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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 20/11/2024, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Civile
Il Tribunale di Marsala, sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dr. Michele Ruvolo Presidente
Dr. Francesco Paolo Pizzo Giudice
Dr.ssa Francesca Bellafiore Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1896 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023 promossa da
, (C.F.: ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Luciano Asaro (pec: Email_1
RICORRENTE contro
, (C.F.: ) rappresento e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Duilio Piccione (pec: Email_2
RESISTENTE
e nei confronti di
AVV. , curatore speciale del minore Controparte_2 [...]
(C.F: ) Per_1 C.F._3
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Avente ad oggetto: modifica delle condizioni esercizio responsabilità genitoriali - contenzioso
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 17.9.2024 cui si rinvia
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. premesso di aver intrattenuto una relazione con Parte_1 Controparte_1
dalla cui unione è nato in data [...] il loro figlio e che, interrottasi la Per_1
relazione ancor prima della nascita del bambino, la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del minore veniva disciplinata con decreto del 14.12.2020 (reso nel proc. RG
n. 1451/2020 su ricorso congiunto delle parti) – ivi disponendosi l'affidamento del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione materna, nonché il diritto del padre di vedere il figlio e tenerlo con sé per due pomeriggi a settimana e, alternativamente con la madre, il sabato o la domenica dalle ore 16,00 alle ore 17,00, prevedendo al contempo, dopo il compimento di un anno e mezzo di vita del bambino, il prelievo del piccolo da parte del padre per due volte alla settimana per tre ore consecutive, otre alle Per_1
festività natalizie e pasquali, con obbligo inoltre in capo al di corrispondere alla CP
, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, un assegno mensile di € 200,00, oltre Pt_1
il 50% delle spese straordinarie – ha esposto: che il non ha mai rispettato quanto CP
stabilito nel suddetto provvedimento, esercitando in maniera non assidua il diritto di visita del figlio che non vede dal 31.7.2022; che il resistente si astiene anche dal telefonare per accertarsi delle condizioni di salute del bambino o soltanto per sentirlo;
che il ha CP
anche omesso il versamento dell'assegno di mantenimento dal mese di aprile 2023 e di contribuire alle spese di asilo e di babysitter, ponendo altresì in essere atteggiamenti ostruzionistici come in occasione del rilascio della carta di identità del piccolo . Ha Per_1
pertanto domandato la modifica delle condizioni ratificate nel menzionato decreto del
14.12.2020 e, dunque: disporre, l'affidamento esclusivo del minore alla Persona_1
madre; revocare il diritto di visita del minore da parte del padre;
in subordine, disporre che tale diritto di visita venga 50% di un apposito programma predisposto dal Tribunale, o dagli assistenti sociali del comune di Mazara del Vallo;
porre a carico di Controparte_1
l'obbligo di corrispondere alla ricorrente un assegno mensile di € 300,00, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore, da versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie.
2. Si è costituito il convenuto il quale ha contestato le deduzioni avversarie imputando, di contro, alla condotte ostative del rapporto padre-figlio, per avere la ricorrente Pt_1 frapposto ostacoli all'esercizio del diritto di visita e per avere altresì la madre, anche con l'apporto del relativo compagno, impedito al resistente di prelevare il bambino dal domicilio materno o addirittura di vedere il piccolo , tanto da avere indotto esso odierno Per_1
convenuto ad incoare altro precedente giudizio per la modifica delle su citate condizioni di
2 affidamento. Ha poi asserito di avere solo ritardato, anche per difficoltà economiche connesse al periodo pandemico, il versamento del contributo, interrotto nel mese di giugno 2023 al solo scopo di provocare la e stimolarla a un confronto onde Pt_1
riprendere i rapporti con il minore. Contestando pure la richiesta di aumento del contributo, a motivo delle proprie condizioni economiche disagiate e stante la tenera età del bambino, ha in conclusione domandato: confermare l'affido condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita del Persona_1 padre;
confermare l'onere in capo al al versamento dell'assegno di CP mantenimento per il figlio pari ad € 200,00 mensili;
disporre che il incontri il CP
piccolo presso uno spazio neutro per i primi sei mesi al fine di ripristinare il Per_1
rapporto padre-figlio in modo graduale;
al termine di detto percorso, disporre che il minore trascorra col padre due pomeriggi infrasettimanali, e a settimane alterne il pranzo della domenica;
ed infine, a decorrere del successivo anno, disporre che il minore trascorra presso il padre due pomeriggi infrasettimanali con relativo pernottamento, e a settimane alterne, il sabato e la domenica;
con vittoria delle spese, diritti ed onorari di causa.
3. Anticipata l'udienza di prima comparizione su istanza della la quale ha Pt_1
rappresentato che il successivamente alla notifica del ricorso, dopo una CP
prolungata assenza di un anno e 5 mesi, aveva iniziato ad inviarle dei messaggi con i quali l'accusava di impedirgli di vedere il figlio, e sostenendo altresì di temere che il resistente si potesse presentare improvvisamente a casa o all'asilo pretendendo di vedere il minore, il Collegio, con ordinanza del 26.12.2023, ritenuta l'insussistenza dei presupposti della domandata sospensione degli incontri padre-figlio e, inoltre, preso atto della volontà rappresentata dal di riprendere la frequentazione con il figlio CP presso uno Spazio Neutro, ha rigettato l'istanza avanzata da e ha Parte_1
incaricato i Servizi sociali del Comune di Mazara del Vallo di organizzare e rendere possibili gli incontri padre-figlio presso lo Spazio Neutro del medesimo servizio nonché di relazionare circa il relativo andamento.
