Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/07/2014, n. 15451
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Sentenza 7 luglio 2014

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In tema di servizio di pilotaggio (consistente nell'assistenza alle navi in manovra, affidato alle apposite corporazioni di piloti), il rapporto tra il pilota e la corporazione di appartenenza, secondo la disciplina di cui agli artt. 86 e segg. cod. nav. e 100 e segg. del d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 (recante il Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione), ha natura associativa ed esula dall'ambito del lavoro subordinato in quanto le prestazioni del pilota sono effettuate autonomamente in favore del comandante della nave da pilotare, i piloti si avvalgono di mezzi in comproprietà degli associati, il loro compenso è condizionato al saldo attivo detratte le spese di gestione (con correlata partecipazione al rischio d'impresa) e la loro attività lavorativa non è connotata dal vincolo di subordinazione con la corporazione. Ne consegue che, anche con riferimento al "marittimo idoneo al pilotaggio", di cui all'art. 116 del d.P.R. n. 328 del 1952, l'"assunzione in servizio provvisorio" comporta la temporanea associazione alla corporazione e non la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, pur non potendosi escludere che il rapporto assuma, in concreto, la detta connotazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/07/2014, n. 15451
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15451
    Data del deposito : 7 luglio 2014

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