TRIB
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 29/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 168 - Anno 2024
Tribunale Ordinario di Verbania
SEZ. prima
CAUSA R.G.N. 168 - 2024
/GHILARDI Parte_1 Parte_2
[...]
Alli 28 gennaio 2025 all'udienza sostituita ex art 127 ter cpc il Giudice Onorario
Viste le note scritte depositate per la parte e Parte_1 Parte_3 dall'Avvocato NORETTA DIEGO con le quali la parte ha richiamato quanto contenuto negli atti processuali già depositati (ivi comprese le note difensive finali), insistendo per l'accoglimento di tutte le deduzioni, istanze e conclusioni in essi contenute cui espressamente si richiama e richiedendo il rigetto delle eccezioni, deduzioni, istanze e conclusioni della parte resistente e allegando nota spese , Viste le note scritte depositate per la parte convenuta dall'Avvocato ON
ALTANA THOMAS con le quali la parte richiamate tutte le argomentazioni già dedotte in comparsa e ribadite nelle successive note conclusive ha chiesto che la causa venga trattenuta a decisione
Il Giudice all'esito della Camera di Consiglio pronuncia ex art. 429 cpc la seguente sentenza,
CAUSA R.G. 168 - 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Verbania SEZ. prima
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario dott. Katia Ruzza – delle Locazioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. . 168 - 2024 promossa da:
IG. nato a [...] il [...], C.F. e la IG.ra Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...], C.F. Parte_3
, coniugi entrambi residenti in [...], C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Diego Noretta, C.F. - ricorrenti C.F._3 contro
, nata a [...] il [...] (C.F. ON [...]
), residente in [...], rappresentata ed assistita C.F._4 dall'avv. Thomas Altana del Foro di (CF. – PEC Pt_2 CodiceFiscale_5
– convenuta - Email_1
CONCLUSIONI
Parte ricorrente conclude come da conclusioni precisate e richiamate in note scritte e nelle note conclusive e qui riportate
“CONCLUSIONI IN VIA PRINCIPALE accertare e dichiarare C.F. ON
, tenuta al pagamento in favore del IG. C.F. C.F._6 Parte_1
e della IG.ra C.F. , C.F._1 Parte_3 C.F._2 in virtù dell'intercorso rapporto di locazione e per i motivi esposti in ricorso, della somma di euro 1.661,56; conseguentemente condannare , C.F. , a voler ON C.F._6 corrispondere in favore del IG. , C.F. e della IG.ra Parte_1 C.F._1
C.F. , la somma di euro 1.661,56 o Parte_3 C.F._2 comunque quella diversa maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto al saldo effettivo. IN SUBORDINE condannare
, C.F. , a voler corrispondere in favore del IG. ON C.F._6 Pt_1
, C.F. e della IG.ra C.F.
[...] C.F._1 Parte_3
, la somma di euro 1.661,56 - o comunque quella diversa maggiore o C.F._2 minor somma ritenuta di giustizia - a titolo di risarcimento del danno da indebito arricchimento in virtù dei pagamenti effettuati dal IG. per i consumi di acqua, luce e gas di cui ha Parte_1 beneficiato la IG.ra all'interno dell'abitazione da lei occupata nonché per ON l'occupazione dell'immobile nei mesi di settembre ed ottobre 2022. Adottare ogni altro provvedimento ritenuto di giustizia. In ogni caso con il favore di spese e competenze del presente giudizio nonché rifusione dei compensi e delle spese sostenute per il procedimento di mediazione”. ____________
Parte convenuta ha concluso come da conclusioni richiamate in note scritte e note ON conclusive e qui riportate
“ Voglia il Tribunale di Verbania Ill.mo, reictis contrariis, IN VIA PRINCIPALE e NEL MERITO, rilevata l'infondatezza delle pretese e delle motivazioni addotte da controparte, rigettare in toto il frapposto ricorso ex art. 447 bis c.p.c., in quanto infondato in fatto ed in diritto e sfornito di qualsivoglia fondamento probatorio. Con vittoria di spese e compensi di causa. IN VIA ISTRUTTORIA, ammettersi prove per testimoni sulle circostanze di cui in narrativa e sui seguenti capitoli di prova, qui intesti preceduti dal “vero che” 1)Vero che la sig.ra al momento della CP_1 stipula del contratto di locazione con il sig. aveva pattuito che le utenze sarebbero state Pt_1 ricomprese nel canone mensile, senza aver mai ricevuto per tutto il primo anno di locazione alcuna bolletta sia per la luce che per il gas (teste . 2)Vero che la sig.ra ha Testimone_1 CP_1 provveduto poi a volturare le utenze e provvedere direttamente al pagamento senza inadempimenti soltanto dopo un anno dalla stipula del contratto e su richiesta del sig. (teste Pt_1 Tes_1
. 3)Vero che l'immobile oggetto di locazione è stato rilasciato a fine agosto 2022, con
[...] consegna delle chiavi presso lo studio di Domodossola (teste . 4)Vero che Pt_1 Testimone_1 nell'anno 2022 provvedevamo ad una riparazione della cassetta del water presso l'appartamento in Domodossola, via Cioia di Monzone, chiamati e pagati dalla sig.ra (teste ON dipendente Acqua + Domodossola). Si indicano a testi i sig.ri: residente in Testimone_1
Domodossola, via Cadorna n. 26; operaio ditta Acqua + di Domodossola, via Ballarini n. 8 Con riserva di integrazione istruttoria eventuale, anche all'esito delle avverse difese.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE (ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c. - rif L. 69/2009, ci si limita a richiamare gli atti di causa e del novellato art. 132 c.p.c. Che esonera il Giudice dal redigere lo svolgimento del processo).
