Sentenza 29 aprile 2003
Massime • 4
È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., pur dopo l'entrata in vigore della disciplina sul giusto processo (dettata dalla legge 1 marzo 2001, n. 63, di attuazione della legge costituzionale n. 2 del 1999, modificativa dell'art. 111 Cost.), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117 - in tema di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati -, nella parte in cui prevede un preliminare giudizio di ammissibilità della domanda e sottrae il magistrato, autore di danno ingiusto, a condanna diretta al risarcimento del danno ed al rimborso delle spese: da un lato, infatti, la norma citata segna una diversità di disciplina non finalizzata a creare benefici o privilegi in favore del magistrato, ma rispondente ad una precisa scelta di politica legislativa indirizzata a tutelare la funzione giurisdizionale, con i valori di indipendenza ed autonomia fissati dagli artt. 101 e segg. Cost., e, quindi, trova giustificazione e base logica nelle oggettive peculiarità della materia, senza autorizzare sospetti di lesione del principio di eguaglianza; dall'altro, i principi del contraddittorio e del diritto di difesa - la cui protezione è stata ribadita ed accentuata dalla menzionata disciplina sul giusto processo - sono compatibili con il rito camerale e sono in concreto garantiti anche nella fase del controllo sull'ammissibilità della domanda di danno, e il diniego di azione diretta contro il magistrato non incide sulle posizioni creditorie del danneggiato, per l'esaustiva tutela rappresentata dalla piena assunzione da parte dello Stato delle corrispondenti obbligazioni (cfr. Corte cost., sent. n. 468 del 1990).
In tema di responsabilità civile del magistrato, il provvedimento di archiviazione di una denuncia penale, in tesi ascrivibile a dolo o colpa grave del magistrato che l'ha adottato o ha contribuito ad adottarlo, può dare ingresso all'azione risarcitoria soltanto se ed in quanto sia foriero di danno patrimoniale, nell'ambito del quale non è riconducibile il venir meno - per effetto dell'archiviazione - della possibilità di ottenere dal denunciato il ristoro del danno morale. Le connotazioni intrinseche di quest'ultimo, infatti, sono in radice ostative ad una sua "conversione" in danno patrimoniale, sol perché il relativo pregiudizio venga in discussione con un soggetto distinto dall'autore del reato, in quanto la lesione di un bene non patrimoniale rimane tale e non si "patrimonializza" in relazione alla circostanza che sia addotta contro persona diversa da chi in tesi l'abbia provocata.
In tema di responsabilità civile del magistrato, l'art. 13 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il quale, per il fatto costituente reato commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, esclude il controllo di ammissibilità della domanda risarcitoria, va interpretato nel senso che tale esclusione sia circoscritta all'ipotesi in cui sia intervenuta sentenza di condanna del magistrato passata in giudicato, ovvero all'ipotesi in cui la domanda stessa, in quanto inserita nel processo penale mediante costituzione di parte civile, possa essere oggetto di decisione (del giudice penale) solo contestualmente all'accertamento del verificarsi del reato. L'estensione della deroga al di fuori di dette ipotesi, sulla scorta della sola circostanza che la parte istante deduca la configurabilità come reato del contegno ascritto al magistrato, vanificherebbe, infatti, le finalità perseguite con detto controllo di ammissibilità, in quanto si affiderebbe alla mera prospettazione del soggetto in tesi danneggiato l'effetto di autorizzare il contradditorio immediato e diretto con il magistrato, così eludendo un istituto di garanzia approntato a difesa della funzione giurisdizionale, non del singolo soggetto che la esercita.
In tema di responsabilità civile del magistrato, il verificarsi di danno, per effetto di un atto del magistrato in tesi affetto da dolo o colpa grave, non è incluso tra i presupposti fissati dagli artt. 2, 3 e 4 della legge 13 aprile 1988, n. 117 - richiamati, tra i requisiti di ammissibilità della domanda risarcitoria, dall'art. 5 della legge stessa -, limitandosi il citato art. 2 ad indicare la sussistenza del danno come elemento costitutivo dell'insorgenza del credito risarcitorio, attinente quindi al fondamento nel merito della domanda. Ne consegue che l'assenza di danno può essere ragione di inammissibilità solo sotto il profilo della manifesta infondatezza dell'azione, evidenziabile "ictu oculi", nel senso che le allegazioni della stessa parte istante non consentano, nemmeno in termini astratti, di ipotizzare il verificarsi di un nocumento e la sua derivazione causale dal fatto addotto.
