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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 26/02/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA S E N T E N Z A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE VII CIVILE N°
Fasc. N° In persona della Dott.ssa C. Tabacchi, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente Cron. N° SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c. Rep. N°
Nella causa iscritta al n. 6105/2024 R.G. promossa da:
Parte_1
- Attore in opposizione
Contro
Controparte_1
- Convenuto in opposizione
Udienza di precisazione delle conclusioni: 19 febbraio 2025
CONCLUSIONI
Per : “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie del Parte_1 caso e di legge, in accoglimento della presente opposizione, dichiarare:
- l'inesistenza, invalidità, inefficacia o come meglio ritenuto del titolo esecutivo posto a fondamento dell'azione contro la Sig. , per le ragioni in fatto ed in diritto Parte_1 espresse con il presente atto di citazione
- conseguentemente dichiarare ed accertare l'insussistenza del diritto dell'odierna convenuta in opposizione a procedere ad esecuzione forzata in forza del provvedimento e del precetto intimato;
- in ogni caso dichiarare la erroneità, la inconferenza, l'esorbitanza della pretesa intimata dalla convenuta quale in atti, a carico della Sig.ra come Parte_1 determinato in atto precetto notificato il 04/06/2024 per interessi e rivalutazione, per i motivi esposti in premessa del presente atto di citazione;
Con vittoria di spese di lite oltre I.V.A. e C.P.A. sui compensi”.
Per : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, contrariis reiectis: Controparte_1
- rigettare l'opposizione proposta dalla Sig.ra in punto “insussistenza di un titolo Parte_1 esecutivo notificato all'erede” in quanto infondata in fatto e in diritto e dichiarare la piena validità, esistenza ed efficacia del titolo esecutivo posto a fondamento del precetto opposto nonché il diritto della Sig.ra a procedere ad esecuzione forzata in forza dello stesso;
Controparte_1
- con riguardo alla somma oggetto di intimazione, visto l'errore di calcolo nella determinazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, dichiarare la nullità o inefficacia parziale del precetto opposto limitatamente alla somma eccedente, che si quantifica nell'importo di euro 50.614,15, o in quello diverso che dovesse risultare in corso di causa o che venisse determinato dall'Ill.mo Giudice. Con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio, oltre CPA e IVA come per legge”.
1 MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ex art. 617 comma 1 c.p.c. del 10 giugno 2024 la Sig.ra Parte_1 promuoveva opposizione avverso l'atto di precetto in rinnovazione notificatole il 3 giugno 2024 dalla
Sig.ra per l'importo di euro 387.647,47. Controparte_1
L'atto di precetto, in questa sede opposto, si fondava su titolo giudiziale ed in particolare sulla Sentenza del Tribunale di Genova n. 969/2020 emessa nell'ambito del procedimento contenzioso R.G.
14134/2018.
L'opponente, pur non contestando l'esistenza del titolo, eccepiva che lo stesso non fosse stato correttamente notificato atteso che all'atto di precetto in rinnovazione era stata allegata copia conforme all'originale informatico e non copia esecutiva.
Contestava, poi, parte del quantum debeatur in riferimento alla determinazione degli interessi legali per una differenza di 51.570,15 euro sul maggior importo di interessi determinato di euro 159.499,67.
Per tali motivi oppositivi chiedeva di dichiarare l'insussistenza della esecutorietà del titolo esecutivo, oltre che la rideterminazione della pretesa economica intimata limitatamente ad interessi legali e rivalutazione monetaria.
In data 19 settembre 2024, si costitutiva in giudizio la Sig.ra la quale, nel Controparte_1 riconoscere l'erronea quantificazione della voce relativa agli interessi per una differenza di 50.614,15 rispetto all'importo effettivamente dovuto, si associava alla domanda dell'opponente, limitatamente alla somma eccedente.
Deduceva, invece, l'infondatezza dell'eccezione di controparte circa l'irregolarità della notifica del titolo esecutivo, chiedendo sul punto il rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 19 febbraio 2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni, insistendo come in atti ed il giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c.
