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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/04/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
08/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1498/2024 RG avente ad oggetto: “ opposizione intimazione di pagamento – opposizione all'esecuzione ”
TRA
- rappresentato e difeso dall'Avvocato SABATINO Parte_1
Claudio ed elettivamente domiciliato come in ricorso,
- ricorrente
E in persona del legale Controparte_1 rappresentate pro tempore – rappresentata e difesa dall'Avvocato FLORIO
ROBERTA ed elettivamente domiciliata in VIA VITALI 1 20122 MILANO,
ED ALTRESI' in persona del legale rappresentante pro tempore – rappresentato e difeso CP_2 dall'Avv. APRILE SERGIO ed elettivamente domiciliato come in memoria di costituzione,
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29/07/2024 il ricorrente, come sopra in epigrafe indicato, ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento chiedendo « 2) Nel merito a) annullare e/o dichiarare inefficace l'atto
1 impugnato ed i relativi atti presupposti, unitamente agli ulteriori atti consequenziali (procedure esecutive) in quanto palesemente illegittime per i motivi esposti, accertando e dichiarando l'infondatezza della pretesa tributaria addotta, comprensiva di sanzioni ed interessi;
b) in ogni caso, accertare e dichiarare che i crediti di cui agli avvisi di addebito di seguito riportati sono estinti per prescrizione -avviso di addebito n.41920150002398858000 in materia contributi I.V.S., notificato in data 12.11.2015, importo € 4.149,32 - avviso di addebito n.41920150002997088000 in materia contributi I.V.S., notificato in data 28.01.2016, importo € 8.656,25; -avviso di addebito n.41920160001004952000 in materia contributi I.V.S., notificato in data
19.05.2016, importo € 2.779,21; -avviso di addebito n.41920160002842413000 in materia contributi I.V.S., notificato in data
30.11.2016, importo € 2.753,30 - avviso di addebito n.41920160003924748000 in materia contributi I.V.S., notificato in data
08.01.2017, importo € 8.548,60 -avviso di addebito n.41920170002143586600 in materia contributi I.V.S., notificato in data
11.10.2017, importo € 5.530,95 -avviso di addebito n.41920170002360715000, in materia contributi I.V.S., notificato in data
08.11.2017, importo € 14.606,28; -avviso di addebito n.41920180000534860000, in materia contributi I.V.S., notificato in data
20.06.2018, importo € 7.899,07; -avviso di addebito n.41920180000581764000, in materia contributi I.V.S., notificato in data
20.06.2018, importo € 4.165,73; -avviso di addebito n.41920180004097366000, in materia contributi I.V.S., notificato in data
17.01.2019, importo € 2.788,56; -avviso di addebito n.41920190000063270000, in materia contributi I.V.S., notificato in data
18.01.2019, importo € 11.296,70. Con vittoria di spese e competenze di patrocinio, da distrarsi»
Nel costituirsi ha dedotto Controparte_1 ed eccepito « In via Preliminare: Non concedere la provvisoria sospensione ex adverso richiesta per i molteplici motivi di cui in narrativa;
Accertare e dichiarare l'incompetenza per materia del Tribunale Ordinario adito in
2 funzione di Giudice del Lavoro in favore del Tribunale in funzione di Giudice dell'Esecuzione con riferimento all'opposizione avversaria alle procedure esecutive pignoramenti;
Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione avversaria per mancata integrazione del contraddittorio con i terzi pignorati. Accertare e dichiarare, occorrendo la carenza di Giurisdizione del Giudice adito in favore della Corte di Giustizia Tributaria ex art 2-19 dlgs/546/92 con riferimento alle domande avversarie che concernono l'intimazione di pagamento relativa alle pretese di carattere tributario;
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della
Riscossione in relazione alle domande avversarie relative all'attività propria dell'Ente Impositore, al merito e alle vicende delle pretese;
Accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande ed eccezioni avversarie per tardività
e per i motivi di cui in narrativa;
Accertare e dichiarare l'inammissibilità per tardività dell'opposizione avversaria integrante opposizione agli atti esecutivi ex art 617 cpc;
Nel merito: Rigettare le domande avversarie a in quanto infondate in fatto e in diritto per i molteplici motivi di cui in narrativa;
Con vittoria di spese e competenze professionali in favore del sottoscrivente difensore che si dichiara distrattario»
Si è costituita altresì l concludendo « - preliminarmente CP_2 autorizzare l a chiamare in causa Agenzia delle Entrate - riscossioni, CP_2 rinviando la causa a successiva udienza e ordinando la notifica dell'atto di chiamata in causa al terzo;
- rigettare l'opposizione in relazione ai crediti di competenza dell' poiché infondata;
- tenere in ogni caso indenne CP_2 CP_2 anche nella denegata ipotesi di accoglimento in toto o in parte, dell'opposizione, in relazione a spese legali afferenti alle attività di competenza esclusiva di AdER;
- Spese rifuse».
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti.
*** *** ***
1. Il ricorrente ha proposto opposizione all'avviso intimazione di pagamento n.119 2024 90047809 notificato in data 30/04/2024 per l'importo di € 411.030,16= relativo tra l'altro agli avvisi di addebito meglio indicati in
3 ricorso e sopra richiamati, eccependo l'intervenuta prescrizione e chiedendone l'annullamento unitamente ad di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale, con particolare riferimento alla procedura esecutiva promossa da ADER, ex art. 543 cpc, notificata in data 30/05/2024 e iscritta a ruolo in data 12/06/2024 (doc.3), sia di quella promossa ex art.72 bis, notificata in data 25/06/2024 (doc.4).
2. Come si può vedere da un semplice confronto con gli atti di pignoramento gli avvisi di addebito qui censurati sono posti a fondamento anche dei predetti.
3. A norma dell'art.. 50, co. 2, dpr 602/1973 «se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26 di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”.
4. L'opposizione fondata sull'omessa notifica della/delle cartelle esattoriali (quindi deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo) con conseguente richiesta di declaratoria della prescrizione del credito ovvero sulla prescrizione formatasi successivamente deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. in quanto si contesta il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata.
5. A norma dell'art. 615 c.p.c. «Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo. Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata» ( co. 2) tuttavia «Quando è iniziata l'esecuzione,
l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. (...)»
4 6. Pertanto una volta notificato il pignoramento l'opposizione all'esecuzione deve essere proposta innanzi al Giudice dell'esecuzione il quale procede ai sensi dell'art. 616 c.p.c.
7. La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt.
615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena ( in questo senso Cass. Sez. 3 - , Sentenza n.
25170 del 11/10/2018; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28848 del 12/11/2018).
8. Deve pertanto dichiararsi il presente ricorso improponibile, in quanto proposto al Giudice del lavoro ex art. 618 c.p.c. e non al Giudice dell'esecuzione dinnanzi al quale peraltro è già stata incardinata l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c.
9. Sussistono tuttavia gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite, per intero, quali la novità della questione trattata in riferimento allo specifico oggetto di causa (vd. art. 92, comma 2, come modificato dall'art. 13, comma 1, d.l. 132/2014 conv. l. 162/2014 applicabile ratione temporis la causa essendo stata introdotta dopo il
10/12/2014; Corte Cost n. 77/2018).
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara il ricorso improcedibile.
2) Compensa tra le parti le spese di lite;
Venezia, all'udienza del 08/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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