CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXII, sentenza 02/02/2026, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 400/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
TORIELLO MICHELE, Presidente e Relatore
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice
CARRA ANTONIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2065/2021 depositato il 11/09/2021
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 57/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE e pubblicata il
14/01/2021
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920190028462589 IRES-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Nessuno compare per il contribuente ritualmente notiziato. L'AdER non è costituita. La sezione si riserva di provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate notificava al legale rappresentante di Ricorrente_1 avviso di accertamento relativo ad Irpef, Ires ed Irap per l'anno di imposta 2013.
Il contribuente presentava istanza di accertamento con adesione, che si concludeva positivamente il 9 maggio 2018 con la predisposizione di un piano di rateizzazione.
A seguito della decadenza dal beneficio della rateizzazione l'Agenzia delle entrate Riscossione notificava al legale rappresentante di Ricorrente_1 srl la cartella di pagamento n. 05920190028462589, dell'importo di
€ 49.086,77.
Il contribuente presentava tempestivo ricorso, deducendo, per quanto in questa sede ancora rileva, la prescrizione del diritto alla riscossione e la nullità della cartella per omessa indicazione dei criteri di determinazione degli interessi.
Costituitosi in giudizio l'agente della riscossione, la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, con sentenza n. 57, depositata il 14 gennaio 2021, rigettava il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Il contribuente ha presentato appello, deducendo l'erroneità della decisione impugnata sia quanto alla prescrizione del diritto alla riscossione («in quanto, per come affermato dalla recente ordinanza numero
20055\2020 della Corte di Cassazione, le sanzioni e gli interessi rappresentano un cespite autonomo rispetto ai tributi e quindi, in forza delle normative ad esse applicabili, almeno dette somme soggiacciono al termine prescrizionale di cinque anni che, nella specie, è sicuramente decorso»), sia quanto alla nullità della cartella per omessa indicazione dei criteri di determinazione degli interessi («Da un lato, non è acconcio ritenere, come invece sostiene la sentenza, che la rateizzazione, pur costituendo riconoscimento del debito, impedisca la contestazione successiva;
nel senso, che se esso debito è riconosciuto alla luce della richiesta rateizzazione, non per questo essa impedisce la successiva contestazione dei criteri di determinazione degli addendi. Dall'altro, le affermazioni con le quali la sentenza è pervenuta al rigetto del ricorso, cozzano con i principi fissati in materia dalla Suprema Corte, favorevoli alla tesi della contribuente, in particolare quelli indicati con la sentenza numero. Infatti essa esclude proprio che il mero richiamo ai principi indicatori della determinazione degli interessi contenuti nell'art. 25 dpr 602\73 siano sufficienti ad assolvere all'onere dell'agente della riscossione di rendere immediatamente percepibile la legittimità di detto calcolo al contribuente senza necessità di astrusi calcoli»).
L'agente della riscossione non si è costituito.
All'odierna udienza nessuno è comparso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che è pervenuta richiesta di rinvio da parte del contribuente per valutare adesione alla cd. rottamazione quinquies: si rileva in proposito che la possibilità di aderirvi è prevista per i soli carichi affidati dall'Agenzia delle Entrate ad Agenzia delle entrate-Riscossione che derivino dall'omesso versamento di imposte a seguito dei controlli automatici e formali effettuati dall'Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni annuali;
la richiesta va, dunque, rigettata, poiché il presente procedimento riguarda una cartella esattoriale con la quale è stato richiesto il pagamento di somme per la decadenza dalla rateizzazione di tributi recuperati a tassazione a seguito di accertamento con adesione. L'appello è infondato, e deve pertanto essere rigettato.
Il primo motivo non si confronta affatto con le ineccepibili argomentazioni dei primi giudici, che hanno correttamente rilevato, per un verso, che il credito erariale per la riscossione delle imposte in questione, a seguito di accertamento divenuto definitivo, si prescrive in dieci anni (termine senz'altro non decorso nel caso di specie), e, per altro verso, che l'atto di accertamento con adesione, la rateizzazione del debito e il conseguente pagamento anche di una sola rata costituiscono riconoscimento di debito, con conseguente interruzione del termine di prescrizione;
a diverse conclusioni non può, peraltro, giungersi con riferimento alle sanzioni ed agli interessi, come invocato dall'appellante, poiché «In tema di obbligazioni tributarie, la riscossione delle sanzioni irrogate contestualmente al tributo e degli accessori soggiace allo stesso termine di prescrizione previsto per il credito principale, in quanto oggetto di una prestazione strutturalmente unica.
