Sentenza 31 ottobre 2024
Massime • 3
In materia di impugnazioni, l'indicazione di motivi generici nel ricorso in appello non può essere superata mediante l'integrazione effettuata a mezzo di memorie presentate in sede di discussione o di motivi aggiunti depositati nei termini di legge.
Risponde a titolo di concorso nel delitto di usura colui che, essendo consapevole delle condizioni alle quali la pattuizione dovrà essere conclusa, mette in contatto l'usuraio con l'usurato, anche su richiesta di quest'ultimo, che gli abbia rappresentato la propria necessità di un prestito.
La recidiva, per la quale non sia stato applicato aumento di pena o della quale non si sia tenuto conto nel giudizio di comparazione con eventuali attenuanti, deve ritenersi non accertata e riconosciuta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/10/2024, n. 2425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2425 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2024 |
Testo completo
02425-25 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da -Presidente - Sent. n. sez. 2000/2024 ROSSELLA CATENA UP 31/10/2024 ALFREDO GUARDIANO R.G.N. 24583/2024 LUCIANO CAVALLONE Relatore - PAOLA BORRELLI DANIELA BIFULCO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: RB ET NI nato a [...] il [...] BE RA nato a [...] il [...] OC ZO nato a [...] il [...] AN NI nato a [...] il [...] AN ZO nato a [...] il [...] RI ER nato a [...] il [...] Di OC FA nato a [...] il [...] NA QU nato a [...] il [...] RI IG nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/12/2023 della Corte d'appello di Salerno Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Paola Borrelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GASPARE STURZO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi per manifesta infondatezza degli stessi. Uditi i difensori: Avv. Loredana Tulino, per RB ET NI, BE RA, RI ER E NA QU, che si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l'accoglimento. Avv. Mauro Porcelli, per ZO AN, che si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l'accoglimento. Avv. NI AN, per AN NI, AN ZO, RI IG e Di OC FA che si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l'accoglimento. Avv. Bruno Larosa, per ZO OC, che si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata deliberata il 22 dicembre 2023 dalla Corte di appello di Salerno, che ha riformato parzialmente la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno che, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato alla pena di giustizia NI RB ET, RA BE, OC, NI AN, ZO AN, ZO ER RI, FA Di OC, IG RI e QU NA (oltre a PE OC, NI NG e AL RE, oggi non ricorrenti), per una serie di reati commessi nel contesto dell'appartenenza, della vicinanza o delle alleanze con il clan camorristico operante nella cittadina di Scafati e riconducibile a PE OC. Stando alla ricostruzione in fatto che si deve ai Giudici di merito, PE OC, dopo un lungo periodo di carcerazione, aveva riorganizzato il clan già capeggiato dal suocero NC AT (ancora detenuto), con affiliazione di nuovi soggetti al fine di acquisire il controllo del Comune di Scafati, scontrandosi con le cosche AN e RI-RE, che, benché localizzate in Comuni vicini, avevano intanto acquisito predominio dell'area di riferimento del clan AT. Di seguito, le condanne riportate in primo grado dagli odierni ricorrenti e la relativa riforma in appello, ove avvenuta. NI RB ET: condannato in primo grado quale partecipe del clan OC e concorrente nelle tentate estorsioni aggravate ai danni di NI LO, CI EN e PE RA, AR BI, ND SI e LI CO e nelle estorsioni aggravate consumate ai danni di quest'ultimo; la riforma in appello ha riguardato solo il trattamento sanzionatorio. 2 RA BE: condannato in primo grado quale partecipe del clan OC, concorrente nel reato di porto di arma comune da sparo (con esclusione dell'aggravante mafiosa), nei reati di detenzione e porto di arma da guerra e nelle estorsioni aggravate, consumate e tentate, ai danni di LI CO;
la riforma in appello ha riguardato solo il trattamento sanzionatorio. ZO OC: condannato in primo grado quale concorrente nella tentata estorsione aggravata ai danni di LI CO;
la riforma in appello ha riguardato solo il trattamento sanzionatorio. NI AN: condannato in primo grado quale concorrente nel reato di illecita concorrenza ai danni di FA VI e RI SA QU e tentata estorsione ai danni di PE RA;
la riforma in appello ha riguardato il riconoscimento della continuazione esterna con i reati oggetto di sentenza definitiva e nella conseguente rideterminazione della pena. ZO AN: condannato in primo grado quale concorrente nel reato di tentata estorsione aggravata ai danni di RI SA QU e FA VI;
la riforma in appello è consistita nell'esclusione della recidiva e nella conseguente rideterminazione della pena. ER RI: condannato in primo grado quale partecipe del clan OC;
la Corte di appello ha confermato integralmente la sentenza di primo grado. FA Di OC: condannato in primo grado per tentata usura ed estorsione ai danni di LI CO;
la Corte di appello ha confermato integralmente la sentenza di primo grado. QU NA: condannato in primo grado per i reati di partecipazione al clan OC e di detenzione e porto di armi comuni da sparo;
la Corte di appello ha riformato la sentenza di primo grado, prosciogliendo l'imputato per divieto di secondo giudizio quanto ai reati in materia di armi e riconoscendo la continuazione esterna tra la partecipazione associativa e detti reati, come oggetto della diversa sentenza che aveva determinato l'improcedibilità. IG RI: condannato in primo grado per il reato di estorsione aggravata ai danni di TO De LU, la Corte di appello ha confermato la decisione di prime cure, ritenendo che, tra le statuizioni del Giudice dell'abbreviato, vi fosse anche il riconoscimento della recidiva.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello hanno proposto ricorso gli imputati predetti, con il ministero dei rispettivi difensori di fiducia. 3 3. NI RB ET, RA BE e QU NA hanno presentato ricorso a mezzo del comune difensore di fiducia Avv. Guido Sciacca, che ha redatto un atto unico.
3.1. Il primo motivo di ricorso riguarda il solo NA, si riferisce alla condanna per il reato associativo e lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla valutazione dei motivi di appello diretti a confutare la tesi dell'esistenza del sodalizio e dell'appartenenza associativa del ricorrente. Dopo una premessa teorica sul dovere di motivazione del Giudice di appello, il ricorso rievoca le argomentazioni che, nell'impugnativa di merito, erano state adoperate per sostenere che non vi fosse una struttura associata, ma solo relazioni bilaterali» e ricorda che altri giudici avevano escluso l'aggravante mafiosa in relazione della tentata estorsione ai danni di IperG. A dire del ricorrente, la sua collaborazione con OC era terminata con il suo arresto e, quando essa era in corso, si affiancava a quella di NI PA, tuttavia assolto in primo grado dalla fattispecie associativa, pronunzia che darebbe luogo ad un potenziale contrasto di giudicati;
RB ET, RI e BE sarebbero subentrati nella compagine successivamente alla sua incarcerazione ed il ricorrente neanche li conosceva, donde non vi era il numero minimo per costituire l'aggregato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Altro argomento critico sviluppato dal ricorrente attiene all'enfasi posta dal Collegio di appello sull'accollo in capo a OC delle spese legali relative a NA, accollo reputato un indicatore di legami solidaristici tipici delle associazioni per delinquere di stampo mafioso, mentre si sarebbe trattato solo di mezzo per assicurare al capoclan l'«incolumità giuridica» circa la sua un responsabilità per i due episodi estorsivi. L'impugnativa indugia, quindi, sull'errore della Corte territoriale a proposito della ritenuta commissione, da parte di NA, di plurimi fatti estorsivi a beneficio del clan giudicati in altro procedimento, mentre si tratterebbe di un unico episodio. Il ricorso, infine, si sofferma sul vaglio, attuato dalla Corte di merito, delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia TT, valorizzate contra reum nonostante il dichiarante avesse ammesso di non conoscere NA, benché la difesa avesse dimostrato che, prima delle rivelazioni del collaboratore, erano apparsi articoli su internet circa la vicinanza dei fratelli NA a OC e, infine, ad onta delle contraddizioni del suo narrato e della mancanza di altre dichiarazioni convergenti, visto che altri collaboratori non avevano indicato il ricorrente quale partecipe, dato di fatto erroneamente ritenuto neutro dalla Corte distrettuale. 4 3.2. Il secondo motivo di ricorso riguarda il solo BE condannato in primo grado quale partecipe del clan, per reati in materia di armi e per le estorsioni aggravate, consumate e tentate, ai danni di LI CO e denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio sulla partecipazione associativa del ricorrente. Premettendo che, nell'atto di appello, si era invocata l'applicazione del cosiddetto criterio organizzatorio, che avrebbe escluso la partecipazione di BE alla cosca, la Corte distrettuale avrebbe errato in quanto non sarebbe stata accertata né l'affectio societatis, né il fattivo inserimento del ricorrente nella compagine mediante l'attribuzione di un ruolo specifico;
al contrario, la sua partecipazione associativa è stata evinta solo dalla detenzione di alcune armi (alcune non funzionanti) e dalla partecipazione peraltro dubbia al pestaggio - di una vittima di usura. La Corte di merito ha poi valorizzato, quale elemento a carico, un presunto rapporto amicale con PE OC quale indicatore della conoscenza, in capo al ricorrente, della destinazione delle armi agli interessi del clan, mentre tale conoscenza sarebbe stata smentita dalle indagini;
in più - conclude il ricorrente il ruolo di custode era stato trasferito a Gino Santarpia, il quale, ciò nonostante, non era stato coinvolto nell'addebito associativo. In ordine al pestaggio ai danni di LI CO, Giudice dell'abbreviato l'aveva ritenuto sintomatico della partecipazione associativa solo per BE e non per altri concorrenti e, per altri imputati che rispondevano di un solo reato- fine, aveva escluso la partecipazione associativa. Il ricorrente, quindi, si diffonde specificamente nella critica della valutazione che la Corte distrettuale ha fatto del riconoscimento fotografico della persona offesa del reato di cui al capo 37), che in dibattimento aveva avuto esito negativo, sicché ne discenderebbe la necessità di annullare la sentenza impugnata per la tentata estorsione ai danni di LI CO e la conseguente, ulteriore necessità di annullare la sentenza impugnata quanto al reato associativo.
3.3. Il terzo motivo di ricorso concerne solo NI RB ET condannato quale partecipe al clan, concorrente nelle tentate estorsioni aggravate ai danni di NI LO, CI EN e PE RA, AR BI, ND SI e LI CO e nelle estorsioni aggravate consumate ai danni di quest'ultimo e lamenta anch'esso violazione di legge e vizio di motivazione circa il giudizio in ordine alla sua partecipazione associativa. - ――RB ET si legge nel ricorso è stato condannato per una partecipazione che si sarebbe concretizzata nel giro di soli quindici giorni, peraltro quando la cosca non si era ancora costituita secondo quando statuito 5 dalla sentenza n. 244 del 2019 (e secondo quanto ritenuto dalla stessa polizia giudiziaria) ed aveva partecipato da solo e senza il supporto di altri all'estorsione ai danni di MA NO.