Con ricorso ex art 447 bis cpc e la IG.ra hanno adito il Tribunale Parte_1 Parte_3 di Verbania al fine di richiedere la condanna di al pagamento di quanto ritenuto ON da costei dovuto per indennità di occupazione dell'immobile non restituito dopo la scadenza, e per i mesi di settembre e ottobre 2022 per €. 370,00 al mese, e per utenze gas e luce e oneri condominiali anticipati dalla proprietà. A fondamento assumono di essere proprietari di immobile sito in
Domodossola, via Cioia di Monzone n. 6, Fg. 21, Mapp. 23, Sub. 76, NCEU Domodossola, di aver sottoscritto in data 03.08.2020 contratto di locazione di natura transitoria regolarmente registrato, nella medesima data, presso l'Agenzia delle Entrate con la signora avente oggetto ON
l'immobile menzionato completamente ammobiliato e completo di elettrodomestici, per il periodo dal 01.08.2020 al 31.07.2021 al canone mensile di €. 370,00. Che il contratto veniva rinnovato, alla scadenza anche per l'anno successivo e quindi sino al 31.07.2022 come previsto in contratto medesimo con regolare registrazione di proroga inviata ad Agenzia delle Entrate. Che nell'immobile erano attive le utenze luce gas intestate al precedente proprietario e che la CP_1 avrebbe dovuto farsi carico di volturare, e che vi provvedeva solo un anno dopo, in data 4.06.2021, che nel frattempo, stante l'inerzia della IG.ra nei pagamenti ed al fine di evitare un CP_1 recupero coattivo del credito da parte della società Eon, il IG. ed il precedente inquilino – Pt_1
IG. – provvedevano ad anticipare il pagamento dell'importo delle bollette inevase relative ai Pt_4 consumi della conduttrice (doc. 7 – 16) ed il provvedeva all'immediato rimborso al IG. Pt_1
di quanto da questi anticipato;
che parimenti veniva richiesto il contributo alle spese Pt_4 condominiali in quanto si verificava un incremento dei costi delle spese condominiali che - per l'anno 2020 – era pari a complessivi euro 1.045,25 (di cui euro 558,18 per il solo consumo di acqua fredda) che a fronte dei solleciti la corrispondeva solo i minori importo di €. 75,00 per CP_1 consumi energetici e di €. 240,00; che inoltre la IG.ra nonostante l'avvenuta risoluzione CP_1 del contratto al 31 luglio 2022, continuava ad occupare l'appartamento ancora per i successivi 3 mesi (agosto – settembre – ottobre 2022) e lo rilasciava solamente in data 09.11.2022.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto e asserendo di non dovere alcunchè. ON
In particolare in punto a utenze ha asserito la conduttrice che il locatore, sig. , Parte_1 avesse garantito sin da subito che queste non erano dovute ed erano ricomprese nel canone di locazione stante anche l'utilizzo solo nel weekend dell'abitazione, e motivo per cui la non CP_1 aveva ricevuto bollette per un anno intero e veniva sollecitata solo dopo molto tempo alla voltura e non aveva ricevuto alcuna bolletta tantomeno intestata al . Quanto alle spese condominiali e Pt_4 segnatamente alle spese per l'acqua che parimenti nulla fosse dovuto in quanto la sig.ra CP_1 aveva a suo tempo riferito al sig. di una perdita nella cassetta del water che aveva dovuto Pt_1 far sistemare a sue spese per tramite della ditta Acqua + di Domodossola. Ha contestato poi di dovere alcunchè per la richiesta delle indennità di occupazione dell'immobile per le mensilità di settembre e ottobre 2022 in quanto l'appartamento è stato rilasciato a fine agosto 2022 (data effettiva di scadenza del contratto in parola e data della ricevuta dell'ultimo affitto prodotta da controparte al doc. n. 20)
La causa è stata istruita documentalmente e con escussione testi all'udienza del 24.09.2024 (sentiti i
IG.ri , e e rinviata all'udienza di cui al verbale Testimone_2 Testimone_3 Testimone_1 che precede per discussione e sentenza
___________________
La domanda merita accoglimento nei termini che seguono
Il contratto di locazione in essere fra le parti di natura transitoria della durata di un anno (dal
01.08.2020 al 31.07.2021 e rinnovato per ulteriore annualità (sino al 31.07.2022) prevedeva l'obbligo da parte della conduttrice di corresponsione di un canone mensile di €. 370,00 (€. 4.440,00 per l'intera durata del contratto) canone comprensivo (articolo 4 contratto allegato) di spese condominiali e spese manutenzione e revisione annuale caldaia, quantificate ai soli fini fiscali in €. 840,00 annuali. In contratto viene anche statuito che “il conduttore è tenuto al pagamento delle utenze domestiche relative ai consumi di energia elettrica e gas per i cui allacciamenti e adempimenti provvederà personalmente.
