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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/01/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2524/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA CARTOLARE DEL 30/01/2025
Il Giudice,
preso atto delle note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza cartolare;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste di parte;
P.Q.M.
Si ritira in camera di consiglio.
È verbale.
Nola, 30/01/2025
Il Giudice
(dott.ssa Valeria Napolitano)
Il Giudice,
all'esito della Camera di Consiglio, decide la causa ai sensi dell'art. 281- sexies
c.p.c., dando atto che la discussione orale è sostituita dal deposito di note difensive, mediante redazione del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sul presente verbale nella parte che segue, da comunicare alle parti.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2524/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to Gianluca De Lorenzo Parte_1
RICORRENTE
contro
Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., con il patrocinio
[...]
delle dr.sse e funzionarie delegate Controparte_2 Controparte_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da odierna udienza cartolare.
FATTO E DIRITTO
2 In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con ricorso ex art. 6 del D.lgs. n. 150/2011 proponeva Parte_1
opposizione, innanzi al Tribunale di Nola, Sezione Lavoro, onde ottenere l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 1275/2021 del 24/09/2021,
emessa dall' con la quale gli veniva ingiunto il Controparte_4
pagamento della somma di € 2.100,00; in particolare, l'odierno ricorrente, quale titolare della 2 R.B.C. S.r.l. con sede in San Giuseppe Vesuviano, riceveva un controllo da parte dell' all'esito del quale, con Verbale Controparte_1
Unico di accertamento e notificazione n. NA00001/2018-116-01 del
04/04/2018 notificato il 06/04/2018, gli veniva contestata la mancata regolarizzazione di un lavoratore e comminato il pagamento di una sanzione amministrativa per aver violato l'art. 3, commi 3 e 3-ter, del D.L. 12/2012 e s.m.i.
Il ricorrente asseriva di aver provveduto al pagamento della sanzione di cui sopra in misura ridotta, pari ad € 1.500,00, nel rispetto del termine dei 120
giorni dal ricevimento del suddetto verbale e delle modalità indicate, di aver regolarizzato la posizione lavorativa della dipendente e di aver ricevuto,
ciononostante, prima la notifica dell'ordinanza-ingiunzione n. 808 del
10/08/2021 (anch'essa oggetto di impugnativa innanzi al Tribunale di Nola
Sezione Lavoro) che comminava una sanzione pari ad € 3.150,00 e
Con successivamente, avendo l di in seguito ad istanza di annullamento CP_4
3 in autotutela della suddetta ordinanza, accertato il pagamento parziale di €
1.050,00 (in quanto la somma di € 450,00 era stata imputata ad un errato codice tributo) annullava l'ordinanza ingiunzione di cui sopra ed emanava quella oggetto del presente giudizio, per il minor importo di € 2.100,00
(calcolato scomputando dall'importo originariamente ingiunto, pari ad €
3.150,00, l'importo già pagato e correttamente imputato di € 1.050,00).
Parte resistente si costituiva in giudizio resistendo all'opposizione e chiedendo il rigetto della stessa.
Così instauratosi il contraddittorio, il giudizio, proposto dinnanzi alla Sezione
Lavoro dell'intestato Tribunale, a seguito degli opportuni provvedimenti veniva correttamente riassegnato alla Prima Sezione Civile e, dopo alcuni rinvii,
giungeva all'odierna udienza cartolare di discussione e decisione.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che il ricorso sia infondato e vada rigettato per le ragioni che seguono.
In primo luogo, parte ricorrente non contestava il fatto oggetto della violazione,
ovvero l'assunzione irregolare del lavoratore, che quindi va ritenuto pacifico.
Come è noto, l'art 3, commi 3 e 3-ter del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12
convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'art 22, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 151, prevede che “In relazione alla violazione di cui al comma 3, fatta eccezione per le
ipotesi di cui al comma 3-quater, trova applicazione la procedura di diffida di
cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive
modificazioni [...] Nel caso di cui al comma 3-bis, la diffida prevede, in
relazione ai lavoratori irregolari ancora in forza presso il datore di lavoro e
fatta salva l'ipotesi in cui risultino regolarmente occupati per un periodo
4 lavorativo successivo, la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario di
lavoro non superiore al cinquanta per cento dell'orario a tempo pieno, o con
contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi,
nonché il mantenimento in servizio degli stessi per almeno tre mesi. In tale
ipotesi, la prova dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle sanzioni
e dei contributi e premi previsti, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124, è fornita entro il termine di centoventi giorni
dalla notifica del relativo verbale”.
E ancora, l'art. 13 del D.lgs. 124/2004, al comma 5, prevede che “L'adozione
della diffida interrompe i termini di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre
1981, n. 689, e del ricorso di cui all'articolo 17 del presente decreto, fino alla
scadenza del termine per compiere gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3. Ove
da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido non sia stata fornita prova
al personale ispettivo dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle
somme previste, il verbale unico di cui al comma 4 produce gli effetti della
contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del
trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato”.
