TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 11/06/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'esito dell'udienza del 10 giugno
2025, sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 479 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2022,
vertente (cui è riunita la causa n. 482/2022)
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. ), residente in Parte_1 C.F._1
Grosseto, via Pergolesi n. 5 e nato a [...] il [...] (c.f. Parte_2
), residente in [...], rappresentati e difesi C.F._2
dall'avv. Roberto Santi Laurini, ed elettivamente domiciliati presso di lui, in Grosseto, via
Piave n. 42, giusta delega in atti telematici.
RICORRENTI
E
(C.F. e P. IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore sig. con sede in Grosseto ed ivi elettivamente domiciliata in Viale CP_2
Ombrone n.44, presso e nello studio dell'Avv. Marco Picchi, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti telematici.
CONVENUTA E
( in persona del Presidente, come tale legale rappresentante CP_3 P.IVA_2
pro‑tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato in
Grosseto, presso la sede provinciale dell' Via Trento n. 44, cap 58100, rappresentato e CP_3
difeso anche disgiuntamente dall'Avv. Katya Lea Napoletano, e dall'Avv Ilario Maio in forza di procura generale alle liti Rep. 37590\7131 del 23\01\23 per atti Dott. Per_1
Notaio in Roma.
[...]
CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: riconoscimento rapporto di lavoro subordinato.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente giudizio n. 479/22: CHIEDE che il Giudice del Lavoro: Parte_1
“1- Accerti e dichiari che il sig. ha prestato la sua attività lavorativa in favore di Parte_1
come socio lavoratore conla mansione di magazziniere inquadrato nel 4° livello CCNL CP_1
commercio dal 24.6.14 al 31.8.21 dalle 8,00 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18:00 di ogni giorno
lavorativo escluso il sabato e che lo stesso ha goduto di ferie solo nei periodi di chiusura della sede
aziendale;
2- Condanni a corrispondere al ricorrente la somma lorda complessiva di € CP_1
188.690,98, o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, con rivalutazione monetaria e
interessi legalisulla somma rivalutata dalla data di maturazione di ciascun credito fino all'effettivo
pagamento, ovvero condanni a corrispondere al ricorrente la giusta retribuzione ex CP_1
art. 111 della Costituzione pari alle somme di cui sopra o alla somma che la S.V. vorrà, anche in via
equitativa, determinare, con rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata.
3- Condanni a rifondere al ricorrente le spese legali del grado di giudizio”. CP_1
Ricorrente giudizio n. 482/22: CHIEDE che il Giudice del Lavoro: Parte_2 “1- Accerti e dichiari che il rapporto di lavoro subordinato del sig. con la Parte_2
società ha avuto inizio il 14.6.14 ed è cessato di fatto, senza interruzione, il 30.11.20; CP_1
2- Accerti e dichiari che le mansioni effettivamente espletate dal ricorrente corrispondevano a quelle
di dirigente e, in ipotesi, a quelle di quadro;
3- Condanni a corrispondere al ricorrente la somma lorda di € 375.725,76 ovvero, in CP_1
ipotesi, la somma lorda di € 230.069,63 con rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma
rivalutata dalla data di maturazione di ciascun rateo retributivo e del TFR fino all'effettivo
pagamento;
4- Condanni a ricostruire la posizione previdenziale del ricorrente;
CP_1
5- a rifondere al ricorrente le spese legali del Giudizio”. CP_4 CP_1
Convenuta per entrambi i giudizi: Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi di
cui in premessa, respingere le domande tutte proposte dal ricorrente perché infondate in fatto ed in
diritto. Con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio.
per entrambi i giudizi: in caso di accertamento del rapporto di lavoro, condannare il CP_3
convenuto al pagamento direttamente nei confronti dell' dei contributi omessi maggiorati CP_3
della sanzioni di legge, come quantificati nel prospetto allegato. Con vittoria di spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21.10.2022 adiva il Tribunale di Parte_1
Grosseto, in funzione di Giudice del lavoro, sostenendo (i) di essere stato socio della possedendone un terzo del capitale;
(ii) di aver prestato attività CP_1
lavorativa subordinata dal giugno 2014 all'agosto 2021 quale socio lavoratore della società, sottoposto alla direzione e vigilanza del suo amministratore unico;
(iii) di aver svolto mansioni di magazziniere, 4° livello CCNL commercio e terziario e (iv)
di non essere mai stato retribuito per il suo lavoro. Chiedeva, conseguentemente, la condanna della società convenuta al pagamento in proprio favore della somma lorda di € 188.690,98 per retribuzioni, indennità sostitutiva di ferie, permessi non goduti e TFR.