3.4. Il quarto motivo di ricorso riguarda RB ET e BE e denunzia vizio di motivazione in ordine alla negazione delle circostanze attenuanti generiche. Era stata ignorata la valenza positiva che avevano sia la scelta del rito abbreviato, sia la personalità degli imputati, tutt'altro che trasgressiva.
4. NA ha proposto ricorso anche a mezzo dell'Avv. NN CO, che ha formulato un unico motivo, che lamenta mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al giudizio circa l'appartenenza associativa e al trattamento sanzionatorio. In primo luogo, la sentenza impugnata sarebbe carente nella misura in cui la Corte distrettuale non avrebbe enucleato gli indicatori del contributo causale di NA al sodalizio. In secondo luogo, la decisione avversata sarebbe viziata quanto al trattamento sanzionatorio, perché aveva applicato due volte l'aumento per la continuazione per i reati già giudicati e non aveva motivato la quantificazione;
inoltre il dispositivo confliggerebbe con la motivazione, giacché nel primo К sembravano essere state concesse le circostanze attenuanti generiche;
la data della sentenza sarebbe, infine, sbagliata.
5. ER RI condannato in primo grado quale partecipe del clan OC - ha presentato ricorso con il ministero dell'Avv. Guido Sciacca.
5.1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio sulla partecipazione associativa del ricorrente. La Corte di appello avrebbe dovuto prescindere da un'adesione supina alla tesi dell'accusa (evitando di ricercare e valorizzare solo gli elementi che potessero confermarla, trascurando quelli a discarico) ed avrebbe invece dovuto esaminare criticamente il materiale probatorio, che conduceva ad escludere che vi fosse continuità tra il vecchio sodalizio capeggiato dal suocero di PE OC, RA AT IO di cui RI faceva parte- e quello - oggi sub iudice. Secondo il ricorso, quella della Corte distrettuale sarebbe stata un'esegesi creativa delle fonti di prova, individuando RI come stakeholder, cioè mediatore tra vari gruppi camorristici. Nonostante uno specifico motivo di appello prosegue il ricorrente la Corte territoriale avrebbe errato nel - vagliare le dichiarazioni di due collaboratori di giustizia, prescindendo dalle regole enucleate dalla giurisprudenza di legittimità e trascurando la circostanza 6 che LI e TT avevano riferito di fatti avvenuti quando già si trovavano in carcere da molto tempo. In particolare, quanto a LI, la Corte di merito non avrebbe dato riscontro alla doglianza secondo cui egli aveva riferito su circostanze direttamente conosciute solo sino al 9 novembre 2016, mentre, per il resto, si trattava di dichiarazioni de relato su quanto appreso da NI AN, mai escusso a conferma, l'attentato presso l'abitazione di OC e le dinamiche che quest'ultimo aveva generato risalivano al giugno 2017, allorquando LI era detenuto da mesi, - il collaboratore di giustizia aveva indicato RI come portatore delle "imbasciate" di AT, donde il ricorrente era uomo di fiducia del primo e non di OC, -> la collocazione di RI nel clan OC sarebbe smentita dalle dichiarazioni di altro collaboratore di giustizia, AS TT, che non lo aveva indicato nell'organigramma del sodalizio sub iudice. Altro aspetto degno di censura della decisione avversata consisterebbe nella valorizzazione contra reum del rapporto di amicizia tra OC e RI e nell'essere quest'ultimo una persona nota nel territorio di Scafati. Quanto al ruolo di mediatore di RI, l'interpretazione dell'intercettazione del 19 dicembre 2017 sarebbe errata, in quanto l'unico a parlare dei rapporti con il clan AN era PE OC, mentre il ricorrente si era limitato ad ascoltare;
analoga conversazione era avvenuta tra OC e ZO PO che, però, non era stato ritenuto partecipe all'associazione. mostrataLa sentenza impugnata avrebbe equivocato la deferenza nell'ambiente a RI, dovuta non già all'appartenenza camorristica, ma a una mera questione anagrafica. In definitiva sostiene il ricorrente il suo compito era quello di mero recettore delle confidenze altrui ed anche il ruolo di mediatore che aveva svolto nel litigio tra PE OC, IG AR e OS AN, da una parte, e RA RE, dall'altra, era dovuto solo al fatto di essere conosciuto da tutti i contendenti e di aver voluto mettere in atto il proprio spirito paterno, al fine di evitare che un banale litigio tra ragazzi degenerasse.
5.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 416-bis e 378 cod. pen. ed esordisce con un inciso teorico sui caratteri della partecipazione associativa. A seguire, il ricorso ritorna sulla questione dell'intervento di RI, richiesto da OC, nel dissidio sorto all'interno del gruppo che aveva visto 7 protagonista RA RE, erroneamente ritenuto ininfluente sulla tenuta dell'autorità di OC quale capoclan. Al più gli elementi a disposizione avrebbero potuto condurre ad una condanna per il reato di cui all'art. 378 cod. pen.
5.3. Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione dell'art. 99 cod. pen. perché il riconoscimento della recidiva non sarebbe supportato da alcuna motivazione, in spregio agli insegnamenti delle Sezioni Unite di questa Corte.
6. ZO OC IO di PE, condannato quale concorrente nella tentata estorsione aggravata ai danni di LI CO ha impugnato la sentenza della Corte di appello con il ministero degli Avvocati Bruno Larosa e AS Autieri.
6.1. Il primo motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione e violazione di legge (artt. 546, 125, 603, 533 cod. proc. pen. e 110 cod. pen.) in ordine alla conferma del giudizio di penale responsabilità. Il motivo in esame premette, alle vere e proprie considerazioni critiche avverso la sentenza della Corte distrettuale, le ragioni che erano state poste a sostegno dell'appello e quelle che la medesima Corte ha utilizzato per disattenderle;
il ricorso rievoca, poi, l'acquisizione del verbale delle dichiarazioni rese dalla persona offesa nel dibattimento celebrato a Nocera Inferiore, sostenendo che la Corte di merito si sarebbe sottratta al dovuto sforzo valutativo quanto alle implicazioni di tali dichiarazioni di cui il ricorso riporta ampi stralci - circa il coinvolgimento nel misfatto di ZO OC, che in dibattimento non era stato riconosciuto dalla vittima. La sentenza impugnata prosegue il
- ricorrente -
sarebbe altresì viziata quanto all'altra ratio decidendi del giudizio di colpevolezza dell'imputato, vale a dire quella concernente il concorso morale prestato all'azione altrui, di cui non era stata individuata né la componente oggettiva né quella soggettiva, così come non era stato operato il dovuto distinguo con la connivenza non punibile.
6.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente spiega che aveva eccepito, con l'atto di appello, la violazione dell'art. 522 cod. proc. pen., perché il Giudice dell'abbreviato aveva riqualificato la tentata usura di cui al capo 36) nel reato di tentata truffa (assolvendolo da quest'ultimo addebito) e perché, pertanto, era venuta meno la connessione essenziale con le estorsioni consumate e tentate di cui al capo 37), donde il fatto per cui OC era stato condannato sarebbe diverso da quello descritto. Al contrario, il fatto a lui addebitato doveva essere riqualificato nei delitti o di lesione о di violenza privata. La Corte distrettuale avrebbe liquidato 8 frettolosamente la doglianza prosegue l'impugnativa affermando che quello del Giudice dell'udienza preliminare era stato un mero lapsus calami e che la sentenza di primo grado aveva invece operato solo una riqualificazione da usura consumata a usura tentata. Il ricorrente passa, quindi, a dolersi delle mancate implicazioni liberatorie dell'assoluzione per la tentata usura anche quanto alle tentate estorsioni, lamentando, infine, la stessa riqualificazione da usura consumata a usura tentata.
6.3. Il terzo motivo di ricorso lamentando violazione di legge e vizio di motivazione ritorna sulla questione della riqualificazione da usura a truffa di cui alla sentenza di primo grado e afferma che quello del Giudice di prime cure non sarebbe stato un mero lapsus calami, quindi di un errore materiale, ma una statuizione che andava impugnata dal pubblico ministero.
6.4. Il quarto motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione a proposito della negazione delle circostanze attenuanti generiche e della commisurazione della pena, rispetto alle quali la Corte distrettuale avrebbe omesso di valorizzare una serie di circostanze favorevoli, tra cui l'incensuratezza e il ruolo minore pur riconosciuto al prevenuto.
6.5. Il quinto motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Anche in questo caso, il fulcro della doglianza è preceduto da una rievocazione delle censure contenute nell'atto di appello e della risposta della Corte di merito, seguite dall'osservazione critica secondo cui quest'ultima avrebbe mancato di investigare sulle intenzioni dell'imputato.
6.6. Il sesto ed ultimo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla circostanza che la pena non era stata commisurata all'unico episodio, tra i vari indicati al capo 37), di cui OC era stato ritenuto responsabile e che la Corte territoriale non aveva tenuto conto del ruolo minore pure attribuitogli.
7. Il ricorso proposto nell'interesse di FA Di OC condannato è a firma dell'Avv. per tentata usura ed estorsione ai danni di LI CO - AL Piscino.
7.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità dell'imputato per i reati che gli sono ascritti. Il ricorrente esordisce con una parentesi teorica sulla prova indiziaria e sulle regole di interpretazione delle intercettazioni, dopodiché rappresenta che non aveva avuto alcun interesse economico nella vicenda, che era stato un mero 9 intermediario, avendo svolto quasi una funzione di garante, che non aveva partecipato alle fasi più cruente e che cercava di preservare la propria incolumità quando esortava la persona offesa a pagare.
7.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge quanto al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Trattandosi di minaccia "silente" assume il ricorrente - l'aggravante nel caso di specie non doveva essere riconosciuta in quanto l'imputato non faceva parte del sodalizio, il che avrebbe reso necessario un quid pluris, che non vi era stato.
7.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ad onta della condotta collaborativa tenuta dal ricorrente, del contributo minimo fornito (legato alla pregressa conoscenza di OC) e a dispetto della mancata confessione.
8. NI AN condannato per concorso nel reato di illecita concorrenza ai danni di FA VI e RI SA QU e tentata estorsione ai danni di PE RA ha presentato ricorso a mezzo - dell'Avv. NI AN. L'unico motivo di ricorso deduce erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen. perché la Corte di appello avrebbe disatteso gli insegnamenti di Sezioni Unite n. 35852 del 2018 e non avrebbe prima aumentato la pena per i reati satellite e poi applicato il criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. (sì da giungere alla pena finale di venti anni di reclusione), e ciò sul presupposto che il reato più grave era coperto da giudicato. A sostegno della tesi circa l'erroneità di tale statuizione, il ricorrente riporta un tratto di una sentenza della Corte di appello di Napoli e la massima di una sentenza della prima sezione penale di questa Corte. -9. Il ricorso di ZO AN condannato quale concorrente nel - è a firma reato di tentata estorsione aggravata ai danni di FA VI - dell'Avv. Mauro Porcelli.
