Decreto cautelare 23 novembre 2016
Ordinanza cautelare 5 dicembre 2016
Sentenza 31 maggio 2017
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Accoglimento
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Ordinanza collegiale 8 ottobre 2024
Decreto presidenziale 14 ottobre 2024
Inammissibile
Sentenza 6 febbraio 2026
Ordinanza collegiale 6 febbraio 2026
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- 1. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/
FATTO 1. La ricorrente chiede l'ottemperanza c.d. "per equivalente", della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6983/2024. 2. Argomenta sulla propria legittimazione attiva e sull'interesse al ricorso, si sofferma sui contenuti della sentenza n. 6983/2024 e sulla sua mancata esecuzione. Conclude per la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni nella misura indicata pari ad euro 23.815.000,00. 3. Hanno resistito al gravame, eccependone l'inammissibilità e, comunque, chiedendone il rigetto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a. 4. Alla camera di consiglio …
Leggi di più… - 2. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/ · 19 febbraio 2026
FATTO 1. La ricorrente chiede l'ottemperanza c.d. "per equivalente", della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6983/2024. 2. Argomenta sulla propria legittimazione attiva e sull'interesse al ricorso, si sofferma sui contenuti della sentenza n. 6983/2024 e sulla sua mancata esecuzione. Conclude per la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni nella misura indicata pari ad euro 23.815.000,00. 3. Hanno resistito al gravame, eccependone l'inammissibilità e, comunque, chiedendone il rigetto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a. 4. Alla camera di consiglio …
Leggi di più… - 3. Aiuti di Stato: il divieto vige anche per le imprese pubblicheRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 5 settembre 2024
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Processo amministrativo: l'interveniente ad adiuvandum non può proporre ricorso in ottemperanza Consiglio di Stato, sezione V, 6 febbraio 2026, n. 961 Processo amministrativo: il termine per appellare le sentenze di ottemperanza è dimidiato Consiglio di Stato, sezione VII, 28 gennaio 2026, n. 706 Processo amministrativo: il ricorso in ottemperanza è esperibile anche per i decreti definitivi di liquidazione del compenso spettante al difensore in gratuito patrocinio Consiglio di Stato, sezione III, 27 gennaio 2026, n. 691 Processo amministrativo: inammissibile il ricorso in ottemperanza non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede reale dell'Amministrazione debitrice …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 06/02/2026, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00961/2026REG.PROV.COLL.
N. 09539/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9539 del 2024, proposto da Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori - ANAV, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Colapinto, Filippo Colapinto, con domicilio eletto presso lo studio Carlo Colapinto in Roma, via Panama, 74;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Gestione Commissariale per le Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l., non costituita in giudizio;
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Santini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, non costituita in giudizio;
Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Zoppini, Giulia Boldi, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Zoppini in Roma, piazza di Spagna n. 15;
per l’ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6983/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., e di Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l.;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 il Cons. AN EL e uditi per le parti gli avvocati Colapinto Carlo, Santini, Zoppini, Boldi e dello Stato Palmieri;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente chiede l’ottemperanza cd. “per equivalente”, della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6983/2024.
2. Argomenta sulla propria legittimazione attiva e sull’interesse al ricorso, si sofferma sui contenuti della sentenza n. 6983/2024 e sulla sua mancata esecuzione. Conclude per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento dei danni nella misura indicata pari ad € 23.815.000,00.
3. Hanno resistito al gravame, eccependone l’inammissibilità e, comunque, chiedendone il rigetto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l., Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
4. Alla camera di consiglio del 12 giugno 2025 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
5. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. e Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva dell’Associazione ricorrente, interveniente ad adiuvandum nel solo grado di appello del giudizio, a proporre ricorso in ottemperanza.
6. L’eccezione è fondata.
7. Secondo il consolidato orientamento del Consiglio di Stato legittimate, in via generale ed esclusiva, alla proposizione del giudizio di ottemperanza sono tutte e solo le parti la cui domanda sia stata accolta nel giudizio di cognizione concluso con la pronuncia oggetto della domanda di esecuzione, e non tutte quelle che abbiano tratto comunque un vantaggio dalla medesima pronuncia, dal momento che il ricorso d'ottemperanza costituisce un rimedio volto ad ottenere l'esecuzione di una pronuncia giurisdizionale che abbia accolto una propria precedente domanda e che sia rimasta ineseguita (Consiglio di Stato, Sez. V, 4 giugno 2020, n. 3519).
Nel giudizio di ottemperanza le parti conservano la stessa posizione processuale che rivestivano nel giudizio di cognizione (Cons. Stato, sez. IV, 25 giugno 2010, n. 4096), atteso che l’esecuzione della sentenza costituisce un obbligo dell’amministrazione che corrisponde al diritto che il ricorrente vittorioso vanta e che diviene attuale, qualora lo stesso agisca per l’esecuzione della sentenza, salvo il caso del ricorso di ottemperanza per chiarimenti, al quale è legittimata anche l’amministrazione soccombente che abbia dubbi sulle modalità dell’esecuzione.
7.1. La carenza di legittimazione all'azione di ottemperanza concerne anche l'interveniente ad adiuvandum in quanto titolare di una posizione giuridica soltanto collegata o dipendente da quella del ricorrente principale (in termini Consiglio di Stato, Sez. IV, 24 novembre 2016, n. 4946).
8. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese, vista la complessità della vicenda sottesa all’azione volta all’ottemperanza della sentenza n. 6983/2024, possono essere compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
ES LA, Presidente
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
AN EL, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN EL | ES LA |
IL SEGRETARIO