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Sentenza 3 agosto 2025
Sentenza 3 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 03/08/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr. Vito Colucci Presidente
dr.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
dr.ssa Rosa D'Apice Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 442/2024 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Vallo della Lucania n. 910/2023 emessa il 2/11/2023 e depositata in pari data
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Chirico, elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Omignano Scalo via Nazionale - Appellante
E
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Laura Consolazio, unitamente alla quale Controparte_1
elegge domicilio in Salerno via Abella Salernitana n.
3 - Appellata
Ragioni in fatto e diritto
1. Il Tribunale di Vallo della Lucania con sentenza n. 910/2023 depositata il 2/11/2023 ha rigettato l'opposizione proposta dal avverso il decreto n. 200 emesso in data Parte_1 31/8/2016 dalla con cui veniva ingiunto il pagamento della sanzione Controparte_1
amministrativa di euro 20.000,00, ex art. 133 D.lgs.vo n. 152/2006, essendo emerso dall'accertamento effettuato dall' di Salerno in data 8/8/2011, relativo all'impianto di CP_2
depurazione della suindicata struttura turistica, situata in Marina di Camerota, il superamento dei limiti imposti dalla tabella 4 allegato 5 del D.lgs.vo n. 152/2006 con riferimento ai parametri “bod
5, azoto totale, escherica coli.
1.1. Avverso la predetta sentenza il ha proposto appello con ricorso Parte_1
depositato il 23/4/2024, censurando la pronuncia impugnata soltanto in ordine al rigetto del motivo di opposizione incentrato sull'erronea quantificazione della somma ingiunta a titolo di sanzione amministrativa;
l'appellante ha concluso per l'accoglimento dell'interposto gravame con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio da attribuirsi al difensore antistatario.
1.2. La costituitasi in giudizio, ha resistito ed ha chiesto il rigetto Controparte_1
dell'impugnazione con vittoria delle spese processuali.
1.3.La Corte all'udienza del 19/9/2024, all'esito della discussione, ha dato lettura del dispositivo della sentenza.
2. Il Collegio ritiene che l'appello è infondato e, pertanto, va respinto.
3. Il Nessuno ha criticato la sentenza impugnata limitatamente alla parte in cui il Parte_1
Giudice a quo ha così argomentato: <Non si ritiene meritevole di accoglimento, infine, nemmeno
la domanda subordinata di riduzione dell'importo della sanzione nella misura minima prevista dalla
legge. L'art. 133 co 1 D.Lgs n. 152/2006, invero, prescrive l'applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 3.000,00 ad un massimo di euro 30.000,00 nei
confronti di chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, “ nell'effettuazione di uno
scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5; tuttavia “ se
l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse
idriche destinate al consumo umano di cui all'art. 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette
di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro”. Nel caso di specie, inoltre, lo scarico superava i valori limite di cui alle richiamate tabelle con
riferimento a tre diversi parametri >>. In particolare l'appellante ha in primo luogo sostenuto che il
Tribunale erroneamente ha ritenuto applicabile al caso di specie l'art. 133 comma 1 D.lgs n. 152/2006
laddove prevede che “ se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di
salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'art. 94, oppure in corpi
idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa
non inferiore a ventimila euro”; invero – precisa l'appellante – come si evince sia dall'autorizzazione allo scarico n. 188/2010 rilasciata dalla Provincia di Salerno al sia dal Parte_1
verbale di ispezione e prelievo di campioni di acqua di scarico posto a fondamento del provvedimento di ingiunzione – non ricorrono le condizioni previste dalla suindicata disposizione normativa giacchè
lo scarico in questione confluiva nel suolo mediante condotta disperdente e non già in aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'art. 94 del D.lg.vo n.
152/2006 e neppure in corpi idrici posti nelle aree protette. Inoltre - prosegue l'appellante – il
Tribunale, trovando applicazione la disciplina dettata dalla prima parte dell'art. 133 comma 1 del
D.Lg,vo n. 152/2002, tenendo conto dell'importo minimo e dell'importo massimo della sanzione ivi prevista, avrebbe dovuto rideterminare la sanzione in euro 3.780,00, tanto in ragione dei criteri fissati dall'art. 11 della legge n. 689/81 e soprattutto dei “criteri di applicazione dei parametri intermedi dei
valori limiti delle sanzioni” stabiliti dal decreto dirigenziale n 242/11 della , “ dai Controparte_1
quali non è dato discostarsi” . In base ai predetti criteri – osserva l'appellante – la Controparte_1
in casi analoghi a quello in esame, ha determinato la sanzione amministrativa in euro 3.780,00, come risulta a titolo esemplificativo dal decreto n. 15 del 21/1/2015.
