Sentenza 12 giugno 1984
Massime • 3
In tema di Determinazione di danni futuri sofferti da un minore, la norma di cui all'art. 4 della legge 26 febbraio 1977 n. 39, ponendo un limite minimo di reddito da considerare ai fini del risarcimento (comunque non inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale), non preclude al giudice - la cui valutazione, se debitamente motivata, è incensurabile in Sede di legittimità - di tener conto di un reddito superiore a detto limite, in relazione all'età, alla classe sociale ed agli studi intrapresi dal minore.*
Ai fini della liquidazione del danno da lucro cessante, subito da un soggetto che godeva di un reddito saltuario per la discontinuità dell'occupazione, o incerto per i rischi inerenti all'Esercizio di un'impresa, non può farsi ricorso ad un parametro aritmetico corrispondente alla misura della riduzione della capacità lavorativa, ma deve considerarsi, in riferimento a determinate circostanze (età, condizione sociale, attitudine ad un proficuo lavoro generico) la misura presumibile di utilizzazione possibile di tale capacità. ( Conf 1208/67, mass n 327688).*
In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione di veicoli a motore, nel caso in cui il danneggiato proponga, con esito favorevole, direttamente l'Azione di risarcimento nei confronti dell'assicuratore, questi è tenuto all'indennizzo nei soli limiti del massimale di polizza, tranne che non abbia adempiuto, senza valida giustificazione, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta del terzo danneggiato, al pagamento dell'indennizzo stesso, nel qual caso è obbligato, ex art. 1224 cod. civ., a corrispondere gli interessi moratori sulla somma spettante al momento della proposizione della domanda ed a ristorare l'eventuale maggior danno, anche oltre il massimale di polizza. ( V 5218/83, mass n 430091; ( V 5179/79, mass n 401791).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/06/1984, n. 3491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3491 |
| Data del deposito : | 12 giugno 1984 |
Testo completo
In tema di Determinazione di danni futuri sofferti da un minore, la norma di cui all'art. 4 della legge 26 febbraio 1977 n. 39, ponendo un limite minimo di reddito da considerare ai fini del risarcimento (comunque non inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale), non preclude al giudice - la cui valutazione, se debitamente motivata, è incensurabile in Sede di legittimità - di tener conto di un reddito superiore a detto limite, in relazione all'età, alla classe sociale ed agli studi intrapresi dal minore.*