2. Si costituiva la in persona del l.r. pro tempore che con CP_1 CP_2
articolata memoria, ricostruiva ben diversamente il quadro sottostante ai rapporti intercorsi tra i fratelli e , e le società dai Pt_1 Parte_2 CP_2
medesimi, rispettivamente, partecipate e amministrate. Deduceva in particolare, (i)
che è stato per lungo tempo amministratore e socio di Parte_2
maggioranza - direttamente e tramite la controllante - della Controparte_5
società operante nel settore della commercializzazione di Controparte_6
prodotti idrotermosanitari, pavimenti e rivestimenti per il bagno, porte, finestre,
arredobagno e simili (cfr. docc. 1-2); (ii) che nei primi mesi del 2014 Parte_2
presentava domanda di concordato preventivo, stante la grave crisi nella
[...]
quale versava (iii) che tramite riusciva a Controparte_6 Testimone_1
contattare soggetti interessati a costituire una nuova società con lo scopo di rilevare l'attività della (iv) che il contattava Controparte_6 Tes_1 CP_2
imprenditore del settore edile, il quale si dimostrava interessato all'affare; (v) che in data in data 20.03.2014, raggiunto un accordo, le parti costituivano quindi la società
il cui capitale veniva sottoscritto per un terzo da che CP_1 CP_2
assumeva la carica di amministratore unico, per un terzo dalla Immobiliare Santa
AR RL (di cui erano soci e ) e per il restante Testimone_1 Persona_2
terzo da (doc.3); (vi) che l'intestazione della quota a Parte_1 [...]
era stata decisa perché il fratello non poteva risultare titolare Parte_1 Parte_2
di quote societarie, avendo prestato fideiussioni in favore della Controparte_6
nel frattempo posta in liquidazione, profittando degli stretti rapporti fiduciari tra i fratelli, tanto che già operava all'interno della Parte_1 Controparte_6
(pur formalmente svolgendo attività di vigile del fuoco); (vii) che in data 22.05.2014
la società Immobiliare Santa AR cedeva la propria quota a il quale CP_2
diveniva così socio di maggioranza (doc.4); (viii) che in data 19.06.2014 veniva sottoscritto contratto di affitto di ramo d'azienda con il liquidatore della in concordato preventivo, (doc.5), e poi in data Controparte_6 Persona_3
16.12.2015 veniva stipulato il contratto di acquisto del ramo d'azienda (doc.6); (ix)
che nei primi anni successivi alla costituzione della la gestione societaria CP_1
era stata dal affidata in via di fatto a , mentre CP_2 Parte_2
l'amministratore si occupava del controllo e della sola gestione finanziaria;
(x) che successivamente insoddisfatto dell'operato di , CP_2 Parte_2
assumeva progressivamente in capo a sé le funzioni gestionali;
(xi) che
[...]
in data 7.09.2021 cedeva le proprie quote alla Immobiliare Effebi Sas, di Parte_1
cui il è socio al 60%, così uscendo dalla (doc.7) e, infine, (xii) che CP_2 CP_1
durante il periodo in cui è stato socio della , , essendo in CP_1 Parte_1
pensione, presenziava attivamente nella società, ma non svolgeva attività di magazziniere (svolta invece da ), escludendo quindi che egli fosse in Persona_4
alcun modo vincolato alle direttive del e al rispetto di uno specifico orario di CP_2
lavoro. Concludeva pertanto per il rigetto del ricorso.