Ciò posto, in diritto occorre premettere che l'art. 133 D. Lgvo n. 152/2006 dispone che “ chiunque,
salvo che il fatto costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione
fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori
limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità
competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se l'inosservanza dei valori limite
riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo
umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente
normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro”.
Orbene in primo luogo il Collegio osserva che – come bene evidenziato dall'appellante – nella vicenda in esame non vi è spazio per l'applicazione dell'art. 133 comma 1 D.lgs.vo n. 152/2006 nella parte in cui prevede che “Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree
di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in
corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione
amministrativa non inferiore a ventimila euro”.
Invero manca del tutto la prova che lo scarico in questione convoglia le acque “ nelle aree di
salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'art. 94” del D.lgs.vo n.
152/2006.
Inoltre dal “verbale di ispezione e prelievo campioni di acqua di scarico” dell' 8/8/2011 redatto dall' posto a base del provvedimento di ingiunzione opposto si evince che lo scarico in CP_2
questione sversa le acque (trattasi di acque reflue domestiche) su suolo, circostanza questa che risulta anche dal provvedimento di autorizzazione allo scarico n. 188/2010 richiamata nel predetto verbale (
cfr. verbale dell'8/8/2011; autorizzazione allo scarico n. 188/2010 rilasciata dalla CP_2
Provincia di Salerno).
E allora non ricorre neppure l'ulteriore ipotesi contemplata dalla disposizione normativa in esame,
ossia lo scarico delle acque reflue in “corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente
normativa” proprio perché lo scarico avviene sul suolo.
Tali considerazioni non sono però sufficienti per pervenire all'accoglimento dell'interposto gravame.
Invero, una volta esclusa l'operatività dalla disposizione normativa appena esaminata, è evidente che la sanzione applicabile al caso di specie è quella prevista dalla prima parte dell'art. 133 comma 1 del
D.Lgs.vo n. 152/2006 che fissa la sanzione pecuniaria da euro 3.000,00 ad euro 30.000,00 con la conseguenza che la sanzione irrogata pari ad euro 20.000,00, in ragione dei parametri fissati dall'art. 11 legge n. 689/81, è congrua.
A tale riguardo è utile ricordare che nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria la motivazione dell'ingiunzione in ordine alla concreta determinazione della sanzione non assume rilievo, risolvendosi semplicemente nell'esposizione dei criteri seguiti dall'autorità
ingiungente per pervenire alla liquidazione della somma pretesa sicchè il Giudice dell'opposizione,
investito della questione relativa alla congruità della sanzione, non è chiamato propriamente a controllare la motivazione dell'atto sul punto, ma a determinare la sanzione applicando direttamente i criteri previsti dall'art. 11 della legge n. 689/1981 ( cfr. Cass. n. 24127/2010).
L'art. 11 della legge appena citata sancisce che “nella determinazione della sanzione amministrativa
pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle
sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta
dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla
personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”.
E allora la sanzione irrogata pari ad euro 20.000,00, al di sotto dell'importo massimo di euro
30.000,00, appare congrua tenuto conto degli elementi valorizzati dall'art.11 della legge n. 689/1981,
assumendo nel caso di specie particolare rilevanza la gravità della violazione, desumibile dal superamento di una pluralità di parametri previsti dalla legge, superamento, peraltro, apprezzabile per i parametri bod 5 e azoto totale e davvero significativo per il parametro escherichia coli;
in particolare dal rapporto di prova del Dipartimento Tecnico Provinciale di Salerno del 9/8/2011
emerge che il parametro bod 5 accertato è pari a 25,8 mg/L a fronte del limite fissato in 20 mg/L, il parametro azoto totale accertato è pari a 66,3 mg/L rispetto al limite fissato in 15 mg/L, il parametro escherichia coli è pari a 162000 UFC/100 ml di gran lunga superiore al limite stabilito in 5000
UFC/100 ml..
