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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 29/10/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AVELLINO Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito della trattazione scritta ex art 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza orale, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n.2116/2023,
TRA
(c.f. ) rapp e dif. dall'avv.to Boccella Concetta Parte_1 C.F._1 presso il cui studio domicilia
RICORRENTE
E
in persona del Direttore p.t. Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Rosciano Clorinda;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.07.2023 parte ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n.
n.01220239002811489000 notificata da relativa all'avviso di addebito n CP_2
CP_ 31220170002008564000 avente ad oggetto gestione separata per redditi anno 2010, lamentando la mancata notifica degli stessi, quali atti prodromici, nonché la prescrizione dei crediti e pertanto, ne chiede l'annullamento. Eccepiva che gli atti impositivi non gli erano stati notificati e che, inoltre, si era verificata la decadenza e l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione;
eccepiva, altresì, vizi formali dell'intimazione di pagamento;
all'uopo conveniva in giudizio agenzia di per CP_1 chiedere l'annullamento del ruolo.
Si costituiva l' e ne chiedeva il rigetto del ricorso. CP_2
Instaurato il contraddittorio, il giudice ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti CP_ dell'ente creditore a cura della parte ricorrente fissando all'uopo termine perentorio.
Il ricorrente non provvedeva all'integrazione del contraddittorio.
1 Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza - tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. - la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
Il ricorso è infondato.
E' noto che, nel procedimento di riscossione mediante ruolo, la notifica della cartella di pagamento ovvero l'avviso di addebito assolvono, ad un tempo, quello della notifica del titolo esecutivo (costituito proprio dal ruolo, ex art. 49 d.P.R. n. 602/1973) e del precetto (v. Cass. n.
3021/2018; Cass. n. 6526/2018). Pertanto, non può revocarsi in dubbio che la cartella abbia (anche)
l'intrinseca funzione di preannunciare l'azione espropriativa nelle forme di cui agli artt. 62 ss. d.P.R. cit., ossia mediante pignoramento mobiliare, presso terzi o immobiliare.
Va poi evidenziato che, se entro un anno dalla notifica della cartella stessa, non sia avviata l'azione esecutiva, mediante il pignoramento (ex art. 491 c.p.c.), l'agente della riscossione, prima di procedervi, deve notificare l'intimazione.
Nella sostanza, dunque, detta intimazione finisce con lo svolgere la funzione che, nel gergo dell'esecuzione ordinaria, si attribuisce al c.d. precetto "in rinnovazione", ossia al precetto che il creditore procedente deve nuovamente notificare all'intimato qualora egli non abbia eseguito il pignoramento entro il termine di cui all'art. 481 c.p.c., ossia riguardo ad un precetto già notificato, ma divenuto inefficace.
Ne discende che, rispetto ad una intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. cit. relativa ad un credito non tributario, il debitore che vi si opponga, contestando il diritto del creditore di agire in via esecutiva
(come nella specie), altro non esercita se non una opposizione "pre-esecutiva" ex art. 615, comma 1,
c.p.c., il cui termine di proponibilità è costituito soltanto dall'effettivo avvio dell'azione esecutiva (v. amplius Cass. n. 26285/2019). Detta opposizione, dunque, può essere proposta fino a che il pignoramento non sia stato eseguito (Cass. n. 6833 del 11/03/2021).
Parte ricorrente ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento predetta formulando contestazioni che non sono riconducibili all'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c..
Si ritiene, perciò, di dover inquadrare la domanda nell'alveo applicativo dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., in funzione recuperatoria dell'azione di cui all'art. 24 D. Lgs.
46/1999, avendo parte ricorrente eccepito l'omessa notificazione del suddetto avviso di addebito, il che, nella prospettiva adottata dallo stesso ricorrente, gli avrebbe impedito di promuovere le tutele di merito accordate dalla legge. D'altra parte, anche l'eccezione di prescrizione, come articolata in ricorso, depone in tal senso, risultando essa imperniata sul tempo trascorso a decorrere da un momento antecedente alla formazione dei titoli esecutivi.
2 Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è concorde nell'affermare che, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento, il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 D. Lgs. 46/1999, ove alleghi l'omessa notificazione dei titoli esecutivi presupposti e faccia valere il decorso del termine quinquennale di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e la notifica dell'intimazione di pagamento stessa (in ragione dell'assenza di atti interruttivi), ipotesi in cui l'azione può essere proposta nel termine di 40 giorni stabilito dalla prefata disposizione e decorrente dalla data di notificazione dell'intimazione opposta (Cass. n. 18256/2020: “a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere
l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare
l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza;
Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del
2018; n. 594 del 2016: In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso
l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi”).
Ebbene, pur riscontrando la tempestività della domanda, così come qualificata, se ne deve disporre il rigetto in ragione della carenza di legittimazione passiva dell'agente della riscossione, così come da questi eccepito.
