CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VII, sentenza 03/02/2026, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 636/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
GRASSO GAETANO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4387/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Azienda Sanitaria Locale A.s.l. - SA - Via Nizza 146 84100 SA SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO n. 0188381125000001695 TICKET SANITARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 216/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso in via telematica in data 17.09.2025 Ricorrente_1 impugna l'avviso n.0188381125000001695 di euro 110,74 notificato in data 09.06.2025 da AD SA a titolo di recupero crediti per recupero ticket esenzioni fruite indebitamente. Il ricorso è notificato ad AD SA ed AS
SA. Vi è costituzione in data 1.10.2025 dell'AD SA che eccepisce la carenza di legittimazione passiva dell'ente riscossione. Non vi è costituzione da parte dell'AS SA. Vi è discussione a distanza del ricorso. Il giudice monocratico trattiene in decisione il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico preliminarmente rileva che la materia del contendere non rientra nelle competenze del giudice tributario essendo titolato, per il caso in esame, il giudice ordinario competente davanti al quale il presente ricorso va riassunto nei termini di legge.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, ai sensi dell'art.3 D.Lgs. n.546/1992, dichiara il difetto di giurisdizione della CGT di
SALERNO. Concede il termine di gg.60 per la riassunzione del ricorso innanzi al giudice ordinario competente. Spese compensate.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
GRASSO GAETANO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4387/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Azienda Sanitaria Locale A.s.l. - SA - Via Nizza 146 84100 SA SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO n. 0188381125000001695 TICKET SANITARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 216/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso in via telematica in data 17.09.2025 Ricorrente_1 impugna l'avviso n.0188381125000001695 di euro 110,74 notificato in data 09.06.2025 da AD SA a titolo di recupero crediti per recupero ticket esenzioni fruite indebitamente. Il ricorso è notificato ad AD SA ed AS
SA. Vi è costituzione in data 1.10.2025 dell'AD SA che eccepisce la carenza di legittimazione passiva dell'ente riscossione. Non vi è costituzione da parte dell'AS SA. Vi è discussione a distanza del ricorso. Il giudice monocratico trattiene in decisione il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico preliminarmente rileva che la materia del contendere non rientra nelle competenze del giudice tributario essendo titolato, per il caso in esame, il giudice ordinario competente davanti al quale il presente ricorso va riassunto nei termini di legge.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, ai sensi dell'art.3 D.Lgs. n.546/1992, dichiara il difetto di giurisdizione della CGT di
SALERNO. Concede il termine di gg.60 per la riassunzione del ricorso innanzi al giudice ordinario competente. Spese compensate.