Commentario • 1
- 1. Magistrato che sbaglia non può essere citato per danni in sede civile (Cass. 11936/06)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 settembre 2020
Impossibile proporre direttamente in sede civile domanda di risarcimento dei danni per fatto illecito integrante reato commesso dal magistrato, senza sottoporre la domanda stessa al preventivo scrutinio di ammissibilità, di cui all'art. 5: il complesso sistema apprestato dalla L. n. 117 del 1988 impone il rispetto di determinate condizioni per l'esercizio dell'azione (art. 4) e pone in essere un filtro particolarmente significativo (art. 5) per eliminare il più rapidamente possibile azioni inammissibili per difetto dei presupposti richiesti o per mancato rispetto di termini ovvero manifestamente infondate nel merito La particolare disciplina non è finalizzata a creare benefici o …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/04/2003, n. 6697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6697 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Gianmarco - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - rel. Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
avv. Wilfredo Vitalone, elettivamente domiciliato in Roma, presso il proprio studio in viale Mazzini n. 88, difeso da se stesso, e, per procura in calce al ricorso, dall'avv. Francesco S. Pettinari;
- ricorrente -
contro
Stato Italiano-Presidenza del consiglio dei ministri, in persona del Presidente, per legge difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12;
- resistente - per la cassazione del decreto della Corte d'appello di Firenze n. 8177 del 13 ottobre-24 novembre 2000, notificato il 13 dicembre successivo;
- sentiti - il Cons. Dott. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Wilfredo Vitalone, e, per la resistente, l'avv. Massimo Bachetti dell'Avvocatura generale dello Stato;
il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Wilfredo Vitalone, in relazione a procedimento penale a suo carico instauratosi nel 1991, e conclusosi nel 1998, dopo ordinanza di custodia cautelare e rinvio a giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, con sentenza definitiva di assoluzione per insussistenza del fatto, ha sporto denunce contro alcuni magistrati degli uffici giudiziari di Roma che si erano occupati di tale procedimento, e poi, sostenendo che le archiviazioni di tali denunce erano frutto di comportamenti dolosi o quantomeno gravemente colposi di organi del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Perugia (per avere negato od affermato fatti inconfutabilmente evidenziati od esclusi dalle risultanze di causa), ha esperito azione di risarcimento del danno provocato da detti comportamenti, ai sensi degli artt. 2 e 13 della legge 13 aprile 1988 n. 117, citando, con tre distinti atti, davanti al Tribunale di
Firenze, la Presidenza del consiglio dei ministri.
Il Tribunale di Firenze, in adesione alle deduzioni della convenuta, ha dichiarato l'inammissibilità delle domande, sul rilievo che si deducevano danni ricollegabili a contegni dei magistrati degli uffici di Roma, non di quelli di Perugia.
L'avv. Vitalone ha proposto reclamo.
La Corte d'appello di Firenze, con decreto depositato il 24 novembre 2000, ha respinto il reclamo, fra l'altro osservando:
- che, con riguardo al danno patrimoniale, l'avv. Vitalone non aveva fornito, ne' offerto prove sul verificarsi di perdita o sviamento di clientela in dipendenza delle archiviazioni, non aveva indicato quale effettiva riduzione di affari professionali avesse subito, e nemmeno aveva dedotto che la notizia delle archiviazioni medesime si fosse diffusa, sì da giungere a conoscenza dei suoi clienti attuali o potenziali;
- che, peraltro, un professionista non può ricevere discredito solo perché le sue tesi non siano state condivise in sede giudiziale;
- che le archiviazioni in contestazione, adottate con decreti del 15 febbraio e 23 novembre 1994 e poi annullate in esito a ricorso per Cassazione con sentenze del 14 e del 20 febbraio 1996, erano state confermate ed assorbite in una definitiva ordinanza di archiviazione del 25 novembre 1996, non impugnata dall'avv. Vitalone, di modo che non potevano rappresentare autonoma fonte di danno non patrimoniale;
- che non era ravvisabile, come effetto di quelle archiviazioni, un pregiudizio derivante da perdita di azione risarcitoria nei confronti dei magistrati di Roma contro cui era stata sporta denuncia, in quanto lo stesso reclamante aveva prodotto un decreto del Tribunale di Perugia, con il quale era stata dichiarata ammissibile la domanda di risarcimento da lui proposta in relazione all'operato di un sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma (il dott. Giancarlo Armati).