9.1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente sostiene che le intercettazioni poste a base del giudizio di responsabilità sarebbero state erroneamente valorizzate dal Giudice dell'abbreviato prima e dalla Corte di appello poi, pur essendo insufficienti a sostenere l'accusa a carico dell'imputato: egli non era stato mai presente agli incontri e non aveva partecipato alla concertazione del misfatto, né aveva posto in essere alcuna condotta attiva rilevante. Il ricorrente sostiene altresì che le 10 dichiarazioni di FA VI sarebbero false, tardive ed ispirate a ragioni di autotutela perché: -la persona offesa voleva tacere il fatto di essere stato lui stesso a chiedere l'aiuto di AN di fronte alle richieste estorsive di PE OC;
AN, a Natale 2017, non poteva sapere dell'acquisto delle autorizzazioni delle slot machines da parte di VI, siccome avvenuto in epoca successiva al 20 febbraio 2018; -dalle intercettazioni si ricaverebbe che OC non era a conoscenza delle trattative per la cessione delle quote tra IG e VI;
-lo stesso VI aveva affermato che la richiesta gli era stata formulata tramite IG, sebbene si fosse, poi, rifiutato di pagare. A dire del ricorrente, tutti questi temi sono stati pretermessi dalla Corte distrettuale, che ha aderito acriticamente alla sentenza di primo grado. _La sentenza impugnata sarebbe manifestamente illogica prosegue il ricorso laddove la Corte territoriale ha prima dato atto che VI si era _ rivolto a AN per evitare di essere taglieggiato, salvo poi sostenere che l'incontro tra VI e AN era stato fortuito. Il motivo si conclude con lo sviluppo di considerazioni teoriche in materia di tentativo punibile, di ragionamento probatorio e di interpretazione delle intercettazioni.
9.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., perché sarebbe rimasto inesplorato il tema dei vantaggi che l'associazione avrebbe ricevuto dalla commissione del reato e quello del metodo, tanto più che la persona offesa aveva resistito alla pretesa estorsiva.
9.3. Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, non sorretto dalla dovuta motivazione. 10. Il ricorso di IG RI è a firma dell'Avv. Michele Sarno. 10.1. Il primo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione quanto alla negazione delle circostanze attenuanti generiche e al riconoscimento della recidiva specifica e reiterata. A proposito del primo aspetto, sarebbero state pretermesse la confessione resa con dichiarazione scritta, nell'ambito di altro procedimento, relativamente ai fatti già giudicati e a quelli oggi al vaglio del Collegio e la circostanza che i fatti oggi a lui ascritti erano stati tutti commessi subito dopo l'efferato omicidio del padre, che lo aveva molto segnato. 11 In ordine alla recidiva, la Corte distrettuale avrebbe mancato di motivare adeguatamente;
inoltre, la circostanza, riconosciuta dai Giudici di appello, che la recidiva non era stata considerata nel calcolo della pena attuato dal Giudice dell'abbreviato farebbe propendere per un'esclusione della stessa già in primo grado. 10.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio. In particolare, il ricorrente insiste sulla disparità di trattamento quanto alla pena inflitta a AR RI, nonostante, nei processi già definiti che li avevano visti entrambi condannati, AR avesse riportato una pena più bassa. Tale circostanza non poteva essere dedotta nei motivi di impugnazione perché la sentenza a carico di AR RI non era ancora passata in giudicato. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono tutti inammissibili, ad eccezione di quello di IG RI, che è parzialmente fondato.
1. Per non appesantire la trattazione dei singoli ricorsi, è opportuno indicare i principi cui il Collegio si è attenuto nello scrutinio sulle impugnazioni degli f imputati e che più largamente sono stati applicati nel vaglio svolto, sia quanto alle doglianze concernenti il giudizio di colpevolezza che con riferimento a quelle sul trattamento sanzionatorio, onde poterli poi semplicemente richiamare nei paragrafi successivi e chiarirne, di volta in volta, la specifica incidenza quanto alle singole posizioni.
1.1. Buona parte delle doglianze è versata in fatto, contravvenendo all'esegesi fatta propria anche dalle Sezioni Unite secondo cui, nel giudizio presso la Corte di cassazione, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali;
l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha, infatti, un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di a riscontrare cassazione essere limitato per espressa volontà del legislatore - l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione 121 2 impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, se non, in quest'ultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catena devolutiva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005, in motivazione;
Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione;
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Non vi è spazio, dunque, per l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzia che trova precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). In quest'ottica si collocano anche le pronunzie secondo le quali, pur a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola e altri, Rv. 238215).
1.2. In secondo luogo, ha avuto un ruolo cruciale nell'odierna decisione anche il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). E' mancato, infatti, rispetto ad alcuni motivi di ricorso, l'ineludibile dialogo critico con gli snodi argomentativi che la Corte territoriale ha adoperato per giungere alla decisione sul singolo punto devoluto, dialogo indispensabile per evitare che il ricorrente persegua una propria linea ricostruttiva e censoria, che contesti la decisione ma non lo specifico percorso logico-giuridico che la giustifica.
1.3. Quanto al versante sanzionatorio, il Collegio ha ritenuto di attestarsi, rispetto alle molteplici doglianze circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sull'esegesi secondo cui il giudice, quando nega la concessione del benefico in parola, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o 13 rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 01; Sez. 3, n. - 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Fatta questa premessa, è possibile, ora, passare all'esame dei singoli ricorsi.
2. I ricorsi dell'Avv. Guido Sciacca per QU NA, NI RB ET e RA BE 2.1. Il primo motivo riguarda il solo QU NA, che contesta la condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla valutazione dei motivi di appello diretti a confutare la tesi circa l'esistenza della compagine e la sua appartenenza associativa. Ebbene, il Collegio reputa che il ricorso sia manifestamente infondato e aspecifico, in quanto la sentenza impugnata dedica un'ampia e ragionata rassegna critica alle fonti di prova circa l'esistenza di una struttura associativa camorristica (pagg. 19 e segg.), rispetto alla quale il ricorrente nulla dice, salvo appuntarsi sull'esclusione della circostanza aggravante mafiosa in altro processo. f Ora, a prescindere dall'assoluta carenza di confronto critico con la motivazione sull'esistenza del sodalizio e sulla sua natura camorristica, se la sentenza a cui fa riferimento NA è la n. 244 del 2019 (più volte evocata in altri ricorsi), allora anche in questo caso le argomentazioni sono reiterative di temi critici già affrontati nell'appello e aspecifiche rispetto al costrutto offerto dalla Corte territoriale a pag. 56, laddove ha spiegato come, ferma restando la non vincolatività di una sentenza resa in altro procedimento, ciò che segna la distanza tra le due delibazioni è la differente mole e natura degli elementi oggetto della piattaforma probatoria, in questo processo ben più corposi. Quando, poi, il ricorrente sviluppa nuovamente la tesi già propugnata nell'atto di appello secondo cui vi sarebbero stati solo "rapporti bilaterali" con OC e il suo arresto avrebbe segnato la fine di tali rapporti, donde, nel tempo in cui questi ultimi si erano dispiegati, non vi sarebbe stato il numero minimo per costituire un'associazione per delinquere sviluppa ― un'argomentazione inconferente e ancora una volta sorda a quanto si legge nella sentenza impugnata. La Corte di appello, infatti, a proposito della censura circa l'inesistenza dell'associazione per mancanza del numero minimo a causa dell'arresto di NA, ha innanzitutto osservato che quest'ultima evenienza non è di per sé indicativa della rescissione del vincolo associativo, la cui perduranza, nel caso di specie, è testimoniata dall'assistenza legale che 14 OC aveva assicurato al ricorrente e dal sostegno economico garantito ai familiari del detenuto all'indomani della sua incarcerazione;
detti elementi sono stati reputati fortemente sintomatici del perdurante inserimento del beneficiario dell'aiuto nella compagine e, quindi, razionalmente considerati contra reum, a prescindere dalla lettura alternativa che il ricorrente tenta di accreditare, vale a dire che si trattasse del prezzo pagato da OC per garantirsi l'impunità da eventuali aneliti delatori di NA. D'altra parte, così ragionando, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio ripetutamente sancito da questa Corte, secondo cui il sopravvenuto stato detentivo dell'associato non esclude la permanenza della partecipazione al sodalizio, che viene meno solo in caso di cessazione della consorteria criminale ovvero nelle ipotesi, positivamente acclarate, di recesso o esclusione del singolo associato (tra le più recenti Sez. 6, n. 1162 del 14/10/2021, dep. 2022, Di Matteo, Rv. 282661 02; Sez. 2, n. 8461 del 24/01/2017, De Notaris, Rv. 269121 01; Sez. 1, n. 46103 del 07/10/2014, - Caglioti, Rv. 261272 01; Sez. 2, n. 17100 del 22/03/2011, Curtopelle e altri, Rv. 250021 01). In particolare come ricordato nella sentenza Caglioti - evocando Sez. 1, n. 12907 del 23/11/2000, Boscolo e altri, Rv. 218440 01- in determinati contesti delinquenziali, i periodi di detenzione sono accettati dai sodali come prevedibili eventualità le quali, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo e alla programmazione delle sue attività e, dall'altro, non fanno cessare la disponibilità a riassumere un ruolo attivo non appena venga meno il forzato impedimento (in termini anche Sez. 4, n. 2893 del 07/12/2005, dep. 2006, Attolico, Rv. 232883 01); impedimento che, come - chiarito dalla sentenza Boscolo, talora la stessa organizzazione ha cura di abbreviare, per quanto possibile, fornendo un'adeguata assistenza legale e predisponendo a tal fine i fondi necessari, proprio come avvenuto nel caso di NA. Ciò non significa che il vincolo debba essere ritenuto necessariamente perpetuo;
a questo riguardo, nella sentenza Di Matteo si legge che, una volta dimostrata l'adesione al sodalizio, occorre accertare un fatto specifico e - concreto dal quale desumere la rescissione del legame, quale può essere, a titolo meramente esemplificativo, un lungo periodo di detenzione senza che siano stati mantenuti i contatti, una contrapposizione interna all'associazione cui sia conseguito l'allontanamento di uno dei sodali, nonché fatti oggettivi quali il trasferimento in luogo distante da quello in cui opera la consorteria, sempre che non vi siano elementi dai quali desumere la continuità della partecipazione. Il precedente in esame ha avuto tuttavia cura di specificare che quanto affermato in punto di continuità del vincolo associativo non comporta affatto che vi sia una 15 sorta di inversione dell'onere probatorio, per effetto della quale spetterebbe all'imputato dimostrare il fatto negativo di non far più parte dell'associazione, ma ha chiarito che a quest'ultimo è richiesto esclusivamente un onere di allegazione di fatti circostanziati da sottoporre poi al vaglio del giudicante. Nel caso in esame, tale onere di allegazione non è stato assolto da NA nelle fasi di merito come nel ricorso per cassazione, laddove l'unico argomento agitato a discarico è stato quello dell'avvenuto arresto. Ma non è tutto. Il ricorso omette di affrontare un'altra, significativa argomentazione a carico che si legge alle pagg. 57 e 58 della sentenza impugnata - argomentazione che neutralizza la portata scagionante della tesi della mancanza del numero minimo di associati vale a dire che il sodalizio, benché numericamente ridotto, poteva contare anche su altri adepti, quali ER RI e RA BE, nonché sui fratelli CE (contro i quali si è proceduto separatamente). Circa il "contrasto di giudicati" che discenderebbe dalla definitività della sentenza di condanna del ricorrente sancita dal mancato accoglimento del ricorso sub iudice rispetto all'assoluzione di NI PA dall'addebito associativo, la Corte di appello, alle pagg. 91 e 92, ha offerto una motivazione non allorché e non specificamente contrastata ha manifestamente illogica sottolineato, da una parte, la non perfetta sovrapponibilità delle due posizioni e, dall'altra, che, quand'anche le posizioni dei due fossero identiche, la Corte di merito non sarebbe vincolata alla decisione liberatoria del Giudice di prime cure. Nella parte in cui l'impugnativa indugia sull'errore della Corte territoriale a proposito della ritenuta commissione, da parte di NA, di plurimi fatti estorsivi a beneficio del clan giudicati in altro procedimento, mentre si tratterebbe di un unico episodio, essa patisce due limiti, legati alla natura della doglianza, che è in sostanza quella di un travisamento della prova. Ebbene, tale vizio si configura quando il Giudice utilizzi un'informazione inesistente o ometta la valutazione di una prova e sempre che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nella motivazione;