2. Quanto al primo motivo di opposizione - ed in particolare la circostanza per la quale il titolo esecutivo non sarebbe stato correttamente notificato, poiché privo della copia esecutiva - la scrivente condivide le deduzioni di parte opposta;
vero è che il titolo ha ricevuto formula esecutiva in data 30 luglio 2020 e, dunque, in data antecedente la notifica del precetto in rinnovazione, ma trattandosi di azione esecutiva avviata successivamente al 28 febbraio 2023, lo stesso è stato correttamente notificato sulla base della normativa vigente che, ai sensi dell'art. 479 c.p.c. D. Lgs. N. 149/2022, non prevede più l'apposizione della formula esecutiva, ma la mera conformità del titolo rispetto all'originale informatico.
2 Per il regime transitorio, disciplinato dall'art. 35 comma 8 D. Lgs. 149/2022, infatti, vale il principio per il quale tutti i precetti notificati successivamente alla data del 28 febbraio 2023, a prescindere dal fatto che la formula esecutiva fosse stata apposta in data antecedente o successiva a questa, si applica la nuova disciplina che contempla unicamente l'attestazione di conformità del titolo e non anche l'apposizione della formula esecutiva.
Ciò detto, tale posizione può addirittura essere superata se si prende in considerazione il principio enunciato dalla giurisprudenza:
“Sez. 3 - , Sentenza n. 3967 del 12/02/2019 (Rv. 652822 - 01) Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: COSIMO D'ARRIGO. Relatore: COSIMO D'ARRIGO. P.M. onf.) Controparte_2
S. ( ) contro I. (EG RT) Persona_1 Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 19/08/2016
079210 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - FORMULA ESECUTIVA Titolo esecutivo - Mancata spedizione in forma esecutiva - Conseguenze - Opposizione agli atti esecutivi - Sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo - Condizioni.
L'omessa spedizione in forma esecutiva della copia del titolo esecutivo rilasciata al creditore e da questi notificata al debitore determina una irregolarità formale del titolo medesimo, che deve essere denunciata nelle forme e nei termini di cui all'art. 617, comma 1, c.p.c., senza che la proposizione dell'opposizione determini l'automatica sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.; tuttavia, in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell'interesse ad agire, il debitore opponente non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell'opposizione, a dedurre l'irregolarità formale in sé considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato”.
secondo la quale il vizio lamentato - anche se lo si ritenesse sussistente – non sarebbe idoneo a determinare l'invalidità del precetto. Ciò è quanto accade nel caso di specie in cui il debitore opponente non ha dimostrato in concreto di aver subito pregiudizio alcuno rispetto al precetto notificatogli, del quale era peraltro già a conoscenza.
Per tali ragioni, il primo motivo oppositivo eccepito è da rigettare.
3. Si ritiene, invece, di accogliere il secondo motivo oppositivo sul quale, peraltro, parte opposta ammette di aver commesso un errore di calcolo derivante dalla decorrenza del dies a quo che non è il
27 luglio 2004 ovvero la data della redazione del testamento, come riportato nel precetto, bensì il 29 gennaio 2009 ovvero la data di pubblicazione del testamento stesso.
3 Nel confronto tra i prospetti di calcolo depositati da entrambe le parti si rileva, poi, un'ulteriore differenza di circa 1.000 euro sul nuovo importo così determinato che dipende, invece, dal dies ad quem preso in considerazione.
Parte opposta nel proprio prospetto (doc. 3 della costituzione) fissa il dies ad quem al 31 maggio 2024, ma anche questa data è sbagliata se si tiene presente che il precetto in rinnovazione è datato 16 maggio
2024; è chiaro che gli interessi e la rivalutazione non maturano oltre la data del precetto.
Il periodo da ricomprendere nel calcolo degli interessi legali e rivalutazione monetaria è, quindi, quello ricompreso tra il 29 gennaio 2009 ed il 30 aprile 2024 e l'importo correttamente imputabile a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria è di euro 107.929,52 euro, come da prospetto che segue.
4. Quanto alle spese del presente giudizio, si ritiene di disporre la compensazione tra le parti atteso che solo a seguito della opposizione parte creditrice ha ammesso l'erroneità dei conteggi, avendo, da parte sua, l'opponente insistito per l'ulteriore motivo, ora rigettato.
P.Q.M.