Diversamente da quanto sostenuto da parte convenuta quindi nel contratto è statuito chiaramente che le utenze domestiche relative ai consumi di gas ed energia elettrica avrebbero dovuto essere volturate dalla conduttrice ovvero attivate e comunque sarebbero state a suo carico. Né risulta ammissibile la prova testimoniale finalizzata a provare il patto aggiunto e contrario al contenuto del documento contrattuale di stipulazione anteriore o contemporanea giusto il divieto di cui all'art
2722 c.c
In causa è stato provato da parte ricorrente con l'istruttoria e con i documenti allegati (doc 6 dichiarazione EON sulle utenze unitamente alle bollette per il periodo decorrente dal 01.08.2020) che relativamente ai contratti di fornitura di energia elettrica identificata dal POD IT001E08346185
e di gas naturale identificata dal PDR 01300000745902 l'intestatario per il periodo dal 14/02/2020 al 26/05/2021 dell'utenza PDR 01300000745902 sia stato e per il periodo Parte_5 dal 04/06/2021 al 03/11/2022 Parimenti per l'utenza energia elettrica dal ON
29/01/2020 al 07/06/2021 l'intestatario sia stato e dal 08/06/2021 al Parte_5
16/11/2022 l'intestataria sia stata ON
Parte ricorrente ha altresì provato che le spese di erogazione di energia elettrica e gas per il periodo dal 01.08.2020 al 26.05.2021 ed al 04.06.2021 regolarmente usufruite nell'appartamento condotto in locazione da (che proprio in detto periodo era già la conduttrice e non ha ON negato di aver usufruito delle utenze ritenendo anzi che fossero a carico del siano state Pt_1 sopportate dalla proprietà che ha saldato, facendosene carico direttamente ovvero Pt_1 ristorando il precedente intestatario (dichiarazione testimoniale di “si è vero Pt_4 Testimone_3 li abbiamo pagati in ufficio noi”), gli importi recati dai bollettini delle utenze per le quali EON non ha infatti segnalato arretrati per l'utenza intestata a (all 6 Parte_5 Parte_5 saldo 0€”) Sebbene quindi il teste non sia stato escusso a conferma dell'adempimento del Pt_4 terzo ( tuttavia il possesso dei bollettini taluni quietanzati , la mancanza di debiti di utenza Pt_1 per la posizione l'esibizione del contratto di locazione intestato al lieto che prevedeva la fine Pt_4 contrattuale al 30.06.2020 (all 4) portano a concludere ritenendo provati gli assunti di ed Pt_1 inerenti l'avvenuta sopportazione delle spese di utenza per il periodo dal 01.08.2020 al giugno 2021 (momento di voltura da parte della come provano le domande di attivazione e la CP_1 certificazione EON all 5-6)
Stante la prova della fruizione dell'utenza luce e gas da parte della e la chiara statuizione CP_1 contrattuale che prevedeva che l'onere fosse a carico della conduttrice e non incluso nel canone con onere a carico della conduttrice medesima anche dell'attivazione (quivi avvenuta tardivamente pur avendo la conduttrice fruito dei servizi) può quindi ritenersi legittima la richiesta avanzata da di ristoro delle somme corrisposte per tali utenze nel periodo di fruizione della Parte_1 costituendo indebito arricchimento - ai sensi dell'art. 2041 c.c. l'aumento del valore del CP_1 patrimonio ottenuto dalla conduttrice a danno del patrimonio del locatore senza giusta causa e potendosi ritenere provato l'esborso sopportato dal medesimo giusta esperita istruttoria. Pt_1
Inoltre dalla dichiarazione EON risulta altresì che l'intestatario delle utenze sovra individuate a decorrere dal 16.11.2022 (per il gas) e dal 03.11.2022 (per l'energia elettrica) sia divenuto proprio proprietario dell'appartamento locato Parte_1
deve quindi essere condannata al pagamento a favore di che le ha Parte_6 Parte_1 anticipate di euro 625,47 a titolo di rifusione spese utenza gas per il periodo intercorrente dall'agosto 2020 al luglio 2021 e di euro 371,09 a titolo di rifusione spese utenza energia elettrica per il periodo intercorrente dall'agosto 2020 al luglio 2021 detratto l'acconto versato dalla CP_1
e riconosciuto dai locatori pari a complessivi euro 315,00 (all 18) Per quanto concerne le spese condominiali e segnatamente il consumo esorbitante di acqua fredda per euro 558,18 la domanda non può trovare accoglimento.