L'avv. Wilfredo Vitalone, con ricorso notificato il 13 gennaio 2001 presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, ha chiesto la cassazione del decreto della Corte d'appello, addebitandole, con tre motivi, la violazione degli artt. 5 e 13 della legge n. 117 del 1988 e 2043 cod. civ., in relazione agli artt. 409 e 606 cod. proc. pen..
Premesso che nella fase inerente all'ammissibilità dell'azione la sussistenza del danno è valutabile soltanto in via sommaria e delibativa, specie quando, come nel caso in esame, sia richiesta una mera condanna generica (per la quale è sufficiente la semplice potenzialità dannosa del fatto allegato), il ricorrente, con i primi due motivi, sostiene che la Corte di Firenze ha travalicato i limiti di detta fase, sostanzialmente anticipando un giudizio nel merito, ed inoltre ha escluso gli estremi del danno patrimoniale e non patrimoniale con argomenti non conferenti ed erronei, trascurando che l'ordinanza di archiviazione del 25 novembre 1996 non era impugnabile da esso denunciante, che l'archiviazione medesima precludeva ogni possibilità di ristoro quantomeno del pregiudizio morale subito per effetto dei reati oggetto delle denunce (pregiudizio morale che si traduceva in pregiudizio materiale causato dai magistrati perugini), e che il Tribunale di Perugia aveva dichiarato ammissibile l'azione risarcitoria con riguardo ai comportamenti di uno soltanto dei magistrati romani che si erano occupati del processo penale poi conclusosi con la sua assoluzione.
L'avv. Vitalone, con il terzo motivo, si duole dell'omesso esame della tesi, secondo cui l'art. 13 della legge n. 117 del 1988, ove consente l'azione risarcitoria in base alle regole ordinarie direttamente contro il magistrato e contro lo Stato in qualità di responsabile civile, quando si verta in tema di danni da reato commesso dal magistrato stesso, è da interpretarsi nel senso dell'applicabilità di dette regole ordinarie indipendentemente dal fatto che per quel reato sia stata promossa l'azione penale e vi sia stata costituzione di parte civile in sede penale, o che il procedimento si sia concluso con sentenza di condanna, in quanto, altrimenti, si dovrebbe dubitare della legittimità costituzionale della norma, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione. La Presidenza del consiglio dei ministri ha replicato con memoria di costituzione.
Per la decisione sul ricorso è stata fissata l'udienza del 7 marzo 2002, e poi, a seguito di rinvio disposto per effetto della presentazione d'istanza di ricusazione dei componenti del Collegio giudicante, e dopo dichiarazione d'inammissibilità di detta istanza con ordinanza resa il 22 maggio-28 agosto 2002 da altro Collegio di questa sezione, è stata fissata l'udienza odierna.
Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, si rileva che non occorre prendere posizione sulla validità della notificazione del ricorso presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato anziché presso l'Avvocatura generale (art. 11 del r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611), in quanto l'eventuale invalidità, riconducibile nell'ambito della nullità (non inesistenza) della notificazione medesima, sarebbe comunque superata, con effetto ex tunc e consequenziale esclusione del verificarsi di ogni decadenza, dalla costituzione in giudizio della Presidenza del consiglio per il tramite di detta Avvocatura generale, che ha partecipato all'odierna discussione (v. Cass. s.u. 6 febbraio 1998 n. 1275 e 6 maggio 1998 n. 4573, ed inoltre Cass. 3 marzo 1999 n. 1774 e 15 maggio 2001 n. 6659). L'avv. Vitalone, con la memoria, ha chiesto la revoca della declaratoria d'inammissibilità della domanda di ricusazione, sostenendo che il provvedimento è gravemente ingiusto, è frutto di errore, in quanto in effetti non era stata sollecitata la ricusazione, ma solo l'acquisizione di notizie per stabilire la non appartenenza al Collegio giudicante di componenti in situazione di aspro conflitto personale nei suoi confronti, e potrebbe condizionare il presente giudizio;
ha inoltre invitato il Collegio medesimo a fornire assicurazioni in ordine al non verificarsi di detta situazione.