Alla luce di tale disciplina, è onere del trasgressore, al fine di beneficiare del pagamento in misura ridotta, come previsto dal D. Lgs n. 124/2004, dimostrare all'organo accertatore, nei centoventi giorni dalla ricezione del verbale, il mantenimento in servizio per tre mesi del personale occupato irregolarmente nonché il pagamento della retribuzione e della relativa sanzione in forma ridotta.
5 Nel caso di specie l'opponente, pur adducendo di essersi recato personalmente
Con presso l' di e di aver depositato i documenti di cui sopra nei termini CP_4
prescritti dalla legge, non ne forniva la prova e, pertanto, non assolveva tempestivamente all'onere sul medesimo gravante nei suesposti termini: risulta infatti che il solo dopo la notifica dell'ordinanza ingiunzione n. 808 del Pt_1
10/08/2021 (successivamente annullata), quindi ben oltre i termini prescritti dalla legge, desse contezza all'ufficio – a mezzo pec del 08/09/2021 - del pagamento effettuato in misura minima e della regolarizzazione del lavoratore
(Cfr. All. 5 deposito del 31/08/2023 parte resistente).
Conseguentemente, il pagamento in misura ridotta effettuato dal trasgressore non estingueva il procedimento sanzionatorio e, dunque, correttamente l' ingiungeva al il pagamento della differenza tra quanto già CP_1 Pt_1
pagato e quanto ancora dovuto. Inoltre, dalla documentazione in atti si evince che, come risulta dal cassetto fiscale di parte ricorrente, l'importo di € 450,00
non può essere imputato all'importo originariamente previsto in misura ridotta,
in quanto riferito ad un codice tributo errato 794T (cfr. all. 5 deposito del
31/08/2023) anziché 79AT come indicato fin dal verbale unico di accertamento e notificazione del 04/04/2018 (cfr. all. 2 deposito del 31/08/2023)
Per tali motivi, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma dell'ordinanza- ingiunzione opposta.
In merito alla richiesta di parte opposta di refusione delle spese, nulla va disposto, atteso che la stessa si è avvalsa di due funzionarie delegate, secondo quanto previsto dall'art 9, comma 2, D.lgs. 14 settembre 2015, n. 149. Sul
punto si è più volte espressa la Corte di Cassazione, secondo cui “Quando
l'Amministrazione sta in giudizio avvalendosi di un funzionario appositamente
6 delegato, la stessa non può ottenere la condanna del soccombente al
pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le
relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono,
in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali,
che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da
apposita nota” (Cass. civ. 2362/2020). Nel caso in esame, invero,
l'amministrazione opposta non provvedeva a documentare alcun esborso.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- Rigetta l'opposizione;
- Nulla in ordine alle spese di lite.
Nola, 30/01/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
7
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA CARTOLARE DEL 30/01/2025
Il Giudice,
preso atto delle note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza cartolare;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste di parte;
P.Q.M.
Si ritira in camera di consiglio.
È verbale.
Nola, 30/01/2025
Il Giudice
(dott.ssa Valeria Napolitano)
Il Giudice,
all'esito della Camera di Consiglio, decide la causa ai sensi dell'art. 281- sexies
c.p.c., dando atto che la discussione orale è sostituita dal deposito di note difensive, mediante redazione del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sul presente verbale nella parte che segue, da comunicare alle parti.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2524/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to Gianluca De Lorenzo Parte_1
RICORRENTE
contro
Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., con il patrocinio
[...]
delle dr.sse e funzionarie delegate Controparte_2 Controparte_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da odierna udienza cartolare.
FATTO E DIRITTO
2 In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con ricorso ex art. 6 del D.lgs. n. 150/2011 proponeva Parte_1
opposizione, innanzi al Tribunale di Nola, Sezione Lavoro, onde ottenere l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 1275/2021 del 24/09/2021,
emessa dall' con la quale gli veniva ingiunto il Controparte_4
pagamento della somma di € 2.100,00; in particolare, l'odierno ricorrente, quale titolare della 2 R.B.C. S.r.l. con sede in San Giuseppe Vesuviano, riceveva un controllo da parte dell' all'esito del quale, con Verbale Controparte_1
Unico di accertamento e notificazione n. NA00001/2018-116-01 del
04/04/2018 notificato il 06/04/2018, gli veniva contestata la mancata regolarizzazione di un lavoratore e comminato il pagamento di una sanzione amministrativa per aver violato l'art. 3, commi 3 e 3-ter, del D.L. 12/2012 e s.m.i.
Il ricorrente asseriva di aver provveduto al pagamento della sanzione di cui sopra in misura ridotta, pari ad € 1.500,00, nel rispetto del termine dei 120
giorni dal ricevimento del suddetto verbale e delle modalità indicate, di aver regolarizzato la posizione lavorativa della dipendente e di aver ricevuto,
ciononostante, prima la notifica dell'ordinanza-ingiunzione n. 808 del
10/08/2021 (anch'essa oggetto di impugnativa innanzi al Tribunale di Nola
Sezione Lavoro) che comminava una sanzione pari ad € 3.150,00 e
Con successivamente, avendo l di in seguito ad istanza di annullamento CP_4
3 in autotutela della suddetta ordinanza, accertato il pagamento parziale di €
1.050,00 (in quanto la somma di € 450,00 era stata imputata ad un errato codice tributo) annullava l'ordinanza ingiunzione di cui sopra ed emanava quella oggetto del presente giudizio, per il minor importo di € 2.100,00
(calcolato scomputando dall'importo originariamente ingiunto, pari ad €
3.150,00, l'importo già pagato e correttamente imputato di € 1.050,00).
