Cass. civ., sez. II, sentenza 15/02/1958, n. 489
CASS
Sentenza 15 febbraio 1958

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Se anche l'art. 164 codice di proc.civile non contempla espressamente tra le cause di nullità della citazione il difetto di procura, soccorre la norma generale dell'art.156, 2' comma, a mente della quale è nullo l'atto mancante dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo; e quindi l'attività processuale che venga svolta in difetto di una valida procura deve considerarsi tamquam non esset, senza che sia neppure concepibile una sanatoria per effetto del silenzio della controparte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 15/02/1958, n. 489
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 489
    Data del deposito : 15 febbraio 1958

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