Si precisa che in tema di opposizioni avverso intimazioni di pagamento dell' Controparte_4
relative a crediti previdenziali, ove il motivo di impugnazione abbia ad oggetto
[...]
l'accertamento insussistenza del credito portato nella cartella di pagamento, che rappresenta il titolo a monte della richiesta di pagamento, il legittimato passivo del giudizio di opposizione deve essere individuato nell'ente impositore, titolare della pretesa creditoria, e non nell'ente di riscossione.
3 La legittimazione passiva dell'ente di riscossione può sussistere, da solo o eventualmente unitamente a quella dell'ente impositore, nella sola ipotesi in cui con l'opposizione si facciano valere vizi propri della procedura di riscossione (si veda Cass. Civ., Sez. Un., n. 7514 del 8.3.2022).
Quando l'opposizione ha ad oggetto l'accertamento dell'inesistenza della pretesa creditoria la controparte deve essere individuata nell'ente impositore e non nell'agenzia di riscossione.
Pertanto, nell'ipotesi di opposizione finalizzata a far valere l'inesistenza del credito portato nella cartella di pagamento, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio.
L'agente della riscossione è semplicemente il soggetto al quale il debitore deve effettuare il pagamento della somma costituente l'oggetto dell'obbligazione da adempiere in quanto individuato dall'ente impositore, secondo lo schema civilistico dell'art. 1188 cc, quale incaricato a ricevere la prestazione ed, in caso di inadempimento da parte del debitore, quale incaricato a procedere alla relativa riscossione. Secondo un orientamento, ormai consolidato, (Cass. n. 21220/2012; n. 9250/19;
n. 14991/2020; n. 8003/2021), il fatto che il contribuente abbia individuato nel concessionario, piuttosto che nel titolare del credito, il legittimato passivo, nei cui confronti dirigere l'impugnazione, non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore, onere che, tuttavia, grava sul convenuto, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio. Pertanto, si provvederà a chiamare in giudizio l'ente impositore.
Sempre il giudice di legittimità (cfr. Cass. Sez. Un. n. 16412/2007; Cass. n. 9762/2014; n.
8370/635173- 01; n. 10528/2017; n. 8295/2018; n. 2480/2020) ha affermato il principio di diritto che
“il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, il quale, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, ha
l'onere di chiamare in giudizio il predetto ente, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, ex art. 39, se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile un litisconsorzio necessario”. Principio recepito anche dalla giurisprudenza di merito. Pertanto, nessuna censura di merito può essere mossa all' in relazione alla formazione del titolo (atto prodromico, come Controparte_5
l'omessa notifica degli avvisi di addebito, an e quantum).
4 Le censure mosse dal ricorrente risultano attinenti esclusivamente al merito delle pretese previdenziali, con conseguente legittimazione a contraddire dell' titolare dei crediti CP_3 contestati.
Nello specifico, ha eccepito la sua estraneità alla vicenda controversa, in quanto le CP_2 contestazioni mosse dal ricorrente interessano la notifica degli avvisi d'addebito e il decorso del termine quinquennale di prescrizione, pretese riconducibili alla fase antecedente all'attività
d'espropriazione e comunque ad essa avulse, trattandosi di attività di esclusiva competenza dell' in forza di quanto disposto dall'art. 30 D. L. 78/2010, conv. con mod. da L. 122/2010. CP_3
Non essendo stato integrato il contraddittorio nei confronti l' , e nonostante sia stata disposta con CP_3 ordinanza, parte ricorrente non ha provveduto.
Nessun pregio hanno le eccezioni sollevate dalla difesa di parte ricorrente chiedendo la rimessione in termini per la notifica al resistente sostenendola come incolpevole, considerato che la CP_3 cancellazione delle ricevute della consegna non impedirebbe la costituzione dell'ente.
Dunque, non essendo stato evocato in lite il contraddittore naturale della domanda ed essendo il giudizio stato incardinato nei soli confronti dell'agente della riscossione, estraneo ai profili oggetto di deduzione in ricorso, va rilevato il difetto di legittimazione passiva di con conseguente CP_2 rigetto della domanda.
Pertanto, rilevata la fondatezza della questione preliminare di merito sollevata dalla resistente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'ente impositore, con conseguente CP_2 infondatezza del ricorso, di cui s'impone il rigetto.
Assorbito ogni altro profilo.
Alla stregua delle complessive valutazioni espresse, l'opposizione va interamente rigettata.
I mutamenti giurisprudenziali avvenuti in materia giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
1) Rigetta il ricorso;
2) Spese compensate.