Parte resistente si costituiva in giudizio resistendo all'opposizione e chiedendo il rigetto della stessa.
Così instauratosi il contraddittorio, il giudizio, proposto dinnanzi alla Sezione
Lavoro dell'intestato Tribunale, a seguito degli opportuni provvedimenti veniva correttamente riassegnato alla Prima Sezione Civile e, dopo alcuni rinvii,
giungeva all'odierna udienza cartolare di discussione e decisione.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che il ricorso sia infondato e vada rigettato per le ragioni che seguono.
In primo luogo, parte ricorrente non contestava il fatto oggetto della violazione,
ovvero l'assunzione irregolare del lavoratore, che quindi va ritenuto pacifico.
Come è noto, l'art 3, commi 3 e 3-ter del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12
convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'art 22, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 151, prevede che “In relazione alla violazione di cui al comma 3, fatta eccezione per le
ipotesi di cui al comma 3-quater, trova applicazione la procedura di diffida di
cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive
modificazioni [...] Nel caso di cui al comma 3-bis, la diffida prevede, in
relazione ai lavoratori irregolari ancora in forza presso il datore di lavoro e
fatta salva l'ipotesi in cui risultino regolarmente occupati per un periodo
4 lavorativo successivo, la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario di
lavoro non superiore al cinquanta per cento dell'orario a tempo pieno, o con
contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi,
nonché il mantenimento in servizio degli stessi per almeno tre mesi. In tale
ipotesi, la prova dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle sanzioni
e dei contributi e premi previsti, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124, è fornita entro il termine di centoventi giorni
dalla notifica del relativo verbale”.
E ancora, l'art. 13 del D.lgs. 124/2004, al comma 5, prevede che “L'adozione
della diffida interrompe i termini di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre
1981, n. 689, e del ricorso di cui all'articolo 17 del presente decreto, fino alla
scadenza del termine per compiere gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3. Ove
da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido non sia stata fornita prova
al personale ispettivo dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle
somme previste, il verbale unico di cui al comma 4 produce gli effetti della
contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del
trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato”.
Alla luce di tale disciplina, è onere del trasgressore, al fine di beneficiare del pagamento in misura ridotta, come previsto dal D. Lgs n. 124/2004, dimostrare all'organo accertatore, nei centoventi giorni dalla ricezione del verbale, il mantenimento in servizio per tre mesi del personale occupato irregolarmente nonché il pagamento della retribuzione e della relativa sanzione in forma ridotta.
5 Nel caso di specie l'opponente, pur adducendo di essersi recato personalmente
Con presso l' di e di aver depositato i documenti di cui sopra nei termini CP_4
prescritti dalla legge, non ne forniva la prova e, pertanto, non assolveva tempestivamente all'onere sul medesimo gravante nei suesposti termini: risulta infatti che il solo dopo la notifica dell'ordinanza ingiunzione n. 808 del Pt_1
10/08/2021 (successivamente annullata), quindi ben oltre i termini prescritti dalla legge, desse contezza all'ufficio – a mezzo pec del 08/09/2021 - del pagamento effettuato in misura minima e della regolarizzazione del lavoratore
(Cfr. All. 5 deposito del 31/08/2023 parte resistente).
Conseguentemente, il pagamento in misura ridotta effettuato dal trasgressore non estingueva il procedimento sanzionatorio e, dunque, correttamente l' ingiungeva al il pagamento della differenza tra quanto già CP_1 Pt_1
pagato e quanto ancora dovuto. Inoltre, dalla documentazione in atti si evince che, come risulta dal cassetto fiscale di parte ricorrente, l'importo di € 450,00
non può essere imputato all'importo originariamente previsto in misura ridotta,
in quanto riferito ad un codice tributo errato 794T (cfr. all. 5 deposito del
31/08/2023) anziché 79AT come indicato fin dal verbale unico di accertamento e notificazione del 04/04/2018 (cfr. all. 2 deposito del 31/08/2023)
Per tali motivi, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma dell'ordinanza- ingiunzione opposta.
In merito alla richiesta di parte opposta di refusione delle spese, nulla va disposto, atteso che la stessa si è avvalsa di due funzionarie delegate, secondo quanto previsto dall'art 9, comma 2, D.lgs. 14 settembre 2015, n. 149. Sul
punto si è più volte espressa la Corte di Cassazione, secondo cui “Quando
l'Amministrazione sta in giudizio avvalendosi di un funzionario appositamente
6 delegato, la stessa non può ottenere la condanna del soccombente al
pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le
relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono,
in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali,
che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da
apposita nota” (Cass. civ. 2362/2020). Nel caso in esame, invero,
l'amministrazione opposta non provvedeva a documentare alcun esborso.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- Rigetta l'opposizione;
- Nulla in ordine alle spese di lite.
Nola, 30/01/2025
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