Quanto, poi, al rilievo dell'appellante incentrato sul fatto che la sanzione irrogata è eccessiva in considerazione dei criteri fissati dal decreto dirigenziale n. 242 del 24/6/2011 della CP_1 per la quantificazione della sanzione entro il limite minimo e il limite massimo indicati
[...]
dall'art. 133 D.Lgvo n. 152/2006 il Collegio osserva che la prospettazione difensiva è generica.
Il , infatti, si è limitato a richiamare il predetto decreto senza specificare i Parte_1
criteri ivi indicati e per di più ha concluso per l'applicazione della sanzione nella misura di euro
3.780,00 pari a quella determinata dalla in casi analoghi a quello in esame Controparte_1
attraverso il mero riferimento a titolo esemplificativo al provvedimento di ingiunzione n. 15 del
21/1/2015 emesso nei confronti di un altro soggetto.
Va altresì rimarcato che gli atti amministrativi richiamati dall'appellante non sono vincolanti per il
Giudicante il quale, a fronte di una censura relativa alla quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria, è chiamato a confrontare la sanzione irrogata con quella prevista dalla norma di riferimento e a verificare la congruità della stessa, ove determinata entro un limite ed un massimo fissato dalla legge, in base ai criteri indicati dall'art. 11 legge n. 689/1981.
Ebbene tale verifica nella fattispecie in esame – come già evidenziato – induce ad affermare che la sanzione applicata pari ad euro 20.000,00 ( importo di gran lunga al di sotto del limite massimo di euro 30.000,00 previsto dall'art. 133 comma 1 D.Lgs.vo n. 152/2006), tenuto conto dei criteri fissati dall'art. 11 legge n. 689/1981 in precedenza indicati, è congrua.
5. Le argomentazioni esposte conducono al rigetto del gravame e alla conseguente conferma della sentenza impugnata.
La regolamentazione delle spese processuali del presente grado di giudizio, segue la soccombenza sicchè l'appellante va condannato al pagamento delle spese in favore della parte appellata;
tali spese vanno liquidate come in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività
espletata.
Infine va dato atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 ( comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti della avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
910/2023 emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania il 2/11/2023 e depositata in pari data, così
provvede:
1.rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell'appellata, spese che liquida in euro 3.966,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002
(comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Salerno, 19/9/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Rosa D'Apice dr. Vito Colucci
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr. Vito Colucci Presidente
dr.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
dr.ssa Rosa D'Apice Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 442/2024 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Vallo della Lucania n. 910/2023 emessa il 2/11/2023 e depositata in pari data
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Chirico, elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Omignano Scalo via Nazionale - Appellante
E
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Laura Consolazio, unitamente alla quale Controparte_1
elegge domicilio in Salerno via Abella Salernitana n.
3 - Appellata
Ragioni in fatto e diritto
1. Il Tribunale di Vallo della Lucania con sentenza n. 910/2023 depositata il 2/11/2023 ha rigettato l'opposizione proposta dal avverso il decreto n. 200 emesso in data Parte_1 31/8/2016 dalla con cui veniva ingiunto il pagamento della sanzione Controparte_1
amministrativa di euro 20.000,00, ex art. 133 D.lgs.vo n. 152/2006, essendo emerso dall'accertamento effettuato dall' di Salerno in data 8/8/2011, relativo all'impianto di CP_2
depurazione della suindicata struttura turistica, situata in Marina di Camerota, il superamento dei limiti imposti dalla tabella 4 allegato 5 del D.lgs.vo n. 152/2006 con riferimento ai parametri “bod
5, azoto totale, escherica coli.
1.1. Avverso la predetta sentenza il ha proposto appello con ricorso Parte_1
depositato il 23/4/2024, censurando la pronuncia impugnata soltanto in ordine al rigetto del motivo di opposizione incentrato sull'erronea quantificazione della somma ingiunta a titolo di sanzione amministrativa;
l'appellante ha concluso per l'accoglimento dell'interposto gravame con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio da attribuirsi al difensore antistatario.
1.2. La costituitasi in giudizio, ha resistito ed ha chiesto il rigetto Controparte_1
dell'impugnazione con vittoria delle spese processuali.
1.3.La Corte all'udienza del 19/9/2024, all'esito della discussione, ha dato lettura del dispositivo della sentenza.