E' stato inoltre nominato il curatore speciale del minore Persona_1
individuato nella persona dell'avv. , il quale si è costituto in data Controparte_2
in data 17.1.2024, senza svolgere specifiche domande.
4. Indi, acquisita la relazione dei Servizi Sociali comunali, il Giudice delegato, agendo in via provvisoria e urgente, ha disposto mantenersi fermi i provvedimenti in punto di affidamento del minore, collocazione prevalente e contributo al mantenimento
3 adottati con decreto del 14 dicembre 2020 (proc. N.R.G. 1451/2020), essenzialmente confermato dal successivo decreto dell'8.6.2023 (proc. n. 1372/22 RGVG), ad eccezione della disciplina degli incontri tra il bambino e il padre, per cui ha disposto la prosecuzione dell'incarico, già affidato con ordinanza del 26.12.2023, ai Servizi Sociali del Comune di
Mazara del Vallo relativamente agli incontri presso lo spazio neutro e, inoltre, ha incaricato il
Servizio di Coordinamento Psico-Giuridico (CPG) afferente all'UOC Servizio di Psicologia
Cont dell' di Trapani per la presa in carico e valutazione del nucleo.
Acquisite le ulteriori relazioni dei Servizi e la relazione del CPG, la causa, all'udienza del 17.9.2024, è stata posta in decisione.
* * *
5. Deve innanzitutto osservarsi che in tema di affidamento dei figli minori alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla alta conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto. Costituisce, in particolare, causa di affidamento esclusivo il disinteresse verso i figli, integrando comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi: in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso (sul punto Cass.
26587/2009 e tra le più recenti Cass. 16738/2018).
Nel caso di specie, la ricorrente pone a sostegno della richiesta di affidamento esclusivo un atteggiamento di persistente disinteresse affettivo e materiale del padre nei confronti del figlio e, invero, il che sin dalle prime fasi del giudizio è stato posto nelle condizioni CP
di esercitare il diritto di visita per il tramite, peraltro conformemente con quanto dallo stesso richiesto, degli operatori incaricati del servizio di Spazio Neutro, pur avendo manifestato una iniziale puntualità e costanza negli incontri con il minore, ha via via mostrato un progressivo distacco, annullando gli incontri e con motivazioni non sempre attendibili (v. in particolare, nella relazione dei Servizi Sociali del Comune di Mazara del Vallo datata 5.4.2024, dove si fa riferimento alla rappresentata, dal impossibilità di presenziare per il riferito CP
4 concomitante incontro fissato dagli operatori di CPG i quali hanno tuttavia indicato date diverse dei colloqui programmati), tanto da denotare “superficialità nel gestire gli incontri con il figlio, non mostrando vero interesse nel minore … inaffidabilità di ciò che riferisce. Disattenzione per il figlio” (v. sempre la relazione dei Servizi Sociali del
Comune di Mazara del Vallo datata 5.4.2024).
Tali comportamenti si sono ripetuti anche in tempi più recenti, avendo il CP
persistentemente omesso di presenziare agli incontri fissati dagli operatori senza dare, peraltro, alcun preavviso, rendendosi irraggiungibile al cellulare o non rispondendo, con inevitabili ricadute sul benessere del bambino che è apparso “più irrequieto, più paura ad allontanarsi dalla madre e negli ultimi incontri andati a vuoto e in attesa che arrivasse il padre, il minore ha mostrato segni di irrequietezza e di aggressività tanto da non potere più aspettare l'arrivo del papà” (v. la relazione dei Servizi Sociali del
Comune di Mazara del Vallo datata 14.5.2024). Secondo l'Assistente Sociale, peraltro,
“alla luce di quanto detto, tenuto conto delle disinteresse e dell'immaturità del padre ma soprattutto nell'interesse e nella tutela del minore non si ritiene più opportuno continuare con lo spazio neutro, visto la mancanza di attenzione di sensibilità dal sig. nei confronti del figlio che ha creato aspettative andate disattese” (v. la CP
relazione dei Servizi Sociali del Comune di Mazara del Vallo datata 14.5.2024).
È significativo poi quanto rilevato nella relazione predisposta dal Servizio di
CPG, là dove si osserva che “lo stile genitoriale del sig. appare evidenziare CP
criticità relativamente agli indicatori di capacità di comprensione empatica dei bisogni del piccolo e di sintonizzazione affettiva, definita da , quale capacità di Per_1 Pt_2
sintonizzarsi con la sfera emotiva dell'altro, attraverso il coinvolgimento, processo sincronico fondato sulla comprensione delle necessità e dello Stato d'animo del bambino”, mentre, quanto alla , il relativo stile genitoriale è descritto come Pt_1
“responsivo, protettivo e sicuro, rispondente agli indicatori di: capacità di rispondere alle richieste;
capacità di mantenere l'attenzione focalizzata;
ricchezza di linguaggio;
calore affettivo” palesando inoltre l'odierna ricorrente, con riferimento al criterio
“dell'accesso all'altro genitore”, un “atteggiamento facilitante accompagnando in modo costante il figlio agli appuntamenti con il padre, e coinvolgendo il signor CP rispetto ai bisogni e desideri del piccolo ”. In altri termini, secondo il CPG, Per_1 mentre la “genitorialità della ” è “rispondente ai bisogni sia fisici che emotivi Pt_1 del figlio”, la capacità genitoriale del “appare condizionata dall'ambiente CP
sociale e culturale di appartenenza oltre che da presenza sia fisica che emotiva
5 incostante, con ricadute sulla capacità di soddisfare i bisogni del figlio”. Gli operatori del
CPG, dunque, posta l'assenza di situazioni cliniche da segnalare relativamente al piccolo
, suggeriscono per il che ha mostrato una attenzione verso il figlio sotto Per_1 CP
l'esclusivo versante ludico, la necessità di un sostegno al fine di implementare le relative risorse potenziali.
Alla luce di siffatte considerazioni, e nella persistente incapacità del di CP
manifestare un adeguato interesse nei confronti del minore, devono ritenersi sussistenti le condizioni, a fronte peraltro del non puntuale adempimento da parte dello stesso dell'obbligo di versare il periodico contributo (v. anche all. 3 e 6 nel fascicolo della ricorrente), per la deroga al modello dell'affidamento condiviso, rivelandosi, allo stato, maggiormente rispondente agli interessi del minore l'adozione di un regime di affidamento esclusivo in favore della madre, presso la quale il bambino è stabilmente collocato.
Quanto agli incontri padre-figlio, si reputa opportuno mantenere la possibilità, compatibilmente con le necessità del minore, di un incontro settimanale che dovrà comunque avvenire sempre alla presenza della o di una persona di fiducia della stessa, Pt_1
considerato, peraltro, che non ha avuto una relazione significativa con il padre sin Per_1
dalla nascita.
Appare inoltre necessario, anche al fine di consentire un graduale recupero della relazione padre-figlio e delle competenze genitoriali residuali del in base a quanto CP
segnalato dal CPG, dare mandato al Consultorio familiare di Mazara del Vallo di avviare un percorso di sostegno alla genitorialità nei confronti di , incaricandosi il Controparte_1
predetto servizio di trasmettere relazioni semestrali al Giudice tutelare – presso cui va pure aperta la vigilanza – in ordine alle attività compiute e al contegno serbato dalle parti.
6. Per ciò che attiene agli aspetti patrimoniali, si evince dalla documentazione in atti che la ricorrente lavora presso una cooperativa sociale con un contratto a tempo determinato e parziale per complessive 1.247,84 ore annue ed una paga oraria base pari ad € 9,66, mentre il che risulta ammesso al patrocino a spese dello Stato, ha dichiarato nell'istanza di CP ammissione al beneficio un reddito pari ad € 11.900,00.
In ragione delle rispettive capacità reddituali delle parti e della permanente collocazione del figlio minore presso la madre, nonché delle presumibilmente accresciute esigenze del bambino a motivo della relativa età, appare congruo fissare in € 250,00 mensili – somma soggetta ad annuale rivalutazione in base agli indici Istat – l'importo che il deve CP
corrispondere alla a titolo di contributo al mantenimento del minore, da versarsi entro Pt_1
il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente documentate.
6 7. Per ciò che attiene alle spese processuali, visti gli esiti complessi del processo e considerata la sostanziale soccombenza del quest'ultimo deve essere CP
condannato alla refusione in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della lite e del contenuto e caratteristiche dell'attività difensiva effettivamente dispiegata.
P.Q.M.
Il Tribunale, sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 CP
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
[...]
a modifica delle condizioni di cui al decreto del Tribunale di Marsala del
14.12.2020: a) dispone l'affidamento in via esclusiva del minore alla Persona_1
madre b) dispone che gli incontri padre-figlio avvengano secondo le Parte_1 modalità indicate in parte motiva;
c) pone a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore in misura pari ad euro 250,00 mensili – importo soggetto ad annuale rivalutazione in base agli indici Istat – da versare in favore della ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% alle spese straordinarie per il minore previamente documentate dall'altro genitore che le ha sostenute;
dispone che il Consultorio familiare di Mazara del Vallo avvii un percorso di sostegno alla genitorialità nei confronti di , incaricandosi il predetto Controparte_1
servizio di trasmettere relazioni semestrali al Giudice tutelare – presso cui va pure aperta la vigilanza – in ordine alle attività compiute e al contegno serbato dalle parti;
condanna a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida Controparte_1 in complessivi € 3.000,00 per compenso di avvocato, oltre iva e cpa come per legge e oltre al rimborso delle spese generali al 15% del compenso totale per la prestazione.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in data 14.11.2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Francesca Bellafiore dott. Michele Ruvolo
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