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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 04/04/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 686/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 686/2022 promossa da:
nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(VI) via Trento n. 15, CF ; , nata a C.F._1 Controparte_1
MB (Brasile) il 22/04/1993 e residente in [...], CF
; , nato a [...] il [...] e residente in Valli C.F._2 Parte_2 del Pasubio (VI), via Zanetti di Sotto n. 1, CF ; , nato C.F._3 Parte_3
a ME (PS) il 15/10/1971 e residente in [...], CF
; , nata a [...] il [...] e C.F._4 Parte_4 residente in [...], CF C.F._5 Parte_5
, nata a [...] il [...] e residente in [...], CF , rappresentati e difesi dall'avv. Liana Bellin (CF C.F._6
) e dall'avv. Roberto Busa (C.F. ) del Foro di C.F._7 C.F._8
Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio in Vicenza, Viale Risorgimento Nazionale n. 10 - fax
0444/1830372, pec - come da mandato allegato alla busta Email_1 informatica di deposito telematico.
ATTORI contro
con sede in Genova, Via Gerolamo Gaslini n. 5, in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, Dott. P. Iva convenuto, difeso e Controparte_3 P.IVA_1 rappresentato dall'avvocato Ilaria Carassale (cf.: – C.F._9
– fax 010541994) presso la quale elegge domicilio in Genova, Email_2
Via Macaggi 21/5 in forza di mandato, conformemente alla delibera n. 180 del 09/03/2022, che si depositano
CONVENUTO
pagina 1 di 17 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Nel merito: Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, ogni contraria istanza disattesa, per le ragioni tutte di cui alla parte espositiva, 1. accertare e dichiarare che deceduto in data Parte_3 28/10/2013, ha contratto l'infezione da streptococco VI o LO, in occasione del ricovero dallo stesso subito nel periodo dal 30/09/2013 al 28/10/2013 presso l' G. Gaslini di Genova e CP_2 che la detta infezione è stata la causa delle lesioni e del successivo decesso del medesimo;
2. Accertare e dichiarare che l'infezione da streptococco VI o LO contratta da in Parte_3 occasione della sua degenza presso l'Istituto G. Gaslini è stata causata dalle modalità erronee e/o negligenti e/o imprudenti e/o imperite, comunque colpose con cui sono stati eseguiti i trattamenti sanitari per cui è causa presso il medesimo ente ospedaliero;
3. Conseguentemente, accertare e dichiarare la responsabilità convenuto Istituto G. Gaslini nella causazione dell'infezione e delle successive lesioni sino alla morte del piccolo in conseguenza dei trattamenti chirurgici Pt_3 medici e sanitari a cui lo stesso è stato sottoposto presso l'azienda ospedaliera convenuta, sia a titolo di inadempimento contrattuale che ai sensi dell'art. 1228 c.c. in caso di dimostrata responsabilità professionale dei propri sanitari intervenuti;
4. Per l'effetto condannare l' in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento del risarcimento dei danni tutti patititi dagli attori sia iure proprio per la morte del congiunto nonché subiti da Parte_3 quest'ultimo e loro trasmessi iure hereditatis per il peggioramento delle condizioni fisiche del piccolo nel periodo intercorrente tra l'insorgere dell'infezione nosocomiale e la morte, avvenuta in Pt_3 data 28/10/2013; danni da intendersi quali patrimoniali, non patrimoniali, alla salute, psicologici, biologici, sofferenza morale e, comunque, tutti quelli patiti e patiendi in conseguenza dei fatti indicati. Danni quantificati rispettivamente in € 1.219.355,00 a titolo di danno biologico terminale trasmesso iure hereditatis agli attori, € 331.000,00 per ciascuno dei genitori ed € 25.000,00 per ciascuno dei nonni;
oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del decesso al saldo effettivo;
il tutto salvo maggiore o minore quantificazione che il Giudice riterrà di giustizia.
5. Spese e compensi professionali, interamente rifusi. In via istruttoria: Ammettersi prove per testi sui seguenti capitoli di prova: 1. “Vero che lei è genitore di una bambina di nome , affetta sin dalla nascita da _1 idrocefalia e da malformazione cerebrale complessa?”; 2. “Vero che nel mese di ottobre 2013 Sua figlia era ricoverata con il piccolo affetto anch'egli da idrocefalia e _1 Parte_3 malformazione cerebrale, presso l'ospedale G. Gaslini di Genova?”; 3. “Vero che, all'epoca, i medici che avevano in cura presso l'ospedale le riferivano che le condizioni di sua figlia _1 CP_2 erano molto più complesse rispetto a quelle del piccolo Che, sempre a quanto le riferivano i Pt_3 medici, era affetto da un quadro malformativo più lieve rispetto a quello di sua figlia Pt_3
?”; 4. “Vero che, in ogni caso, all'epoca i medici le riferivano l'impossibilità di ipotizzare
_1 una prognosi della durata e della qualità di vita della piccola ?”; 5. “Vero che, ad oggi, sua
_1 figlia , di anni 8, è una bambina che ci vede e che sa esprimersi con un linguaggio, seppur
_1 ridotto, ma in grado di comunicare le proprie necessita?”; 6. “Vero che, ad oggi, sua figlia
_1
è in grado di stare seduta autonomamente e, seppur con necessità di un sostegno, anche di stare un piedi e camminare”; 7. “Vero che, ad oggi, sua figlia è capace di interagire con le persone, _1 anche che non conosce, va in piscina e al mare e sa utilizzare il cellulare?”; 8. “Vero che, tornando al ricovero del ottobre 2013, in data 28/10/2013, giorno del decesso del piccolo lei vedeva la Pt_3 sig.ra mamma di con il figlioletto in braccio, già morto, in mezzo a tutti Controparte_1 Pt_3 gli altri bambini?”; 9. “Vero che, sempre nel giorno di cui al capitolo precedente, lei e la sua/il suo consorte vi adoperavate per dare conforto ai genitori del piccolo dopo la notizia del Pt_3 decesso?”; 10. “Vero che, sempre nel giorno di cui al capitolo precedente, assisteva all'arrivo dei nonni in ospedale e il sig. nonno paterno del piccolo, necessitava di cure dopo Parte_3 essere caduto a terra e svenuto per lo shock?”; 11. “Vero che i nonni, materni e paterni, del piccolo pagina 2 di 17 ogni fine settimana si recavano a Genova ed andavano all'ospedale per far visita Parte_3 al piccolo ”. Si indica a testi i sigg. e , entrambi Pt_3 Testimone_1 Testimone_2 genitori della piccola di Gioia Tauro (RC); stante la distanza dei testimoni, si Persona_2 chiede che il Tribunale disponga di assumere la testimonianza da remoto in videoconferenza dal
Tribunale di Palmi (Reggio Calabria) o di Reggio Calabria, o, in subordine, disponga testimonianza scritta ai sensi dell'art. 257 bis c.p.c.; in via ulteriormente subordinata si chiede che venga disposta l'ammissione in presenza con un discreto preavviso temporale. *** Ancora si chiede ammettersi prove per testi sui seguenti capitoli di prova: 12. “Vero che e , odierni attori, avevano CP_1 Parte_1 ricevuto comunicazione della malformazione cerebrale del piccolo già al quinto mese della Pt_3 gravidanza?”; 13. Vero che, nonostante la notizia di cui al capitolo precedente, i genitori di Pt_3 decidevano di proseguire la gravidanza?”; 14. “Vero che negli ultimi mesi della gravidanza i genitori di venivano assistiti dall'ospedale di Genova?”; 15. “ Vero che in occasione delle Pt_3 CP_2 visite pre-nascita, frequentemente i genitori venivano accompagnati a Genova dai nonni del piccolo
”; 16. “Vero che, inizialmente, genitori e nonni affittavano di volta in volta delle stanze per Pt_3 pernottare vicino all'ospedale e, successivamente, trovarono una casa in affitto dove potevano soggiornare sia i genitori e, successivamente, anche i nonni che si recavano in visita al bambino'”; 17.
“Vero che, dopo la nascita del bambino, i nonni si recavano a Genova tutti i fine settimana, partendo il sabato mattina e rientrando la domenica sera?”; 18. “Vero che, durante il ricovero nel reparto di terapia semi-intensiva neonatale, il piccolo era ricoverato insieme a tutti gli altri bambini, in
Pt_3 un'unica stanza, in un lettino aperto, senza la protezione di un'incubatrice'”; 19. “Vero che, ai genitori del piccolo era consentito far visita al figlio quasi tutti i giorni, indossando camice,
Pt_3 cuffia e calzanti, senza gioielli o altri monili?”; 20. “Vero che ai nonni era consentito far visita al piccolo solo tramite il vetro della nursery, salvo qualche rara occasione in cui sono riusciti
Pt_3 ad accarezzarlo?”; 21. “Vero che il personale sanitario che operava nel reparto di terapia semiintensiva, frequentemente, era stato visto dai genitori e nonni del piccolo con anelli alle
Pt_3 mani, trucco sul viso e con il telefono cellulare in carica dentro la stanza ove erano ricoverati i bambini?”; 22. “Vero che, durante il ricovero del piccolo i genitori le riferirono che per due
Pt_3 volte il neonato era stato tenuto a digiuno dalla sera precedente per eseguire una risonanza magnetica, per poi scoprire, il giorno successivo, che il macchinario era rotto?”; 23. Vero che, sempre durante il detto ricovero, il bambino accusava un'insufficienza respiratoria ma il personale era assente perché impegnato a consumare dei dolcetti nella stanza infermeria?”; 24. “Vero che, durante il ricovero di cui ai capitoli precedenti, i genitori di le riferirono che i sanitari stavano sottoponendo un
Pt_3 bambino ad un esame radiografico, senza preoccuparsi di schermare il piccolo e
Pt_3 provvedendovi solamente dopo l'osservazione dei genitori?”; 25. “Vero che la degenza in ospedale del piccolo proseguiva positivamente e i medici avevano invitato i genitori a procurarsi una
Pt_3 culla/carrozzina per trasportare il bambino, stante l'imminenza delle dimissioni del piccolo
”; 26. “Vero che in data 27/10/2013, in occasione del trasferimento del piccolo Pt_3 Pt_3 dalla terapia semi-intensiva alla terapia intensiva, in un'incubatrice e intubato, alla richiesta di spiegazioni da parte dei genitori, i sanitari rispondevano che il bambino aveva preso un'infezione di lieve entità ma non era in pericolo di vita”?; 27. “Vero che i genitori del piccolo ricevevano Pt_3 comunicazione dell'aggravamento delle condizioni del figlio solo alle ore 7.00 del 28/10/2013”; 28.
“Vero che, dopo la comunicazione di cui al capitolo precedente, i genitori si recavano all'ospedale ed assistevano ad un intervento di massaggio cardiaco che i medici stavano eseguendo al bambino?”; 29.
“Vero che, nei momenti successivi al decesso, il bambino veniva lasciato, già esanime, tra le braccia della mamma, all'epoca di anni venti?”; 30. “Vero che nei primi anni successivi alla morte del figlio, il sig. si recava al cimitero e rimaneva vicino alla tomba del piccolo Parte_1 Pt_3 anche per tre volte al giorno?”; 31. “Vero che, in occasione delle visite di cui al capitolo precedente, il sig. se veniva ostacolato o invitato a desistere, reagiva in modo Parte_1 incontrollato?”; 32. “Vero che nei primi anni successivi alla morte del figlio, la sig.ra CP_1
pagina 3 di 17 dormiva con i vestitini del piccolo sotto il cuscino?”; 33. “Vero che, dopo circa CP_1 Pt_3 un anno e mezzo dalla morte del piccolo i genitori si separarono a causa dell'incapacità di Pt_3 condividere il rispettivo dolore per la perdita del figlio?”; 34. “Vero che nei primi anni successivi alla morte del figlio, i sig. e all'epoca ventenni, si rifiutavano di Parte_1 Controparte_1 uscire con gli amici e rimanevano sempre a casa o al lavoro”; 35. “Vero che dall'anno successivo alla nascita del piccolo al giorno 30 del mese di settembre di ciascun anno e al giorno di S. Pt_3
PP, i genitori si incontrano presso la tomba del figlio per onorare la ricorrenza del suo compleanno e dell'onomastico?”; 36. “Vero che in occasione di ogni Natale, genitori e nonni del piccolo si adoperano per abbellire la tomba e addobbarla con delle decorazioni?”; 37. Pt_3
“Vero che, ancora oggi, a distanza di 8 anni dalla perdita del figlio, genitori e nonni, parlando di
si commuovono ed è loro impossibile guardare le foto del bambino?”; 38. “Vero che, dopo Pt_3 la morte del piccolo i genitori, e hanno incontrato Pt_3 Parte_1 Controparte_1 delle difficoltà ad avere delle relazioni affettive stabili e, ancor di più, ad avere altri figli”. Si indicano a testi il sig. di LA NA (VI) e il sig. di Torri di Quartesolo Testimone_3 Tes_4
(VI), entrambi su tutti i capitoli di prova. Si indica inoltre il sig. di ZO (VI) sui CP_4 capitoli da n. 30 a n. 38. *** Ancora si chiede ammettersi prove per testi sui seguenti capitoli di prova: 39. “Vero che in data 1/10/2013, presso l'Istituto G. Gaslini di Genova, ella eseguiva sul piccolo
nato il 30/092013, un intervento di terzo- ventricolo-cisternostomia per via Parte_3 endoscopica?”; 40. “Dica il teste quali sono stati gli esiti dell'intervento di cui al capitolo precedente”; 41. “Vero che nelle ore immediatamente successive al decesso del piccolo Parte_3 ella ha avuto modo di verificare l'assenza di collegamento causale tra l'intervento
[...] chirurgico eseguito e l'infezione, con esito mortale, contratta dal paziente?”. Si indica a teste il dr.