Nel contratto le parti invero avevano chiaramente statuito che il canone mensile di €. 370,00 (€. 4.440,00 per l'intera durata del contratto) fosse comprensivo (articolo 4 contratto allegato) di spese condominiali e spese manutenzione e revisione annuale caldaia.
Non essendo indicati in contratto i quantitativi di consumo previsti entro i quali le spese condominiali sarebbero stante da ritenersi incluse né essendo specificato un dovere di conguaglio
(in eccesso ovvero in difetto) non si può quindi ritenere che ci sia stato alcun abnorme consumo né la conduttrice può essere condannata al pagamento di oneri condominiali già forfettizzati e stabiliti anticipatamente dal locatore nell'ambito del canone mensile versato dalla conduttrice.
Venendo ad esaminare la richiesta di indennità di occupazione per il periodo da settembre ad ottobre occorre precisare quanto segue.
Le prove testimoniali sono apparse contraddittorie in merito alla data effettiva di riconsegna delle chiavi dell'immobile.
Da una parte il teste (attuale marito della nonché firmatario garante del Testimone_4 CP_1 contratto) alla domanda “Vero che l'immobile oggetto di locazione è stato rilasciato a fine agosto 2022, con consegna delle chiavi presso lo studio di Domodossola ha dichiarato “Si gliele Pt_1 ho consegnate io. Le ho consegnate al figlio L'ho visto ora non so come si chiami. ADR Non c'era nessuno quando le ho consegnate”, dall'altra il teste (figlio dei locatori) alla Testimone_3 domanda “ vero che la IG.ra rilasciava l'appartamento ottenuto in locazione dai IG.ri CP_1 nel mese di novembre 2022” dichiarava 2) Si. Io e mio papà lavoriamo insieme Parte_7
e ricordo che in quel periodo ha portato le chiavi”.
Dalla documentazione prodotta da parte ricorrente e proveniente da EON venditrice delle somministrazioni gas e luce tuttavia risulta che la abbia interrotto le utenze Enel ON
e gas rispettivamente in data 16.11.2022 ed in data 03.11.2022 (all 6)
Inoltre il contratto risultava scaduto in data 01.08.2022 e quindi a ben guardare anche la detenzione ad agosto (pacificamente esercitata dalla conduttrice) risulta essere attinente a periodo nel quale il contratto era già risolto e l'immobile avrebbe dovuto risultare già consegnato.
In conclusione in mancanza di data certa di consegna delle chiavi da parte della conduttrice che non si è curata di farsi sottoscrivere alcuna ricevuta pur avendo riconosciuto di aver detenuto l'immobile per il periodo successivo la scadenza (almeno per il mese di agosto) occorre quindi fare riferimento a tale ulteriore dato, essendo ben poco credibile che la conduttrice che già era in ritardo di un mese nella consegna del bene abbia tenuto le utenze attive per ulteriori due mesi pur essendosi privata delle chiavi dell'immobile, e si può quindi ritenere provata la circostanza che l'immobile sia stato riconsegnato dopo i mesi di settembre e ottobre 2022
Per tali ulteriori due mensilità di occupazione sarà dovuta un'indennità pari al canone di locazione applicato mensilmente e la deve pertanto essere condannata al pagamento dell'importo di CP_1
€. 740,00
In conclusione la convenuta dovrà essere condannata al pagamento dell'importo ON di €. 1.421,56 di cui €. 740,00 per indennità di occupazione per i mesi di settembre e ottobre 2022,
€. 996,56 per utenze Energia elettrica e gas per il periodo dal 01.08.2020 al 26.05.2021 per l'utenza Gas e per il periodo dal 01.08.2020 al 07.06.2021 per l'utenza elettrica, detratto l'acconto versato di
€. 315,00.
Le spese legali vengono liquidate in complessivi 1.700,00 (oltre 15% CPA e Iva) con applicazione del valore mediano tra i minimi ed i medi stante il valore della causa e la ridotta attività istruttoria e applicati i parametri del DM 55/2014 come aggiornato DM 147/2022, le stesse seguono la soccombenza ma stante la necessità di riconteggio e la rideterminazione dell'importo possono essere compensate per 1/3 tra le parti e poste a carico della per la restante quota dei 2/3 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
A) In parziale accoglimento delle domande di parte ricorrente condanna a ON corrispondere in favore del IG. , C.F. e della IG.ra Parte_1 C.F._1
C.F. , per le causali esposte in narrativa la Parte_3 C.F._2 somma di €. 1.421,56
B) Condanna alla refusione delle spese di lite a favore di , C.F. ON Parte_1
e della IG.ra quantificate nell'importo di C.F._1 Pt_3 Parte_3
1.133,00 (pari ai 2/3 delle spese di lite compensate per il restante 1/3 le stesse fra le parti) oltre 15% per spese generali CPA e iva se dovute
In Verbania in data 28.01.2025 Il Giudice Onorario
Dott.ssa Katia Ruzza
Sentenza resa ex art 429 cpc pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza
Tribunale Ordinario di Verbania
SEZ. prima
CAUSA R.G.N. 168 - 2024
/GHILARDI Parte_1 Parte_2
[...]
