Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 17/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE – CONTROVERSIE DEL LAVORO
In persona del dott. Ugo Iannini in funzione di giudice del Lavoro, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 14 gennaio 2025), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 287/2023 vertente
TRA
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Gianluigi Giannuzzi Cardone ed elettivamente domiciliata telematicamente alla pec del difensore: Email_1
RICORRENTE
Contro
(P.I.: in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro p.t.;
in persona del Dirigente generale Controparte_2
p.t.; in persona del Controparte_3
Dirigente p.t.; tutti con il patrocinio dei dott.ri , , e dal Dirigente CP_4 Controparte_5 CP_6
Scolastico Prof. dai ed elettivamente domiciliati presso l' Persona_1 [...]
in Trav. La Controparte_7 CP_3
Crucca n. 1 – Loc. Baldinca;
RESISTENTE
1
OGGETTO: carta docenti.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex. Art. 414 c.p.c., parte ricorrente ha adito il Tribunale di Tempio Pausania chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che l'art. 1 comma 121 Legge
2015/107 e s.m.i., così come il D.P.C.M. del 23.09.2015 e D.P.C.M. del 28.11.2016 attuativi del medesimo art. 1 comma 122 Legge 2015/107, ricomprendono all'interno della individuata “area docenti” anche il personale non di ruolo ovvero voglia disapplicare detta normativa nella parte in cui esclude dal conseguimento del beneficio formativo il personale non di ruolo con contratti di lavoro a termine recanti scadenza al 31 agosto (supplenza annuale) o al 30 giugno (supplenza fino al termine delle attività didattiche) e per l'effetto; 2 accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, quale docente in servizio a tempo determinato per i contratti di lavoro a termine meglio specificati al punto sub 1) in narrativa, da intendersi ritrascritti, di ottenere per ciascuno dei suddetti anni scolastici il beneficio economico di €. 500,00 annui di cui alla “Carta Elettronica ex art. 1, comma
121, della Legge n. 107/2015” e per l'effetto;
3. condannare, pertanto, il a Controparte_1 riconoscere in favore della ricorrente tramite il riferito Bonus Carta Docente la somma di € 2.500;
4. condannare le resistenti al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre accessori come per legge con attribuzione in favore del procuratore antistatario”.
A fondamento della domanda ha allegato di aver prestato servizio alle dipendenze del
[...]
, con la qualifica di docente supplente, nei seguenti periodi (doc.1): Controparte_1
- Anno scolastico 2016/2017: dal 14.10.2016 al 30.06.2017;
- Anno scolastico 2017/2018: dal 25.09.2017 al 30.06.2018;
- Anno scolastico 2018/2019: dal 04.10.2018 al 30.06.2019;
- Anno scolastico 2019/2020: dal 24.09.2019 al 31.08.2020;
- Anno scolastico 2020/2021: dal 18.09.2020 al 31.08.2021.
Che alla data del presente ricorso, l'ultima sede di servizio è ricadente nel circondario di competenza territoriale dell'adito Tribunale.
Nel merito, ha diffusamente argomentato la ricorrenza dei presupposti normativi e richiamato numerosi precedenti giurisprudenziali intervenuti in materia a cui si rinvia per esigenze di sintesi.
Costituitosi, il resistente ha eccepito la prescrizione per gli anni scolastici 2016/2017 e CP_1
2017/2018, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “In via preliminare: - Accertare e dichiarare la prescrizione del diritto vantato da parte ricorrente per il periodo anteriore al
2 quinquennio, ai sensi dell'art. 2948, n. 4) c.c. in relazione gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018, per le ragioni di cui in narrativa, al punto 1 della presente memoria, con conseguente detrazione, dall'importo richiesto dalla suddetta ricorrente, di € 1.000,00, relativo alle annualità 2016/2017 e
2017/2018, per cui è interamente maturata la prescrizione del diritto al beneficio vantato. nel merito:
- Contrariis reiectis;
- Rigettare il ricorso ex art. 414 cpc per i motivi di cui al punto 2 in espositiva;
- Con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di lite.”.
Nel merito ha diffusamente argomentato il difetto di ricorrenza dei presupposti per ottenere il beneficio richiesto, a cui si rinvia per esigenze di sintesi.
La causa è stata istruita documentalmente.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.
Il ricorso deve essere accolto parzialmente per le ragioni che seguono.