di Genova. *** Con ammissione a prova contraria sui capitoli di parte Testimone_5 avversaria eventualmente ammessi con il teste . *** Sempre in via istruttoria, si chiede Testimone_3 che i consulenti tecnici d'ufficio vengano convocati a chiarimenti sui seguenti punti: - I consulenti tecnici d'ufficio affermano che, probabilmente, il contagio del piccolo sarebbe avvenuto Pt_3 attraverso la madre, e ciò sul presupposto che, secondo quanto riferito dall'Istituto oggi avversario, nei mesi precedenti e nei mesi a seguire non si sono verificati altri casi di infezione da Streptococco VI nella stessa unità di terapia intensiva neonatale;
e ancora, a pag. 5, il ctu afferma che “le infezioni hanno come sorgente il paziente stesso, e nel neonato la madre nella quasi totalità dei casi”; considerato che la madre non avrebbe comunque manifestato alcun sintomo dell'infezione in parola;
considerato altresì che nella perizia (pag. 34) si afferma che “sebbene il numero effettivo possa essere molto più elevato, dato che, in molti casi, gli isolati non sono stati identificati a livello di sottospecie” e ancora “in alcuni casi la meningite si è verificata senza una batterimia identificabile contestualmente” e che il patogeno in parola risulta “una causa estremamente rara di sepsi e meningite in età pediatrica”; si chiede ai CTU che chiariscano la possibilità che, nel detto reparto, vi fossero altri pazienti ricoverati, infettati dallo stesso patogeno ma senza sintomi evidenti di infezione e per i quali, quindi, non è risultata necessaria la ricerca del patogeno;
se, nel periodo in parola e nei pazienti ricoverati nello stesso reparto del piccolo l'Istituto Gaslini abbia effettuato ricerche Pt_3 specifiche del patogeno S. VI;
se, una volta accertata la causa del decesso del piccolo Pt_3 l'Istituto Gaslini abbia ricercato nella madre delle tracce dell'infezione e se vi fossero gli strumenti per accertare la contaminazione della madre, considerato che a pag. 36 della perizia, lo stesso infettivologo incaricato dal Tribunale riporta i casi di positività di madri anche due settimane dopo il contagio;
- all'attrice, sig.ra e madre di è stato praticato un taglio cesareo;
si CP_1 Pt_3 chiede ai CTU che chiariscano se la detta pratica abbia potuto comunque consentire una trasmissione del patogeno;
- è stato trasferito dalla rianimazione alla terapia semintensiva (pag. 21 Pt_3 perizia: 27/10/2013 si trasferisce in T.I.) e poi trasferito in T.I. quando già era in stato di shock e in condizioni molto critiche, una volta intubato;
si chiede ai CTU che chiariscano se il ricovero di un paziente come in condizioni cliniche già compromesse causa la malformazione congenita, Pt_3
pagina 4 di 17 che aveva da poco subito un intervento neurochirurgico e abitualmente veniva manipolato dal personale sanitario con l'ausilio di strumenti quali cateteri venosi etc…, in una stanza promiscua con altri bambini (e rispettivi genitori), in un lettino aperto e senza la protezione di un'incubatrice, costituisca la pratica sanitaria più corretta per proteggerlo da eventuali infezioni;
- sulla rarità del virus. Il consulente infettivologo incaricato dal Tribunale adito a pag. 35 della perizia scrive “S. LO SP. ST …(omissis) …si tratta di un patogeno che può avere un significato largamente sottovalutato negli anni fino al 2000 circa, come agente di malattia sistemica nei neonati”; e ancora, lo stesso ctp di parte avversaria esclude che si tratti di un patogeno raro laddove afferma, a pag. 6 delle proprie osservazioni, che “precedenti studi lo indicavano come poco abbondante (2,5 – 15%), ma analisi effettuate con tecniche più recenti lo hanno identificato nelle feci del 62,5% dei soggetti volontari sani studiati” e “la reale incidenza potrebbe essere sottostimata in quanto in passato il patogeno veniva confuso con gli streprococchi di gruppo B e gli enterococchi”; si chiede ai CTU che chiariscano la contraddittorietà con la successiva affermazione, in sede di conclusioni, della rarità del virus in parola e conseguente imprevedibilità e imprevenibilità (da non confondersi con la scarsità degli studi e della letteratura, causa, appunto, la scarsità dei dati raccolti negli anni); - sugli accorgimenti per la condizione clinica pregressa di A pag. 36 l'infettivologo, riferendosi ai Pt_3 66 casi descritti in letteratura sino al 2021, riporta “sebbene tutti i pazienti avessero un decorso clinico grave, la maggior parte dei pazienti ha avuto un esito favorevole con guarigione e tutti meno un caso siano sopravvissuti all'infezione acuta”; si chiede ai CTU che chiariscano se siano state verificate le condizioni cliniche dei detti pazienti;
se il quadro clinico di malformazione cerebrale congenita di possa aver influito sull'andamento dell'infezione e sull'esito infausto;
se Pt_3 l'Istituto Gaslini abbia adottato tutti gli accorgimenti utili e necessari per evitare che, un soggetto fragile come potesse essere esposto a possibili infezioni;
- sulla probabile origine del Pt_3 contagio. A pag. 36 l'infettivologo scrive “la via esatta dell'infezione da S. LO nei neonati rimane incerta. Si presume …. che si verifichi verticalmente” ; considerato che la positività al patogeno in parola della madre non è stata dimostrata;
considerato altresì che è stato dimostrato che i genitori, negli incontri con il neonato, indossavano camici, cuffie e calzanti, senza gioielli o altri monili;
considerato che
, viceversa, è stato dimostrato che il personale sanitario che operava all'interno del reparto di lavorava con anelli alle mani, trucco sul viso e, addirittura, Pt_3 metteva in ricarica il cellulare all'interno della stanza ove erano ricoverati i bambini;
si chiede ai CTU che chiariscano la ragione per cui dovrebbe essere più probabile un contagio materno (verticale) rispetto ad un contagio derivante dal personale della struttura;
- e ancora, considerati i dati clinici che evidenziavano un paziente con malformazione encefalica complessa ed idrocefalo, trattata con manovre neurochirurgiche canio-encefaliche e anche sottoposto ad ossigenoterapia con naso-canula, si chiede ai CTU che chiariscano se nell'escludere la trasmissione a grappolo, evocando l'assenza di altri contagi, è stata considerata la possibilità di trasmissione dell'agente infettivo da oggetti contaminati o non sterilizzati a regola d'arte; in particolare, si chiede che i ctu chiariscano, in assenza di prove dirette di infezione nella e dalla madre, quali siano le ragioni che escludono la possibilità di una contaminazione diretta della zona dell'intervento neurochirurgico, durante la procedura o comunque nei tempi successivi, considerato che nel corso del ricovero il bambino è stato oggetto di manipolazione da parte del personale sanitario ed è stato trattato anche con altri dispositivi in ipotesi favorenti un'infezione (accessi venosi periferici, cateteri venosi centrali sostituiti più volte, catetere vescicale); - si chiede ai CTU che chiariscano se il rilievo del virus dello streptococco aureus nei tamponi nasali del 17/10/2013, del 22/10/2013 e del 24/10/2013 possa aver avuto origine dalle mani del personale ospedaliero non correttamente igenizzate (l'IGG ha ammesso che il personale sanitario operava nel reparto di indossando anelli alle mani, trucco sul viso e con il telefono cellulare Pt_3 in ricarica vicino ai lettini aperti dei bambini) oppure dai farmaci o dalle apparecchiature contenenti liquidi utilizzati nelle terapie. - omessi studi genetici. A pag. 47 il Ctu evidenzia che “mancano studi di genetica del caso in questione” e che “in particolare in caso di sesso maschile, la valutazione della
pagina 5 di 17 ventricolomegalia fetale dovrebbe essere sempre integrata con la genetica molecolare prenatale”; si chiede ai CTU che chiariscano se e come la detta omissione abbia influito sulla determinazione della prognosi di vita;
- sulla mancata produzione delle linee guida e dei protocolli operativi di prevenzione. A pag. 51 il ctu afferma che “pur se non documentati dalla convenuta i protocolli operativi di prevenzione delle infezioni da germi nosocomiali e comunque le linee guida operative di buona pratica clinica, l'analisi della documentazione del caso dimostra che non si sono verificate infezioni da germi
“nosocomiali” pur nel contesto di un paziente altamente a rischio in presenza di un neonato immunocompromesso, fragile e sottoposto a molteplici procedure assistenziali invasive”; si chiede ai CTU che chiariscano su quali considerazioni, in assenza della produzione documentale de quibus, sono giunti alla conclusione che l'Istituto abbia posto in essere tutti gli accorgimenti utili e necessari per proteggere un paziente fragile come che chiariscano come la detta conclusione collimi Pt_3 con la dimostrazione delle condotte del personale sanitario (monili alle mani difficilmente disinfettabili, trucco, telefonino in ricarica nelle stanze); - quanto alla sensibilità agli antibiotici. Nella perizia si legge “si tratta di un germe che solitamente ha un'ottima sensibilità ad antibiotici comuni. Non furono riscontrate resistenze ad antibiotici tipiche dei germi che si annidano sulle superfici e negli ambienti nosocomiali”; di contro il Prof. , medico legale incaricato dalla Procura di eseguire Per_3 l'autopsia, alla pag. 20 della propria relazione affermava: “All'antibiogramma post-mortem risultava sensibilità dello Streptococco LO per quasi tutte le specie antibiotiche, con la sola eccezione di una resistenza all'amoxicillina/ acido clavulonico”; si chiede ai CTU che chiariscano la contraddizione evidenziata. *** Così precisate le conclusioni, sia nel merito che istruttorie, si insiste per il completamento dell'istruttoria come richiesta;
in subordine, si chiede che la causa venga trattenuta a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
Per parte convenuta:
“rifiuta il contraddittorio e si oppone a qualsiasi domanda avversaria tardivamente proposta e non ammessa, si oppone all'ammissione di qualsivoglia istanza avversaria. Chiede che il Tribunale respinga ogni e qualsiasi domanda attorea, condannando gli attori medesimi al pagamento delle competenze e spese di giudizio Chiede, quindi, che la causa venga trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di legge. Salvo ogni diritto”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Allegazioni delle parti
Gli attori hanno introdotto il presente procedimento esponendo che:
▪ in data 30/09/2013, presso l' nasceva figlio dei sigg. Controparte_5 Parte_3
e Controparte_1 Parte_1
▪ durante gli ultimi mesi, la gravidanza era stata monitorata presso la struttura medica in quanto, al bambino era stata riscontrata la presenza di una malformazione cerebrale complessa;
alcuni esami eseguiti nella fase prenatale avevano evidenziato un'agenesia del corpo calloso associata a marcata dilatazione idrocefalica del sistema ventricolare sovratentoriale sostenuta da stenosi dell'acquedotto Silviano;
▪ alla nascita, avvenuta leggermente pretermine mediante parto cesareo, gli accertamenti confermavano il quadro malformativo complesso ed il minore, anche causa un quadro di insufficienza respiratoria, veniva trasferito nel reparto di Rianimazione Neonatale e Pediatrica;
pagina 6 di 17 ▪ in data 1/10/2013 PP veniva sottoposto ad un intervento neurochirurgico di terzoventricolostomia endoscopica al fine di facilitare il drenaggio spontaneo del liquido encefalico in eccesso;
▪ successivamente, in data 14/10/2013, il neonato veniva trasferito nel reparto di Terapia Semi- Intensiva Neonatale, senza la protezione di un'incubatrice e in una condizione di promiscuità con tutti gli altri bambini ivi ricoverati;
▪ nel frattempo, ai genitori odierni attori era consentito far visita al figlio, previa adozione di tutti gli accorgimenti previsti dalla struttura al fine di garantire l'igiene e la salubrità del contatto: a mamma e papà veniva fatto indossare un camice, una cuffia e dei calzanti;
i medesimi non dovevano indossare gioielli o altri oggetti che potevano in qualche modo diventare conduttori di batteri per il neonato. Ai nonni, veniva consentito di vedere solamente tramite il vetro Pt_3 della nursery del reparto. Al contrario, il personale sanitario che operava nel reparto e che assisteva il piccolo frequentemente era stato visto con anelli alle mani, trucco sul viso Pt_3
e addirittura con il telefono cellulare in carica dentro la stanza dei bambini;
▪ durante il, seppur breve, ricovero del bambino, frequenti erano stati i momenti di criticità della struttura: a titolo meramente esemplificativo, i genitori riferivano che per due volte il neonato era stato tenuto a digiuno dalla sera precedente per eseguire una risonanza magnetica, per poi scoprire, il giorno successivo, che il macchinario era rotto;
in un'altra occasione il bambino accusava un'insufficienza respiratoria ma il personale non era presente;
e ancora i sanitari stavano sottoponendo un bambino ad un esame radiografico, senza preoccuparsi di schermare il piccolo e provvedendovi solamente dopo l'osservazione dei genitori;
Pt_3
▪ in via generale, la degenza del piccolo era proseguita in condizioni cliniche perlopiù Pt_3 stabili, tanto che i medici, rassicurando i genitori sulle condizioni di salute del minore, accennavano alle dimissioni e consigliavano loro di reperire la culla per portare a casa il figlio.
Nella sintesi clinica redatta dal Direttore della Patologia Neonatale, dr. in data Persona_4 30/10/2013 risultava “Le consulenze neurochirurgiche si susseguono, l'ultima in termini temporali, sabato mattina (26-10) indica una fontanella migliorata, e, grazie ai reperti dell'esame neuroradiologico, la assenza di problematiche neurochirurgiche. Durante la degenza le condizioni generali sono risultate stabili con saltuarie variazioni della necessità di ossigeno tramite naso-cannula ed è stata praticata terapia anticonvulsionante, antidolorifica, nutrizionale e vitaminica con incremento degli indici di crescita e della tolleranza alimentare.
Il giorno 26/10 le condizioni cliniche non lasciavano presagire alcuna difficoltà ulteriore rispetto a quelle segnalate” (doc.1);
▪ il giorno 27/10/2013, secondo quanto poi appurato dal Prof. medico legale Persona_5 che eseguì l'autopsia del minore su incarico della Procura, “alle ore 3.15 insorse iperpiressia
(38.5°C), per cui fu immediatamente instaurata intensa terapia antibiotica di copertura ad ampio spettro in multiassociazione (Pieracillina, Tazobactam e Vancomicina, con dosaggio di protezione per possibile interessamento meningeo) ed avviati esami di inquadramento per sospetta sepsi” (doc. 2). Verso le ore 21.40, sempre del 27/10/2013, gli esami rivelarono la presenza di un interessamento batterico (presenza di cocchi gram + OC VI) compatibile con un quadro di meningoencefalite e sepsi generalizzata. In breve tempo, le condizioni respiratorie, neurologiche e cliniche del neonato subirono un progressivo peggioramento fino al decesso constatato alle ore 9.20 del 28/10/2013, per sepsi, insufficienza renale, shock settico e meningite”;
▪ di tutto questo, i genitori non venivano avvisati tempestivamente. I sigg. e Pt_3 CP_1 il 27/10/13, in verità, si erano accorti che c'era qualche problema in quanto il bambino era stato ricoverato nuovamente in una incubatrice della terapia intensiva, intubato e gli era stata somministrata una sacca di sangue;
alla loro richiesta di chiarimenti, il personale sanitario aveva risposto che il bambino aveva preso un'infezione di lieve entità ma non era in pericolo di vita;
pagina 7 di 17 ▪ solo nelle primissime ore del mattino del 28/10/2013, probabilmente dopo il primo arresto cardio-respiratorio, nonostante già da molte ore il neonato avesse dimostrato sintomi preoccupanti e l'ospedale avesse accertato lo stato di infezione batterica, i genitori ricevettero una telefonata dal dr. il quale li informava che il bambino aveva subito un arresto Per_6 cardiocircolatorio ma che, al momento, era stabile, chiedendo loro di recarsi in ospedale, con calma;
▪ immediatamente dopo aver ricevuto la telefonata dall'ospedale, i sigg. e si CP_1 Pt_3 precipitarono nel reparto ove venivano accolti in sala colloqui da un medico, il quale comunicava loro che le condizioni di salute del figlio si erano repentinamente aggravate e si stava intervenendo con un massaggio cardiaco, intervento di emergenza che durò quasi un'ora su richiesta proprio dei genitori;
alle ore 9.20 veniva comunicato il decesso del piccolo
Pt_3
▪ la madre e il padre del piccolo riuscirono a vederlo solamente in quegli ultimi Pt_3 momenti concitati, durante il massaggio cardiaco;
dopodiché il bambino, oramai esanime, veniva lasciato tra le braccia della madre, all'epoca poco più che ventenne;
▪ il giorno stesso i genitori presentavano denuncia / querela nei confronti di ignoti al fine di fare chiarezza sulle eventuali responsabilità della struttura ospedaliera e/o del personale operante, narrando anche di personale sanitario che si approcciava al neonato con anelli alle mani e monili al collo, oltre che trucco sul viso e telefonino in ricarica dentro la stanza di terapia semintensiva dei pazienti;
quando invece, ai congiunti, veniva imposta una totale copertura, anche del capo, e vietato qualsiasi anello o altro monile che potesse essere “portatore” di agenti esterni. Per di più, in alcune occasioni, i genitori riferivano di aver riscontrato attrezzature non adeguatamente pulite o igienizzate (doc. 4);
▪ il giorno successivo al decesso, genitori e nonni furono invitati ad un colloquio con il personale sanitario del a cui presenziò anche il neurochirurgo che aveva effettuato l'intervento a CP_2 poche ore dalla nascita. Nell'occasione, i rappresentanti dell' oggi convenuto, CP_2 comunicavano loro che, all'esito delle loro indagini interne, non ravvisavano alcuna responsabilità per l'accaduto a carico del personale sanitario o comunque della struttura ospedaliera;
a parere dei sanitari, l'esito infausto avrebbe comunque dovuto essere rapportato alle condizioni pregresse del minore, già gravemente compromesse dalla malformazione congenita, che avrebbero favorito l'insorgenza dell'infezione;
▪ in data 4/11/2013, la Procura della Repubblica disponeva indagine medico legale ed esame autoptico della salma, con incarico al Prof. Dott. di rispondere al seguente Persona_5 quesito: “ accerti il CT, presa visione degli atti del procedimento, acquisita ogni documentazione utile presso strutture sanitarie ed enti privati e procedendo ad esame autoptico della salma: a quale epoca risale la morte di quale è stata la causa Parte_3 biologica della morte;
in particolare se si sia trattato di meningite e, nel caso, se tale patologia fosse o meno trasmissibile;
se la morte è, o meno, da porsi in nesso di causalità materiale con il trattamento medico (in particolare se la trasmissione della meningite fosse o meno evitabile); in caso affermativo, se il trattamento medico è stato la causa unica dell'evento ovvero se ha agito in concorso con altre cause, in particolare con la patologia che ha richiesto il trattamento ovvero con altre patologie preesistenti o sopravvenute;
se nell'operato del personale medico e paramedico si ravvisano elementi di colpa professionale: in particolare, valuti se il personale medico e paramedico si è attenuto alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica in materia;
se le linee guida e le buone pratiche seguite indicavano standard diagnostico – terapeutici conformi alle regole dettate dalla migliore scienza medica;
se le scelte terapeutiche sono state corrette alla luce della situazione individuale del paziente;
se sussista nesso di causalità tra i profili di colpa individuali e il decesso del paziente” (doc. 5);
pagina 8 di 17 ▪ in data 2/12/2014 il perito incaricato depositava la propria consulenza tecnica medico legale, nella quale non ravvisava responsabilità penalmente rilevanti nella gestione diagnostico – terapeutica del piccolo da parte dei medici che lo ebbero in cura presso Parte_3
l' Al contempo, il perito individuava inequivocabilmente la causa della morte Controparte_5 nell'infezione da Streptococco LO, infezione contratta in occasione del ricovero ospedaliero (il paziente non era mai uscito dall'ospedale dalla nascita alla morte), evidenziando come nel corso del ricovero il bambino era stato oggetto di manipolazione da parte del personale sanitario e fosse stato trattato anche con dispositivi favorenti un'infezione. E ancora, nella detta perizia era possibile leggere “non è detto che esso fosse già presente nell'ambiente nosocomiale, ma potrebbe avere un'origine esterna (situazione che comunque rientra nel concetto di infezione contratta in ospedale, per esempio per contaminazione del paziente da personale portatore del batterio patogeno) …omissis…. Un ruolo centrale nella trasmissione di queste infezioni è svolto dalle mani del personale ospedaliero in ipotesi non correttamente deterse o disinfettate” (doc. 2);
▪ il procedimento penale veniva archiviato;
▪ con prima comunicazione del 7/09/2015 gli attori, poi successivamente rinnovata in data 8/05/2018, a mezzo del legale, inoltravano all'Istituto G. Gaslini di Genova e ai primari dei reparti ove era stato ricoverato il piccolo richiesta di risarcimento dei danni (doc. 6); Pt_3
▪ l' rispondeva, tramite la società di gestione rischi negando ogni CP_2 Parte_6 responsabilità sia dell' e sia dei sanitari intervenuti, riconoscendo che il Controparte_6 decesso fosse da porre in nesso causale con l'aggressione di un raro patogeno da reperire in ambito nosocomiale ma negando che la stessa infezione potesse essere ricondotta a condotte colpose poste in essere dal personale o a carenze della struttura (doc. 7);
▪ stante l'impossibilità di giungere ad una definizione stragiudiziale della procedura, gli attori avviavano il tentativo di mediazione obbligatoria avanti l'Organismo di mediazione della Camera di Commercio di Genova (doc. 8); la mediazione aveva esito negativo stante la mancata partecipazione dell'ente ospedaliero e dei medici convocati (doc. 9).