4 Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
- in parziale accoglimento della opposizione ridetermina in euro 107.929,52 la somma dovuta a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria e rigetta per il resto;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Genova, il 26.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Cristina Tabacchi
5
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE VII CIVILE N°
Fasc. N° In persona della Dott.ssa C. Tabacchi, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente Cron. N° SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c. Rep. N°
Nella causa iscritta al n. 6105/2024 R.G. promossa da:
Parte_1
- Attore in opposizione
Contro
Controparte_1
- Convenuto in opposizione
Udienza di precisazione delle conclusioni: 19 febbraio 2025
CONCLUSIONI
Per : “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie del Parte_1 caso e di legge, in accoglimento della presente opposizione, dichiarare:
- l'inesistenza, invalidità, inefficacia o come meglio ritenuto del titolo esecutivo posto a fondamento dell'azione contro la Sig. , per le ragioni in fatto ed in diritto Parte_1 espresse con il presente atto di citazione
- conseguentemente dichiarare ed accertare l'insussistenza del diritto dell'odierna convenuta in opposizione a procedere ad esecuzione forzata in forza del provvedimento e del precetto intimato;
- in ogni caso dichiarare la erroneità, la inconferenza, l'esorbitanza della pretesa intimata dalla convenuta quale in atti, a carico della Sig.ra come Parte_1 determinato in atto precetto notificato il 04/06/2024 per interessi e rivalutazione, per i motivi esposti in premessa del presente atto di citazione;
Con vittoria di spese di lite oltre I.V.A. e C.P.A. sui compensi”.
Per : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, contrariis reiectis: Controparte_1
- rigettare l'opposizione proposta dalla Sig.ra in punto “insussistenza di un titolo Parte_1 esecutivo notificato all'erede” in quanto infondata in fatto e in diritto e dichiarare la piena validità, esistenza ed efficacia del titolo esecutivo posto a fondamento del precetto opposto nonché il diritto della Sig.ra a procedere ad esecuzione forzata in forza dello stesso;
Controparte_1
- con riguardo alla somma oggetto di intimazione, visto l'errore di calcolo nella determinazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, dichiarare la nullità o inefficacia parziale del precetto opposto limitatamente alla somma eccedente, che si quantifica nell'importo di euro 50.614,15, o in quello diverso che dovesse risultare in corso di causa o che venisse determinato dall'Ill.mo Giudice. Con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio, oltre CPA e IVA come per legge”.
1 MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ex art. 617 comma 1 c.p.c. del 10 giugno 2024 la Sig.ra Parte_1 promuoveva opposizione avverso l'atto di precetto in rinnovazione notificatole il 3 giugno 2024 dalla
Sig.ra per l'importo di euro 387.647,47. Controparte_1
L'atto di precetto, in questa sede opposto, si fondava su titolo giudiziale ed in particolare sulla Sentenza del Tribunale di Genova n. 969/2020 emessa nell'ambito del procedimento contenzioso R.G.
14134/2018.
L'opponente, pur non contestando l'esistenza del titolo, eccepiva che lo stesso non fosse stato correttamente notificato atteso che all'atto di precetto in rinnovazione era stata allegata copia conforme all'originale informatico e non copia esecutiva.
Contestava, poi, parte del quantum debeatur in riferimento alla determinazione degli interessi legali per una differenza di 51.570,15 euro sul maggior importo di interessi determinato di euro 159.499,67.
Per tali motivi oppositivi chiedeva di dichiarare l'insussistenza della esecutorietà del titolo esecutivo, oltre che la rideterminazione della pretesa economica intimata limitatamente ad interessi legali e rivalutazione monetaria.
In data 19 settembre 2024, si costitutiva in giudizio la Sig.ra la quale, nel Controparte_1 riconoscere l'erronea quantificazione della voce relativa agli interessi per una differenza di 50.614,15 rispetto all'importo effettivamente dovuto, si associava alla domanda dell'opponente, limitatamente alla somma eccedente.
Deduceva, invece, l'infondatezza dell'eccezione di controparte circa l'irregolarità della notifica del titolo esecutivo, chiedendo sul punto il rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 19 febbraio 2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni, insistendo come in atti ed il giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c.
