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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/05/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 808 R.G.A. 2022 promossa in grado di appello
DA
n.q. di titolare della ditta Vivai Natura Verde rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv.to Nicola Puma presso il cui studio in Ribera Piazza Capelvenere
n.1 è elettivamente domiciliato appellante
CONTRO
TO Controparte_1 appellato/contumace all'udienza di discussione del 9 gennaio 2025 il procuratore di parte appellante ha concluso come dai rispettivi atti difensivi
FATTO E DIRITTO
1) Con sentenza n.297/2021, pubblicata il 31.1.2022, il Tribunale G.L. di
Sciacca, accoglieva parzialmente il ricorso spiegato da (n.q. di Parte_1 titolare della ditta Vivai Natura Verde), volto ad ottenere l'annullamento delle ordinanze-ingiunzione nn.18/247, 18/248 e 18/249 emesse dall'
[...]
sulla scorta del verbale di accertamento redatto dalla Controparte_1
Guardia di Finanza di Sciacca in data 8.5.2014..
Riteneva, in particolare, il primo Giudice fondata l'opposizione soltanto in relazione alle ordinanze-ingiunzione n.18/247 e 18/248.
Quanto all'ordinanza opposta n.18/249, osservava che la “sanzione per tale violazione” era scaturita “dalla discrasia riscontrata in sede ispettiva tra gli orari di lavoro
Pag.1 riferiti dai dipendenti della ditta “Vivai Natura Verde”, sentiti in corso di accesso, - i quali” avevano “dichiarato concordemente ai verbalizzanti di prestare la propria attività quotidiana dalle ore 7.00 alle ore 16.00, con un'ora di interruzione tra le 12.00 e le 13.00 per la pausa pranzo – e il minor orario formalmente risultante dai prospetti paga dei medesimi dipendenti, nonché dal Libro Unico del Lavoro della ditta opponente, ove si indicava un orario di lavoro complessivo al giorno pari a sei ore e trenta minuti”.
Riteneva “incontestato, oltre che documentalmente verificabile, che tutti i lavoratori sentiti in sede ispettiva – ossia Persona_1 Persona_2 Persona_3 Per_4
,
[...] Persona_5 Persona_6 CP_2 Persona_7
Persona_8 Persona_9 Persona_10 Parte_2 Per_11
–“ avevano
[...] Persona_12 Persona_13 Persona_14 Per_15
“ dichiarato di prestare la propria attività dalle ore 7.00 alle ore 16.00, con un'ora di interruzione dell'attività per la pausa pranzo (cfr. Verbale Unico di Accertamento di cui al doc.
3, fascicolo di parte opposta)”.
Che tale “concordanza di dichiarazioni” appariva “elemento tale da escludere la possibilità di un diffuso e collettivo fraintendimento ad opera dei soggetti intervistati, come suggerito dall'odierno opponente”.
Evidenziava che a diversa conclusione non poteva pervenirsi sulla scorta delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi in giudizio i quali “posti a confronto dal giudicante con le incongruenti dichiarazioni rese durante l'accertamento ispettivo” avevano
“prospettato di aver indicato un diverso orario perché “emozionati” (cfr. dichiarazioni di
e , poiché “colti all'improvviso” dagli ispettori (si vedano le dichiarazioni di Per_10 Per_7
, perché “spaventati” (cfr. sempre dichiarazioni di ), “confusi” dai Per_4 Per_7 verbalizzanti (teste ) o, ancora, avendo operato “un arrotondamento” degli orari Per_8 lavorati (teste ”. Per_1
Riteneva, pertanto, che “a fronte di una sì rilevante divergenza di rappresentazioni” dovesse “riconoscersi maggiore attendibilità alle circostanze rappresentate dai dipendenti in sede ispettiva, piuttosto che in sede giudiziaria”.
