

In tema di responsabilità civile del magistrato, il provvedimento di archiviazione di una denuncia penale, in tesi ascrivibile a dolo o colpa grave del magistrato che l'ha adottato o ha contribuito ad adottarlo, può dare ingresso all'azione risarcitoria soltanto se ed in quanto sia foriero di danno patrimoniale, nell'ambito del quale non è riconducibile il venir meno - per effetto dell'archiviazione - della possibilità di ottenere dal denunciato il ristoro del danno morale. Le connotazioni intrinseche di quest'ultimo, infatti, sono in radice ostative ad una sua "conversione" in danno patrimoniale, sol perché il relativo pregiudizio venga in discussione con un soggetto distinto dall'autore del reato, in quanto la lesione di un bene non patrimoniale rimane tale e non si "patrimonializza" in relazione alla circostanza che sia addotta contro persona diversa da chi in tesi l'abbia provocata.

In tema di responsabilità civile del magistrato, l'art. 13 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il quale, per il fatto costituente reato commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, esclude il controllo di ammissibilità della domanda risarcitoria, va interpretato nel senso che tale esclusione sia circoscritta all'ipotesi in cui sia intervenuta sentenza di condanna del magistrato passata in giudicato, ovvero all'ipotesi in cui la domanda stessa, in quanto inserita nel processo penale mediante costituzione di parte civile, possa essere oggetto di decisione (del giudice penale) solo contestualmente all'accertamento del verificarsi del reato. L'estensione della deroga al di fuori di dette ipotesi, sulla scorta della sola circostanza che la parte istante deduca la configurabilità come reato del contegno ascritto al magistrato, vanificherebbe, infatti, le finalità perseguite con detto controllo di ammissibilità, in quanto si affiderebbe alla mera prospettazione del soggetto in tesi danneggiato l'effetto di autorizzare il contradditorio immediato e diretto con il magistrato, così eludendo un istituto di garanzia approntato a difesa della funzione giurisdizionale, non del singolo soggetto che la esercita.

In tema di responsabilità civile del magistrato, il verificarsi di danno, per effetto di un atto del magistrato in tesi affetto da dolo o colpa grave, non è incluso tra i presupposti fissati dagli artt. 2, 3 e 4 della legge 13 aprile 1988, n. 117 - richiamati, tra i requisiti di ammissibilità della domanda risarcitoria, dall'art. 5 della legge stessa -, limitandosi il citato art. 2 ad indicare la sussistenza del danno come elemento costitutivo dell'insorgenza del credito risarcitorio, attinente quindi al fondamento nel merito della domanda. Ne consegue che l'assenza di danno può essere ragione di inammissibilità solo sotto il profilo della manifesta infondatezza dell'azione, evidenziabile "ictu oculi", nel senso che le allegazioni della stessa parte istante non consentano, nemmeno in termini astratti, di ipotizzare il verificarsi di un nocumento e la sua derivazione causale dal fatto addotto.

Commentario1

  • 1Magistrato che sbaglia non può essere citato per danni in sede civile (Cass. 11936/06)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 settembre 2020

    Impossibile proporre direttamente in sede civile domanda di risarcimento dei danni per fatto illecito integrante reato commesso dal magistrato, senza sottoporre la domanda stessa al preventivo scrutinio di ammissibilità, di cui all'art. 5: il complesso sistema apprestato dalla L. n. 117 del 1988 impone il rispetto di determinate condizioni per l'esercizio dell'azione (art. 4) e pone in essere un filtro particolarmente significativo (art. 5) per eliminare il più rapidamente possibile azioni inammissibili per difetto dei presupposti richiesti o per mancato rispetto di termini ovvero manifestamente infondate nel merito La particolare disciplina non è finalizzata a creare benefici o …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 29/04/2003, n. 6697
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6697
Data del deposito : 29 aprile 2003

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