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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 19/11/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. R.G. 87/2025
Oggi 19 novembre 2025, innanzi al Giudice dott. LE DA, è chiamata la causa promossa da e (Opponenti) contro Parte_1 Parte_2
quale mandataria di Controparte_1 Parte_3
(Opposta).
Sono presenti:
Per gli opponenti, l'Avv. Teresa Parisi, anche in sostituzione dell'Avv. Antonia Fabiola
Chirico; Per la parte opposta, l'Avv. Francesco Agostino, in sostituzione degli Avv.ti
NE RG e GU RG.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi atti, da intendersi qui integralmente trascritte. Discutono oralmente la causa richiamandosi ai propri scritti difensivi ed insistono per l'accoglimento delle rispettive domande. Al termine della discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito, rientrato in aula, nessuno presente, il Giudice dà lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale.
RI 19/11/2025
il giudice LE DA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. LE DA, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n.
87/2025 R.G. promossa da:
(c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16/04/1959, e (c.f. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
18/11/1964, entrambi residenti in [...], elettivamente domiciliati in RI alla Via G. Matteotti, 167, presso lo studio dell'Avv. Antonia Fabiola Chirico (c.f. ) e in Bovalino (RC) alla CodiceFiscale_3
Via G. Calfapetra, 41, presso lo studio dell'Avv. Teresa Parisi (c.f. C.F._4
, che li rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente giusta
[...]
procura in atti;
- OPPONENTI -
contro
(C.F. e P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Corso Vittorio LE II
n. 284, in qualità di mandataria di (C.F. ), società Parte_3 P.IVA_2
veicolo costituita ai sensi della L. 130/1999, con sede legale in Conegliano (TV), Via
V. Alfieri n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti NE RG (c.f. e GU RG CodiceFiscale_5 (c.f. ), elettivamente domiciliata presso lo studio di CodiceFiscale_6
quest'ultimo in ...;
- OPPOSTA -
Oggetto: Opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c.
Conclusioni: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 19 novembre
2025 e scritti difensivi finali, da intendersi integralmente riportati;
Conclusioni articolate in atti da parte opponente: «Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere l'opposizione e, per l'effetto, dichiarare l'inesistenza del diritto di e per essa a Controparte_1 Parte_3
procedere ad esecuzione forzata nei confronti dei signori e Parte_1
in forza del contratto di mutuo fondiario del 13.02.02 per i motivi esposti Parte_2
in narrativa. Con vittoria di spese e competenze di lite.»
Conclusioni articolate in atti da parte opposta: «Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare: In via principale e nel merito, rigettare l'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. proposta dai sigg.
e , in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per Parte_1 Parte_2
l'effetto, confermare il diritto di a procedere ad esecuzione Parte_3
forzata nei confronti dei predetti debitori. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.»
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- Con ricorso ritualmente depositato, i sig.ri e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione, ai sensi dell'art. 615, co. 1, c.p.c., avverso l'atto di precetto notificato in data 16.12.2024 ad istanza di Controparte_1
quale mandataria di con il quale veniva loro intimato il
[...] Parte_3
pagamento della somma di € 193.153,49, in forza del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 13.02.2002 a rogito del Notaio Rep. n. 1259, Racc. Persona_1
n. 248). A fondamento dell'opposizione, gli opponenti eccepivano: 1) il difetto di titolarità del credito in capo a per mancata prova della sua inclusione Parte_3
nell'operazione di cessione in blocco da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.
(originaria mutuante), di cui all'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 113 del
26.09.2023; 2) l'inidoneità del contratto di mutuo a fungere da titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., non documentando un'obbligazione di restituzione attuale, certa e liquida, stante la contestuale costituzione in pegno irregolare della somma erogata in favore della stessa mutuante. Chiedevano, pertanto, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
- Si costituiva in giudizio la società opposta, contestando integralmente le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione. In particolare, sosteneva la piena prova della propria legittimazione attiva, derivante da una pluralità di elementi univoci (pubblicazione in G.U., dichiarazione di cessione della cedente, elenco dei crediti accessibile online, possesso del titolo), e la piena efficacia esecutiva del contratto di mutuo alla luce della recente giurisprudenza di legittimità.
