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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 12/06/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Sezione controversie di lavoro e previdenza ed assistenza
La Corte, in persona dei magistrati: dr. Maura Stassano Presidente dr. Rocco Pavese Consigliere rel. dr. Francesca Tritto Consigliere ha pronunciato in data 26.5.25, in grado di appello, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 427/2023 R.G., vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Maria AMBROSIO, elettivamente domiciliato in Boscoreale (Na) Via
Tenente Angelo Cirillo n. 37/43; pec: appellante Email_1
nei confronti di
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco
BOVE ed elettivamente domiciliati in Salerno, Corso Garibaldi 38, presso l'Avvocatura distrettuale I.N.P.S.;
pec: t appellato Email_2
nonché di
(c.f. in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Edmondo CAPRIO ed elettivamente domiciliata in Salerno, al C.so Vittorio Emanuele n. 126;
pec: appellata Email_3
OGGETTO: OPPOSIZIONE ALL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 100 2022 90026793
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE
1. Con sentenza 950/2023, pubblicata il 31.5.23, il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica e in funzione di g.l., decidendo sulla controversia
~ 1 ~ promossa da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
(di seguito: I.N.P.S) nonché dell'
[...] Controparte_3
(di seguito: ) ha così deciso: CP_4
• ha accolto per quanto di ragione l'opposizione proposta;
• in particolare, ha annullato l'intimazione limitatamente agli avvisi di addebito:
· n. 400 2016 0006303747,
· n. 400 2018 0008278747;
• ha compensato le spese tra le parti.
° 2. A sostegno della decisione, il Tribunale ha osservato, in sintesi:
• che l'I.N.P.S. aveva dimostrato l'avvenuta rituale notificazione per 5 dei 7 avvisi di addebito oggetto di causa, segnatamente presso l'indirizzo di via Cavallaro del
Comune CP_5
• che invece i due avvisi suindicati non risultavano notificati, sicché era maturata la eccepita prescrizione dei relativi crediti;
• che l'esito del giudizio comportava la compensazione delle spese.
° 3. ha proposto appello avverso la sentenza con ricorso 18.7.23, Parte_1
dolendosi dell'accoglimento parziale della propria domanda e concludendo per la riforma della sentenza, previa sospensione1 della provvisoria esecuzione della medesima, con vittoria di spese. Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
• che il ricorso era tempestivo e rituale;
• che il giudice di prime cure aveva erroneamente interpretato le risultanze anagrafiche, poiché esso ricorrente, qui appellante, era residente in [...]
Trieste, vicolo Sansone 16, sin dal 21.10.01;
• che, al riguardo, il Tribunale aveva erroneamente disatteso il certificato rilasciato dal Comune di Rimini, poiché i dati ivi risultanti (in virtù di un servizio telematico in uso ai professionisti) erano identici a quelli del certificato del Comune di
Scafati, prodotto in questo grado;
• che in conseguenza della mancata notificazione, i crediti erano prescritti.
° 4. Instauratosi il contraddittorio, l' si è costituita con memoria 29.9.23, con CP_4
cui ha resistito al gravame chiedendone il rigetto, con vittoria di spese (in favore del difensore anticipatario). Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
• che vi era carenza di legittimazione passiva in capo a essa in relazione al CP_4
merito della pretesa impositiva;
• che nel merito rinviava espressamente alle specifiche difese dell'I.N.P.S.
° 5. Successivamente, si è costituito anche l'I.N.P.S. con memoria 9.10.24, con cui ha resistito al gravame chiedendone il rigetto, con vittoria di spese. Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
• che non aveva riproposto l'eccezione relativa alla presunta Parte_1
insussistenza dei requisiti legali che lo obbligano all'iscrizione alla gestione dei lavoratori autonomi commercianti >, sicché sul punto si era formato il giudicato;
• che gli avvisi di addebito (n: 7) erano stati ritualmente notificati (5 a mani e 2 per compiuta giacenza) e non opposti nei termini di legge;
• che non era maturata la prescrizione, considerate le date di notificazione e la sospensione dei termini per emergenza COVID.
° 6. All'esito della discussione in data odierna, la causa è stata decisa come da dispositivo.
° 7. L'appello non merita accoglimento. Esso riposa sul solo motivo della asserita mancanza di notificazione degli avvisi di addebito, notificazione che sarebbe dovuta avvenire, secondo la prospettazione dell'appellante, in via Trieste, CP_5
~ 3 ~ vicolo Sansone 16, e non (stesso Comune) in via Cavallaro 17: con la conseguenza che quest'ultima sarebbe stata erroneamente considerata rituale dal Tribunale.
