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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/07/2025, n. 2357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2357 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4204/2024
Oggi, 17/07/2025, innanzi al Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, sono comparsi: avv.to TOMMASO D'AVINO, per delega dell'avv. GIOVANNA CHIANESE, per
[...]
, il quale si riporta alle già rassegnate conclusioni e chiede che la causa CP_1 venga decisa;
avv.to BATOLOMEO PAGANO, per delega dell'avv. MATILDE PALUMBO, per CP_2
, il quale si riporta alle già rassegnate conclusioni e chiede il rigetto dell'appello.
[...]
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa decide – dopo essersi ritirato in camera di conSIlio – la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
È verbale.
Il Giudice
dott. Gianluca Di Filippo
pagina 1 di 6
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4204/2024 R.G., avente ad oggetto “appello avverso sentenza n. 870/2024 del Giudice di Pace di NO IN”, pendente
TRA
, rappresentata e difesa, come da procura in Controparte_1 calce all'atto introduttivo, dall'Avv. Giovanna Chianese, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla via Irno, n. 11;
- APPELLANTE -
E
CONTURSI AVV. , rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata CP_2 alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Matilde Palumbo, presso il cui studio elettivamente domicilia in NO Superiore alla via Pareti, n. 71;
- APPELLATO -
All'udienza celebrata in data 17.7.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1742/22 emesso dal Giudice di Pace di NO IN è stato ingiunto alla SI.ra di pagare in favore dell'avv. la complessiva somma di Controparte_1 Controparte_2 euro 833,00, “oltre interessi legali dal dì della domanda”, nonché spese della procedura, a titolo di corrispettivo per l'attività professionale da quest'ultimo prestata, come difensore d'ufficio, nell'ambito del procedimento penale recante il n. RGNR 1127/17 del Tribunale di NO IN.
pagina 2 di 6 Avverso il testé citato decreto ingiuntivo aveva spiegato opposizione la SI.ra , chiedendone la CP_1 revoca. A suffragio della spiegata opposizione, la difesa della presunta debitrice, premesso che la SI.ra avrebbe provveduto a nominare nell'ambito del summenzionato procedimento penale un CP_1 legale di fiducia, aveva dedotto che l'avv. difensore nominato d'ufficio, non si sarebbe, pur CP_2 essendone tenuto, “prodigato al fine di agevolare il ministero del proprio collega”; inoltre, aveva sostenuto che l'avv. avrebbe finanche omesso di avvisare l'opponente “del suo intervento”; CP_2 infine, aveva asserito che l'avv. avrebbe “dovuto porre la sua parcella a carico dello Stato”, CP_2 giacché la SI.ra sarebbe stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. CP_1
Con comparsa di risposta all'uopo depositata, aveva provveduto a costituirsi l'avv. invocando CP_2 il rigetto della spiegata opposizione. A fondamento della pretesa reiezione, la difesa del procuratore opposto aveva sostanzialmente affermato che questi avrebbe profuso un adeguato grado di diligenza nell'espletamento dell'incarico professionale de quo e, segnatamente, che non avrebbe violato alcun obbligo di informazione.
Con sentenza n. 870/24 il giudice di prime cure ha rigettato la proposta opposizione e condannato la SI.ra alla refusione delle spese di lite, argomentando, da un lato, che la fonte del diritto di CP_1 credito azionato in sede monitoria non fosse in alcun modo stata contestata;
dall'altro, che dagli elementi offerti dalla SI.ra non fosse possibile arguire la violazione da parte dell'avv. CP_1 CP_2 di “obblighi di informazione e di correttezza professionale”.
Avverso siffatto arresto ha interposto appello la SI.ra , articolandolo in un unico motivo di CP_1 gravame, con il quale ha “insistito sulla infondatezza ed inammissibilità delle somme ingiunte”, assumendo che l'avv. mai avrebbe “avvisato la SI.ra del suo intervento” né, “stante CP_2 CP_1 agli atti la nomina di un legale di fiducia”, si sarebbe “prodigato al fine di agevolarne il ministero, così attuando, pertanto, una condotta del tutto scorretta e contraria ai suoi doveri”.
Con comparsa di risposta depositata in data 28.3.25, si è costituito in giudizio l'avv. CP_2 chiedendo il rigetto del gravame. A suffragio dell'invocata reiezione, detto appellato ha sostenuto che nessuna censura potrebbe essere mossa all'impugnato arresto, giacché le ragioni poste a fondamento della decisione sarebbero condivisibili e congruamente motivate.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza di trattazione, la causa, essendo stata ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la discussione orale.