si ricorda altresì che tale vizio, intanto può essere dedotto, in quanto siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate e sempre che il ricorrente non le abbia solo parzialmente considerate a sostegno delle sue ragioni e ne abbia adottato una lettura atomistica, scevra da un non inquadramento di insieme (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri, Rv. 256723; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552). Il ricorso che contenga una censura di tal fatta, inoltre, deve vedere o l'allegazione materiale dell'atto confluito nel 16 procedimento e che si lamenta travisato o la precisa indicazione della sua collocazione all'interno del fascicolo trasmesso dal Giudice a quo. Ebbene, un primo limite del ricorso di NA concerne proprio l'allegazione e l'indicazione predette, che nella specie mancano. In secondo luogo, quand'anche la Corte di appello avesse errato nel riferirsi a più estorsioni piuttosto che a un solo episodio, l'errore non appare decisivo nell'economia della sentenza impugnata, non concernendo un elemento di valutazione correggendo il quale la pronunzia avversata perderebbe irrimediabilmente di solidità. A proposito della porzione del ricorso che contesta l'affidabilità della delazione del collaboratore di giustizia TT, il ricorrente indugia su inammissibili considerazioni di merito e, ancora una volta, non si confronta con quanto la Corte distrettuale ha diffusamente esposto alle pagg. 94 e segg. in risposta alle doglianze formulate dalla difesa nell'atto di appello;
osservazioni che vanno dalla rimarcata non indispensabilità delle dichiarazioni di TT nella piattaforma probatoria a carico di NA alla verifica di credibilità personale e di affidabilità del racconto del collaboratore, anche con riferimento ad elementi di dissonanza che la difesa aveva evidenziato rispetto alle dichiarazioni di altri collaboratori. Insomma, una motivazione ampia e completa, al cospetto della quale il ricorrente si limita a una generica reiterazione delle obiezioni critiche già formulate e adeguatamente disattese dalla Corte di merito 2.2. Il secondo motivo di ricorso concerne la posizione di RA BE condannato in primo grado quale partecipe del clan, per reati in materia di armi e per le estorsioni aggravate, consumate e tentate, ai danni di LI CO e denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio sulla partecipazione associativa del ricorrente. Anche il ricorso di BE è inammissibile perché versato in fatto e del tutto f privo di confronto con le argomentazioni che si apprezzano alle pagg. 63 e segg. della sentenza impugnata, cui la Corte di appello ha affidato una motivazione robusta e nelle quali è confluito il raccordo ragionato di tutti gli indicatori della a mero titolo sua appartenenza associativa;
a questo proposito si ricordano esemplificativo della ricchezza di argomenti vagliati dalla Corte distrettuale, ma senza assecondare la sollecitazione del ricorrente a scendere nel merito della la custodia delle armi al medesimo affidate e messe a regiudicanda disposizione dell'intero clan, le confidenze ricevute da OC concernenti delicati fatti di rilievo per l'esistenza della compagine malavitosa, l'utilizzo del pronome "noi" da parte di OC quando questi parlava a BE delle vicende associative, l'eloquente apprensione manifestata dal capoclan, anche per le sorti di BE, dopo il presunto pentimento di RB ET, nonché la partecipazione del ricorrente al pestaggio di LI CO. 17 In ordine all'incoerenza decisoria che il ricorso lamenta perché il Giudice dell'abbreviato aveva ritenuto il pestaggio ai danni di LI CO sintomatico della partecipazione associativa solo per BE e non per altri concorrenti che rispondevano di un solo reato-fine e che erano stati assolti in primo grado dal reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., la doglianza è reiterativa rispetto a quanto sancito dalla Corte territoriale, che ha correttamente osservato di non essere vincolata, in termini di coerenza, dalla decisione del Giudice di prime cure assunta quanto ad altre posizioni (sulla cui assoluzione non può intervenire perché non oggetto di impugnazione da parte del pubblico ministero, pur ritenendola errata perché contrastante con le fonti di prova). Circa le implicazioni liberatorie del mancato riconoscimento di BE da parte di LI CO nel dibattimento celebrato a carico dei coimputati, il ricorso è, ancora una volta, aspecifico rispetto alla motivazione della Corte di appello (pagg. 69 e segg.), nella parte in cui quest'ultima ha spiegato che l'esito negativo del riconoscimento di BE da parte della vittima registratosi nel dibattimento del processo parallelo si spiegava con la circostanza, debitamente segnalata anche dalla persona offesa/testimone in quel frangente, che le foto che gli erano state mostrate erano, a differenza di quelle esibite dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini, in bianco e nero;
tanto, unito alla circostanza che erano intanto passati sei anni dal fatto e che invece le dichiarazioni rese nel corso delle indagini erano state rese a breve distanza temporale dagli eventi ed erano molto precise quanto alla presenza e agli atteggiamenti di ciascuno, ha fatto ragionevolmente propendere la Corte distrettuale per un giudizio di affidabilità del riconoscimento del ricorrente, giudizio cui quest'ultimo non fa che opporre una richiesta di rivalutazione del merito della regiudicanda che, come f più volte affermato, non può avere seguito in questa sede (cfr, supra, § 1.1.).
2.3. Il terzo motivo di ricorso concerne il solo NI RB ET condannato quale partecipe al clan, concorrente nelle tentate estorsioni aggravate ai danni di NI LO, CI EN e PE RA, AR BI, ND SI e LI CO e nelle estorsioni e lamenta anch'esso violazione aggravate consumate ai danni di quest'ultimo - di legge e vizio di motivazione circa il giudizio in ordine alla sua partecipazione associativa. Anche questa ragione di ricorso è inammissibile, perché l'impugnativa accenna ad alcune argomentazioni di merito, senza tuttavia sviluppare un reale e puntuale costrutto critico da opporre al complesso motivazionale della decisione avversata che si legge alle pagg. 78 e segg. della sentenza impugnata e che si nutre, a giustificazione del giudizio di appartenenza associativa, di plurimi indicatori di formidabile eloquenza, quali il ruolo dell'imputato di esattore delle 18 estorsioni, la partecipazione al pestaggio della persona offesa LI CO, la preoccupazione generata in PE OC dalla notizia della sua collaborazione con la giustizia diffusasi dopo l'arresto, nonché la copertura legale ed economica assicurata da quest'ultimo al ricorrente e alla sua famiglia all'indomani della sua incarcerazione. Venendo, infine, all'argomentazione critica ancora una volta legata alla dissonanza tra la condanna di RB ET per il reato associativo in questo processo e il contenuto della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare di Salerno n. 244 del 2019, si richiamano le stesse osservazioni circa l'irrilevanza a discarico della predetta decisione svolte supra al par.
2.1. quanto al NA.
2.4. Le doglianze di BE e RB ET confluite nel quarto motivo del ricorso a firma dell'Avv. Sciacca concernenti il difetto motivazionale che vizierebbe la sentenza impugnata quanto alla negazione delle circostanze attenuanti generiche sono manifestamente infondate a aspecifiche quando - fanno leva sulla scelta del rito abbreviato da parte degli imputati. come sottolineato, rispettivamente, alle pagg. 75 Innanzitutto tale scelta e 90 della sentenza impugnata non può valere all'imputato sia la riduzione - premiale ex art. 442 cod. proc. pen. che un apprezzamento di meritevolezza nell'ottica dell'art. 62-bis cod. pen. A questo riguardo va in questa sede richiamato e ribadito il principio secondo cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non può fondarsi sulla scelta di definire il processo nelle forme del rito abbreviato, che implica ex lege il riconoscimento di una predeterminata riduzione della pena, poiché, in caso contrario, la stessa circostanza comporterebbe due distinte conseguenze favorevoli all'imputato (Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, Di Puccio, Rv. 277271 - 01; Sez. 2, n. 24312 del 25/03/2014, Diana e altri, Rv. 260012 - 01; Sez. 4, n. 6220 del 19/12/2008, dep. 2009, Lanza, Rv. 242861 01). D'altra parte questa conclusione è avvalorata dalla natura processuale della riduzione per il rito abbreviato, giacché, se è vero che la giurisprudenza di questa Corte e della Corte Costituzionale ne ha esaltato le ricadute sul versante sostanziale dati gli effetti in bonam partem - sul trattamento sanzionatorio che l'accesso al rito determina tuttavia ciò è accaduto «essenzialmente nella prospettiva della applicazione della legge più favorevole al reo», come ricordato da Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818 01, in motivazione. Valenza processuale che rende la riduzione per la scelta del rito abbreviato estranea sia, a monte, al profilo della determinazione legale della pena conformata dal legislatore in proporzione al disvalore del fatto- reato (cfr. Sez. U Savini, cit., § 12: «[...] non sarebbe corretto affermare che, in quanto incidente sulla pena, la diminuzione per l'abbreviato afferisce al piano della determinazione legale. La previsione processuale non è ispirata alla 19 necessità di ridefinire il valore del tipo»); sia, a valle, al profilo concernente la commisurazione della sanzione in proporzione alle caratteristiche del fatto-reato commesso, alla personalità del colpevole e alle altre circostanze che possono orientare il Giudice nell'individuazione della pena da infliggere, nell'ambito della cornice individuata dal legislatore. I ricorsi sono poi, del tutto aspecifici rispetto all'analisi rigorosa svolta dalla Corte territoriale alle pagg. 74 e 75 per BE e alle pagg. 89 e 90 per RB ET dei plurimi fattori negativi di valutazione che hanno - sconsigliato la concessione del beneficio richiesto, fattori involgenti sia la gravità dei fatti di cui i prevenuti rispondono, sia la personalità allarmante testimoniata dai precedenti registrati a carico di ciascuno. Si tratta, a ben vedere, di motivazioni analitiche e decisamente oltre lo standard argomentativo richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte (su cui cfr. supra, par. 1.3.) 3. Il ricorso proposto nell'interesse di NA dal codifensore NN che contesta il giudizio circa l'appartenenza associativa dell'imputato e CO - trattamento sanzionatorio è ugualmente inammissibile e tale sul - inammissibilità è resa evidente, fin dall'impostazione dell'argomento di censura perché senza le dovute specificazioni lamenta tutti i vizi di motivazione di - cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. A questo riguardo, il Collegio ricorda che Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 DO (non massimata sul punto) ha puntualizzato che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di - inammissibilità, del ricorso di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio;
i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, infatti, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione.