Il motivo è infondato, per le seguenti, cospiranti ragioni:
• l'appellante non ha mosso alcuna contestazione in ordine agli avvisi di ricevimento prodotti dall'I.N.P.S. (allegati alla memoria di costituzione
23.1.23), notificati in quella via Cavallaro 17, con firma e prenome Parte_1
illeggibile;
• nella dichiarazione di attività lavorativa presentata il 18/10/19 dal Parte_1
all'I.N.P.S., egli dichiarò che la propria residenza era appunto via Cavallaro 17: in proposito, non può sottacersi che nella materia analoga del processo tributario, la parte ha l'onere di comunicare le variazioni del domicilio eletto o della residenza o della sede (ex multis, Cass., sez. 5, ordinanza 10985 del 23/04/2024);
• il ricorso introduttivo 8.6.22, innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, menziona la stessa via Cavallaro, sebbene con civico 9;
• la certificazione anagrafica prodotta dall'appellante (uguale nelle versioni rilasciate dai Comuni di Rimini e di è senz'altro meno completa del CP_5
certificato storico prodotto dall'I.N.P.S., da cui risulta che il ha Parte_1
trasferito la propria residenza in via Trieste, vicolo Sansone 16, a far data dal
12.8.21, quindi in epoca successiva alle notificazioni degli avvisi di addebito, avvenute in precedenza.
Ne consegue che le notificazioni in questione sono rituali e che la sentenza impugnata deve essere confermata.
° 8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo a norma del d.m. 55/14 e successive modificazioni (scaglione di valore € 5.200,01 / 26.000,00, valori minimi). Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo -pari a quello del contributo
~ 4 ~ unificato dovuto per l'impugnazione proposta- a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore-Sezione lavoro e previdenza n. 950/2023, pubblicata il 31.5.23, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
I. rigetta l'appello;
II. condanna al pagamento delle spese del presente grado di Parte_1
giudizio, in favore dell'I.N.P.S., che liquida come segue:
a titolo di compensi, € 567,00 per la fase di studio, 461,00 per la fase introduttiva, 922,00 per la fase di trattazione, 956,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge;
III. condanna al pagamento delle spese del presente grado di Parte_1
giudizio, in favore del difensore antistatario dell' , Controparte_3
che liquida come segue:
a titolo di compensi, € 567,00 per la fase di studio, 461,00 per la fase introduttiva, 922,00 per la fase di trattazione, 956,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge;
IV. dichiara l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Salerno, 26.5.25
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Rocco Pavese dr. Maura Stassano
~ 5 ~ 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 sull'istanza di sospensiva la Corte si è pronunciata con decreto di inammissibilità del 9.10.23;
~ 2 ~
La Corte, in persona dei magistrati: dr. Maura Stassano Presidente dr. Rocco Pavese Consigliere rel. dr. Francesca Tritto Consigliere ha pronunciato in data 26.5.25, in grado di appello, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 427/2023 R.G., vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Maria AMBROSIO, elettivamente domiciliato in Boscoreale (Na) Via
Tenente Angelo Cirillo n. 37/43; pec: appellante Email_1
nei confronti di
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco
BOVE ed elettivamente domiciliati in Salerno, Corso Garibaldi 38, presso l'Avvocatura distrettuale I.N.P.S.;
pec: t appellato Email_2
nonché di
(c.f. in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Edmondo CAPRIO ed elettivamente domiciliata in Salerno, al C.so Vittorio Emanuele n. 126;
pec: appellata Email_3
OGGETTO: OPPOSIZIONE ALL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 100 2022 90026793
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE
1. Con sentenza 950/2023, pubblicata il 31.5.23, il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica e in funzione di g.l., decidendo sulla controversia
~ 1 ~ promossa da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
(di seguito: I.N.P.S) nonché dell'
[...] Controparte_3
(di seguito: ) ha così deciso: CP_4
• ha accolto per quanto di ragione l'opposizione proposta;
• in particolare, ha annullato l'intimazione limitatamente agli avvisi di addebito:
· n. 400 2016 0006303747,
· n. 400 2018 0008278747;
• ha compensato le spese tra le parti.
° 2. A sostegno della decisione, il Tribunale ha osservato, in sintesi:
• che l'I.N.P.S. aveva dimostrato l'avvenuta rituale notificazione per 5 dei 7 avvisi di addebito oggetto di causa, segnatamente presso l'indirizzo di via Cavallaro del
Comune CP_5
• che invece i due avvisi suindicati non risultavano notificati, sicché era maturata la eccepita prescrizione dei relativi crediti;
• che l'esito del giudizio comportava la compensazione delle spese.
° 3. ha proposto appello avverso la sentenza con ricorso 18.7.23, Parte_1
dolendosi dell'accoglimento parziale della propria domanda e concludendo per la riforma della sentenza, previa sospensione1 della provvisoria esecuzione della medesima, con vittoria di spese. Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
• che il ricorso era tempestivo e rituale;
• che il giudice di prime cure aveva erroneamente interpretato le risultanze anagrafiche, poiché esso ricorrente, qui appellante, era residente in [...]