Sulla scorta di tali premesse, invocando la responsabilità contrattuale dell'ente convenuto con effetti protettivi anche verso terzi, ritenendo che vi fosse un preciso nesso di causa tra il decesso del piccolo (da ricondursi a shock settico per infezione da OC LO) e l'omessa Pt_3 adozione di tutte le misuro igienico sanitarie necessarie per scongiurare il rischio di contagio, considerati i numerosi fattori di rischio della condizione del neonato, gli attori (genitori e nonni materni e paterni) hanno chiesto il risarcimento, iure haereditatis, di tutti i danni non patrimoniali patiti dal piccolo tra il momento del contagio e quello del decesso, provocati dal peggioramento del suo stato di salute, nonché, iure proprio, del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
Si è costituito l che, invitando preliminarmente gli attori a dare prova del Controparte_7 rapporto di parentela enunciato, e ripercorrendo i contenuto della cartella clinica, hanno contestato la pretesa risarcitoria esponendo che:
▪ il piccolo era affetto da un quadro malformativo complesso, caratterizzato da displasia Pt_3 della giunzione tra diencefalo e mesencefalo, associato a ipoplasia del ponte, stenosi acqueduttale con idrocefalo sovratentoriale, disgenesia della placca commissurale telencefalica e anomalia dei nuclei della base che aveva reso necessario un intervento neurochirurgico di terzoventricolostomia endoscopica per arginare l'idrocefalo, effettuato con pieno successo nonostante la speciale difficoltà (trattasi di una procedura chirurgica ideata proprio dai professionisti dall'Istituto G. Gaslini, finalizzata al ridurre al minimo le complicanze infettive ed effettuata solo in pochissimi centri d'eccellenza);
pagina 9 di 17 ▪ i sanitari, nonostante la comparsa di distress respiratorio, determinato dalla immaturità del bambino, riuscivano a mantenere stabili le condizioni generali dello stesso, monitorando con attenzione tutti i parametri vitali e tenendo sotto stretto controllo l'eventuale comparsa di infezioni (vista e considerata la maggiore suscettibilità del piccolo proprio a cause Pt_3 delle gravi comorbidità);
▪ dal 14/10/2013 si rendeva poi necessario il trasferimento presso la Terapia Intensiva del medesimo nosocomio per garantire il supporto respiratorio ad alti flussi. In tale sede, il
27/10/2013, il paziente presentava uno stato di iperpiressia che era immediatamente trattato con terapia antibiotica ad ampio spettro (Piperacillina oltre a AZ e Vancomicina, con dosaggio di protezione per il possibile interessamento men in geo);
▪ nonostante la pronta esecuzione di indagini colturali atte ad identificare tempestivamente la patogena causa dello stato settico nonché l'immediata somministrazione della antibioticoterapia prevista dalle Linee Guida, gli indici di flogosi risultavano in aumento;
▪ l'esame chimico-fisico effettuato sul liquor era, inoltre, indicativo per la presenza di un 'infezione meningea;
▪ il 28/10/20, dopo alcuni episodi di bradicardia, sino all'arresto cardiocircolatorio, il piccolo non rispondeva più alle manovre rianimatorie;
il decesso ne era constatato alle ore Pt_3
09.20;
▪ il giorno seguente al decesso pervenivano i risultati dell'esame colturale effettuato sul liquor che dimostravano la presenza di OC VI, peraltro sensibile agli antibiotici somministrati nelle immediatezze della comparsa dei primi sintomi di uno stato settico.
L'istituto convenuto sosteneva che, ai fini del corretto inquadramento della vicenda, non si poteva che partire dalla considerazione che le condizioni neurologiche del bambino fossero fortemente compromesse sin dalla nascita a causa delle plurime e gravi mal formazioni. Nei pochi giorni di vita del paziente, infatti, erano già comparse crisi epilettiche e gravissimi deficit neurologici. Come riportato in analoghi casi riportati in Letteratura (AK et al. Brain 20 I 2, 135: 24 I 6-2427), le gravi condizioni malformative a carico del distretto cranio-cefalico determinavano, nel caso di specie, una prognosi quoad vitam, nonché quoad valitudinem, sensibilmente compromessa ab initio, al punto da far ipotizzare che anche a fronte di una sopravvivenza nel medio termine lo stato di invalidità sarebbe stato certamente pari al I00%. Sempre dalla Letteratura, seppur con il limite dell'estrema rarità della condizione specifica del piccolo si apprendeva come l'unico caso riportato di un quadro Pt_3 malformativo simile a quello del caso in esame (peraltro meno grave poiché esente dal coinvolgimento del ponte e dei nuclei della base), riguardasse un bimbo deceduto all'età di un anno e due mesi.
Ciò premesso, se era possibile, secondo parte convenuta, che la causa di morte fosse da ricondursi ad una meningoencefalite da un raro - per non dire eccezionale in ambito nosocomiale - patogeno quale lo
OC VI (o LO), così come altrettanto plausibile era che l'infezione fosse avvenuta tra le mura ospedaliere, al contrario non era affatto sostenibile la tesi secondo cui la suddetta infezione si sarebbe determinata in conseguenza di condotte colpose poste in essere da parte del personale sanitario che ebbe in cura il paziente e/o per carenze della Struttura.
A questo proposito, secondo parte convenuta, occorreva sottolineare come in Letteratura erano descritti pochissimi casi nosocomiali di meningoencefalite da OC VI;
inoltre, questi stessi casi, si presentavano pressoché in modo esclusivo in cluster epidemici e non a carico di singoli pazienti
(situazione che, invece, si era realizzata nel caso de quo, dal momento che una ricerca retrospettiva di tutti i pazienti ricoverati presso l'lstituto G. Gaslini nel periodo oggetto di indagine aveva escluso altre positività al medesimo germe, senza dimenticare che nel nosocomio non erano mai state Pt_3 segnalate - nemmeno in epoca successiva - epidemie di infezioni da OC VI).
pagina 10 di 17 Inoltre, sempre dalla letteratura (Klatte et al. 2012, 50: 57-60), emergeva come Controparte_8
l'eziopatogenesi di quell'unico caso simile alla sfortunata vicenda del piccolo fosse del tutto Pt_3 indipendente dalla responsabilità dei sanitari (infezione contratta da contaminazione materna del canale del parto) e caratterizzato dal successivo contagio di altri piccoli pazienti, tutti - peraltro - trattati con successo mediante terapia antibiotica ad ampio spettro.
Sulla base di quanto esposto era oltremodo ragionevole ritenere che l'infezione da OC VI, patogeno tipicamente extraospedaliero, contratta dal piccolo avesse avuto come veicolo il Pt_3 paziente stesso (tramite traslocazione batterica dall'intestino) o una persona di famiglia (anche materna) entrata in contatto pressoché esclusivo con il piccolo.
Certo era poi che versava in una condizione di estrema suscettibilità al punto che, a Pt_3 prescindere dalla provenienza e dal ceppo batterico del patogeno, era risultato l'unico bambino infettato nel periodo di ricovero, non avendo egli stesso contagiato altri pazienti (cosa che, peraltro, avvalorava il buon operato dei sanitari e della Struttura in termini di profilassi e igiene).
Inoltre le già richiamate precarie condizioni cliniche avevano fatto sì che l'infezione interessasse - non a caso - il distretto cranio encefalico quale focus minoris resistentiae.
Conclusivamente si riteneva che l'infezione da OC LO non era imputabile ad una omissione delle doverose cautele atte ad impedire il verificarsi di epidemie nosocomiali conseguenti al mancato rispetto delle procedure aziendali vigenti sia per il personale che per gli ambienti, e che tempestiva era stata in ogni caso sia la diagnosi che la somministrazione di idonea terapia antibiotica.
2. Natura della responsabilità dedotta
I fatti di cui è causa risalgono ad epoca anteriore l'entrata in vigore della legge . Parte_7
Rispetto ai danni rivendicati iure hareditatis, la pretesa si qualifica come contrattuale, sulla scia dell'insegnamento tradizionale della Suprema Corte di legittimità: la responsabilità della struttura era prima della legge Gelli, e rimane dopo di essa, una responsabilità di tipo contrattuale, discendente dal cd. “contratto di spedalità” – o, meglio, di assistenza sanitaria – che si instaura con il paziente contestualmente alla sua accettazione in reparto.
La responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati iure proprio dai congiunti di un paziente deceduto, è invece qualificabile come extracontrattuale. Ciò dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti di quest'ultimo non rientrano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso i terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale (Corte di Cassazione, sentenza n. 3267/2024).
La differenza sostanziale (oltre al regime delle prescrizione che qui non rileva) sta nel riparto dell'onere probatorio, più alleggerito per la responsabilità contrattuale: in tale ipotesi, infatti, al paziente basta allegare il contratto e provare il nesso di causa tra il peggioramento dello stato di salute e il trattamento sanitario;
in sostanza il paziente non è tenuto alla prova dell'inadempimento che viene ribaltata sulla struttura (o sul medico), ai quali spetterà dimostrare che non vi è stata errata esecuzione o, se vi è stata, che questa non si è posta a causa del danno (causa non imputabile). Nella responsabilità
pagina 11 di 17 extracontrattuale il danneggiato è invece altresì tenuto alla prova del fatto colposo, oltre che del nesso di causa tra tale fatto e il danno subito (Cassazione civile n. 5922 del 5 marzo 2024).
3. Nel merito dell'azione di responsabilità
Al fine di chiarire le cause del decesso del piccolo è stata licenziata consulenza tecnica Pt_3 d'ufficio sul seguente quesito:
“i ccttuu, esaminati gli atti di causa, descrivano la vicenda ospedaliera del piccolo Parte_3 dalla nascita al decesso;
dicano se il minore abbia contratto infezione da streptococco
[...]
VI o LO cardiaca (ascesso periprotesico) di origine nosocomiale e quindi riferibile alle cure prestate in occasione del suo ricovero, tenuto conto dei fatti dedotti e non contestati e documentalmente accertabili, o se il processo infettivo abbia avuto natura soltanto endogena e indipendente dalla degenza (per essere ad esempio riferibile a contaminazione materna del canale del parto) indicando il grado di probabilità che la causa di morte sia da ricondursi ad una meningoencefalite da ambito nosocomiale in conseguenza di condotte colpose poste in essere da parte del personale sanitario che ebbe in cura il paziente e/o per carenze della Struttura o ad altra causa;
valutino, a tale riguardo, quanti e quali casi simili a quelli di cui è causa siano descritti in Letteratura, verificando se presso l'Istituto G. Gaslini, nel periodo oggetto di indagine, si siano verificate altre positività al medesimo germe (indicando se l'eventuale assenza di altre positività possa avere valore concludente sul giudizio da esprimere sul nesso causale); nonché le tempistiche di insorgenza e il tipo di microrganismo coinvolto nel processo infettivo;
dicano se parte convenuta abbia posto in essere tutte le dovute procedure, misure di prevenzione, adempimenti, buone pratiche accreditate dalle
Comunità Scientifiche Nazionali, Internazionali e/o i protocolli di legge e dalle linee guida anche internazionali al fine di scongiurare o ridurre al minimo le infezioni nosocomiali, e, in particolare, l'infezione di cui è causa;
dicano se la riscontrata infezione sia da considerarsi evento prevedibile ma non prevenibile ed evitabile, anche a seguito dell'applicazione delle corrette misure profilattiche previste dai protocolli specifici e delle adeguate terapie mediche;
o, al contrario, il grado percentuale
e qualitativo di probabilità che l'adozione di strumenti di indagine diagnostica e presidi terapeutici ritenuti tempestivi e corretti dal CTU o l'adozione di presidi utili a scongiurare il rischio di contagio evitassero l'evento morte;
effettuino, sulla sola base del quadro malformativo pregresso, una prognosi quoad vitam, nonché quoad valitudinem, e in particolare esprimano un giudizio critico sull'asserzione di parte convenuta secondo cui, considerate le condizioni di salute ab origine del piccolo, a prescindere dalla contratta infezione egli avrebbe avuto una sopravvivenza solo nel medio termine con una invalidità pari al 100%”.
