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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 26/02/2026, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1248/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
REALI ROBERTO, Presidente
FIMMANO' FRANCESCO, Relatore
BARBA VINCENZO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2831/2023 depositato il 24/05/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 153/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 6 e pubblicata il 04/01/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972013028491694 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Questo Ufficio, in persona del Direttore pro tempore, sulla base di quanto finora dedotto, articolato e argomentato, chiede alla Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del
Lazio, viste le motivazioni addotte, di voler riformare la decisione in esame, con condanna alla refusione delle spese processuali.
Resistente/Appellato: Voglia l ogni contraria istanza disattesa: - in via pregiudiziale (i) accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc e art 53 D.Lgs 546/1992 e, per l'effetto, disporne il rigetto;
- nel merito (ii) rigettare, con ogni miglior formula, lo spiegato appello perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
(iii) Condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi giudizio, maggiorate sia per la pluralità di controparti, sia per l'uso degli strumenti del processo telematico, oltre al rimborso spese generali e alle rivalse di legge per cassa avvocati e IVA, da distrarre in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 01/02/2022, la sig.ra Resistente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 0972013028491694, dolendosi di esserne venuta a conoscenza solo a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento del
18/12/2021.
In seno al ricorso, la contribuente eccepiva l'omessa notifica della comunicazione ex art. 36 ter D.P.R 600/73,
l'omessa notifica della cartella di pagamento n. 0972013028491694 e l'intervenuta prescrizione del credito.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia dell'Entrate, replicando alle eccezioni di parte ricorrente e depositando documentazione a supporto delle proprie argomentazioni.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma ha accolto il ricorso, non ritenendo provata la regolarità della notifica.
Avverso siffatta sentenza propone appello l'Ufficio, ribadendo la regolarità della notifica degli atti impugnati e, dunque, la fondatezza della pretesa.
Si costituisce in giudizio il contribuente, contestando quanto sostenuto ex adverso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
L'Ufficio si duole dell'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha riconosciuto la prova della notifica della cartella di pagamento n. 0972013028491694. e, di conseguenza, ha ritenuto invalidi gli atti successivi.
L'Ufficio ribadisce di aver già dimostrato la regolarità della procedura notificatoria riproponendo la relata di notifica. L'Amministrazione, tuttavia, allega la relata di notifica relativa alla cartella 20230519013602 (ovvero una cartella diversa rispetto a quella impugnata).
Pertanto, non sussiste la prova della regolarità della notifica. L'appello deve essere rigettato con assorbimento delle altre questioni, quali la prescrizione, divenute irrilevanti a seguito del riconoscimento dell'invalidità della notifica.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidare così come da dispositivo.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio
P.Q.M.
a) Respinge l'appello;
b) condanna l'appellante alle spese di lite, liquidate in € 300,00, da distrarsi.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
REALI ROBERTO, Presidente
FIMMANO' FRANCESCO, Relatore
BARBA VINCENZO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2831/2023 depositato il 24/05/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 153/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 6 e pubblicata il 04/01/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972013028491694 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Questo Ufficio, in persona del Direttore pro tempore, sulla base di quanto finora dedotto, articolato e argomentato, chiede alla Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del
Lazio, viste le motivazioni addotte, di voler riformare la decisione in esame, con condanna alla refusione delle spese processuali.
Resistente/Appellato: Voglia l ogni contraria istanza disattesa: - in via pregiudiziale (i) accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc e art 53 D.Lgs 546/1992 e, per l'effetto, disporne il rigetto;
- nel merito (ii) rigettare, con ogni miglior formula, lo spiegato appello perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
(iii) Condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi giudizio, maggiorate sia per la pluralità di controparti, sia per l'uso degli strumenti del processo telematico, oltre al rimborso spese generali e alle rivalse di legge per cassa avvocati e IVA, da distrarre in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 01/02/2022, la sig.ra Resistente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 0972013028491694, dolendosi di esserne venuta a conoscenza solo a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento del
18/12/2021.
In seno al ricorso, la contribuente eccepiva l'omessa notifica della comunicazione ex art. 36 ter D.P.R 600/73,
l'omessa notifica della cartella di pagamento n. 0972013028491694 e l'intervenuta prescrizione del credito.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia dell'Entrate, replicando alle eccezioni di parte ricorrente e depositando documentazione a supporto delle proprie argomentazioni.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma ha accolto il ricorso, non ritenendo provata la regolarità della notifica.
Avverso siffatta sentenza propone appello l'Ufficio, ribadendo la regolarità della notifica degli atti impugnati e, dunque, la fondatezza della pretesa.
Si costituisce in giudizio il contribuente, contestando quanto sostenuto ex adverso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
L'Ufficio si duole dell'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha riconosciuto la prova della notifica della cartella di pagamento n. 0972013028491694. e, di conseguenza, ha ritenuto invalidi gli atti successivi.
L'Ufficio ribadisce di aver già dimostrato la regolarità della procedura notificatoria riproponendo la relata di notifica. L'Amministrazione, tuttavia, allega la relata di notifica relativa alla cartella 20230519013602 (ovvero una cartella diversa rispetto a quella impugnata).
Pertanto, non sussiste la prova della regolarità della notifica. L'appello deve essere rigettato con assorbimento delle altre questioni, quali la prescrizione, divenute irrilevanti a seguito del riconoscimento dell'invalidità della notifica.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidare così come da dispositivo.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio
P.Q.M.
a) Respinge l'appello;
b) condanna l'appellante alle spese di lite, liquidate in € 300,00, da distrarsi.