3.1. Ma non è tutto. Il ricorso è inammissibile, quando contesta il giudizio di responsabilità, anche perché, oltre ad essere in parte intrinsecamente generico, è anche aspecifico rispetto ai plurimi indicatori della partecipazione di NA al clan di cui già si è scritto al par. 2.1., cui si rinvia.
3.2. Quando, poi, il ricorrente fa notare che la data della sentenza impugnata riportata in calce al dispositivo («22 dicembre 2024») errata, il 20 ricorso è generico perché, da una parte, non chiarisce a quale fine faccia rilevare l'anomalia e, dall'altra, si appunta su un evidente lapsus calami, come evincibile dalla circostanza incontestata che la decisione è stata deliberata il 22 dicembre 2023, dato peraltro ricavabile, oltre che dal verbale di udienza, anche dall'intestazione della stessa sentenza, che reca la data esatta.
3.3. Avuto riguardo, in particolare, al trattamento sanzionatorio, il Collegio rappresenta quanto segue.
3.3.1. La parte, in primo luogo, lamenta che la Corte di appello, nel calcolo degli aumenti per i reati satellite oggetto della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno n. 244 del 2019, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Salerno con sentenza n. 490 del 2020, avrebbe duplicato la pena inflitta per la continuazione con il reato di cui al capo 11) di quel procedimento. Orbene, il ricorso non è, sul punto, autosufficiente perché la sentenza già definitiva della Corte di appello Salerno n. 490/20 non è allegata al ricorso, né viene indicato dove reperirla all'interno del fascicolo processuale. Tale difetto ha una precisa ripercussione sull'ammissibilità del ricorso, in quanto è principio acquisito nella giurisprudenza di questa Corte che, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419 - 01; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432 01; sul dovere di autosufficienza in generale Sez. 4, n. 46979 del - 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053) ovvero quantomeno nell'indicazione precisa della collocazione di essi all'interno del fascicolo (Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994). Il Collegio ribadisce in questa sede che tali principi non possono dirsi superati dall'entrata in vigore dell'art. 165-bis, comma 2 disp. att. cod. proc. pen. cit., secondo cui, in caso di ricorso per cassazione, copia degli atti "specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e) del codice", è inserita a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato in separato fascicolo da allegare al ricorso, prevedendosi che, nel caso in cui tali atti siano mancanti, ne sia fatta attestazione. Tale previsione normativa, infatti, non esonera il ricorrente dall'onere di indicare nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo, che ne consenta la pronta individuazione da parte della cancelleria, organo amministrativo al quale non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l'interpretazione del ricorso. In 21 concreto tale indicazione non può che tradursi proprio per l'impossibilità di demandare alla valutazione discrezionale dell'organo amministrativo la selezione degli atti che il ricorrente intende allegare nella richiesta alla cancelleria del - giudice che ha emesso il provvedimento impugnato di allegare, al ricorso da trasmettere alla Suprema Corte, la copia degli atti in questione, che la cancelleria provvederà a inserire in apposito fascicolo, ove non fossero stati già trasmessi, o di cui attesterà la mancanza, ove non risultino presenti nella documentazione processuale. Ovviamente le indicate modalità non impediscono al ricorrente di procedere alla integrale allegazione o trascrizione nel ricorso degli atti di cui lamenta l'inadeguata valutazione da parte del giudice di merito (Sez. 5, Cossu e Sez. 2, Talamanca, citt.). La mancanza della ridetta allegazione è tanto più rilevante laddove la lettura della sentenza impugnata (pag. 99) non è, sul punto, sufficientemente eloquente dell'esistenza dell'errore denunziato, dal momento che, se è vero che al capo 11) sono collegati due distinti aumenti, è altrettanto vero che, quanto al secondo aumento, è specificato che esso è relativo al «reato di ricettazione di cui al capo 11)», donde il ricorrente avrebbe dovuto mettere il Collegio nella condizione di verificare se, all'interno del capo 11), fossero indicati due diversi reati.
3.3.2. Quanto alla dedotta mancanza di motivazione circa la quantificazione degli aumenti ex art. 81, comma 2, cod. pen., la Corte osserva che, se, effettivamente, una motivazione analitica manca, la parte, non allegando la sentenza definitiva né specificando natura e gravità dei singoli reati come ricostruite in quella pronunzia, non ha assolto, ancora una volta, al dovere di specificità, non consentendo di vagliare la proporzione tra gli aumenti ed i rapporti con ciascuna cornice edittale di cui hanno scritto le Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 01. - 3.4. Circa il presunto dissidio tra dispositivo e motivazione a proposito delle circostanze attenuanti generiche, il Collegio rileva che non si apprezza alcun contrasto sul punto nella sentenza impugnata, giacché la Corte di appello ha ricordato, a pag. 99, che all'imputato erano già state concesse le circostanze attenuanti generiche in primo grado, circostanze considerate prevalenti sulla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis comma 3, cod. pen., notazione corretta, come si evince sia dal dispositivo che dalla motivazione della sentenza di primo grado (cfr. pagg. 164 e 168 di quest'ultima).
4. Anche il ricorso presentato nell'interesse di ER RI è inammissibile. 22 che concerne il giudizio circa la sua 4.1. primo motivo di ricorso appartenenza al clan OC è versato in fatto ed è privo di confronto con -- il quadro delineato dalla Corte distrettuale alle pagg. 102 e segg. della sentenza impugnata, nelle quali è stata ricostruita la continuità tra il contributo di RI al clan capeggiato da NC AT e quello offerto al neonato clan OC, come emerso dalla convergenza tra le dichiarazioni del collaboratore di giustizia LI e le intercettazioni, in particolare quanto ai colloqui di RI ON OC e alla vicenda RE. Innanzitutto il ricorso non pare affrontare con la dovuta specificità l'argomentazione della Corte distrettuale che ha sottolineato l'affidabilità del contributo di LI, siccome fonte dichiarativa privilegiata sia per collocazione ed esperienza criminale maturata anche direttamente con OC, sia per vicinanza familiare con quest'ultimo, sia per la precisione delle sue rivelazioni;
alle censure dell'appellante circa la conoscenza solo de relato delle vicende riferite agli inquirenti da parte di LI, la Corte distrettuale ha ribattuto con un argomento forte, vale a dire quello secondo cui il collaboratore di giustizia era a conoscenza di fatti ben precisi non già per averli appresi da altri soggetti non escussi, ma perché attinti dal suo patrimonio personale di conoscenza quale soggetto intraneo all'ambiente criminale dei soggetti accusati. Sempre a proposito delle rivelazioni di LI e a smentire l'anomalia motivazionale che riguarderebbe la sentenza impugnata sul punto, la Corte di appello ha spiegato la predicata divergenza con le dichiarazioni di TT (che non aveva indicato RI come intraneo al clan OC), evidenziando come il silenzio del collaboratore su RI potesse essere spiegato dalla circostanza che TT poteva non aver percepito l'immanenza del ruolo del ricorrente, deputato ad un apporto strategico da consigliere o da paciere di contrasti interni piuttosto che ad un contributo nella commissione dei reati-fine come cellula operativa sul territorio. Il Collegio rileva, poi, sempre in risposta alle doglianze del ricorrente e ribadendo che non è questa sede per ridiscutere del merito, che la valorizzazione contra reum del ruolo rivestito da RI nella risoluzione della querelle tra i giovani AR e AN, da una parte, e RA RE, dall'altra, è frutto di una valutazione del tutto immune da vizi logici;
i Giudici di appello hanno osservato, a quest'ultimo riguardo, che l'affidamento dell'incarico pacificatore proprio al ricorrente è particolarmente eloquente sia della fiducia di OC nei suoi riguardi, sia del ruolo rivestito nell'associazione e del suo prestigio criminale, che lo poneva nella condizione di imporre la soluzione del contrasto (che coinvolgeva anche il IO di uno storico personaggio apicale), legittimamente sostituendosi al capoclan. 23 Fatte queste precisazioni che riguardano l'impostazione del ricorso e la tenuta motivazionale della sentenza impugnata, tutto il resto delle osservazioni critiche che si leggono nell'impugnativa in esame non può essere affrontato perché trattandosi di questioni di fatto vagliarne il concreto trascenderebbe i confini del giudizio di legittimità come precisati supra al par. 1.1. --4.2. Il secondo motivo di ricorso che ritorna sul vaglio riguardante la partecipazione associativa del ricorrente - patisce gli stessi limiti del motivo che precede, donde si richiamano le considerazioni già in precedenza svolte.
4.3. Il terzo motivo di ricorso di RI che lamenta l'assenza di ― motivazione circa la recidiva è manifestamente infondato, dal momento che la Corte distrettuale ha offerto, a pag. 108 della sentenza impugnata, una motivazione rispondente ai canoni richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte, rimarcando l'esistenza di pregresse condanne per reati predatori della stessa - indole di quelli oggetto dell'attività del sodalizio sub iudice e l'eloquenza del - nuovo addebito come indicatore di una progressione della "carriera" associativa di RI. Ne consegue che contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso la Corte di appello ha dato piena attuazione all'esegesi di legittimità secondo cui occorre che il riconoscimento della recidiva sia motivato e che la valutazione del giudice non si fondi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, ma si articoli in un esame concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., del rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, e nella verifica se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito, quale fattore criminogeno, sulla commissione dei reati sub iudice, escludendo che si tratti di ricaduta occasionale (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignani, Rv. 284425; e le motivazioni di Sez. U, n. 32318 del 30/3/2023, Rv. 284878, Sabbatini;
Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319; Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664; Sez. U, 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838).
