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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/03/2025, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di conIGlio e composto dai IGnori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10446 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 tra
, nato a [...] il [...] ( , rappresentato E_ C.F._1
e difeso dall'Avv. Gaetano Giuffrida, presso il cui studio a Palermo, via Alessio Narbone
n. 73, è elettivamente domiciliato ricorrente
e
, nata a [...] il [...] ( ), P_ C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Enrica Laterza, presso il cui studio a Palermo, via
Giacomo Cusmano n. 40, è elettivamente domiciliata resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come nei rispettivi scritti conclusionali
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda, formulata da entrambe le parti, di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data dell'accordo di negoziazione assistita;
1 • la separazione è stata pronunciata con convenzione di negoziazione assistita del
13/09/2021, autorizzata dal Pubblico Ministero il 04-07/10/2021;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
2. Quanto all'affidamento dell'unica figlia, nata a [...] il [...], Per_1 ricorrono senz'altro le condizioni per prevederne l'affido congiunto ad entrambi i genitori, stante i principi di legge in materia, la concorde richiesta delle parti e l'assenza di ragioni ostative.
Le parti hanno chiesto la conferma del collocamento paritetico della figlia minore già concordato in sede di negoziazione assistita, in cui avevano, in particolare, previsto che la figlia avrebbe trascorso una settimana con la madre e l'altra con il padre.
Tale regime di collocamento è stato attuato dalle parti sin dalla loro separazione e vige tuttora, sicchè può essere senz'altro avallato dal Tribunale, avendo entrambi i genitori confermato la rispondenza di tale collocamento al benessere della minore, la quale peraltro
è prossima a compiere 17 anni.
Va, dunque, confermato il regime di collocamento e visita già concordato in sede di separazione, secondo le specifiche modalità che si riportano testualmente:
“b) La figlia sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con fissazione Per_1
della residenza anagrafica presso la madre;
c) La frequentazione ordinaria della figlia continuerà con modalità alternata Per_1
come già in essere dal novembre 2018 giusti accordi intercorsi tra i genitori dal detto inizio del periodo di separazione di fatto sin qui trascorso: la minore, quindi, trascorrerà una settimana con il padre ed una con la madre e precisamente dalle ore 19.30 della domenica alle ore 19.30 della domenica successiva, con la sola rispettiva interruzione del giovedì pomeriggio dalle 16 alle 21.30 ove la figlia permarrà presso l'altro Per_1
genitore e viceversa;
il genitore che avrà con sé la minore avrà cura di riaccompagnarla al domicilio dell'altro genitore al termine delle rispettive settimane la domenica sera alle ore 19.30. Ciascun genitore, durante la settimana di permanenza con sé della figlia
ne curerà l'accompagnamento da e per i luoghi di effettuazione delle attività Per_1
sportive della stessa.
2 d) Sempre in attuazione del principio della reciprocità dei rapporti genitoriali, i genitori concordano che la figlia durante le vacanze estive di ogni anno trascorrerà nel Per_1
mese di agosto, a settimane alterne, l'intera settimana senza interruzioni con la madre e
l'intera settimana senza interruzioni con il padre. Il genitore che avrà con sé la minore avrà cura di riaccompagnarla al domicilio dell'altro genitore al termine delle rispettive settimane la domenica sera alle ore 19.30.
e) Per le Festività Natalizie e di Capodanno la figlia , a prescindere dalla Per_1
settimana di permanenza con l'uno o l'altro dei genitori in cui ricadano le Festività
Natalizie, trascorrerà alternativamente il pomeriggio e la sera del giorno 24 (la vigilia di
Natale) con il genitore con il quale risulti dimorare in tale settimana -onde evitare spostamenti serali - e trascorrerà il pranzo ed il pomeriggio di Natale (giorno 25), dalle
12.00 alle 19.30 con l'altro genitore, il quale ne curerà in tali orari rispettivamente la presa e il riaccompagnamento da e per l'appartamento dell'altro, ove la figlia risulti dimorare in tale settimana.
f) II medesimo criterio dell'alternanza ed il medesimo orario, sarà applicato anche al pomeriggio e sera del 31 dicembre ed al pranzo e pomeriggio del 1° gennaio di ciascun anno.
g) Anche le Festività Pasquali verranno trascorse dalla figlia con la madre e con il padre in alternanza, ovvero l'intero giorno di Pasqua con il genitore presso il quale risulti dimorare in tale settimana e il giorno di Pasquetta con l'altro con il medesimo orario sopra indicato;
le festività del 25 aprile, del 1° maggio, del 2 giugno e del 8 dicembre saranno trascorse ciascuna dalla figlia con il genitore presso il quale si troverà Per_1
a permanere nella rispettiva settimana in cui cadano le stesse.
h) In occasione del 24 giugno, giorno del compleanno della figlia , cadendo in Per_1
periodo di vacanze scolastiche, la stessa lo festeggerà nelle modalità da lei prescelte e con la possibilità per ciascuno dei genitori di trascorrere con lei parte della giornata;
in occasione poi del giorno del compleanno della madre (7 gennaio) e del giorno del compleanno del padre (28 maggio) i genitori trascorreranno rispettivamente con la figlia il festeggiamento del proprio giorno del compleanno, e se la stessa dovesse trovarsi a dimorare presso genitore diverso, trascorrerà con il genitore che festeggiasse il compleanno il pomeriggio e/o la sera del giorno stesso”.
3 3. Passando alle questioni economiche, che costituiscono l'oggetto del contendere, è opportuno riassumere i passaggi salienti del processo.
Con ricorso depositato il 09/08/2023 ha chiesto la revoca dell'assegno di E_ mantenimento di € 500,00 al mese previsto in fase di separazione in favore della resistente nonché la conferma del contributo di € 400,00 al mese per il mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa depositata il 06/12/2023 si è costituita in giudizio , la quale P_
non ha formulato domanda di assegno divorzile (aderendo così alla richiesta del ricorrente di revoca dell'assegno di mantenimento), ma ha chiesto, in via riconvenzionale, l'aumento dell'assegno per il mantenimento della figlia all'importo di € 600,00 al mese, oltre al 70% delle spese straordinarie od, in subordine, la conferma dell'assegno di € 400,00, oltre al
100% delle spese straordinarie.
Con memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c. depositata il 21/12/2023 il ricorrente, alla luce del conseguimento da parte della resistente nel mese di settembre 2023 di una cattedra annuale di insegnamento presso una scuola media di Palermo, ha modificato le domande, chiedendo eliminarsi del tutto il contributo in denaro per il mantenimento della figlia, con conferma della ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra le parti.
All'udienza del giorno 11/01/2024 sono stati ascoltati i coniugi ed è stato esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione;
dopodichè, all'udienza successiva, preso atto del mancato raggiungimento di un accordo, il Giudice delegato ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti con ordinanza del 29/04/2024, con cui ha confermato le condizioni dell'accordo di negoziazione assistita con riferimento all'affidamento e mantenimento della figlia minore ed ha revocato l'obbligo del ricorrente di versare alla resistente l'assegno di mantenimento per la stessa di € 500,00 al mese.