Alli 28 gennaio 2025 all'udienza sostituita ex art 127 ter cpc il Giudice Onorario
Viste le note scritte depositate per la parte e Parte_1 Parte_3 dall'Avvocato NORETTA DIEGO con le quali la parte ha richiamato quanto contenuto negli atti processuali già depositati (ivi comprese le note difensive finali), insistendo per l'accoglimento di tutte le deduzioni, istanze e conclusioni in essi contenute cui espressamente si richiama e richiedendo il rigetto delle eccezioni, deduzioni, istanze e conclusioni della parte resistente e allegando nota spese , Viste le note scritte depositate per la parte convenuta dall'Avvocato ON
ALTANA THOMAS con le quali la parte richiamate tutte le argomentazioni già dedotte in comparsa e ribadite nelle successive note conclusive ha chiesto che la causa venga trattenuta a decisione
Il Giudice all'esito della Camera di Consiglio pronuncia ex art. 429 cpc la seguente sentenza,
CAUSA R.G. 168 - 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Verbania SEZ. prima
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario dott. Katia Ruzza – delle Locazioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. . 168 - 2024 promossa da:
IG. nato a [...] il [...], C.F. e la IG.ra Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...], C.F. Parte_3
, coniugi entrambi residenti in [...], C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Diego Noretta, C.F. - ricorrenti C.F._3 contro
, nata a [...] il [...] (C.F. ON [...]
), residente in [...], rappresentata ed assistita C.F._4 dall'avv. Thomas Altana del Foro di (CF. – PEC Pt_2 CodiceFiscale_5
– convenuta - Email_1
CONCLUSIONI
Parte ricorrente conclude come da conclusioni precisate e richiamate in note scritte e nelle note conclusive e qui riportate
“CONCLUSIONI IN VIA PRINCIPALE accertare e dichiarare C.F. ON
, tenuta al pagamento in favore del IG. C.F. C.F._6 Parte_1
e della IG.ra C.F. , C.F._1 Parte_3 C.F._2 in virtù dell'intercorso rapporto di locazione e per i motivi esposti in ricorso, della somma di euro 1.661,56; conseguentemente condannare , C.F. , a voler ON C.F._6 corrispondere in favore del IG. , C.F. e della IG.ra Parte_1 C.F._1
C.F. , la somma di euro 1.661,56 o Parte_3 C.F._2 comunque quella diversa maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto al saldo effettivo. IN SUBORDINE condannare
, C.F. , a voler corrispondere in favore del IG. ON C.F._6 Pt_1
, C.F. e della IG.ra C.F.
[...] C.F._1 Parte_3
, la somma di euro 1.661,56 - o comunque quella diversa maggiore o C.F._2 minor somma ritenuta di giustizia - a titolo di risarcimento del danno da indebito arricchimento in virtù dei pagamenti effettuati dal IG. per i consumi di acqua, luce e gas di cui ha Parte_1 beneficiato la IG.ra all'interno dell'abitazione da lei occupata nonché per ON l'occupazione dell'immobile nei mesi di settembre ed ottobre 2022. Adottare ogni altro provvedimento ritenuto di giustizia. In ogni caso con il favore di spese e competenze del presente giudizio nonché rifusione dei compensi e delle spese sostenute per il procedimento di mediazione”. ____________
Parte convenuta ha concluso come da conclusioni richiamate in note scritte e note ON conclusive e qui riportate
“ Voglia il Tribunale di Verbania Ill.mo, reictis contrariis, IN VIA PRINCIPALE e NEL MERITO, rilevata l'infondatezza delle pretese e delle motivazioni addotte da controparte, rigettare in toto il frapposto ricorso ex art. 447 bis c.p.c., in quanto infondato in fatto ed in diritto e sfornito di qualsivoglia fondamento probatorio. Con vittoria di spese e compensi di causa. IN VIA ISTRUTTORIA, ammettersi prove per testimoni sulle circostanze di cui in narrativa e sui seguenti capitoli di prova, qui intesti preceduti dal “vero che” 1)Vero che la sig.ra al momento della CP_1 stipula del contratto di locazione con il sig. aveva pattuito che le utenze sarebbero state Pt_1 ricomprese nel canone mensile, senza aver mai ricevuto per tutto il primo anno di locazione alcuna bolletta sia per la luce che per il gas (teste . 2)Vero che la sig.ra ha Testimone_1 CP_1 provveduto poi a volturare le utenze e provvedere direttamente al pagamento senza inadempimenti soltanto dopo un anno dalla stipula del contratto e su richiesta del sig. (teste Pt_1 Tes_1
. 3)Vero che l'immobile oggetto di locazione è stato rilasciato a fine agosto 2022, con
[...] consegna delle chiavi presso lo studio di Domodossola (teste . 4)Vero che Pt_1 Testimone_1 nell'anno 2022 provvedevamo ad una riparazione della cassetta del water presso l'appartamento in Domodossola, via Cioia di Monzone, chiamati e pagati dalla sig.ra (teste ON dipendente Acqua + Domodossola). Si indicano a testi i sig.ri: residente in Testimone_1
Domodossola, via Cadorna n. 26; operaio ditta Acqua + di Domodossola, via Ballarini n. 8 Con riserva di integrazione istruttoria eventuale, anche all'esito delle avverse difese.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE (ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c. - rif L. 69/2009, ci si limita a richiamare gli atti di causa e del novellato art. 132 c.p.c. Che esonera il Giudice dal redigere lo svolgimento del processo).
