TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 24/03/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. IU Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
, nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall' avv. Pasini Evelina e domiciliata presso il suo studio in Arco via Marconi n. 27, giusta delega in calce al ricorso
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Sitzia Lorella e domiciliato presso il suo studio in Riva del Garda, viale Canella n. 9, giusta delega in calce al ricorso per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dagli stessi il 22.07.2006 in
Ficarizzi (Palermo)
- preso atto che all'udienza presidenziale del 20.01.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del loro matrimonio religioso;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- ritenuto che con decreto di data 10.09.2020 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 03.07.2000 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, era decorso il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art.3 L. 898/70, così come modificato dall'art. 1
L. 55/2015;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e Parte_1 Controparte_1
trascritto al n. 17 Parte II Serie A del Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Ficarizzi (PA) per l'anno 2006 alle seguenti condizioni:
1) AFFIDAMENTO FIGLIE RI UL E Per_1 Per_2
In relazione all'affidamento della prole, i coniugi convengono quanto segue:
a) Le figlie minori , IU ed restano affidate ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, in maniera condivisa (con facoltà di esercitare la responsabilità genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione), ferma restando la collocazione prevalente delle stesse presso la madre, nell'abitazione sita in 38066 Riva del Garda (TN), Via Italo Marchi nr. 29;
c) il padre avrà la facoltà di vedere e tenere con sé le figlie minori ogniqualvolta lo desideri, sempre previo accordo con la madre con congruo preavviso e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e di pag. 2 di 6 quelli delle figlie medesime e sempre tenuto conto dei desiderata di queste ultime, che verranno assecondati dai genitori, soprattutto con riferimento alle figlie più grandi che potranno prendere accordi diretti con il padre.
In ogni caso resta espressamente inteso tra le parti che il padre vedrà e terrà con sé le figlie un giorno a settimana (prevalentemente il sabato o la domenica dalle ore 9:30 sino alla sera dopo cena per le 21.00- 21.30 come attualmente effettuato). Il padre provvederà inoltre, compatibilmente coi suoi impegni lavorativi, a tenere con sé la figlia più piccola anche Per_2
per il pernottamento, secondo modalità che riterrà più consona, previa comunicazione alla madre.
Il padre trascorrerà inoltre con le figlie parte delle festività nel corso dell'anno e almeno una settimana durante le vacanze estive, da comunicarsi entro la fine del mese di aprile di ciascun anno. Durante le vacanze natalizie e pasquali i genitori si accorderanno di anno in anno per le visite padre/figlie compatibilmente con i desideri delle minori e con gli impegni di lavoro di entrambi i genitori.
- entrambi i genitori potranno comunicare telefonicamente con le figlie in qualsiasi momento una volta al giorno;
- i genitori si impegnano ad incentivare e far mantenere buoni i rapporti tra le figlie e i nonni, sia materni che paterni;
- i genitori hanno l'obbligo di comunicare il proprio recapito, anche telefonico ogniqualvolta avranno le figlie con sé e a mettere a conoscenza l'altro genitore in caso di spostamento in altre località;
- i genitori si danno reciproco consenso/assenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio sia delle minori che per loro pag. 3 di 6 stessi e concordano che i suddetti documenti verranno custoditi dalla madre;
- ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione e alla salute delle figlie verrà presa di comune accordo tra i genitori, nell'esclusivo interesse della prole.
2) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLE FIGLIE RI
UL E . Per_1 Per_2
Considerati gli attuali redditi di entrambi i ricorrenti e la collocazione prevalente delle minori presso la madre, il sig. contribuirà al CP_1
mantenimento delle figlie minori IU ed Per_1 Per_2
corrispondendo alla sig.ra , con le stesse convivente, un assegno mensile complessivo Pt_1
pari ad € 450,00 (€ 150,00 per ogni figlia) e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, ciò facendo entro il giorno 20 di ciascun mese.