Così deciso, in Avellino il 29.10.2025
Il Giudice del Lavoro
MONICA d'AGOSTINO
5
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito della trattazione scritta ex art 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza orale, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n.2116/2023,
TRA
(c.f. ) rapp e dif. dall'avv.to Boccella Concetta Parte_1 C.F._1 presso il cui studio domicilia
RICORRENTE
E
in persona del Direttore p.t. Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Rosciano Clorinda;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.07.2023 parte ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n.
n.01220239002811489000 notificata da relativa all'avviso di addebito n CP_2
CP_ 31220170002008564000 avente ad oggetto gestione separata per redditi anno 2010, lamentando la mancata notifica degli stessi, quali atti prodromici, nonché la prescrizione dei crediti e pertanto, ne chiede l'annullamento. Eccepiva che gli atti impositivi non gli erano stati notificati e che, inoltre, si era verificata la decadenza e l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione;
eccepiva, altresì, vizi formali dell'intimazione di pagamento;
all'uopo conveniva in giudizio agenzia di per CP_1 chiedere l'annullamento del ruolo.
Si costituiva l' e ne chiedeva il rigetto del ricorso. CP_2
Instaurato il contraddittorio, il giudice ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti CP_ dell'ente creditore a cura della parte ricorrente fissando all'uopo termine perentorio.
Il ricorrente non provvedeva all'integrazione del contraddittorio.
1 Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza - tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. - la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
Il ricorso è infondato.
E' noto che, nel procedimento di riscossione mediante ruolo, la notifica della cartella di pagamento ovvero l'avviso di addebito assolvono, ad un tempo, quello della notifica del titolo esecutivo (costituito proprio dal ruolo, ex art. 49 d.P.R. n. 602/1973) e del precetto (v. Cass. n.
3021/2018; Cass. n. 6526/2018). Pertanto, non può revocarsi in dubbio che la cartella abbia (anche)
l'intrinseca funzione di preannunciare l'azione espropriativa nelle forme di cui agli artt. 62 ss. d.P.R. cit., ossia mediante pignoramento mobiliare, presso terzi o immobiliare.
Va poi evidenziato che, se entro un anno dalla notifica della cartella stessa, non sia avviata l'azione esecutiva, mediante il pignoramento (ex art. 491 c.p.c.), l'agente della riscossione, prima di procedervi, deve notificare l'intimazione.
Nella sostanza, dunque, detta intimazione finisce con lo svolgere la funzione che, nel gergo dell'esecuzione ordinaria, si attribuisce al c.d. precetto "in rinnovazione", ossia al precetto che il creditore procedente deve nuovamente notificare all'intimato qualora egli non abbia eseguito il pignoramento entro il termine di cui all'art. 481 c.p.c., ossia riguardo ad un precetto già notificato, ma divenuto inefficace.
Ne discende che, rispetto ad una intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. cit. relativa ad un credito non tributario, il debitore che vi si opponga, contestando il diritto del creditore di agire in via esecutiva
(come nella specie), altro non esercita se non una opposizione "pre-esecutiva" ex art. 615, comma 1,
c.p.c., il cui termine di proponibilità è costituito soltanto dall'effettivo avvio dell'azione esecutiva (v. amplius Cass. n. 26285/2019). Detta opposizione, dunque, può essere proposta fino a che il pignoramento non sia stato eseguito (Cass. n. 6833 del 11/03/2021).
Parte ricorrente ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento predetta formulando contestazioni che non sono riconducibili all'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c..
Si ritiene, perciò, di dover inquadrare la domanda nell'alveo applicativo dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., in funzione recuperatoria dell'azione di cui all'art. 24 D. Lgs.
46/1999, avendo parte ricorrente eccepito l'omessa notificazione del suddetto avviso di addebito, il che, nella prospettiva adottata dallo stesso ricorrente, gli avrebbe impedito di promuovere le tutele di merito accordate dalla legge. D'altra parte, anche l'eccezione di prescrizione, come articolata in ricorso, depone in tal senso, risultando essa imperniata sul tempo trascorso a decorrere da un momento antecedente alla formazione dei titoli esecutivi.
2 Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è concorde nell'affermare che, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento, il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 D. Lgs. 46/1999, ove alleghi l'omessa notificazione dei titoli esecutivi presupposti e faccia valere il decorso del termine quinquennale di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e la notifica dell'intimazione di pagamento stessa (in ragione dell'assenza di atti interruttivi), ipotesi in cui l'azione può essere proposta nel termine di 40 giorni stabilito dalla prefata disposizione e decorrente dalla data di notificazione dell'intimazione opposta (Cass. n. 18256/2020: “a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere
l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare
l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza;
Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del
2018; n. 594 del 2016: In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso
l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi”).
Ebbene, pur riscontrando la tempestività della domanda, così come qualificata, se ne deve disporre il rigetto in ragione della carenza di legittimazione passiva dell'agente della riscossione, così come da questi eccepito.
