Art. 1.
Le assicurazioni e le riassicurazioni che l'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere a norma degli articoli 1 , 2 , 8 e 12 della legge 28 febbraio 1967, n. 131 , oltre ai casi di rischio gia' previsti, possono essere estese al rischio di cambio.
Dalla garanzia del rischio di cambio sono esclusi i crediti a breve termine. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO(1) La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, commi 1 e 2) che "A tutti gli effetti l'attivita' della gestione assicurativa disciplinata dalla legge 28 febbraio 1967, n. 131 , cessera' trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5.
Sono abrogate, a partire dalla predetta data, le leggi 28 febbraio 1967, n. 131 e 12 aprile 1973, n. 221 , e tutte le disposizioni contrastanti o comunque incompatibili con la presente legge."
Le assicurazioni e le riassicurazioni che l'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere a norma degli articoli 1 , 2 , 8 e 12 della legge 28 febbraio 1967, n. 131 , oltre ai casi di rischio gia' previsti, possono essere estese al rischio di cambio.
Dalla garanzia del rischio di cambio sono esclusi i crediti a breve termine. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO(1) La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, commi 1 e 2) che "A tutti gli effetti l'attivita' della gestione assicurativa disciplinata dalla legge 28 febbraio 1967, n. 131 , cessera' trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5.
Sono abrogate, a partire dalla predetta data, le leggi 28 febbraio 1967, n. 131 e 12 aprile 1973, n. 221 , e tutte le disposizioni contrastanti o comunque incompatibili con la presente legge."