Sentenza 11 giugno 1999
Massime • 1
Il generico riferimento dell'art. 2953 c.c. al "diritto" per il quale sia stabilita un termine di prescrizione breve, come oggetto della conversione di tale termine in quello ordinario decennale, da detta norma disposto a seguito dell'intervento di sentenza di condanna passata in giudicato, consente di ritenere che la conversione scaturente da un giudicato di condanna formatosi nei confronti di un coobligato solidale operi anche nei riguardi degli altri coobligati solidali rimasti estranei al giudizio.
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- 2. Prescrizione breve anche dopo la notifica della cartella esattorialeAvv. Antonella Pedone · https://www.antonellapedone.com/articoli · 20 novembre 2016
La Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza del 17 novembre 2016, n. 23397, ha fugato ogni incertezza in relazione all'individuazione del termine di prescrizione applicabile dopo la notifica della cartella esattoriale. In particolare la Cassazione, accogliendo l'interpretazione più favorevole al contribuente, ha definitivamente chiarito che il termine di prescrizione resta quello originariamente previsto per il credito sotteso alla cartella, senza che questa possa in alcun modo determinare l'applicazione del termine ordinario decennale. Pertanto, in materia ad esempio di contributi previdenziali il termine di prescrizione resta quello quinquennale, come anche in materia di sanzioni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/06/1999, n. 5762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5762 |
| Data del deposito : | 11 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio DUVA - Presidente -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere -
Dott. IO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. Giuliano LUCENTINI - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RI AR AR VED NZ, NZ NN, NZ IN, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZALE CLODIO 12, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CRISCI, difesi dall'avvocato MICHELE RENZI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
IN NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MAGNAGRECIA 13, presso lo studio dell'avvocato SEBASTIANO DI LASCIO, difeso dall'avvocato ALESSANDRO BASILE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
POLARIS ASSIC SPA IN NOME PER CONTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO MIRABELLO 17, presso lo studio dell'avvocato ZARDO G F, difeso dall'avvocato GIUSEPPE MEO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
IA RI COMMISSARIO LIQ LA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2408/95 della Corte d'Appello di NAPOLI, emessa il 25/10/95 depositata il 22/12/95; RG.1984/93. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/98 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato GIUSEPPE MEO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NZ AT, TT AR, NZ NN, i primi due, oltre che in proprio, quali genitori esercenti la potestà sulle minori NZ ES e ME, convennero NS IO, la società Potenza in l.c.a., la società SI, in nome e per conto dell'INA, innanzi al Tribunale di Napoli e, sull'assunto che l'NS era stato riconosciuto colpevole del delitto di omicidio colposo in danno del loro congiunto NZ DO con il concorso di colpa di quest'ultimo nella misura dell'80%, chiesero la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni.
Si costituirono in giudizio l'NS e la SI: il primo eccepì la prescrizione ai sensi dell'art. 2947 c.c.; la seconda dedusse che la qualità di cessionaria era di ostacolo ad una pronuncia di condanna nei suoi confronti.
Il Tribunale condannò la SI al pagamento della somma di lire 10.680.000, oltre interessi, in favore del NZ in proprio e rigettò le rimanenti domande.
La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza resa il 25.10.1995, rigettò il gravame di NZ NN e della TT, in proprio ed in qualità di esercente la potestà genitoriale su NZ ES, considerando che le appellanti, a differenza di NZ AT, non si erano costituite parti civili nel procedimento penale a carico dell'NS, sicché nei loro confronti non trovava applicazione la prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c., bensì quella breve di cui all'art. 2947 stesso codice.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la TT e le NZ sulla base di un motivo.
Hanno resistito con controricorso l'NS e la società "OL assicurazioni", già società SI.
La TT, Le NZ e la OL hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo le ricorrenti, denunciando violazione degli artt.2953, 2909 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., nonché vizi della motivazione, si dolgono dell'applicazione della prescrizione biennale.
Una volta che sia intervenuta sentenza di condanna -sostengono- la prescrizione si trasforma da biennale in decennale non soltanto per i soggetti, che hanno partecipato al processo, ma anche per quelli, che sono rimasti estranei ad esso, e, in altri termini, l'estensione dell' "actio indicati" opera sia dal lato passivo che da quello attivo.
Inoltre -aggiungono- il giudicato spiega efficacia diretta nei confronti delle parti, dei loro eredi ed aventi causa;
efficacia riflessa nei confronti dei soggetti, che, pur rimasti estranei al processo, nel quale si è formato, sono titolari di diritti dipendenti dalla situazione giuridica definita nel processo nel senso che, come affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche nei loro confronti.
Il motivo è privo di fondamento.
La conversione della prescrizione breve in prescrizione decennale, prevista dall'art. 2953 c.c., è conseguenza diretta dell' "actio iudicati".
L'effetto commutativo è collegato, oltre che alle sentenze di condanna anche generica (cfr. Cass. 15.9.1995 n. 9771), ai decreti penali non opposti contenenti condanna al pagamento di sanzioni civili (cfr. Cass. 3. 1.1970, n. 1; Cass. 14.4.1972 n. 1173). Come conseguenza diretta dell' "actio iudicati" la conversione della prescrizione opera nei confronti dei soggetti, che hanno partecipato al processo, nel quale si è formato il giudicato, e non pure nei confronti di quelli, che sono rimasti ad esso estranei. Discorso diverso va fatto per quanto concerne l'aspetto passivo, dato che il riferimento dell'art. 2953 c.c. al "diritto" come oggetto di prescrizione permette di ipotizzare l'estensione della prescrizione più lunga alla facoltà di agire contro altri soggetti, come i coobbligati solidali (cfr. Cass. 15.1.1990 n. 141; Cass.7.2.1979, n. 853; Cass. 10.3.1976, n. 839).
A nulla vale richiamare l'efficacia riflessa del giudicato. Ricordato che il giudicato spiega efficacia diretta nei confronti dei soggetti, che hanno partecipato al processo, nel quale si è formato, e loro aventi causa, ed efficacia riflessa -come affermazione oggettiva di verità- nei confronti dei soggetti, che non hanno partecipato al processo, ma sono titolari di una situazione definita in esso o comunque di un diritto subordinato a tale situazione (cfr. Cass. 18.6.1990 n. 6126; Cass. 21.3.1990 n. 2344; Cass. 14.7.1988 n. 4605), va rilevato che l'efficacia riflessa comporta unicamente l'immutabilità dell'affermazione di verità senza influenzare i diritti che si ricollegano a siffatta efficacia, nel senso che natura, contenuto ed estinzione di essi dipendono esclusivamente dalle rispettive vicende.
Agli indicati principi si è attenuta la sentenza impugnata, la quale ha escluso che l'effetto commutativo dell'art. 2953 c.c. operi a favore delle attuali ricorrenti per non avere le medesime partecipato al processo, nel quale si è formato il giudicato di condanna.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Concorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione il 25 novembre 1998. Depositata in cancelleria l'11 giugno 1999.