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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 04/11/2025, n. 1606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1606 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4039/2024 R.G. sul ricorso depositato il 02/08/2024 proposto da (difeso dall'avv. Andrea Greco ) Parte_1 nei confronti di (difesa dall'avv. Ettore Triolo) Controparte_1 viste le note scritte delle parti così definitivamente provvedendo :
“Accoglie la domanda e annulla le ordinanze ingiunzione impugnate.
Condanna parte resistente al pagamento alla parte ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1700,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1.- Annullare, dichiarare nulle, inefficaci e/o illegittime per i motivi dedotti in ricorso, le Ordinanze
Ingiunzioni emesse dall' e recanti i nn. OI-001763740 e OI-002787112. CP_2
2.- Con riserva di articolare ulteriori motivi di ricorso, dedurre e depositare ulteriori documenti a seguito dell'esame delle difese e della produzione dell'ufficio.
3.- Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre in favore del costituito procuratore il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
Parte ricorrente deduceva che: agiva per l'annullamento delle ordinanze- ingiunzione:
1.- n. OI-001763740 notificata a mezzo posta raccomandata in data 4.07.2024 dell'importo complessivo di € 1.417,50 1 2.- n. OI-002787112 notificata a mezzo posta raccomandata in data 4.07.2024 dell'importo complessivo di € 3.650,00
*** ** ***
L' come in epigrafe si costituiva e contestava la Controparte_1 domanda.
Rimessa la causa in decisione, la domanda è fondata.
L'opposizione è tempestiva .
TARDIVA CONTESTAZIONE DELL'ILLECITO
Quanto al motivo della tardività della contestazione per violazione dell'art 14 comma 2 della
Legge 689/81 risulta sia avvenuta ; per la prima ordinanza-ingiunzione con accertamento notificato il 22.8.2019 per inadempienze scadenza 2018; per la seconda ordinanza-ingiunzione con accertamento notificato il 15.1.2024 per inadempienze scadenza 2021
Va rilevato che la depenalizzazione è intervenuta con l'art. 3 , co.6 dlgs n. 8 del 15.1.2016 entrata in vigore il 6.2.2016.
In tema di recente Cass. N. 7641/2025 e 8078/25 .
Nel caso invece in esame non è dato alcun termine diverso né una previsione di inapplicabilità dell'art 14 cit
L'art. 6 del d.lgs. n.8/2016 rubricato “disposizioni applicabili espressamente prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n.689”
L'art 23 d.l. n. 48 del 2023 laddove prevede 2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto- legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.> depone che per il periodo anteriore l'art 14 cit. è applicabile alla materia in esame
2 CP_ L' nulla motiva sulla inerzia protratta per oltre i 90 giorni .
Il mancato pagamento delle somme non era dunque un fatto ignoto all'istituto .
Pur venendo in rilievo violazioni facilmente rilevabili dall' , che non implicano particolari CP_1 aggravi istruttori, non sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione .
Il termine di accertamento e contestazione non può essere derogato in ragione di una situazione generale che configura , in realtà , un profilo di autoorganizzazione amministrativa o dell'ente ed in questa sede non è possibile verificare il dato complessivo generale del carico di lavoro gravante sugli Uffici per stabilire pure la giustificazione della ritardata conclusione della procedura di accertamento e conseguente invio della preventiva contestazione .
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione
Resta assorbito il restante motivo.
SPESE
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria, 4.11.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4039/2024 R.G. sul ricorso depositato il 02/08/2024 proposto da (difeso dall'avv. Andrea Greco ) Parte_1 nei confronti di (difesa dall'avv. Ettore Triolo) Controparte_1 viste le note scritte delle parti così definitivamente provvedendo :
“Accoglie la domanda e annulla le ordinanze ingiunzione impugnate.
Condanna parte resistente al pagamento alla parte ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1700,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1.- Annullare, dichiarare nulle, inefficaci e/o illegittime per i motivi dedotti in ricorso, le Ordinanze
Ingiunzioni emesse dall' e recanti i nn. OI-001763740 e OI-002787112. CP_2
2.- Con riserva di articolare ulteriori motivi di ricorso, dedurre e depositare ulteriori documenti a seguito dell'esame delle difese e della produzione dell'ufficio.
3.- Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre in favore del costituito procuratore il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
Parte ricorrente deduceva che: agiva per l'annullamento delle ordinanze- ingiunzione:
1.- n. OI-001763740 notificata a mezzo posta raccomandata in data 4.07.2024 dell'importo complessivo di € 1.417,50 1 2.- n. OI-002787112 notificata a mezzo posta raccomandata in data 4.07.2024 dell'importo complessivo di € 3.650,00
*** ** ***
L' come in epigrafe si costituiva e contestava la Controparte_1 domanda.
Rimessa la causa in decisione, la domanda è fondata.
L'opposizione è tempestiva .
TARDIVA CONTESTAZIONE DELL'ILLECITO
Quanto al motivo della tardività della contestazione per violazione dell'art 14 comma 2 della
Legge 689/81 risulta sia avvenuta ; per la prima ordinanza-ingiunzione con accertamento notificato il 22.8.2019 per inadempienze scadenza 2018; per la seconda ordinanza-ingiunzione con accertamento notificato il 15.1.2024 per inadempienze scadenza 2021
Va rilevato che la depenalizzazione è intervenuta con l'art. 3 , co.6 dlgs n. 8 del 15.1.2016 entrata in vigore il 6.2.2016.
In tema di recente Cass. N. 7641/2025 e 8078/25 .
Nel caso invece in esame non è dato alcun termine diverso né una previsione di inapplicabilità dell'art 14 cit
L'art. 6 del d.lgs. n.8/2016 rubricato “disposizioni applicabili espressamente prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n.689”
L'art 23 d.l. n. 48 del 2023 laddove prevede 2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto- legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.> depone che per il periodo anteriore l'art 14 cit. è applicabile alla materia in esame
2 CP_ L' nulla motiva sulla inerzia protratta per oltre i 90 giorni .
Il mancato pagamento delle somme non era dunque un fatto ignoto all'istituto .
Pur venendo in rilievo violazioni facilmente rilevabili dall' , che non implicano particolari CP_1 aggravi istruttori, non sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione .
Il termine di accertamento e contestazione non può essere derogato in ragione di una situazione generale che configura , in realtà , un profilo di autoorganizzazione amministrativa o dell'ente ed in questa sede non è possibile verificare il dato complessivo generale del carico di lavoro gravante sugli Uffici per stabilire pure la giustificazione della ritardata conclusione della procedura di accertamento e conseguente invio della preventiva contestazione .
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione
Resta assorbito il restante motivo.
SPESE
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria, 4.11.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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