Trieste, vicolo Sansone 16, sin dal 21.10.01;
• che, al riguardo, il Tribunale aveva erroneamente disatteso il certificato rilasciato dal Comune di Rimini, poiché i dati ivi risultanti (in virtù di un servizio telematico in uso ai professionisti) erano identici a quelli del certificato del Comune di
Scafati, prodotto in questo grado;
• che in conseguenza della mancata notificazione, i crediti erano prescritti.
° 4. Instauratosi il contraddittorio, l' si è costituita con memoria 29.9.23, con CP_4
cui ha resistito al gravame chiedendone il rigetto, con vittoria di spese (in favore del difensore anticipatario). Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
• che vi era carenza di legittimazione passiva in capo a essa in relazione al CP_4
merito della pretesa impositiva;
• che nel merito rinviava espressamente alle specifiche difese dell'I.N.P.S.
° 5. Successivamente, si è costituito anche l'I.N.P.S. con memoria 9.10.24, con cui ha resistito al gravame chiedendone il rigetto, con vittoria di spese. Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
• che non aveva riproposto l'eccezione relativa alla presunta Parte_1
insussistenza dei requisiti legali che lo obbligano all'iscrizione alla gestione dei lavoratori autonomi commercianti >, sicché sul punto si era formato il giudicato;
• che gli avvisi di addebito (n: 7) erano stati ritualmente notificati (5 a mani e 2 per compiuta giacenza) e non opposti nei termini di legge;
• che non era maturata la prescrizione, considerate le date di notificazione e la sospensione dei termini per emergenza COVID.
° 6. All'esito della discussione in data odierna, la causa è stata decisa come da dispositivo.
° 7. L'appello non merita accoglimento. Esso riposa sul solo motivo della asserita mancanza di notificazione degli avvisi di addebito, notificazione che sarebbe dovuta avvenire, secondo la prospettazione dell'appellante, in via Trieste, CP_5
~ 3 ~ vicolo Sansone 16, e non (stesso Comune) in via Cavallaro 17: con la conseguenza che quest'ultima sarebbe stata erroneamente considerata rituale dal Tribunale.
Il motivo è infondato, per le seguenti, cospiranti ragioni:
• l'appellante non ha mosso alcuna contestazione in ordine agli avvisi di ricevimento prodotti dall'I.N.P.S. (allegati alla memoria di costituzione
23.1.23), notificati in quella via Cavallaro 17, con firma e prenome Parte_1
illeggibile;
• nella dichiarazione di attività lavorativa presentata il 18/10/19 dal Parte_1
all'I.N.P.S., egli dichiarò che la propria residenza era appunto via Cavallaro 17: in proposito, non può sottacersi che nella materia analoga del processo tributario, la parte ha l'onere di comunicare le variazioni del domicilio eletto o della residenza o della sede (ex multis, Cass., sez. 5, ordinanza 10985 del 23/04/2024);
• il ricorso introduttivo 8.6.22, innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, menziona la stessa via Cavallaro, sebbene con civico 9;
• la certificazione anagrafica prodotta dall'appellante (uguale nelle versioni rilasciate dai Comuni di Rimini e di è senz'altro meno completa del CP_5
certificato storico prodotto dall'I.N.P.S., da cui risulta che il ha Parte_1
trasferito la propria residenza in via Trieste, vicolo Sansone 16, a far data dal
12.8.21, quindi in epoca successiva alle notificazioni degli avvisi di addebito, avvenute in precedenza.
Ne consegue che le notificazioni in questione sono rituali e che la sentenza impugnata deve essere confermata.
° 8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo a norma del d.m. 55/14 e successive modificazioni (scaglione di valore € 5.200,01 / 26.000,00, valori minimi). Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo -pari a quello del contributo
~ 4 ~ unificato dovuto per l'impugnazione proposta- a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore-Sezione lavoro e previdenza n. 950/2023, pubblicata il 31.5.23, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
I. rigetta l'appello;
II. condanna al pagamento delle spese del presente grado di Parte_1
giudizio, in favore dell'I.N.P.S., che liquida come segue:
a titolo di compensi, € 567,00 per la fase di studio, 461,00 per la fase introduttiva, 922,00 per la fase di trattazione, 956,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge;
III. condanna al pagamento delle spese del presente grado di Parte_1
giudizio, in favore del difensore antistatario dell' , Controparte_3
che liquida come segue:
a titolo di compensi, € 567,00 per la fase di studio, 461,00 per la fase introduttiva, 922,00 per la fase di trattazione, 956,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge;
IV. dichiara l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Salerno, 26.5.25
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Rocco Pavese dr. Maura Stassano
~ 5 ~ 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 sull'istanza di sospensiva la Corte si è pronunciata con decreto di inammissibilità del 9.10.23;
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