Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/06/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei magistrati
Vincenza Barbalucca Presidente
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 837/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio dell'avv.to BULFARO CLELIA FILOMENA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
e da
, nata a [...] il [...], elettivamente Parte_2 domiciliata presso lo studio dell'avv. CUOMO GUGLIELMO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. I coniugi e , con ricorso congiunto iscritto a Parte_1 Parte_2 ruolo in data 27/03/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 07/04/2008, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del
Comune di Torre Annunziata (al N. 12, Parte II, serie A, anno 2008). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita. Premesso che dal matrimonio sono nati due figli,
(in Boscotrecase il 09/05/2009) e (in Boscotrecase il 21/09/2010), entrambi Per_1 Per_2 minorenni, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
2. Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
3. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
4. La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate entro il termine del 20/05/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
La domanda di separazione personale, dunque, è fondata e merita accoglimento.
5. Appare conforme agli interessi dei figli minori e rispettoso delle norme di cui Per_1 Per_2 agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di
New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il 18/05/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
a. “a. coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e rinunciano al mantenimento dell'uno verso l'altra, essendo economicamente autosufficienti;
b. per accordo tra le parti, la SI.ra , continuerà ad abitare l'immobile adibito a casa familiare, sita in Pt_2
Pollena Trocchia alla Via del Cimitero n.1, mentre il Sig, continuerà ad abitare presso la Pt_1 dependance adiacente, come di fatto già da anni orsono;
2 c. la SI.ra , al momento dell'introduzione del presente atto di separazione su domanda congiunta, Pt_2 provvederà ad intestarsi tutte le utenze domestiche dell'abitazione in cui rimarrà a vivere;
la stessa provvederà alle spese dell'ordinaria e straordinaria manutenzione;
d. il SI. cede a titolo gratuito la vettura lancia Musa alla SI.ra e costei, al momento Pt_1 Pt_2 dell'introduzione del presente ricorso, provvederà a sue spese al passaggio di proprietà dell'auto;
e. i figli di anni 16 e di anni 15, per accordo tra i genitori, saranno affidati ad entrambi Per_1 Per_2 con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre;
per garantire loro la continuità del godimento della casa familiare nel rispetto delle loro eSIenze e consolidate abitudini di vita;
f. nell'interesse dei minori, circa la continuità del rapporto con i propri genitori ed al fine di preservare il diritto alla bigenitorialità, con reciproco accordo tra costoro, i figli potranno vedere il padre e viceversa, ogni qualvolta lo desiderano, ed in ogni caso e comunque:
g. il padre terrà con sé i figli tre giorni infrasettimanali, coincidenti con il martedi il mercoledi ed il giovedì, con almeno due pernotti settimanali;
h. i figli trascorreranno fine settimana alternati presso ciascun genitore, dall'uscita di scuola del venerdi e fino al pomeriggio della domenica successiva:
i. tale accordo potrà subire variazioni e modifiche che le parti avranno cura di comunicarsi nel rispetto delle proprie eSIenze lavorative nonché nel rispetto degli impegni scolastici e di salute dei figli minori;
j. in attuazione del principio della reciprocità genitoriale, per quanto attiene le festività natalizie, i figli trascorreranno metà del periodo delle vacanze scolastiche con la madre e metà con il padre, in modo che, ad anni alterni trascorrano dal 22 al 30 dicembre a pranzo con un genitore. e dal 30 dicembre pomeriggio, al
05 gennaio con l'altro genitore;
per iniziare la turnazione Natale 2025 sarà trascorso con la madre;
k. per quanto attiene le festività pasquali, e , ad anni alterni trascorreranno la domenica Per_1 Per_2 di Pasqua ed il Lunedi dell'Angelo con il genitore con cui hanno trascorso il Natale;
l. per quanto concerne le vacanze estive, coincidenti con la chiusura della scuola, le parti in comune accordo tra loro, decideranno entro il 30 di Aprile di ogni anno, di trascorre 15 giorni per ciascun mese (giugno, luglio, agosto) con i propri figli;
m. i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo ed il numero di telefono dei luoghi ove si recheranno in vacanza, se diversi dalla abituale residenza;
n. e trascorreranno il proprio compleanno ad anni alterni, a pranzo con un genitore ed a Per_1 Per_2 cena con l'altro, sempre che questi non riescano ad organizzare ai figli una festa insieme. Inoltre Per_1
e , trascorreranno il giorno del compleanno della mamma e quello del papà con il genitore che avrà Per_2 la ricorrenza del proprio compleanno;
o. il padre contribuirà al mantenimento dei minori versando mensilmente una somma complessiva pari ad €
250,00 aggiornata ogni anno secondo gli indici ISTAT, in un'unica soluzione entro il giorno 05 di ciascun
3 mese, mediante bonifico ordinario su conto corrente intestato alla SI.ra , al seguente IBAN Pt_2
[...];
p. mentre la madre provvederà al saldo delle spese di trasporto per la scuola di Per_2
q. l'assegno unico universale e l'assegno di inclusione saranno versati al 100% alla madre;
r. saranno sostenute da questi ultimi, previo accordo tra di essi, nella misura del 50% tutte le spese straordinarie così come individuate dal Protocollo Famiglia del Tribunale di Nola, anche per ciò che attiene la richiesta di spese ed il successivo assenso;
s. le decisioni di maggiore importanza nell'interesse dei figli, in merito alla educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte in comune accordo tra i genitori, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori;
t. i genitori si impegnano reciprocamente al rispetto ed alla serena comunicazione tra essi, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con i figli con ciascuno e con i rami parentali materni e paterni, in modo tale da uniformarsi all'osservanza del principio secondo cui i minori hanno diritto di conservare rapporti SInificativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
u. il SI. e la SI.ra si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette Parte_1 Parte_2 condizioni che si impegnano a rispettare e considerare esecutive fin dalla sottoscrizione del presente ricorso.
v. Altresì costoro dichiarano che non vi è alcuna situazione patrimoniale da definire tra di essi.
w. Per tutto ciò che non è previsto, si farà espresso riferimento alle norme di legge.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto dei minori stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
6. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì,
l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nato a [...]_1
TROCCHIA (NA) il 16/05/1984, e , nata a [...]_2
4 ANNUNZIATA (NA) il 22/01/1982, che hanno contratto matrimonio a Torre Annunziata
(NA) il 07/04/2008 (atto n. 12, Parte II, Serie A, anno 2008);
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso e all'allegato piano genitoriale da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torre Annunziata (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di ConSIlio del 26/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
5