Il procedimento è stato istruito documentalmente con l'acquisizione della documentazione depositata dalle parti, anche a seguito di ordine di integrazione d'ufficio.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 22/05/2024 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni, riportandosi il ricorrente a quelle di cui alla memoria del 21/12/2023 e la resistente a quelle della comparsa, come sopra riassunte.
In data 11/12/2024, una volta acquisito l'estratto dell'atto di matrimonio, il Giudice delegato ha assunto la causa in decisione per riferire al Collegio.
4 4. Va, anzitutto, individuata – con riferimento alla revoca dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione in favore della resistente, la quale non ha formulato domanda di assegno divorzile – la data della decorrenza di tale revoca, come espressamente domandato dal ricorrente, il quale ha, in particolare, chiesto fissarsi la revoca a decorrere dal mese di settembre 2023, in corrispondenza con l'inizio dell'attività lavorativa di insegnamento da parte della resistente.
La richiesta è fondata.
Peraltro, la data di deposito del ricorso, in cui il ricorrente aveva formulato domanda di revoca dell'assegno, è del 09/08/2023 e dunque antecedente;
inoltre, è dimostrato che la resistente ha stipulato il contratto con l'istituto scolastico nel mese di settembre 2023 ed ha iniziato a percepire il relativo stipendio già da detta mensilità, come risulta dai cedolini depositati.
Dunque, l'ordine di revoca, già disposto nei provvedimenti temporanei ed urgenti, dell'obbligo di di versare a la somma di € 500,00 a titolo di E_ P_
assegno di mantenimento per la medesima va fissato con decorrenza dal mese di settembre
2023; seguono per legge i conseguenti obblighi restitutori.
5. Passando ora alla questione concernente il mantenimento della figlia minore, appare opportuno premettere le condizioni dall'accordo raggiunto dalle parti in sede di separazione nel mese di settembre 2021.
Nell'accordo di negoziazione assistita, in particolare, i coniugi avevano esplicitato e convenuto quanto segue:
“i) La IG.ra impiegata con contratto di lavoro dipendente a tempo P_
indeterminato part time presso Sede di Palermo percepisce un netto annuo CP_2
di € 10.021,70. Il IG. svolge la professione di avvocato del libero Foro e E_
percepisce un reddito netto medio annuo di € 23.800,00.
l) In ragione dell'attuale contrazione dell'ammontare del reddito percepito dalla IG.ra
per il proprio lavoro part time di cui sopra per la collocazione in regime P_
retributivo con contratto di solidarietà, le parti concordano che:
1) II IG. dal novembre 2018 al marzo 2020 ha già corrisposto alla IG.ra E_
, a titolo di contribuzione al mantenimento, l'importo di € 750,00 P_
mensili corrispondente all'ammontare, in tale periodo, del canone mensile di locazione relativo all'appartamento di Via Veneto n. 5, ex casa coniugale, ove la
5 IG.ra intende rimanere ad abitare e per il quale ha già stipulato P_
autonomo contratto di locazione.
2) Essendo cessata dal marzo 2020 la cointestazione del rapporto di locazione per tale appartamento ed avendo stipulato la IG.ra autonomo contratto e P_
rapporto locatizio in capo a sé stessa, il IG. ha proseguito la E_
corresponsione del proprio contributo al mantenimento della figlia e della Per_1
stessa IG.ra , versando da marzo 2020 a tutt'oggi l'importo mensile di P_
€ 650,00.
3) A decorrere dal prossimo mese di settembre 2021 il IG. verserà E_
alla IG.ra l'importo di € 400,00 (quattrocento/00) mensili a titolo di P_ contribuzione al mantenimento della figlia e l'importo di € 500,00 Per_1
(cinquecento/00) mensili a titolo di mantenimento per la stessa, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario.
4) Gli assegni familiari, l'assegno "unico" o comunque le erogazioni pubbliche in qualsiasi modo denominate ed afferenti il sostegno economico per i genitori saranno divisi al 50% tra i coniugi, (…).
5) Dal prossimo mese di settembre 2021, i IGg.ri e P_ E_
sosterranno a proprio rispettivo carico, ciascuno nella misura del 50%, le spese straordinarie, scolastiche, mediche e sportive relative alla figlia , con cura di Per_1
comprova documentale delle stesse, regolamentate sulla scorta delle relative Linee Guida contenute nel Protocollo del 02/07/2019 attualmente in uso presso il Tribunale di
Palermo, di cui i coniugi dichiarano di conoscere perfettamente il contenuto, con corresponsione del conguaglio a carico dell'uno o dell'altro genitore ed in favore dell'altro a mezzo bonifico bancario da effettuarsi alla fine di ogni trimestre con decorrenza dal suddetto mese di settembre p.v. Fanno eccezione solo le spese relative alle gite scolastiche i cui costi saranno sostenuti nella misura del 60% a carico del IG. Pt_1
e il restante 40% a carico della IG.ra P_
6) Ciascun genitore provvedere a sostenere integralmente in proprio le spese relative a viaggi o soggiorni di vacanza estiva o invernale rispettivamente trascorsi con la figlia
”. Per_1
6. In punto di diritto giova ricordare che, a seguito della separazione o del divorzio tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita
6 corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, trovando applicazione l'art. 147 c.c., che richiama l'art. 315 bis c.c.; inoltre, il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di eIGenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale ed all'opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
La quantificazione del contributo deve tenere conto delle attuali eIGenze del figlio, del pregresso tenore di vita di quest'ultimo in costanza di convivenza con i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche (reddito e patrimonio) dei genitori e della valenza economica dei compiti domestici e delle cure assunti da ciasun genitore.
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari,
è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., che richiama l'art. 316 bis c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge.
Infine, va precisato che, nei casi di collocamento paritetico (in cui, cioè, il figlio trascorra con i genitori lo stesso identico tempo), non è esclusa in modo automatico la corresponsione di un contributo in denaro, che deve essere invece mantenuta, qualora le condizioni economiche dei genitori non siano analoghe;
e ciò al fine di tutelare l'interesse del minore, che ha diritto di vivere in condizioni similiari presso entrambi i genitori nonché a godere di un medesimo tenore di vita, indipendentemente dal fatto che uno dei genitori versi in condizioni reddituali e patrimoniali peggiori dell'altro.
7. Ciò premesso, nella fattispecie, occorre esaminare le condizioni economiche delle parti.
Dalla documentazione prodotta e dalle altre emergenze processuali raccolte nel giudizio, è emerso quanto segue.
(classe 1969) svolge la professione di avvocato. E_
Dalle dichiarazioni dei redditi (modelli persone fisiche) risultano i seguenti dati:
a) anno imposta 2020:
- € 34.741,00 (reddito complessivo) – € 3.466,00 (imposta netta);
- € 53.820,00 (compensi derivanti dall'attività professionale); € 26.279,00 (totale spese); € 27.541,00: (reddito dell'attività professionale).
