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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 09/07/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. ssa Elvira Bellantoni - Presidente-
2) dott.ssa Marianna Frangiosa - Giudice -rel.
3) dott.ssa Alessia Annunziata - Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 773 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: altri istituti di diritto di famiglia-mantenimento figli vertente tra:
nata a [...], il [...], C.F.: Parte_1
elettivamente domiciliata in Via Felice Ruggiero, n. 19, C.F._1
Campagna (SA) presso l' Avv. Cosimina D'Alessandro;
RICORRENTE
E
, nato a [...], il [...] e Controparte_1 residente a [...](Francia) in Via Tre Rue De La Garè;
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
PM SEDE presso il Tribunale di Vallo della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4/07/2024, la IG adiva l'intestato Parte_1
Tribunale esponendo in punto di fatto: di aver intrattenuto una relazione sentimentale con l'odierno resistente, il sig. , da cui Controparte_1 nasceva un figlio , riconosciuto da entrambi e nato il Persona_1
01.11.2018 in Romania;
che a seguito del fallimento della relazione per continui dissidi fra i due, la odierna ricorrente si trasferiva unitamente al figlio in Italia, lasciando la Francia;
che al momento il minore convive con la madre in TO
(Sa) in Piazza Alcide De Gasperi n. 43 a TO (SA) unitamente alla nonna materna, mentre il sig. vive e lavora in Francia. Tanto premesso, CP_1 concludeva affinchè l'intestato Tribunale “Voglia disporre che: 1) il minore venga affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione in Italia presso la madre, e il padre possa vedere e tenere con sé il figlio tutte le volte che i suoi impegni lavorativi gli consentiranno, considerato che il sig. vive Controparte_1
e lavora in Francia;
2) in merito alle vacanze natalizie e a quelle estive il minore le trascorrerà alternativamente presso uno o l'altro genitore, in base agli accordi di volta in volta presi dai genitori, tenendo conto soprattutto della lontananza;
3) in merito al mantenimento del minore , il Sig. Persona_1 Controparte_1
provveda nella misura di euro 300,00 (Euro Trecento/00) mensili, da
[...] accreditarsi con bonifico bancario entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie, previamente concordate e documentate;
4) in merito ai documenti del minore, il sig. rilasci il consenso al Controparte_1 passaporto e agli altri eventuali documenti occorrenti al minore nel suo interesse”.
Fissata udienza di prima comparizione delle parti, il sig. ometteva di CP_1 costituirsi nonostante la regolarità della notifica. La causa veniva riservata in decisione una prima volta e, previa rimessione sul ruolo con ordinanza del
13.1.2025, veniva disposta una integrazione documentale e rinviata all'udienza del
16.04.2025 in occasione della quale veniva nuovamente trattenuta in decisione dal giudice delegato.
^^^
1. Alcune premesse in rito
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di parte resistente il sig.
al quale il ricorso introduttivo e il decreto risultano Controparte_1 regolarmente notificati nel rispetto dei termini a comparire nonostante la notifica si sia perfezionata all'estero. Sempre in via preliminare, venendo in considerazione una causa di affidamento di un figlio minore nato tra due cittadini stranieri, si deve valutare la sussistenza della giurisdizione italiana e quale sia la legge applicabile.
Risulta difatti prodotto certificato di nascita del minore, attestante il riconoscimento da parte di entrambi i genitori, unitamente allo stato di famiglia aggiornato da cui emerge la attuale convivenza con la madre (cfr. deposito del
5.4.2025).
Ritiene il Tribunale che sussista, pertanto, nel caso di specie la giurisdizione italiana, con riferimento alle domande relative al figlio minore, atteso che la giurisdizione sulle domande relative all'affidamento del minore, al suo collocamento e alla regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario appartiene al giudice del luogo in cui il minore risiede abitualmente - nel caso de quo TO (SA) a norma dell'art. 8 del Regolamento CE n. 2201/2003; così come è italiana la legge applicabile alle domande di affidamento, collocamento e regolamentazione del diritto di visita dei figli, trattandosi della legge di residenza abituale del minore, ex art. 17 della Convenzione dell'Aja del 1999.
2. Sul regime di affido del minore
Passando al merito, il Tribunale ritiene che in ordine alla regolamentazione dell'affido debba disporsi in ordine all'affido condiviso del minore, stante anche la richiesta avanzata in tal senso in sede di ricorso.
