Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXII, sentenza 02/02/2026, n. 400
CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Prescrizione del diritto alla riscossione

    La Corte ha ritenuto che il credito erariale per la riscossione delle imposte, a seguito di accertamento divenuto definitivo, si prescrive in dieci anni, termine non decorso. Ha inoltre affermato che l'atto di accertamento con adesione, la rateizzazione del debito e il pagamento di una rata interrompono la prescrizione. Per sanzioni e interessi, la riscossione soggiace allo stesso termine di prescrizione del credito principale, ovvero decennale.

  • Rigettato
    Nullità della cartella per omessa indicazione dei criteri di determinazione degli interessi

    La Corte ha confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'obbligo di motivazione dell'atto di contestazione della sanzione collegata al tributo è assolto per relationem se la pretesa fiscale è definita nei suoi elementi essenziali. Per gli interessi, l'obbligo di motivazione è assolto con l'indicazione dell'importo richiesto, della base normativa (anche implicita) e della decorrenza, senza necessità di indicare i saggi applicati o le modalità di calcolo.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXII, sentenza 02/02/2026, n. 400
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 400
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo