Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 5 gennaio 1999 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 6 dicembre 2017 |
Commentari • 23
- 1. Ministero del Lavoro e delle Politiche Socialihttps://www.lavoro.gov.it/
- 2. Art. 102 codice del terzo settorehttps://www.brocardi.it/
- 3. Altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settorehttps://www.brocardi.it/
1. A decorrere dall'anno 2017, le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, destinate alla copertura degli oneri relativi agli interventi in materia di Terzo settore di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alle seguenti disposizioni, sono trasferite, per le medesime finalità, su un apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel programma «Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni», nell'ambito della …
Leggi di più… - 4. Sostegno alle attività delle associazioni di promozione socialehttps://www.brocardi.it/
- 5. Relazione al Parlamentohttps://www.lavoro.gov.it/
Relazione al Parlamento - Presentazione delle relazioni sulle attività istituzionali da parte delle associazioni destinatarie dei contributi ai sensi delle Leggi 476/1987 e 438/1998 nell'annualità 2016 Entro il 31 maggio 2017 gli enti e le associazioni destinatari dei contributi di cui alle Leggi 476/1987 e 438/1998 per l'annualità 2016 sono tenuti a presentare all'Amministrazione una relazione sull'attività svolta nel corso del 2016, la copia dei loro bilanci e alcune ulteriori informazioni. Sulla base degli elementi sopra indicati sarà redatta la relazione da predisporre per la trasmissione al Parlamento entro il successivo 31 luglio. Elenco degli enti e delle associazioni tenuti …
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Giurisprudenza • 61
- 1. Trib. Milano, sentenza 05/11/2024, n. 4274Provvedimento: N. 955 /2024 R.G.L. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da (C.F. ) con l'Avv. CAVALLINA Parte_1 C.F._1 SUSANNA e l'Avv. VENDITTI PAOLO parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Ozzano dell'Emilia (BO) viale 2 Giugno n. 62 - RICORRENTE - contro (C.F. ) con l'Avv. OMODEI ZORINI CARLA MARIA CP_1 P.IVA_1 parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in VIA M. E G. SAVARE', 1 20122 MILANO - RESISTENTE - …Leggi di più...
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- art. 6 d.P.R. 917/1986
- 2. Trib. Latina, sentenza 12/12/2024, n. 2358Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale nella persona della dott.ssa Gianna Valeri, in funzione di giudice monocratico, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2210/2019 promossa da: CF , n.q. di unica erede della IG.ra Parte_1 CodiceFiscale_1 in persona del suo procuratore generale, Dott. con il Persona_1 Parte_2 patrocinio dell'Avv. Domenico Brusca presso il medesimo elettivamente domiciliata in Terracina LT alla Via delle Arene snc, giusta delega in calce al ricorso introduttivo, - PARTE …Leggi di più...
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- 3. Trib. Roma, sentenza 05/11/2024, n. 17074Provvedimento: 1 Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Roma Sezione 6^ Civile Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora Febbraro, all'esito dell'udienza del 07/10/2024 con trattazione figurata scritta, nei successivi trenta giorni ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter e dell'art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 21855 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 tra (C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Domenico …Leggi di più...
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- 4. Trib. Novara, sentenza 08/04/2025, n. 96Provvedimento: N. R.G. 530/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza dell'8.4.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 530/2023 promossa da: (c.f. Parte_1 ), elettivamente domiciliata in Milano, c.so Venezia n. 61, presso C.F._1 lo studio dell'Avv. VITALI ROSSELLA, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo; - ricorrente contro (c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell' in Novara, C.so della …Leggi di più...
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- 5. Trib. Novara, sentenza 21/11/2024, n. 290Provvedimento: N. R.G. 642/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NOVARA in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 21.11.2024, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 642/2023 promossa da: (c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 25, presso lo studio dell'Avv. STARNA BARBARA, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo; - ricorrente contro (c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Novara, Corso della Vittoria n. 8, presso …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. Contributo alle associazioni
di promozione sociale 1. Fermo restando quanto stabilito dall' articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , come modificato dall' articolo 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , il contributo statale previsto dall' articolo 1 della legge 19 novembre 1987, n. 476 , a favore di associazioni ed enti di promozione sociale, escluse le associazioni combattentistiche e patriottiche per le quali provvedono altre disposizioni di legge, e' stabilito in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000.
2. Ferme restando le condizioni stabilite dagli articoli 3, 5 e 6 della citata legge n. 476 del 1987 , il contributo di cui al comma 1 e' assegnato nella misura del 50 per cento ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della medesima legge n. 476 del 1987 , tra cui e' ripartito in parti uguali, e nella misura del 50 per cento ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della stessa legge, tra cui e' ripartito ai sensi del comma 3 del presente articolo.
