Sentenza 15 febbraio 1958
Massime • 1
Se anche l'art. 164 codice di proc.civile non contempla espressamente tra le cause di nullità della citazione il difetto di procura, soccorre la norma generale dell'art.156, 2' comma, a mente della quale è nullo l'atto mancante dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo; e quindi l'attività processuale che venga svolta in difetto di una valida procura deve considerarsi tamquam non esset, senza che sia neppure concepibile una sanatoria per effetto del silenzio della controparte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/02/1958, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 1958 |
Testo completo
Se anche l'art. 164 codice di proc.civile non contempla espressamente tra le cause di nullità della citazione il difetto di procura, soccorre la norma generale dell'art.156, 2' comma, a mente della quale è nullo l'atto mancante dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo;
e quindi l'attività processuale che venga svolta in difetto di una valida procura deve considerarsi tamquam non esset, senza che sia neppure concepibile una sanatoria per effetto del silenzio della controparte.