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali salienti, occorre in limine rilevare che, secondo l'indirizzo esegetico maggioritario in seno alla Suprema Corte, le sentenze del Giudice di pagina 3 di 6 Pace rese in cause di valore non superiore ad euro 1.100,00 sono sempre da considerarsi pronunciate secondo equità, anche laddove il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità oppure abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità
(in tal senso, ex pluribus, Cass. n. 4079/05; Cass. n. 4890/07).
In applicazione delle tratteggiate coordinate interpretative, non è revocabile in dubbio che il giudizio di prime cure sia stato deciso secondo equità, tenuto conto, da un lato, che lo stesso era stato instaurato dalla odierna appellante onde spiegare opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1742/22 emesso dal giudice di pace di NO IN, con il quale è stato ingiunto alla SI.ra di pagare all'avv. CP_1 la complessiva somma 833,00, “oltre interessi legali dal dì della domanda”, nonché spese CP_2 della procedura, a titolo di corrispettivo per l'attività professionale da quest'ultimo prestata;
dall'altro, che il valore dei giudizi di opposizione a provvedimento monitorio deve essere determinato – in ossequio agli insegnamenti della Corte di nomofilachia – “con riferimento all'importo del decreto ingiuntivo opposto” (in tal senso, da ultimo, Cass. n. 11454/15), senza computare le spese processuali liquidate dal giudice che ha pronunciato il decreto oggetto dell'opposizione (cfr. Cass. ord. n.
10188/21, secondo cui, “per stabilire se la causa decisa dal giudice di pace sia di valore inferiore o superiore a 1.100 euro – e, di conseguenza, se sia appellabile o ricorribile per cassazione –, non si può tener conto delle spese successive alla proposizione della domanda, secondo quanto stabilito dall'art.
10 c.p.c., sicché nella determinazione del valore della causa di opposizione a decreto ingiuntivo non rilevano le spese processuali liquidate dal giudice che ha pronunciato il decreto oggetto di opposizione”).
Peraltro, pare opportuno osservare che, pur aggiungendo – in ossequio al dettato dell'art. 10 c.p.c. – alla sorta capitale gli interessi legali maturati fino alla data di proposizione della domanda monitoria, il valore della causa non supera la soglia di euro 1.100,00, al di sotto della quale il citato art. 113, comma
2, c.p.c. prevede che il giudice di pace debba decidere secondo equità.
Corollario dell'approdo cui si è testé pervenuti è quello per il quale la sentenza pronunciata dal giudice di pace di NO IN debba ritenersi appellabile, conformemente al dettato dell'art. 339, co. 3,
c.p.c., “esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia” (cfr. Cass. n. 5985/12).
Ebbene, nessuna delle ipotesi dianzi enumerate è ravvisabile nel caso in esame: invero, l'appellante – che si è limitata a sostenere “infondatezza ed inammissibilità delle somme ingiunte” sulla scorta delle argomentazioni sviluppate nell'atto introduttivo del giudizio di prime cure, ossia dell'asserita violazione da parte dell'avv. di obblighi di informazione e di correttezza professionale – non CP_2
pagina 4 di 6 ha dedotto né la violazione di norme costituzionali o comunitarie, né quella di norme sul procedimento, tra le quali non rientrano le disposizioni inerenti alla valutazione delle risultanze probatorie (cfr. Cass.
n. 3715/15) né quelle relative alla violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova, essendo quest'ultima una regola di diritto sostanziale che dà luogo ad un error in iudicando e non ad un error in procedendo (Cass. n. 5287/12).
Neppure può ritenersi che l'appellante abbia lamentato l'inosservanza di principi regolatori della materia, atteso che a tal fine sarebbe stato necessario indicare il principio violato, come più volte ribadito dalla Suprema Corte, secondo cui, “in tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità, l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ., qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto” (Cass. ord. n.
3005/14).
All'esito del tracciato iter argomentativo, non può che dichiararsi l'inammissibilità del proposto appello.
Da ultimo, pare opportuno rilevare, da un lato, che non assume alcun rilevo la circostanza per la quale l'odierno appellato non ha formulato l'eccezione d'inammissibilità dello spiegato gravame, dovendo la questione dell'inammissibilità dell'appello essere rilevata d'ufficio, attenendo ai presupposti dell'impugnazione, anche in sede di legittimità (cfr., ex pluribus, Cass. n. 22256/17; Cass. n.
21110/05); dall'altro, che le questioni – quali quella di cui si discorre – eminentemente processuali,
“siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 45, comma 13, della l. n. 69 del 2009), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti” (Cass. n. 19372/15).
Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse, conformemente al principio della soccombenza, devono essere poste a carico della parte appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di NO IN, in persona del Giudice Unico, dott. Gianluca Di Filippo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e reietta, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore di , delle spese del Controparte_2 presente giudizio, che liquida in euro 400,00 per compenso professionale, oltre pagina 5 di 6 rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
NO IN 17.7.2025 Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
pagina 6 di 6
Oggi, 17/07/2025, innanzi al Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, sono comparsi: avv.to TOMMASO D'AVINO, per delega dell'avv. GIOVANNA CHIANESE, per
[...]