Il tutto ritenendo, ai fini del suddetto accertamento, come pacifiche e non contestate le circostanze di fatto dedotte da parte attrice nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. da 18 a 21, di seguito ritrascritte 18. “Vero che, durante il ricovero nel reparto di terapia semi-intensiva neonatale, il piccolo era ricoverato insieme a tutti gli altri bambini, in un'unica stanza, in un lettino aperto,
Pt_3 senza la protezione di un'incubatrice'”; 19. “Vero che, ai genitori del piccolo era
Pt_3 consentito far visita al figlio quasi tutti i giorni, indossando camice, cuffia e calzanti, senza gioielli o altri monili?”; 20. “Vero che ai nonni era consentito far visita al piccolo solo tramite il
Pt_3 vetro della nursery, salvo qualche rara occasione in cui sono riusciti ad accarezzarlo?”; 21. “Vero che il personale sanitario che operava nel reparto di terapia semi-intensiva, frequentemente, era stato visto dai genitori e nonni del piccolo con anelli alle mani, trucco sul viso e con il telefono
Pt_3 cellulare in carica dentro la stanza ove erano ricoverati i bambini?”; (cfr. ordinanza 2.12.2022). I consulenti tecnici d'ufficio (dott. medico legale, prof. specialista in Persona_7 Persona_8
Malattie Infettive, dott. specialista in Pediatria e Neonatologia) hanno esaminato la Persona_9
pagina 12 di 17 cartella clinica relativa al ricovero dal 30.09.2013 al 14.10.2013 presso il reparto di Anestesia e Rianimazione dell'Istituto Gaslini del piccolo hanno esaminato la letteratura dei casi Pt_3 pubblicati di infezioni invasive da OC bovis, unitamente al quadro malformativo del bambino e hanno concluso nei seguenti termini:
▪ era affetto da malformazione cerebrale complessa caratterizzata da Parte_3 displasia della giunzione diencefalo-mesencefalica associata ad agenesia del corpo calloso con marcata dilatazione idrocefalica del sistema ventricolare sovratentoriale sostenuta da stenosi dell'acquedotto Silviano;
▪ in considerazione della diagnosi prenatale della suddetta malformazione, venne programmato un taglio cesareo il 30/09/2013, pretermine alla età gestazionale di 33 settimane + 4 giorni;
▪ il neonato venne immediatamente trasferito presso la Rianimazione Neonatale Pediatrica a causa di comparsa di distress respiratorio ove, dopo l'effettuazione di esame RM encefalo, che confermò meglio delineandola la grave malformazione encefalica, fu sottoposto il 01/10/2013 ad intervento di terzoventricolostomia endoscopica;
▪ il decorso post operatorio si svolse inizialmente regolarmente;
il 14/10/2013 fu trasferito nel reparto di Patologia Neonatale del ove permase degente fino al decesso intervenuto il CP_2
28/10/2013, ore 09:20, in seguito alla improvvisa comparsa, il giorno prima, di interessamento meningeo batterico fulminante sostenuto da infezione da OC LO (SG);
▪ il piccolo ha contratto l'infezione da SG durante il ricovero ospedaliero ma non a Pt_3 causa del ricovero;
▪ dalla completa lettura dell'elaborato infettivologico si evince che lo OC LO può essere causa, sebbene assai rara, di meningite sia nell'adulto che nel neonato. Nell'adulto la fonte di infezione più comune è l'intestino. Nel neonato i casi riportati in letteratura sono realmente pochi, di cui poco più della metà con esordio precoce (6 giorni) e poco meno della metà con esordio tardivo (oltre i 6 giorni). Interessante che il 40% dei neonati siano prematuri. Significativo che tutti i casi segnalati di meningite del neonato, tranne uno, abbiano avuto un esito favorevole con sopravvivenza all'infezione acuta. Ciò conferma la sensibilità del germe ai più comuni antibiotici (penicillina e cefalosporine di 3° generazione), caratteristica non presente nei più noti “germi nosocomiali”;
▪ la via di trasmissione al neonato del germe può essere “verticale” con passaggio dalla madre al figlio oppure “orizzontale” con trasmissione postnatale. E' documentata la possibilità di trasmissione orizzontale in reparti di terapia intensiva neonatale con positività di più casi
(cluster). In letteratura sono quindi riportati 67 casi complessivi di infezioni da SG di cui solo 8 casi (11,9%) in due differenti cluster a trasmissione orizzontale o nosocomiale;
▪ nel caso in esame (l'unico mortale di quelli riportati in letteratura) la fondata presunzione è che la trasmissione sia stata verticale, da madre a figlio, a manifestazione tardiva, per la mancanza di un “cluster” a livello della struttura ospedaliera;
▪ l'indagine effettuata presso la Direzione Sanitaria dell'IGG ha escluso la presenza di altre infezioni da SG nel periodo immediatamente precedente e successivo il caso del piccolo
E' quindi assai più probabile che l'infezione sia stata occasionale (statisticamente Pt_3
88,8%) piuttosto che nosocomiale (statisticamente 11,2%) ed acquisita dalla madre nel periodo immediatamente precedente, durante ed immediatamente dopo il parto;
▪ l'analisi infettivologica conclude quindi “In particolare per pensare che vi fosse trasmissione da parte degli operatori, sarebbe stato necessario identificare almeno un altro caso invasivo nella stessa unità di terapia intensiva neonatale precedente al caso in esame. In assenza di tale evidenza, prevale la probabilità indicata in letteratura per esprimere un parere 'più probabile che non' circa l'acquisizione per via materna come peraltro documentato dai lavori sopra citati”; le linee guida di prevenzione delle infezioni neonatali a pagina 13 di 17 trasmissione materno fetale non prevedono uno screening per S. LO in quanto estremamente raro e casuale, al contrario -ad esempio- dello streptococco di gruppo B (S. Agalactie) e pertanto nell'operato della convenuta non risulta disattesa Controparte_9 alcuna linea guida specifica;
▪ pur se non documentati dalla convenuta i protocolli operativi di prevenzione delle infezioni da germi nosocomiali e comunque le linee guida operative di buona pratica clinica, l'analisi della documentazione del caso dimostra che non si sono verificate infezioni da germi “nosocomiali” pur nel contesto di un paziente altamente a rischio in presenza di un neonato immunocompromesso, fragile e sottoposto a molteplici procedure assistenziali invasive;
▪ nel complesso quindi, in generale, le infezioni da OC LO sono un evento raro che solitamente interessa gli adulti e la cui fonte di infezione è l'intestino. L'infezione da SG subsp. può essere causa di meningite nei neonati, evenienza peraltro Persona_10 estremamente rara. Si tratta pertanto di un evento assolutamente imprevedibile ed altrettanto imprevenibile. Dall'indagine bibliografica si è appreso che il caso di meningite in esame è stato l'unico mortale ed è quindi evidente il ruolo che ha avuto la severa malformazione del SNC che precedeva ed ha accompagnato la comparsa di sepsi/meningite. Il piccolo era infatti affetto dalla displasia della giunzione diencefalicamesencefalica Pt_3 con associata agenesia del corpo calloso con marcata dilatazione idrocefalica del sistema ventricolare sovratentoriale sostenuta da stenosi dell'acquedotto Silviano compiutamente e minuziosamente descritta nel contributo dello Specialista Pediatra e Neonatologo, le cui conclusioni hanno peraltro permesso di affermare praticamente con certezza che, in caso di sopravvivenza, il piccolo avrebbe avuto una gravissima disabilità con totale invalidità, ma con aspettative di vita molto basse.
In altri termini:
▪ ha contratto durante il ricovero ospedaliero presso l' Parte_3 Controparte_2 di Genova infezione da OC LO non inquadrabile quale
[...]
“nosocomiale” essendo assai più probabile il contagio materno fetale (verticale), infezione che è stata prontamente diagnosticata e curata;
▪ la causa del decesso è sicuramente individuabile nella meningoencefalite purulenta fulminante che è un evento rarissimo non prevenibile e solitamente a prognosi favorevole (come documentato da più recente revisione che ha registrato 67 casi con uno solo mortale, il presente): appare quindi evidente l'importante ruolo concausale che la grave malformazione del sistema nervoso centrale da cui era affetto e per cui fu attuato il parto pretermine ebbe Pt_3 rispetto all'exitus;
▪ presso l'Ist. G. Gaslini all'epoca del ricovero del piccolo non vi è stato un “cluster” Pt_3 infettivo da S. LO, fatto che comprova l'assenza di nesso causale tra azione terapeutica ed infezione;
le condotte colpose che parte attrice imputa a parte convenuta avrebbero potuto avere specifico peso ove si fosse verificata un'infezione da germi “nosocomiali”, che invece non si è riscontrata, pur nel contesto di un paziente altamente a rischio in presenza di un neonato immunocompromesso, fragile e sottoposto a molteplici procedure assistenziali invasive;
▪ peraltro, le condizioni di salute ab origine del piccolo, a prescindere dalla contratta infezione, erano tali da garantirgli una sopravvivenza solo nel medio termine con una invalidità pari al
100%: difficile se non impossibile dunque affermare – anche solo in astratto - l'esistenza di un danno non patrimoniale causato al minore dalla contratta infezione, che possa aver concretamente inciso sul suo stato di salute in termini differenziali e come tale trasmissibile iure haereditatis, per il tempo di minore sopravvivenza;
difficile se non impossibile – fermo il pagina 14 di 17 pretium doloris soggettivamente patito per il lutto - la possibilità di stimare la perdita, in termini dinamico-relazionali, del rapporto parentale, destinato in ogni caso a venire meno nel breve periodo;
▪ resta in ogni caso assorbente la considerazione per cui non è rinvenibile nella condotta dei sanitari alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale rispetto all'evento morte, e tanto sia nella prospettiva contrattuale che extracontrattuale;
▪ non si è, infatti, nell'ipotesi di concorso tra una causa umana colpevole e una condizione naturale (stato di salute pregresso del paziente), rispetto alla quale vale il principio dell'equivalenza delle cause ex art. 41 c.p. (ex pluribus Cass., ord. 8 novembre 2023, n. 31058). Nel caso di specie vi è concorso tra causa indipendente dall'operato dei sanitari
(contagio materno fetale) e la condizione naturale del piccolo rispetto al quale Pt_3 non può dunque predicarsi alcuna responsabilità dei sanitari.
Le considerazioni espresse dal collegio peritali hanno, peraltro, efficacemente resistito anche alle obiezioni mosse dai ct di parte attrice:
▪ in ordine alla prima obiezione (“Quanto affermato nella bozza è in contrasto sia con la consolidata criteriologia in tema di nesso di causalità materiale, sia con le principali ed accurate definizioni in tema di sepsi neonatale previste dalla letteratura scientifica (national institute of Child health and human development NICHD o von Vermont Oxford Network). Non è realistico e non corrisponde alla realtà oggettiva degli eventi in questione, l'ipotesi di una contaminazione materna (trasmissione materno-fetale) in un caso come quello del Parte_3 di evidente sepsi tardiva, in cui il bimbo ha sviluppato sepsi e meningite a 27 giorni
[...] dalla nascita”) il collegio peritale ha giustamente replicato che il caso in oggetto non è una
“normale” sepsi neonatale, bensì un'infezione la cui tipologia ed acquisizione, come spiegato nella relazione, differisce dal concetto di “sepsi neonatale” standard. Si tratta di germe non opportunista, non ospedaliero, ubiquitario, presente a livello intestinale delle partorienti e raramente (vedasi casistica allegata) causa di sepsi neonatale.
▪ in ordine alla seconda obiezione (“Trattandosi di entità nosologica estremamente rara, è irrilevante, sotto il profilo eziopatogenetico e della causalità materiale, la motivazione addotta dai CCCTTTUUU relativa al mancato riscontro da parte della direzione sanitaria del medesimo Istituto Gaslini di analoghe infezioni avvenute eventualmente nel periodo immediatamente precedente o successivo”) i ctu hanno giustamente replicato che la presenza di altri casi – su cui solo la Direzione Sanitaria del nosocomio poteva riferire - è stato valorizzato per poter valutare ipoteticamente una trasmissione all'interno dell'Unita, e questo perché dei 67 casi riportati in letteratura, 8 erano quelli riportati in “grappolo” nosocomiale (cfr. ctu pagg. 37, 39) In caso contrario, la letteratura scientifica e clinica afferma e dimostra che la trasmissione sia avvenuta da madre a neonato.
▪ quanto all'obiezione per cui: “Nel caso del piccolo tutti i dati clinico Parte_3 documentali anamnestici circostanziali e testimoniali e i tempi di insorgenza, indicano che l'infezione è stata chiaramente acquisita dall'ambiente ospedaliero a causa del prolungato uso di dispositivi di supporto e della testimoniata insufficienza del personale infermieristico. Infatti, l'epoca di esordio della sepsi, l'esistenza di precedente trattamento chirurgico (30/9) per malformazione cerebrale, l'esistenza di dispositivi di supporto di rianimazione, l'obbligata degenza, consentono di individuare con elevata probabilità / certezza l'avvenuta infezione tardiva che ha direttamente cagionato il decesso, la cui fonte non può che essere stata rappresentata dal personale ospedaliero.”, i ctu hanno replicato che, alla luce delle conoscenze pagina 15 di 17 approfondite riguardanti S.bovis in letteratura scientifica e medica, le infezioni hanno come sorgente il paziente stesso, e nel neonato la madre nella quasi totalità dei casi (cfr. bibliografia citata). In assenza di controdeduzioni fattuali bibliografiche ed obiettive, quanto affermato dai ctp non ha fondamento.
▪ quanto all'obiezione per cui “E' impossibile che il minore abbia contratto l'infezione da SG per contaminazione materna del canale del parto, dal momento che la sepsi e la meningite si sarebbero dovute manifestare entro pochi giorni di vita (72 ore-una settimana al massimo) e non certamente a 27 giorni dopo la nascita come invece è avvenuto nel caso in esame.” i ctu hanno replicato che l'affermazione non ha un'argomentazione microbiologica od infettivologica razionale che ne permetta l'accoglimento, è autoreferenziale, apodittica, e farebbe presupporre una limitata lettura dell'analisi presente in bozza di relazione. Le infezioni connatali da S.bovis inoltre vengono chiaramente distinte in malattia precoce (entro i 7 giorni) e tardiva (oltre i 7 giorni e fino ai 30-40 gg) e, pertanto, quanto verificatosi rientra nei limiti di confidenza delle conoscenze cliniche mondiali al riguardo. I ctu hanno inoltre rilevato che nelle osservazioni dei
CTP vengono argomentati dati di incidenza di sepsi neonatali. Tale argomentazione è fuori del perimetro delle sepsi neonatale da S.- bovis, ed in ogni caso non sono argomentate con letteratura alla mano. Al riguardo l'affermazione “Alla luce delle predette condizioni predisponenti, lo shock settico e la meningite in soggetto prematuro, sono derivati da fattori esogeni presenti nell'ambiente ospedaliero i quali hanno avuto un ruolo eziologico decisivo nel determinismo del decesso (antecedente causale necessario e sufficiente” non appare in linea con i dati oggettivi raccolti e con i dati di conoscenza clinico-scientifica di letteratura medica, visto che è più probabile che non che il germe sia stato acquisito per via materna, e pertanto non in relazione con l'ambiente circostante, come indicato ed argomentato oggettivamente in elaborato.
▪ si ritiene infine ultronea al fine del decidere – perché di tale aspetto non si è dovuto tenere conto
- l'obiezione dei CTP rispetto “agli aspetti prognostici, dove i CCCTTTUUU sostengono
“praticamente con certezza” che, in caso di sopravvivenza, il piccolo Parte_3 avrebbe avuto una gravissima disabilità con totale invalidità ma con aspettativa di vita di molto bassa”: in ogni caso i ctu hanno ribadito che quanto relazionato in elaborato è corroborato oltre che da una forte evidenza scientifica anche dal quadro clinico sia prenatale che post natale del bambino. Infatti la malformazione cerebrale complessa diagnosticata in epoca prenatale presentava una evidente evolutività (caratteristica prognostica sfavorevole) che ha infatti poi portato all'intervento neurochirurgico;
vi era inoltre la presenza di segni neurologici significativi (mancanza di una suzione autonoma che imponeva una alimentazione per gavage, ridotta motilità spontanea, aumento della circonferenza cranica con fontanella pastosa/bombata, presenza di convulsioni che necessitavano di terapia specifica). Per quanto concerne la letteratura scientifica riguardo alla malformazione cerebrale complessa di cui era affetto il bambino, essa è concorde nel ritenere la prognosi quoad valitudinem compromessa. Due lavori su tutti: , et al. Neuroradiology. 2016: “Gli Autori concludevano che i pazienti con CP_10
DMJ tipo A (tra i quali erano tutti gravemente compromessi dal punto di vista Pt_3 neuroevolutivo, con tetraparesi spastica, disturbi distonici, movimenti discinetici, ipotonia assiale, convulsioni e grave sviluppo di ritardo mentale.” et al. _11 _12
2021: “Gli Autori concludevano che i pazienti affetti da DMJ tipo A presentavano
[...] una elevata compromissione neurologica rispetto a quelli classificati da DMJ tipo B e C”. Infine anche la letteratura scientifica consultata sulle altre anomalie strutturali del SNC che caratterizzavano il quado malformativo (agenesia del corpo calloso e idrocefalia congenita) concordano nel ritenere che la prognosi quoad vitam e quoad valitudinem è significativamente pagina 16 di 17 peggiore quando l'anomalia del SNC non è isolata, ma associata a comporre un quadro malformativo complesso come era il caso del piccolo Pt_3
La domanda deve, conclusivamente, essere rigettata.
4. Le spese di lite
Le spese di lite sostenute da parte convenuta devono essere poste a carico di parte attrice per soccombenza e liquidate in base a tariffa, secondo il valore della domanda (Giudizio di cognizione avanti il Tribunale, scaglione da euro 1.000.000,00 a euro 2.000.000,00, importi minimi per studio introduttiva, istruttoria e decisionale, in considerazione del concreto dispendio di energie difensive profuse). Le spese di ctu, come già liquidate, restano a definitivo carico degli attori, sempre per soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande promosse dagli attori;
condanna altresì gli attori in solido a rimborsare alla parte convenute le spese di lite, che si liquidano in
€ 18.977,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali. Spese di ctu a definitivo carico di parte attrice.