2. Il Collegio ritiene che l'appello è infondato e, pertanto, va respinto.
3. Il Nessuno ha criticato la sentenza impugnata limitatamente alla parte in cui il Parte_1
Giudice a quo ha così argomentato: <Non si ritiene meritevole di accoglimento, infine, nemmeno
la domanda subordinata di riduzione dell'importo della sanzione nella misura minima prevista dalla
legge. L'art. 133 co 1 D.Lgs n. 152/2006, invero, prescrive l'applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 3.000,00 ad un massimo di euro 30.000,00 nei
confronti di chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, “ nell'effettuazione di uno
scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5; tuttavia “ se
l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse
idriche destinate al consumo umano di cui all'art. 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette
di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro”. Nel caso di specie, inoltre, lo scarico superava i valori limite di cui alle richiamate tabelle con
riferimento a tre diversi parametri >>. In particolare l'appellante ha in primo luogo sostenuto che il
Tribunale erroneamente ha ritenuto applicabile al caso di specie l'art. 133 comma 1 D.lgs n. 152/2006
laddove prevede che “ se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di
salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'art. 94, oppure in corpi
idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa
non inferiore a ventimila euro”; invero – precisa l'appellante – come si evince sia dall'autorizzazione allo scarico n. 188/2010 rilasciata dalla Provincia di Salerno al sia dal Parte_1
verbale di ispezione e prelievo di campioni di acqua di scarico posto a fondamento del provvedimento di ingiunzione – non ricorrono le condizioni previste dalla suindicata disposizione normativa giacchè
lo scarico in questione confluiva nel suolo mediante condotta disperdente e non già in aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'art. 94 del D.lg.vo n.
152/2006 e neppure in corpi idrici posti nelle aree protette. Inoltre - prosegue l'appellante – il
Tribunale, trovando applicazione la disciplina dettata dalla prima parte dell'art. 133 comma 1 del
D.Lg,vo n. 152/2002, tenendo conto dell'importo minimo e dell'importo massimo della sanzione ivi prevista, avrebbe dovuto rideterminare la sanzione in euro 3.780,00, tanto in ragione dei criteri fissati dall'art. 11 della legge n. 689/81 e soprattutto dei “criteri di applicazione dei parametri intermedi dei
valori limiti delle sanzioni” stabiliti dal decreto dirigenziale n 242/11 della , “ dai Controparte_1
quali non è dato discostarsi” . In base ai predetti criteri – osserva l'appellante – la Controparte_1
in casi analoghi a quello in esame, ha determinato la sanzione amministrativa in euro 3.780,00, come risulta a titolo esemplificativo dal decreto n. 15 del 21/1/2015.
Ciò posto, in diritto occorre premettere che l'art. 133 D. Lgvo n. 152/2006 dispone che “ chiunque,
salvo che il fatto costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione
fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori
limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità
competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se l'inosservanza dei valori limite
riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo
umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente
normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro”.
Orbene in primo luogo il Collegio osserva che – come bene evidenziato dall'appellante – nella vicenda in esame non vi è spazio per l'applicazione dell'art. 133 comma 1 D.lgs.vo n. 152/2006 nella parte in cui prevede che “Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree
di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in
corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione
amministrativa non inferiore a ventimila euro”.
Invero manca del tutto la prova che lo scarico in questione convoglia le acque “ nelle aree di
salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'art. 94” del D.lgs.vo n.
152/2006.
Inoltre dal “verbale di ispezione e prelievo campioni di acqua di scarico” dell' 8/8/2011 redatto dall' posto a base del provvedimento di ingiunzione opposto si evince che lo scarico in CP_2
questione sversa le acque (trattasi di acque reflue domestiche) su suolo, circostanza questa che risulta anche dal provvedimento di autorizzazione allo scarico n. 188/2010 richiamata nel predetto verbale (
cfr. verbale dell'8/8/2011; autorizzazione allo scarico n. 188/2010 rilasciata dalla CP_2
Provincia di Salerno).
E allora non ricorre neppure l'ulteriore ipotesi contemplata dalla disposizione normativa in esame,
ossia lo scarico delle acque reflue in “corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente
normativa” proprio perché lo scarico avviene sul suolo.
Tali considerazioni non sono però sufficienti per pervenire all'accoglimento dell'interposto gravame.