7 b) anno imposta 2021:
- € 38.817,00 (reddito complessivo) – € 2.676,00 (imposta netta);
- € 22.912,00 (compensi derivanti dall'attività professionale); € 10.428,00 (totale spese); € 12.484,00: (reddito dell'attività professionale).
c) anno imposta 2022:
- € 39.518,00 (reddito complessivo) – € 2.112,00 (imposta netta).
In data 17/11/2016 il ricorrente ha ricevuto in donazione da parte del padre la piena proprietà di un appartamento sito a Palermo, via Sampolo n. 57, la quota indivisa di ½ di un fabbricato sito in Ganci nonché la somma di € 400.000,00 (cf. all. 1 della comparsa).
In data 08/07/2022 il ricorrente ha alienato l'appartamento, già di sua proprietà, sito a
Palermo, via Arimondi n. 48, al prezzo di € 200.000,00 (documento allegato al ricorso) e contestualmente ha estinto il mutuo bancario di € 100.000,00 circa ed investito la restante somma di € 95.000,00 circa in prodotti finanziari, per come si dirà appresso.
Attualmente, è proprietario di n. 3 immobili, ubicati uno a Geraci (PA), uno a E_
Ganci (PA) ed un altro a Palermo, via Sampolo n. 57.
Quest'ultimo appartamento è condotto in locazione a terzi al canone mensile di € 600,00.
Dall'attestazione della Banca Generali Spa del 18/12/2023 risultano le seguenti consistenze patrimoniali in OICR (fondi e sicav), polizze assicurative e dossier titoli:
Descrizione: Controvalore:
Fondi e Sicav: € 54.568,07
Assicurativo: € 99.366,27
Amministrato Titoli: € 65.953,50
Tali investimenti, come confermato dallo stesso ricorrente, fruttano mensilmente la somma complessiva di € 600,00 circa (€ 250,00 con erogazione trimestrale e € 328,00 da cedole da investimento).
Infine, il ricorrente in data 05/11/2022 il ricorrente ha tratto in locazione un appartamento sito a Palermo, via San Sebastiano n. 11, al canone di € 500,00 al mese e lo ha destinato a casa vacanza, denominata “Marina House” e commercializzata sul portale Booking.
Dagli estratti conto risultano i seguenti accrediti di somme da parte di Booking:
d) aprile 2023: € 165,59; € 398,11; € 418,38; € 371,34;
e) maggio 2023: € 474,84; € 310,75; € 385,32; € 297,34;
f) giugno 2023: € 408,36; € 306,93; € 323,32; € 310,48; € 330,27;
8 g) luglio : € 957,72; € 363,92;
h) settembre: € 536,70; 29/09: € 275,23.
Il ricorrente ha dedotto che, al netto del canone mensile di € 500,00 e delle spese di pulizia e varie, il guadagno netto si attesta intorno ad € 250/300,00 al mese;
la documentazione prodotta è insufficiente a comprendere quale sia l'andamento di tale attività e gli introiti effettivamente percepiti;
dalla lista movimenti dei mesi sopra riportati, risulta un guadagno maggiore;
in ogni caso, trattasi di un'attività redditizia, anche per l'ubicazione e lo stato dell'immobile ed alla luce delle stesse recensioni positive dei siti (cf. all. 3 della comparsa).
Con riferimento ai compensi per l'attività professionale, dalla lettura degli estratti conto del 2023 del ricorrente risultano i seguenti accrediti:
-16/01/2023: € 1.864,50 (Trib. Enna)
- 27/01/2023: € 1.273,47 (emolumenti ASP Palermo)
- 31/01/2023: € 300,00 (rata patrocinio ) CP_3
- 06/02/2023: € 1.363,35 (distrazione ) Controparte_4
- 27/02/2023: € 815,23 (emolumenti ASP Palermo)
- 28/02/2023: € 4.121,84 (pagamento spese legali)
- 01/03/2023: € 300,00 (rata patrocinio ) CP_3
- 23/03/2023: € 1.541,55 (spese legali -condominio via Aspasia)
- 27/03/2023: € 793,25 (emolumenti ASP Palermo)
- 30/03/2023: € 1.027,70 (spese legali - condominio via Aspasia)
- 30/03/2023: € 300,00 (rata patrocinio ) CP_3
- 06/04/2023: € 3.420,53 (parcella farmacia S. Rita)
- 11/04/2023: € 411,08 (spese legali -condominio via Aspasia)
- 12/07/2023: € 2.188,68 (compenso prest. prof.)
- 12/07/2023: € 1.182,02 (compenso commissario gara)
- 01/08/2023: € 1.897,17 (comune Misterbianco).
Si rimanda, per il resto, ai restanti movimenti della lista;
quel che emerge è che, ad esempio, il ricorrente riceve accrediti mensili da parte dell'ASP per emolumenti-stipendi di importo varibiale (nell'anno 2022 di circa 1.500 al mese, nel 2023 di circa 800,00).
Il saldo dell'estratto conto alla data del 31/12/2022 riporta il saldo positivo di € 44.000,00.
9 Quanto agli oneri gravanti sul ricorrente, lo stesso paga una rata di € 207,00 circa al mese
Part per la restituzione di un prestito contratto in periodo di emergenza Covid ed una rata di € 286,00 al mese per il finanziamento contratto con per l'acquisto CP_5 dell'autovettura Jeep, immatricolata il 12/11/2018; tali esborsi risultano dagli estratti conto depositati (non sono stati prodotti i relativi contratti di finanziamento).
Il ricorrente sostiene, inoltre, una rata di € 160,00 circa al mese, sino al mese di luglio
2025, per rateizzazione somme iscritte a ruolo per un importo complessivo di € 10.562,00
(cf. allegato depositato il 21/12/2023; le altre rateizzazioni risultano già estinte).
Lo stesso, infine, vive in un immobile sito a Palermo, via dei Nebrodi n. 22, condotto in locazione al canone di € 600,00 al mese (contratto allegato al ricorso).
8. (classe 1975) svolge attualmente attività lavorativa come insegnante di P_
sostegno presso una scuola media;
in particolare, nel mese di settembre 2023 ha ottenuto una supplenza annuale dal giorno 11/09/2023 sino al 30/06/2024 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Falcone (nel contratto si legge: “Le prestazioni, proprie del profilo professionale di docente della scuola secondaria di I grado, consisteranno nell'espletamento delle attivita' attribuite al profilo stesso dal vigente C.C.N.L. € 23.671,4
(importo comprensivo della 13^ mensilita') come stipendio annuo lordo”.
Il contratto le è stato rinnovato anche per l'anno scolastico in corso (settembre 2024 - giugno 2025), come documentato da parte ricorrente nelle ultime note.
Dai cedolini degli stipendi settembre 2023-marzo 2024 risultano i seguenti importi: settembre: € 1.162,94; ottobre: € 1.759,65; novembre: € 1.781,48; dicembre: € 2.224,31; gennaio: € 1.763,17; febbraio: € 2.636,76; marzo: € 1.724,25.