Genova, 03/04/2025
Il Giudice dott. Stefania Polichetti
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 686/2022 promossa da:
nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(VI) via Trento n. 15, CF ; , nata a C.F._1 Controparte_1
MB (Brasile) il 22/04/1993 e residente in [...], CF
; , nato a [...] il [...] e residente in Valli C.F._2 Parte_2 del Pasubio (VI), via Zanetti di Sotto n. 1, CF ; , nato C.F._3 Parte_3
a ME (PS) il 15/10/1971 e residente in [...], CF
; , nata a [...] il [...] e C.F._4 Parte_4 residente in [...], CF C.F._5 Parte_5
, nata a [...] il [...] e residente in [...], CF , rappresentati e difesi dall'avv. Liana Bellin (CF C.F._6
) e dall'avv. Roberto Busa (C.F. ) del Foro di C.F._7 C.F._8
Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio in Vicenza, Viale Risorgimento Nazionale n. 10 - fax
0444/1830372, pec - come da mandato allegato alla busta Email_1 informatica di deposito telematico.
ATTORI contro
con sede in Genova, Via Gerolamo Gaslini n. 5, in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, Dott. P. Iva convenuto, difeso e Controparte_3 P.IVA_1 rappresentato dall'avvocato Ilaria Carassale (cf.: – C.F._9
– fax 010541994) presso la quale elegge domicilio in Genova, Email_2
Via Macaggi 21/5 in forza di mandato, conformemente alla delibera n. 180 del 09/03/2022, che si depositano
CONVENUTO
pagina 1 di 17 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Nel merito: Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, ogni contraria istanza disattesa, per le ragioni tutte di cui alla parte espositiva, 1. accertare e dichiarare che deceduto in data Parte_3 28/10/2013, ha contratto l'infezione da streptococco VI o LO, in occasione del ricovero dallo stesso subito nel periodo dal 30/09/2013 al 28/10/2013 presso l' G. Gaslini di Genova e CP_2 che la detta infezione è stata la causa delle lesioni e del successivo decesso del medesimo;
2. Accertare e dichiarare che l'infezione da streptococco VI o LO contratta da in Parte_3 occasione della sua degenza presso l'Istituto G. Gaslini è stata causata dalle modalità erronee e/o negligenti e/o imprudenti e/o imperite, comunque colpose con cui sono stati eseguiti i trattamenti sanitari per cui è causa presso il medesimo ente ospedaliero;
3. Conseguentemente, accertare e dichiarare la responsabilità convenuto Istituto G. Gaslini nella causazione dell'infezione e delle successive lesioni sino alla morte del piccolo in conseguenza dei trattamenti chirurgici Pt_3 medici e sanitari a cui lo stesso è stato sottoposto presso l'azienda ospedaliera convenuta, sia a titolo di inadempimento contrattuale che ai sensi dell'art. 1228 c.c. in caso di dimostrata responsabilità professionale dei propri sanitari intervenuti;
4. Per l'effetto condannare l' in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento del risarcimento dei danni tutti patititi dagli attori sia iure proprio per la morte del congiunto nonché subiti da Parte_3 quest'ultimo e loro trasmessi iure hereditatis per il peggioramento delle condizioni fisiche del piccolo nel periodo intercorrente tra l'insorgere dell'infezione nosocomiale e la morte, avvenuta in Pt_3 data 28/10/2013; danni da intendersi quali patrimoniali, non patrimoniali, alla salute, psicologici, biologici, sofferenza morale e, comunque, tutti quelli patiti e patiendi in conseguenza dei fatti indicati. Danni quantificati rispettivamente in € 1.219.355,00 a titolo di danno biologico terminale trasmesso iure hereditatis agli attori, € 331.000,00 per ciascuno dei genitori ed € 25.000,00 per ciascuno dei nonni;
oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del decesso al saldo effettivo;
il tutto salvo maggiore o minore quantificazione che il Giudice riterrà di giustizia.
5. Spese e compensi professionali, interamente rifusi. In via istruttoria: Ammettersi prove per testi sui seguenti capitoli di prova: 1. “Vero che lei è genitore di una bambina di nome , affetta sin dalla nascita da _1 idrocefalia e da malformazione cerebrale complessa?”; 2. “Vero che nel mese di ottobre 2013 Sua figlia era ricoverata con il piccolo affetto anch'egli da idrocefalia e _1 Parte_3 malformazione cerebrale, presso l'ospedale G. Gaslini di Genova?”; 3. “Vero che, all'epoca, i medici che avevano in cura presso l'ospedale le riferivano che le condizioni di sua figlia _1 CP_2 erano molto più complesse rispetto a quelle del piccolo Che, sempre a quanto le riferivano i Pt_3 medici, era affetto da un quadro malformativo più lieve rispetto a quello di sua figlia Pt_3
?”; 4. “Vero che, in ogni caso, all'epoca i medici le riferivano l'impossibilità di ipotizzare
_1 una prognosi della durata e della qualità di vita della piccola ?”; 5. “Vero che, ad oggi, sua
_1 figlia , di anni 8, è una bambina che ci vede e che sa esprimersi con un linguaggio, seppur
_1 ridotto, ma in grado di comunicare le proprie necessita?”; 6. “Vero che, ad oggi, sua figlia
_1
è in grado di stare seduta autonomamente e, seppur con necessità di un sostegno, anche di stare un piedi e camminare”; 7. “Vero che, ad oggi, sua figlia è capace di interagire con le persone, _1 anche che non conosce, va in piscina e al mare e sa utilizzare il cellulare?”; 8. “Vero che, tornando al ricovero del ottobre 2013, in data 28/10/2013, giorno del decesso del piccolo lei vedeva la Pt_3 sig.ra mamma di con il figlioletto in braccio, già morto, in mezzo a tutti Controparte_1 Pt_3 gli altri bambini?”; 9. “Vero che, sempre nel giorno di cui al capitolo precedente, lei e la sua/il suo consorte vi adoperavate per dare conforto ai genitori del piccolo dopo la notizia del Pt_3 decesso?”; 10. “Vero che, sempre nel giorno di cui al capitolo precedente, assisteva all'arrivo dei nonni in ospedale e il sig. nonno paterno del piccolo, necessitava di cure dopo Parte_3 essere caduto a terra e svenuto per lo shock?”; 11. “Vero che i nonni, materni e paterni, del piccolo pagina 2 di 17 ogni fine settimana si recavano a Genova ed andavano all'ospedale per far visita Parte_3 al piccolo ”. Si indica a testi i sigg. e , entrambi Pt_3 Testimone_1 Testimone_2 genitori della piccola di Gioia Tauro (RC); stante la distanza dei testimoni, si Persona_2 chiede che il Tribunale disponga di assumere la testimonianza da remoto in videoconferenza dal
Tribunale di Palmi (Reggio Calabria) o di Reggio Calabria, o, in subordine, disponga testimonianza scritta ai sensi dell'art. 257 bis c.p.c.; in via ulteriormente subordinata si chiede che venga disposta l'ammissione in presenza con un discreto preavviso temporale. *** Ancora si chiede ammettersi prove per testi sui seguenti capitoli di prova: 12. “Vero che e , odierni attori, avevano CP_1 Parte_1 ricevuto comunicazione della malformazione cerebrale del piccolo già al quinto mese della Pt_3 gravidanza?”; 13. Vero che, nonostante la notizia di cui al capitolo precedente, i genitori di Pt_3 decidevano di proseguire la gravidanza?”; 14. “Vero che negli ultimi mesi della gravidanza i genitori di venivano assistiti dall'ospedale di Genova?”; 15. “ Vero che in occasione delle Pt_3 CP_2 visite pre-nascita, frequentemente i genitori venivano accompagnati a Genova dai nonni del piccolo
”; 16. “Vero che, inizialmente, genitori e nonni affittavano di volta in volta delle stanze per Pt_3 pernottare vicino all'ospedale e, successivamente, trovarono una casa in affitto dove potevano soggiornare sia i genitori e, successivamente, anche i nonni che si recavano in visita al bambino'”; 17.
“Vero che, dopo la nascita del bambino, i nonni si recavano a Genova tutti i fine settimana, partendo il sabato mattina e rientrando la domenica sera?”; 18. “Vero che, durante il ricovero nel reparto di terapia semi-intensiva neonatale, il piccolo era ricoverato insieme a tutti gli altri bambini, in
Pt_3 un'unica stanza, in un lettino aperto, senza la protezione di un'incubatrice'”; 19. “Vero che, ai genitori del piccolo era consentito far visita al figlio quasi tutti i giorni, indossando camice,
Pt_3 cuffia e calzanti, senza gioielli o altri monili?”; 20. “Vero che ai nonni era consentito far visita al piccolo solo tramite il vetro della nursery, salvo qualche rara occasione in cui sono riusciti
Pt_3 ad accarezzarlo?”; 21. “Vero che il personale sanitario che operava nel reparto di terapia semiintensiva, frequentemente, era stato visto dai genitori e nonni del piccolo con anelli alle
Pt_3 mani, trucco sul viso e con il telefono cellulare in carica dentro la stanza ove erano ricoverati i bambini?”; 22. “Vero che, durante il ricovero del piccolo i genitori le riferirono che per due
Pt_3 volte il neonato era stato tenuto a digiuno dalla sera precedente per eseguire una risonanza magnetica, per poi scoprire, il giorno successivo, che il macchinario era rotto?”; 23. Vero che, sempre durante il detto ricovero, il bambino accusava un'insufficienza respiratoria ma il personale era assente perché impegnato a consumare dei dolcetti nella stanza infermeria?”; 24. “Vero che, durante il ricovero di cui ai capitoli precedenti, i genitori di le riferirono che i sanitari stavano sottoponendo un
Pt_3 bambino ad un esame radiografico, senza preoccuparsi di schermare il piccolo e
Pt_3 provvedendovi solamente dopo l'osservazione dei genitori?”; 25. “Vero che la degenza in ospedale del piccolo proseguiva positivamente e i medici avevano invitato i genitori a procurarsi una
Pt_3 culla/carrozzina per trasportare il bambino, stante l'imminenza delle dimissioni del piccolo
”; 26. “Vero che in data 27/10/2013, in occasione del trasferimento del piccolo Pt_3 Pt_3 dalla terapia semi-intensiva alla terapia intensiva, in un'incubatrice e intubato, alla richiesta di spiegazioni da parte dei genitori, i sanitari rispondevano che il bambino aveva preso un'infezione di lieve entità ma non era in pericolo di vita”?; 27. “Vero che i genitori del piccolo ricevevano Pt_3 comunicazione dell'aggravamento delle condizioni del figlio solo alle ore 7.00 del 28/10/2013”; 28.
“Vero che, dopo la comunicazione di cui al capitolo precedente, i genitori si recavano all'ospedale ed assistevano ad un intervento di massaggio cardiaco che i medici stavano eseguendo al bambino?”; 29.
“Vero che, nei momenti successivi al decesso, il bambino veniva lasciato, già esanime, tra le braccia della mamma, all'epoca di anni venti?”; 30. “Vero che nei primi anni successivi alla morte del figlio, il sig. si recava al cimitero e rimaneva vicino alla tomba del piccolo Parte_1 Pt_3 anche per tre volte al giorno?”; 31. “Vero che, in occasione delle visite di cui al capitolo precedente, il sig. se veniva ostacolato o invitato a desistere, reagiva in modo Parte_1 incontrollato?”; 32. “Vero che nei primi anni successivi alla morte del figlio, la sig.ra CP_1
pagina 3 di 17 dormiva con i vestitini del piccolo sotto il cuscino?”; 33. “Vero che, dopo circa CP_1 Pt_3 un anno e mezzo dalla morte del piccolo i genitori si separarono a causa dell'incapacità di Pt_3 condividere il rispettivo dolore per la perdita del figlio?”; 34. “Vero che nei primi anni successivi alla morte del figlio, i sig. e all'epoca ventenni, si rifiutavano di Parte_1 Controparte_1 uscire con gli amici e rimanevano sempre a casa o al lavoro”; 35. “Vero che dall'anno successivo alla nascita del piccolo al giorno 30 del mese di settembre di ciascun anno e al giorno di S. Pt_3
PP, i genitori si incontrano presso la tomba del figlio per onorare la ricorrenza del suo compleanno e dell'onomastico?”; 36. “Vero che in occasione di ogni Natale, genitori e nonni del piccolo si adoperano per abbellire la tomba e addobbarla con delle decorazioni?”; 37. Pt_3
“Vero che, ancora oggi, a distanza di 8 anni dalla perdita del figlio, genitori e nonni, parlando di
si commuovono ed è loro impossibile guardare le foto del bambino?”; 38. “Vero che, dopo Pt_3 la morte del piccolo i genitori, e hanno incontrato Pt_3 Parte_1 Controparte_1 delle difficoltà ad avere delle relazioni affettive stabili e, ancor di più, ad avere altri figli”. Si indicano a testi il sig. di LA NA (VI) e il sig. di Torri di Quartesolo Testimone_3 Tes_4
(VI), entrambi su tutti i capitoli di prova. Si indica inoltre il sig. di ZO (VI) sui CP_4 capitoli da n. 30 a n. 38. *** Ancora si chiede ammettersi prove per testi sui seguenti capitoli di prova: 39. “Vero che in data 1/10/2013, presso l'Istituto G. Gaslini di Genova, ella eseguiva sul piccolo
nato il 30/092013, un intervento di terzo- ventricolo-cisternostomia per via Parte_3 endoscopica?”; 40. “Dica il teste quali sono stati gli esiti dell'intervento di cui al capitolo precedente”; 41. “Vero che nelle ore immediatamente successive al decesso del piccolo Parte_3 ella ha avuto modo di verificare l'assenza di collegamento causale tra l'intervento
[...] chirurgico eseguito e l'infezione, con esito mortale, contratta dal paziente?”. Si indica a teste il dr.