Aggiungeva che “le dichiarazioni compendiate nel verbale ispettivo” risalivano
“all'aprile 2014, quindi si” collocavano “in epoca immediatamente successiva al periodo in contestazione, comportando, di per sé, una maggior attendibilità delle medesime dichiarazioni”; che “poca verosimiglianza” assumeva “la concorde deposizione dei testimoni con riguardo alla notevole durata della pausa pranzo, pari a due ore al giorno, circostanza questa del tutto anomala se riferita a una prestazione a carattere subordinato e ancor più, come in questo caso, qualora correlabile a un'attività di lavoro da svolgersi all'aperto”.
Pag.2 Avvero tale decisione ha interposto appello il nella spiegata Parte_1 qualità, con ricorso depositato il 19.7.2022, riproponendo sotto forma di doglianza le argomentazioni difensive poste a fondamento del ricorso introduttivo, lamentando l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie avendo i testi escussi in primo grado riferito un orario diverso rispetto a quello affermato con l'atto opposto.
Con ulteriore motivo, si duole del regolamento delle spese operato dal primo
Giudice mediante compensazione integrale.
Concessi due rinvii (cfr. verbali di udienza del 4.7.2024 e del 10.10.2024) per consentire all'appellante di notificare ritualmente il ricorso alla controparte, all'odierna udienza, nella contumacia dell' (non costituitosi Controparte_1 sebbene regolarmente citato), la causa è stata decisa come da dispositivo, in atti.
2) L'appello è infondato.
Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, “i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale ma non anche delle valutazioni dell'ispettore o dei fatti non percepiti direttamente ma affermati dall'ispettore in base ad altri fatti;
tale materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento”
(Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 17/02/2021, n. 4182).
Traslando tali principi al caso di specie deve ritenersi che il primo Giudice abbia fatto buon governo delle risultanze probatorie giacchè, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, dal compiuto esame del verbale prodotto risulta graniticamente provata la fondatezza delle conclusioni cui sono pervenuti gli ispettori operanti (cfr. verbale ispettivo 8.5.2014) laddove hanno ritenuto che i lavoratori della ditta avessero svolto attività lavorativa subordinata per un numero di ore giornaliere superiore rispetto a quelle registrate sulle buste paga e sul Libro
Unico del lavoro.
Tanto lo si ricava, palmarmente, dall'esame del verbale unico di accertamento redatto l'8.5.2014 dai militari della Guardia di Finanza, Compagnia di
Sciacca, in qualità di ufficiali e/o agenti di polizia giudiziaria e tributaria (cfr. doc. fascicolo di parte appellante).
Trattasi di attività, si rileva, posta in essere mediante accesso c.d. a
“sorpresa” sui luoghi di lavoro (avvenuto il 7.4.2014) circostanza, questa, che ha
Pag.3 consentito il diretto apprezzamento, ad opera degli pubblici ufficiali verbalizzanti, della situazione ivi esistente (compresa la presenza di eventuali persone intente a disimpegnare attività lavorativa) e la contestuale assunzione e verbalizzazione, nella immediatezza o, comunque, qualche giorno dopo, delle dichiarazioni rese dai lavoratori.
Orbene, tutti i dipendenti escussi, hanno concordemente e graniticamente riferito di lavorare per la ditta Vivai Natura Verde osservando un orario di lavoro giornaliero compreso tra le ore 7,00 e le ore 16,00 con un'ora di interruzione per pausa pranzo.
Trattasi, per come è evidente e contrariamente a quanto affermato dall'appellante in relazione alla confusione in cui sarebbero incorsi i lavoratori in sede ispettiva, di dichiarazioni chiare ed univoche, in punto di orario e giornate di lavoro osservate.
Del tutto correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto di dover dare decisivo valore probatorio a tali dichiarazioni rispetto a quello rese da alcuni lavoratori ( , , e nel corso del Per_10 Per_7 Per_4 Per_8 Per_1 giudizio di primo grado (cfr. verbali di udienza 16.1.2020 e 1.6.2021).
I predetti, infatti, non hanno fornito spiegazioni convincenti e plausibili circa la diversa versione dei fatti fornita in sede giudiziale, non potendosi reputare tali gli stati soggettivi riferiti ( : “ero emozionato”; “ci hanno colto Per_10 Per_4 all'improvviso e ci hanno spaventato”, : “mi sono emozionato per la paura”; Per_7
“ero confuso dal modo di fare degli Ispettori”; “Probabilmente mi sono Per_8 Per_1 confuso nell'indicare i miei orari lavorativi, Anzi preciso che ho effettuato un arrotondamento degli stessi orari”).
Non è dato, per vero, comprendersi per quale credibile ed apprezzabile ragione i predetti dovessero essere confusi e/o emozionati rispetto ad un fatto elementare (ossia l'orario di lavoro osservato giornalmente) di cui avevano piena e diretta conoscenza in quanto riguardante uno dei principali obblighi del lavoratore subordinato.
Tanto più ove si consideri che gli stessi, all'epoca (aprile 2014) in cui hanno rilasciato le dichiarazioni compendiate nel verbale in atti, erano dipendenti della ditta oggetto di attività ispettiva e, dunque, non era neanche ipotizzabile un errore così grossolano (errore, per altro, in cui sarebbero, stranamente, incorsi tutti gli altri lavoratori sentiti in sede ispettiva).
A quanto or ora esposto va aggiunto che neanche in sede di prova testimoniale, a ben vedere, i testi hanno fornito elementi idonei a restituire una
Pag.4 valida fonte di prova nel senso auspicato dall'appellante essendo, gli stessi, incorsi in reciproca contraddizione laddove, hanno variamente riferito orari giornalieri in parte diversi ( : “… di lavoro è sempre stato dalle 8,00 alle 12,00; poi un paio Per_10
d'ore di riposto per la pausa pranzo e ricomincio a lavorare alle 14,00 sino alle 16,30 … Tutti
i dipendenti … effettuano il mio medesimo orario di lavoro”; “lavoro, per il periodo Per_4 invernale (da gennaio ad aprile) .. dalle 8,00 circa fino alle 11.30/12,00; poi si va a mangiare
e si ricomincia verso le 14,00 e fino alle 16.00/16:20/16.30 … Non ho mai visto altri dipendenti … effettuare un diverso orario di lavoro ..”; : “…. lavoro si svolge dalle Per_7
8,00 fino alle 12.00, nonché dalle 14,00 sino alle 16.30; dalle 12.00 alle 14.00 faccio pausa pranzo … abbiamo sempre svolto tutti il medesimo orario”; “… il mio orario di lavoro Per_1
è dalle 8,00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 15,30 ... dalle 12.00 alle 13.00 effettuo pausa pranzo”; : “il mio orario di lavoro è dalle 8,00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 15,30. Per_8
Questo è l'orario di lavoro che svolgo tutto l'anno e rimane sempre il medesimo, tranne piccole variazioni di 5 minuti”).
Sulla scorta di quanto sopra esposto, pertanto, poiché le dichiarazioni rese in sede ispettiva da tutti i lavoratori si disvelano, nel loro nucleo essenziale, univoche e convergenti (e, come tali, depongono a favore della pretesa sanzionatoria di cui all'ordinanza-ingiunzione n.18/249), alle stesse deve senz'altro attribuirsi patente di maggiore attendibilità rispetto a quelle acquisite in primo grado e ciò in ossequio all'insegnamento dei Giudici di legittimità secondo cui “la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio” (Cass. n.24208/2020).
Parimenti infondato è il motivo che si appunta sul regolamento delle spese, in quanto, contrariamente a quanto affermato col gravame, l'esito complessivo del giudizio non è stato affatto favorevole al essendo, comunque, residuato Parte_1 un credito sanzionatorio in capo all' rispetto all'ordinanza-ingiunzione CP_1
n.18/249.
Condivisibile, pertanto, si appalesa la compensazione integrale operata dal
Tribunale in ragione della reciproca soccombenza.
Consegue, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
3) Nulla sulle spese di questo grado in ragione della contumacia di parte appellata.
Infine, deve darsi atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento
Pag.5 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, nella contumacia dell' Controparte_3
che dichiara, conferma la sentenza n.297/2021 emessa dal
[...]
Tribunale G.L. di Sciacca.
Nulla sulle spese di questo grado.
Dà atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
Palermo 9 gennaio 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Cinzia Alcamo
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