In costanza di matrimonio la resistente aveva prestato attività lavorativa per conto della società Almaviva Contact con contratto part time, percependo una retribuzione mensile netta di € 800,00 circa;
nell'anno 2023 è stata posta in cassa integrazione;
dal 05/08/2020 al 09/09/2023 ha inoltre svolto attività lavorativa presso Coridia Consulting s.r.l. con contratto parziale orizzontale e con mansioni di segreteria con 16 ore settimanali, percependo compensi mensili di € 700,00 circa (cf. estratti conto).
Dai modelli 730 depositati risultano i seguenti dati:
a) anno imposta 2020: € 11.113,00 (reddito complessivo) – € 79,00 (imposta netta);
b) anno imposta 2021: € 13.732,00 (reddito complessivo) – € 771,00 (imposta netta);
c) anno imposta 2022: € 20.550,00 (reddito complessivo) – € 1.364,00 (imposta netta).
10 La resistente è rimasta a vivere nella casa coniugale, sita a Palermo, via Veneto n. 5, condotta in locazione al canone mensile di € 640,00.
Non è proprietaria di beni immobili.
Il saldo del conto corrente alla data del 31/12/2022 è di € 3.500,00 circa.
9. Orbene, alla luce degli elementi sin qui rassegnati, deve evidenziarsi che P_
è impossidente e percepisce un reddito che, al netto del canone di locazione di € 640,00, si aggira intorno ad € 1.000,00 al mese circa.
Al contrario, il quale nel 2016 aveva ricevuto in donazione da parte del E_
padre la consistente somma di € 400.000,00, è proprietario attualmente di n. 3 appartamenti;
possiede un consistente patrimonio mobiliare (titoli, fondi, azioni, ecc.) per un valore di € 220.000,00 circa;
percepisce mensilmente un canone di € 600,00 per la locazione dell'immobile di sua proprietà, sito in via Sanpolo, con cui compensa il pagamento del canone dell'immobile in cui vive;
inoltre, gode dei redditi della professione di avvocato, dei frutti del patrimonio mobiliare con un introito mensile di € 600,00 circa ed, infine, dei compensi per l'attività ricettizia di locazione turistica.
Alla luce dei superiori elementi, non vi è dubbio che le parti, genitori della figlia minore non versano in condizioni economiche omogenee, né dal punto di vista Per_1
reddituale, né patrimoniale.
Al riguardo, è irrilevante la circostanza che la resistente non abbia formulato domanda di assegno divorzile, trattandosi, invero, di scelta che è rimessa alla discrezionalità della parte e da cui non può, chiaramente, desumersi la prova dell'assenza di una sperequazione economica;
d'altronde, il ricorrente non ha allegato che la resistente abbia altri introiti diversi da quelli dell'attività di insegnamento, nè che sia titolare di beni immobili o di risorse di altro genere.
Deve ancora sottolinearsi che le stesse parti in sede di separazione, nell'anno 2021, avevano raggiunto un accordo economico, che, come già detto, prevedeva, unitamente al collocamento paritetico della figlia (una settimana ciascuno), un onere economico a carico del ricorrente di una certa consistenza, ovvero per un importo mensile di € 900,00 (400,00 per la figlia e 500,00 per la moglie), ciò a dimostrazione della pacifica sussistenza di uno squilibrio reddituale tra le parti;
da allora ad oggi, se è vero che il reddito della resistente si
è incrementato (da diecimila a ventimila euro circa, come emerge dalle dichiarazioni fiscali), è anche vero che un miglioramento vi è stato pure per il ricorrente, in conseguenza
11 dell'avvio dell'attività di locazione turistica e della vendita dell'immobile di via Arimondi, che gli ha consentito di effettuare un importante investimento mobiliare, con conseguente percezione mensile dei relativi frutti;
a ciò si aggiunga che il ricorrente non è più gravato dal pagamento di € 500,00 al mese a titolo di assegno di mantenimento in favore dell'ex moglie.
In conclusione, rileva il Collegio che sussiste, anche tuttora, tra le parti un importante divario economico, che giustifica, nell'interesse della figlia minore la Per_1
corresponsione da parte del di lei padre in favore della di lei madre di un contributo in denaro (si rammenti che la casa in cui la figlia vive con la madre, corrispondente all'ex casa coniugale, è condotta in locazione e che nel dovere di mantenimento del figlio è compreso l'obbligo di contribuire alla predisposizione di un'adeguata organizzazione domestica).
10. In definitiva, il Tribunale reputa di dover confermare a carico del ricorrente l'importo di € 400,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, oltre rivalutazione Istat come per legge dal mese di settembre 2021 (data della convenzione di negoziazione assistita) sino ad oggi, nonché di dover prevedere una ripartizione delle spese straordinarie che tenga conto della disparità patrimoniale e reddituale tra le parti.
Va, perciò, previsto che le spese straordinarie per la figlia siano poste a carico del ricorrente nella misura di 2/3 e della resistente nella misura di 1/3.
Si sottolinea, infine, che tra i motivi di contesa tra le parti vi è proprio quello delle spese straordinarie;
la resistente ha, in particolare, allegato di essere spesso in disaccordo con il ricorrente sulle spese straordinarie da sostenere per ritenendo che quelle da lui Per_1
proposte (ad es. minicar, università fuori sede, ecc.; cf. all. 11 della comparsa) non siano spesso confacenti all'interesse della minore, né compatibili con le condizioni economiche della resistente.
Al riguardo, va confermata la necessità che le parti si attengano alle modalità ed ai criteri indicati nel “Protocollo su spese extra assegno per mantenimento dei figli”, IGlato da questo Tribunale il 02/07/2019, cui si rimanda.
11. La natura della lite e la reciproca soccombenza conIGliano la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
12 Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Gangi (PA) il 28/08/2004 da , nato a [...] il [...] E_
( e , nata a [...] il [...] C.F._1 P_
( ). C.F._2
2) Dispone l'affidamento congiunto della figlia minore nata a [...] il Per_1
24/06/2008, con residenza anagrafica presso la madre e con collocamento paritetico presso entrambi i genitori, secondo le modalità concordate dalle parti in sede di separazione e riportate in parte motiva.
3) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di E_ P_ contributo per il mantenimento della figlia minore, l'assegno di € 400,00 al mese, oltre rivalutazione Istat da settembre 2021 ad oggi, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre a 2/3 delle spese straordinarie, secondo le modalità ed i criteri del Protocollo del Tribunale del
02/07/2019.
4) Dispone che la revoca, già prevista nei provvedimenti temporanei ed urgenti, dell'obbligo di di versare a la somma di € 500,00 a titolo E_ P_
di assegno di mantenimento per la medesima, abbia decorrenza dal mese di settembre
2023.
5) Compensa le spese di lite tra le parti.
6) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 396. (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Gangi al n. 21, parte II, serie A, dell'anno 2004).