di Genova. *** Con ammissione a prova contraria sui capitoli di parte Testimone_5 avversaria eventualmente ammessi con il teste . *** Sempre in via istruttoria, si chiede Testimone_3 che i consulenti tecnici d'ufficio vengano convocati a chiarimenti sui seguenti punti: - I consulenti tecnici d'ufficio affermano che, probabilmente, il contagio del piccolo sarebbe avvenuto Pt_3 attraverso la madre, e ciò sul presupposto che, secondo quanto riferito dall'Istituto oggi avversario, nei mesi precedenti e nei mesi a seguire non si sono verificati altri casi di infezione da Streptococco VI nella stessa unità di terapia intensiva neonatale;
e ancora, a pag. 5, il ctu afferma che “le infezioni hanno come sorgente il paziente stesso, e nel neonato la madre nella quasi totalità dei casi”; considerato che la madre non avrebbe comunque manifestato alcun sintomo dell'infezione in parola;
considerato altresì che nella perizia (pag. 34) si afferma che “sebbene il numero effettivo possa essere molto più elevato, dato che, in molti casi, gli isolati non sono stati identificati a livello di sottospecie” e ancora “in alcuni casi la meningite si è verificata senza una batterimia identificabile contestualmente” e che il patogeno in parola risulta “una causa estremamente rara di sepsi e meningite in età pediatrica”; si chiede ai CTU che chiariscano la possibilità che, nel detto reparto, vi fossero altri pazienti ricoverati, infettati dallo stesso patogeno ma senza sintomi evidenti di infezione e per i quali, quindi, non è risultata necessaria la ricerca del patogeno;
se, nel periodo in parola e nei pazienti ricoverati nello stesso reparto del piccolo l'Istituto Gaslini abbia effettuato ricerche Pt_3 specifiche del patogeno S. VI;
se, una volta accertata la causa del decesso del piccolo Pt_3 l'Istituto Gaslini abbia ricercato nella madre delle tracce dell'infezione e se vi fossero gli strumenti per accertare la contaminazione della madre, considerato che a pag. 36 della perizia, lo stesso infettivologo incaricato dal Tribunale riporta i casi di positività di madri anche due settimane dopo il contagio;
- all'attrice, sig.ra e madre di è stato praticato un taglio cesareo;
si CP_1 Pt_3 chiede ai CTU che chiariscano se la detta pratica abbia potuto comunque consentire una trasmissione del patogeno;
- è stato trasferito dalla rianimazione alla terapia semintensiva (pag. 21 Pt_3 perizia: 27/10/2013 si trasferisce in T.I.) e poi trasferito in T.I. quando già era in stato di shock e in condizioni molto critiche, una volta intubato;
si chiede ai CTU che chiariscano se il ricovero di un paziente come in condizioni cliniche già compromesse causa la malformazione congenita, Pt_3
pagina 4 di 17 che aveva da poco subito un intervento neurochirurgico e abitualmente veniva manipolato dal personale sanitario con l'ausilio di strumenti quali cateteri venosi etc…, in una stanza promiscua con altri bambini (e rispettivi genitori), in un lettino aperto e senza la protezione di un'incubatrice, costituisca la pratica sanitaria più corretta per proteggerlo da eventuali infezioni;
- sulla rarità del virus. Il consulente infettivologo incaricato dal Tribunale adito a pag. 35 della perizia scrive “S. LO SP. ST …(omissis) …si tratta di un patogeno che può avere un significato largamente sottovalutato negli anni fino al 2000 circa, come agente di malattia sistemica nei neonati”; e ancora, lo stesso ctp di parte avversaria esclude che si tratti di un patogeno raro laddove afferma, a pag. 6 delle proprie osservazioni, che “precedenti studi lo indicavano come poco abbondante (2,5 – 15%), ma analisi effettuate con tecniche più recenti lo hanno identificato nelle feci del 62,5% dei soggetti volontari sani studiati” e “la reale incidenza potrebbe essere sottostimata in quanto in passato il patogeno veniva confuso con gli streprococchi di gruppo B e gli enterococchi”; si chiede ai CTU che chiariscano la contraddittorietà con la successiva affermazione, in sede di conclusioni, della rarità del virus in parola e conseguente imprevedibilità e imprevenibilità (da non confondersi con la scarsità degli studi e della letteratura, causa, appunto, la scarsità dei dati raccolti negli anni); - sugli accorgimenti per la condizione clinica pregressa di A pag. 36 l'infettivologo, riferendosi ai Pt_3 66 casi descritti in letteratura sino al 2021, riporta “sebbene tutti i pazienti avessero un decorso clinico grave, la maggior parte dei pazienti ha avuto un esito favorevole con guarigione e tutti meno un caso siano sopravvissuti all'infezione acuta”; si chiede ai CTU che chiariscano se siano state verificate le condizioni cliniche dei detti pazienti;
se il quadro clinico di malformazione cerebrale congenita di possa aver influito sull'andamento dell'infezione e sull'esito infausto;
se Pt_3 l'Istituto Gaslini abbia adottato tutti gli accorgimenti utili e necessari per evitare che, un soggetto fragile come potesse essere esposto a possibili infezioni;
- sulla probabile origine del Pt_3 contagio. A pag. 36 l'infettivologo scrive “la via esatta dell'infezione da S. LO nei neonati rimane incerta. Si presume …. che si verifichi verticalmente” ; considerato che la positività al patogeno in parola della madre non è stata dimostrata;
considerato altresì che è stato dimostrato che i genitori, negli incontri con il neonato, indossavano camici, cuffie e calzanti, senza gioielli o altri monili;
considerato che
, viceversa, è stato dimostrato che il personale sanitario che operava all'interno del reparto di lavorava con anelli alle mani, trucco sul viso e, addirittura, Pt_3 metteva in ricarica il cellulare all'interno della stanza ove erano ricoverati i bambini;
si chiede ai CTU che chiariscano la ragione per cui dovrebbe essere più probabile un contagio materno (verticale) rispetto ad un contagio derivante dal personale della struttura;
- e ancora, considerati i dati clinici che evidenziavano un paziente con malformazione encefalica complessa ed idrocefalo, trattata con manovre neurochirurgiche canio-encefaliche e anche sottoposto ad ossigenoterapia con naso-canula, si chiede ai CTU che chiariscano se nell'escludere la trasmissione a grappolo, evocando l'assenza di altri contagi, è stata considerata la possibilità di trasmissione dell'agente infettivo da oggetti contaminati o non sterilizzati a regola d'arte; in particolare, si chiede che i ctu chiariscano, in assenza di prove dirette di infezione nella e dalla madre, quali siano le ragioni che escludono la possibilità di una contaminazione diretta della zona dell'intervento neurochirurgico, durante la procedura o comunque nei tempi successivi, considerato che nel corso del ricovero il bambino è stato oggetto di manipolazione da parte del personale sanitario ed è stato trattato anche con altri dispositivi in ipotesi favorenti un'infezione (accessi venosi periferici, cateteri venosi centrali sostituiti più volte, catetere vescicale); - si chiede ai CTU che chiariscano se il rilievo del virus dello streptococco aureus nei tamponi nasali del 17/10/2013, del 22/10/2013 e del 24/10/2013 possa aver avuto origine dalle mani del personale ospedaliero non correttamente igenizzate (l'IGG ha ammesso che il personale sanitario operava nel reparto di indossando anelli alle mani, trucco sul viso e con il telefono cellulare Pt_3 in ricarica vicino ai lettini aperti dei bambini) oppure dai farmaci o dalle apparecchiature contenenti liquidi utilizzati nelle terapie. - omessi studi genetici. A pag. 47 il Ctu evidenzia che “mancano studi di genetica del caso in questione” e che “in particolare in caso di sesso maschile, la valutazione della
pagina 5 di 17 ventricolomegalia fetale dovrebbe essere sempre integrata con la genetica molecolare prenatale”; si chiede ai CTU che chiariscano se e come la detta omissione abbia influito sulla determinazione della prognosi di vita;
- sulla mancata produzione delle linee guida e dei protocolli operativi di prevenzione. A pag. 51 il ctu afferma che “pur se non documentati dalla convenuta i protocolli operativi di prevenzione delle infezioni da germi nosocomiali e comunque le linee guida operative di buona pratica clinica, l'analisi della documentazione del caso dimostra che non si sono verificate infezioni da germi
“nosocomiali” pur nel contesto di un paziente altamente a rischio in presenza di un neonato immunocompromesso, fragile e sottoposto a molteplici procedure assistenziali invasive”; si chiede ai CTU che chiariscano su quali considerazioni, in assenza della produzione documentale de quibus, sono giunti alla conclusione che l'Istituto abbia posto in essere tutti gli accorgimenti utili e necessari per proteggere un paziente fragile come che chiariscano come la detta conclusione collimi Pt_3 con la dimostrazione delle condotte del personale sanitario (monili alle mani difficilmente disinfettabili, trucco, telefonino in ricarica nelle stanze); - quanto alla sensibilità agli antibiotici. Nella perizia si legge “si tratta di un germe che solitamente ha un'ottima sensibilità ad antibiotici comuni. Non furono riscontrate resistenze ad antibiotici tipiche dei germi che si annidano sulle superfici e negli ambienti nosocomiali”; di contro il Prof. , medico legale incaricato dalla Procura di eseguire Per_3 l'autopsia, alla pag. 20 della propria relazione affermava: “All'antibiogramma post-mortem risultava sensibilità dello Streptococco LO per quasi tutte le specie antibiotiche, con la sola eccezione di una resistenza all'amoxicillina/ acido clavulonico”; si chiede ai CTU che chiariscano la contraddizione evidenziata. *** Così precisate le conclusioni, sia nel merito che istruttorie, si insiste per il completamento dell'istruttoria come richiesta;
in subordine, si chiede che la causa venga trattenuta a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
Per parte convenuta:
“rifiuta il contraddittorio e si oppone a qualsiasi domanda avversaria tardivamente proposta e non ammessa, si oppone all'ammissione di qualsivoglia istanza avversaria. Chiede che il Tribunale respinga ogni e qualsiasi domanda attorea, condannando gli attori medesimi al pagamento delle competenze e spese di giudizio Chiede, quindi, che la causa venga trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di legge. Salvo ogni diritto”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Allegazioni delle parti
Gli attori hanno introdotto il presente procedimento esponendo che:
▪ in data 30/09/2013, presso l' nasceva figlio dei sigg. Controparte_5 Parte_3
e Controparte_1 Parte_1
▪ durante gli ultimi mesi, la gravidanza era stata monitorata presso la struttura medica in quanto, al bambino era stata riscontrata la presenza di una malformazione cerebrale complessa;
alcuni esami eseguiti nella fase prenatale avevano evidenziato un'agenesia del corpo calloso associata a marcata dilatazione idrocefalica del sistema ventricolare sovratentoriale sostenuta da stenosi dell'acquedotto Silviano;
▪ alla nascita, avvenuta leggermente pretermine mediante parto cesareo, gli accertamenti confermavano il quadro malformativo complesso ed il minore, anche causa un quadro di insufficienza respiratoria, veniva trasferito nel reparto di Rianimazione Neonatale e Pediatrica;
pagina 6 di 17 ▪ in data 1/10/2013 PP veniva sottoposto ad un intervento neurochirurgico di terzoventricolostomia endoscopica al fine di facilitare il drenaggio spontaneo del liquido encefalico in eccesso;
▪ successivamente, in data 14/10/2013, il neonato veniva trasferito nel reparto di Terapia Semi- Intensiva Neonatale, senza la protezione di un'incubatrice e in una condizione di promiscuità con tutti gli altri bambini ivi ricoverati;
▪ nel frattempo, ai genitori odierni attori era consentito far visita al figlio, previa adozione di tutti gli accorgimenti previsti dalla struttura al fine di garantire l'igiene e la salubrità del contatto: a mamma e papà veniva fatto indossare un camice, una cuffia e dei calzanti;
i medesimi non dovevano indossare gioielli o altri oggetti che potevano in qualche modo diventare conduttori di batteri per il neonato. Ai nonni, veniva consentito di vedere solamente tramite il vetro Pt_3 della nursery del reparto. Al contrario, il personale sanitario che operava nel reparto e che assisteva il piccolo frequentemente era stato visto con anelli alle mani, trucco sul viso Pt_3
e addirittura con il telefono cellulare in carica dentro la stanza dei bambini;
▪ durante il, seppur breve, ricovero del bambino, frequenti erano stati i momenti di criticità della struttura: a titolo meramente esemplificativo, i genitori riferivano che per due volte il neonato era stato tenuto a digiuno dalla sera precedente per eseguire una risonanza magnetica, per poi scoprire, il giorno successivo, che il macchinario era rotto;
in un'altra occasione il bambino accusava un'insufficienza respiratoria ma il personale non era presente;
e ancora i sanitari stavano sottoponendo un bambino ad un esame radiografico, senza preoccuparsi di schermare il piccolo e provvedendovi solamente dopo l'osservazione dei genitori;
Pt_3
▪ in via generale, la degenza del piccolo era proseguita in condizioni cliniche perlopiù Pt_3 stabili, tanto che i medici, rassicurando i genitori sulle condizioni di salute del minore, accennavano alle dimissioni e consigliavano loro di reperire la culla per portare a casa il figlio.
Nella sintesi clinica redatta dal Direttore della Patologia Neonatale, dr. in data Persona_4 30/10/2013 risultava “Le consulenze neurochirurgiche si susseguono, l'ultima in termini temporali, sabato mattina (26-10) indica una fontanella migliorata, e, grazie ai reperti dell'esame neuroradiologico, la assenza di problematiche neurochirurgiche. Durante la degenza le condizioni generali sono risultate stabili con saltuarie variazioni della necessità di ossigeno tramite naso-cannula ed è stata praticata terapia anticonvulsionante, antidolorifica, nutrizionale e vitaminica con incremento degli indici di crescita e della tolleranza alimentare.
Il giorno 26/10 le condizioni cliniche non lasciavano presagire alcuna difficoltà ulteriore rispetto a quelle segnalate” (doc.1);
▪ il giorno 27/10/2013, secondo quanto poi appurato dal Prof. medico legale Persona_5 che eseguì l'autopsia del minore su incarico della Procura, “alle ore 3.15 insorse iperpiressia
(38.5°C), per cui fu immediatamente instaurata intensa terapia antibiotica di copertura ad ampio spettro in multiassociazione (Pieracillina, Tazobactam e Vancomicina, con dosaggio di protezione per possibile interessamento meningeo) ed avviati esami di inquadramento per sospetta sepsi” (doc. 2). Verso le ore 21.40, sempre del 27/10/2013, gli esami rivelarono la presenza di un interessamento batterico (presenza di cocchi gram + OC VI) compatibile con un quadro di meningoencefalite e sepsi generalizzata. In breve tempo, le condizioni respiratorie, neurologiche e cliniche del neonato subirono un progressivo peggioramento fino al decesso constatato alle ore 9.20 del 28/10/2013, per sepsi, insufficienza renale, shock settico e meningite”;
▪ di tutto questo, i genitori non venivano avvisati tempestivamente. I sigg. e Pt_3 CP_1 il 27/10/13, in verità, si erano accorti che c'era qualche problema in quanto il bambino era stato ricoverato nuovamente in una incubatrice della terapia intensiva, intubato e gli era stata somministrata una sacca di sangue;
alla loro richiesta di chiarimenti, il personale sanitario aveva risposto che il bambino aveva preso un'infezione di lieve entità ma non era in pericolo di vita;
pagina 7 di 17 ▪ solo nelle primissime ore del mattino del 28/10/2013, probabilmente dopo il primo arresto cardio-respiratorio, nonostante già da molte ore il neonato avesse dimostrato sintomi preoccupanti e l'ospedale avesse accertato lo stato di infezione batterica, i genitori ricevettero una telefonata dal dr. il quale li informava che il bambino aveva subito un arresto Per_6 cardiocircolatorio ma che, al momento, era stabile, chiedendo loro di recarsi in ospedale, con calma;
▪ immediatamente dopo aver ricevuto la telefonata dall'ospedale, i sigg. e si CP_1 Pt_3 precipitarono nel reparto ove venivano accolti in sala colloqui da un medico, il quale comunicava loro che le condizioni di salute del figlio si erano repentinamente aggravate e si stava intervenendo con un massaggio cardiaco, intervento di emergenza che durò quasi un'ora su richiesta proprio dei genitori;
alle ore 9.20 veniva comunicato il decesso del piccolo
Pt_3
▪ la madre e il padre del piccolo riuscirono a vederlo solamente in quegli ultimi Pt_3 momenti concitati, durante il massaggio cardiaco;
dopodiché il bambino, oramai esanime, veniva lasciato tra le braccia della madre, all'epoca poco più che ventenne;
▪ il giorno stesso i genitori presentavano denuncia / querela nei confronti di ignoti al fine di fare chiarezza sulle eventuali responsabilità della struttura ospedaliera e/o del personale operante, narrando anche di personale sanitario che si approcciava al neonato con anelli alle mani e monili al collo, oltre che trucco sul viso e telefonino in ricarica dentro la stanza di terapia semintensiva dei pazienti;
quando invece, ai congiunti, veniva imposta una totale copertura, anche del capo, e vietato qualsiasi anello o altro monile che potesse essere “portatore” di agenti esterni. Per di più, in alcune occasioni, i genitori riferivano di aver riscontrato attrezzature non adeguatamente pulite o igienizzate (doc. 4);
▪ il giorno successivo al decesso, genitori e nonni furono invitati ad un colloquio con il personale sanitario del a cui presenziò anche il neurochirurgo che aveva effettuato l'intervento a CP_2 poche ore dalla nascita. Nell'occasione, i rappresentanti dell' oggi convenuto, CP_2 comunicavano loro che, all'esito delle loro indagini interne, non ravvisavano alcuna responsabilità per l'accaduto a carico del personale sanitario o comunque della struttura ospedaliera;
a parere dei sanitari, l'esito infausto avrebbe comunque dovuto essere rapportato alle condizioni pregresse del minore, già gravemente compromesse dalla malformazione congenita, che avrebbero favorito l'insorgenza dell'infezione;
▪ in data 4/11/2013, la Procura della Repubblica disponeva indagine medico legale ed esame autoptico della salma, con incarico al Prof. Dott. di rispondere al seguente Persona_5 quesito: “ accerti il CT, presa visione degli atti del procedimento, acquisita ogni documentazione utile presso strutture sanitarie ed enti privati e procedendo ad esame autoptico della salma: a quale epoca risale la morte di quale è stata la causa Parte_3 biologica della morte;
in particolare se si sia trattato di meningite e, nel caso, se tale patologia fosse o meno trasmissibile;
se la morte è, o meno, da porsi in nesso di causalità materiale con il trattamento medico (in particolare se la trasmissione della meningite fosse o meno evitabile); in caso affermativo, se il trattamento medico è stato la causa unica dell'evento ovvero se ha agito in concorso con altre cause, in particolare con la patologia che ha richiesto il trattamento ovvero con altre patologie preesistenti o sopravvenute;
se nell'operato del personale medico e paramedico si ravvisano elementi di colpa professionale: in particolare, valuti se il personale medico e paramedico si è attenuto alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica in materia;
se le linee guida e le buone pratiche seguite indicavano standard diagnostico – terapeutici conformi alle regole dettate dalla migliore scienza medica;
se le scelte terapeutiche sono state corrette alla luce della situazione individuale del paziente;
se sussista nesso di causalità tra i profili di colpa individuali e il decesso del paziente” (doc. 5);
pagina 8 di 17 ▪ in data 2/12/2014 il perito incaricato depositava la propria consulenza tecnica medico legale, nella quale non ravvisava responsabilità penalmente rilevanti nella gestione diagnostico – terapeutica del piccolo da parte dei medici che lo ebbero in cura presso Parte_3
l' Al contempo, il perito individuava inequivocabilmente la causa della morte Controparte_5 nell'infezione da Streptococco LO, infezione contratta in occasione del ricovero ospedaliero (il paziente non era mai uscito dall'ospedale dalla nascita alla morte), evidenziando come nel corso del ricovero il bambino era stato oggetto di manipolazione da parte del personale sanitario e fosse stato trattato anche con dispositivi favorenti un'infezione. E ancora, nella detta perizia era possibile leggere “non è detto che esso fosse già presente nell'ambiente nosocomiale, ma potrebbe avere un'origine esterna (situazione che comunque rientra nel concetto di infezione contratta in ospedale, per esempio per contaminazione del paziente da personale portatore del batterio patogeno) …omissis…. Un ruolo centrale nella trasmissione di queste infezioni è svolto dalle mani del personale ospedaliero in ipotesi non correttamente deterse o disinfettate” (doc. 2);
▪ il procedimento penale veniva archiviato;
▪ con prima comunicazione del 7/09/2015 gli attori, poi successivamente rinnovata in data 8/05/2018, a mezzo del legale, inoltravano all'Istituto G. Gaslini di Genova e ai primari dei reparti ove era stato ricoverato il piccolo richiesta di risarcimento dei danni (doc. 6); Pt_3
▪ l' rispondeva, tramite la società di gestione rischi negando ogni CP_2 Parte_6 responsabilità sia dell' e sia dei sanitari intervenuti, riconoscendo che il Controparte_6 decesso fosse da porre in nesso causale con l'aggressione di un raro patogeno da reperire in ambito nosocomiale ma negando che la stessa infezione potesse essere ricondotta a condotte colpose poste in essere dal personale o a carenze della struttura (doc. 7);
▪ stante l'impossibilità di giungere ad una definizione stragiudiziale della procedura, gli attori avviavano il tentativo di mediazione obbligatoria avanti l'Organismo di mediazione della Camera di Commercio di Genova (doc. 8); la mediazione aveva esito negativo stante la mancata partecipazione dell'ente ospedaliero e dei medici convocati (doc. 9).