5. Non si sottrae alla scure dell'inammissibilità neanche il ricorso di ZO OC, IO di PE.
5.1. Il primo motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione e violazione di legge (artt. 546, 125, 603, 533 cod. proc. pen. e 110 cod. pen.) in ordine alla conferma del giudizio di penale responsabilità. Il Collegio deve innanzitutto prendere atto che il motivo soffre di una non corretta impostazione, nel momento in cui lamenta la violazione delle disposizioni sopra indicate perché, come più volte osservato da questa Corte ― e ribadito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, DO, Rv. 24 280027) - non è consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione degli artt. 192, 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza. Aggiunge il Collegio che la teorizzazione di questo principio ben si attaglia anche alla denunzia della violazione delle altre norme processuali agitate nel ricorso, quelle, cioè, di cui agli artt. 603 e 533 cod. proc. pen. pen. A parte questo aspetto, il ricorso è aspecifico rispetto a molteplici aspetti che la Corte di merito ha considerato e sottolineato quali elementi a carico, finendo per reiterare le doglianze dell'appello e per dialogare criticamente con le fonti di prova attività non consentita nel giudizio di cassazione piuttosto - che con la restituzione di esse attuata nella decisione avversata. Innanzitutto il contributo materiale all'azione estorsiva. Ebbene, a questo riguardo il ricorso trascura il complesso del ragionamento probatorio, che ha esaltato in chiave colpevolista il coinvolgimento di ZO OC fin dalle fasi iniziali del contatto di CO con il padre PE per la concessione del prestito, seguendone le evoluzioni, dalla richiesta iniziale al ripensamento della persona offesa;
anzi si legge nella sentenza impugnata era stato proprio il - ricorrente ad informarsi presso la filiale bancaria di appoggio circa la copertura degli assegni dati a garanzia dalla vittima, appurando l'affronto" che CO aveva fatto al padre e che aveva poi dato luogo, insieme al rifiuto della persona offesa di accettare le condizioni imposte, alla pesante ritorsione violenta avvenuta in un contesto in cui era stato proprio ZO OC a convocare la persona offesa. Non solo. Insistendo sul mancato riconoscimento di ZO OC quale coautore del pestaggio da parte della vittima, registratosi nel dibattimento a carico dei coimputati, il ricorso tenta di contrastare pur senza - denunziare, nelle forme e nei modi previsti, un travisamento della prova un dato probatorio netto esaltato dai Giudici di appello, vale a dire che CO, in ognuna delle escussioni, aveva sempre collocato il ricorrente sulla scena del crimine e lo aveva indicato come attore nelle violenze subite, pur contraddicendosi solo rispetto ad una circostanza marginale, ossia la posizione specifica dell'imputato (pagg. 117-118 della sentenza impugnata). Peraltro anche la spiegazione che la Corte distrettuale ha offerto circa le lamentate divergenze non patisce vizi logici e, anzi, risponde ad una massima di esperienza generalmente riconosciuta, allorché si è attribuita maggiore fedeltà alle 25 dichiarazioni di CO rese nelle fasi iniziali dell'iter giudiziario, piuttosto che a quelle raccolte a distanza di tempo. Venendo alla seconda delle rationes decidendi della pronunzia impugnata - quella concernente l'apporto morale del ricorrente all'azione estorsiva va prima di tutto rilevato che la Corte territoriale ha più volte precisato di non recedere rispetto alla ricostruzione del contributo di ZO OC come coautore materiale del misfatto. In ogni caso, la Corte ha offerto anche questa ulteriore giustificazione della condanna dell'imputato, che non è contrastata specificamente dal ricorso;
in particolare, la Corte ha evidenziato come la sola presenza del OC sul luogo del pestaggio, senza avere mai manifestato la volontà di dissociarsi e di interrompere l'azione criminale che ben sapeva per - avere seguito anche la fase antecedente essere posta a sostegno di una pretesa del tutto illecita, costituisca una condotta che va al di là della connivenza non punibile. In altri termini come chiarito dalla Corte di merito con rigore logico-argomentativo quella di OC non era una presenza casuale, ma egli era convolto nei contatti e nelle fasi precedenti (e questo era noto certamente a PE OC ed era noto alla vittima), donde la sua presenza, quand'anche non avesse avuto un ruolo attivo nel pestaggio, era comunque idonea sia a rafforzare l'intento criminoso di chi aveva agito, sia ad attribuire all'azione una maggior forza intimidatoria sulla vittima, che si vedeva al cospetto di più persone. Detta conclusione si pone in linea con gli insegnamenti di questa Corte secondo cui, ai fini della configurabilità del concorso di persone nel delitto di estorsione, è sufficiente anche la semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogo dell'esecuzione del reato, quando sia servita a fornire all'autore del fatto stimolo all'azione o maggior senso di sicurezza nel proprio agire, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa (Sez. 2, n. 28895 del 13/07/2020, Massaro, Rv. 279807 - 01; Sez. 2, n. 50323 del 22/10/2013, Massaro, Rv. 257979 - 01).
5.2. Il secondo motivo di ricorso che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione ed è incentrato sulle implicazioni della derubricazione del reato di cui al capo 36) attuata dal Giudice di prime cure è manifestamente infondato.
5.2.1. Innanzitutto come correttamente osservato dalla Corte territoriale è errata l'idea che l'attuale ricorrente aveva sostenuto nell'atto di appello, vale - a dire che il Giudice del rito abbreviato aveva derubricato l'usura ai danni di LI CO di cui al capo 36) in tentata truffa (come si legge a pag. 22 del ricorso), dal momento che quello che è scritto nella motivazione della sentenza di primo grado è, con tutta evidenza, un lapsus calami, come si evince dalla lettura dell'intera motivazione sul punto e come si trae dal dispositivo, dove è indicata la riqualificazione da usura consumata a usura tentata. 26 5.2.2. In secondo luogo, una volta assodato che la riqualificazione che aveva investito il reato sub capo 36) era nei termini suddetti, non si comprende prima di tutto come l'attuale ricorrente, assolto dal reato di cui al capo 36) per non aver commesso il fatto, possa dolersi di tale riqualificazione, in disparte la circostanza che la riqualificazione dalla fattispecie consumata a quella tentata di un reato non comporta una mutamento della contestazione tale da avere implicazioni ex art. 522 cod. proc. pen.
5.2.3. In terzo luogo, il ricorso non coglie nel segno neanche nella parte in cui ha inteso sostenere che la riqualificazione in tentativo del reato di cui al capo 36) avrebbe determinato una diversità del fatto quanto alla tentata estorsione di cui al capo 37), della quale risponde, ovvero allorquando ha comunque predicato ricadute in bonam partem di tale riqualificazione sull'estorsione. ―Non si comprende né lo spiega il ricorrente come la circostanza che l'accordo usurario non fosse stato raggiunto possa tratteggiare diversamente la condotta estorsiva ritenuta all'esito del giudizio rispetto a quella contestata, sol perché quest'ultima si riferiva al raggiungimento dell'accordo, che nel concreto si era accertato non essersi concluso. A questo riguardo, giova precisare che la lettura del combinato disposto degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. non può prescindere dall'esegesi che ne ha offerto questa Corte, anche a Sezioni Unite. Secondo il Supremo consesso, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di RA, Rv. 205619; in termini, cfr. Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Ogbeifun Hope, Rv. 281477; Sez. 2, n. 34969 del 10/05/2013, Caterino e altri, Rv. 257782; Sez. 5, n. 9347 del 30/01/2013, Baj e altro, Rv. 255230; Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012, dep. 2013, Domizi e altri, Rv. 254888; nonché le motivazioni di Sez. 5, n. 31680 del 22/05/2015, Cantoro, Rv. 264673). Ed è innegabile. né lo - nega il ricorrente che, nel corso dell'intero procedimento l'imputato ha avuto - la possibilità di difendersi rispetto all'azione di pressione sulla vittima che gli veniva contestata, a prescindere dall'esito di quella e di altre condotte precedenti 27 e successive (che non gli sono addebitate) quanto alla scelta di CO di accedere o meno all'accordo usurario.
5.2.4. Venendo alle adombrate implicazioni liberatorie della riqualificazione quanto al giudizio di responsabilità per la tentata estorsione, non si comprende neanche come la derubricazione dell'usura da consumata a tentata potesse incidere sulla natura estorsiva della pretesa, del tutto sine causa, avanzata nei confronti di LI CO (che doveva restituire anche la somma che non aveva mai ricevuto), pretesa attuata anche con l'aggressione di cui risponde ZO OC. Sul punto la Corte territoriale, a pag. 121 della sentenza impugnata, ha offerto una risposta del tutto razionale alla corrispondente doglianza dell'appello, risposta non aggredita dal ricorrente, che si limita ad agitare la necessità di una riqualificazione dell'estorsione nei delitti o di lesione o di violenza privata.
5.3. Il terzo motivo di ricorso che ritorna sulla questione della presunta riqualificazione da usura a truffa di cui alla sentenza di primo grado e afferma che quello del Giudice di prime cure non sarebbe stato un mero lapsus calami _ è inammissibile per le ragioni esposte al precedente par. 5.2., cui si rinvia.
5.4. Il quinto motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla negazione delle circostanze attenuanti generiche e alla commisurazione della pena.
5.4.1. Riguardo al primo aspetto, facendo tesoro dell'esegesi illustrata nella parte generale al § 1.3., la motivazione della Corte territoriale (pag. 122) risulta inattaccabile, giacché essa ha fondato la propria posizione negatoria sulla violenza riservata alla vittima.
5.4.2. Rispetto al trattamento sanzionatorio, la doglianza è manifestamente К infondata, giacché la Corte di appello ha dato conto delle connotazioni fattuali che sorreggono la scelta sanzionatoria (ancorando la valutazione all'oggettiva gravità dei fatti, cfr. pag. 122 della sentenza impugnata). D'altronde l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).
5.5. Il quinto motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. 28 A questo riguardo il Collegio osserva che il ricorso è aspecifico quanto al ragionamento sviluppato dalla Corte di merito a pag. 76 (a proposito di BE, ma con considerazioni che involgono la posizione di tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dei fatti con le modalità adoperate), che ha evidenziato come le modalità della convocazione della vittima presso il luogo teatro di fatti, la presenza di più persone, oltre che l'evocazione della propria statura criminale nei confronti della persona offesa fossero tutte condizioni per il concretizzarsi di quel metodo mafioso che costituisce una delle due ragioni di riconoscimento della circostanza aggravante in parola. Per questa ragione il ricorso è, in parte qua, inammissibile e ciò esimerebbe dalla necessità di soffermarsi sul concorrente profilo dell'agevolazione mafiosa. Su questo aspetto si ritiene comunque che la motivazione non sia manifestamente illogica in quanto il fatto che la circostanza aggravante sia stata riconosciuta agli altri ricorrenti (tra cui PE OC), lascia ritenere sufficiente a giustificarne la condivisione la vicinanza parentale con il capo - della compagine e la collocazione della condotta realizzata nell'ambito della nota area di interesse criminale della cosca. Sul punto si rammentano gli insegnamenti di Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, CI, Rv. 278734 01, secondo cui la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe;
con la precisazione che la sentenza CI ha reputato sufficiente, in punto di consapevolezza, anche il mero dolo eventuale, evincibile da elementi di fatto emersi dalle indagini.