Così deciso a Palermo nella camera di conIGlio della Sezione I Civile del 27/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di conIGlio e composto dai IGnori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10446 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 tra
, nato a [...] il [...] ( , rappresentato E_ C.F._1
e difeso dall'Avv. Gaetano Giuffrida, presso il cui studio a Palermo, via Alessio Narbone
n. 73, è elettivamente domiciliato ricorrente
e
, nata a [...] il [...] ( ), P_ C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Enrica Laterza, presso il cui studio a Palermo, via
Giacomo Cusmano n. 40, è elettivamente domiciliata resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come nei rispettivi scritti conclusionali
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda, formulata da entrambe le parti, di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data dell'accordo di negoziazione assistita;
1 • la separazione è stata pronunciata con convenzione di negoziazione assistita del
13/09/2021, autorizzata dal Pubblico Ministero il 04-07/10/2021;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
2. Quanto all'affidamento dell'unica figlia, nata a [...] il [...], Per_1 ricorrono senz'altro le condizioni per prevederne l'affido congiunto ad entrambi i genitori, stante i principi di legge in materia, la concorde richiesta delle parti e l'assenza di ragioni ostative.
Le parti hanno chiesto la conferma del collocamento paritetico della figlia minore già concordato in sede di negoziazione assistita, in cui avevano, in particolare, previsto che la figlia avrebbe trascorso una settimana con la madre e l'altra con il padre.
Tale regime di collocamento è stato attuato dalle parti sin dalla loro separazione e vige tuttora, sicchè può essere senz'altro avallato dal Tribunale, avendo entrambi i genitori confermato la rispondenza di tale collocamento al benessere della minore, la quale peraltro
è prossima a compiere 17 anni.
Va, dunque, confermato il regime di collocamento e visita già concordato in sede di separazione, secondo le specifiche modalità che si riportano testualmente:
“b) La figlia sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con fissazione Per_1
della residenza anagrafica presso la madre;
c) La frequentazione ordinaria della figlia continuerà con modalità alternata Per_1
come già in essere dal novembre 2018 giusti accordi intercorsi tra i genitori dal detto inizio del periodo di separazione di fatto sin qui trascorso: la minore, quindi, trascorrerà una settimana con il padre ed una con la madre e precisamente dalle ore 19.30 della domenica alle ore 19.30 della domenica successiva, con la sola rispettiva interruzione del giovedì pomeriggio dalle 16 alle 21.30 ove la figlia permarrà presso l'altro Per_1
genitore e viceversa;
il genitore che avrà con sé la minore avrà cura di riaccompagnarla al domicilio dell'altro genitore al termine delle rispettive settimane la domenica sera alle ore 19.30. Ciascun genitore, durante la settimana di permanenza con sé della figlia
ne curerà l'accompagnamento da e per i luoghi di effettuazione delle attività Per_1
sportive della stessa.
2 d) Sempre in attuazione del principio della reciprocità dei rapporti genitoriali, i genitori concordano che la figlia durante le vacanze estive di ogni anno trascorrerà nel Per_1
mese di agosto, a settimane alterne, l'intera settimana senza interruzioni con la madre e
l'intera settimana senza interruzioni con il padre. Il genitore che avrà con sé la minore avrà cura di riaccompagnarla al domicilio dell'altro genitore al termine delle rispettive settimane la domenica sera alle ore 19.30.
e) Per le Festività Natalizie e di Capodanno la figlia , a prescindere dalla Per_1
settimana di permanenza con l'uno o l'altro dei genitori in cui ricadano le Festività
Natalizie, trascorrerà alternativamente il pomeriggio e la sera del giorno 24 (la vigilia di
Natale) con il genitore con il quale risulti dimorare in tale settimana -onde evitare spostamenti serali - e trascorrerà il pranzo ed il pomeriggio di Natale (giorno 25), dalle
12.00 alle 19.30 con l'altro genitore, il quale ne curerà in tali orari rispettivamente la presa e il riaccompagnamento da e per l'appartamento dell'altro, ove la figlia risulti dimorare in tale settimana.
f) II medesimo criterio dell'alternanza ed il medesimo orario, sarà applicato anche al pomeriggio e sera del 31 dicembre ed al pranzo e pomeriggio del 1° gennaio di ciascun anno.
g) Anche le Festività Pasquali verranno trascorse dalla figlia con la madre e con il padre in alternanza, ovvero l'intero giorno di Pasqua con il genitore presso il quale risulti dimorare in tale settimana e il giorno di Pasquetta con l'altro con il medesimo orario sopra indicato;
le festività del 25 aprile, del 1° maggio, del 2 giugno e del 8 dicembre saranno trascorse ciascuna dalla figlia con il genitore presso il quale si troverà Per_1
a permanere nella rispettiva settimana in cui cadano le stesse.
h) In occasione del 24 giugno, giorno del compleanno della figlia , cadendo in Per_1
periodo di vacanze scolastiche, la stessa lo festeggerà nelle modalità da lei prescelte e con la possibilità per ciascuno dei genitori di trascorrere con lei parte della giornata;
in occasione poi del giorno del compleanno della madre (7 gennaio) e del giorno del compleanno del padre (28 maggio) i genitori trascorreranno rispettivamente con la figlia il festeggiamento del proprio giorno del compleanno, e se la stessa dovesse trovarsi a dimorare presso genitore diverso, trascorrerà con il genitore che festeggiasse il compleanno il pomeriggio e/o la sera del giorno stesso”.
3 3. Passando alle questioni economiche, che costituiscono l'oggetto del contendere, è opportuno riassumere i passaggi salienti del processo.
Con ricorso depositato il 09/08/2023 ha chiesto la revoca dell'assegno di E_ mantenimento di € 500,00 al mese previsto in fase di separazione in favore della resistente nonché la conferma del contributo di € 400,00 al mese per il mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa depositata il 06/12/2023 si è costituita in giudizio , la quale P_
non ha formulato domanda di assegno divorzile (aderendo così alla richiesta del ricorrente di revoca dell'assegno di mantenimento), ma ha chiesto, in via riconvenzionale, l'aumento dell'assegno per il mantenimento della figlia all'importo di € 600,00 al mese, oltre al 70% delle spese straordinarie od, in subordine, la conferma dell'assegno di € 400,00, oltre al
100% delle spese straordinarie.
Con memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c. depositata il 21/12/2023 il ricorrente, alla luce del conseguimento da parte della resistente nel mese di settembre 2023 di una cattedra annuale di insegnamento presso una scuola media di Palermo, ha modificato le domande, chiedendo eliminarsi del tutto il contributo in denaro per il mantenimento della figlia, con conferma della ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra le parti.
All'udienza del giorno 11/01/2024 sono stati ascoltati i coniugi ed è stato esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione;
dopodichè, all'udienza successiva, preso atto del mancato raggiungimento di un accordo, il Giudice delegato ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti con ordinanza del 29/04/2024, con cui ha confermato le condizioni dell'accordo di negoziazione assistita con riferimento all'affidamento e mantenimento della figlia minore ed ha revocato l'obbligo del ricorrente di versare alla resistente l'assegno di mantenimento per la stessa di € 500,00 al mese.