Deve, difatti, darsi atto che nel proprio ricorso introduttivo la ricorrente abbia concluso in ordine all'affido condiviso del figlio a entrambi i genitori, fermo ovviamente il collocamento presso di sé.
Solo in sede di udienza del 16.04.2024 la IG ha dichiarato di chiedere Pt_1
“l'affido esclusivo”, richiesta giustificata su una dichiarazione assai generica “in quanto il mio ex compagno vive stabilmente all'estero e spesso è difficile reperirlo per firme e per la gestione del minore per l'attività scolastica” (cfr.dichiarazioni a verbale).
Ed è bene chiarire che trattasi di dichiarazione che contrasta, invece, con le conclusioni rassegnate in ricorso a cui la difesa tecnica che ha inteso invece rinviare a quanto rassegnato in ricorso, mai mutando le richieste. Non risultano, tra l'altro, allegati elementi sopravvenuti tra il deposito del ricorso e l'udienza di prima comparizione tale da giustificare tali conclusioni difformi.
È bene premettere che nella disciplina relativa ai provvedimenti riguardo ai figli introdotta dalla L. n. 54 del 2006, improntata alla tutela del diritto del minore alla c.d. bigenitorialità (al diritto, cioè, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la fine dell'unione),
l'affidamento condiviso (comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più, come nel precedente sistema, come evenienza residuale, bensì come regola rispetto alla quale costituisce, invece, ora eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo.
Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con "provvedimento motivato" (art. 337-quater c.c.).
A tale proposito la Suprema Corte afferma: "Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre … .che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore ...
(come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che ... l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento...".
Pertanto, deve ritenersi che ipotesi di affidamento esclusivo siano individuabili ogni qualvolta l'interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento del figlio, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, ecc.. In merito la Corte di Cassazione ha affermato: "In tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori deve essere compiuta in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole, sicchè il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore" (Cass.
n. 4056 del 09/02/2023).
Ebbene calando tali coordinate ermeneutiche nell'ipotesi in esame non può che rilevarsi che la stessa IG , pur dando atto della considerevole distanza Pt_1 geografica, ha chiarito che “il mio ex compagno si fa sentire e scende ogni volta che può durante le festività, verrrà per il periodo natalizio. Al momento mi dà circa 200 euro mensili da quando ho introdotto questo giudizio, prima nulla”.
In definitiva, non può desumersi in alcun modo una indifferenza del padre nei confronti del figlio tale da giustificare la deroga al criterio prioritario dell'affido condiviso alla luce anche della circostanza non trascurabile che ab origine nel ricorso, depositato solo un anno fa, non veniva avanzata nessuna richiesta in tal senso per cui, anche la contumacia, non può assumere rilievo ai fini del decidere.
Va, invece, confermato il collocamento presso la madre conformemente all'attuale situazione di fatto.
In ordine alla regolamentazione del calendario di visita, si ritiene che, allo stato, non vi siano i presupposti per assumere provvedimenti in merito al diritto di frequentazione del genitore non affidatario, in considerazione del fatto che – secondo quanto desumibile dall'incarto processuale – il padre non vive nel territorio italiano ed è estremamente difficoltoso prevedere un programma di frequentazione concretamente attuabile, anche tenendo conto della giovane età del minore e la circostanza che non vi è alcuna domanda del resistente in tal senso. Tra l'altro l'assenza di una familiarità, per le sporadiche occasioni di incontro fra padre e figlio, unitamente alla giovane età del bambino di appena anni sei e le perplessità manifestate dalla madre in sede di udienza, sono tutte circostanze che inducono il il Tribunale a ritenere non conforme all'interesse del minore eventuali trasferte all'estero con l'odierno resistente. Quest'ultimo potrà esercitare il proprio diritto di visita ogni qual volta vorrà in Italia, previa comunicazione alla IG . Parte_1
3. In ordine alla determinazione del contributo economico paterno
Quanto al contributo paterno al mantenimento del piccolo Persona_1 devono soccorrere i criteri di legge e il principio per cui nell'ambito dell'obbligo di mantenimento del figlio minore, la determinazione del contributo dovuto dai genitori deve rispettare il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparativa dei loro redditi, insieme alle esigenze attuali del minore e al tenore di vita da lui goduto.
Nel caso in esame è emerso che: la IG chiede determinarsi il contributo Pt_1 nella misura di €. 300,00; dichiara che il sig. sta versando già Controparte_1 spontaneamente dopo il deposito del ricorso €. 200,00 ma anche di non conoscere le sue condizioni economiche e quanto effettivamente guadagni. Tra l'altro nelle more del giudizio, ha dato atto che l'odierno resistente si sia nuovamente trasferito in Romania lasciando la Francia dove risiedeva all'epoca del deposito del ricorso.