(Fattispecie in tema di cartelle esattoriali relative a IRPEF, sanzioni e interessi da ritardato pagamento, soggette a prescrizione ordinaria decennale)» (Cass. civ., Sez. 3, n. 32374 dell'11 dicembre 2025).
Quanto al secondo motivo, non si ravvisano né sono stati evidenziati dall'appellante valide ragioni per discostarsi dal pacifico orientamento di legittimità secondo il quale, con riferimento alle sanzioni, «l'obbligo di motivazione dell'atto di contestazione della sanzione collegata al tributo .. opera soltanto quando essa sia irrogata con atto separato e non contestualmente e unitamente all'atto di accertamento o di rettifica, in quanto, in quest'ultimo caso, viene assolto per relationem se la pretesa fiscale è definita nei suoi elementi essenziali» (Cass. civ., Sez. 5, n. 11610 del 4 maggio 2021), mentre, con riferimento agli interessi, «l'obbligo di motivazione relativo alla pretesa per interessi è assolto attraverso l'indicazione dell'importo monetario richiesto, della relativa base normativa - che può anche essere desunta implicitamente dalla specifica individuazione della tipologia e della natura degli accessori reclamati ovvero dal tipo di tributo cui accedono
- e della decorrenza dalla quale sono dovuti, senza necessità di indicare i singoli saggi periodicamente applicati o le modalità di calcolo» (Cass. civ., Sez. 5, n. 28742 del 16 ottobre 2023, Rv. 669249-01); né, peraltro, l'appellante evidenzia in quale diversa misura l'agente della riscossione avrebbe dovuto irrogare gli interessi e/o le sanzioni.
P.Q.M.
la Corte rigetta l'appello del contribuente e conferma l'impugnata sentenza. Nulla sulle spese.
Così deciso in Lecce, il 28 gennaio 2026.
IL PRESIDENTE RELATORE
dott. Michele Toriello
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
TORIELLO MICHELE, Presidente e Relatore
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice
CARRA ANTONIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2065/2021 depositato il 11/09/2021
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 57/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE e pubblicata il
14/01/2021
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920190028462589 IRES-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Nessuno compare per il contribuente ritualmente notiziato. L'AdER non è costituita. La sezione si riserva di provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate notificava al legale rappresentante di Ricorrente_1 avviso di accertamento relativo ad Irpef, Ires ed Irap per l'anno di imposta 2013.
Il contribuente presentava istanza di accertamento con adesione, che si concludeva positivamente il 9 maggio 2018 con la predisposizione di un piano di rateizzazione.
A seguito della decadenza dal beneficio della rateizzazione l'Agenzia delle entrate Riscossione notificava al legale rappresentante di Ricorrente_1 srl la cartella di pagamento n. 05920190028462589, dell'importo di
€ 49.086,77.
Il contribuente presentava tempestivo ricorso, deducendo, per quanto in questa sede ancora rileva, la prescrizione del diritto alla riscossione e la nullità della cartella per omessa indicazione dei criteri di determinazione degli interessi.
Costituitosi in giudizio l'agente della riscossione, la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, con sentenza n. 57, depositata il 14 gennaio 2021, rigettava il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Il contribuente ha presentato appello, deducendo l'erroneità della decisione impugnata sia quanto alla prescrizione del diritto alla riscossione («in quanto, per come affermato dalla recente ordinanza numero
20055\2020 della Corte di Cassazione, le sanzioni e gli interessi rappresentano un cespite autonomo rispetto ai tributi e quindi, in forza delle normative ad esse applicabili, almeno dette somme soggiacciono al termine prescrizionale di cinque anni che, nella specie, è sicuramente decorso»), sia quanto alla nullità della cartella per omessa indicazione dei criteri di determinazione degli interessi («Da un lato, non è acconcio ritenere, come invece sostiene la sentenza, che la rateizzazione, pur costituendo riconoscimento del debito, impedisca la contestazione successiva;
nel senso, che se esso debito è riconosciuto alla luce della richiesta rateizzazione, non per questo essa impedisce la successiva contestazione dei criteri di determinazione degli addendi. Dall'altro, le affermazioni con le quali la sentenza è pervenuta al rigetto del ricorso, cozzano con i principi fissati in materia dalla Suprema Corte, favorevoli alla tesi della contribuente, in particolare quelli indicati con la sentenza numero. Infatti essa esclude proprio che il mero richiamo ai principi indicatori della determinazione degli interessi contenuti nell'art. 25 dpr 602\73 siano sufficienti ad assolvere all'onere dell'agente della riscossione di rendere immediatamente percepibile la legittimità di detto calcolo al contribuente senza necessità di astrusi calcoli»).
