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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/03/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott. Graziella Bellino, alla pubblica udienza svolta in data 24 marzo 2025 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5020/2023 R.G. e vertente
TRA
(c.f. ), ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Anna Lina Troina
CONTRO
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio Costa
Oggetto: sanzione disciplinare
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.09.2023 , premesso di essere dipendente del Parte_1 [...] con mansione di operatore cimiteriale, esponeva che il datore di lavoro, con CP_1 contestazione di addebito del 15.10.2020, aveva comunicato l'avvio di un procedimento disciplinare
“per una condotta del dipendente fortemente lesiva dei doveri di comportamento a cui è tenuto il pubblico dipendente”, in quanto l'odierno ricorrente era stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal
G.I.P. di Messina.
Evidenziava che tale procedimento disciplinare era stato nelle more sospeso in attesa di definizione del procedimento penale.
Esponeva quindi che con nota n. prot. 135581 del 12.05.2023 era stata comunicata la ripresa del procedimento disciplinare che si concludeva con l'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per mesi sei con privazione della retribuzione per mesi sei con decorrenza
01.09.2023.
Lamentava l'illegittimità della sanzione disciplinare per insussistenza di comportamenti disciplinarmente rilevanti.
1 Denunziava, inoltre, la violazione del principio di proporzionalità tra sanzione ed eventuale illecito disciplinare.
Concludeva chiedendo, in via principale, di accertare e dichiarare la inefficacia/nullità/annullabilità/illegittimità, contrarietà alla legge ed al CCNL del procedimento avviato con la contestazione di addebiti del 15.10.2020 e concluso in data 22.08.2023, e della conseguente sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, con privazione della retribuzione per un periodo di mesi 6; condannare la parte resistente a favore della parte ricorrente alla corresponsione delle retribuzioni mensili di cui il sig. è stato privato, oltre gli oneri Pt_1 previdenziali e di ogni accessorio dovuto. In subordine, ridurre la sanzione comminata in quella del mero rimprovero verbale, ovvero, in via ulteriormente subordinata un'altra tra le sanzioni previste
(rimprovero scritto o multa). Con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Il costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 07.11.2024 contestava Controparte_1 il fondamento del ricorso evidenziando la piena legittimità del provvedimento disciplinare adottato.
Con ordinanza del 27.11.2023 veniva rigettata la domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. presentata in corso di causa di sospensione del provvedimento disciplinare.
In data odierna in esito alla discussione orale la causa veniva decisa.
Nel merito al fine di risolvere la presente controversia occorre rilevare che il a Controparte_1 seguito della Sentenza della Corte di Appello di Messina con la quale il ricorrente era stato condannato per i reati di danneggiamento, esplosione di colpi di arma da fuoco e minaccia di danno ingiusto e grave e di porto illegale di armi, ha irrogato al lavoratore la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per mesi 6.
Parte ricorrente quindi contesta l'illegittimità della sanzione stante l'assenza di fatti disciplinarmente rilevanti e per mancata proporzionalità della stessa.
Va quindi richiamato l'art. 72 c. 8 CCNL applicabile secondo cui “8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all'amministrazione, agli utenti o a terzi.
2 f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall'ente, in cui è necessario assicurare continuità nell'erogazione di servizi all'utenza”.
Ciò posta va rilevato che secondo la giurisprudenza di legittimità “l'attività svolta ai principi di imparzialità e di buon andamento di cui agli artt. 3 e 97 Cost., non è senza riflesso nei doveri gravanti sui lavoratori dipendenti, che debbono assicurare affidabilità, nei confronti del datore di lavoro e dell'utenza, anche nella condotta extralavorativa” (Cass. 2015 n. 776).
Il comportamento tenuto dal ricorrente, in seguito al quale la Corte di Appello di Messina ha applicato la sanzione della reclusione di 4 anni e 4 mesi e l'interdizione dai pubblici uffici per anni
5, ha costituito pertanto una violazione dei propri doveri.
Inoltre il comportamento tenuto dal ha determinato un grave danno alla pubblica Pt_1 amministrazione costituito dalla prolungata assenza dal servizio con corresponsione dell'assegno alimentare dall'11 settembre 2020 e sino al 27 novembre 2021 senza la controprestazione dell'attività lavorativa che avrebbe dovuto essere resa dal dipendente, come risulta anche dalle buste paga in atti.
Correttamente pertanto parte resistente ha applicato l'art. 72 c. 8 lett. E che prevede l'ipotesi di e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all'amministrazione, agli utenti o a terzi.
Inoltre la sanzione risulta anche proporzionata tenuto conto della gravità dei fatti compiuti
(danneggiamento, esplosione di colpi di arma da fuoco e minaccia di danno ingiusto e grave e di porto illegale di armi).
Alla luce delle superiori argomentazioni il ricorso va rigettato.
Le spese di lite, comprensive di quelle relative alla fase cautelare, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Sentiti i procuratori delle parti e definitivamente pronunciando sulle domande proposte così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 4.445,50 oltre spese generali Iva e Cpa.