Non risultano, tra l'altro, articolate richieste istruttorie volte a far emergere le reali potenzialità economiche del sig. . CP_1
Ebbene, nella determinazione del contributo non può omettersi di valutare il ridotto periodo di permanenza del minore con il padre (riducibile, per come rappresentato dalla ricorrente, solo a limitati periodi durante le vacanze estive e natalizie) per cui appare più che congrua la somma richiesta di €. 300,00 con decorrenza dal presente provvedimento rispetto anche alle esigenze di un minore di circa anni 7.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere, nella misura del
50%, alla IG le spese straordinarie per il figlio, purchè documentate. Pt_1
Deve, infine, dirsi inammissibile la richiesta di autorizzazione al rilascio dei documenti validi per il minore, stante la competenza in materia del giudice tutelare
(cfr. art. 3 l.n. 1185/1967), non sussistendo neanche un obbligo di trasmissione alla autorità competente a carico di questo Tribunale.
Quanto alle spese, la natura del presente giudizio unitamente al comportamento serbato da parte resistente (il quale, per come dichiarato dalla stessa ricorrente, appena ricevuto la notifica ha inteso versare spontaneamente una somma a titolo di mantenimento del minore) giustifica la non ripetibilità delle stesse.
p.q.m.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
1. Affida il minore , ad entrambi i genitori con Persona_1 residenza preferenziale presso la madre;
2. Nulla dispone in ordine al calendario di visita del padre per le ragioni di cui in parte motiva;
3. Pone a carico del sig. l'obbligo di Controparte_1 corrispondere a , entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la Parte_1 somma mensile di €. 300,00 (trecento) a titolo di contributo al mantenimento del figlio. Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
4. Pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire Controparte_1 nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal S.S.N. e quelle straordinarie per il figlio, purché documentate;
5. Dichiara inammissibili le restanti domande;
6. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso, in Vallo della Lucania, all'esito della camera di consiglio del 7.07.2025
IL Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Marianna Frangiosa Dr.ssa Elvira Bellantoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. ssa Elvira Bellantoni - Presidente-
2) dott.ssa Marianna Frangiosa - Giudice -rel.
3) dott.ssa Alessia Annunziata - Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 773 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: altri istituti di diritto di famiglia-mantenimento figli vertente tra:
nata a [...], il [...], C.F.: Parte_1
elettivamente domiciliata in Via Felice Ruggiero, n. 19, C.F._1
Campagna (SA) presso l' Avv. Cosimina D'Alessandro;
RICORRENTE
E
, nato a [...], il [...] e Controparte_1 residente a [...](Francia) in Via Tre Rue De La Garè;
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
PM SEDE presso il Tribunale di Vallo della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4/07/2024, la IG adiva l'intestato Parte_1
Tribunale esponendo in punto di fatto: di aver intrattenuto una relazione sentimentale con l'odierno resistente, il sig. , da cui Controparte_1 nasceva un figlio , riconosciuto da entrambi e nato il Persona_1
01.11.2018 in Romania;
che a seguito del fallimento della relazione per continui dissidi fra i due, la odierna ricorrente si trasferiva unitamente al figlio in Italia, lasciando la Francia;
che al momento il minore convive con la madre in TO
(Sa) in Piazza Alcide De Gasperi n. 43 a TO (SA) unitamente alla nonna materna, mentre il sig. vive e lavora in Francia. Tanto premesso, CP_1 concludeva affinchè l'intestato Tribunale “Voglia disporre che: 1) il minore venga affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione in Italia presso la madre, e il padre possa vedere e tenere con sé il figlio tutte le volte che i suoi impegni lavorativi gli consentiranno, considerato che il sig. vive Controparte_1
e lavora in Francia;
2) in merito alle vacanze natalizie e a quelle estive il minore le trascorrerà alternativamente presso uno o l'altro genitore, in base agli accordi di volta in volta presi dai genitori, tenendo conto soprattutto della lontananza;
3) in merito al mantenimento del minore , il Sig. Persona_1 Controparte_1
provveda nella misura di euro 300,00 (Euro Trecento/00) mensili, da
[...] accreditarsi con bonifico bancario entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie, previamente concordate e documentate;
4) in merito ai documenti del minore, il sig. rilasci il consenso al Controparte_1 passaporto e agli altri eventuali documenti occorrenti al minore nel suo interesse”.
Fissata udienza di prima comparizione delle parti, il sig. ometteva di CP_1 costituirsi nonostante la regolarità della notifica. La causa veniva riservata in decisione una prima volta e, previa rimessione sul ruolo con ordinanza del
13.1.2025, veniva disposta una integrazione documentale e rinviata all'udienza del
16.04.2025 in occasione della quale veniva nuovamente trattenuta in decisione dal giudice delegato.
^^^
1. Alcune premesse in rito
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di parte resistente il sig.
al quale il ricorso introduttivo e il decreto risultano Controparte_1 regolarmente notificati nel rispetto dei termini a comparire nonostante la notifica si sia perfezionata all'estero. Sempre in via preliminare, venendo in considerazione una causa di affidamento di un figlio minore nato tra due cittadini stranieri, si deve valutare la sussistenza della giurisdizione italiana e quale sia la legge applicabile.
Risulta difatti prodotto certificato di nascita del minore, attestante il riconoscimento da parte di entrambi i genitori, unitamente allo stato di famiglia aggiornato da cui emerge la attuale convivenza con la madre (cfr. deposito del
5.4.2025).
Ritiene il Tribunale che sussista, pertanto, nel caso di specie la giurisdizione italiana, con riferimento alle domande relative al figlio minore, atteso che la giurisdizione sulle domande relative all'affidamento del minore, al suo collocamento e alla regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario appartiene al giudice del luogo in cui il minore risiede abitualmente - nel caso de quo TO (SA) a norma dell'art. 8 del Regolamento CE n. 2201/2003; così come è italiana la legge applicabile alle domande di affidamento, collocamento e regolamentazione del diritto di visita dei figli, trattandosi della legge di residenza abituale del minore, ex art. 17 della Convenzione dell'Aja del 1999.
2. Sul regime di affido del minore
Passando al merito, il Tribunale ritiene che in ordine alla regolamentazione dell'affido debba disporsi in ordine all'affido condiviso del minore, stante anche la richiesta avanzata in tal senso in sede di ricorso.
Deve, difatti, darsi atto che nel proprio ricorso introduttivo la ricorrente abbia concluso in ordine all'affido condiviso del figlio a entrambi i genitori, fermo ovviamente il collocamento presso di sé.
Solo in sede di udienza del 16.04.2024 la IG ha dichiarato di chiedere Pt_1
“l'affido esclusivo”, richiesta giustificata su una dichiarazione assai generica “in quanto il mio ex compagno vive stabilmente all'estero e spesso è difficile reperirlo per firme e per la gestione del minore per l'attività scolastica” (cfr.dichiarazioni a verbale).
Ed è bene chiarire che trattasi di dichiarazione che contrasta, invece, con le conclusioni rassegnate in ricorso a cui la difesa tecnica che ha inteso invece rinviare a quanto rassegnato in ricorso, mai mutando le richieste. Non risultano, tra l'altro, allegati elementi sopravvenuti tra il deposito del ricorso e l'udienza di prima comparizione tale da giustificare tali conclusioni difformi.
È bene premettere che nella disciplina relativa ai provvedimenti riguardo ai figli introdotta dalla L. n. 54 del 2006, improntata alla tutela del diritto del minore alla c.d. bigenitorialità (al diritto, cioè, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la fine dell'unione),
l'affidamento condiviso (comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più, come nel precedente sistema, come evenienza residuale, bensì come regola rispetto alla quale costituisce, invece, ora eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo.
Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con "provvedimento motivato" (art. 337-quater c.c.).
A tale proposito la Suprema Corte afferma: "Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre … .che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore ...
(come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che ... l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento...".
Pertanto, deve ritenersi che ipotesi di affidamento esclusivo siano individuabili ogni qualvolta l'interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento del figlio, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, ecc.. In merito la Corte di Cassazione ha affermato: "In tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori deve essere compiuta in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole, sicchè il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore" (Cass.
n. 4056 del 09/02/2023).
Ebbene calando tali coordinate ermeneutiche nell'ipotesi in esame non può che rilevarsi che la stessa IG , pur dando atto della considerevole distanza Pt_1 geografica, ha chiarito che “il mio ex compagno si fa sentire e scende ogni volta che può durante le festività, verrrà per il periodo natalizio. Al momento mi dà circa 200 euro mensili da quando ho introdotto questo giudizio, prima nulla”.
In definitiva, non può desumersi in alcun modo una indifferenza del padre nei confronti del figlio tale da giustificare la deroga al criterio prioritario dell'affido condiviso alla luce anche della circostanza non trascurabile che ab origine nel ricorso, depositato solo un anno fa, non veniva avanzata nessuna richiesta in tal senso per cui, anche la contumacia, non può assumere rilievo ai fini del decidere.
Va, invece, confermato il collocamento presso la madre conformemente all'attuale situazione di fatto.
In ordine alla regolamentazione del calendario di visita, si ritiene che, allo stato, non vi siano i presupposti per assumere provvedimenti in merito al diritto di frequentazione del genitore non affidatario, in considerazione del fatto che – secondo quanto desumibile dall'incarto processuale – il padre non vive nel territorio italiano ed è estremamente difficoltoso prevedere un programma di frequentazione concretamente attuabile, anche tenendo conto della giovane età del minore e la circostanza che non vi è alcuna domanda del resistente in tal senso. Tra l'altro l'assenza di una familiarità, per le sporadiche occasioni di incontro fra padre e figlio, unitamente alla giovane età del bambino di appena anni sei e le perplessità manifestate dalla madre in sede di udienza, sono tutte circostanze che inducono il il Tribunale a ritenere non conforme all'interesse del minore eventuali trasferte all'estero con l'odierno resistente. Quest'ultimo potrà esercitare il proprio diritto di visita ogni qual volta vorrà in Italia, previa comunicazione alla IG . Parte_1
3. In ordine alla determinazione del contributo economico paterno
Quanto al contributo paterno al mantenimento del piccolo Persona_1 devono soccorrere i criteri di legge e il principio per cui nell'ambito dell'obbligo di mantenimento del figlio minore, la determinazione del contributo dovuto dai genitori deve rispettare il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparativa dei loro redditi, insieme alle esigenze attuali del minore e al tenore di vita da lui goduto.
Nel caso in esame è emerso che: la IG chiede determinarsi il contributo Pt_1 nella misura di €. 300,00; dichiara che il sig. sta versando già Controparte_1 spontaneamente dopo il deposito del ricorso €. 200,00 ma anche di non conoscere le sue condizioni economiche e quanto effettivamente guadagni. Tra l'altro nelle more del giudizio, ha dato atto che l'odierno resistente si sia nuovamente trasferito in Romania lasciando la Francia dove risiedeva all'epoca del deposito del ricorso.
Non risultano, tra l'altro, articolate richieste istruttorie volte a far emergere le reali potenzialità economiche del sig. . CP_1
Ebbene, nella determinazione del contributo non può omettersi di valutare il ridotto periodo di permanenza del minore con il padre (riducibile, per come rappresentato dalla ricorrente, solo a limitati periodi durante le vacanze estive e natalizie) per cui appare più che congrua la somma richiesta di €. 300,00 con decorrenza dal presente provvedimento rispetto anche alle esigenze di un minore di circa anni 7.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere, nella misura del
50%, alla IG le spese straordinarie per il figlio, purchè documentate. Pt_1
Deve, infine, dirsi inammissibile la richiesta di autorizzazione al rilascio dei documenti validi per il minore, stante la competenza in materia del giudice tutelare
(cfr. art. 3 l.n. 1185/1967), non sussistendo neanche un obbligo di trasmissione alla autorità competente a carico di questo Tribunale.
Quanto alle spese, la natura del presente giudizio unitamente al comportamento serbato da parte resistente (il quale, per come dichiarato dalla stessa ricorrente, appena ricevuto la notifica ha inteso versare spontaneamente una somma a titolo di mantenimento del minore) giustifica la non ripetibilità delle stesse.
p.q.m.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
1. Affida il minore , ad entrambi i genitori con Persona_1 residenza preferenziale presso la madre;
2. Nulla dispone in ordine al calendario di visita del padre per le ragioni di cui in parte motiva;
3. Pone a carico del sig. l'obbligo di Controparte_1 corrispondere a , entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la Parte_1 somma mensile di €. 300,00 (trecento) a titolo di contributo al mantenimento del figlio. Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
4. Pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire Controparte_1 nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal S.S.N. e quelle straordinarie per il figlio, purché documentate;
5. Dichiara inammissibili le restanti domande;
6. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso, in Vallo della Lucania, all'esito della camera di consiglio del 7.07.2025
IL Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Marianna Frangiosa Dr.ssa Elvira Bellantoni