Le spese straordinarie da sostenersi per le figlie minori , IU ed Per_1
di cui al protocollo CNF saranno a carico di ciascun genitore in Per_2
ragione del 50% ciascuno, e dovranno in ogni caso:
a) essere documentate;
b) essere suddivise tra i genitori in ragione quote sopra indicate;
c) essere corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla relativa richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente utilizzato per il mantenimento ordinario;
d) quanto alle spese che prevedono il preventivo accordo, il genitore che vorrà sostenere la spesa lo comunicherà all'altro, anche a mezzo Whatsapp
o sms, che avrà 10 giorni (5 in ipotesi di spese urgenti) per fornire il pag. 4 di 6 proprio assenso o motivato dissenso all'assunzione della spesa stessa. In assenza di riscontro la spesa sarà da considerarsi approvata.
- Le parti concordano che l'assegno unico universale (AUU) e l'assegno unico provinciale (AUP), così come ogni altra provvidenza e/o sussidio saranno richiesti, corrisposti e trattenuti integralmente (100%) dalla madre, sig.ra con decorrenza dal mese di ottobre 2024. In ragione Parte_1
di tale previsione e stante la situazione economica attuale del padre, la signora rinuncia fin da ora a richiedere al signor Pt_1 CP_1
l'aggiornamento ISTAT dell'assegno di mantenimento prole relativamente alle prossime 5 annualità a far data dal deposito del ricorso.
- Le parti convengono sin d'ora che la deduzione fiscale per le spese straordinarie seguirà il criterio dell'assunzione della spesa stessa.
- il sig. si impegna inoltre a definitivamente procedere presso la CP_1
competente anagrafe canina al passaggio di intestazione del cane dallo stesso custodito, il cui microchip risulta ad oggi intestato ancora alla sig.ra
. Pt_1
- con il presente atto le parti dichiarano di avere regolato ogni questione tra loro pendente e di null'altro avere a pretendere ad alcun titolo o ragione reciprocamente in relazione all'intercorso rapporto di coniugio e ai correlati obblighi di mantenimento nei confronti delle figlie.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 20.3.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 5 di 6 pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. IU Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
, nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall' avv. Pasini Evelina e domiciliata presso il suo studio in Arco via Marconi n. 27, giusta delega in calce al ricorso
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Sitzia Lorella e domiciliato presso il suo studio in Riva del Garda, viale Canella n. 9, giusta delega in calce al ricorso per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dagli stessi il 22.07.2006 in
Ficarizzi (Palermo)
- preso atto che all'udienza presidenziale del 20.01.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del loro matrimonio religioso;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- ritenuto che con decreto di data 10.09.2020 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 03.07.2000 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, era decorso il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art.3 L. 898/70, così come modificato dall'art. 1
L. 55/2015;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e Parte_1 Controparte_1
trascritto al n. 17 Parte II Serie A del Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Ficarizzi (PA) per l'anno 2006 alle seguenti condizioni:
1) AFFIDAMENTO FIGLIE RI UL E Per_1 Per_2
In relazione all'affidamento della prole, i coniugi convengono quanto segue:
a) Le figlie minori , IU ed restano affidate ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, in maniera condivisa (con facoltà di esercitare la responsabilità genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione), ferma restando la collocazione prevalente delle stesse presso la madre, nell'abitazione sita in 38066 Riva del Garda (TN), Via Italo Marchi nr. 29;
c) il padre avrà la facoltà di vedere e tenere con sé le figlie minori ogniqualvolta lo desideri, sempre previo accordo con la madre con congruo preavviso e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e di pag. 2 di 6 quelli delle figlie medesime e sempre tenuto conto dei desiderata di queste ultime, che verranno assecondati dai genitori, soprattutto con riferimento alle figlie più grandi che potranno prendere accordi diretti con il padre.
In ogni caso resta espressamente inteso tra le parti che il padre vedrà e terrà con sé le figlie un giorno a settimana (prevalentemente il sabato o la domenica dalle ore 9:30 sino alla sera dopo cena per le 21.00- 21.30 come attualmente effettuato). Il padre provvederà inoltre, compatibilmente coi suoi impegni lavorativi, a tenere con sé la figlia più piccola anche Per_2
per il pernottamento, secondo modalità che riterrà più consona, previa comunicazione alla madre.