Sulla scorta di tali premesse, invocando la responsabilità contrattuale dell'ente convenuto con effetti protettivi anche verso terzi, ritenendo che vi fosse un preciso nesso di causa tra il decesso del piccolo (da ricondursi a shock settico per infezione da OC LO) e l'omessa Pt_3 adozione di tutte le misuro igienico sanitarie necessarie per scongiurare il rischio di contagio, considerati i numerosi fattori di rischio della condizione del neonato, gli attori (genitori e nonni materni e paterni) hanno chiesto il risarcimento, iure haereditatis, di tutti i danni non patrimoniali patiti dal piccolo tra il momento del contagio e quello del decesso, provocati dal peggioramento del suo stato di salute, nonché, iure proprio, del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
Si è costituito l che, invitando preliminarmente gli attori a dare prova del Controparte_7 rapporto di parentela enunciato, e ripercorrendo i contenuto della cartella clinica, hanno contestato la pretesa risarcitoria esponendo che:
▪ il piccolo era affetto da un quadro malformativo complesso, caratterizzato da displasia Pt_3 della giunzione tra diencefalo e mesencefalo, associato a ipoplasia del ponte, stenosi acqueduttale con idrocefalo sovratentoriale, disgenesia della placca commissurale telencefalica e anomalia dei nuclei della base che aveva reso necessario un intervento neurochirurgico di terzoventricolostomia endoscopica per arginare l'idrocefalo, effettuato con pieno successo nonostante la speciale difficoltà (trattasi di una procedura chirurgica ideata proprio dai professionisti dall'Istituto G. Gaslini, finalizzata al ridurre al minimo le complicanze infettive ed effettuata solo in pochissimi centri d'eccellenza);
pagina 9 di 17 ▪ i sanitari, nonostante la comparsa di distress respiratorio, determinato dalla immaturità del bambino, riuscivano a mantenere stabili le condizioni generali dello stesso, monitorando con attenzione tutti i parametri vitali e tenendo sotto stretto controllo l'eventuale comparsa di infezioni (vista e considerata la maggiore suscettibilità del piccolo proprio a cause Pt_3 delle gravi comorbidità);
▪ dal 14/10/2013 si rendeva poi necessario il trasferimento presso la Terapia Intensiva del medesimo nosocomio per garantire il supporto respiratorio ad alti flussi. In tale sede, il
27/10/2013, il paziente presentava uno stato di iperpiressia che era immediatamente trattato con terapia antibiotica ad ampio spettro (Piperacillina oltre a AZ e Vancomicina, con dosaggio di protezione per il possibile interessamento men in geo);
▪ nonostante la pronta esecuzione di indagini colturali atte ad identificare tempestivamente la patogena causa dello stato settico nonché l'immediata somministrazione della antibioticoterapia prevista dalle Linee Guida, gli indici di flogosi risultavano in aumento;
▪ l'esame chimico-fisico effettuato sul liquor era, inoltre, indicativo per la presenza di un 'infezione meningea;
▪ il 28/10/20, dopo alcuni episodi di bradicardia, sino all'arresto cardiocircolatorio, il piccolo non rispondeva più alle manovre rianimatorie;
il decesso ne era constatato alle ore Pt_3
09.20;
▪ il giorno seguente al decesso pervenivano i risultati dell'esame colturale effettuato sul liquor che dimostravano la presenza di OC VI, peraltro sensibile agli antibiotici somministrati nelle immediatezze della comparsa dei primi sintomi di uno stato settico.
L'istituto convenuto sosteneva che, ai fini del corretto inquadramento della vicenda, non si poteva che partire dalla considerazione che le condizioni neurologiche del bambino fossero fortemente compromesse sin dalla nascita a causa delle plurime e gravi mal formazioni. Nei pochi giorni di vita del paziente, infatti, erano già comparse crisi epilettiche e gravissimi deficit neurologici. Come riportato in analoghi casi riportati in Letteratura (AK et al. Brain 20 I 2, 135: 24 I 6-2427), le gravi condizioni malformative a carico del distretto cranio-cefalico determinavano, nel caso di specie, una prognosi quoad vitam, nonché quoad valitudinem, sensibilmente compromessa ab initio, al punto da far ipotizzare che anche a fronte di una sopravvivenza nel medio termine lo stato di invalidità sarebbe stato certamente pari al I00%. Sempre dalla Letteratura, seppur con il limite dell'estrema rarità della condizione specifica del piccolo si apprendeva come l'unico caso riportato di un quadro Pt_3 malformativo simile a quello del caso in esame (peraltro meno grave poiché esente dal coinvolgimento del ponte e dei nuclei della base), riguardasse un bimbo deceduto all'età di un anno e due mesi.
Ciò premesso, se era possibile, secondo parte convenuta, che la causa di morte fosse da ricondursi ad una meningoencefalite da un raro - per non dire eccezionale in ambito nosocomiale - patogeno quale lo
OC VI (o LO), così come altrettanto plausibile era che l'infezione fosse avvenuta tra le mura ospedaliere, al contrario non era affatto sostenibile la tesi secondo cui la suddetta infezione si sarebbe determinata in conseguenza di condotte colpose poste in essere da parte del personale sanitario che ebbe in cura il paziente e/o per carenze della Struttura.
A questo proposito, secondo parte convenuta, occorreva sottolineare come in Letteratura erano descritti pochissimi casi nosocomiali di meningoencefalite da OC VI;
inoltre, questi stessi casi, si presentavano pressoché in modo esclusivo in cluster epidemici e non a carico di singoli pazienti
(situazione che, invece, si era realizzata nel caso de quo, dal momento che una ricerca retrospettiva di tutti i pazienti ricoverati presso l'lstituto G. Gaslini nel periodo oggetto di indagine aveva escluso altre positività al medesimo germe, senza dimenticare che nel nosocomio non erano mai state Pt_3 segnalate - nemmeno in epoca successiva - epidemie di infezioni da OC VI).
pagina 10 di 17 Inoltre, sempre dalla letteratura (Klatte et al. 2012, 50: 57-60), emergeva come Controparte_8
l'eziopatogenesi di quell'unico caso simile alla sfortunata vicenda del piccolo fosse del tutto Pt_3 indipendente dalla responsabilità dei sanitari (infezione contratta da contaminazione materna del canale del parto) e caratterizzato dal successivo contagio di altri piccoli pazienti, tutti - peraltro - trattati con successo mediante terapia antibiotica ad ampio spettro.
Sulla base di quanto esposto era oltremodo ragionevole ritenere che l'infezione da OC VI, patogeno tipicamente extraospedaliero, contratta dal piccolo avesse avuto come veicolo il Pt_3 paziente stesso (tramite traslocazione batterica dall'intestino) o una persona di famiglia (anche materna) entrata in contatto pressoché esclusivo con il piccolo.
Certo era poi che versava in una condizione di estrema suscettibilità al punto che, a Pt_3 prescindere dalla provenienza e dal ceppo batterico del patogeno, era risultato l'unico bambino infettato nel periodo di ricovero, non avendo egli stesso contagiato altri pazienti (cosa che, peraltro, avvalorava il buon operato dei sanitari e della Struttura in termini di profilassi e igiene).
Inoltre le già richiamate precarie condizioni cliniche avevano fatto sì che l'infezione interessasse - non a caso - il distretto cranio encefalico quale focus minoris resistentiae.
Conclusivamente si riteneva che l'infezione da OC LO non era imputabile ad una omissione delle doverose cautele atte ad impedire il verificarsi di epidemie nosocomiali conseguenti al mancato rispetto delle procedure aziendali vigenti sia per il personale che per gli ambienti, e che tempestiva era stata in ogni caso sia la diagnosi che la somministrazione di idonea terapia antibiotica.
2. Natura della responsabilità dedotta
I fatti di cui è causa risalgono ad epoca anteriore l'entrata in vigore della legge . Parte_7
Rispetto ai danni rivendicati iure hareditatis, la pretesa si qualifica come contrattuale, sulla scia dell'insegnamento tradizionale della Suprema Corte di legittimità: la responsabilità della struttura era prima della legge Gelli, e rimane dopo di essa, una responsabilità di tipo contrattuale, discendente dal cd. “contratto di spedalità” – o, meglio, di assistenza sanitaria – che si instaura con il paziente contestualmente alla sua accettazione in reparto.
La responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati iure proprio dai congiunti di un paziente deceduto, è invece qualificabile come extracontrattuale. Ciò dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti di quest'ultimo non rientrano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso i terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale (Corte di Cassazione, sentenza n. 3267/2024).
La differenza sostanziale (oltre al regime delle prescrizione che qui non rileva) sta nel riparto dell'onere probatorio, più alleggerito per la responsabilità contrattuale: in tale ipotesi, infatti, al paziente basta allegare il contratto e provare il nesso di causa tra il peggioramento dello stato di salute e il trattamento sanitario;
in sostanza il paziente non è tenuto alla prova dell'inadempimento che viene ribaltata sulla struttura (o sul medico), ai quali spetterà dimostrare che non vi è stata errata esecuzione o, se vi è stata, che questa non si è posta a causa del danno (causa non imputabile). Nella responsabilità
pagina 11 di 17 extracontrattuale il danneggiato è invece altresì tenuto alla prova del fatto colposo, oltre che del nesso di causa tra tale fatto e il danno subito (Cassazione civile n. 5922 del 5 marzo 2024).
3. Nel merito dell'azione di responsabilità
Al fine di chiarire le cause del decesso del piccolo è stata licenziata consulenza tecnica Pt_3 d'ufficio sul seguente quesito:
“i ccttuu, esaminati gli atti di causa, descrivano la vicenda ospedaliera del piccolo Parte_3 dalla nascita al decesso;
dicano se il minore abbia contratto infezione da streptococco
[...]
VI o LO cardiaca (ascesso periprotesico) di origine nosocomiale e quindi riferibile alle cure prestate in occasione del suo ricovero, tenuto conto dei fatti dedotti e non contestati e documentalmente accertabili, o se il processo infettivo abbia avuto natura soltanto endogena e indipendente dalla degenza (per essere ad esempio riferibile a contaminazione materna del canale del parto) indicando il grado di probabilità che la causa di morte sia da ricondursi ad una meningoencefalite da ambito nosocomiale in conseguenza di condotte colpose poste in essere da parte del personale sanitario che ebbe in cura il paziente e/o per carenze della Struttura o ad altra causa;
valutino, a tale riguardo, quanti e quali casi simili a quelli di cui è causa siano descritti in Letteratura, verificando se presso l'Istituto G. Gaslini, nel periodo oggetto di indagine, si siano verificate altre positività al medesimo germe (indicando se l'eventuale assenza di altre positività possa avere valore concludente sul giudizio da esprimere sul nesso causale); nonché le tempistiche di insorgenza e il tipo di microrganismo coinvolto nel processo infettivo;
dicano se parte convenuta abbia posto in essere tutte le dovute procedure, misure di prevenzione, adempimenti, buone pratiche accreditate dalle
Comunità Scientifiche Nazionali, Internazionali e/o i protocolli di legge e dalle linee guida anche internazionali al fine di scongiurare o ridurre al minimo le infezioni nosocomiali, e, in particolare, l'infezione di cui è causa;
dicano se la riscontrata infezione sia da considerarsi evento prevedibile ma non prevenibile ed evitabile, anche a seguito dell'applicazione delle corrette misure profilattiche previste dai protocolli specifici e delle adeguate terapie mediche;
o, al contrario, il grado percentuale
e qualitativo di probabilità che l'adozione di strumenti di indagine diagnostica e presidi terapeutici ritenuti tempestivi e corretti dal CTU o l'adozione di presidi utili a scongiurare il rischio di contagio evitassero l'evento morte;
effettuino, sulla sola base del quadro malformativo pregresso, una prognosi quoad vitam, nonché quoad valitudinem, e in particolare esprimano un giudizio critico sull'asserzione di parte convenuta secondo cui, considerate le condizioni di salute ab origine del piccolo, a prescindere dalla contratta infezione egli avrebbe avuto una sopravvivenza solo nel medio termine con una invalidità pari al 100%”.
