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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/03/2025, n. 2362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2362 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 37666/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente dott. Susanna Terni Giudice dott. Fulvia De Luca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 28/10/2024, rimessa al Collegio per la decisione alla udienza del 19/3/2025 , discussa nella Camera di Consiglio del 19/03/2025 promossa
DA
(c.f. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
01/02/1939, rappresentato e difeso dall' avv. VECCHIO VIRGINIA PAOLA con studio in VIA L.
MANCINI, 1 20129 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(c.f. , nato a [...] il [...] , Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
26.11.2024
pagina 1 di 4 OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
che, l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Milano, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti voglia:
− dichiarare la separazione personale dei signori , c.f. Parte_1
e c.f. C.F._3 Controparte_1 C.F._2
− autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto,
− assegnare la casa coniugale di via Fratelli Bronzetti n.15 Milano alla ricorrente
[...]
Parte_1
− dichiarare che entrambi i coniugi sono economicamente autonomi, hanno già risolto tra loro ogni rapporto economico-patrimoniale e non hanno più nulla vicendevolmente a pretendere per nessuna ragione o titolo.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio in MILANO il 01/09/1962,iscritto nei registri dello stato civile del Comune di MILANO nell'anno 1962 al n 1672, parte 2 serie A, dal matrimonio sono nati due figli il 12 luglio 1964 e il 5 maggio 1970, Per_1 Per_2 entrambi indipendenti ed economicamente autonomi, con ricorso depositato il 28.10.2024 ha chiesto la separazione , Parte_1
con assegnazione della casa coniugale sita a Milano via Bronzetti a sé, dando atto che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti, il resistente è rimasto contumace, all'udienza del 18.3.2025 avanti il GD è comparsa la sola ricorrente insistendo nelle domande spiegate;
pagina 2 di 4 il GD ha autorizzato i coniugi a vivere separati , ponendo la causa in decisione e riservandosi di riferire al Collegio davanti al quale la causa è stata discussa e decisa nella Camera di Consiglio del
19.3.2025 ,
Considerato in diritto
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, a causa della contumacia del resistente, e la natura delle domande svolte sono elementi idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La domanda di assegnazione della casa coniugale
La domanda di assegnazione della casa coniugale non è fondata , atteso che come dedotto dalla ricorrente ,i figli sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Com'è noto “Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, come desumibile dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 - analogamente a quanto previsto, in materia di separazione, dagli artt. 155 e, poi, 155 quater c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, ed ora 337 sexies c.c., introdotto dall'art. 55 del d.lgs. n. 154 del 2013 -, è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale “ratio” protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione”.(Cass.Ord.3015/18).
La domanda deve essere respinta.
Questioni economiche
Il Collegio dato atto che non vi sono richieste economiche della ricorrente, nulla dispone in relazione alla richiesta di accertamento “ che le parti sono economicamente autosufficienti, avendo già risolto tra loro ogni rapporto economico patrimoniale, e non vantando ciascuno nei confronti dell'altro alcuna ragione creditoria”, attesa anche la contumacia del resistente.
Le spese di lite
pagina 3 di 4 Vista la natura necessaria del giudizio e la soccombenza della ricorrente sulla domanda di assegnazione della casa le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, ///nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale , ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi
[...]
e che hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
civile in MILANO il 01/09/1962 , iscritto nei registri dello stato civile del Comune di
MILANO nell'anno 1962
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del
Comune di MILANO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3. Respinge la domanda di assegnazione della casa coniugale;
4. Dichiara irripetibili le spese di lite ,
5. Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Milano 19/03/2025
Il Giudice relatore
Dott. Susanna Terni
Il Presidente
Dott. Laura Maria Cosmai
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente dott. Susanna Terni Giudice dott. Fulvia De Luca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 28/10/2024, rimessa al Collegio per la decisione alla udienza del 19/3/2025 , discussa nella Camera di Consiglio del 19/03/2025 promossa
DA
(c.f. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
01/02/1939, rappresentato e difeso dall' avv. VECCHIO VIRGINIA PAOLA con studio in VIA L.
MANCINI, 1 20129 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(c.f. , nato a [...] il [...] , Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
26.11.2024
pagina 1 di 4 OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
che, l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Milano, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti voglia:
− dichiarare la separazione personale dei signori , c.f. Parte_1
e c.f. C.F._3 Controparte_1 C.F._2
− autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto,
− assegnare la casa coniugale di via Fratelli Bronzetti n.15 Milano alla ricorrente
[...]
Parte_1
− dichiarare che entrambi i coniugi sono economicamente autonomi, hanno già risolto tra loro ogni rapporto economico-patrimoniale e non hanno più nulla vicendevolmente a pretendere per nessuna ragione o titolo.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio in MILANO il 01/09/1962,iscritto nei registri dello stato civile del Comune di MILANO nell'anno 1962 al n 1672, parte 2 serie A, dal matrimonio sono nati due figli il 12 luglio 1964 e il 5 maggio 1970, Per_1 Per_2 entrambi indipendenti ed economicamente autonomi, con ricorso depositato il 28.10.2024 ha chiesto la separazione , Parte_1
con assegnazione della casa coniugale sita a Milano via Bronzetti a sé, dando atto che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti, il resistente è rimasto contumace, all'udienza del 18.3.2025 avanti il GD è comparsa la sola ricorrente insistendo nelle domande spiegate;
pagina 2 di 4 il GD ha autorizzato i coniugi a vivere separati , ponendo la causa in decisione e riservandosi di riferire al Collegio davanti al quale la causa è stata discussa e decisa nella Camera di Consiglio del
19.3.2025 ,
Considerato in diritto
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, a causa della contumacia del resistente, e la natura delle domande svolte sono elementi idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La domanda di assegnazione della casa coniugale
La domanda di assegnazione della casa coniugale non è fondata , atteso che come dedotto dalla ricorrente ,i figli sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Com'è noto “Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, come desumibile dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 - analogamente a quanto previsto, in materia di separazione, dagli artt. 155 e, poi, 155 quater c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, ed ora 337 sexies c.c., introdotto dall'art. 55 del d.lgs. n. 154 del 2013 -, è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale “ratio” protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione”.(Cass.Ord.3015/18).
La domanda deve essere respinta.
Questioni economiche
Il Collegio dato atto che non vi sono richieste economiche della ricorrente, nulla dispone in relazione alla richiesta di accertamento “ che le parti sono economicamente autosufficienti, avendo già risolto tra loro ogni rapporto economico patrimoniale, e non vantando ciascuno nei confronti dell'altro alcuna ragione creditoria”, attesa anche la contumacia del resistente.
Le spese di lite
pagina 3 di 4 Vista la natura necessaria del giudizio e la soccombenza della ricorrente sulla domanda di assegnazione della casa le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, ///nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale , ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi
[...]
e che hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
civile in MILANO il 01/09/1962 , iscritto nei registri dello stato civile del Comune di
MILANO nell'anno 1962
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del
Comune di MILANO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3. Respinge la domanda di assegnazione della casa coniugale;
4. Dichiara irripetibili le spese di lite ,
5. Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Milano 19/03/2025
Il Giudice relatore
Dott. Susanna Terni
Il Presidente
Dott. Laura Maria Cosmai
pagina 4 di 4