Le richieste non sono esaminabili.
La prima, per il rilievo, assorbente rispetto ai quesiti inerenti alla revocabilità di detta declaratoria ed alla relativa competenza, che la memoria ex art. 378 cod. proc. civ. ha funzione illustrativa dei motivi del ricorso, e non può introdurre critiche od istanze attinenti ad un provvedimento che è diverso ed autonomo da quello impugnato (anche se intervenuto all'interno di un'unitaria vicenda processuale).
La seconda, per la radicale assenza nell'ordinamento di disposizioni che autorizzino iniziative del Collegio giudicante del tipo di quella reclamata (disposizioni del resto non indicate dal ricorrente).
Sempre con la memoria, l'avv. Vitalone assume che la sopravvenuta entrata in vigore della disciplina sul giusto processo (ed in particolare della legge 1^ marzo 2001 n. 63, di attuazione della legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2 modificativa dell'art. 111 della Costituzione) evidenzierebbe l'illegittimità, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 5 della legge n. 117 del 1988, nella parte in cui prevede un preliminare giudizio di ammissibilità della domanda ed inoltre sottrae il magistrato autore di danno ingiusto a condanna diretta al risarcimento del danno ed al rimborso delle spese, in quanto implicherebbe un'arbitraria disparità di trattamento fra il cittadino-magistrato ed il cittadino- cittadino.
La questione è manifestamente infondata.
Come già rilevato da questa Corte (v., da ultimo, sent. 20 settembre 2001 n. 11880), in linea con l'orientamento della Corte costituzionale (v., in particolare, sent. 22 ottobre 1990 n. 468), il meccanismo di "filtro", con preventivo e separato controllo sull'ammissibilità della domanda rivolta a far valere la responsabilità civile del magistrato, e anche l'esperibilità della domanda stessa solo contro lo Stato (salvo rivalsa in caso di condanna) segnano una diversità di disciplina non finalizzata a creare benefici o privilegi in favore del magistrato, ma rispondente ad una precisa scelta di politica legislativa indirizzata a tutelare la finzione giurisdizionale, con i valori d'indipendenza ed autonomia fissati dagli artt. 101 e segg. della Costituzione, e, quindi, trovano giustificazione e base logica nelle oggettive peculiarità della materia, senza autorizzare sospetti di lesione del principio d'uguaglianza.
Dubbi di legittimità costituzionale non possono sollevarsi nemmeno in relazione ai principi del contraddittorio e del diritto di difesa, la cui protezione è stata ribadita ed accentuata con la menzionata disciplina sul giusto processo, tenendosi conto che l'uno e l'altro sono compatibili con il rito camerale e sono in concreto garantiti anche nella fase del controllo sull'ammissibilità della domanda di danno, e che il diniego di azione diretta contro il magistrato non incide sulle posizioni creditorie del danneggiato, per l'esaustiva tutela rappresentata dalla piena assunzione da parte dello Stato delle corrispondenti obbligazioni.
Il terzo motivo del ricorso deve essere vagliato con precedenza, per la priorità della questione con esso posta, e va respinto. La Corte di Firenze ha puntualmente ricordato che la domanda risarcitoria era stata proposta anche ai sensi dell'art. 13 della legge n. 117 del 1988, e, dunque, valutandone l'ammissibilità a norma dell'art. 5 della stessa legge, e risolvendo negativamente il relativo quesito, ha implicitamente ritenuto che il riferimento a detto art. 13 non bastasse a sottrarre la domanda medesima al preventivo controllo in sede camerale delle condizioni occorrenti per il giudizio di merito.