Con ricorso ex art 447 bis cpc e la IG.ra hanno adito il Tribunale Parte_1 Parte_3 di Verbania al fine di richiedere la condanna di al pagamento di quanto ritenuto ON da costei dovuto per indennità di occupazione dell'immobile non restituito dopo la scadenza, e per i mesi di settembre e ottobre 2022 per €. 370,00 al mese, e per utenze gas e luce e oneri condominiali anticipati dalla proprietà. A fondamento assumono di essere proprietari di immobile sito in
Domodossola, via Cioia di Monzone n. 6, Fg. 21, Mapp. 23, Sub. 76, NCEU Domodossola, di aver sottoscritto in data 03.08.2020 contratto di locazione di natura transitoria regolarmente registrato, nella medesima data, presso l'Agenzia delle Entrate con la signora avente oggetto ON
l'immobile menzionato completamente ammobiliato e completo di elettrodomestici, per il periodo dal 01.08.2020 al 31.07.2021 al canone mensile di €. 370,00. Che il contratto veniva rinnovato, alla scadenza anche per l'anno successivo e quindi sino al 31.07.2022 come previsto in contratto medesimo con regolare registrazione di proroga inviata ad Agenzia delle Entrate. Che nell'immobile erano attive le utenze luce gas intestate al precedente proprietario e che la CP_1 avrebbe dovuto farsi carico di volturare, e che vi provvedeva solo un anno dopo, in data 4.06.2021, che nel frattempo, stante l'inerzia della IG.ra nei pagamenti ed al fine di evitare un CP_1 recupero coattivo del credito da parte della società Eon, il IG. ed il precedente inquilino – Pt_1
IG. – provvedevano ad anticipare il pagamento dell'importo delle bollette inevase relative ai Pt_4 consumi della conduttrice (doc. 7 – 16) ed il provvedeva all'immediato rimborso al IG. Pt_1
di quanto da questi anticipato;
che parimenti veniva richiesto il contributo alle spese Pt_4 condominiali in quanto si verificava un incremento dei costi delle spese condominiali che - per l'anno 2020 – era pari a complessivi euro 1.045,25 (di cui euro 558,18 per il solo consumo di acqua fredda) che a fronte dei solleciti la corrispondeva solo i minori importo di €. 75,00 per CP_1 consumi energetici e di €. 240,00; che inoltre la IG.ra nonostante l'avvenuta risoluzione CP_1 del contratto al 31 luglio 2022, continuava ad occupare l'appartamento ancora per i successivi 3 mesi (agosto – settembre – ottobre 2022) e lo rilasciava solamente in data 09.11.2022.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto e asserendo di non dovere alcunchè. ON
In particolare in punto a utenze ha asserito la conduttrice che il locatore, sig. , Parte_1 avesse garantito sin da subito che queste non erano dovute ed erano ricomprese nel canone di locazione stante anche l'utilizzo solo nel weekend dell'abitazione, e motivo per cui la non CP_1 aveva ricevuto bollette per un anno intero e veniva sollecitata solo dopo molto tempo alla voltura e non aveva ricevuto alcuna bolletta tantomeno intestata al . Quanto alle spese condominiali e Pt_4 segnatamente alle spese per l'acqua che parimenti nulla fosse dovuto in quanto la sig.ra CP_1 aveva a suo tempo riferito al sig. di una perdita nella cassetta del water che aveva dovuto Pt_1 far sistemare a sue spese per tramite della ditta Acqua + di Domodossola. Ha contestato poi di dovere alcunchè per la richiesta delle indennità di occupazione dell'immobile per le mensilità di settembre e ottobre 2022 in quanto l'appartamento è stato rilasciato a fine agosto 2022 (data effettiva di scadenza del contratto in parola e data della ricevuta dell'ultimo affitto prodotta da controparte al doc. n. 20)
La causa è stata istruita documentalmente e con escussione testi all'udienza del 24.09.2024 (sentiti i
IG.ri , e e rinviata all'udienza di cui al verbale Testimone_2 Testimone_3 Testimone_1 che precede per discussione e sentenza
___________________
La domanda merita accoglimento nei termini che seguono
Il contratto di locazione in essere fra le parti di natura transitoria della durata di un anno (dal
01.08.2020 al 31.07.2021 e rinnovato per ulteriore annualità (sino al 31.07.2022) prevedeva l'obbligo da parte della conduttrice di corresponsione di un canone mensile di €. 370,00 (€. 4.440,00 per l'intera durata del contratto) canone comprensivo (articolo 4 contratto allegato) di spese condominiali e spese manutenzione e revisione annuale caldaia, quantificate ai soli fini fiscali in €. 840,00 annuali. In contratto viene anche statuito che “il conduttore è tenuto al pagamento delle utenze domestiche relative ai consumi di energia elettrica e gas per i cui allacciamenti e adempimenti provvederà personalmente.