Il procedimento è stato istruito documentalmente con l'acquisizione della documentazione depositata dalle parti, anche a seguito di ordine di integrazione d'ufficio.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 22/05/2024 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni, riportandosi il ricorrente a quelle di cui alla memoria del 21/12/2023 e la resistente a quelle della comparsa, come sopra riassunte.
In data 11/12/2024, una volta acquisito l'estratto dell'atto di matrimonio, il Giudice delegato ha assunto la causa in decisione per riferire al Collegio.
4 4. Va, anzitutto, individuata – con riferimento alla revoca dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione in favore della resistente, la quale non ha formulato domanda di assegno divorzile – la data della decorrenza di tale revoca, come espressamente domandato dal ricorrente, il quale ha, in particolare, chiesto fissarsi la revoca a decorrere dal mese di settembre 2023, in corrispondenza con l'inizio dell'attività lavorativa di insegnamento da parte della resistente.
La richiesta è fondata.
Peraltro, la data di deposito del ricorso, in cui il ricorrente aveva formulato domanda di revoca dell'assegno, è del 09/08/2023 e dunque antecedente;
inoltre, è dimostrato che la resistente ha stipulato il contratto con l'istituto scolastico nel mese di settembre 2023 ed ha iniziato a percepire il relativo stipendio già da detta mensilità, come risulta dai cedolini depositati.
Dunque, l'ordine di revoca, già disposto nei provvedimenti temporanei ed urgenti, dell'obbligo di di versare a la somma di € 500,00 a titolo di E_ P_
assegno di mantenimento per la medesima va fissato con decorrenza dal mese di settembre
2023; seguono per legge i conseguenti obblighi restitutori.
5. Passando ora alla questione concernente il mantenimento della figlia minore, appare opportuno premettere le condizioni dall'accordo raggiunto dalle parti in sede di separazione nel mese di settembre 2021.
Nell'accordo di negoziazione assistita, in particolare, i coniugi avevano esplicitato e convenuto quanto segue:
“i) La IG.ra impiegata con contratto di lavoro dipendente a tempo P_
indeterminato part time presso Sede di Palermo percepisce un netto annuo CP_2
di € 10.021,70. Il IG. svolge la professione di avvocato del libero Foro e E_
percepisce un reddito netto medio annuo di € 23.800,00.
l) In ragione dell'attuale contrazione dell'ammontare del reddito percepito dalla IG.ra
per il proprio lavoro part time di cui sopra per la collocazione in regime P_
retributivo con contratto di solidarietà, le parti concordano che:
1) II IG. dal novembre 2018 al marzo 2020 ha già corrisposto alla IG.ra E_
, a titolo di contribuzione al mantenimento, l'importo di € 750,00 P_
mensili corrispondente all'ammontare, in tale periodo, del canone mensile di locazione relativo all'appartamento di Via Veneto n. 5, ex casa coniugale, ove la
5 IG.ra intende rimanere ad abitare e per il quale ha già stipulato P_
autonomo contratto di locazione.
2) Essendo cessata dal marzo 2020 la cointestazione del rapporto di locazione per tale appartamento ed avendo stipulato la IG.ra autonomo contratto e P_
rapporto locatizio in capo a sé stessa, il IG. ha proseguito la E_
corresponsione del proprio contributo al mantenimento della figlia e della Per_1
stessa IG.ra , versando da marzo 2020 a tutt'oggi l'importo mensile di P_
€ 650,00.
3) A decorrere dal prossimo mese di settembre 2021 il IG. verserà E_
alla IG.ra l'importo di € 400,00 (quattrocento/00) mensili a titolo di P_ contribuzione al mantenimento della figlia e l'importo di € 500,00 Per_1
(cinquecento/00) mensili a titolo di mantenimento per la stessa, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario.
4) Gli assegni familiari, l'assegno "unico" o comunque le erogazioni pubbliche in qualsiasi modo denominate ed afferenti il sostegno economico per i genitori saranno divisi al 50% tra i coniugi, (…).
5) Dal prossimo mese di settembre 2021, i IGg.ri e P_ E_
sosterranno a proprio rispettivo carico, ciascuno nella misura del 50%, le spese straordinarie, scolastiche, mediche e sportive relative alla figlia , con cura di Per_1
comprova documentale delle stesse, regolamentate sulla scorta delle relative Linee Guida contenute nel Protocollo del 02/07/2019 attualmente in uso presso il Tribunale di
Palermo, di cui i coniugi dichiarano di conoscere perfettamente il contenuto, con corresponsione del conguaglio a carico dell'uno o dell'altro genitore ed in favore dell'altro a mezzo bonifico bancario da effettuarsi alla fine di ogni trimestre con decorrenza dal suddetto mese di settembre p.v. Fanno eccezione solo le spese relative alle gite scolastiche i cui costi saranno sostenuti nella misura del 60% a carico del IG. Pt_1
e il restante 40% a carico della IG.ra P_
6) Ciascun genitore provvedere a sostenere integralmente in proprio le spese relative a viaggi o soggiorni di vacanza estiva o invernale rispettivamente trascorsi con la figlia
”. Per_1
6. In punto di diritto giova ricordare che, a seguito della separazione o del divorzio tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita
6 corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, trovando applicazione l'art. 147 c.c., che richiama l'art. 315 bis c.c.; inoltre, il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di eIGenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale ed all'opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
La quantificazione del contributo deve tenere conto delle attuali eIGenze del figlio, del pregresso tenore di vita di quest'ultimo in costanza di convivenza con i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche (reddito e patrimonio) dei genitori e della valenza economica dei compiti domestici e delle cure assunti da ciasun genitore.
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari,
è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., che richiama l'art. 316 bis c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge.
Infine, va precisato che, nei casi di collocamento paritetico (in cui, cioè, il figlio trascorra con i genitori lo stesso identico tempo), non è esclusa in modo automatico la corresponsione di un contributo in denaro, che deve essere invece mantenuta, qualora le condizioni economiche dei genitori non siano analoghe;
e ciò al fine di tutelare l'interesse del minore, che ha diritto di vivere in condizioni similiari presso entrambi i genitori nonché a godere di un medesimo tenore di vita, indipendentemente dal fatto che uno dei genitori versi in condizioni reddituali e patrimoniali peggiori dell'altro.
7. Ciò premesso, nella fattispecie, occorre esaminare le condizioni economiche delle parti.
Dalla documentazione prodotta e dalle altre emergenze processuali raccolte nel giudizio, è emerso quanto segue.
(classe 1969) svolge la professione di avvocato. E_
Dalle dichiarazioni dei redditi (modelli persone fisiche) risultano i seguenti dati:
a) anno imposta 2020:
- € 34.741,00 (reddito complessivo) – € 3.466,00 (imposta netta);
- € 53.820,00 (compensi derivanti dall'attività professionale); € 26.279,00 (totale spese); € 27.541,00: (reddito dell'attività professionale).
