TRIB
Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 28/02/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1391 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2023, vertente
TRA
(cod. fisc. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata alla via Luigi Sturzo n. 12 presso lo studio dell'avv. Santoro Mirella, che la rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio depositato in data 11.12.2023, attrice
E
(cod. fisc. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 convenuto contumace con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda di separazione personale di coniugi.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato in data 11.12.2023, ha Parte_1 proposto domanda di separazione personale da stante il matrimonio con lui CP_1 contratto in Paola l'8.08.2016 (trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n.
35, parte II, serie A, anno 2016), in costanza del quale sono nate due figlie, il 3.08.2012 Per_1
e il 6.07.2017. A fondamento della domanda ha rilevato che, da diverso tempo, il Per_2 rapporto coniugale versa in uno stato di crisi, che ha portato ad una irrimediabile frattura della comunione materiale e spirituale sulla quale era poggiata l'unione matrimoniale ed ha reso
1 intollerabile la prosecuzione della convivenza. In particolare, ha dedotto che, in un primo momento, i coniugi hanno stabilito la residenza familiare e la loro sede lavorativa a Roma, ivi svolgendo in proprio l'attività di parrucchiere;
tanto sino al marzo 2020, quando la famiglia, su decisione del marito, ha spostato la propria residenza a Paola, presso una casa di proprietà di suo padre;
i coniugi hanno ivi aperto un nuovo salone di parrucchiere, chiamato “Garbati e Belli”, dove lei lavorava;
inizialmente il menage familiare era equilibrato e stabile;
tuttavia, negli ultimi tre anni, per colpa del marito, la convivenza è divenuta insostenibile ed è venuta meno l'affectio coniugalis; infatti, ha cominciato a non contribuire alla vita familiare dal punto CP_1 di vista sia morale, che materiale, in quanto dedito all'abuso di bevande alcoliche;
nonostante lo abbia più volte invitato a seguire un percorso riabilitativo e di disintossicazione, il marito ha rifiutato ogni aiuto e assistenza ed, anzi, plurime sono state le vessazioni psicologiche e fisiche da lui subite, culminate in un grave episodio di violenza fisica avvenuto in data 1.02.2023; successivamente, ha trovato ospitalità, unitamente alle due figlie, presso l'abitazione della sorella, potendo rientrare nella casa coniugale (nel frattempo occupata dal marito) solo nel giugno 2023, allorquando, ha lasciato tale immobile, trasferendosi altrove;
CP_1 inoltre, dal febbraio 2023 (ovvero dal verificarsi del suddetto episodio di violenza), il marito ha avuto l'esclusiva gestione del salone, che ha prodotto ingenti posizioni debitorie, non avendo pagato le relative spese. Quindi, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c.,
[...] ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Autorizzare i coniugi a vivere separati e Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
Confermare l'affido condiviso delle figlie ad entrambi i genitori , in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale , determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alla loro cura , istruzione ed educazione;
Assegnare la casa coniugale con tutto ciò che l'arreda , sita in Paola alla Via Lago Cecita, alla
Sig.ra in quanto rispondente all'interesse della prole, e fissare pertanto la residenza Parte_1 abituale delle figlie presso la stessa;
Stabilire a carico del un assegno di mantenimento CP_1 pari a € 300,00 mensili per ciascuna figlia , indicizzato secondo i prescritti indici Istat oltre il
50% delle spese straordinarie ed imprevedibili che dovessero essere sopportate a favore dei ridetti minori;
Porre a carico del e a favore di questa ricorrente un assegno mensile CP_1 pari a € 500,00 a titolo di concorso per compensazione dei debiti dallo stesso contratti. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto il 29.12.2023.
regolarmente evocato in giudizio non si è costituito, sicché all'udienza del CP_1
20.05.2024 è stata dichiarata la sua contumacia.
Ascoltato un informatore e la minore la causa è stata rinviata per la discussione Persona_3 all'udienza del 17.02.2025 (avendo l'attrice rinunciato alla concessione di termini per il
2 deposito di scritti conclusionali), poi sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte. L'attrice, provvedendo a tale incombente, ha insistito nell'accoglimento delle richieste formulate in atti;
quindi, con ordinanza del 20.02.2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Esaminati gli atti di causa, innanzitutto, va accolta la domanda di separazione personale dei coniugi.
Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile, né appare in alcun modo ripristinabile, così come la comunione materiale e spirituale tra i coniugi deve ritenersi irrimediabilmente venuta meno. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1 CP_1
Non è, invece, suscettibile di accoglimento la domanda di addebito della separazione proposta dall'attrice nei confronti del coniuge.
Per pacifica giurisprudenza, in tema di separazione personale, la pronuncia di addebito richiede, innanzitutto, l'accertamento della violazione degli obblighi coniugali;
in secondo luogo, occorre l'imputabilità della violazione non solo oggettiva (per essere fondata su fatti posti in essere dal coniuge, o con il suo concorso, ovvero su sue condotte omissive), ma anche soggettiva (nel senso della sua riferibilità alla sfera cognitiva e volitiva dello stesso coniuge); infine, è necessario che sussista il nesso di causalità fra la condotta implicante la violazione dei doveri coniugali e l'intollerabilità della convivenza (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. nn.
1744/2003, 9472/1999, 2648/1989). Secondo pacifica giurisprudenza, infatti, nella separazione personale, “La pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che
l'art. 143 c.c. pone a carico dei medesimi coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale o sia invece intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
deve, pertanto, essere pronunciata la separazione senza addebito allorché non sia stata raggiunta la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno o da entrambi i coniugi abbia concretamente causato il fallimento della convivenza” (cfr. Cass. civ. sez. I del 5.02.2008 n. 2740; nonché Cass. civ. sez. I dell'8.06.2009
n. 13185 e Cass. civ. sez. I del 28.08.2014 n. 18074, secondo cui “La pronuncia di addebito ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c. presuppone che uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e sussista un nesso di causalità tra questo comportamento e il determinarsi dell'intollerabilità nella prosecuzione della convivenza”; ed ancora, in modo conforme, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 15.7.2010 n. 16614
e Cass. sez. I del 28.4.2006 n. 9877). Dunque, ai fini della pronuncia di addebito, non è sufficiente la sola violazione dei doveri previsti a carico dei coniugi dall'art. 143 c.c., essendo necessario che sia raggiunta la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri
3 nascenti dal matrimonio di uno dei coniugi (o di entrambi), ovvero che tale condotta, con la sua gravità, abbia determinato l'intollerabilità della convivenza (cfr. in tal senso, ex plurimis Cass. civ. sez. IV del 14.07.2016 n. 14414, Cass. civ. sez. VI del 18.08.2016 n. 17317, Cass. civ. sez.
I del 24.08.2006 n. 4203, Cass. civ. sez. I del 16.11.2015 n. 23071, Cass. civ. sez. I dell'8.05.2003 n. 6970). Spetta, quindi, al Giudice del merito verificare non solo l'avvenuta violazione dei doveri discendenti dal vincolo matrimoniale, ma anche che la stessa sia stata la causa, e non l'effetto, dell'irrimediabile frattura del vincolo coniugale;
così come, grava sulla parte che richiede l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare non solo la violazione, da parte di quest'ultimo, dei doveri di cui all'art. 143 c.c., ma anche l'efficacia causale di tale violazione, nel senso che essa ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Ebbene, posto quanto sopra, l'attrice non ha offerto congrua prova dell'effettiva sussistenza delle violazioni dei doveri coniugali imputate al marito (attese le asserite condotte di disinteresse, morale e materiale, da lui tenute verso il nucleo familiare, in quanto dedito all'abuso di sostanze alcoliche, sfociate anche in umiliazioni e violenze fisiche, culminate in una grave aggressione che avrebbe subito in data 1.02.2023), oltre che dell'efficienza causale di tali presunte violazioni ai fini della dissoluzione del rapporto coniugale e dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Invero, l'informatore sentito all'udienza del Testimone_1
9.09.2024 in ordine all'episodio che si sarebbe verificato in data 1.02.2023, ha dichiarato di non aver assistito ad alcun atto di violenza, fisica o verbale, compiuto dal convenuto ai danni della moglie, né alcun dirimente riscontro circa tale presunta aggressione (o altri analoghi episodi) si evince dagli atti di causa, compreso quanto riferito dalla figlia minore . Tali Persona_3 lacune probatorie non possono, quindi, che portare al rigetto della domanda di addebito della separazione personale dei coniugi proposta dall'attrice nei confronti di . CP_1
Nell'adottare, invece, i provvedimenti riguardanti le due figlie minori, in primo luogo, va disposto l'affido condiviso delle stesse ad entrambi i genitori, con collocamento preferenziale presso la madre (come chiesto anche dall'attrice).
Come noto, l'affido congiunto di un minore ad ambo i genitori è conforme a quanto previsto dall'art. 337 ter, comma 1 e 2, c.c., secondo cui “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve
4 contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli…”. L'affido condiviso è disposto per attuare, al contempo, il diritto di ogni genitore a mantenere, istruire e educare i figli (come sancito dall'art. 30 Cost.) ed il diritto della prole a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, nonché a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale (in conformità a quanto disposto dall'art. 315 bis, comma 1, c.c.). In applicazione dei principi di cui agli artt. 337 bis e ter c.c., l'affido condiviso è inequivocabilmente funzionalizzato alla realizzazione dell'interesse morale e materiale della prole, sicché, nonostante la crisi della coppia, i provvedimenti giudiziari devono mirare (ove possibile) alla conservazione (o al ripristino) del rapporto dei minori con entrambi i genitori, il che comporta l'attribuzione a ciascuno di essi di pari opportunità quando, comunque, non emergano dagli atti di causa evidenti differenti capacità genitoriali (cfr. al riguardo, tra le altre, Cass. civ. n. 19323/2020, secondo cui “Il regime legale dell'affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio, tuttavia nell'interesse di quest'ultimo il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena”). Ebbene, nel caso di specie, non si evincono gravi criticità e situazioni patologiche nell'esercizio della responsabilità genitoriale tali da giustificare, quale extrema ratio, l'affido esclusivo delle minori e Per_1
in favore di un solo genitore. Per_2
Per quanto attiene, invece, alla regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita delle figlie minori da parte del padre, si ritiene opportuno stabilire (in considerazione della distanza che intercorre tra la residenza delle medesime minori e quella attuale di , CP_1 rispettivamente site in Paola e Roma, alla luce di quanto dedotto dall'attrice nelle note di precisazione delle conclusioni depositate il 15.02.2025) che il convenuto possa vedere e tenere con sé le due figlie (salvo diversi accordi raggiunti tra i coniugi volti ad ampliare la facoltà in questione e sempre nel rispetto della volontà e delle esigenze delle stesse minori), a settimane alterne, dal sabato dall'uscita di scuola (o dalle 10.00 nel periodo extrascolastico) alle 20.00 della domenica successiva (21.00 nel periodo estivo); ad anni alterni, dal 24 dicembre alle 10.00 al 26 dicembre alle 20.00 ovvero dal 30 dicembre alle 10.00 al 2 gennaio alle 20.00; sempre ad anni alterni, a Pasqua o Pasquetta e nelle altre festività calendarizzate dalle 10.00 alle 20.00; nel periodo estivo, per quindici giorni, anche non consecutivi, a luglio o ad agosto, da concordare con la madre entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
Altresì, la casa coniugale va assegnata all'attrice, affinché vi possa continuare ad abitare con le due figlie minori.
5 Per consolidata giurisprudenza, infatti, “Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di separazione e divorzio, come desumibile dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del
1970, dall'art. 155 e, poi, dall'art. 155 quater c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, ed ora
337 sexies c.c., introdotto dall'art. 55 del d.lgs. n. 154 del 2013 -, è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale ratio protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione” (cfr. Cass. civ. sez. VI del 7.02.2018 n. 3015; nonché in senso conforme, ex plurimis, Cass. civ. sez. VI del
4.10.2018 n. 24254, secondo cui “In materia di separazione o divorzio, l'assegnazione della casa familiare, pur avendo riflessi anche economici, è finalizzata all'esclusiva tutela della prole
e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, onde, finanche nell'ipotesi in cui l'immobile sia di proprietà comune dei coniugi, la concessione del beneficio in questione resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti”).
Dunque, la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e di quelli maggiorenni non economicamente autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, che costituisce il centro dei propri affetti, al fine di garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate.
In ordine, poi, al contributo paterno al mantenimento delle figlie minori, richiamati gli artt. 147
e 337 ter, comma 4, c.c. ed esaminati gli atti di causa, appare congruo determinare tale contributo nella somma mensile di euro 150,00 per ciascuna figlia, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat. Tanto, valorizzando la capacità lavorativa del convenuto, non essendo stato provato (e, prima ancora, allegato) alcunché circa la sua situazione economico- patrimoniale. Pertanto, tenuto conto della condizione economica delle parti e, comunque, delle potenzialità reddituali delle stesse, dell'età delle figlie minori e delle loro presumibili esigenze di vita, va disposto che il convenuto contribuisca al mantenimento di e Per_1 Per_2 mediante il versamento, in favore dell'attrice, della somma mensile complessiva di euro 300,00
(pari ad euro 150,00 per ciascuna figlia), oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat.
Invero, la maggiore richiesta avanzata dell'attrice non è supportata da riscontri in ordine all'effettiva disponibilità economica del convenuto, così come occorre considerare le attività lavorative da lei svolte ed il fatto che la stessa percepisce per intero l'assegno unico erogato per le due figlie minori pari alla somma mensile di euro 467,00 (secondo quanto da lei dichiarato all'udienza del 20.05.2024).
Inoltre, entrambi i genitori dovranno partecipare, nella misura del 50% ciascuno, alle spese extra assegno da sostenere nell'interesse delle due figlie minori (da individuare secondo le linee
6 guida recepite nel Protocollo contenente le “Linee Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto”, pubblicato anche sul sito istituzionale del
Tribunale di Paola).
Infine, non è suscettibile di accoglimento la domanda con cui ha chiesto di Parte_1 porre a carico del convenuto un “assegno mensile pari a € 500,00 a titolo di concorso per compensazione dei debiti dallo stesso contratti”.
Si tratta, infatti, di una domanda esulante dal precipuo oggetto del presente procedimento, oltre che non supportata da congrui riscontri probatori in ordine all'effettiva entità dei debiti in questione ed al fatto che l'attrice se ne sia fatta carico in via esclusiva.
Il parziale accoglimento delle richieste attoree giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1391/2023, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e stante il Parte_1 CP_1 matrimonio tra loro contratto in Paola in data 8.08.2016 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 35, parte II, serie A, anno 2016);
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Paola di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Paola per quanto di sua competenza;
- rigetta la domanda di addebito della separazione personale dei coniugi proposta da
[...] nei confronti di Parte_1 CP_1
- dispone che le due figlie minori e siano affidate in via condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocamento preferenziale presso la madre e disciplina del diritto di visita del padre secondo le modalità indicate in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte;
- assegna la casa coniugale a affinché vi possa continuare ad abitare con le Parte_1 due figlie minori;
- dispone che versi a (in contanti o mediante bonifico, vaglia CP_1 Parte_1 postale o assegno), entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di mantenimento delle due figlie minori, la somma mensile complessiva di euro 300,00 (pari ad euro 150,00 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
- dispone che entrambi i genitori contribuiscano, nella misura del 50% cadauno, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse delle due figlie minori, da individuare secondo le linee guida recepite nel Protocollo contenente “Linee Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla
7 trattazione delle cause di divorzio congiunto”, pubblicato anche sul sito istituzionale del
Tribunale di Paola;
- non accoglie la domanda con cui ha chiesto di porre a carico di Parte_1 CP_1 un “assegno mensile pari a € 500,00 a titolo di concorso per compensazione dei debiti
[...] dallo stesso contratti”;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 21.02.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
8