Invero, una volta esclusa l'operatività dalla disposizione normativa appena esaminata, è evidente che la sanzione applicabile al caso di specie è quella prevista dalla prima parte dell'art. 133 comma 1 del
D.Lgs.vo n. 152/2006 che fissa la sanzione pecuniaria da euro 3.000,00 ad euro 30.000,00 con la conseguenza che la sanzione irrogata pari ad euro 20.000,00, in ragione dei parametri fissati dall'art. 11 legge n. 689/81, è congrua.
A tale riguardo è utile ricordare che nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria la motivazione dell'ingiunzione in ordine alla concreta determinazione della sanzione non assume rilievo, risolvendosi semplicemente nell'esposizione dei criteri seguiti dall'autorità
ingiungente per pervenire alla liquidazione della somma pretesa sicchè il Giudice dell'opposizione,
investito della questione relativa alla congruità della sanzione, non è chiamato propriamente a controllare la motivazione dell'atto sul punto, ma a determinare la sanzione applicando direttamente i criteri previsti dall'art. 11 della legge n. 689/1981 ( cfr. Cass. n. 24127/2010).
L'art. 11 della legge appena citata sancisce che “nella determinazione della sanzione amministrativa
pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle
sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta
dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla
personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”.
E allora la sanzione irrogata pari ad euro 20.000,00, al di sotto dell'importo massimo di euro
30.000,00, appare congrua tenuto conto degli elementi valorizzati dall'art.11 della legge n. 689/1981,
assumendo nel caso di specie particolare rilevanza la gravità della violazione, desumibile dal superamento di una pluralità di parametri previsti dalla legge, superamento, peraltro, apprezzabile per i parametri bod 5 e azoto totale e davvero significativo per il parametro escherichia coli;
in particolare dal rapporto di prova del Dipartimento Tecnico Provinciale di Salerno del 9/8/2011
emerge che il parametro bod 5 accertato è pari a 25,8 mg/L a fronte del limite fissato in 20 mg/L, il parametro azoto totale accertato è pari a 66,3 mg/L rispetto al limite fissato in 15 mg/L, il parametro escherichia coli è pari a 162000 UFC/100 ml di gran lunga superiore al limite stabilito in 5000
UFC/100 ml..
Quanto, poi, al rilievo dell'appellante incentrato sul fatto che la sanzione irrogata è eccessiva in considerazione dei criteri fissati dal decreto dirigenziale n. 242 del 24/6/2011 della CP_1 per la quantificazione della sanzione entro il limite minimo e il limite massimo indicati
[...]
dall'art. 133 D.Lgvo n. 152/2006 il Collegio osserva che la prospettazione difensiva è generica.
Il , infatti, si è limitato a richiamare il predetto decreto senza specificare i Parte_1
criteri ivi indicati e per di più ha concluso per l'applicazione della sanzione nella misura di euro
3.780,00 pari a quella determinata dalla in casi analoghi a quello in esame Controparte_1
attraverso il mero riferimento a titolo esemplificativo al provvedimento di ingiunzione n. 15 del
21/1/2015 emesso nei confronti di un altro soggetto.
Va altresì rimarcato che gli atti amministrativi richiamati dall'appellante non sono vincolanti per il
Giudicante il quale, a fronte di una censura relativa alla quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria, è chiamato a confrontare la sanzione irrogata con quella prevista dalla norma di riferimento e a verificare la congruità della stessa, ove determinata entro un limite ed un massimo fissato dalla legge, in base ai criteri indicati dall'art. 11 legge n. 689/1981.
Ebbene tale verifica nella fattispecie in esame – come già evidenziato – induce ad affermare che la sanzione applicata pari ad euro 20.000,00 ( importo di gran lunga al di sotto del limite massimo di euro 30.000,00 previsto dall'art. 133 comma 1 D.Lgs.vo n. 152/2006), tenuto conto dei criteri fissati dall'art. 11 legge n. 689/1981 in precedenza indicati, è congrua.
5. Le argomentazioni esposte conducono al rigetto del gravame e alla conseguente conferma della sentenza impugnata.
La regolamentazione delle spese processuali del presente grado di giudizio, segue la soccombenza sicchè l'appellante va condannato al pagamento delle spese in favore della parte appellata;
tali spese vanno liquidate come in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività
espletata.
Infine va dato atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 ( comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti della avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
910/2023 emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania il 2/11/2023 e depositata in pari data, così
provvede:
1.rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell'appellata, spese che liquida in euro 3.966,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002
(comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Salerno, 19/9/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Rosa D'Apice dr. Vito Colucci