7 b) anno imposta 2021:
- € 38.817,00 (reddito complessivo) – € 2.676,00 (imposta netta);
- € 22.912,00 (compensi derivanti dall'attività professionale); € 10.428,00 (totale spese); € 12.484,00: (reddito dell'attività professionale).
c) anno imposta 2022:
- € 39.518,00 (reddito complessivo) – € 2.112,00 (imposta netta).
In data 17/11/2016 il ricorrente ha ricevuto in donazione da parte del padre la piena proprietà di un appartamento sito a Palermo, via Sampolo n. 57, la quota indivisa di ½ di un fabbricato sito in Ganci nonché la somma di € 400.000,00 (cf. all. 1 della comparsa).
In data 08/07/2022 il ricorrente ha alienato l'appartamento, già di sua proprietà, sito a
Palermo, via Arimondi n. 48, al prezzo di € 200.000,00 (documento allegato al ricorso) e contestualmente ha estinto il mutuo bancario di € 100.000,00 circa ed investito la restante somma di € 95.000,00 circa in prodotti finanziari, per come si dirà appresso.
Attualmente, è proprietario di n. 3 immobili, ubicati uno a Geraci (PA), uno a E_
Ganci (PA) ed un altro a Palermo, via Sampolo n. 57.
Quest'ultimo appartamento è condotto in locazione a terzi al canone mensile di € 600,00.
Dall'attestazione della Banca Generali Spa del 18/12/2023 risultano le seguenti consistenze patrimoniali in OICR (fondi e sicav), polizze assicurative e dossier titoli:
Descrizione: Controvalore:
Fondi e Sicav: € 54.568,07
Assicurativo: € 99.366,27
Amministrato Titoli: € 65.953,50
Tali investimenti, come confermato dallo stesso ricorrente, fruttano mensilmente la somma complessiva di € 600,00 circa (€ 250,00 con erogazione trimestrale e € 328,00 da cedole da investimento).
Infine, il ricorrente in data 05/11/2022 il ricorrente ha tratto in locazione un appartamento sito a Palermo, via San Sebastiano n. 11, al canone di € 500,00 al mese e lo ha destinato a casa vacanza, denominata “Marina House” e commercializzata sul portale Booking.
Dagli estratti conto risultano i seguenti accrediti di somme da parte di Booking:
d) aprile 2023: € 165,59; € 398,11; € 418,38; € 371,34;
e) maggio 2023: € 474,84; € 310,75; € 385,32; € 297,34;
f) giugno 2023: € 408,36; € 306,93; € 323,32; € 310,48; € 330,27;
8 g) luglio : € 957,72; € 363,92;
h) settembre: € 536,70; 29/09: € 275,23.
Il ricorrente ha dedotto che, al netto del canone mensile di € 500,00 e delle spese di pulizia e varie, il guadagno netto si attesta intorno ad € 250/300,00 al mese;
la documentazione prodotta è insufficiente a comprendere quale sia l'andamento di tale attività e gli introiti effettivamente percepiti;
dalla lista movimenti dei mesi sopra riportati, risulta un guadagno maggiore;
in ogni caso, trattasi di un'attività redditizia, anche per l'ubicazione e lo stato dell'immobile ed alla luce delle stesse recensioni positive dei siti (cf. all. 3 della comparsa).
Con riferimento ai compensi per l'attività professionale, dalla lettura degli estratti conto del 2023 del ricorrente risultano i seguenti accrediti:
-16/01/2023: € 1.864,50 (Trib. Enna)
- 27/01/2023: € 1.273,47 (emolumenti ASP Palermo)
- 31/01/2023: € 300,00 (rata patrocinio ) CP_3
- 06/02/2023: € 1.363,35 (distrazione ) Controparte_4
- 27/02/2023: € 815,23 (emolumenti ASP Palermo)
- 28/02/2023: € 4.121,84 (pagamento spese legali)
- 01/03/2023: € 300,00 (rata patrocinio ) CP_3
- 23/03/2023: € 1.541,55 (spese legali -condominio via Aspasia)
- 27/03/2023: € 793,25 (emolumenti ASP Palermo)
- 30/03/2023: € 1.027,70 (spese legali - condominio via Aspasia)
- 30/03/2023: € 300,00 (rata patrocinio ) CP_3
- 06/04/2023: € 3.420,53 (parcella farmacia S. Rita)
- 11/04/2023: € 411,08 (spese legali -condominio via Aspasia)
- 12/07/2023: € 2.188,68 (compenso prest. prof.)
- 12/07/2023: € 1.182,02 (compenso commissario gara)
- 01/08/2023: € 1.897,17 (comune Misterbianco).
Si rimanda, per il resto, ai restanti movimenti della lista;
quel che emerge è che, ad esempio, il ricorrente riceve accrediti mensili da parte dell'ASP per emolumenti-stipendi di importo varibiale (nell'anno 2022 di circa 1.500 al mese, nel 2023 di circa 800,00).
Il saldo dell'estratto conto alla data del 31/12/2022 riporta il saldo positivo di € 44.000,00.
9 Quanto agli oneri gravanti sul ricorrente, lo stesso paga una rata di € 207,00 circa al mese
Part per la restituzione di un prestito contratto in periodo di emergenza Covid ed una rata di € 286,00 al mese per il finanziamento contratto con per l'acquisto CP_5 dell'autovettura Jeep, immatricolata il 12/11/2018; tali esborsi risultano dagli estratti conto depositati (non sono stati prodotti i relativi contratti di finanziamento).
Il ricorrente sostiene, inoltre, una rata di € 160,00 circa al mese, sino al mese di luglio
2025, per rateizzazione somme iscritte a ruolo per un importo complessivo di € 10.562,00
(cf. allegato depositato il 21/12/2023; le altre rateizzazioni risultano già estinte).
Lo stesso, infine, vive in un immobile sito a Palermo, via dei Nebrodi n. 22, condotto in locazione al canone di € 600,00 al mese (contratto allegato al ricorso).
8. (classe 1975) svolge attualmente attività lavorativa come insegnante di P_
sostegno presso una scuola media;
in particolare, nel mese di settembre 2023 ha ottenuto una supplenza annuale dal giorno 11/09/2023 sino al 30/06/2024 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Falcone (nel contratto si legge: “Le prestazioni, proprie del profilo professionale di docente della scuola secondaria di I grado, consisteranno nell'espletamento delle attivita' attribuite al profilo stesso dal vigente C.C.N.L. € 23.671,4
(importo comprensivo della 13^ mensilita') come stipendio annuo lordo”.
Il contratto le è stato rinnovato anche per l'anno scolastico in corso (settembre 2024 - giugno 2025), come documentato da parte ricorrente nelle ultime note.
Dai cedolini degli stipendi settembre 2023-marzo 2024 risultano i seguenti importi: settembre: € 1.162,94; ottobre: € 1.759,65; novembre: € 1.781,48; dicembre: € 2.224,31; gennaio: € 1.763,17; febbraio: € 2.636,76; marzo: € 1.724,25.