, il quale si riporta alle già rassegnate conclusioni e chiede che la causa CP_1 venga decisa;
avv.to BATOLOMEO PAGANO, per delega dell'avv. MATILDE PALUMBO, per CP_2
, il quale si riporta alle già rassegnate conclusioni e chiede il rigetto dell'appello.
[...]
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa decide – dopo essersi ritirato in camera di conSIlio – la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
È verbale.
Il Giudice
dott. Gianluca Di Filippo
pagina 1 di 6
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4204/2024 R.G., avente ad oggetto “appello avverso sentenza n. 870/2024 del Giudice di Pace di NO IN”, pendente
TRA
, rappresentata e difesa, come da procura in Controparte_1 calce all'atto introduttivo, dall'Avv. Giovanna Chianese, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla via Irno, n. 11;
- APPELLANTE -
E
CONTURSI AVV. , rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata CP_2 alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Matilde Palumbo, presso il cui studio elettivamente domicilia in NO Superiore alla via Pareti, n. 71;
- APPELLATO -
All'udienza celebrata in data 17.7.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1742/22 emesso dal Giudice di Pace di NO IN è stato ingiunto alla SI.ra di pagare in favore dell'avv. la complessiva somma di Controparte_1 Controparte_2 euro 833,00, “oltre interessi legali dal dì della domanda”, nonché spese della procedura, a titolo di corrispettivo per l'attività professionale da quest'ultimo prestata, come difensore d'ufficio, nell'ambito del procedimento penale recante il n. RGNR 1127/17 del Tribunale di NO IN.
pagina 2 di 6 Avverso il testé citato decreto ingiuntivo aveva spiegato opposizione la SI.ra , chiedendone la CP_1 revoca. A suffragio della spiegata opposizione, la difesa della presunta debitrice, premesso che la SI.ra avrebbe provveduto a nominare nell'ambito del summenzionato procedimento penale un CP_1 legale di fiducia, aveva dedotto che l'avv. difensore nominato d'ufficio, non si sarebbe, pur CP_2 essendone tenuto, “prodigato al fine di agevolare il ministero del proprio collega”; inoltre, aveva sostenuto che l'avv. avrebbe finanche omesso di avvisare l'opponente “del suo intervento”; CP_2 infine, aveva asserito che l'avv. avrebbe “dovuto porre la sua parcella a carico dello Stato”, CP_2 giacché la SI.ra sarebbe stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. CP_1
Con comparsa di risposta all'uopo depositata, aveva provveduto a costituirsi l'avv. invocando CP_2 il rigetto della spiegata opposizione. A fondamento della pretesa reiezione, la difesa del procuratore opposto aveva sostanzialmente affermato che questi avrebbe profuso un adeguato grado di diligenza nell'espletamento dell'incarico professionale de quo e, segnatamente, che non avrebbe violato alcun obbligo di informazione.
Con sentenza n. 870/24 il giudice di prime cure ha rigettato la proposta opposizione e condannato la SI.ra alla refusione delle spese di lite, argomentando, da un lato, che la fonte del diritto di CP_1 credito azionato in sede monitoria non fosse in alcun modo stata contestata;
dall'altro, che dagli elementi offerti dalla SI.ra non fosse possibile arguire la violazione da parte dell'avv. CP_1 CP_2 di “obblighi di informazione e di correttezza professionale”.
Avverso siffatto arresto ha interposto appello la SI.ra , articolandolo in un unico motivo di CP_1 gravame, con il quale ha “insistito sulla infondatezza ed inammissibilità delle somme ingiunte”, assumendo che l'avv. mai avrebbe “avvisato la SI.ra del suo intervento” né, “stante CP_2 CP_1 agli atti la nomina di un legale di fiducia”, si sarebbe “prodigato al fine di agevolarne il ministero, così attuando, pertanto, una condotta del tutto scorretta e contraria ai suoi doveri”.
Con comparsa di risposta depositata in data 28.3.25, si è costituito in giudizio l'avv. CP_2 chiedendo il rigetto del gravame. A suffragio dell'invocata reiezione, detto appellato ha sostenuto che nessuna censura potrebbe essere mossa all'impugnato arresto, giacché le ragioni poste a fondamento della decisione sarebbero condivisibili e congruamente motivate.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza di trattazione, la causa, essendo stata ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la discussione orale.
