Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 08/04/2025, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 15447/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 15447/2024 R.G. promossa da
.f. (avv. DANIELA FERRARI) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro c.f. (avv. ELISA RAVARINI) CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «separazione personale dei coniugi»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti private hanno rassegnato, congiuntamente, le seguenti conclusioni:
«pronuncia della separazione;
affidamento condiviso dei figli, con fissazione della residenza abituale presso la madre;
assegnazione della casa coniugale, sita a Provaglio d'Iseo via Tito Speri, n. 23, alla madre;
1
preavviso telefonico e accordo con la madre e tenuto conto degli impegni scolastici dei minori, nonché della loro volontà; in particolare, rispecchiando la prassi familiare in essere dalla prima elementare:
- posto che va a scuola in autonomia con le compagne a piedi, il padre Per_1
Co accompagnerà il figlio a scuola, quando la sig.ra non potrà farlo per Per_2
motivi di lavoro;
-Per il rientro da scuola: la madre alle ore 16.30 ritira da scuola tutti i giorni tranne i mercoledì, in cui Per_2
il padre lo preleva alle ore 12.30 e lo porta dai nonni materni come da abitudine in essere;
la madre alle ore 16.30 del martedì e giovedì, ritira anche da scuola e invece Per_1
la figlia nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, esce da scuola alle ore Per_1
14.00 e in autonomia con le compagne, va a casa a piedi dove la aspetta la madre;
- il padre terrà i figli con sè a dormire a fine settimana alterni dalle ore 18.00 del venerdì al lunedì mattina, quando li porterà direttamente a scuola;
- ogni mercoledì sera dalle ore 18.15 il padre ritira i figli per il pernotto e li riporta a scuola la mattina successiva;
- Le festività natalizie e le vacanze pasquali verranno trascorse dai figli alternativamente per metà presso il padre e per metà presso la madre, cercando di rispettare l'alternanza tra le Festività di anno in anno. I figli trascorreranno il giorno di Pasqua 2025 con la madre e il giorno di Pasquetta 2025 con il padre;
- Durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé i figli, almeno quindici giorni, anche consecutivi da comunicare entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno;
obbligo del padre di concorrere al mantenimento dei figli versando alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, un assegno di euro 500,00 (euro 250,00 a figlio), oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT (l'assegno così quantificato decorre dalla mensilità di gennaio2025). Le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, saranno disciplinate secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016. Viene suddiviso al 50% fra i genitori anche il costo della mensa scolastica. Resta inteso che ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario e diretto dei figli quando li ha con sé;
l'assegno unico universale sarà percepito interamente dalla madre;
2 la resistente si impegna e obbliga, entro la data del 14 aprile 2025, a recarsi presso
Banca Intesa San Paolo, filiale di Iseo, per aprire un conto corrente cointestato col marito a firma congiunta, ove addebitare i finanziamenti cointestati in essere fra i coniugi;
Co le rate da maggio 2025 a luglio 2025 pro quota sig.ra sono compensate con la quota del sig. della vacanza studio di in Irlanda, per complessivi euro 875,00 CP_2 Per_1 dell'anno 2025; la resistente si impegna a ritirare la querela presentata nei confronti del marito il giorno 14 dicembre 2024 (procedimento penale n. 18022/2024); spese di lite compensate;
rinuncia all'impugnazione della sentenza, se conforme alle condizioni concordate».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio civile in PROVAGLIO D'ISEO, in data 11/10/2014, trascritto al n. 15 parte I dell'anno 2014 del registro dello stato civile del predetto comune.
Dall'unione sono nati i figli (n. 31.07.2012) e (n. 15.11.2016). Per_1 Per_3
Dopo un avvio contenzioso del processo, le parti, in occasione dell'udienza di prima comparizione, hanno raggiunto un accordo e hanno presentato le conclusioni congiunte sopra trascritte.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la pronuncia della sentenza.
§ 2. – Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
§ 3. – La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.
§ 4. – L'accordo raggiunto dalle parti appare conforme alla legge, sicché non vi sono ostacoli a disporre in conformità ad esso, a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. dispone che la separazione sia disciplinata in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti;
3 3. compensa le spese di lite;
4. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 08/04/2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
4