Il tutto ritenendo, ai fini del suddetto accertamento, come pacifiche e non contestate le circostanze di fatto dedotte da parte attrice nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. da 18 a 21, di seguito ritrascritte 18. “Vero che, durante il ricovero nel reparto di terapia semi-intensiva neonatale, il piccolo era ricoverato insieme a tutti gli altri bambini, in un'unica stanza, in un lettino aperto,
Pt_3 senza la protezione di un'incubatrice'”; 19. “Vero che, ai genitori del piccolo era
Pt_3 consentito far visita al figlio quasi tutti i giorni, indossando camice, cuffia e calzanti, senza gioielli o altri monili?”; 20. “Vero che ai nonni era consentito far visita al piccolo solo tramite il
Pt_3 vetro della nursery, salvo qualche rara occasione in cui sono riusciti ad accarezzarlo?”; 21. “Vero che il personale sanitario che operava nel reparto di terapia semi-intensiva, frequentemente, era stato visto dai genitori e nonni del piccolo con anelli alle mani, trucco sul viso e con il telefono
Pt_3 cellulare in carica dentro la stanza ove erano ricoverati i bambini?”; (cfr. ordinanza 2.12.2022). I consulenti tecnici d'ufficio (dott. medico legale, prof. specialista in Persona_7 Persona_8
Malattie Infettive, dott. specialista in Pediatria e Neonatologia) hanno esaminato la Persona_9
pagina 12 di 17 cartella clinica relativa al ricovero dal 30.09.2013 al 14.10.2013 presso il reparto di Anestesia e Rianimazione dell'Istituto Gaslini del piccolo hanno esaminato la letteratura dei casi Pt_3 pubblicati di infezioni invasive da OC bovis, unitamente al quadro malformativo del bambino e hanno concluso nei seguenti termini:
▪ era affetto da malformazione cerebrale complessa caratterizzata da Parte_3 displasia della giunzione diencefalo-mesencefalica associata ad agenesia del corpo calloso con marcata dilatazione idrocefalica del sistema ventricolare sovratentoriale sostenuta da stenosi dell'acquedotto Silviano;
▪ in considerazione della diagnosi prenatale della suddetta malformazione, venne programmato un taglio cesareo il 30/09/2013, pretermine alla età gestazionale di 33 settimane + 4 giorni;
▪ il neonato venne immediatamente trasferito presso la Rianimazione Neonatale Pediatrica a causa di comparsa di distress respiratorio ove, dopo l'effettuazione di esame RM encefalo, che confermò meglio delineandola la grave malformazione encefalica, fu sottoposto il 01/10/2013 ad intervento di terzoventricolostomia endoscopica;
▪ il decorso post operatorio si svolse inizialmente regolarmente;
il 14/10/2013 fu trasferito nel reparto di Patologia Neonatale del ove permase degente fino al decesso intervenuto il CP_2
28/10/2013, ore 09:20, in seguito alla improvvisa comparsa, il giorno prima, di interessamento meningeo batterico fulminante sostenuto da infezione da OC LO (SG);
▪ il piccolo ha contratto l'infezione da SG durante il ricovero ospedaliero ma non a Pt_3 causa del ricovero;
▪ dalla completa lettura dell'elaborato infettivologico si evince che lo OC LO può essere causa, sebbene assai rara, di meningite sia nell'adulto che nel neonato. Nell'adulto la fonte di infezione più comune è l'intestino. Nel neonato i casi riportati in letteratura sono realmente pochi, di cui poco più della metà con esordio precoce (6 giorni) e poco meno della metà con esordio tardivo (oltre i 6 giorni). Interessante che il 40% dei neonati siano prematuri. Significativo che tutti i casi segnalati di meningite del neonato, tranne uno, abbiano avuto un esito favorevole con sopravvivenza all'infezione acuta. Ciò conferma la sensibilità del germe ai più comuni antibiotici (penicillina e cefalosporine di 3° generazione), caratteristica non presente nei più noti “germi nosocomiali”;
▪ la via di trasmissione al neonato del germe può essere “verticale” con passaggio dalla madre al figlio oppure “orizzontale” con trasmissione postnatale. E' documentata la possibilità di trasmissione orizzontale in reparti di terapia intensiva neonatale con positività di più casi
(cluster). In letteratura sono quindi riportati 67 casi complessivi di infezioni da SG di cui solo 8 casi (11,9%) in due differenti cluster a trasmissione orizzontale o nosocomiale;
▪ nel caso in esame (l'unico mortale di quelli riportati in letteratura) la fondata presunzione è che la trasmissione sia stata verticale, da madre a figlio, a manifestazione tardiva, per la mancanza di un “cluster” a livello della struttura ospedaliera;
▪ l'indagine effettuata presso la Direzione Sanitaria dell'IGG ha escluso la presenza di altre infezioni da SG nel periodo immediatamente precedente e successivo il caso del piccolo
E' quindi assai più probabile che l'infezione sia stata occasionale (statisticamente Pt_3
88,8%) piuttosto che nosocomiale (statisticamente 11,2%) ed acquisita dalla madre nel periodo immediatamente precedente, durante ed immediatamente dopo il parto;
▪ l'analisi infettivologica conclude quindi “In particolare per pensare che vi fosse trasmissione da parte degli operatori, sarebbe stato necessario identificare almeno un altro caso invasivo nella stessa unità di terapia intensiva neonatale precedente al caso in esame. In assenza di tale evidenza, prevale la probabilità indicata in letteratura per esprimere un parere 'più probabile che non' circa l'acquisizione per via materna come peraltro documentato dai lavori sopra citati”; le linee guida di prevenzione delle infezioni neonatali a pagina 13 di 17 trasmissione materno fetale non prevedono uno screening per S. LO in quanto estremamente raro e casuale, al contrario -ad esempio- dello streptococco di gruppo B (S. Agalactie) e pertanto nell'operato della convenuta non risulta disattesa Controparte_9 alcuna linea guida specifica;
▪ pur se non documentati dalla convenuta i protocolli operativi di prevenzione delle infezioni da germi nosocomiali e comunque le linee guida operative di buona pratica clinica, l'analisi della documentazione del caso dimostra che non si sono verificate infezioni da germi “nosocomiali” pur nel contesto di un paziente altamente a rischio in presenza di un neonato immunocompromesso, fragile e sottoposto a molteplici procedure assistenziali invasive;
▪ nel complesso quindi, in generale, le infezioni da OC LO sono un evento raro che solitamente interessa gli adulti e la cui fonte di infezione è l'intestino. L'infezione da SG subsp. può essere causa di meningite nei neonati, evenienza peraltro Persona_10 estremamente rara. Si tratta pertanto di un evento assolutamente imprevedibile ed altrettanto imprevenibile. Dall'indagine bibliografica si è appreso che il caso di meningite in esame è stato l'unico mortale ed è quindi evidente il ruolo che ha avuto la severa malformazione del SNC che precedeva ed ha accompagnato la comparsa di sepsi/meningite. Il piccolo era infatti affetto dalla displasia della giunzione diencefalicamesencefalica Pt_3 con associata agenesia del corpo calloso con marcata dilatazione idrocefalica del sistema ventricolare sovratentoriale sostenuta da stenosi dell'acquedotto Silviano compiutamente e minuziosamente descritta nel contributo dello Specialista Pediatra e Neonatologo, le cui conclusioni hanno peraltro permesso di affermare praticamente con certezza che, in caso di sopravvivenza, il piccolo avrebbe avuto una gravissima disabilità con totale invalidità, ma con aspettative di vita molto basse.
In altri termini:
▪ ha contratto durante il ricovero ospedaliero presso l' Parte_3 Controparte_2 di Genova infezione da OC LO non inquadrabile quale
[...]
“nosocomiale” essendo assai più probabile il contagio materno fetale (verticale), infezione che è stata prontamente diagnosticata e curata;
▪ la causa del decesso è sicuramente individuabile nella meningoencefalite purulenta fulminante che è un evento rarissimo non prevenibile e solitamente a prognosi favorevole (come documentato da più recente revisione che ha registrato 67 casi con uno solo mortale, il presente): appare quindi evidente l'importante ruolo concausale che la grave malformazione del sistema nervoso centrale da cui era affetto e per cui fu attuato il parto pretermine ebbe Pt_3 rispetto all'exitus;
▪ presso l'Ist. G. Gaslini all'epoca del ricovero del piccolo non vi è stato un “cluster” Pt_3 infettivo da S. LO, fatto che comprova l'assenza di nesso causale tra azione terapeutica ed infezione;
le condotte colpose che parte attrice imputa a parte convenuta avrebbero potuto avere specifico peso ove si fosse verificata un'infezione da germi “nosocomiali”, che invece non si è riscontrata, pur nel contesto di un paziente altamente a rischio in presenza di un neonato immunocompromesso, fragile e sottoposto a molteplici procedure assistenziali invasive;
▪ peraltro, le condizioni di salute ab origine del piccolo, a prescindere dalla contratta infezione, erano tali da garantirgli una sopravvivenza solo nel medio termine con una invalidità pari al
100%: difficile se non impossibile dunque affermare – anche solo in astratto - l'esistenza di un danno non patrimoniale causato al minore dalla contratta infezione, che possa aver concretamente inciso sul suo stato di salute in termini differenziali e come tale trasmissibile iure haereditatis, per il tempo di minore sopravvivenza;
difficile se non impossibile – fermo il pagina 14 di 17 pretium doloris soggettivamente patito per il lutto - la possibilità di stimare la perdita, in termini dinamico-relazionali, del rapporto parentale, destinato in ogni caso a venire meno nel breve periodo;
▪ resta in ogni caso assorbente la considerazione per cui non è rinvenibile nella condotta dei sanitari alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale rispetto all'evento morte, e tanto sia nella prospettiva contrattuale che extracontrattuale;
▪ non si è, infatti, nell'ipotesi di concorso tra una causa umana colpevole e una condizione naturale (stato di salute pregresso del paziente), rispetto alla quale vale il principio dell'equivalenza delle cause ex art. 41 c.p. (ex pluribus Cass., ord. 8 novembre 2023, n. 31058). Nel caso di specie vi è concorso tra causa indipendente dall'operato dei sanitari
(contagio materno fetale) e la condizione naturale del piccolo rispetto al quale Pt_3 non può dunque predicarsi alcuna responsabilità dei sanitari.
Le considerazioni espresse dal collegio peritali hanno, peraltro, efficacemente resistito anche alle obiezioni mosse dai ct di parte attrice:
▪ in ordine alla prima obiezione (“Quanto affermato nella bozza è in contrasto sia con la consolidata criteriologia in tema di nesso di causalità materiale, sia con le principali ed accurate definizioni in tema di sepsi neonatale previste dalla letteratura scientifica (national institute of Child health and human development NICHD o von Vermont Oxford Network). Non è realistico e non corrisponde alla realtà oggettiva degli eventi in questione, l'ipotesi di una contaminazione materna (trasmissione materno-fetale) in un caso come quello del Parte_3 di evidente sepsi tardiva, in cui il bimbo ha sviluppato sepsi e meningite a 27 giorni
[...] dalla nascita”) il collegio peritale ha giustamente replicato che il caso in oggetto non è una
“normale” sepsi neonatale, bensì un'infezione la cui tipologia ed acquisizione, come spiegato nella relazione, differisce dal concetto di “sepsi neonatale” standard. Si tratta di germe non opportunista, non ospedaliero, ubiquitario, presente a livello intestinale delle partorienti e raramente (vedasi casistica allegata) causa di sepsi neonatale.
▪ in ordine alla seconda obiezione (“Trattandosi di entità nosologica estremamente rara, è irrilevante, sotto il profilo eziopatogenetico e della causalità materiale, la motivazione addotta dai CCCTTTUUU relativa al mancato riscontro da parte della direzione sanitaria del medesimo Istituto Gaslini di analoghe infezioni avvenute eventualmente nel periodo immediatamente precedente o successivo”) i ctu hanno giustamente replicato che la presenza di altri casi – su cui solo la Direzione Sanitaria del nosocomio poteva riferire - è stato valorizzato per poter valutare ipoteticamente una trasmissione all'interno dell'Unita, e questo perché dei 67 casi riportati in letteratura, 8 erano quelli riportati in “grappolo” nosocomiale (cfr. ctu pagg. 37, 39) In caso contrario, la letteratura scientifica e clinica afferma e dimostra che la trasmissione sia avvenuta da madre a neonato.
▪ quanto all'obiezione per cui: “Nel caso del piccolo tutti i dati clinico Parte_3 documentali anamnestici circostanziali e testimoniali e i tempi di insorgenza, indicano che l'infezione è stata chiaramente acquisita dall'ambiente ospedaliero a causa del prolungato uso di dispositivi di supporto e della testimoniata insufficienza del personale infermieristico. Infatti, l'epoca di esordio della sepsi, l'esistenza di precedente trattamento chirurgico (30/9) per malformazione cerebrale, l'esistenza di dispositivi di supporto di rianimazione, l'obbligata degenza, consentono di individuare con elevata probabilità / certezza l'avvenuta infezione tardiva che ha direttamente cagionato il decesso, la cui fonte non può che essere stata rappresentata dal personale ospedaliero.”, i ctu hanno replicato che, alla luce delle conoscenze pagina 15 di 17 approfondite riguardanti S.bovis in letteratura scientifica e medica, le infezioni hanno come sorgente il paziente stesso, e nel neonato la madre nella quasi totalità dei casi (cfr. bibliografia citata). In assenza di controdeduzioni fattuali bibliografiche ed obiettive, quanto affermato dai ctp non ha fondamento.
▪ quanto all'obiezione per cui “E' impossibile che il minore abbia contratto l'infezione da SG per contaminazione materna del canale del parto, dal momento che la sepsi e la meningite si sarebbero dovute manifestare entro pochi giorni di vita (72 ore-una settimana al massimo) e non certamente a 27 giorni dopo la nascita come invece è avvenuto nel caso in esame.” i ctu hanno replicato che l'affermazione non ha un'argomentazione microbiologica od infettivologica razionale che ne permetta l'accoglimento, è autoreferenziale, apodittica, e farebbe presupporre una limitata lettura dell'analisi presente in bozza di relazione. Le infezioni connatali da S.bovis inoltre vengono chiaramente distinte in malattia precoce (entro i 7 giorni) e tardiva (oltre i 7 giorni e fino ai 30-40 gg) e, pertanto, quanto verificatosi rientra nei limiti di confidenza delle conoscenze cliniche mondiali al riguardo. I ctu hanno inoltre rilevato che nelle osservazioni dei
CTP vengono argomentati dati di incidenza di sepsi neonatali. Tale argomentazione è fuori del perimetro delle sepsi neonatale da S.- bovis, ed in ogni caso non sono argomentate con letteratura alla mano. Al riguardo l'affermazione “Alla luce delle predette condizioni predisponenti, lo shock settico e la meningite in soggetto prematuro, sono derivati da fattori esogeni presenti nell'ambiente ospedaliero i quali hanno avuto un ruolo eziologico decisivo nel determinismo del decesso (antecedente causale necessario e sufficiente” non appare in linea con i dati oggettivi raccolti e con i dati di conoscenza clinico-scientifica di letteratura medica, visto che è più probabile che non che il germe sia stato acquisito per via materna, e pertanto non in relazione con l'ambiente circostante, come indicato ed argomentato oggettivamente in elaborato.
▪ si ritiene infine ultronea al fine del decidere – perché di tale aspetto non si è dovuto tenere conto
- l'obiezione dei CTP rispetto “agli aspetti prognostici, dove i CCCTTTUUU sostengono
“praticamente con certezza” che, in caso di sopravvivenza, il piccolo Parte_3 avrebbe avuto una gravissima disabilità con totale invalidità ma con aspettativa di vita di molto bassa”: in ogni caso i ctu hanno ribadito che quanto relazionato in elaborato è corroborato oltre che da una forte evidenza scientifica anche dal quadro clinico sia prenatale che post natale del bambino. Infatti la malformazione cerebrale complessa diagnosticata in epoca prenatale presentava una evidente evolutività (caratteristica prognostica sfavorevole) che ha infatti poi portato all'intervento neurochirurgico;
vi era inoltre la presenza di segni neurologici significativi (mancanza di una suzione autonoma che imponeva una alimentazione per gavage, ridotta motilità spontanea, aumento della circonferenza cranica con fontanella pastosa/bombata, presenza di convulsioni che necessitavano di terapia specifica). Per quanto concerne la letteratura scientifica riguardo alla malformazione cerebrale complessa di cui era affetto il bambino, essa è concorde nel ritenere la prognosi quoad valitudinem compromessa. Due lavori su tutti: , et al. Neuroradiology. 2016: “Gli Autori concludevano che i pazienti con CP_10
DMJ tipo A (tra i quali erano tutti gravemente compromessi dal punto di vista Pt_3 neuroevolutivo, con tetraparesi spastica, disturbi distonici, movimenti discinetici, ipotonia assiale, convulsioni e grave sviluppo di ritardo mentale.” et al. _11 _12
2021: “Gli Autori concludevano che i pazienti affetti da DMJ tipo A presentavano
[...] una elevata compromissione neurologica rispetto a quelli classificati da DMJ tipo B e C”. Infine anche la letteratura scientifica consultata sulle altre anomalie strutturali del SNC che caratterizzavano il quado malformativo (agenesia del corpo calloso e idrocefalia congenita) concordano nel ritenere che la prognosi quoad vitam e quoad valitudinem è significativamente pagina 16 di 17 peggiore quando l'anomalia del SNC non è isolata, ma associata a comporre un quadro malformativo complesso come era il caso del piccolo Pt_3
La domanda deve, conclusivamente, essere rigettata.
4. Le spese di lite
Le spese di lite sostenute da parte convenuta devono essere poste a carico di parte attrice per soccombenza e liquidate in base a tariffa, secondo il valore della domanda (Giudizio di cognizione avanti il Tribunale, scaglione da euro 1.000.000,00 a euro 2.000.000,00, importi minimi per studio introduttiva, istruttoria e decisionale, in considerazione del concreto dispendio di energie difensive profuse). Le spese di ctu, come già liquidate, restano a definitivo carico degli attori, sempre per soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande promosse dagli attori;
condanna altresì gli attori in solido a rimborsare alla parte convenute le spese di lite, che si liquidano in
€ 18.977,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali. Spese di ctu a definitivo carico di parte attrice.
Genova, 03/04/2025
Il Giudice dott. Stefania Polichetti
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