3. Il contributo da assegnare ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della citata legge n. 476 del 1987 , e' ripartito secondo i seguenti criteri:
a) una quota del 20 per cento in misura uguale per tutti i soggetti ammessi al contributo;
b) una quota del 20 per cento in proporzione al numero degli associati e dei soggetti partecipanti o fruitori dell'attivita' svolta;
c) una quota del 60 per cento sulla base del programma di attivita' di cui all'articolo 3 della citata legge n. 476 del 1987 ed in relazione alla funzione sociale effettivamente svolta.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell' art. 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), come modificato dall' art. 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , e' il seguente:
"46. A decorrere dall'anno 1998 gli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalla legge 19 novembre 1987, n. 476 , dalla legge 19 luglio 1991, n. 216 , dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 , dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 , dalla legge 28 agosto 1997, n. 284 , dalla legge 28 agosto 1997, n. 285 , e dal testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 , sono destinati al Fondo di cui al comma 44. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con le amministrazioni interessate, e' autorizzato ad apportare nell'anno 1998 le variazioni di bilancio occorrenti per la destinazione al Fondo degli stanziamenti di cui al presente comma. Il Ministro per la solidarieta' sociale ripartisce annualmente con proprio decreto, sentiti i Ministri interessati e la conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , le complessive risorse finanziarie confluite nel Fondo. Sulla base di tale riparto il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apporta le occorrenti variazioni di bilancio".
- Il testo dell' art. 1 della legge 19 novembre 1987, n. 476 (Nuova disciplina del sostegno alle attivita' di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche), e' il seguente:
"Art. 1 (Finalita'). - 1. Al fine di incoraggiare e sostenere attivita' di ricerca, di informazione e di divulgazione culturale e di integrazione sociale, nonche' per la promozione sociale e per la tutela degli associati, lo Stato concede contributi:
a) alle persone giuridiche privatizzate ai sensi dell'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977. n. 616, come successivamente modificato, escluse quelle combattentistiche e patriottiche previste dal titolo II della presente legge;
b) agli enti e alle associazioni italiane che perseguono i fini di cui al successivo comma 2.
2. I contributi sono concessi ai soggetti di cui alla lettera b) del comma l i quali, secondo gli scopi previsti dai rispettivi statuti, promuovano l'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignita' e di opportunita' e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei contronti dei cittadini che, per cause di eta', di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socioeconomiche, siano in condizione di marginalita' sociale.
3. Gli enti e le associazioni italiane che usufruiscono dei contributi di cui al presente titolo sono tenuti ad utilizzarli per fini di promozione e di integrazione sociale, con esclusione quindi di qualsiasi altra prestazione di competenza delle regioni, dei comuni singoli o associati e del Servizio sanitario nazionale".
- Il testo degli articoli 3, 5 e 6 della citata legge n. 476 del 1987 e' il seguente:
"Art. 3 (Presentazione delle domande e relativa documentazione). - 1. Per l'anno 1986, le domande di contributo da parte degli enti e delle associazioni di cui al precedente art. 2 devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Per l'anno successivo, le domande devono essere presentate entro il 31 marzo, unitamente ad un programma che specifichi le attivita' di cui all'art. 1, da attuarsi a livello nazionale, e i relativi impegni finanziari.
2. Entro i medesimi termini devono inoltre essere presentate:
a) copia dello statuto e dell'eventuale regolamento;
b) copia del bilancio di previsione, relativo all'anno per il quale viene presentata richiesta di contributo, regolarmente approvato dagli organi statutari;
c) copia del bilancio consuntivo, relativo all'anno precedente a quello della presentazione della domanda di contributo, da cui risultino anche i contributi ricevuti a qualsiasi titolo dallo Stato, dalle regioni, dalle province e loro associazioni o consorzi;
d) attestazione circa la disponibilita' o meno, completa o parziale, di personale statale o degli enti locali, non a carico del bilancio sociale;
e) relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente;
f) dichiarazione del legale rappresentante attestante il numero e l'ubicazione delle sedi, il numero dei soci che hanno provveduto al pagamento della quota associativa per l'anno antecedente a quello della presentazione della richiesta di contributo;
g) per i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2, una relazione attestante i requisiti richiesti nel medesimo comma per l'accesso al contributo".
"Art. 5 (Rendiconti). - 1. Ogni ente o associazione che fruisca del contributo dello Stato di cui alla presente legge e' tenuto, anche qualora non rinnovi la domanda di contributo, a presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un rendiconto che giustifichi e documenti l'impegno del contributo assegnato.
2. Con proprio decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell'interno e della sanita', provvede ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento che definisca le modalita', i contenuti e i termini del rendiconto di cui al presente articolo".
"Art. 6 (Assegnazione dei contributi). - 1. Esperita l'istruttoria e verificata la regolarita' delle domande, il Presidente del Consiglio dei Ministri accoglie o respinge, con atto motivato sulle singole previsioni dell'art. 2, da comunicarsi all'interessato, l'istanza di ammissione al contributo.
2. Sulla base delle istanze accolte e dei criteri di ripartizione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della sanita', con proprio decreto, provvede annualmente alla ripartizione dei contributi da assegnare a ciascun ente od associazione.
3. Il Governo, in allegato al rendiconto sul bilancio dello Stato, presenta al Parlamento una relazione annuale sulla regolarita' dei bilanci e sulle attivita' svolte dagli enti e dalle associazioni di cui alla presente legge". - Art. 2.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117 ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 , convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 , nel modificare l' art. 102, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) che "Pertanto, le disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102, comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuita' fino al 31 dicembre 2017". - Art. 3.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117 ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 , convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 , nel modificare l' art. 102, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) che "Pertanto, le disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102, comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuita' fino al 31 dicembre 2017".