Diversamente da quanto sostenuto da parte convenuta quindi nel contratto è statuito chiaramente che le utenze domestiche relative ai consumi di gas ed energia elettrica avrebbero dovuto essere volturate dalla conduttrice ovvero attivate e comunque sarebbero state a suo carico. Né risulta ammissibile la prova testimoniale finalizzata a provare il patto aggiunto e contrario al contenuto del documento contrattuale di stipulazione anteriore o contemporanea giusto il divieto di cui all'art
2722 c.c
In causa è stato provato da parte ricorrente con l'istruttoria e con i documenti allegati (doc 6 dichiarazione EON sulle utenze unitamente alle bollette per il periodo decorrente dal 01.08.2020) che relativamente ai contratti di fornitura di energia elettrica identificata dal POD IT001E08346185
e di gas naturale identificata dal PDR 01300000745902 l'intestatario per il periodo dal 14/02/2020 al 26/05/2021 dell'utenza PDR 01300000745902 sia stato e per il periodo Parte_5 dal 04/06/2021 al 03/11/2022 Parimenti per l'utenza energia elettrica dal ON
29/01/2020 al 07/06/2021 l'intestatario sia stato e dal 08/06/2021 al Parte_5
16/11/2022 l'intestataria sia stata ON
Parte ricorrente ha altresì provato che le spese di erogazione di energia elettrica e gas per il periodo dal 01.08.2020 al 26.05.2021 ed al 04.06.2021 regolarmente usufruite nell'appartamento condotto in locazione da (che proprio in detto periodo era già la conduttrice e non ha ON negato di aver usufruito delle utenze ritenendo anzi che fossero a carico del siano state Pt_1 sopportate dalla proprietà che ha saldato, facendosene carico direttamente ovvero Pt_1 ristorando il precedente intestatario (dichiarazione testimoniale di “si è vero Pt_4 Testimone_3 li abbiamo pagati in ufficio noi”), gli importi recati dai bollettini delle utenze per le quali EON non ha infatti segnalato arretrati per l'utenza intestata a (all 6 Parte_5 Parte_5 saldo 0€”) Sebbene quindi il teste non sia stato escusso a conferma dell'adempimento del Pt_4 terzo ( tuttavia il possesso dei bollettini taluni quietanzati , la mancanza di debiti di utenza Pt_1 per la posizione l'esibizione del contratto di locazione intestato al lieto che prevedeva la fine Pt_4 contrattuale al 30.06.2020 (all 4) portano a concludere ritenendo provati gli assunti di ed Pt_1 inerenti l'avvenuta sopportazione delle spese di utenza per il periodo dal 01.08.2020 al giugno 2021 (momento di voltura da parte della come provano le domande di attivazione e la CP_1 certificazione EON all 5-6)
Stante la prova della fruizione dell'utenza luce e gas da parte della e la chiara statuizione CP_1 contrattuale che prevedeva che l'onere fosse a carico della conduttrice e non incluso nel canone con onere a carico della conduttrice medesima anche dell'attivazione (quivi avvenuta tardivamente pur avendo la conduttrice fruito dei servizi) può quindi ritenersi legittima la richiesta avanzata da di ristoro delle somme corrisposte per tali utenze nel periodo di fruizione della Parte_1 costituendo indebito arricchimento - ai sensi dell'art. 2041 c.c. l'aumento del valore del CP_1 patrimonio ottenuto dalla conduttrice a danno del patrimonio del locatore senza giusta causa e potendosi ritenere provato l'esborso sopportato dal medesimo giusta esperita istruttoria. Pt_1
Inoltre dalla dichiarazione EON risulta altresì che l'intestatario delle utenze sovra individuate a decorrere dal 16.11.2022 (per il gas) e dal 03.11.2022 (per l'energia elettrica) sia divenuto proprio proprietario dell'appartamento locato Parte_1
deve quindi essere condannata al pagamento a favore di che le ha Parte_6 Parte_1 anticipate di euro 625,47 a titolo di rifusione spese utenza gas per il periodo intercorrente dall'agosto 2020 al luglio 2021 e di euro 371,09 a titolo di rifusione spese utenza energia elettrica per il periodo intercorrente dall'agosto 2020 al luglio 2021 detratto l'acconto versato dalla CP_1
e riconosciuto dai locatori pari a complessivi euro 315,00 (all 18) Per quanto concerne le spese condominiali e segnatamente il consumo esorbitante di acqua fredda per euro 558,18 la domanda non può trovare accoglimento.