Con ordinanza del 20 giugno 2025, il Giudice, ritenuto sussistente il *fumus boni iuris* in relazione al motivo concernente il difetto di prova della titolarità del credito, accoglieva l'istanza cautelare e sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo.
Avverso tale provvedimento, l'opposta proponeva reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. Il Tribunale in composizione collegiale, con ordinanza n. 4464/2025 del 10 ottobre 2025, accoglieva il reclamo e revocava la sospensiva, ritenendo che gli elementi prodotti dalla reclamante (in particolare la dichiarazione della cedente e la corrispondenza del codice NDG) fossero sufficienti a provare, in sede di delibazione sommaria, l'inclusione del credito nell'operazione di cartolarizzazione.
La causa, istruita documentalmente, veniva quindi rinviata per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna, previa assegnazione di termini per il deposito di note conclusive. All'odierna udienza, i procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi e il giudice, all'esito della discussione, pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
La controversia verte su due questioni principali: la titolarità del credito in capo alla società opposta e l'efficacia esecutiva del contratto di mutuo posto a fondamento del precetto.
1. Sul difetto di titolarità del credito.
Il primo motivo di opposizione, con cui si contesta la legittimazione attiva di
è fondato e assorbente. Parte_3
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cui all'art. 58 T.U.B., ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, fornendo così la prova documentale della propria legittimazione sostanziale. La pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, pur producendo gli effetti della notificazione di cui all'art. 1264 c.c., non costituisce di per sé prova dell'esistenza della cessione né, tantomeno, dell'inclusione di uno specifico credito nel "blocco" ceduto, specialmente a fronte di una specifica contestazione del debitore ceduto.
In tal caso, il cessionario è tenuto a fornire la prova della propria titolarità attraverso la produzione del contratto di cessione o di altri elementi documentali idonei e univoci. Come statuito dalla Suprema Corte, "chi subisce l'azione di adempimento di una obbligazione non è tenuto ad individuare il proprio creditore, piuttosto è chi agisce in giudizio che deve fornire la prova della titolarità del credito" (cfr. Cass., ord. n. 23834 del 25 agosto 2025).
Nel caso di specie, a fronte della puntuale e persistente contestazione degli opponenti sin dall'atto introduttivo, la società opposta ha fondato la prova della propria legittimazione su tre elementi principali: a) l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale;
b) una "dichiarazione di cessione" datata 10 Ottobre 2023 a firma "Special Credits Area" di BNL S.p.A.; c) l'asserita presenza del codice NDG 300224942, riferibile alla posizione degli opponenti, in un elenco di crediti ceduti accessibile tramite un link internet indicato nell'avviso in G.U..
Tali elementi, tuttavia, non appaiono sufficienti a superare le specifiche contestazioni sollevate dalla difesa degli opponenti.
L'avviso pubblicato in G.U. si limita a indicare criteri generici per l'individuazione dei crediti ceduti (es. crediti classificati come deteriorati), senza fornire elementi specifici che consentano di ricondurre con certezza il rapporto per cui è causa all'interno del perimetro della cessione.
La "dichiarazione di cessione", prodotta dall'opposta, è un documento di provenienza interna alla banca cedente, privo di data certa e di firma digitale, la cui paternità è genericamente attribuita a una divisione aziendale ("Special Credits
Area") e non a una persona fisica munita di specifici poteri di rappresentanza e certificazione. Tale documento, unilateralmente predisposto e contestato dagli opponenti, non può assurgere a piena prova della cessione, potendo al più costituire un mero indizio, che necessita di ulteriori e più solidi riscontri.