La soluzione deve essere condivisa, sulla scorta delle considerazioni seguenti.
Il primo comma di detto art. 13, secondo il quale l'azione civile per il risarcimento del danno ed il suo esercizio anche nei confronti dello Stato come responsabile civile sono regolati dalle norme ordinarie (e quindi non sono soggetti a detto preventivo sindacato d'ammissibilità), riguarda il caso in cui il comportamento ascritto al magistrato sia "fatto costituente reato commesso nell'esercizio delle funzioni".
Il testuale riferimento della norma al fatto-reato "commesso", posto in relazione alla sopra evidenziata ratio del "filtro" rappresentato dal separato ed anteriore controllo dell'ammissibilità della domanda risarcitoria, porta a ritenere che l'esclusione di tale controllo sia circoscritta all'ipotesi in cui sia intervenuta sentenza di condanna del magistrato passata in giudicato, ovvero all'ipotesi in cui la domanda stessa, in quanto inserita nel processo penale mediante costituzione di parte civile, possa essere oggetto di decisione (del giudice penale) solo contestualmente all'accertamento del verificarsi del reato.
Estendendosi la deroga ai casi nei quali manchi il giudicato penale, ovvero l'inserimento dell'azione civile nel processo penale, sulla scorta della sola circostanza che la parte istante deduca la configurabilità come reato del contegno ascritto al magistrato, si vanificherebbero le finalità perseguite con detto controllo, in quanto si affiderebbe alla mera prospettazione del soggetto in tesi danneggiato l'effetto di autorizzare il contraddittorio immediato e diretto con il magistrato, così eludendo un istituto di garanzia, approntato, si ribadisce, a difesa della funzione giurisdizionale, non del singolo soggetto che la esercita.
Il principio, con cui si da continuità a consolidato indirizzo di questa Corte (v., oltre alla già citata sentenza n. 11880 del 2001, anche le sentenze 19 agosto 1995 n. 8952, 4 novembre 1998 n. 11044 e 22 febbraio 2002 n. 2567), manifestamente non implica sospetti d'illegittimità costituzionale, in relazione agli art. 3 e 24 della Costituzione, alla luce di quanto già osservatosi in ordine alle obiettive giustificazioni del "filtro" in discorso ed alla non interferenza dello stesso sulle posizioni sostanziali e sul diritto di difesa del danneggiato.
Il primo ed il secondo motivo del ricorso, ponendo quesiti connessi, sono da esaminarsi congiuntamente.
Anche tali motivi sono infondati.
Requisiti d'ammissibilità della domanda, ai sensi del terzo comma dell'art. 5 della legge n. 117 del 1988, sono l'osservanza dei termini, la sussistenza dei presupposti fissati dagli artt. 2, 3 e 4 per la qualificabilità dell'esercizio o dell'omesso esercizio della funzione giudiziaria come fatto illecito produttivo di responsabilità risarcitoria, nonché la non manifesta infondatezza della domanda stessa.
Il verificarsi di danno, per effetto di un atto del magistrato in tesi affetto da dolo o colpa grave, non è incluso nell'elenco di detti presupposti, limitandosi l'art. 2 a richiamare la sussistenza del danno come elemento costitutivo dell'insorgenza del credito risarcitorio, e, quindi, attiene al fondamento nel merito della domanda.
Ne consegue che l'assenza del danno, come correttamente dedotto dal ricorrente, può essere ragione d'inammissibilità solo sotto il profilo della manifesta infondatezza dell'azione, evidenziarle ictu oculi, nel senso che le allegazioni della stessa parte istante non consentano, nemmeno in termini astratti, d'ipotizzare il verificarsi di un nocumento e la sua derivazione causale dal fatto addotto (presupposti indefettibili anche per una pronuncia di condanna generica, quale quella nel caso concreto richiesta). Un riscontro più approfondito, circa la sussistenza e l'origine del danno, con l'esame e la valutazione delle prove e delle circostanze della specifica vicenda, andrebbe oltre il rilievo della infondatezza manifesta (tale potendosi qualificare soltanto quella emergente inconfutabilmente e prima facie dalle risultanze processuali), e non sarebbe del resto coerente con i confini di un procedimento camerale, nel quale, in punto di fondatezza della domanda, si contempla un apprezzamento puramente delibativo (non sostitutivo, ne' anticipatorio del giudizio proprio della successiva fase a cognizione piena), allo scopo di creare uno sbarramento contro iniziative palesemente avventate o pretestuose. A questi criteri, al di là dell'improprietà di alcune espressioni adottate e di alcuni rilievi su elementi non decisivi, si è nella sostanza attenuto il provvedimento impugnato.