Messina, 24.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott. Graziella Bellino, alla pubblica udienza svolta in data 24 marzo 2025 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5020/2023 R.G. e vertente
TRA
(c.f. ), ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Anna Lina Troina
CONTRO
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio Costa
Oggetto: sanzione disciplinare
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.09.2023 , premesso di essere dipendente del Parte_1 [...] con mansione di operatore cimiteriale, esponeva che il datore di lavoro, con CP_1 contestazione di addebito del 15.10.2020, aveva comunicato l'avvio di un procedimento disciplinare
“per una condotta del dipendente fortemente lesiva dei doveri di comportamento a cui è tenuto il pubblico dipendente”, in quanto l'odierno ricorrente era stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal
G.I.P. di Messina.
Evidenziava che tale procedimento disciplinare era stato nelle more sospeso in attesa di definizione del procedimento penale.
Esponeva quindi che con nota n. prot. 135581 del 12.05.2023 era stata comunicata la ripresa del procedimento disciplinare che si concludeva con l'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per mesi sei con privazione della retribuzione per mesi sei con decorrenza
01.09.2023.
Lamentava l'illegittimità della sanzione disciplinare per insussistenza di comportamenti disciplinarmente rilevanti.
1 Denunziava, inoltre, la violazione del principio di proporzionalità tra sanzione ed eventuale illecito disciplinare.
Concludeva chiedendo, in via principale, di accertare e dichiarare la inefficacia/nullità/annullabilità/illegittimità, contrarietà alla legge ed al CCNL del procedimento avviato con la contestazione di addebiti del 15.10.2020 e concluso in data 22.08.2023, e della conseguente sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, con privazione della retribuzione per un periodo di mesi 6; condannare la parte resistente a favore della parte ricorrente alla corresponsione delle retribuzioni mensili di cui il sig. è stato privato, oltre gli oneri Pt_1 previdenziali e di ogni accessorio dovuto. In subordine, ridurre la sanzione comminata in quella del mero rimprovero verbale, ovvero, in via ulteriormente subordinata un'altra tra le sanzioni previste
(rimprovero scritto o multa). Con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Il costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 07.11.2024 contestava Controparte_1 il fondamento del ricorso evidenziando la piena legittimità del provvedimento disciplinare adottato.
Con ordinanza del 27.11.2023 veniva rigettata la domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. presentata in corso di causa di sospensione del provvedimento disciplinare.
In data odierna in esito alla discussione orale la causa veniva decisa.
Nel merito al fine di risolvere la presente controversia occorre rilevare che il a Controparte_1 seguito della Sentenza della Corte di Appello di Messina con la quale il ricorrente era stato condannato per i reati di danneggiamento, esplosione di colpi di arma da fuoco e minaccia di danno ingiusto e grave e di porto illegale di armi, ha irrogato al lavoratore la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per mesi 6.
Parte ricorrente quindi contesta l'illegittimità della sanzione stante l'assenza di fatti disciplinarmente rilevanti e per mancata proporzionalità della stessa.
Va quindi richiamato l'art. 72 c. 8 CCNL applicabile secondo cui “8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all'amministrazione, agli utenti o a terzi.
2 f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall'ente, in cui è necessario assicurare continuità nell'erogazione di servizi all'utenza”.
Ciò posta va rilevato che secondo la giurisprudenza di legittimità “l'attività svolta ai principi di imparzialità e di buon andamento di cui agli artt. 3 e 97 Cost., non è senza riflesso nei doveri gravanti sui lavoratori dipendenti, che debbono assicurare affidabilità, nei confronti del datore di lavoro e dell'utenza, anche nella condotta extralavorativa” (Cass. 2015 n. 776).
Il comportamento tenuto dal ricorrente, in seguito al quale la Corte di Appello di Messina ha applicato la sanzione della reclusione di 4 anni e 4 mesi e l'interdizione dai pubblici uffici per anni
5, ha costituito pertanto una violazione dei propri doveri.
Inoltre il comportamento tenuto dal ha determinato un grave danno alla pubblica Pt_1 amministrazione costituito dalla prolungata assenza dal servizio con corresponsione dell'assegno alimentare dall'11 settembre 2020 e sino al 27 novembre 2021 senza la controprestazione dell'attività lavorativa che avrebbe dovuto essere resa dal dipendente, come risulta anche dalle buste paga in atti.
Correttamente pertanto parte resistente ha applicato l'art. 72 c. 8 lett. E che prevede l'ipotesi di e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all'amministrazione, agli utenti o a terzi.
Inoltre la sanzione risulta anche proporzionata tenuto conto della gravità dei fatti compiuti
(danneggiamento, esplosione di colpi di arma da fuoco e minaccia di danno ingiusto e grave e di porto illegale di armi).
Alla luce delle superiori argomentazioni il ricorso va rigettato.
Le spese di lite, comprensive di quelle relative alla fase cautelare, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Sentiti i procuratori delle parti e definitivamente pronunciando sulle domande proposte così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 4.445,50 oltre spese generali Iva e Cpa.
Messina, 24.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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