Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/03/2025, n. 1583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1583 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
proc. n. 21631/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Alessia Santamaria, a scioglimento della riserva assunta come da ordinanza resa in data 09/01/2025, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa n. 21631/2023, promossa da:
1) nata a [...], (Argentina) il 7 agosto 1943 Parte_1
(Cod. Fisc. ); C.F._1
2) , nata a [...], (Argentina) il 7 maggio 1975 (Cod. Parte_2
Fisc. ); C.F._2
3) , nata a [...], (Argentina) il 2 marzo 2009 (Cod. Parte_3
Fisc. ), in persona di e C.F._3 Parte_2
, quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla Controparte_1 minore in questione;
4) , nato a [...], (Argentina) il 16 febbraio 2005 (Cod. Parte_4
Fisc. ); C.F._4
5) , nata a [...], (Argentina) il 22 settembre 2001 (Cod. Fisc. Parte_5
; C.F._5
6) , nata a [...], (Argentina) il 11 gennaio 1969 (Cod. Parte_6
Fisc. ); C.F._6
7) , nato a [...], (Argentina) il 23 gennaio 2004 (Cod. Parte_7
Fisc. ); C.F._7
- 1 -
Fisc. ); C.F._8
9) , nato a [...], (Argentina) il 30 marzo 1971 (Cod. Parte_9
Fisc. ); C.F._9
10) , nata a [...], (Argentina) il 9 giugno 2005 (Cod. Fisc. Parte_10
); C.F._10
11) , nata a [...], (Argentina) il 23 maggio 2003 (Cod. Parte_11
Fisc. ) C.F._11
tutti rappresentati e difesi dall'avv. MICHELA VIGNOLA, presso il cui studio elettivamente domiciliano, giusta procura in atti
- RICORRENTI -
contro
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_2
- RESISTENTE NON COSTITUITO - nonché nel contraddittorio con la
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
- INTERVENTORE NECESSARIO - avente ad oggetto: diritti della cittadinanza conclusioni di parte ricorrente: “Voglia, il Tribunale, rigettata ogni richiesta e/o istanza contraria, accertare e dichiarare che i Signori , in Parte_1 Parte_2 proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore , Parte_3 [...]
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , , ,
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10
, hanno diritto all'attribuzione e/o al riconoscimento della cittadinanza Parte_11 italiana iure sanguinis e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle rituali annotazioni e trascrizioni. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, C.P.A. ed accessori di legge”.
- 2 - PREMESSO IN FATTO
Con ricorso trasmesso, ai fini dell'iscrizione a ruolo, il giorno 10/12/2023 e depositato in data 13/12/2023, i ricorrenti, in epigrafe meglio identificati, hanno evocato in giudizio il
, chiedendo il riconoscimento, in loro favore, della cittadinanza Controparte_2 italiana iure sanguinis, per essere discendenti da un comune capostipite, cittadino italiano. In data 13/02/2024, è stato acquisito il nulla osta del Pubblico Ministero. Il , sebbene ritualmente evocato in giudizio (v. prova della notifica Controparte_2 telematica depositata in data 13/02/2024), non si è costituito e ne va pertanto dichiarata la contumacia. Con ordinanza resa da questo Giudice in data 09/01/2025 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
– la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono. Circa la competenza del Tribunale di Torino, va premesso che, a mente dell'art. 4, co. 5, d.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, «quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani». Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti, , era originario di Parte_12
Buriasco (TO), circostanza da cui, anche alla luce della residenza estera degli odierni ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Ciò posto, va precisato, in via preliminare, che l'istanza amministrativa al Consolato di competenza non rappresenta una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda giudiziaria, stante il difetto di una espressa previsione legislativa che disponga in tal senso. Più specificatamente, ritiene il Tribunale che detta istanza sia alternativa rispetto a quella giudiziaria e che quest'ultima possa essere proposta anche prima che sia decorso il termine di giorni settecentotrenta previsto dall'art. 3 d.P.R. 18/04/1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana); tanto perché le ipotesi di improcedibilità non possono essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, in quanto costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione. Ciò deriva dal fatto che i limiti di accesso alla giurisdizione devono risultare da espressa previsione legislativa (assente nel caso di specie) e che non si può impedire l'esercizio dell'azione giurisdizionale ai sensi dell'art. 24 Costituzione mediante applicazione
- 3 - analogica o interpretazione estensiva di previsioni normative non specificamente previste per il caso in esame. Infatti, venendo in rilievo un procedimento sullo stato e capacità delle persone, al cittadino deve essere sempre concessa tutela ex art. 113 Cost. davanti al giudice ordinario (in tal senso, v. Cass., Sez. Un. civili, n. 28873 del 09/12/2008); inoltre, avuto precipuo riguardo alla tipologia di giudizi che qui ci occupa, vi è chi ha fatto notare che il d.lgs. n. 150/2011 (che disciplina il rito delle controversie in materia di cittadinanza devolute al giudice ordinario) utilizza il concetto di “accertamento dello stato di cittadinanza” e non di “impugnazione
o opposizione” di un provvedimento del . Pt_13
Pertanto, si esclude una pregiudizialità di una qualsivoglia istanza amministrativa rispetto alla domanda giudiziaria qui in esame. Con specifico riferimento alla questione dell'interesse ad agire dell'odierna parte ricorrente, nonostante il citato art. 3 d.P.R. n. 362/1994 preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana dall'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, non può non essere tenuta in considerazione la ben nota situazione in cui versano i vari Consolati italiani nei Paesi sudamericani, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. È ormai pacifico, quindi, presso la giurisprudenza di merito, che i tempi di risposta dei sono irragionevoli e contraddicono il disposto normativo innanzi richiamato, Pt_14 che, come già detto, fissa in due anni circa il termine per definire il procedimento di cittadinanza (settecentotrenta giorni, più precisamente): lunghe tempistiche si traducono, di fatto, in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente al Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti prodotti, può dichiarare o meno la cittadinanza italiana dell'istante. Pertanto, sulla scorta delle considerazioni che precedono, ritiene questo Tribunale che i ricorrenti abbiano correttamente agito in via giudiziaria. Nel merito, va evidenziato che i ricorrenti hanno chiesto la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti diretti di cittadino italiano. Va chiarito, in limine, che, per il tramite della documentazione versata in atti, i ricorrenti hanno dato prova della linea di discendenza così come riportata in ricorso (cfr. documentazione, non indicizzata, depositata unitamente al ricorso, con la precisazione che, in caso di discrasie, si è attribuita rilevanza ai dati riportati non già nell'atto introduttivo del presente giudizio, bensì a quelli indicati negli allegati). È opportuno sottolineare, per mera completezza espositiva, che, nonostante la presenza di alcune divergenze ed errori nei nomi e cognomi dei discendenti, ai fini dell'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi dei discendenti risultano del tutto irrilevanti al fine dell'accoglimento della domanda, dovuti verosimilmente al fatto che gli ufficiali di stato civile argentini non conoscevano la
- 4 - lingua italiana o non la conoscevano bene i discendenti degli emigranti, i quali a loro volta potevano non conoscere lo spagnolo. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso
[...]
, con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952, sottolineava Controparte_3
l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stato civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso, si è pronunciato il medesimo Ministero di Grazia e Giustizia nella nota del 1212 del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Ebbene, i ricorrenti fanno discendere il loro diritto alla cittadinanza italiana dalla coesistenza di due elementi ovvero: a) in primis dalla circostanza per cui il loro ascendente , cittadino Parte_12 italiano nato il [...] a [...] e figlio di genitori italiani, ha rinunciato alla cittadinanza italiana per acquistare quella argentina successivamente alla nascita della figlia (cfr. documentazione depositata, sub n. Persona_1
3, unitamente al ricorso); b) dalla ulteriore circostanza che la trasmissione di detta cittadinanza non si è mai interrotta, pur avendo sposato un uomo non Persona_1 cittadino italiano. Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la figlia minore dell'originario avo italiano degli odierni ricorrenti abbia perso la cittadinanza italiana e che tale condizione sia divenuta definitiva, non avendo esercitato, entro un anno dal Persona_1 raggiungimento della maggiore età, la facoltà di riacquistarla. È pacifico, invero, che , emigrato in Argentina dall'Italia, abbia Parte_12 volontariamente chiesto ed ottenuto la cittadinanza argentina arruolandosi in data 09/03/1927 (alla pag. 4, non numerata, del ricorso, è dato financo leggere che la naturalizzazione di sia avvenuta in data 17/05/1918). È altrettanto Parte_12 pacifico che la figlia di costui, , nata in [...] nel 1911, Persona_1 ivi fosse all'epoca anche residente con il padre e che, raggiunta la maggiore età, non si è avvalsa della facoltà di riacquistare la cittadinanza italiana, come previsto dal già vigente art. 11 del codice civile e dal successivamente vigente art. 12, in relazione agli artt. 3 e 9, della legge n. 555/1912. Nel 1927 (e, ancor prima, in base a quanto dichiarato dalla stessa parte ricorrente, nel 1918), anno della naturalizzazione del padre, ha perso la cittadinanza italiana anche la figlia , minorenne nata nel 1911. Persona_1
Nondimeno, deve osservarsi che tanto il codice civile del 1865 (artt. 11 e 6) quanto la successiva legge n. 555/1912 (art 12, 3 e 9) si pongono il problema di questo effetto trascinante sulla posizione di chi al momento della perdita della cittadinanza del genitore non aveva capacità di agire ed era soggetto alla patria potestà e prevedono un meccanismo per rispettare il diritto di autodeterminazione, consentendo al figlio di cittadino italiano che avesse così perduto la cittadinanza, di recuperarla una volta divenuto maggiorenne, a
- 5 - determinate condizioni, opzione della quale, tuttavia, non Persona_1 ha ritenuto di avvalersi. Si rimarca, sul punto, che nulla è stato prodotto dagli odierni ricorrenti. In sintesi, nel caso di specie, non può non tenersi conto delle nuove linee interpretative (recepite anche dal , con circolare avente ad oggetto “Riconoscimento Controparte_2 della cittadinanza italiana iure sanguinis – Nuove linee interpretative dettate da recenti decisioni della Corte di Cassazione”) stilate dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. I, ord., n. 454/2024 e n. 17161/2023), che, appunto, si è espressa in relazione ad una serie di ricorsi proposti da cittadini stranieri che avevano adito le Autorità giurisdizionali italiane per vedersi riconosciuto lo status civitatis in virtù di presunta discendenza da avo italiano. Ne consegue, dunque, in applicazione dell'orientamento giurisprudenziale or ora richiamato, cui per la logicità e coerenza delle argomentazioni svolte si ritiene di aderire, che, a seguito della naturalizzazione volontaria (nel corso della minore età del figlio bipolide alla nascita) del genitore con lui convivente, le linee di trasmissione sono da considerarsi interrotte laddove l'ascendente in questione non abbia riacquistato la cittadinanza italiana una volta divenuto maggiorenne. In tali casi, infatti, il mancato riacquisto della cittadinanza italiana impedisce la capacità di trasmettere lo status civitatis alla propria linea di discendenza. Pertanto, ai fini dell'accoglimento del ricorso, venendo in rilievo, nel caso che qui ci occupa, una domanda di cittadinanza iure sanguinis pacificamente interessata dalla fattispecie interruttiva in parola, i ricorrenti avrebbero dovuto produrre prova dell'avvenuto riacquisto della cittadinanza italiana da parte dell'avo che abbia perso la cittadinanza italiana da minorenne per effetto della naturalizzazione volontaria del genitore, anche nel caso in cui fosse già in possesso della cittadinanza straniera per essere nato in [...] ove vige il criterio di attribuzione della cittadinanza iure soli. Più precisamente, essendosi verificata la perdita della cittadinanza italiana da parte di
[...]
, ascendente dei rivendicanti lo status civitatis italiano, al fine di poter Persona_1 riconoscere tale status, i ricorrenti avrebbero dovuto produrre la documentazione comprovante il riacquisto della cittadinanza italiana presso gli Uffici di stato civile in Italia
o all'estero, nel luogo in cui l'ascendente aveva trasferito la propria residenza, purché il riacquisto della cittadinanza italiana da parte dell'ascendente sia intervenuto prima della nascita dei propri discendenti in linea retta. Nel caso di specie, tale prova non è stata offerta e, addirittura, alcuna deduzione è stata mai svolta sul punto. In conclusione, recependo il ragionamento svolto dal Giudice di legittimità, avendo perduto la cittadinanza italiana (e non essendo stato Persona_1 documentato che ella l'abbia poi riacquistata), non l'ha potuta trasmettere alla figlia e, di conseguenza, agli odierni ricorrenti. Parte_1
Il ricorso, dunque, va rigettato. Non si provvede sulle spese, non avendo il svolto attività difensiva. Controparte_2
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P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 21631/2023 R.G., così provvede:
-. RIGETTA il ricorso;
-. nulla DISPONE sulle spese.
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino, lì 07/02/2025
Il Giudice dott.ssa Alessia Santamaria
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