L'agente della riscossione non si è costituito.
All'odierna udienza nessuno è comparso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che è pervenuta richiesta di rinvio da parte del contribuente per valutare adesione alla cd. rottamazione quinquies: si rileva in proposito che la possibilità di aderirvi è prevista per i soli carichi affidati dall'Agenzia delle Entrate ad Agenzia delle entrate-Riscossione che derivino dall'omesso versamento di imposte a seguito dei controlli automatici e formali effettuati dall'Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni annuali;
la richiesta va, dunque, rigettata, poiché il presente procedimento riguarda una cartella esattoriale con la quale è stato richiesto il pagamento di somme per la decadenza dalla rateizzazione di tributi recuperati a tassazione a seguito di accertamento con adesione. L'appello è infondato, e deve pertanto essere rigettato.
Il primo motivo non si confronta affatto con le ineccepibili argomentazioni dei primi giudici, che hanno correttamente rilevato, per un verso, che il credito erariale per la riscossione delle imposte in questione, a seguito di accertamento divenuto definitivo, si prescrive in dieci anni (termine senz'altro non decorso nel caso di specie), e, per altro verso, che l'atto di accertamento con adesione, la rateizzazione del debito e il conseguente pagamento anche di una sola rata costituiscono riconoscimento di debito, con conseguente interruzione del termine di prescrizione;
a diverse conclusioni non può, peraltro, giungersi con riferimento alle sanzioni ed agli interessi, come invocato dall'appellante, poiché «In tema di obbligazioni tributarie, la riscossione delle sanzioni irrogate contestualmente al tributo e degli accessori soggiace allo stesso termine di prescrizione previsto per il credito principale, in quanto oggetto di una prestazione strutturalmente unica.
(Fattispecie in tema di cartelle esattoriali relative a IRPEF, sanzioni e interessi da ritardato pagamento, soggette a prescrizione ordinaria decennale)» (Cass. civ., Sez. 3, n. 32374 dell'11 dicembre 2025).
Quanto al secondo motivo, non si ravvisano né sono stati evidenziati dall'appellante valide ragioni per discostarsi dal pacifico orientamento di legittimità secondo il quale, con riferimento alle sanzioni, «l'obbligo di motivazione dell'atto di contestazione della sanzione collegata al tributo .. opera soltanto quando essa sia irrogata con atto separato e non contestualmente e unitamente all'atto di accertamento o di rettifica, in quanto, in quest'ultimo caso, viene assolto per relationem se la pretesa fiscale è definita nei suoi elementi essenziali» (Cass. civ., Sez. 5, n. 11610 del 4 maggio 2021), mentre, con riferimento agli interessi, «l'obbligo di motivazione relativo alla pretesa per interessi è assolto attraverso l'indicazione dell'importo monetario richiesto, della relativa base normativa - che può anche essere desunta implicitamente dalla specifica individuazione della tipologia e della natura degli accessori reclamati ovvero dal tipo di tributo cui accedono
- e della decorrenza dalla quale sono dovuti, senza necessità di indicare i singoli saggi periodicamente applicati o le modalità di calcolo» (Cass. civ., Sez. 5, n. 28742 del 16 ottobre 2023, Rv. 669249-01); né, peraltro, l'appellante evidenzia in quale diversa misura l'agente della riscossione avrebbe dovuto irrogare gli interessi e/o le sanzioni.
P.Q.M.
la Corte rigetta l'appello del contribuente e conferma l'impugnata sentenza. Nulla sulle spese.
Così deciso in Lecce, il 28 gennaio 2026.
IL PRESIDENTE RELATORE
dott. Michele Toriello