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali salienti, occorre in limine rilevare che, secondo l'indirizzo esegetico maggioritario in seno alla Suprema Corte, le sentenze del Giudice di pagina 3 di 6 Pace rese in cause di valore non superiore ad euro 1.100,00 sono sempre da considerarsi pronunciate secondo equità, anche laddove il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità oppure abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità
(in tal senso, ex pluribus, Cass. n. 4079/05; Cass. n. 4890/07).
In applicazione delle tratteggiate coordinate interpretative, non è revocabile in dubbio che il giudizio di prime cure sia stato deciso secondo equità, tenuto conto, da un lato, che lo stesso era stato instaurato dalla odierna appellante onde spiegare opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1742/22 emesso dal giudice di pace di NO IN, con il quale è stato ingiunto alla SI.ra di pagare all'avv. CP_1 la complessiva somma 833,00, “oltre interessi legali dal dì della domanda”, nonché spese CP_2 della procedura, a titolo di corrispettivo per l'attività professionale da quest'ultimo prestata;
dall'altro, che il valore dei giudizi di opposizione a provvedimento monitorio deve essere determinato – in ossequio agli insegnamenti della Corte di nomofilachia – “con riferimento all'importo del decreto ingiuntivo opposto” (in tal senso, da ultimo, Cass. n. 11454/15), senza computare le spese processuali liquidate dal giudice che ha pronunciato il decreto oggetto dell'opposizione (cfr. Cass. ord. n.
10188/21, secondo cui, “per stabilire se la causa decisa dal giudice di pace sia di valore inferiore o superiore a 1.100 euro – e, di conseguenza, se sia appellabile o ricorribile per cassazione –, non si può tener conto delle spese successive alla proposizione della domanda, secondo quanto stabilito dall'art.
10 c.p.c., sicché nella determinazione del valore della causa di opposizione a decreto ingiuntivo non rilevano le spese processuali liquidate dal giudice che ha pronunciato il decreto oggetto di opposizione”).
Peraltro, pare opportuno osservare che, pur aggiungendo – in ossequio al dettato dell'art. 10 c.p.c. – alla sorta capitale gli interessi legali maturati fino alla data di proposizione della domanda monitoria, il valore della causa non supera la soglia di euro 1.100,00, al di sotto della quale il citato art. 113, comma
2, c.p.c. prevede che il giudice di pace debba decidere secondo equità.
Corollario dell'approdo cui si è testé pervenuti è quello per il quale la sentenza pronunciata dal giudice di pace di NO IN debba ritenersi appellabile, conformemente al dettato dell'art. 339, co. 3,
c.p.c., “esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia” (cfr. Cass. n. 5985/12).
Ebbene, nessuna delle ipotesi dianzi enumerate è ravvisabile nel caso in esame: invero, l'appellante – che si è limitata a sostenere “infondatezza ed inammissibilità delle somme ingiunte” sulla scorta delle argomentazioni sviluppate nell'atto introduttivo del giudizio di prime cure, ossia dell'asserita violazione da parte dell'avv. di obblighi di informazione e di correttezza professionale – non CP_2
pagina 4 di 6 ha dedotto né la violazione di norme costituzionali o comunitarie, né quella di norme sul procedimento, tra le quali non rientrano le disposizioni inerenti alla valutazione delle risultanze probatorie (cfr. Cass.
n. 3715/15) né quelle relative alla violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova, essendo quest'ultima una regola di diritto sostanziale che dà luogo ad un error in iudicando e non ad un error in procedendo (Cass. n. 5287/12).
Neppure può ritenersi che l'appellante abbia lamentato l'inosservanza di principi regolatori della materia, atteso che a tal fine sarebbe stato necessario indicare il principio violato, come più volte ribadito dalla Suprema Corte, secondo cui, “in tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità, l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ., qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto” (Cass. ord. n.
3005/14).
All'esito del tracciato iter argomentativo, non può che dichiararsi l'inammissibilità del proposto appello.
Da ultimo, pare opportuno rilevare, da un lato, che non assume alcun rilevo la circostanza per la quale l'odierno appellato non ha formulato l'eccezione d'inammissibilità dello spiegato gravame, dovendo la questione dell'inammissibilità dell'appello essere rilevata d'ufficio, attenendo ai presupposti dell'impugnazione, anche in sede di legittimità (cfr., ex pluribus, Cass. n. 22256/17; Cass. n.
21110/05); dall'altro, che le questioni – quali quella di cui si discorre – eminentemente processuali,
“siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 45, comma 13, della l. n. 69 del 2009), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti” (Cass. n. 19372/15).
Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse, conformemente al principio della soccombenza, devono essere poste a carico della parte appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di NO IN, in persona del Giudice Unico, dott. Gianluca Di Filippo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e reietta, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore di , delle spese del Controparte_2 presente giudizio, che liquida in euro 400,00 per compenso professionale, oltre pagina 5 di 6 rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
NO IN 17.7.2025 Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
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