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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 12/06/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1006/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALMENTE DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 1006/2025 R.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Pecorini Parte_1 C.F._1
Adriana
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio (cessazione degli effetti civili del matrimonio)
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.06.2025 la causa veniva rimessa in decisione al Collegio per la pronuncia sullo status.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I Sigg.ri e celebravano matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario in Cerro Maggiore (MI) in data 24.06.2000 e stabilivano come dimora coniugale, da ultimo, l'abitazione sita in Cerro Maggiore, Via Eugenio Curiel n. 47, di proprietà di entrambi e gravata da mutuo venticinquennale.
Dalla loro unione nasceva il figlio il 25.04.2001), maggiorenne studente universitario. Per_1
Con ricorso depositato in data 17.03.2025 il Sig. adiva il Tribunale in epigrafe chiedendo Pt_1
l'emissione della pronuncia di separazione e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio, stante l'intollerabilità della convivenza coniugale. Domandava, inoltre, l'assegnazione della casa coniugale, la quantificazione del contributo materno al mantenimento del figlio maggiorenne “nella misura che verrà ritenuta di giustizia” e la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno.
La resistente, nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva e, pertanto, alla prima udienza dell'11.06.2025 veniva dichiarata contumace.
All'esito della medesima udienza i coniugi venivano autorizzati a vivere separati e la causa veniva rimessa in decisione al Collegio per la pronuncia sullo status.
Tutto ciò premesso, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, deve ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi, tale da rendere ineluttabile la separazione.
Il regolamento delle spese processuali è rimandato alla sentenza definitiva, dovendo la causa essere rimessa sul ruolo per l'istruzione delle ulteriori domande formulate e per la pronuncia divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così delibera in via parzialmente definitiva:
1) dichiara la separazione personale tra i Sigg.ri e Parte_1 CP_1
coniugatisi in Cerro Maggiore (MI) in data 24.06.2000 (matrimonio trascritto
[...]
nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 23, parte II, Serie A, Anno
2000);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone la rimessione della causa sul ruolo e conferma a tal fine l'udienza del 16.07.2025, ore
14.00.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 12 giugno 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
Pag. 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALMENTE DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 1006/2025 R.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Pecorini Parte_1 C.F._1
Adriana
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio (cessazione degli effetti civili del matrimonio)
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.06.2025 la causa veniva rimessa in decisione al Collegio per la pronuncia sullo status.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I Sigg.ri e celebravano matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario in Cerro Maggiore (MI) in data 24.06.2000 e stabilivano come dimora coniugale, da ultimo, l'abitazione sita in Cerro Maggiore, Via Eugenio Curiel n. 47, di proprietà di entrambi e gravata da mutuo venticinquennale.
Dalla loro unione nasceva il figlio il 25.04.2001), maggiorenne studente universitario. Per_1
Con ricorso depositato in data 17.03.2025 il Sig. adiva il Tribunale in epigrafe chiedendo Pt_1
l'emissione della pronuncia di separazione e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio, stante l'intollerabilità della convivenza coniugale. Domandava, inoltre, l'assegnazione della casa coniugale, la quantificazione del contributo materno al mantenimento del figlio maggiorenne “nella misura che verrà ritenuta di giustizia” e la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno.
La resistente, nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva e, pertanto, alla prima udienza dell'11.06.2025 veniva dichiarata contumace.
All'esito della medesima udienza i coniugi venivano autorizzati a vivere separati e la causa veniva rimessa in decisione al Collegio per la pronuncia sullo status.
Tutto ciò premesso, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, deve ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi, tale da rendere ineluttabile la separazione.
Il regolamento delle spese processuali è rimandato alla sentenza definitiva, dovendo la causa essere rimessa sul ruolo per l'istruzione delle ulteriori domande formulate e per la pronuncia divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così delibera in via parzialmente definitiva:
1) dichiara la separazione personale tra i Sigg.ri e Parte_1 CP_1
coniugatisi in Cerro Maggiore (MI) in data 24.06.2000 (matrimonio trascritto
[...]
nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 23, parte II, Serie A, Anno
2000);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone la rimessione della causa sul ruolo e conferma a tal fine l'udienza del 16.07.2025, ore
14.00.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 12 giugno 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
Pag. 2 di 2