3. In effetti, con altro ricorso depositato in pari data, assumeva Parte_2
a sua volta (i) di essere stato dipendente della con contratto part time al CP_1
40% dal 31.12.2015 al 15.6.2019 e con contratto al 50% dal 2.12.2019 al 30.11.2020
(docc. da 1 a 6); (ii) che in realtà avrebbe intrapreso a lavorare sin dal 24.6.2014 fino alla suddetta data del 30.11.2020 senza soluzione di continuità; (iii) che era inquadrato al IV livello del CCNL commercio e terziario;
(iv) che si occupava del reparto idro-sanitario e, in particolare, degli acquisti e delle vendite della società
con i clienti più importanti e (v) che in tale settore disponeva di autonomia e capacità decisionale, conseguentemente le proprie mansioni erano equiparabili a quelle di dirigente d'azienda commerciale o, in subordine, di quadro, rivendicando differenze retributive nel primo caso per euro 375.715,76 mentre, nel secondo caso,
per euro 230.069,63.
4. Si costituiva anche in tale ulteriore causa la che, sollevata eccezione CP_1
preliminare di nullità del ricorso ex art 414 cpc., ne evidenziava comunque l'infondatezza ripercorrendo i reali rapporti esistenti tra le parti, come sopra già riassunti;
in particolare rappresentava come, stante l'effettiva presenza in azienda di e a giustificazione formale di ciò, le parti avevano Parte_2
concordato di stipulare un contatto part-time. Ribadiva, in sostanza, come questi non fosse altro che il vero socio e amministratore di fatto della società, il cui ruolo era – per così dire – “schermato” dall'attribuzione delle quote al fratello . Pt_1
5. In ragione dell'evidente connessione, le due cause venivano riunite. All'esito della prima udienza del 4.4.2023, nella quale si procedeva a sentire liberamente le parti, il
Tribunale scioglieva la riserva disponendo la chiamata in causa dell' (cfr. CP_3
ordinanza del 11.4.2023). L' si costituiva concludendo – nel caso di CP_7
accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro invocato - per la condanna della società convenuta al pagamento dei contributi in proprio favore, come separatamente quantificati.
Escussi i testimoni (con sostituzione della verbalizzazione con la registrazione su nastro ai sensi dell'art. 422 cpc.), veniva conferito incarico di CT contabile alla dott.ssa che depositava il proprio elaborato in data 17.2.2025; alla Per_5
successiva udienza del 12.3.2025, le parti chiedevano rinvio onde verificare l'ammontare delle somme percepite da da eventualmente Parte_2
detrarsi da quanto indicato dalla CTU. Sul deposito di memorie autorizzate,
all'esito dell'udienza del 10.6.2025 – svoltasi nelle forme della trattazione scritta - la causa veniva decisa con la presente sentenza depositata nel sistema telematico.
***
6. La vicenda certamente è più complessa di quella molto sinteticamente esposta nei due ricorsi introduttivi ed è ragionevole ritenere che le parti abbiano fatto ricorso a intese allo scopo di consentire, da un lato, di “salvare” il patrimonio di rapporti ed esperienze maturate dalla attraverso la Parte_3 Parte_2
creazione di una nuova struttura societaria (l'odierna resistente) e, al contempo, di offrire all'imprenditore subentrante, il insieme al fresco apporto di capitale, CP_2
nuove opportunità nel mondo della commercializzazione di prodotti idrotermosanitari, pavimenti e rivestimenti, settore connesso a quello edile nel quale egli già da tempo operava.
Questo è, sinteticamente, il quadro emergente dalla sostanza delle deposizioni dei testi, in particolare di quelli che hanno seguito le vicende societarie interne, a partire dall'ingresso sulla scena del in avanti (cfr. deposizioni dei testi CP_2
all'udienza del 12.9.2023 e dei testi Tes_2 Tes_3 Tes_4 Tes_5
e all'udienza del 12.12.2023). Tes_1 Tes_6 Tes_7 Tes_8 Tes_9
Lo riconosce del resto, in qualche modo, lo stesso allorché, in Parte_2
sede di libero interrogatorio, fa reiterato riferimento alla violazione di sottese promesse da parte del nel contesto di un persistente interesse familiare alla CP_2
partecipazione e gestione di un'attività che i (in particolare ) Parte_2 Parte_2
sentivano come propria.
Pur tenendo a mente tale quadro di fondo tuttavia, sorti i dissidi, la loro composizione giudiziale, qui invocata, non può non tenere conto delle forme giuridiche in concreto prescelte dalle parti.
7. Partendo dalla posizione di , motore primo della vicenda, va Parte_2
preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità del ricorso.
È noto che nel processo del lavoro la mancata o carente esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi, e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione, è causa di nullità del ricorso introduttivo. Tale nullità è peraltro rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. Sez Lav. 12923/13).
Nel caso in esame, l'onere di indicare gli elementi di fatto e le ragioni di diritto su cui si fonda la domanda, nonché di specificare i mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi, è stato sufficientemente assolto, avendo il ricorrente indicato a che titolo richiede la somma, di cui alle rassegnate conclusioni, e prospettato in base a quali presupposti rivendichi tale maggior importo. Ed invero, seguendo l'insegnamento, tra le altre, di Cass. n. 16855/03 nel rito del lavoro, per aversi nullità
del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma “è necessario che
attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile
in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta
della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa” (in siffatta pronuncia la Corte ha escluso potesse congiurarsi la suddetta nullità
nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive allorché
l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro,
l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici. Nello stesso senso cfr.
Cass. Sez. 6 ord. n. 3126/2011).
Il ricorrente chiede quindi che gli sia corrisposta la differenza Parte_2
sulle retribuzioni calcolate sull'orario intero, e non part time, settimanalmente svolto e l'anticipazione dell'inizio dell'attività lavorativa.
Per tali motivi, la preliminare eccezione di nullità deve essere rigettata.
8. Ciò detto, passando all'esame del merito e nel contesto fattuale descritto al superiore punto 6, le parti hanno deciso di comporre i loro rapporti attraverso la stipula di due contratti di lavoro dipendente part time, a fronte dei quali la domanda che il ricorrente qui formula è limitata alle relative differenze Parte_2
retributive.
È noto che l'onere della prova del maggior impegno lavorativo invocato grava sul ricorrente. Posta di fronte alla spiegata domanda, parte resistente non si è limitata a negare l'invocato maggiore impegno, ma ha contestato in radice la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (cfr. pag. 9, punto 2.2 della memoria di costituzione). In sostanza, secondo tale impostazione, sarebbe Parte_2
stato socio occulto e/o amministratore di fatto della società. Siffatta ricostruzione presuppone un'inversione dell'onere probatorio. La negazione dell'effettività ed efficacia del contratto di lavoro subordinato (fittizio) comporta infatti che parte resistente avrebbe dovuto comprovare il rapporto realmente voluto (o dissimulato),
quindi il rapporto societario. La scelta difensiva, in altri termini, implica che CP_1
fosse tenuta a provare la reale, effettiva, volontà delle parti. In ambito di contratto simulato, infatti, se il negozio è stato redatto per iscritto tra le parti (e parti sono senz'altro il lavoratore e la società datrice di lavoro che hanno posto in essere in due contratti di lavoro subordinato part time che si assumono fittizi), trova applicazione la regola generale della limitazione dell'ammissibilità della prova testimoniale. La
prova della simulazione, sia essa assoluta o relativa, può essere data soltanto mediante atto scritto. La simulazione presuppone la partecipazione di tutti i soggetti che hanno aderito all'accordo simulatorio e la prova della simulazione va fornita, appunto, con la controdichiarazione, l'art. 1417 c.c. vietando la prova per testi o per presunzioni. La prova per testimoni o presuntiva è ammissibile solo qualora la simulazione sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato;
il che non è nel caso di specie.
Le emergenze processuali non consentono una diversa ricostruzione né giustificano l'uso dei poteri ufficiosi affidati al Tribunale ex art. 421 cpc. Esse confermano solamente l'impegno costante del ricorrente in azienda e il suo coinvolgimento nella pregressa gestione della compagine e nel tentativo di scongiurare la dispersione del valore societario acquisito. I sottostanti interessi di verso la Parte_2
compagine societaria della non appaiono Controparte_8
tuttavia incompatibili con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente che consentisse al di proseguire nel proprio sostegno alla compagine, Parte_2
sfruttando le proprie conoscenze già acquisite nell'ottica di un possibile, differente e futuro, accordo tra le parti, cui è stato fatto cenno in corso di causa;
composizione che tuttavia non risulta aver avuto concreto seguito. Deve quindi ritenersi l'efficacia tra le parti del rapporto di lavoro subordinato risultante dai contratti sottoscritti e prodotti in atti. Si pone conseguentemente la questione della prova del maggior orario, sulla quale invero, da un lato, parte resistente non ha preso puntuale posizione e, dall'altro, può dirsi comunque che l'impegno costante di in azienda, tale da coprire l'arco Parte_2
temporale settimanale invocato, come articolato nel capitolato testimoniale, sia emerso in modo certo dalla prova orale. Il che vale anche circa l'inizio dell'attività
lavorativa, punto sul quale parte resistente nulla dice. Quindi, non essendovi contestazione, può assumersi per buona la data del 24.6.2014. Del resto, dalla stessa ricostruzione fattuale di parte resistente emerge che i rapporti tra le parti erano stati avviati ben prima della data del primo contratto. Si ricorda che è stata CP_1
costituita in data 20.3.2014 mentre il primo contratto di lavoro data dal 31.12.2015.
Lo stesso è a dirsi riguardo alla mancanza di soluzione di continuità del rapporto,
che non solo non è contestata, ma trova anch'essa conferma nel complesso delle deposizioni testimoniali.
Deve ritenersi pertanto che il rapporto di lavoro si è esteso dal 24.6.2014 al
30.11.2020, che esso non era part time ma si estendeva per 9 ore giornaliere su 5
giorni a settimana, come invocato in ricorso e come risulta confermato dalle deposizioni testimoniali sostanzialmente convergenti sul punto.
Quanto al livello, ritiene il Tribunale che sia corretto fare riferimento a quello contrattualmente convenuto tra le parti nel contratto part time stipulato ovvero il IV
livello del CCNL di riferimento.
Si sconta innanzitutto un evidente difetto di puntuale allegazione degli elementi qualificanti il superiore inquadramento invocato. È noto infatti che il lavoratore che agisce per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (così, tra le altre, Cass. Sez. Lavoro, Sentenza
n. 8025 del 21.5.2003; nello stesso senso, Cass. Sez. Lavoro, Sentenza n. 11925 del
7.8.2003). Giova richiamare anche una più recente ordinanza della Cassazione, Sez.
Lav. n.2969 del 08/02/2021, conforme a tale orientamento, secondo cui : “In caso di
mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per
l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine
- non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni
svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione
maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od
occasionale.”
Nel caso di specie, omessa da parte ricorrente la puntuale indicazione dei profili caratterizzanti la qualifica invocata (dirigente o, in subordine, quadro) e il raffronto con quelli propri del livello d'inquadramento, la stessa istruttoria svolta consegna un quadro delle mansioni svolte dal compatibile con il livello formale Parte_2
attribuitogli in quanto egli era figura cui erano assegnati compiti operativi, anche di vendita, svolti sulla scorta di specifiche conoscenze tecniche e capacità pratiche.
Si può dunque fare riferimento al conteggio elaborato dalla CTU dal quale Per_5
vanno detratte le somme pacificamente ricevute da in corso Parte_2
di rapporto (cfr. verbale del giorno 8.4.2025).
Nel conteggio occorre tener conto dello svolgimento di 5 ore di straordinario a settimana e delle ferie non godute, che sono state considerate per differenza,
calcolando le giornate non godute anno per anno (non essendovi peraltro puntuale contestazione sui detti due punti, straordinario e ferie non godute, da parte resistente, che si è limitata nella sostanza a contestare l'inquadramento nei superiori profili invocati). Sono stati infine correttamente conteggiati gli scatti di anzianità,
come per legge, e le mensilità aggiuntive 13° e 14°. Correttamente conteggiato dalla
CTU al livello IV è anche il calcolo del trattamento di fine rapporto. Le conclusioni della CTU, quindi, appaiono adeguatamente motivate e sorrette da logiche argomentazioni;
esse devono essere in definitiva condivise dal Tribunale e ritenute idonee a fondare la decisione.
Ne consegue che, riconosciuto corretto l'inquadramento del ricorrente Parte_2
al livello IV del CCNL Commercio e Terziario, allo stesso spettano:
[...]
- € 160.736,39 per retribuzioni lorde;
- € 8.672,80 per ferie non godute;
- € 10.684,09 per TFR.
Da tali importi vanno detratte le somme già da lui percepite in costanza di rapporto, come dalle parti pacificamente riconosciuto (cfr. verbale del 8.4.2025).
A ciò consegue altresì la condanna di parte resistente al pagamento in favore dell' dei contributi omessi sulle differenze accertate, con maggiorazione di CP_3
sanzioni di legge.
***
9. SULLA DOMANDA DI CO IN.
Quanto alla domanda d'accertamento della natura del rapporto, secondo il costante insegnamento della S.C. “requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato – ai
fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo – è il vincolo di soggezione del
lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale
discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di
vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo
va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore
e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente
rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro
autonomo. In sede di legittimità è censurabile solo la determinazione dei criteri generali e
astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto – incensurabile in tale sede, se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e
giuridici – la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice ad
includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale” (v. fra le altre
Cass. 21-11-2001 n. 14664, Cass. 12-9- 2003 n. 13448, Cass. 6-6-2002 n. 8254, Cass. 4-4-
2001 n. 5036, Cass. 3-4-2000 n. 4036, Cass. 16-1-1996 n. 326).
Opportuno rammentare anche altri, non meno noti, arresti giurisprudenziali,
poiché utili al corretto inquadramento della tematica de qua: “Elemento indefettibile
del rapporto di lavoro subordinato – e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di
lavoro autonomo – è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del
prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di
svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno
carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro
(quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità
della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione
aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il
lavoratore e la forma della retribuzione), i quali – lungi dal surrogare la subordinazione o,
comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto
– possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione
stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità
delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. Inoltre, non è idoneo a surrogare il
criterio della subordinazione nei precisati termini neanche il «nomen iuris» che al rapporto
di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (cosiddetta «autoqualificazione»), il quale, pur
costituendo un elemento dal quale non si può in generale prescindere, assume rilievo
decisivo ove l'autoqualificazione non risulti in contrasto con le concrete modalità di
svolgimento del rapporto medesimo” (così, Cass. 27 febbraio 2007, n. 4500). “L'elemento
che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro
autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo,
direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia
ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della
retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire
indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà
contraria manifestata dalla parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse”
(giurisprudenza richiamata pure da Cass. sent. n. 21439/2011).
Il criterio cardine individuato dalla giurisprudenza per distinguere il lavoro subordinato da quello autonomo consiste dunque nella sottoposizione del lavoratore al potere direttivo della controparte. L'attività lavorativa subordinata è
“eterodiretta” poiché il lavoratore è tenuto a conformarsi alle indicazioni che il datore di lavoro, di volta in volta, manifesta in merito alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa allo scopo di conformare l'attività dei dipendenti ai fini produttivi e agli obiettivi aziendali individuati dallo stesso datore di lavoro. Per
realizzare tali condizioni è evidente che, in primo luogo, il datore di lavoro deve poter disporre dell'attività lavorativa nel senso che deve poter concretamente ottenere che la prestazione sia resa con le modalità convenute. La subordinazione
(ossia la sottoposizione al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro) costituisce, in definitiva, una modalità d'essere del rapporto e deve essere desunta con prudente apprezzamento da un insieme di circostanze fattuali quali l'autonoma gestione del lavoro da parte del lavoratore, l'assoggettamento o meno a direttive programmatiche, l'accettazione del rischio derivante dal mancato espletamento dell'attività lavorativa al fine di fruire, ad es., di periodi di riposo.
Spetta ovviamente al soggetto che intende far valere la sussistenza di un rapporto diverso da quello formalmente risultante (ovvero la sussistenza di un impegno lavorativo differente per qualità o quantità) comprovarne gli elementi costitutivi.
10. In applicazione dei suddetti principi, ritiene questo Giudice che gli elementi documentali acquisiti e le stesse risultanze dell'istruttoria orale non abbiano consentito di accertare che il rapporto in essere tra le parti avesse avuto le caratteristiche proprie della subordinazione. Ritiene, in particolare, il Tribunale che fosse solo un socio e non un socio lavoratore. Parte_1
La sua era una presenza indubbiamente costante, come emerso dall'istruttoria. Del
resto, era un pensionato e la presenza in azienda non è certo incompatibile con la qualità di socio, come non lo è la stessa prestazione di attività spontanea.
Come emerso dalle deposizioni, egli era conosciuto da tutti come un socio della compagine e, inoltre, l'attività di magazziniere era svolta dal Per_4
I testi hanno riferito che nessuno lo considerava alla pari di un lavoratore qualsiasi:
egli era solito allontanarsi, andare nello show room, parlare con i clienti etc.
Agiva sostanzialmente in libertà, muovendosi come un soggetto che ha interesse al buon andamento della compagine, anche dando una mano operativa in tal senso. In
qualità di socio, partecipando al capitale della srl, ne condivideva rischi e utili e, del resto, la sua partecipazione era quantitativamente rilevante (33,3%).
Vi sono ulteriori elementi, oltre al dato testimoniale.
Primo elemento indubbiamente rilevante: nel corso di ben 7 anni nessun riconoscimento economico ha ottenuto e nessuna richiesta è stata avanzata dal
. Egli avrebbe quindi lavorato gratis per tutto il tempo senza nulla Parte_2
obiettare. Il che è oggettivamente inverosimile.
Secondo elemento: ha continuato a comportarsi in sostanza come Parte_1
faceva nella cioè nella compagine di famiglia, sebbene avesse un CP_6
lavoro pubblico dipendente quale vigile del fuoco che lo impegnava. Difetta ogni prova che egli fosse soggetto a subordinazione da parte dell'organo amministrativo
Co della
Nel contesto di una carenza di formalizzazione dei rapporti, la sua figura è
accostabile più a quella del “socio lavoratore o socio d'opera” inteso come un socio non amministratore che contribuisce all'azienda con il proprio operato anziché con i propri fondi (diversamente dai “soci di capitale”), svolgendo nei confronti della società, a titolo di conferimento, un'attività o servizio (manuale o intellettuale). Il
socio d'opera presta dunque la propria attività a titolo di partecipazione societaria,
a tempo determinato o per tutta la durata della società, ed è titolare degli stessi poteri sociali degli altri soci. La sua prestazione lavorativa non viene resa in forza di un contratto di lavoro, ma è (o dovrebbe essere) prevista dal contratto sociale.
Diversa è la situazione dei soci che sono anche dipendenti, i quali sono a tutti gli effetti subordinati al potere dell'organo amministrativo e hanno i medesimi diritti di ogni altro lavoratore. In primis hanno diritto a percepire uno stipendio che - sia pari, almeno, ai minimi tabellari previsti dal contratto collettivo di settore - anche qualora la società non ha utili e/o non li distribuisce (oltre agli altri diritti,
previdenziali e assistenziali, al TFR, alle tutele per il caso di licenziamento;
alle ferie;
a un orario di lavoro massimo prestabilito dalla contrattazione collettiva). E,
correlativamente, sono tenuti al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Proprio in ragione delle descritte affinità e della circostanza che è del tutto fisiologico che un socio di una società - anche di una società di capitali come una srl
- possa anche lavorare per l'azienda stessa, occorre peculiare attenzione e rigore nell'accertamento dell'invocata natura subordinata del rapporto di lavoro.
Accertamento che - per i motivi sopra esposti - non può dirsi raggiunto con riferimento alla figura di all'interno della resistente compagine Parte_1
CP_1
La sua domanda dev'essere pertanto rigettata.
11. Le spese di lite possono essere parzialmente compensate nei rapporti tra Parte_2
e da un lato, e parte resistente dall'altro; precisamente
[...] CP_3 CP_1
nella misura di un terzo in ragione del parziale accoglimento della domanda e dei profili complessi sottesi ai rapporti esistenti tra le parti;
per la restante frazione esse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, tenuto conto del valore della causa, appartenente al quinto scaglione, e di tutte le fasi svolte.
Con la precisazione che la pronuncia di un'unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime, è consentita a carico di più parti soccombenti, secondo la previsione dell'art. 97 c.p.c., ma non anche in favore di più
parti vittoriose, che siano state assistite da difensori diversi. Infatti, la solidarietà
attiva, non essendo espressamente prevista, non si presume, per cui la responsabilità delle parti soccombenti comporta che ciascuna delle controparti, ove abbia presentato distinte comparse e memorie, abbia diritto al proprio rimborso,
tanto più se la difesa sia stata espletata da difensori diversi. (Cass. sent. 663/1999 e
13001/2005 e, da ultimo, ord. 18256/2017). E con l'ulteriore precisazione che alla difesa dell' non vanno liquidate I.V.A. e C.P.A.: la prima non è dovuta in CP_3
quanto essi sono dipendenti dell'ente, sicché la prestazione lavorativa resa non costituisce né una cessione di beni, né un'erogazione di servizi nell'esercizio di una professione, rilevanti ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972; la C.P.A. non compete in quanto sono iscritti ad un albo speciale con apposita gestione separata e non alla
Cassa previdenza avvocati.
Le spese di CTU e le spese per la registrazione delle udienze si pongono definitivamente a carico di parte soccombente come già separatamente CP_1
liquidate in favore dei detti ausiliari (CTU dott.ssa e Ricina Persona_6
società cooperativa) e poste provvisoriamente a carico delle parti in solido.
Le spese di lite possono essere invece integralmente compensate nei rapporti tra e da un lato, e parte resistente dall'altro, e ciò in Parte_1 CP_3 CP_1
ragione della peculiarità della vicenda e degli aspetti sottesi, che appaiono non del tutto puntualmente chiariti ed emersi.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e da Parte_2 Parte_1
, così provvede:
[...]
- accerta e dichiara che ha prestato attività lavorativa di Parte_2
natura subordinata in favore di dal 24.6.2014 al 30.11.2020 per 9 ore CP_1
giornaliere su 5 giorni a settimana, con inquadramento al livello IV del CCNL
Commercio e Terziario e, per l'effetto,
- condanna la resistente in persona del l.r. pro tempore, al pagamento in CP_1
suo favore delle seguenti somme: per retribuzioni lorde € 160.736,39; per ferie non godute € 8.672,80 e per TFR € 10.684,09; somme da cui va detratto quanto già
pacificamente dallo stesso ricevuto in corso di rapporto;
- condanna parte resistente in persona del l.r. pro tempore, al pagamento CP_9
in favore dell' dei contributi omessi, con maggiorazione di sanzioni di legge;
CP_3
- condanna parte resistente alla rifusione, in favore del ricorrente Parte_2
e dell' di due terzi delle spese di giudizio che liquida, per tale
[...] CP_3
frazione, in euro 5.000 ciascuno per compensi professionali, oltre spese forfettarie,
I.V.A. e Cpa, ove dovute, come per legge;
- rigetta la domanda di;
Parte_4
- compensa le spese di lite nei rapporti tra le dette parti e;
Parte_4
- le spese della CTU contabile e quelle della audio registrazione - come già
provvisoriamente e separatamente liquidate - si pongono definitivamente a carico di parte soccombente CP_1
Grosseto, 11 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Grosso