In costanza di matrimonio la resistente aveva prestato attività lavorativa per conto della società Almaviva Contact con contratto part time, percependo una retribuzione mensile netta di € 800,00 circa;
nell'anno 2023 è stata posta in cassa integrazione;
dal 05/08/2020 al 09/09/2023 ha inoltre svolto attività lavorativa presso Coridia Consulting s.r.l. con contratto parziale orizzontale e con mansioni di segreteria con 16 ore settimanali, percependo compensi mensili di € 700,00 circa (cf. estratti conto).
Dai modelli 730 depositati risultano i seguenti dati:
a) anno imposta 2020: € 11.113,00 (reddito complessivo) – € 79,00 (imposta netta);
b) anno imposta 2021: € 13.732,00 (reddito complessivo) – € 771,00 (imposta netta);
c) anno imposta 2022: € 20.550,00 (reddito complessivo) – € 1.364,00 (imposta netta).
10 La resistente è rimasta a vivere nella casa coniugale, sita a Palermo, via Veneto n. 5, condotta in locazione al canone mensile di € 640,00.
Non è proprietaria di beni immobili.
Il saldo del conto corrente alla data del 31/12/2022 è di € 3.500,00 circa.
9. Orbene, alla luce degli elementi sin qui rassegnati, deve evidenziarsi che P_
è impossidente e percepisce un reddito che, al netto del canone di locazione di € 640,00, si aggira intorno ad € 1.000,00 al mese circa.
Al contrario, il quale nel 2016 aveva ricevuto in donazione da parte del E_
padre la consistente somma di € 400.000,00, è proprietario attualmente di n. 3 appartamenti;
possiede un consistente patrimonio mobiliare (titoli, fondi, azioni, ecc.) per un valore di € 220.000,00 circa;
percepisce mensilmente un canone di € 600,00 per la locazione dell'immobile di sua proprietà, sito in via Sanpolo, con cui compensa il pagamento del canone dell'immobile in cui vive;
inoltre, gode dei redditi della professione di avvocato, dei frutti del patrimonio mobiliare con un introito mensile di € 600,00 circa ed, infine, dei compensi per l'attività ricettizia di locazione turistica.
Alla luce dei superiori elementi, non vi è dubbio che le parti, genitori della figlia minore non versano in condizioni economiche omogenee, né dal punto di vista Per_1
reddituale, né patrimoniale.
Al riguardo, è irrilevante la circostanza che la resistente non abbia formulato domanda di assegno divorzile, trattandosi, invero, di scelta che è rimessa alla discrezionalità della parte e da cui non può, chiaramente, desumersi la prova dell'assenza di una sperequazione economica;
d'altronde, il ricorrente non ha allegato che la resistente abbia altri introiti diversi da quelli dell'attività di insegnamento, nè che sia titolare di beni immobili o di risorse di altro genere.
Deve ancora sottolinearsi che le stesse parti in sede di separazione, nell'anno 2021, avevano raggiunto un accordo economico, che, come già detto, prevedeva, unitamente al collocamento paritetico della figlia (una settimana ciascuno), un onere economico a carico del ricorrente di una certa consistenza, ovvero per un importo mensile di € 900,00 (400,00 per la figlia e 500,00 per la moglie), ciò a dimostrazione della pacifica sussistenza di uno squilibrio reddituale tra le parti;
da allora ad oggi, se è vero che il reddito della resistente si
è incrementato (da diecimila a ventimila euro circa, come emerge dalle dichiarazioni fiscali), è anche vero che un miglioramento vi è stato pure per il ricorrente, in conseguenza
11 dell'avvio dell'attività di locazione turistica e della vendita dell'immobile di via Arimondi, che gli ha consentito di effettuare un importante investimento mobiliare, con conseguente percezione mensile dei relativi frutti;
a ciò si aggiunga che il ricorrente non è più gravato dal pagamento di € 500,00 al mese a titolo di assegno di mantenimento in favore dell'ex moglie.
In conclusione, rileva il Collegio che sussiste, anche tuttora, tra le parti un importante divario economico, che giustifica, nell'interesse della figlia minore la Per_1
corresponsione da parte del di lei padre in favore della di lei madre di un contributo in denaro (si rammenti che la casa in cui la figlia vive con la madre, corrispondente all'ex casa coniugale, è condotta in locazione e che nel dovere di mantenimento del figlio è compreso l'obbligo di contribuire alla predisposizione di un'adeguata organizzazione domestica).
10. In definitiva, il Tribunale reputa di dover confermare a carico del ricorrente l'importo di € 400,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, oltre rivalutazione Istat come per legge dal mese di settembre 2021 (data della convenzione di negoziazione assistita) sino ad oggi, nonché di dover prevedere una ripartizione delle spese straordinarie che tenga conto della disparità patrimoniale e reddituale tra le parti.
Va, perciò, previsto che le spese straordinarie per la figlia siano poste a carico del ricorrente nella misura di 2/3 e della resistente nella misura di 1/3.
Si sottolinea, infine, che tra i motivi di contesa tra le parti vi è proprio quello delle spese straordinarie;
la resistente ha, in particolare, allegato di essere spesso in disaccordo con il ricorrente sulle spese straordinarie da sostenere per ritenendo che quelle da lui Per_1
proposte (ad es. minicar, università fuori sede, ecc.; cf. all. 11 della comparsa) non siano spesso confacenti all'interesse della minore, né compatibili con le condizioni economiche della resistente.
Al riguardo, va confermata la necessità che le parti si attengano alle modalità ed ai criteri indicati nel “Protocollo su spese extra assegno per mantenimento dei figli”, IGlato da questo Tribunale il 02/07/2019, cui si rimanda.
11. La natura della lite e la reciproca soccombenza conIGliano la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
12 Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Gangi (PA) il 28/08/2004 da , nato a [...] il [...] E_
( e , nata a [...] il [...] C.F._1 P_
( ). C.F._2
2) Dispone l'affidamento congiunto della figlia minore nata a [...] il Per_1
24/06/2008, con residenza anagrafica presso la madre e con collocamento paritetico presso entrambi i genitori, secondo le modalità concordate dalle parti in sede di separazione e riportate in parte motiva.
3) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di E_ P_ contributo per il mantenimento della figlia minore, l'assegno di € 400,00 al mese, oltre rivalutazione Istat da settembre 2021 ad oggi, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre a 2/3 delle spese straordinarie, secondo le modalità ed i criteri del Protocollo del Tribunale del
02/07/2019.
4) Dispone che la revoca, già prevista nei provvedimenti temporanei ed urgenti, dell'obbligo di di versare a la somma di € 500,00 a titolo E_ P_
di assegno di mantenimento per la medesima, abbia decorrenza dal mese di settembre
2023.
5) Compensa le spese di lite tra le parti.
6) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 396. (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Gangi al n. 21, parte II, serie A, dell'anno 2004).
Così deciso a Palermo nella camera di conIGlio della Sezione I Civile del 27/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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