Il riscontro decisivo, secondo la prospettazione dell'opposta (accolta in sede di reclamo), sarebbe costituito dalla corrispondenza tra il codice NDG 300224942, indicato nella suddetta dichiarazione, e l'elenco dei crediti ceduti pubblicato sul sito internet www.securitisation-services.com/it/cessioni/. Tuttavia, gli opponenti, nelle loro note conclusive, hanno specificamente contestato tale circostanza di fatto, asserendo che, a seguito di verifica, il suddetto codice NDG non risulta affatto presente in detto elenco e riportando a sostegno un estratto del contenuto del sito.
A fronte di tale precisa e documentata contestazione, gravava sulla parte opposta, onerata della prova della propria legittimazione, l'onere di dimostrare in modo inequivocabile il contrario, ad esempio producendo una stampa completa e certificata conforme dell'elenco dei crediti pubblicato sul sito alla data rilevante.
Tale prova non è stata fornita. La mera allegazione, contenuta negli scritti difensivi, non è sufficiente a superare la contestazione fattuale sollevata, né può supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio. In definitiva, in assenza della produzione del contratto di cessione e a fronte di un quadro indiziario contraddittorio e non univoco, la società opposta non ha fornito la piena prova, richiesta a fronte delle specifiche contestazioni, di essere l'effettiva titolare del credito azionato con l'atto di precetto. Ne consegue il difetto di legittimazione attiva sostanziale, che comporta l'accoglimento dell'opposizione e la declaratoria di inefficacia del precetto opposto.
2. Sull'idoneità del mutuo a fungere da titolo esecutivo.
Il secondo motivo di opposizione, relativo alla presunta inidoneità del contratto di mutuo a valere quale titolo esecutivo, deve invece essere rigettato, sebbene l'accoglimento del primo motivo renda tale valutazione ultronea ai fini della decisione.
Gli opponenti sostengono che la clausola di cui all'art. 2 del contratto, che prevede l'immediato riversamento della somma mutuata in un deposito a titolo di pegno irregolare, escluderebbe la *traditio rei* e, con essa, l'esistenza di un'obbligazione di restituzione attuale e incondizionata, necessaria ai sensi dell'art. 474 c.p.c..
Tale questione è stata recentemente e definitivamente risolta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno enunciato il seguente principio di diritto:
"Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto" (Cass., Sez.
U, sent. n. 5968/2025).
Alla luce di tale autorevole e vincolante arresto, la doglianza degli opponenti risulta infondata. Il contratto di mutuo in esame, documentando l'erogazione (ancorché meramente contabile) della somma e l'assunzione dell'obbligo incondizionato di restituzione da parte dei mutuatari, possiede i requisiti di cui all'art. 474 c.p.c. e costituisce, in astratto, valido titolo per l'esecuzione forzata.
Tuttavia, come detto, l'accoglimento del primo motivo di opposizione per difetto di prova della titolarità del credito in capo all'intimante è sufficiente a determinare l'accoglimento integrale della domanda attorea.
3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della società opposta.
La liquidazione viene effettuata come in dispositivo, applicando i valori minimi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra € 52.001,00 e €
260.000,00, in considerazione della natura prevalentemente documentale della controversia e della decisione basata su una questione di diritto (onere della prova) che non ha richiesto attività istruttorie particolarmente complesse. Si liquidano pertanto:
• Fase di studio della controversia: € 1.809,00
• Fase introduttiva del giudizio: € 1.147,50
• Fase istruttoria e di trattazione: € 3.375,00
• Fase decisionale: € 3.037,50
Per un totale di € 9.369,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di RI, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 87/2025 R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. ACCOGLIE l'opposizione proposta da e e, Parte_1 Parte_2
per l'effetto, DICHIARA l'inesistenza del diritto di Controparte_1
quale mandataria di a procedere ad esecuzione forzata
[...] Parte_3
in forza dell'atto di precetto notificato in data 16.12.2024, che dichiara integralmente inefficace;
2. NA in qualità di mandataria di Controparte_1
alla rifusione delle spese di lite in favore degli opponenti, che Parte_3
liquida in € 9.369,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
RI, 19 novembre 2025
Il giudice
LE DA