Si precisa che in tema di opposizioni avverso intimazioni di pagamento dell' Controparte_4
relative a crediti previdenziali, ove il motivo di impugnazione abbia ad oggetto
[...]
l'accertamento insussistenza del credito portato nella cartella di pagamento, che rappresenta il titolo a monte della richiesta di pagamento, il legittimato passivo del giudizio di opposizione deve essere individuato nell'ente impositore, titolare della pretesa creditoria, e non nell'ente di riscossione.
3 La legittimazione passiva dell'ente di riscossione può sussistere, da solo o eventualmente unitamente a quella dell'ente impositore, nella sola ipotesi in cui con l'opposizione si facciano valere vizi propri della procedura di riscossione (si veda Cass. Civ., Sez. Un., n. 7514 del 8.3.2022).
Quando l'opposizione ha ad oggetto l'accertamento dell'inesistenza della pretesa creditoria la controparte deve essere individuata nell'ente impositore e non nell'agenzia di riscossione.
Pertanto, nell'ipotesi di opposizione finalizzata a far valere l'inesistenza del credito portato nella cartella di pagamento, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio.
L'agente della riscossione è semplicemente il soggetto al quale il debitore deve effettuare il pagamento della somma costituente l'oggetto dell'obbligazione da adempiere in quanto individuato dall'ente impositore, secondo lo schema civilistico dell'art. 1188 cc, quale incaricato a ricevere la prestazione ed, in caso di inadempimento da parte del debitore, quale incaricato a procedere alla relativa riscossione. Secondo un orientamento, ormai consolidato, (Cass. n. 21220/2012; n. 9250/19;
n. 14991/2020; n. 8003/2021), il fatto che il contribuente abbia individuato nel concessionario, piuttosto che nel titolare del credito, il legittimato passivo, nei cui confronti dirigere l'impugnazione, non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore, onere che, tuttavia, grava sul convenuto, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio. Pertanto, si provvederà a chiamare in giudizio l'ente impositore.
Sempre il giudice di legittimità (cfr. Cass. Sez. Un. n. 16412/2007; Cass. n. 9762/2014; n.
8370/635173- 01; n. 10528/2017; n. 8295/2018; n. 2480/2020) ha affermato il principio di diritto che
“il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, il quale, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, ha
l'onere di chiamare in giudizio il predetto ente, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, ex art. 39, se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile un litisconsorzio necessario”. Principio recepito anche dalla giurisprudenza di merito. Pertanto, nessuna censura di merito può essere mossa all' in relazione alla formazione del titolo (atto prodromico, come Controparte_5
l'omessa notifica degli avvisi di addebito, an e quantum).
4 Le censure mosse dal ricorrente risultano attinenti esclusivamente al merito delle pretese previdenziali, con conseguente legittimazione a contraddire dell' titolare dei crediti CP_3 contestati.
Nello specifico, ha eccepito la sua estraneità alla vicenda controversa, in quanto le CP_2 contestazioni mosse dal ricorrente interessano la notifica degli avvisi d'addebito e il decorso del termine quinquennale di prescrizione, pretese riconducibili alla fase antecedente all'attività
d'espropriazione e comunque ad essa avulse, trattandosi di attività di esclusiva competenza dell' in forza di quanto disposto dall'art. 30 D. L. 78/2010, conv. con mod. da L. 122/2010. CP_3
Non essendo stato integrato il contraddittorio nei confronti l' , e nonostante sia stata disposta con CP_3 ordinanza, parte ricorrente non ha provveduto.
Nessun pregio hanno le eccezioni sollevate dalla difesa di parte ricorrente chiedendo la rimessione in termini per la notifica al resistente sostenendola come incolpevole, considerato che la CP_3 cancellazione delle ricevute della consegna non impedirebbe la costituzione dell'ente.
Dunque, non essendo stato evocato in lite il contraddittore naturale della domanda ed essendo il giudizio stato incardinato nei soli confronti dell'agente della riscossione, estraneo ai profili oggetto di deduzione in ricorso, va rilevato il difetto di legittimazione passiva di con conseguente CP_2 rigetto della domanda.
Pertanto, rilevata la fondatezza della questione preliminare di merito sollevata dalla resistente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'ente impositore, con conseguente CP_2 infondatezza del ricorso, di cui s'impone il rigetto.
Assorbito ogni altro profilo.
Alla stregua delle complessive valutazioni espresse, l'opposizione va interamente rigettata.
I mutamenti giurisprudenziali avvenuti in materia giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
1) Rigetta il ricorso;
2) Spese compensate.
Così deciso, in Avellino il 29.10.2025
Il Giudice del Lavoro
MONICA d'AGOSTINO
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