5.6. Il sesto motivo di ricorso, che ritorna sulla pena, lamenta che quest'ultima non era stata commisurata all'unico, tra i vari episodi indicati al capo 37), in cui ZO OC era stato effettivamente coinvolto e che comunque la Corte territoriale non aveva tenuto conto del ruolo minore pure attribuitogli. Ebbene, il motivo di ricorso è manifestamente infondato, giacché non vi è stato alcun aumento per la continuazione (cfr. pag. 122 della sentenza impugnata). Per il resto si richiama quanto sostenuto al § 5.4.2. 6. I❘ ricorso di FA Di OC è destinato anch'esso all'inammissibilità. -6.1. Il primo motivo di ricorso che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità dell'imputato per i reati di tentata usura ed estorsione ai danni di LI CO è portatore di - 29 un'inammissibile ricostruzione alternativa delle secondo una vicenda reinterpretazione del tutto sorda alla definizione del suo ruolo che si legge alle pagg. 111 e segg. della sentenza impugnata. In vari, articolati passaggi, la Corte di appello ha valorizzato contra reum la convergenza tra le accuse della persona offesa LI CO e le intercettazioni, che avevano restituito l'immagine di Di OC come di un soggetto artefice del contatto tra CO (alla ricerca di un prestito) e PE OC e sempre al corrente delle trattative nonché e questo è un argomento di grande eloquenza presente al pestaggio della - vittima ed egli stesso autore di una parte delle percosse;
nonché latore anche delle minacce successive rivolte alla persona offesa e della sollecitazione a non denunciare e a dare a OC non solo gli 800 euro effettivamente prestati, ma anche la somma, del tutto sine causa, di 5000 euro. Da questi argomenti la Corte distrettuale con motivazione immune dai vizi lamentati e, anzi, - caratterizzata da una verifica rigorosamente logica delle fonti di prova ha - tratto la dimostrazione che Di OC aveva avuto un ruolo attivo nei rapporti illeciti tra OC e la persona offesa, dalla fase iniziale fino agli epiloghi. Al cospetto di una ricostruzione così articolata, la generica prospettazione difensiva circa la valenza scagionante del ruolo di intermediario di Di OC, la mancanza di un suo interesse personale nella vicenda, l'estraneità alle fasi più cruente della contesa e la spinta autoprotettiva che lo aveva mosso, oltre ad addurre argomenti di fatto in parte non emergenti o addirittura smentiti dalla decisione avversata, danno luogo ad un costrutto critico inidoneo ad escludere la sua responsabilità nella vicenda. Quanto, in particolare, al dedotto ruolo di mero intermediario, occorre partire dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui «Ai fini dell'integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione è for sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita;
ne consegue che anche l'intermediario, nelle trattative per la individuazione della persona alla quale versare la somma estorta, risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana» (Sez. 2, n. 37896 del 20/07/2017, Benestare, Rv. 270723 01; conformi, tra le più - recenti, Sez. 2, n. 6824 del 18/01/2017, Bonapitacola, Rv. 269117 - 01; Sez. 5, n. 40677 del 07/06/2012, Petruolo, Rv. 253714 01). Il principio va, in questa - sede, ribadito, adattato alla specifica regiudicanda e applicato anche al concorrente reato di usura, affermando che chi mette in contatto l'usuraio con l'usurato, benché su richiesta di quest'ultimo, che gli abbia rappresentato la propria necessità di ottenere un prestito, risponde del reato di usura qualora conosca le condizioni alle quali la pattuizione dovrà essere conclusa;
sul versante 30 B oggettivo, infatti, la condotta si pone quale causa efficiente della conclusione dell'accordo usurario e, sul versante soggettivo, l'intervento non è fondato su uno slancio solidaristico della persona offesa realizzato nell'interesse esclusivo di quand'anche stimolato dalla richiesta di questa, dal momento che l'agente aiuto della persona offesa crea consapevolmente le condizioni per la - soggezione della vittima all'obbligo di pagare interessi del tutto contra legem. Ciò - va ben posto, il ruolo di Di OC per come descritto dalla Corte di merito oltre, giacché esso non si è risolto in un comportamento di semplice e - disinteressato ausilio per la persona offesa, ma è stato quello di fare da ponte tra CO e OC per la conclusione di un patto che il ricorrente sapeva sarebbe stato usurario, oltre che quello funzionale ad azionare la pretesa innestatasi sull'iniziale contatto, minacciando ripetutamente la persona offesa, picchiandola presso la sede della BG auto per farle versare la somma indebitamente pretesa da OC e, ancora, minacciandola successivamente per ottenere per sé e per gli altri, l'impunità; un ruolo mantenuto nel corso del tempo e quando era ben chiara quale fosse la pretesa di OC e come la persona offesa ne fosse soverchiata.
6.2. Il secondo motivo di ricorso che riguarda il riconoscimento della è inammissibile in circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. quanto non vi era motivo di appello sul punto. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge;
si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica).
6.3. Il terzo motivo di ricorso che attiene al presunto diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile per carenza di interesse, - visto che le attenuanti predette erano già state concesse a Di OC in primo - grado. che contesta solo la determinazione 7. Il ricorso di NI AN della pena a seguito della riconosciuta continuazione esterna con reati già giudicati è inammissibile e ciò per varie, concorrenti ragioni.
7.1. In primo luogo, il ricorso è confuso in quanto non formula una doglianza esplicitandone chiaramente il contenuto, ma si limita a trascrivere un 31 tratto della sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva riconosciuto la continuazione tra reati allora sub iudice e reati già giudicati nei confronti di AN e a citare una decisione delle Sezioni Unite e una della prima sezione penale di questa Corte, senza però chiarire come i precedenti evocati potessero incidere concretamente, al di là della pretesa dell'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., sul calcolo della pena così come impostato dalla Corte salernitana.
7.2. In secondo luogo, il ricorso non si confronta con la spiegazione fornita dalla Corte territoriale che, anche rifacendosi a un condivisibile arresto della sesta sezione penale (Sez. 6, n. 21498 del 31/10/2018, dep. 2019, Campanale, Rv. 275736 01) riguardante un caso analogo a quello che occupa, ha premesso che, nel giudizio di cognizione, il criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. va applicato prima della riduzione per il rito abbreviato, mentre, nel giudizio di continuazione in executivis, per il principio dell'intangibilità del giudicato, il criterio moderatore ex art. 78 cod. pen. va applicato dopo la riduzione per il rito abbreviato;
ha chiarito che, nei casi di continuazione tra reati già definitivamente - giudicati e reati sub iudice, deve farsi un'ulteriore distinzione, tra i casi in cui il reato più grave sia quello ancora da giudicare rispetto a quelli in cui il reato più grave sia quello già giudicato (come nel caso di AN); fatta questa ulteriore premessa, la Corte distrettuale ha spiegato che, a differenza che nel primo caso, allorché il reato più grave sia stato già giudicato, occorre partire dalla pena inflitta con la sentenza irrevocabile e poi considerare gli aumenti per i reati sub iudice al netto della riduzione per il rito abbreviato e, solo se questi ultimi aumenti siano tali da superare la pena di trenta anni, deve entrare in gioco il criterio moderatore invocato;
ha concluso che, nel caso di specie, tale superamento non si era - verificato, giacché, sulla pena di venti anni di reclusione inflitta per i reati già giudicati, il Giudice di prime cure ha operato un aumento, per i due reati di cui ai capi 47) e 52), di anni uno e mesi quattro di reclusione complessivi.
7.3. In terzo luogo, il ricorso è generico perché la pretesa verifica di non correttezza del calcolo eseguito dalla Corte di merito avrebbe presupposto la precisa indicazione delle pene inflitte con ciascuna delle sentenze definitive, di cui si ignora il contenuto.
7.4. Infine il ricorso non ha evocato precedenti utili o non lo ha fatto in maniera corretta perché: 32 -la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva giudicato AN citata nel ricorso al di là del discutibile metodo di trascrivere un tratto della motivazione di un provvedimento giudiziario senza chiarirne la pertinenza rispetto alla doglianza formulata non giova comunque alla richiesta formulata, dal momento che, in quel caso, era il reato più grave ad essere sub iudice;
-Sez. U, n. 35852 del 22/02/2018, AN, Rv. 273547 01 non afferma il principio che è indicato dal ricorrente, ma quello (del tutto irrilevante nel caso di specie) secondo cui l'applicazione della continuazione tra reati giudicati con il rito ordinario e altri giudicati con il rito abbreviato comporta che soltanto nei confronti di questi ultimi siano essi reati cd. satellite ovvero reati - che integrino la violazione più grave deve essere applicata la riduzione di un - terzo della pena, a norma dell'art. 442, comma secondo, cod. proc. pen.. -Sez. 1, n. 37168 del 19/07/2019, Ben Salam Samir, Rv. 276838 -01 riguarda la diversa ipotesi di continuazione in sede esecutiva.
8. il ricorso di ZO AN è inammissibile.