In primo luogo, devono essere richiamati i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 29961/2023 del 27.10.23 enunciati in ordine alla spettanza della carta docente, alla sua natura e alla prescrizione:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della
L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta,
3 salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”;
5) “19. Nel valutare la questione sulla prescrizione deve intanto richiamarsi la natura pecuniaria dell'obbligazione, quale sopra ritenuta.
Ciò consente di riportare la stessa alla fattispecie di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. relativa appunto a ciò che deve "pagarsi".
Quanto al punto - in sé più delicato - della periodicità, quale tratto qualificante per l'applicazione della prescrizione breve, la valutazione non può avere riguardo al fatto che, rispetto al singolo docente, la maturazione del diritto si abbia in ragione di un singolo anno scolastico.
Ci si deve riferire, in proposito, ai principi che ispirano il risalente orientamento per cui "criterio informatore della disciplina della prescrizione dei crediti previsti dal n. 1 al n. 4 dell'art. 2948 c.c. è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, non richieste tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni siano periodiche in relazione ad un'unica causa", sicché tipiche prestazioni periodiche sono quelle relative alle retribuzioni e ad altri emolumenti, da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi in dipendenza del rapporto di lavoro, che ne costituisce "l'unica causa solutoria... non influendo sul suo decorso la saltuarietà o meno della prestazione lavorativa" (Cass.
4 dicembre 1982, n. 6615 e, poi, Cass. 11 gennaio 1988, n. 108).
In breve, il pagamento "di scopo" di cui consiste la Carta Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne abbiano diritto e rispetto a ciò è dato meramente CP_1
occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito.
D'altro canto questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine
4 quinquennale, non decennale, di prescrizione. Diversamente, si verificherebbe una discriminazione
"alla rovescia", nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio
2020, n. 10219)”….
6) “(segue) la decorrenza.
20. Come si è appena detto, il diritto dei docenti titolari di supplenze annuali nei termini di cui alla
L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, è da riconoscere sulla base di un'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma Eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro.
Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma Eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa (Corte di Giustizia 9 settembre 2003, Consorzio Fiammiferi, punto 49).
20.1 Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.”.
Ciò posto, nel caso di specie il primo atto interruttivo è rappresentato dalla notifica del ricorso avvenuta in data 19.06.2023, con la conseguenza che il diritto per gli anni scolastici 2016/2017 e
2017/2018 è da ritenersi prescritto.
Infatti, poiché la prescrizione dell'azione di adempimento decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi, il termine quinquennale di prescrizione per il beneficio relativo all' a.s. 2016/2017 è maturato il 30.11.2021 mentre quello relativo all' a.s. 2017/2018 è maturato il 14.10.2022.
Infatti, ai sensi dell'art. 5 co. 2 DPCM 28 novembre 2016, il primo giorno in cui il docente poteva esercitare il diritto con riferimento all' a.s. 2016/2017 era il 30.11.2016, con la conseguenza che il credito di parte ricorrente relativo al suddetto anno scolastico, in assenza di diffida/notifica del ricorso, si è prescritto il 30.11.2021
Relativamente agli anni scolastici successivi, parte ricorrente ha comprovato di aver svolto l'incarico conformemente ai sopra menzionati parametri indicati dalla Suprema Corte (inizio prima del 31.12 sino al 30.6).
Pertanto, la domanda è da accogliersi per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.
5 Per l'effetto, alla docente di ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica e cioè mediante l'assegnazione materiale della carta docenti poiché solo con il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1 co. 121 L. n. 107 cit.).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario, in ragione del valore della controversia, considerata l'attività svolta e la serialità del contenzioso ai sensi del DM n. 55/14 e s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara la prescrizione del diritto di parte ricorrente relativamente agli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018;
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021;
- condanna il convenuto ad erogare a parte ricorrente la prestazione oggetto di causa, CP_1
previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma pari ad euro 1.500,00, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
- condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte CP_1 ricorrente, liquidate in complessivi € 1.030,00 per esborsi e compensi professionali (non è stato computato il valore della fase istruttoria non essendo stata svolta attività in tal senso), oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'avv.
Gianluigi Giannuzzi Cardone dichiaratosi antistatario.
Tempio Pausania, 17/01/2025
Il giudice
Ugo Iannini
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