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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 12/01/2026, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 162/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
RU FR, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1982/2024 depositato il 08/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202303821932982082342111 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da motivazione
Resistente/Appellato: come da motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente1 ha proposto il ricorso in epigrafe avverso il preavviso di fermo amministrativo di veicoli notificatole da Municipia spa in data 28.12.2023, quale atto consequenziale al mancato pagamento dell'IMU anno 2015 richiesta con precedente avviso di accertamento.
La ricorrente assume di non aver mai ricevuto alcuna notifica del prodromico avviso di accertamento, e deduce di conseguenza che:
1. il preavviso di fermo, quale atto avente natura cautelare, sarebbe stato illegittimamente adottato in mancanza del necessario atto di accertamento presupposto;
2. in ogni caso, al momento della notifica del preavviso di fermo era già decorso il termine quinquennale di prescrizione dei tributi locali (tra cui, l'IMU).
In conclusione, la ricorrente ha chiesto l'annullamento del preavviso impugnato, con concessione nelle more della misura cautelare sospensiva.
Con ordinanza n. 2419/2024 è stata respinta la domanda cautelare per insussistenza dei relativi presupposti.
Si è costituita in giudizio la Municipia spa che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle censure sollevate in ricorso che riguardano l'attività dell'ente impositore (Comune di Catania)
e nel merito ha dedotto l'infondatezza del ricorso.
All'udienza del 5 dicembre 2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Invero, la resistente Municipia spa ha prodotto in giudizio un avviso di accertamento relativo ad IMU 2015 indirizzato all'odierna ricorrente, ma non ha fornito alcuna prova circa l'avvenuta notifica di tale atto al suo destinatario.
Da ciò consegue che, come evidenziato nel primo motivo di ricorso, il preavviso di fermo – atto a natura cautelare finalizzato a sollecitare l'adempimento dell'obbligazione tributaria – è stato emesso in difetto di qualunque presupposto provvedimento che evidenziasse l'esistenza di un debito IMU a carico della ricorrente.
Pertanto, assorbita l'ulteriore censura, il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania – Sezione XIV^ – in composizione monocratica, accoglie il ricorso in epigrafe. Condanna la resistente Municipia spa al pagamento delle spese in favore del ricorrente, liquidate in euro
500,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
RU FR, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1982/2024 depositato il 08/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202303821932982082342111 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da motivazione
Resistente/Appellato: come da motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente1 ha proposto il ricorso in epigrafe avverso il preavviso di fermo amministrativo di veicoli notificatole da Municipia spa in data 28.12.2023, quale atto consequenziale al mancato pagamento dell'IMU anno 2015 richiesta con precedente avviso di accertamento.
La ricorrente assume di non aver mai ricevuto alcuna notifica del prodromico avviso di accertamento, e deduce di conseguenza che:
1. il preavviso di fermo, quale atto avente natura cautelare, sarebbe stato illegittimamente adottato in mancanza del necessario atto di accertamento presupposto;
2. in ogni caso, al momento della notifica del preavviso di fermo era già decorso il termine quinquennale di prescrizione dei tributi locali (tra cui, l'IMU).
In conclusione, la ricorrente ha chiesto l'annullamento del preavviso impugnato, con concessione nelle more della misura cautelare sospensiva.
Con ordinanza n. 2419/2024 è stata respinta la domanda cautelare per insussistenza dei relativi presupposti.
Si è costituita in giudizio la Municipia spa che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle censure sollevate in ricorso che riguardano l'attività dell'ente impositore (Comune di Catania)
e nel merito ha dedotto l'infondatezza del ricorso.
All'udienza del 5 dicembre 2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Invero, la resistente Municipia spa ha prodotto in giudizio un avviso di accertamento relativo ad IMU 2015 indirizzato all'odierna ricorrente, ma non ha fornito alcuna prova circa l'avvenuta notifica di tale atto al suo destinatario.
Da ciò consegue che, come evidenziato nel primo motivo di ricorso, il preavviso di fermo – atto a natura cautelare finalizzato a sollecitare l'adempimento dell'obbligazione tributaria – è stato emesso in difetto di qualunque presupposto provvedimento che evidenziasse l'esistenza di un debito IMU a carico della ricorrente.
Pertanto, assorbita l'ulteriore censura, il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania – Sezione XIV^ – in composizione monocratica, accoglie il ricorso in epigrafe. Condanna la resistente Municipia spa al pagamento delle spese in favore del ricorrente, liquidate in euro
500,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025.