8.1. Il primo motivo di ricorso, che contesta il giudizio di penale responsabilità quanto all'estorsione tentata ai danni di FA VI sub capo 32) è versato in fatto ed è volto ad ottenere una riedizione del giudizio di - merito, in spregio alle regole che presidiano lo scrutinio di legittimità (su cui supra, § 1.1.) benché il vaglio della Corte di appello sia sorretto da una robusta motivazione. La Corte di merito, infatti, ha evidenziato come l'intervento di ZO AN per perorare la causa estorsiva di PE OC si inserisse coerentemente nella ripartizione di aree di competenza che, dopo un iniziale contrasto, si era avuta, appunto, tra le associazioni camorristiche OC e AN. L'inammissibilità della doglianza discende anche da un'altra circostanza. Come affermato dalla Corte di appello e come verificato direttamente dal Collegio, il motivo di appello presentato nell'interesse di ZO AN era generico, dal momento che, pur a fronte della compiuta ricostruzione della sentenza di primo grado fondata sulle intercettazioni e sulle dichiarazioni della persona offesa, esso si basava solo su argomentazioni di generica critica circa l'affidabilità delle fonti di prova. Tale impostazione confligge con la regola dettata, prima che dalle modifiche dell'art. 581 cod. proc. pen. dovute al d.lgs 10 ottobre 2022, n. 150, dalla giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite secondo cui l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di 33 Ө specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, rv. 268822-02). Nessun rilievo sanante dell'inammissibilità dell'appello discende dalle memorie cui fa cenno la Corte di appello, giacché la genericità del motivo di appello e, quindi, la sua genetica inammissibilità non può essere ripianata da scritti difensivi presentati in sede di discussione, come non potrebbe esserlo finanche da motivi aggiunti presentati nel termine di legge, giacché nessuna fonte di integrazione successiva delle carenze dell'impugnativa principale è idonea a porre rimedio alla non corretta, iniziale impostazione della doglianza (su quest'ultimo punto, benché con riferimento al ricorso per cassazione, cfr. Sez. 2, n. 34216 del 29/04/2014, Cennamo e altri, Rv. 260851 - 01; Sez. 6, n. 47414 del 30/10/2008, Arruzzoli e altri, Rv. 242129 01; Sez. 6, n. 8596 del 21/12/2000, dep. 2001, Rappo e - -altro, Rv. 219087 - 01). Questa tesi, d'altra parte, trova conferma nella disciplina generale sulle impugnazioni (art. 585, comma 4, cod. proc. pen.) secondo cui l'inammissibilità dell'impugnazione principale si estende ai motivi nuovi e ciò a prescindere dal contenuto di questi ultimi.-si aggiunge - 8.2. Il secondo motivo di ricorso con cui AN lamenta violazione di legge quanto al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen. - è inammissibile per diverse ragioni. Innanzitutto, a dispetto di quanto assume il ricorrente, la Corte di appello ha chiarito perché l'attività di controllo sulla gestione degli apparecchi da gioco costituisse un aspetto strategico dell'economia delle due cosche;
ne deriva che un'attività tesa a costringere la persona offesa a pagare, benché nelle mani di OC, costituiva una condotta agevolativa diretta rispetto al clan da quest'ultimo capeggiato, ma anche, indirettamente, rispetto a quello di AN, che si nutriva dei reciproci rapporti di ausilio e di non belligeranza con la cosca inizialmente antagonista e poi alleata. Quanto al metodo, la sentenza impugnata, a pag. 150, ha offerto una motivazione che non si espone alle critiche del ricorrente nel momento in cui ha attribuito proprio al tenore apparentemente amicale delle espressioni proferite dal ricorrente nei riguardi di VI tutta la potenzialità evocativa dell'appartenenza mafiosa del suo latore;
altrimenti detto, la Corte distrettuale ha razionalmente dato peso alla circostanza che ZO AN, proprio mostrando un'apparente bonomia nel caldeggiare la richiesta estorsiva dell'alleato nei confronti della vittima incontrata per strada e nonostante quest'ultima fosse in compagnia di altre persone, aveva mostrato la spavalderia, la sicurezza e la tracotanza tipica degli appartenenti ad associazioni mafiose note e riconosciute come tali nel contesto territoriale di riferimento. Non vale, a 34 smentire la potenzialità evocativa dell'atteggiamento e delle parole di AN, la circostanza che la vittima non abbia acceduto alla richiesta, giacché la valutazione sulle modalità comportamentali rilevanti ex art. 416-bis.1 cod. pen. va fatta in astratto e prescindendo dall'impatto sulla persona offesa e sul grado di resistenza alle pressioni mostrato da quest'ultima. -8.3. Il terzo motivo di ricorso che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile in quanto, sulla scorta dei principi enunciati nella parte generale al § 1.3., la motivazione della Corte di merito è corretta ed esaustiva, avendo valorizzato in malam partem il dato negativo costituito dalla gravità dei fatti, dall'esistenza di molteplici precedenti penali a carico e dalla mancanza di segnali di resipiscenza (cfr. pagg. 150 e 151 della sentenza impugnata).
9. Il ricorso di IG RI, invece, è parzialmente fondato. Sovvertendo l'ordine con cui le doglianze sono state prospettate nel ricorso si osserva quanto segue.
9.1. La doglianza circa la negazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata giacché la Corte salernitana, a pag. 136, facendo corretta applicazione del principio illustrato al § 1.3. della parte generale, ha basato il diniego del beneficio su due elementi negativi, la personalità del soggetto quale emergente dai precedenti penali e la gravità dei fatti di cui RI risponde.
9.2. Rispetto al trattamento sanzionatorio in generale, il ricorso non è particolarmente chiaro quando pone la questione del paragone con la pena inflitta a AR RI e, comunque, data la doverosa personalizzazione del trattamento sanzionatorio, la doglianza che fondi sulla comparazione con altra posizione non è destinata al successo. In ogni caso la Corte distrettuale, facendo riferimento, a pag. 136, alla «oggettiva gravità dei fatti» ha offerto una motivazione sufficiente a giustificare il trattamento sanzionatorio, senza che il ricorrente abbia chiarito come l'entità degli aumenti ex art. 81, comma 2, cod. pen. individuati per la continuazione esterna con i reati già giudicati potesse non essere congrua, anche in relazione alla cornice edittale della pena prevista per le fattispecie estorsive ascritte a RI.
9.3. Il ricorso coglie nel segno, invece, quanto alla recidiva, dal momento che la Corte di appello ha erroneamente ritenuto che essa fosse stata riconosciuta dal Giudice di prime cure, donde, nel confermare la statuizione mancata in assenza di impugnativa della parte pubblica sul punto, il Collegio di merito ha dato luogo ad una reformatio in peius. 35 La circostanza che la sentenza di primo grado non avesse dedicato alcuna argomentazione alla recidiva né avesse aumentato la pena, infatti, equivale a un suo "non riconoscimento" o, meglio, ad una sua esclusione, come si ricava dall'esame della giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481 - 01; Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319; Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690 01; Sez. U, n. 20798 del - 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664 01; Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, - Calibé, Rv. 247838 01; cfr. anche Sez. 5, n. 36823 del 13/7/23, non - massimata). Più precisamente, dall'esegesi appena richiamata può trarsi l'insegnamento che: - la recidiva è una circostanza aggravante ad effetto speciale, che esige la previa contestazione del pubblico ministero, - detta contestazione, pur essendo necessaria, non è tuttavia sufficiente per il riconoscimento della circostanza, giacché essa non consolida alcunché, dovendosi fare riferimento alle statuizioni adottate dal giudice>> (cfr. Sez. U Schettino, in motivazione); - la recidiva, infatti, deve essere "accertata" nei presupposti, "ritenuta" (id est "riconosciuta") ed "applicata" dal giudice, determinando l'effetto tipico di aggravamento della pena (cfr. Sez. U Marcianò, in motivazione). Quanto, poi, ai passaggi sopra indicati, gli autorevoli precedenti evocati hanno sancito che: - ""accertamento" avviene verificando i precedenti penali come risultanti dall'esame del certificato del casellario (cfr. Sez. U Marcianò, in motivazione); - il vaglio del Giudice sul "riconoscimento" della recidiva, invece, non può limitarsi alla verifica dei soli precedenti penali da cui l'imputato è gravato, ma deve dare conto di un esame concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., del rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne e della verifica se ed in quale misura la una perdurante condotta criminosa sia indicativa di pregressa inclinazione al delitto che abbia influito, quale fattore criminogeno, sulla commissione dei reati sub iudice, escludendo che si tratti di ricaduta occasionale (cfr. le motivazioni di Sez. U, n. 32318 del 30/3/2023, Rv. 284878, Sabbatini e di Sez. U, Schettino, Indelicato, Calibè); - la motivazione del Giudice sul riconoscimento della recidiva può essere anche implicita e risolversi, quindi, in «una particolare tecnica espositiva, 36 caratterizzata dal proporre un'argomentazione, espressa a giustificazione di una determinata statuizione, in funzione di giustificazione anche di altra statuizione, sul presupposto di una stretta conseguenzialità logica o giuridica tra quanto affermato a riguardo della prima e quanto valevole per la seconda», fermo restando però che «ove si faccia ricorso a tale particolare modalità argomentativa deve risultare che sia stata compiuta la specifica indagine imposta dalla contestazione della recidiva». (cfr. Sez. U Schettino, in motivazione), - una volta accertata e riconosciuta, la recidiva esplicherà i propri effetti, in primis quello di aggravamento della pena ovvero di neutralizzazione di concorrenti circostanze attenuanti che siano equivalenti 0 subvalenti (cfr. Sez. U Marcianò, in motivazione), oltre che gli altri effetti sanzionatori e processuali previsti dalla legge (in disparte il caso della subvalenza della recidiva, su cui cfr. § 11.2 delle motivazioni di Sez. U Schettino); - quanto al significato da attribuire secondo un percorso abduttivo al mancato aumento della pena laddove occorra ricostruire la scelta del Giudice di merito circa l'accertamento e il riconoscimento della recidiva, Sez. U Fazio scrivono « [....] è del tutto pacifico [...] che il mancato incremento di pena per la recidiva da parte della sentenza impugnata ha implicato la sua esclusione (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319;Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838)». Alla luce di queste considerazioni, sembra rilevante, ai fini dell'accoglimento, in parte qua, del ricorso di RI, evidenziare che: - benché, né nella motivazione né nel dispositivo della sentenza di primo grado si facesse accenno all'esclusione della recidiva contestata, del pari mancava qualsiasi motivazione del Giudice dell'udienza preliminare ― anche implicita che attenesse alle ragioni del suo eventuale riconoscimento;
- è mancato, altresì, l'effetto tipico della circostanza predetta, che è quello di incidere sulla commisurazione della pena. Deve ritenersi, pertanto, che la recidiva, non espressamente negata dal Giudice dell'abbreviato ma neanche riconosciuta in motivazione o in dispositivo, sia stata sostanzialmente esclusa, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata quanto, appunto, alla conferma del riconoscimento della recidiva siccome violativa del divieto di reformatio in peius che grava sul Giudice di appello giacché non era stata proposta impugnazione, sul punto, dalla parte pubblica;
l'annullamento può essere senza rinvio, con eliminazione della recidiva, 37 in quanto quest'ultima non ha inciso sull'entità della pena, sicché il trattamento sanzionatorio non deve essere rimodulato. 10. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di NI RB ET, RA BE, ZO OC, NI AN, ZO AN, ER RI, FA Di OC e QU NA consegue la condanna di ciascuna parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex l. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di IG RI, limitatamente alla circostanza aggravante della recidiva, che elimina. Dichiara inammissibile, nel resto, il ricorso di IG RI. Dichiara inammissibili i ricorsi di NI RB ET, RA BE, ZO OC, NI AN, ZO AN, ER RI, FA Di OC, QU NA, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 31/10/2024 Il Presidente Il Consigliere estensore PAOLA BORRELLI ROSSELLA CATENA My City DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi 2.1 GEN 2025 A M E R IL CANCELLIERE ESPERTO P U Sabrina Belmonte T R O C 38