Con riguardo al danno patrimoniale, che la parte attrice assumeva di aver subito in relazione a perdita o sviamento di clientela per effetto dell'archiviazione delle denunce presentate contro magistrati degli uffici di Roma, la Corte di Firenze ha fra l'altro considerato che mancavano, anche a livello di semplice deduzione, indicazioni circa gli estremi di detta perdita o sviamento, e segnatamente circa la conoscenza o conoscibilità di quelle archiviazioni, da parte dei clienti effettivi o potenziali dell'avv. Vitalone, quale antecedente logico dell'ipotesi di un incrinarsi della stima e dell'apprezzamento verso il professionista. Dette valutazioni sul contenuto della domanda non sono investite da specifiche contestazioni, e sono sufficienti a mantenere il provvedimento impugnato nei delineati limiti del giudizio delibativo di cui all'art. 5 della legge n. 117 del 1988, dato che la mera enunciazione del determinarsi di un evento in dipendenza di un fatto, senza annotazioni sulle circostanze che evidenzierebbero la derivazione causale dell'uno dall'altro (quando, come nella specie, il nesso eziologico non sia in re ipsa), ricade nel menzionato ambito della manifesta infondatezza della domanda risarcitoria, precludendo un positivo riscontro, anche puramente prognostico, della possibilità di accoglimento della domanda medesima in esito al giudizio di merito.
Con riferimento ai pregiudizi ulteriori, rispetto a quelli per perdita o sviamento di clientela, va ricordato che l'art. 2 della legge n. 117 del 1988 accorda azione risarcitoria per i "danni patrimoniali e quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale".
Il provvedimento di archiviazione di una denuncia penale, in tesi ascrivibile a dolo o colpa grave del magistrato che l'ha adottato od ha contribuito alla sua adozione, può dunque dare ingresso a quell'azione soltanto se ed in quanto sia foriero di danno patrimoniale.
Nell'ambito del nocumento patrimoniale non è riconducibile il venir meno, per effetto dell'archiviazione, della possibilità di ottenere dal denunciato il ristoro del danno morale (quello patrimoniale resta reclamabile nel rapporto con l'autore del fatto indipendentemente dalla sua qualificazione come reato). Le connotazioni intrinseche del danno morale, quale turbamento afferente alla sfera della psiche, dei sentimenti ed in genere dei diritti della personalità non facenti parte del patrimonio, sono in radice ostative ad una sua "conversione" in danno patrimoniale, solo perché il relativo pregiudizio venga in discussione con un soggetto distinto dall'autore del reato (cui si addebiti di aver dolosamente o colposamente impedito l'apertura del processo penale contro detto autore), in quanto la lesione di un bene non patrimoniale rimane tale e non si "patrimonializza" in relazione alla circostanza che sia addotta contro persona diversa da chi in tesi l'abbia provocata. Questi rilievi, che valgono a sostituire la motivazione in diritto del decreto impugnato, con l'identificazione di una ragione assorbente d'inammissibilità della domanda inerente al predetto danno morale, evidenziano la correttezza del decisum, rendendo ultroneo il sindacato sulle considerazioni con cui la Corte d'appello ha escluso gli estremi di quel danno morale (considerazioni che effettivamente apparterrebbero al giudizio di merito, come osservato dal ricorrente, alla luce delle considerazioni dinanzi svolte).
In conclusione il ricorso deve essere respinto, con la consequenziale condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al rimborso in favore della resistente delle spese del presente giudizio, liquidandole nella complessiva misura di euro 2.600,00, di cui euro 2.500,00 per onorali, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 28 febbraio 2003. Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2003