Il padre trascorrerà inoltre con le figlie parte delle festività nel corso dell'anno e almeno una settimana durante le vacanze estive, da comunicarsi entro la fine del mese di aprile di ciascun anno. Durante le vacanze natalizie e pasquali i genitori si accorderanno di anno in anno per le visite padre/figlie compatibilmente con i desideri delle minori e con gli impegni di lavoro di entrambi i genitori.
- entrambi i genitori potranno comunicare telefonicamente con le figlie in qualsiasi momento una volta al giorno;
- i genitori si impegnano ad incentivare e far mantenere buoni i rapporti tra le figlie e i nonni, sia materni che paterni;
- i genitori hanno l'obbligo di comunicare il proprio recapito, anche telefonico ogniqualvolta avranno le figlie con sé e a mettere a conoscenza l'altro genitore in caso di spostamento in altre località;
- i genitori si danno reciproco consenso/assenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio sia delle minori che per loro pag. 3 di 6 stessi e concordano che i suddetti documenti verranno custoditi dalla madre;
- ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione e alla salute delle figlie verrà presa di comune accordo tra i genitori, nell'esclusivo interesse della prole.
2) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLE FIGLIE RI
UL E . Per_1 Per_2
Considerati gli attuali redditi di entrambi i ricorrenti e la collocazione prevalente delle minori presso la madre, il sig. contribuirà al CP_1
mantenimento delle figlie minori IU ed Per_1 Per_2
corrispondendo alla sig.ra , con le stesse convivente, un assegno mensile complessivo Pt_1
pari ad € 450,00 (€ 150,00 per ogni figlia) e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, ciò facendo entro il giorno 20 di ciascun mese.
Le spese straordinarie da sostenersi per le figlie minori , IU ed Per_1
di cui al protocollo CNF saranno a carico di ciascun genitore in Per_2
ragione del 50% ciascuno, e dovranno in ogni caso:
a) essere documentate;
b) essere suddivise tra i genitori in ragione quote sopra indicate;
c) essere corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla relativa richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente utilizzato per il mantenimento ordinario;
d) quanto alle spese che prevedono il preventivo accordo, il genitore che vorrà sostenere la spesa lo comunicherà all'altro, anche a mezzo Whatsapp
o sms, che avrà 10 giorni (5 in ipotesi di spese urgenti) per fornire il pag. 4 di 6 proprio assenso o motivato dissenso all'assunzione della spesa stessa. In assenza di riscontro la spesa sarà da considerarsi approvata.
- Le parti concordano che l'assegno unico universale (AUU) e l'assegno unico provinciale (AUP), così come ogni altra provvidenza e/o sussidio saranno richiesti, corrisposti e trattenuti integralmente (100%) dalla madre, sig.ra con decorrenza dal mese di ottobre 2024. In ragione Parte_1
di tale previsione e stante la situazione economica attuale del padre, la signora rinuncia fin da ora a richiedere al signor Pt_1 CP_1
l'aggiornamento ISTAT dell'assegno di mantenimento prole relativamente alle prossime 5 annualità a far data dal deposito del ricorso.
- Le parti convengono sin d'ora che la deduzione fiscale per le spese straordinarie seguirà il criterio dell'assunzione della spesa stessa.
- il sig. si impegna inoltre a definitivamente procedere presso la CP_1
competente anagrafe canina al passaggio di intestazione del cane dallo stesso custodito, il cui microchip risulta ad oggi intestato ancora alla sig.ra
. Pt_1
- con il presente atto le parti dichiarano di avere regolato ogni questione tra loro pendente e di null'altro avere a pretendere ad alcun titolo o ragione reciprocamente in relazione all'intercorso rapporto di coniugio e ai correlati obblighi di mantenimento nei confronti delle figlie.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 20.3.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 5 di 6 pag. 6 di 6