2. Quanto al primo motivo di opposizione - ed in particolare la circostanza per la quale il titolo esecutivo non sarebbe stato correttamente notificato, poiché privo della copia esecutiva - la scrivente condivide le deduzioni di parte opposta;
vero è che il titolo ha ricevuto formula esecutiva in data 30 luglio 2020 e, dunque, in data antecedente la notifica del precetto in rinnovazione, ma trattandosi di azione esecutiva avviata successivamente al 28 febbraio 2023, lo stesso è stato correttamente notificato sulla base della normativa vigente che, ai sensi dell'art. 479 c.p.c. D. Lgs. N. 149/2022, non prevede più l'apposizione della formula esecutiva, ma la mera conformità del titolo rispetto all'originale informatico.
2 Per il regime transitorio, disciplinato dall'art. 35 comma 8 D. Lgs. 149/2022, infatti, vale il principio per il quale tutti i precetti notificati successivamente alla data del 28 febbraio 2023, a prescindere dal fatto che la formula esecutiva fosse stata apposta in data antecedente o successiva a questa, si applica la nuova disciplina che contempla unicamente l'attestazione di conformità del titolo e non anche l'apposizione della formula esecutiva.
Ciò detto, tale posizione può addirittura essere superata se si prende in considerazione il principio enunciato dalla giurisprudenza:
“Sez. 3 - , Sentenza n. 3967 del 12/02/2019 (Rv. 652822 - 01) Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: COSIMO D'ARRIGO. Relatore: COSIMO D'ARRIGO. P.M. onf.) Controparte_2
S. ( ) contro I. (EG RT) Persona_1 Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 19/08/2016
079210 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - FORMULA ESECUTIVA Titolo esecutivo - Mancata spedizione in forma esecutiva - Conseguenze - Opposizione agli atti esecutivi - Sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo - Condizioni.
L'omessa spedizione in forma esecutiva della copia del titolo esecutivo rilasciata al creditore e da questi notificata al debitore determina una irregolarità formale del titolo medesimo, che deve essere denunciata nelle forme e nei termini di cui all'art. 617, comma 1, c.p.c., senza che la proposizione dell'opposizione determini l'automatica sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.; tuttavia, in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell'interesse ad agire, il debitore opponente non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell'opposizione, a dedurre l'irregolarità formale in sé considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato”.
secondo la quale il vizio lamentato - anche se lo si ritenesse sussistente – non sarebbe idoneo a determinare l'invalidità del precetto. Ciò è quanto accade nel caso di specie in cui il debitore opponente non ha dimostrato in concreto di aver subito pregiudizio alcuno rispetto al precetto notificatogli, del quale era peraltro già a conoscenza.
Per tali ragioni, il primo motivo oppositivo eccepito è da rigettare.
3. Si ritiene, invece, di accogliere il secondo motivo oppositivo sul quale, peraltro, parte opposta ammette di aver commesso un errore di calcolo derivante dalla decorrenza del dies a quo che non è il
27 luglio 2004 ovvero la data della redazione del testamento, come riportato nel precetto, bensì il 29 gennaio 2009 ovvero la data di pubblicazione del testamento stesso.
3 Nel confronto tra i prospetti di calcolo depositati da entrambe le parti si rileva, poi, un'ulteriore differenza di circa 1.000 euro sul nuovo importo così determinato che dipende, invece, dal dies ad quem preso in considerazione.
Parte opposta nel proprio prospetto (doc. 3 della costituzione) fissa il dies ad quem al 31 maggio 2024, ma anche questa data è sbagliata se si tiene presente che il precetto in rinnovazione è datato 16 maggio
2024; è chiaro che gli interessi e la rivalutazione non maturano oltre la data del precetto.
Il periodo da ricomprendere nel calcolo degli interessi legali e rivalutazione monetaria è, quindi, quello ricompreso tra il 29 gennaio 2009 ed il 30 aprile 2024 e l'importo correttamente imputabile a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria è di euro 107.929,52 euro, come da prospetto che segue.
4. Quanto alle spese del presente giudizio, si ritiene di disporre la compensazione tra le parti atteso che solo a seguito della opposizione parte creditrice ha ammesso l'erroneità dei conteggi, avendo, da parte sua, l'opponente insistito per l'ulteriore motivo, ora rigettato.
P.Q.M.
4 Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
- in parziale accoglimento della opposizione ridetermina in euro 107.929,52 la somma dovuta a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria e rigetta per il resto;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Genova, il 26.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Cristina Tabacchi
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