Nel contratto le parti invero avevano chiaramente statuito che il canone mensile di €. 370,00 (€. 4.440,00 per l'intera durata del contratto) fosse comprensivo (articolo 4 contratto allegato) di spese condominiali e spese manutenzione e revisione annuale caldaia.
Non essendo indicati in contratto i quantitativi di consumo previsti entro i quali le spese condominiali sarebbero stante da ritenersi incluse né essendo specificato un dovere di conguaglio
(in eccesso ovvero in difetto) non si può quindi ritenere che ci sia stato alcun abnorme consumo né la conduttrice può essere condannata al pagamento di oneri condominiali già forfettizzati e stabiliti anticipatamente dal locatore nell'ambito del canone mensile versato dalla conduttrice.
Venendo ad esaminare la richiesta di indennità di occupazione per il periodo da settembre ad ottobre occorre precisare quanto segue.
Le prove testimoniali sono apparse contraddittorie in merito alla data effettiva di riconsegna delle chiavi dell'immobile.
Da una parte il teste (attuale marito della nonché firmatario garante del Testimone_4 CP_1 contratto) alla domanda “Vero che l'immobile oggetto di locazione è stato rilasciato a fine agosto 2022, con consegna delle chiavi presso lo studio di Domodossola ha dichiarato “Si gliele Pt_1 ho consegnate io. Le ho consegnate al figlio L'ho visto ora non so come si chiami. ADR Non c'era nessuno quando le ho consegnate”, dall'altra il teste (figlio dei locatori) alla Testimone_3 domanda “ vero che la IG.ra rilasciava l'appartamento ottenuto in locazione dai IG.ri CP_1 nel mese di novembre 2022” dichiarava 2) Si. Io e mio papà lavoriamo insieme Parte_7
e ricordo che in quel periodo ha portato le chiavi”.
Dalla documentazione prodotta da parte ricorrente e proveniente da EON venditrice delle somministrazioni gas e luce tuttavia risulta che la abbia interrotto le utenze Enel ON
e gas rispettivamente in data 16.11.2022 ed in data 03.11.2022 (all 6)
Inoltre il contratto risultava scaduto in data 01.08.2022 e quindi a ben guardare anche la detenzione ad agosto (pacificamente esercitata dalla conduttrice) risulta essere attinente a periodo nel quale il contratto era già risolto e l'immobile avrebbe dovuto risultare già consegnato.
In conclusione in mancanza di data certa di consegna delle chiavi da parte della conduttrice che non si è curata di farsi sottoscrivere alcuna ricevuta pur avendo riconosciuto di aver detenuto l'immobile per il periodo successivo la scadenza (almeno per il mese di agosto) occorre quindi fare riferimento a tale ulteriore dato, essendo ben poco credibile che la conduttrice che già era in ritardo di un mese nella consegna del bene abbia tenuto le utenze attive per ulteriori due mesi pur essendosi privata delle chiavi dell'immobile, e si può quindi ritenere provata la circostanza che l'immobile sia stato riconsegnato dopo i mesi di settembre e ottobre 2022
Per tali ulteriori due mensilità di occupazione sarà dovuta un'indennità pari al canone di locazione applicato mensilmente e la deve pertanto essere condannata al pagamento dell'importo di CP_1
€. 740,00
In conclusione la convenuta dovrà essere condannata al pagamento dell'importo ON di €. 1.421,56 di cui €. 740,00 per indennità di occupazione per i mesi di settembre e ottobre 2022,
€. 996,56 per utenze Energia elettrica e gas per il periodo dal 01.08.2020 al 26.05.2021 per l'utenza Gas e per il periodo dal 01.08.2020 al 07.06.2021 per l'utenza elettrica, detratto l'acconto versato di
€. 315,00.
Le spese legali vengono liquidate in complessivi 1.700,00 (oltre 15% CPA e Iva) con applicazione del valore mediano tra i minimi ed i medi stante il valore della causa e la ridotta attività istruttoria e applicati i parametri del DM 55/2014 come aggiornato DM 147/2022, le stesse seguono la soccombenza ma stante la necessità di riconteggio e la rideterminazione dell'importo possono essere compensate per 1/3 tra le parti e poste a carico della per la restante quota dei 2/3 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
A) In parziale accoglimento delle domande di parte ricorrente condanna a ON corrispondere in favore del IG. , C.F. e della IG.ra Parte_1 C.F._1
C.F. , per le causali esposte in narrativa la Parte_3 C.F._2 somma di €. 1.421,56
B) Condanna alla refusione delle spese di lite a favore di , C.F. ON Parte_1
e della IG.ra quantificate nell'importo di C.F._1 Pt_3 Parte_3
1.133,00 (pari ai 2/3 delle spese di lite compensate per il restante 1/3 le stesse fra le parti) oltre 15% per spese generali CPA e iva se dovute
In Verbania in data 28.01.2025 Il Giudice Onorario
Dott.ssa Katia Ruzza
Sentenza resa ex art 429 cpc pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza