Sentenza 7 luglio 2014
Massime • 1
In tema di servizio di pilotaggio (consistente nell'assistenza alle navi in manovra, affidato alle apposite corporazioni di piloti), il rapporto tra il pilota e la corporazione di appartenenza, secondo la disciplina di cui agli artt. 86 e segg. cod. nav. e 100 e segg. del d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 (recante il Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione), ha natura associativa ed esula dall'ambito del lavoro subordinato in quanto le prestazioni del pilota sono effettuate autonomamente in favore del comandante della nave da pilotare, i piloti si avvalgono di mezzi in comproprietà degli associati, il loro compenso è condizionato al saldo attivo detratte le spese di gestione (con correlata partecipazione al rischio d'impresa) e la loro attività lavorativa non è connotata dal vincolo di subordinazione con la corporazione. Ne consegue che, anche con riferimento al "marittimo idoneo al pilotaggio", di cui all'art. 116 del d.P.R. n. 328 del 1952, l'"assunzione in servizio provvisorio" comporta la temporanea associazione alla corporazione e non la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, pur non potendosi escludere che il rapporto assuma, in concreto, la detta connotazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/07/2014, n. 15451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15451 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STILE Paolo - Presidente -
Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. TRIA Lucia - Consigliere -
Dott. DORONZO Adriana - Consigliere -
Dott. AMENDOLA Fabrizio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1205/2012 proposto da:
CR SA C.F. [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 90, presso lo studio dell'avvocato VACCARO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avvocato LO CASTRO Andrea, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CORPORAZIONE PILOTI DELLO STRETTO DI MESSINA P.I. 01235240833, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 77, presso lo studio dell'avvocato GUGLIOTTA CAROLA, rappresentata e difesa dall'avvocato SORBELLO Gaetano giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 762/2011 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 22/07/2011 R.G.N. 595/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/2014 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 11. 746 del 2008 il Giudice del Lavoro di Messina rigettava le domande proposte con ricorso depositato il 28 gennaio 2001 da CR RI dirette ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati con la Corporazione dei Piloti di Messina per il quale avevano svolto attività di pilotaggio. Il ricorrente aveva lamentato la violazione della L. 18 aprile 1962, n. 230, artt. 1 e 2, sostenendo l'assoggettabilità del suo rapporto al regime del contratto a tempo indeterminato e deducendo a fondamento della pretesa reintegra nel posto di lavoro la natura subordinata del rapporto di lavoro che vincola i marittimi abilitati al pilotaggio. Conseguentemente chiedeva la conversione dei contratti a termine in un unico contratto a tempo indeterminato con effetto dalla sottoscrizione del primo centrano, la declaratoria di inefficacia del licenziamento intimato e conseguentemente la reintegrazione nel posto di lavoro con le relative spettanze economiche e il risarcimento del danno subito in conseguenza del licenziamento.
Il giudice di primo grado rigettava le richieste attoree trattandosi nella fattispecie di rapporto regolato dal codice della navigazione che non aveva natura di contratto di lavoro subordinato ma rapporto di natura associativa tra la corporazione e il marittimo sulla base di una preventiva autorizzazione del comandante della Capitaneria di Porto ad esercitare il servizio di pilotaggio nelle more del completamento dell'organico della Corporazione, attività che non aveva natura diversa da quella dei piloti del porto.
2. Avverso tale sentenza proponeva appello CR RI e deduceva che la qualifica di marittimo idoneo al pilotaggio è una figura che ha natura diversa rispetto ai marittimi idonei al pilotaggio e che solo questi ultimi hanno un rapporto di natura associativa con la Corporazione mentre la assunzione dei primi avviene ad opera del capo pilota su autorizzazione del Comandante del Porto e la loro attività si atteggia nelle modalità di svolgimento come lavoro subordinato. Si costituiva la Corporazione e contestava siccome infondati i motivi di gravame di cui chiedeva il rigetto.
Con sentenza del 28 giugno 2011 - 22 luglio 2011 la Corte d'appello di Messina rigettava l'appello condannando la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio.
3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione il CR con sei motivi.
Resiste con controricorso la parte intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è articolato in sei motivi.
Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2094 c.c., in relazione all'art. 116 c.n., comma 2; nonché per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo anziché come subordinato.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116 reg. c.n., comma 2, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la sussistenza degli elementi di autonomia del rapporto di lavoro.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione del citato art. 116 reg. c.n., comma 2, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'interpretazione della ratio sottesa all'assunzione provvisoria dei marittimi idonei al pilotaggio.
Con il quarto motivo il ricorrente deduce ancora vizio di motivazione della sentenza impugnata quanto alla ricostruzione della natura del rapporto come autonomo anziché come subordinato.
Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la mancata applicazione della tutela reale di cui all'art. 18 Stat. lav..
Con il sesto motivo il ricorrente censura il regolamento delle spese di lite.
2. Il ricorso - i cui primi quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente - è infondato.
Essenzialmente i giudici di primo e secondo grado hanno concordemente operato una valutazione di merito in ordine alla mancanza di prova del carattere subordinato dell'attività svolta dall'originario ricorrente ritenendo essersi trattata di attività svolta in regime di associazione nell'ambito della Cooperativa piloti;
valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità perché assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria.
In generale può ribadirsi che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, denunciabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire la identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione. Detti vizi non possono, peraltro, consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perché spetta solo a quel giudice individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova. L'art. 360 c.p.c., n. 5, nella sua formulazione precedente l'ultima recente riforma, infatti, non conferisce a questa Corte il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale, e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti.
Nella specie con riguardo al servizio di pilotaggio, cioè di assistenza alle navi in manovra, che viene affidato alle apposite Corporazioni di piloti, secondo la disciplina dell'art. 86 c.n. e segg., nonché dell'art. 100 e segg. del regolamento per la navigazione marittima, il rapporto fra il pilota e la corporazione di appartenenza ha natura associativa ed esula dall'ambito del lavoro subordinato, tenuto conto che le prestazioni del pilota medesimo vengono autonomamente effettuate in favore del comandante della nave da pilotare;
che i piloti si avvalgono di mezzi in comproprietà degli associati;
che essi beneficiano di un compenso condizionato alla presenza di un saldo attivo detratte le spese di gestione (quindi partecipano ai rischi dell'impresa); che la loro attività lavorativa non è caratterizzata da vincolo di subordinazione con la Corporazione.
Ciò vale anche con riferimento alla figura del marittimo "idoneo al pilotaggio" (art. 116 reg. c.n.) la cui "assunzione in servizio provvisorio" - eccezionalmente prevista dall'art. 116 reg. c.n., comma 3 "in caso di necessità" (come è stato nella specie per la corporazione dei piloti dello Stretto di Messina che inizialmente svolgeva il servizio di pilotaggio solo nello Stretto di Messina ma successivamente la circoscrizione territoriale della corporazione è stata estesa al porto di Gioia Tauro con la necessità di espletare il concorso per i nuovi piloti da associare alla Corporazione) - deve esser letta nel senso che comporta la temporanea associazione del pilota alla Corporazione e non già la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.
Però la configurazione astratta del rapporto posto in essere in applicazione di tale disposizione, pur essendo formalmente di tipo associativo il vincolo sussistente tra il pilota e Corporazione, non esclude che in concreto il rapporto assuma la connotazione di lavoro subordinato a tempo determinato. Ma nella specie i giudici di merito - tribunale e corte d'appello - valutando le risultanze di causa hanno escluso che il rapporto avesse deviato dalla configurazione tipica dell'associazione. Nè il ricorrente deduce significativi e decisivi elementi di fatto non valutati dai giudici di merito nel pervenire al convincimento che il rapporto, anche in concreto, fosse stato di natura associativa con partecipazione del ricorrente agli utili dell'attività della Corporazione.
3. Il quinto motivo, che presuppone la allegata natura subordinata del rapporto, è assorbito dal rigetto dei primi quattro. Il sesto motivo è infondato avendo la Corte d'appello fatto puntuale applicazione della regola della soccombenza nel regolamento delle spese lite.
4. Il ricorso va quindi rigettato.
Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in Euro 100,00 (cento) per esborsi e in Euro 3.500,00 (tremilacinquecento) per compensi d'avvocato ed oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2014