TRIB
Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/03/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. 15385/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15385/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in via San Quintino n. 10, Torino presso lo studio dell'avv.
MIRANTE DOMENICO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in COAZZE il 08/04/2000.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di COAZZE (atto n. 3 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 27.08.2001 e il 07.05.2004. Per_1 Persona_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 26.05.2023.
Con ricorso depositato il 21/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 Parte_2 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COAZZE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
DISPONE che nella casa coniugale, di proprietà esclusiva della moglie, compresi beni e arredi ivi contenuti, vi rimarrà a vivere la moglie ed i figli, prendendo atto che il sig. ha già provveduto Pt_2
a spostare la propria residenza.
DISPONE che il Sig. contribuirà al mantenimento dei figli tramite versamento alla sig.ra Pt_2 dell'importo mensile di Euro 800,00 (ottocento/00), da corrispondersi entro il giorno 5 di Pt_1 ciascun mese, sino al raggiungimento dell'autonomia economica di ciascuno di essi. L'importo predetto verrà annualmente indicizzato in conformità alle risultanze I.S.T.A.T. (prima rivalutazione con base marzo 2024). Il padre concorrerà nel pagamento, nella misura del 50% delle spese sanitarie non erogate dal Servizio sanitario, nonché delle spese scolastiche, extrascolastiche e straordinarie, previamente concordate tra i genitori e successivamente documentate secondo i criteri di cui al
“Protocollo d'intesa del Tribunale di Torino del 15.03.2016 sulle spese per i figli in materia di separazione” che dichiarano di conoscere e da intendersi qui integralmente richiamato.
PRENDE ATTO che i coniugi danno atto di rinunciare reciprocamente al diritto agli alimenti essendo economicamente autonomi ed autosufficienti e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
PRENDE ATTO che i coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/02/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15385/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in via San Quintino n. 10, Torino presso lo studio dell'avv.
MIRANTE DOMENICO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in COAZZE il 08/04/2000.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di COAZZE (atto n. 3 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 27.08.2001 e il 07.05.2004. Per_1 Persona_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 26.05.2023.
Con ricorso depositato il 21/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 Parte_2 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COAZZE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
DISPONE che nella casa coniugale, di proprietà esclusiva della moglie, compresi beni e arredi ivi contenuti, vi rimarrà a vivere la moglie ed i figli, prendendo atto che il sig. ha già provveduto Pt_2
a spostare la propria residenza.
DISPONE che il Sig. contribuirà al mantenimento dei figli tramite versamento alla sig.ra Pt_2 dell'importo mensile di Euro 800,00 (ottocento/00), da corrispondersi entro il giorno 5 di Pt_1 ciascun mese, sino al raggiungimento dell'autonomia economica di ciascuno di essi. L'importo predetto verrà annualmente indicizzato in conformità alle risultanze I.S.T.A.T. (prima rivalutazione con base marzo 2024). Il padre concorrerà nel pagamento, nella misura del 50% delle spese sanitarie non erogate dal Servizio sanitario, nonché delle spese scolastiche, extrascolastiche e straordinarie, previamente concordate tra i genitori e successivamente documentate secondo i criteri di cui al
“Protocollo d'intesa del Tribunale di Torino del 15.03.2016 sulle spese per i figli in materia di separazione” che dichiarano di conoscere e da intendersi qui integralmente richiamato.
PRENDE ATTO che i coniugi danno atto di rinunciare reciprocamente al diritto agli alimenti essendo economicamente autonomi ed autosufficienti e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
PRENDE ATTO che i coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/02/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.